CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19058/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rancesco Vittozzi;-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] DELLA PUGLIA, [OSCURATO:PERSONA], n.984/2024 depositata il 12 marzo 2024;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrateemetteva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. atto di recupero del creditod’imposta di cui all’art. 1, commi da 271 a 279, della legge n. 296 del2006, concesso in favore delle imprese che avessero effettuato nuoviNumero registro generale 22858/2024Numero sezionale 4800/2026Numero di raccolta generale 19058/2026Data pubblicazione 11/06/2026investimenti nelle cd. aree svantaggiate.1.1 A fondamento della pretesa impositiva l’Ufficio contestava allacontribuente di aver indebitamente utilizzato tale credito nell’anno 2010 incompensazione con imposte diverse da quelle sui redditi, in violazione deldisposto del comma 276, secondo periodo, del precitato articolo.2. La prefata società reagiva proponendo ricorso dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di [OSCURATO:PERSONA], la quale, riconosciuta lafondatezza delle ragioni da essa addotte, annullava l’atto impugnato.3. La pronuncia veniva successivamente confermata dalla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata diLecce, che con sentenza n. 984/2024 del 12 marzo 2024 rigettaval’appello erariale.3.1 I giudici regionali così argomentavano la decisione assunta:- «[...] con l’entrata in vigore dell’art. 2 del D.L. 97/2008 (e dellaconseguente distinzione da esso operata tra investimenti avviati prima einvestimenti avviati dopo la sua entrata in vigore) è stata concessa lafacoltà di fruire, già a decorrere dal 2008, del credito relativo agliinvestimenti effettuati prima dell’entrata in vigore del decreto»;- «[t]ale articolo, introducendo un meccanismo di prenotazionepreven[t]iva del credito di imposta, ha di fatto reso inutile la gradualità diutilizzo del credito prescritta dalla legge 296/2006», in quanto «[...] lanorma [...] non fa alcun distinguo in merito alle imposte su cui operare lacompensazione, né in merito all’ente creditore, limitandosi a consentirel’utilizzo nell’esercizio in corso, ossia nel 2008, del credito di impostaconcesso per gli investimenti già avviati prima dell’entrata in vigore deldecreto».4. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a un unico motivo, mediante il quale, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., vengono denunciate laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 1, commi da 271 a 279, dellaNumero registro generale 22858/2024Numero sezionale 4800/2026Numero di raccolta generale 19058/2026Data pubblicazione 11/06/2026legge n. 296 del 2006 e dell’art. 2 del d.l. n. 97 del 2008, conv. dallalegge n. 129 del 2008.4.1 Si censura l’impugnata decisione per aver erroneamente affermatoche l’art. 2 del d.l. n. 97 del 2008 ha introdotto un’innovativa disciplinadelle modalità di utilizzo del credito d’imposta di cui all’art. 1, commi da271 a 279 della legge n. 296 del 2006, comportante il superamento delmeccanismo di gradualità previsto dalla stessa legge e la possibilità difruizione del detto credito già a partire dall’anno 2008, in caso diinvestimenti avviati prima dell’entrata in vigore del decreto.5. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con tempestivo controricorso con ilquale ha eccepito, in via pregiudiziale, l’improcedibilità del ricorsoavversario, perché depositato oltre il termine stabilito dal codice di rito; hachiesto, in subordine, il rigetto dell’esperito gravame di legittimità; hainstato, altresì, per la condanna della ricorrente alla rifusione delle spesedel presente giudizio di cassazione e dei precedenti gradi di merito, dadistrarre in favore del suo procuratore antistatario, nonché al risarcimentodei danni per lite temeraria.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. In accoglimento dell’eccezione pregiudiziale sollevata dallacontroricorrente, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per cassazioneproposto dall’Agenzia delle Entrate.1.1 Come, infatti, si ricava dall’esame diretto degli atti, il ricorso èstato notificato in data 11 ottobre 2024 e depositato il 2 novembre dellostesso anno, oltre il termine di venti giorni espressamente previsto a penadi improcedibilità dall’art. 369, primo comma, c.p.c..1.2 Tanto trova conferma nell’attestazione rilasciata dalla Cancelleria,acquisita al fascicolo processuale.2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono laNumero registro generale 22858/2024Numero sezionale 4800/2026Numero di raccolta generale 19058/2026Data pubblicazione 11/06/2026soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione ex art. 93,primo comma, c.p.c. in favore del procuratore della [OSCURATO:SOCIETA].,dichiaratosi antistatario.2.1 In difetto di impugnazione incidentale, non può essere presa inconsiderazione la richiesta della società controricorrente di condanna dellaparte pubblica alla rifusione delle spese dei pregressi gradi di merito.3. Non si ravvisano, infine, i presupposti per l’invocata condannadell’[OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.,né a tal fine può attribuirsi rilievo all’eccepita decadenza della stessadall’esercizio del potere di accertamento, trattandosi di questione estraneaal thema decidendum dell’odierno processo di cassazione.4. Nonostante l’esito del ricorso, non si fa luogo all’attestazione di cuiall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico inmateria di spese di giustizia), essendo l’Agenzia delle Entrate un entepubblico ammesso ex lege alla prenotazione a debito del contributounificato (cfr. Cass. n. 27301/2016, Cass. n. 28204/2024, Cass. n.4752/2025). P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna l’Agenzia delleEntrate, in persona del Direttore pro tempore, a rifondere allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida incomplessivi 6.000 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborsoforfettario nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge,distraendole in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 5 giugno 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]