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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26515/2025

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2078/20 23 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata – per la cassazione della sentenza n. 3079/10/2022 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata in data 05/07/2022, non notificata; Associazione sportiva dilettantistica udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con accertamento induttivo per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l’Ufficio accertava nei confronti della Associazione sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA] maggiori Ires, Irap e Iva, disconoscendo le agevolazioni di cui all’art. 2 della l. n. 358/1991 e all’art. 148 t.u.i.r. , in base a diverse irregolarità contabili; in particolare, ricostruiti i rapporti con altri soggetti, recuperava a imposizione l’intero fatturato dell’Associazione.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso dell’Associazione e la Commissione tributaria regionale del Lazio, davanti alla quale quest’ultima non si costituiva, rigettava l’appello dell’ufficio.

In particolare, i giudici del gravame ritenevano giustificata la mancata produzione di documenti in sede amministrativa, ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, alla luce dello sgombero forzoso dei locali dell’Associazione avvenuto nel 2015 ed attestato dalla documentazione dei Vigili del Fuoco, e ritenevano ingiustificato nel merito l’accertamento, evidenziando che in tema di accertamento tributario a carico delle associazioni sportive dilettantistiche, che godono del regime di agevolazioni di cui alla legge n. 398 del 1991, sia onere del Fisco quello di dimostrare che, a seguito di inadempienze documentali dell'associazione, non è stato possibile espletare un'efficace attività di controllo e di ricostruzione delle attività dalle quali dipende la determinazione delle imposte.

3. Contro tale decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione in base a due motivi.

Non svolge attività difensiva l’Associazione intimata.

Il ricorso è stato fissato ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c. per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorsola ricorrente deduce la n ullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per motivazione inesistente o apparente.

Con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.P.R. n.600/1973, 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c . poiché la CTR ha invertito l’onere della prova, che non era stato assolto da parte contribuente.Infatti, l’Ufficio aveva legittimamente ricostruito la materia imponibile, mentre l’associazione, e, per essa, il legale rappresentante, su cui incombeva l’onere di provare l’eventuale infondatezza delle riprese fiscali, si era limitata esclusivamente a dolersi del procedimento accertativo che invece ricalcava esattamente ciò che la normativa tributaria prevede nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e di mancata produzione documentale.

La normativa in tema di accertamento induttivo prevede che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale, l’Ufficio può procedere ad accertare il reddito induttivamente a prescindere dalla previa ispezione della contabilità.

2. I motivi vanno esaminati congiuntamentee sono fondati.

A seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5) c.p.c. disposta dal d.l.n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell’inosservanza del cd.

«minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi -che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.-di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di motivazione «perplessa od incomprensibile» o «apparente», esclusa qualunque rilevanza del suo semplice difetto di «sufficienza».

Per produrre il descritto effetto invalidante l’anomalia motivazionale deve emergere dal testo della sentenza medesima, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., tra le tante, Cass. n. 20598/2023; Cass. n. 20329/2023 ; Cass. n. 3799/2023 ; Cass. Sez.

Un. n. 37406/2022; Cass. Sez.

Un. n. 32000/2022 ; Cass. n. 8699/2022;Cass. n. 7090/2022; Cass. n. 24395/2020 ; Cass. Sez.

Un.n. 23746/2020;Cass. n. 12241/2020; Cass. Sez.

Un. n. 17564/2019 ; Cass. Sez.

Un. 19881/2014;Cass.

Sez.

Un. 8053/2014).

In particolare, si definisce « apparente » la motivazione che, sebbene riconoscibile sotto il profilo materiale e grafico come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, risultando obiettivamente inidonea a far conoscere l’iter logico seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, sì da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ad opera dell’interprete, al quale non può essere lasciato il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (cfr. Cass. Sez.

Un.n. 2767/2023; Cass. n. 6758/2022 ; Cass. Sez.

Un. n. 22232/2016 ; Cass. Sez.

Un. n. 16599/2016).

Inoltre, in tema di accertamenti nei confronti delle a ssociazioni sportive dilettantistiche, questa Corte ha avuto modo di affermare che, anche se l’associazione opta per il regime di cui alla l. n. 398 del 1991, è comunque obbligata alla presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass. n. 9973/2023;Cass. n. 28091/2024).

Infine, ove l’onere della prova gravi sul contribuente, come in tema di oneri deducibili, esso non è invertito dalla perdita incolpevole del documento probatorio, e trova applicazione la regola generale prevista dall'art. 2724, n. 3, c.p.c., secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall'onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell'Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti (Cass. n. 21233/2006; Cass. n. 18019/2009; Cass. n. 19319/2024).

2.2. Nel caso di specie la difesa erariale ha evidenziato che l’accertamento si fondava sulla omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e sulla presenza di rapporti commerciali con varie imprese e precisamente alcuni contratti aventi ad oggetto prestazioni pubblicitarie e rapporti di abbinamento commerciale, per un imponibile complessivo di euro 103.000,00; il disconoscimento delle agevolazioni nasceva dall’omissione degli adempimenti fiscali, cui la normativa tributaria subordina l’applicazione del regime fiscale agevolato, come la tenuta del rendiconto economico finanziario, da cui desumere il risultatoeconomico, la corretta destinazione degli utili di esercizio, e le modalità di copertura delle eventuali perdite dell’anno.

Ciò premesso, nella presente fattispecie ricorre effettivamente la grave anomalia motivazionale descritta, essendosi al cospetto di una motivazione che, seppur materialmente esistente dal punto di vista grafico, non rende intelligibile il percorso argomentativo che ha condotto il giudice d’appello alla decisione assunta, fondato tutto sulla giustificazione del mancato deposito di documenti in fase di accertamento e sulla perdita incolpevole della documentazione, senza che però che appaia spiegato come ciò abbia inciso sulla ricostruzione operata dall’ufficio e sulla impossibilità di riprodurre la documentazione.

3. Il ricorso va quindi accolto; ne segue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2078/20 23 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata – per la cassazione della sentenza n. 3079/10/2022 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata in data 05/07/2022, non notificata; Associazione sportiva dilettantistica udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con accertamento induttivo per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l’Ufficio accertava nei confronti della Associazione sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA] maggiori Ires, Irap e Iva, disconoscendo le agevolazioni di cui all’art. 2 della l. n. 358/1991 e all’art. 148 t.u.i.r. , in base a diverse irregolarità contabili; in particolare, ricostruiti i rapporti con altri soggetti, recuperava a imposizione l’intero fatturato dell’Associazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso dell’Associazione e la Commissione tributaria regionale del Lazio, davanti alla quale quest’ultima non si costituiva, rigettava l’appello dell’ufficio. In particolare, i giudici del gravame ritenevano giustificata la mancata produzione di documenti in sede amministrativa, ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, alla luce dello sgombero forzoso dei locali dell’Associazione avvenuto nel 2015 ed attestato dalla documentazione dei Vigili del Fuoco, e ritenevano ingiustificato nel merito l’accertamento, evidenziando che in tema di accertamento tributario a carico delle associazioni sportive dilettantistiche, che godono del regime di agevolazioni di cui alla legge n. 398 del 1991, sia onere del Fisco quello di dimostrare che, a seguito di inadempienze documentali dell'associazione, non è stato possibile espletare un'efficace attività di controllo e di ricostruzione delle attività dalle quali dipende la determinazione delle imposte. 3. Contro tale decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione in base a due motivi. Non svolge attività difensiva l’Associazione intimata. Il ricorso è stato fissato ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c. per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorsola ricorrente deduce la n ullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per motivazione inesistente o apparente. Con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.P.R. n.600/1973, 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c . poiché la CTR ha invertito l’onere della prova, che non era stato assolto da parte contribuente.Infatti, l’Ufficio aveva legittimamente ricostruito la materia imponibile, mentre l’associazione, e, per essa, il legale rappresentante, su cui incombeva l’onere di provare l’eventuale infondatezza delle riprese fiscali, si era limitata esclusivamente a dolersi del procedimento accertativo che invece ricalcava esattamente ciò che la normativa tributaria prevede nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e di mancata produzione documentale. La normativa in tema di accertamento induttivo prevede che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale, l’Ufficio può procedere ad accertare il reddito induttivamente a prescindere dalla previa ispezione della contabilità. 2. I motivi vanno esaminati congiuntamentee sono fondati. A seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5) c.p.c. disposta dal d.l.n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell’inosservanza del cd. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi -che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.-di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di motivazione «perplessa od incomprensibile» o «apparente», esclusa qualunque rilevanza del suo semplice difetto di «sufficienza». Per produrre il descritto effetto invalidante l’anomalia motivazionale deve emergere dal testo della sentenza medesima, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., tra le tante, Cass. n. 20598/2023; Cass. n. 20329/2023 ; Cass. n. 3799/2023 ; Cass. Sez. Un. n. 37406/2022; Cass. Sez. Un. n. 32000/2022 ; Cass. n. 8699/2022;Cass. n. 7090/2022; Cass. n. 24395/2020 ; Cass. Sez. Un.n. 23746/2020;Cass. n. 12241/2020; Cass. Sez. Un. n. 17564/2019 ; Cass. Sez. Un. 19881/2014;Cass. Sez. Un. 8053/2014). In particolare, si definisce « apparente » la motivazione che, sebbene riconoscibile sotto il profilo materiale e grafico come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, risultando obiettivamente inidonea a far conoscere l’iter logico seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, sì da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ad opera dell’interprete, al quale non può essere lasciato il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (cfr. Cass. Sez. Un.n. 2767/2023; Cass. n. 6758/2022 ; Cass. Sez. Un. n. 22232/2016 ; Cass. Sez. Un. n. 16599/2016). Inoltre, in tema di accertamenti nei confronti delle a ssociazioni sportive dilettantistiche, questa Corte ha avuto modo di affermare che, anche se l’associazione opta per il regime di cui alla l. n. 398 del 1991, è comunque obbligata alla presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass. n. 9973/2023;Cass. n. 28091/2024). Infine, ove l’onere della prova gravi sul contribuente, come in tema di oneri deducibili, esso non è invertito dalla perdita incolpevole del documento probatorio, e trova applicazione la regola generale prevista dall'art. 2724, n. 3, c.p.c., secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall'onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell'Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti (Cass. n. 21233/2006; Cass. n. 18019/2009; Cass. n. 19319/2024). 2.2. Nel caso di specie la difesa erariale ha evidenziato che l’accertamento si fondava sulla omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e sulla presenza di rapporti commerciali con varie imprese e precisamente alcuni contratti aventi ad oggetto prestazioni pubblicitarie e rapporti di abbinamento commerciale, per un imponibile complessivo di euro 103.000,00; il disconoscimento delle agevolazioni nasceva dall’omissione degli adempimenti fiscali, cui la normativa tributaria subordina l’applicazione del regime fiscale agevolato, come la tenuta del rendiconto economico finanziario, da cui desumere il risultatoeconomico, la corretta destinazione degli utili di esercizio, e le modalità di copertura delle eventuali perdite dell’anno. Ciò premesso, nella presente fattispecie ricorre effettivamente la grave anomalia motivazionale descritta, essendosi al cospetto di una motivazione che, seppur materialmente esistente dal punto di vista grafico, non rende intelligibile il percorso argomentativo che ha condotto il giudice d’appello alla decisione assunta, fondato tutto sulla giustificazione del mancato deposito di documenti in fase di accertamento e sulla perdita incolpevole della documentazione, senza che però che appaia spiegato come ciò abbia inciso sulla ricostruzione operata dall’ufficio e sulla impossibilità di riprodurre la documentazione. 3. Il ricorso va quindi accolto; ne segue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio,