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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04879/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18127/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 985/2023 depositata il 23 febbraio 2023; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Latina dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi [OSCURATO:PERSONA]), esercente attività di vendita al dettaglio di abbigliamento per adulti, calzature e articoli sportivi, un avviso di accertamento con il quale, ai sensi degli artt. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, 25, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997 e 54, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, rideterminava con metodo analitico-induttivo il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari dichiarati dalla predetta società per l’anno 2011, operando le conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRAP e dell’IVA.

2. L’atto impositivo faceva sèguito alla verifica fiscale condotta dall’Ufficio, compendiata nel processo di verbale di constatazione del 2 ottobre 2013, con il quale erano state contestate alla contribuente numerose irregolarità inerenti alla contabilizzazione delle rimanenze di magazzino.

3. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il predetto avviso di accertamento davanti alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Latina, la quale accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo.

4. La decisione di primo grado veniva poi confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio, sezione staccata di Latina, che respingeva il gravame erariale.

5. La pronuncia d’appello veniva, però, successivamente cassata da questa Corte, la quale, con ordinanza n. 30068/2021 del 26 ottobre 2021: (a)accoglieva il secondo motivo del ricorso ex artt. 360 c.p.c. e 62, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 proposto dall’Amministrazione, volto a denunciare la violazione e la falsa applicazione degli artt. 15 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 116 c.p.c.; (b)respingeva, invece, il primo mezzo di impugnazione, prospettante un preteso vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente; (c)rinviava la causa, nei limiti della censura accolta, alla medesima CTR laziale, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia.

6. Il susseguente giudizio di rinvio esitava nella sentenza n. 985/2023 dep.23 febbraio 2023, con la quale la Corte di giustizia tributaria (CGT) di secondo grado, già CTR, del Lazio, sezione staccata di Latina, confermava la decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] (pur impropriamente utilizzando nel dispositivo la formula definitoria «accoglie l’appello della contribuente») e compensava interamente fra le parti le spese di lite, comprese quelle relative alla fase di legittimità.

7. Contro quest’ultima sentenza l’Agenzia delle Entrate ha spiegato nuovo ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

9. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va anzitutto osservato, alla luce del rilievo svolto sul punto dalla controricorrente, che l’erronea indicazione, nell’epigrafe del ricorso per cassazione, del numero della sentenza impugnata non vale a determinare l’inammissibilità dell’esperito gravame.

Nel corpo dell’atto è stata, infatti, integralmente trascritta la motivazione della pronuncia censurata, la quale corrisponde esattamente a quella della sentenza n. 985/2023 resa dalla CGT di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, il 23 febbraio 2023, qui depositata in copia autentica a norma dell’art. 369, secondo comma, num. 2, c.p.c.. 1.1 Tanto premesso, con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 116 e 384 c.p.c.. 1.2 Si sostiene che la CGT di secondo grado non avrebbe correttamente adempiuto il còmpito affidatole dalla menzionata ordinanza cassatoria n. 30068/2021, il quale consisteva nel vagliare le prove offerte dalla [OSCURATO:PERSONA] a giustificazione del valore attribuito alle rimanenze di magazzino dell’anno 2011, notevolmente inferiore al loro costo d’acquisto.

Viene rimproverato ai giudici del rinvio di aver erroneamente ritenuto, sulla scorta di «una serie di considerazioni generali e latamente equitative in punto di obsolescenza delle merci», che l’onere probatorio posto a carico della contribuente fosse stato idoneamente assolto mediante la produzione di documenti attestanti la vendita sottocosto delle predette rimanenze, senza che alcuna concreta valutazione fosse stata svolta circa la «verosimiglianza» e la «ragionevolezza commerciale» delle cessioni dalla stessa asseritamente effettuate in stock in favore di tale [OSCURATO:PERSONA] e di altra società facente capo a [OSCURATO:PERSONA] (la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.). 1.3 Il ricorso è infondato. 1.4 Con la citata ordinanza rescindente n. 30068/2021, questa Corte aveva così argomentato l’accoglimento del secondo motivo del ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 6137/19/2019 del 5 novembre 2019: «[...]in tema di accertamento del reddito di impresa, la verifica dei maggiori ricavi non dichiarati dall’impresa commerciale, pur dovendo in linea di massima essere condotta attraverso la determinazione della percentuale di ricarico dei prezzi di vendita rispetto a quelli di acquisto fondata su un campione di merci rappresentativo e adeguato per qualità e quantità rispetto al fatturato complessivo, può essere svolta in via induttiva, ex art. 39 D.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di dati o notizie conosciute dall’Amministrazione finanziaria, allorchè vi sia omessa o irregolare tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, non potendosi in tal caso procedere alla corretta analisi del contenuto dell’inventario e dunque alla ricostruzione analitica dei ricavi di esercizio (Cass. n. 8698 del 2021); in tema di accertamento dei redditi di impresa, l’Ufficio può procedere a quello analitico-induttivo, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, anche in presenza di scritture formalmente regolari, ove la contabilità risulti complessivamente inattendibile sulla base di elementi indiziari gravi e precisi, come il sensibile scostamento delle percentuali di ricarico anche in relazione allo stesso periodo di imposta oggetto dell’accertamento (Cass. n. 32129 del 2018); in tema di accertamento induttivo dei redditi d’impresa, consentito dall’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973 sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l’atto di rettifica, qualora l’ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori, nel senso che null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse (nella specie relativa alla modestia dei ricarichi dichiarati), senza che sia sufficiente invocare l’apparente regolarità delle annotazioni contabili, perchè proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioniinesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo (Cass. n. 27804 del 2018).

Nella specie la [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi laddove, di fronte ad una contabilità irregolare e ad una conservazione delle merci nel magazzino disordinata e caotica, che non hanno potuto permettere una ricostruzione analitica delle merci esistenti, del loro valore e delle percentuali di ricarico apportate alle cessioni cui la parte contribuente è addivenuta, nonchè nell’impossibilità di individuare un campione di merci rappresentativo e adeguato per qualità e quantità rispetto al fatturato complessivo -come analiticamente e puntualmente dimostrato dall’Ufficio, che riporta nel corpo del ricorso ampi stralci dei tratti salienti dell’avviso di accertamento in cui si motiva in maniera precisa, specifica e dettagliata in merito agli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio, così dimostrandosi la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata- ha per un verso ritenuto che l’Ufficio non potesse procedere all’accertamento analitico-induttivo, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, e per un altro verso non ha gravato sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse». 1.5 All’esito del successivo giudizio di rinvio, dopo aver posto in risalto che, «una volta contestata dall’erario l’antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell’economia, incombe sul medesimo l’onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo - in difetto - pienamente legittimo il ricorso all’accertamento induttivo da parte dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 39 Dpr 600/1973 e 54 Dpr 633/1972», la CGT di secondo grado laziale ha affermato che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] aveva dato prova della chiusura della propria attività commerciale e dell’avvenuta cessione in stock delle merci di magazzino, soggiungendo che la gestione dell’impresa «era ormai del tutto inesistente e, di fatto, dal 4.10.2009 era amministrativamente conclusa, fatta eccezione per le vendite effettuate per lo smobilizzo di quel che restava in magazzino». 1.6 Motivando nel modo illustrato la decisione assunta, il collegio regionale si è attenuto ai princìpi di diritto enunciati dall’ordinanza surrichiamata e al còmpito che da questa le era stato affidato, consistente nel verificare se la contribuente avesse «dimostra[to] la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse» 1.7 I giudici a quibus hanno, infatti, accertato che fin dall’ottobre 2009 la [OSCURATO:PERSONA] aveva cessato la propria attività commerciale, sicchè nell’anno d’imposta in verifica (2011) non versava in una situazione di ”normalità economica“.

Hanno, inoltre, appurato che le rimanenze di magazzino erano costituite da merci vetuste e obsolete, dotate di scarso appeal sul mercato, le quali erano state vendute in stock negli anni 2013 - 2015 per un corrispettivo totale di 43.627,85 euro, come attestato dalle fatture acquisite al processo.

Dagli elementi esposti hanno tratto il convincimento che la contribuente fosse riuscita ad offrire una plausibile e documentata spiegazione della propria condotta apparentemente contraria ai canoni dell’economia. 1.8 Nelle surriportate affermazioni non si ravvisa l’error in iudicando prospettato dall’[OSCURATO:PERSONA]; né è possibile, dietro lo schermo della denuncia del vizio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., sottoporre a critica la valutazione di merito espressa dai giudici del rinvio circa l’idoneità delle prove addotte dalla contribuente a confutare i rilievi mossi dall’[OSCURATO:PERSONA].

2. Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in conformità alla nota specifica depositata, con distrazione in favore del procuratore della controricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93, primo comma, c.p.c..

Avuto riguardo alle conclusioni rassegnate nel controricorso, è bene precisare che, in difetto di impugnazione incidentale, rimane ferma la regolamentazione delle spese dei pregressi gradi di merito contenuta nella qui impugnata sentenza.

4. Nonostante l’esito del ricorso, non si fa luogo all’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] in materia di spese di giustizia), essendo l’Agenzia delle Entrate esentata, mediante il meccanismo della prenotazione a debito previsto in favore delle amministrazioni pubbliche, dal pagamento delle imposte e tasse gravanti sul processo (artt. 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla legge n. 44 del 2012, e 158, comma 1, lett. a], del d.P.R. n. 115 del 2002; si vedano in giurisprudenza Cass. n. 4752/2025, Cass. n. 28204/2024, Cass. n. 27301/2016).

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, a rifondere alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 5.513 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18127/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 985/2023 depositata il 23 febbraio 2023; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Latina dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi [OSCURATO:PERSONA]), esercente attività di vendita al dettaglio di abbigliamento per adulti, calzature e articoli sportivi, un avviso di accertamento con il quale, ai sensi degli artt. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, 25, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997 e 54, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, rideterminava con metodo analitico-induttivo il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari dichiarati dalla predetta società per l’anno 2011, operando le conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRAP e dell’IVA. 2. L’atto impositivo faceva sèguito alla verifica fiscale condotta dall’Ufficio, compendiata nel processo di verbale di constatazione del 2 ottobre 2013, con il quale erano state contestate alla contribuente numerose irregolarità inerenti alla contabilizzazione delle rimanenze di magazzino. 3. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il predetto avviso di accertamento davanti alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Latina, la quale accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo. 4. La decisione di primo grado veniva poi confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio, sezione staccata di Latina, che respingeva il gravame erariale. 5. La pronuncia d’appello veniva, però, successivamente cassata da questa Corte, la quale, con ordinanza n. 30068/2021 del 26 ottobre 2021: (a)accoglieva il secondo motivo del ricorso ex artt. 360 c.p.c. e 62, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 proposto dall’Amministrazione, volto a denunciare la violazione e la falsa applicazione degli artt. 15 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 116 c.p.c.; (b)respingeva, invece, il primo mezzo di impugnazione, prospettante un preteso vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente; (c)rinviava la causa, nei limiti della censura accolta, alla medesima CTR laziale, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia. 6. Il susseguente giudizio di rinvio esitava nella sentenza n. 985/2023 dep.23 febbraio 2023, con la quale la Corte di giustizia tributaria (CGT) di secondo grado, già CTR, del Lazio, sezione staccata di Latina, confermava la decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] (pur impropriamente utilizzando nel dispositivo la formula definitoria «accoglie l’appello della contribuente») e compensava interamente fra le parti le spese di lite, comprese quelle relative alla fase di legittimità. 7. Contro quest’ultima sentenza l’Agenzia delle Entrate ha spiegato nuovo ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. 8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 9. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va anzitutto osservato, alla luce del rilievo svolto sul punto dalla controricorrente, che l’erronea indicazione, nell’epigrafe del ricorso per cassazione, del numero della sentenza impugnata non vale a determinare l’inammissibilità dell’esperito gravame. Nel corpo dell’atto è stata, infatti, integralmente trascritta la motivazione della pronuncia censurata, la quale corrisponde esattamente a quella della sentenza n. 985/2023 resa dalla CGT di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, il 23 febbraio 2023, qui depositata in copia autentica a norma dell’art. 369, secondo comma, num. 2, c.p.c.. 1.1 Tanto premesso, con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 116 e 384 c.p.c.. 1.2 Si sostiene che la CGT di secondo grado non avrebbe correttamente adempiuto il còmpito affidatole dalla menzionata ordinanza cassatoria n. 30068/2021, il quale consisteva nel vagliare le prove offerte dalla [OSCURATO:PERSONA] a giustificazione del valore attribuito alle rimanenze di magazzino dell’anno 2011, notevolmente inferiore al loro costo d’acquisto. Viene rimproverato ai giudici del rinvio di aver erroneamente ritenuto, sulla scorta di «una serie di considerazioni generali e latamente equitative in punto di obsolescenza delle merci», che l’onere probatorio posto a carico della contribuente fosse stato idoneamente assolto mediante la produzione di documenti attestanti la vendita sottocosto delle predette rimanenze, senza che alcuna concreta valutazione fosse stata svolta circa la «verosimiglianza» e la «ragionevolezza commerciale» delle cessioni dalla stessa asseritamente effettuate in stock in favore di tale [OSCURATO:PERSONA] e di altra società facente capo a [OSCURATO:PERSONA] (la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.). 1.3 Il ricorso è infondato. 1.4 Con la citata ordinanza rescindente n. 30068/2021, questa Corte aveva così argomentato l’accoglimento del secondo motivo del ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 6137/19/2019 del 5 novembre 2019: «[...]in tema di accertamento del reddito di impresa, la verifica dei maggiori ricavi non dichiarati dall’impresa commerciale, pur dovendo in linea di massima essere condotta attraverso la determinazione della percentuale di ricarico dei prezzi di vendita rispetto a quelli di acquisto fondata su un campione di merci rappresentativo e adeguato per qualità e quantità rispetto al fatturato complessivo, può essere svolta in via induttiva, ex art. 39 D.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di dati o notizie conosciute dall’Amministrazione finanziaria, allorchè vi sia omessa o irregolare tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, non potendosi in tal caso procedere alla corretta analisi del contenuto dell’inventario e dunque alla ricostruzione analitica dei ricavi di esercizio (Cass. n. 8698 del 2021); in tema di accertamento dei redditi di impresa, l’Ufficio può procedere a quello analitico-induttivo, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, anche in presenza di scritture formalmente regolari, ove la contabilità risulti complessivamente inattendibile sulla base di elementi indiziari gravi e precisi, come il sensibile scostamento delle percentuali di ricarico anche in relazione allo stesso periodo di imposta oggetto dell’accertamento (Cass. n. 32129 del 2018); in tema di accertamento induttivo dei redditi d’impresa, consentito dall’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973 sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l’atto di rettifica, qualora l’ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori, nel senso che null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse (nella specie relativa alla modestia dei ricarichi dichiarati), senza che sia sufficiente invocare l’apparente regolarità delle annotazioni contabili, perchè proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioniinesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo (Cass. n. 27804 del 2018). Nella specie la [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi laddove, di fronte ad una contabilità irregolare e ad una conservazione delle merci nel magazzino disordinata e caotica, che non hanno potuto permettere una ricostruzione analitica delle merci esistenti, del loro valore e delle percentuali di ricarico apportate alle cessioni cui la parte contribuente è addivenuta, nonchè nell’impossibilità di individuare un campione di merci rappresentativo e adeguato per qualità e quantità rispetto al fatturato complessivo -come analiticamente e puntualmente dimostrato dall’Ufficio, che riporta nel corpo del ricorso ampi stralci dei tratti salienti dell’avviso di accertamento in cui si motiva in maniera precisa, specifica e dettagliata in merito agli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio, così dimostrandosi la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata- ha per un verso ritenuto che l’Ufficio non potesse procedere all’accertamento analitico-induttivo, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, e per un altro verso non ha gravato sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse». 1.5 All’esito del successivo giudizio di rinvio, dopo aver posto in risalto che, «una volta contestata dall’erario l’antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell’economia, incombe sul medesimo l’onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo - in difetto - pienamente legittimo il ricorso all’accertamento induttivo da parte dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 39 Dpr 600/1973 e 54 Dpr 633/1972», la CGT di secondo grado laziale ha affermato che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] aveva dato prova della chiusura della propria attività commerciale e dell’avvenuta cessione in stock delle merci di magazzino, soggiungendo che la gestione dell’impresa «era ormai del tutto inesistente e, di fatto, dal 4.10.2009 era amministrativamente conclusa, fatta eccezione per le vendite effettuate per lo smobilizzo di quel che restava in magazzino». 1.6 Motivando nel modo illustrato la decisione assunta, il collegio regionale si è attenuto ai princìpi di diritto enunciati dall’ordinanza surrichiamata e al còmpito che da questa le era stato affidato, consistente nel verificare se la contribuente avesse «dimostra[to] la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse» 1.7 I giudici a quibus hanno, infatti, accertato che fin dall’ottobre 2009 la [OSCURATO:PERSONA] aveva cessato la propria attività commerciale, sicchè nell’anno d’imposta in verifica (2011) non versava in una situazione di ”normalità economica“. Hanno, inoltre, appurato che le rimanenze di magazzino erano costituite da merci vetuste e obsolete, dotate di scarso appeal sul mercato, le quali erano state vendute in stock negli anni 2013 - 2015 per un corrispettivo totale di 43.627,85 euro, come attestato dalle fatture acquisite al processo. Dagli elementi esposti hanno tratto il convincimento che la contribuente fosse riuscita ad offrire una plausibile e documentata spiegazione della propria condotta apparentemente contraria ai canoni dell’economia. 1.8 Nelle surriportate affermazioni non si ravvisa l’error in iudicando prospettato dall’[OSCURATO:PERSONA]; né è possibile, dietro lo schermo della denuncia del vizio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., sottoporre a critica la valutazione di merito espressa dai giudici del rinvio circa l’idoneità delle prove addotte dalla contribuente a confutare i rilievi mossi dall’[OSCURATO:PERSONA]. 2. Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in conformità alla nota specifica depositata, con distrazione in favore del procuratore della controricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93, primo comma, c.p.c.. Avuto riguardo alle conclusioni rassegnate nel controricorso, è bene precisare che, in difetto di impugnazione incidentale, rimane ferma la regolamentazione delle spese dei pregressi gradi di merito contenuta nella qui impugnata sentenza. 4. Nonostante l’esito del ricorso, non si fa luogo all’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] in materia di spese di giustizia), essendo l’Agenzia delle Entrate esentata, mediante il meccanismo della prenotazione a debito previsto in favore delle amministrazioni pubbliche, dal pagamento delle imposte e tasse gravanti sul processo (artt. 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla legge n. 44 del 2012, e 158, comma 1, lett. a], del d.P.R. n. 115 del 2002; si vedano in giurisprudenza Cass. n. 4752/2025, Cass. n. 28204/2024, Cass. n. 27301/2016). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, a rifondere alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 5.513 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 1
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