CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29300/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso iscritto al n. 191/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 353/19 depositata il 14 maggio 2019 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 ottobre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un avviso di rettifica e liquidazione con il quale rideterminava il valore di un terreno di proprietà della sunnominata contribuente sito nel Comune di Termoli, oggetto di un atto di compravendita da lei stipulato nell’anno 2011, operando le conseguenti riprese a tassazione ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, con l’aggiunta degli interessi e delle sanzioni. [OSCURATO:PERSONA] impugnava detto avviso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Campobasso, la quale accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo. La decisione veniva successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Molise, che con sentenza n. 353/19 del 14 maggio 2019 rigettava l’appello erariale. I giudici regionali ritenevano nullo l’atto impugnato per difetto di idonea motivazione, non essendo stati ad esso allegati i documenti ivi richiamati «per relationem», peraltro nemmeno riprodotti nel loro contenuto essenziale. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 52, comma 2-bis, del D.P.R. n. 131 del 1986 e dell’art. 7, comma 1, della L. n. 212 del 2000. 1.1 Si contesta l’impugnata sentenza per aver erroneamente ritenuto nullo per difetto di motivazione l’avviso di rettifica e liquidazione oggetto di causa. 1.2 A sostegno della sollevata censura viene dedotto quanto segue: - ai fini dell’assolvimento dell’obbligo motivazionale imposto all’[OSCURATO:PERSONA], è sufficiente che l’avviso enunci il criterio astratto utilizzato per la determinazione del maggior valore; -quando l’avviso richiami altro atto non ricevuto né conosciuto dal contribuente, detto obbligo può essere adempiuto, oltre che mediante l’allegazione dell’atto medesimo, attraverso la riproduzione del suo contenuto essenziale; -tale, per l’appunto, era la situazione ricorrente nel caso di specie, giacché nell’avviso notificato alla Lazzaro era stato riprodotto il contenuto essenziale dei documenti ivi richiamati, consistenti in atti pubblici, liberamente consultabili, di cui l’Ufficio si era avvalso per la comparazione del valore dichiarato dalle parti con quello di terreni aventi caratteristiche analoghe. 1.3 Il motivo è inammissibile. 1.4 Dopo aver rammentato che l’obbligo di motivazione dell’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta può essere assolto dall’Ufficio anche mediante il rinvio ”per relationem“ ad altri atti o documenti, a condizione che questi siano allegati o che il loro contenuto essenziale sia riprodotto nell’avviso medesimo, la CTR molisana ha escluso che tanto fosse accaduto nella concreta fattispecie («nel caso di specie il Collegio ritiene che l’A.F. non abbia adempiuto a quanto sopra motivato»). 1.5 Nel ragionamento decisorio seguìto dai giudici di secondo grado non è dato ravvisare l’«error in iudicando» adombrato dalla ricorrente, in quanto le affermazioni in diritto contenute nella sentenza non contrastano in alcun modo con le norme asseritamente violate e con l’interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità o dalla dottrina prevalente, ma anzi ad esse pienamente si conformano. 1.6 Dietro lo schermo della violazione di legge la doglianza in scrutinio finisce, quindi, per risolversi nel tentativo di sollecitare questa Corte a una non consentita revisione dell’apprezzamento delle emergenze processuali compiuto dai giudici di merito, i quali hanno accertato che nell’avviso di rettifica e liquidazione notificato alla Lazzaro non era stato riprodotto il contenuto essenziale degli atti di compravendita, pacificamente non allegati, di cui l’Ufficio si era avvalso, a fini comparativi, per la rideterminazione del valore del terreno compravenduto (sull’argomento cfr., ex permultis , Cass. n. 14773/2025, Cass. n. 23747/2024, Cass. n. 22358/2024, Cass. n. 4247/2023, Cass. n. 34817/2022). 1.7 Non va, peraltro, dimenticato che la denuncia del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. non può mai essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 2711/2025, Cass. n. 16442/2024, Cass. n. 6072/2023, Cass. n. 34817/2022). 1.8 Per completezza, giova soggiungere che, non essendo stata prospettata la configurabilità di una grave anomalia motivazionale suscettibile di determinare la nullità dell’impugnata decisione per inosservanza del cd. «minimo costituzionale» imposto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite risalente ai noti arresti nn. 8053-8054/2014, nemmeno è possibile riqualificare in questi termini la sollevata censura. 2. Per le ragioni esposte, il ricorso va incontro a una declaratoria di inammissibilità. 3. Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, essendo rimasta intimata la parte privata destinataria dell’impugnazione. 4. Non deve farsi luogo all’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, essendo l’Agenzia delle Entrate esentata, mediante il meccanismo della prenotazione a debito previsto in favore delle amministrazioni pubbliche dal pagamento delle imposte e tasse gravanti sul processo (artt. 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012, e 158, comma 1, lettera a, del D.P.R. n. 115 del 2002; si vedano in giurisprudenza Cass. n. 4752/2025, Cass. n. 28204/2024, Cass. n. 27301/2016). P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma