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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 6 aprile 2026

Cassazione n. 08551/2026

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ente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dell’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 8241/I/18 depositata il 22 novembre 2018;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 19 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] I di Roma dell’Agenzia delle Entrateemetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un avviso diaccertamento relativo all’anno 2009 mediante il quale:(a)riprendeva a tassazione redditi di capitale, soggetti a impostasostitutiva, costituiti dai frutti civili presuntivamente prodotti nella misuraNumero registro generale 15008/2019Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 8551/2026Data pubblicazione 06/04/2026stabilita dall’art. 6 del d.l. n. 167 del 1990, conv. dalla legge n. 227 del1990, dalle attività di natura finanziaria da lei asseritamente detenute inSvizzera, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’art.4, commi 1, 2 e 3, dello stesso decreto-legge;(b)irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria connessa allaviolazione tributaria contestata.1.1 I rilievi mossi dall’Ufficio si fondavano sui dati ricavabili da ”schedeclienti“ (fiches) estratte dalla cd. lista Falciani, che l’Amministrazionei canali di collaborazione informativa internazionale previsti dalla direttiva77/799/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1977 e dalla Convenzionebilaterale fra Italia e Francia contro le doppie imposizioni del 5 ottobre1989, ratificata a sèguito della legge n. 20 del 1992.Dagli elementi a sua disposizione l’Agenzia aveva desunto che laBarzini fosse la beneficiaria di due distinti conti correnti aperti presso lafiliale di Ginevra della HSBC [OSCURATO:PERSONA], intestati uno a sé medesima,l’altro alla [OSCURATO:PERSONA].2.

La contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale (CTP) di Roma, la quale accoglieva ilsuo ricorso, annullando l’atto impositivo.3.

La decisione di primo grado veniva, però, successivamenteriformata dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio, che consentenza n. 8241/I/2018 del 22 novembre 2018, in accoglimentodell’appello erariale, rigettava l’originario ricorso della parte privata.4.

Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione affidato a quattro motivi.5.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.6.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..Numero registro generale 15008/2019Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 8551/2026Data pubblicazione 06/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso sono denunciate, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 12, commi 2, 2-bis e 2-ter, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dallalegge n. 102 del 2009, nonché dell’art. 63 del Trattato sul Funzionamentodell’Unione Europea (T.F.U.E.).1.1 Si contesta l’impugnata decisione per aver ritenuto operante nelcaso di specie il comma 2-bis dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2009, il qualeprevede il raddoppio dei termini per gli accertamenti basati sullapresunzione di evasione fiscale sancita dal comma 2 dello stesso articolocon riferimento alle attività di natura finanziaria detenute in Stati oterritori a regime fiscale privilegiato, in violazione degli obblighi didichiarazione imposti dall’art. 4, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 167 del 1990,conv. dalla legge n. 227 del 1990.Avrebbe errato la CTR nell’attribuire efficacia retroattiva alla predettadisposizione, fornendo di essa un’esegesi che, oltre a contrastare con ilgenerale principio di irretroattività delle norme tributarie fissato dall’art. 3della legge n. 212 del 2000, si porrebbe come lesiva dell’affidamento delcittadino nella certezza del diritto.1.2 Viene, inoltre, obiettato che la norma in oggetto risulterebbeincompatibile con la libertà di circolazione dei capitali riconosciuta dall’art.63 del T.F.U.E. e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UnioneEuropea formatasi in materia.Si richiede, pertanto, di disporre, ove necessario, il rinvio pregiudizialealla detta Corte, ai sensi dell’art. 267 del Trattato.1.3 Il motivo è infondato.1.4 In subiecta materia questa Corte ha enunciato i seguenti princìpi didiritto, ormai consolidati:- la presunzione di evasione fiscale stabilita dall’art. 12, comma 2, deld.l. n. 78 del 2009, conv. dalla legge n. 102 del 2009, in vigore dal 1°Numero registro generale 15008/2019Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 8551/2026Data pubblicazione 06/04/2026luglio 2009, con riguardo alle attività di natura finanziaria detenute inStati o territori a regime fiscale privilegiato, non ha naturaprocedimentale, bensì sostanziale -sia perché le norme in tema dipresunzioni sono collocate, nel codice civile, fra quelle sostanziali siaperché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto congli artt. 3 e 24 Cost., l’effettività del diritto di difesa del contribuenterispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo didocumentazione-, con la conseguenza che ad essa non è attribuibileefficacia retroattiva;- viceversa, hanno natura procedimentale, e non sostanziale, esoggiacciono al principio tempus regit actum, le previsioni di cui ai commi2-bis e 2-ter del medesimo art. 12, le quali raddoppiano, rispettivamente,i termini stabiliti a pena di decadenza per la notificazione degli avvisi diaccertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza eprescrizione fissati per la notifica degli atti di contestazione o diirrogazione delle sanzioni comminate per l’omessa dichiarazione delledisponibilità finanziarie detenute all’estero;- queste ultime, quindi, si applicano anche in relazione ai periodid’imposta anteriori alla loro entrata in vigore, indipendentementedall’applicabilità della presunzione legale di cui al comma 2, allorchè vengain rilievo la sottrazione a tassazione di redditi esportati in Stati o territori aregime fiscale privilegiato (cfr. Cass. n. 2662/2018, Cass. n. 29632/2019,Cass. n. 7957/2021, Cass. n. 8653/2022, Cass. n. 33965/2023, Cass. n.5964/2024).1.5 È stato, altresì, puntualizzato che il comma 2-bis deve essere lettonel senso che il raddoppio dei termini ivi previsto opera sia nel caso in cuil’accertamento si fondi sulla presunzione legale posta dal comma 2 sia inquello in cui, senza ricorrere ad essa, perchè non applicabileretroattivamente, l’Ufficio contesti la sottrazione a tassazione di redditiesportati in Paesi o territori a fiscalità privilegiata avvalendosi, secondo leNumero registro generale 15008/2019Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 8551/2026Data pubblicazione 06/04/2026regole probatorie ordinarie, di presunzioni semplici ex art. 2729, primocomma, c.c. qualificate dalla gravità, precisione e concordanza.Giustifica tale equiparazione la ratio della disciplina, palesata dalcomma 1 dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2009, il quale chiarisce che lenorme contenute in detto articolo sono dirette a dare attuazione alleintese raggiunte fra gli Stati aderenti all’Organizzazione per laCooperazione e lo [OSCURATO:PERSONA] (OCSE) in materia di emersione diprivilegiati, fornendo agli uffici finanziari strumenti più efficaci (fra i quali ilraddoppio dei termini per l’accertamento) per contrastare, con o senzal’ausilio della presunzione legale di cui al comma 2, il fenomenodell’allocazione nei cd. ”paradisi fiscali“ delle disponibilità formate conredditi sottratti alla tassazione nazionale (cfr. Cass. n. 29632/2019, Cass.n. 35840/2022, Cass. n. 5964/2024).1.6 Con specifico riferimento al comma 2-ter non si è poi mancato disottolineare che il maggior lasso di tempo concesso al Fisco perl’irrogazione delle sanzioni non si pone in contrasto con la previsione di cuiall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, atteso che l’applicazione ”aritroso“ delle sanzioni per tutto l’arco temporale consentito dal raddoppiodei termini sconta comunque il limite della previa esistenza della normasanzionatoria (art. 5 del d.l. n. 167 del 1990), la quale è di gran lungaantecedente alle annualità pregresse passibili di accertamento (cfr. Cass.n. 29632/2019, Cass. n. 35840/2022, Cass. n. 27103/2025).1.7 Nel caso in esame, oltretutto, nemmeno può parlarsi diapplicazione retroattiva dei predetti commi 2-bis e 2-ter, discutendosi diun avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta (2009) nel corso delquale le norme sono entrate in vigore.1.8 Rimane da affrontare la questione attinente all’asseritaincompatibilità dell’art. 12, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2009 con l’art.63 del T.F.U.E..Numero registro generale 15008/2019Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 8551/2026Data pubblicazione 06/04/20261.9 Conviene anzitutto riportare il testo della norma comunitariarichiamata:«1.

Nell’àmbito delle disposizioni previste dal presente capo sonovietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri,nonché tra Stati membri e Paesi terzi.2.

Nell’àmbito delle disposizioni previste dal presente capo sonovietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Statimembri e Paesi terzi».1.10 Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE, lemisure restrittive vietate dall’articolo in commento comprendono quelleidonee a dissuadere i non residenti dall’effettuare investimenti in unoStato membro o i residenti di detto Stato membro dal compierne in altriStati (cfr.

Corte giustizia, 10 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA] of DFAInvestment [OSCURATO:PERSONA], C - 190/12; Corte giustizia, 22 novembre2018, Sofina e a., C - 575/17; Corte giustizia, 13 novembre 2019, CollegePension Plan of [OSCURATO:PERSONA], C - 641/17; Corte giustizia, 18 dicembre2007, Skatteverket, C - 101/05; Corte giustizia, 10 febbraio 2011, HariboLakritzen, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C - 436/08 e C - 437/08;Corte giustizia, 10 maggio 2012, Santander, da C - 338/11 a C - 347/11;Corte giustizia, 30 gennaio 2020, Köln - [OSCURATO:PERSONA], C - 156/17).1.11 La libertà di circolazione dei capitali subisce, tuttavia, alcunederoghe.Segnatamente, in base all’art. 65 (ex art. 58), paragrafo 1, lett. a),del T.F.U.E., «[l]e disposizioni dell’articolo 63 [ex art. 56 - n.d.r.] nonpregiudicano il diritto degli Stati membri [...] di applicare le pertinentidisposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzionetra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quantoriguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del lorocapitale».Sul punto la Corte di Lussemburgo ha chiarito che tale norma,Numero registro generale 15008/2019Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 8551/2026Data pubblicazione 06/04/2026introducendo una deroga al principio fondamentale della libera circolazionedei capitali, non può essere interpretata nel senso che qualsiasilegislazione tributaria prevedente una distinzione fra i contribuenti in baseal luogo in cui risiedono o allo Stato nel quale investono i loro capitali siaautomaticamente compatibile con il Trattato dell’Unione.Invero, la cennata deroga soggiace essa stessa a una limitazione invirtù di quanto previsto dal paragrafo 3 dell’art. 65, il quale dispone che lemisure e le procedure nazionali di cui al paragrafo 1 «non devonocostituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizionedissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cuiall’articolo 63» (cfr.

Corte giustizia, 24 novembre 2016, SECIL -[OSCURATO:PERSONA] de Cal e Cimento SA, C - 464/14; Corte giustizia, 10aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA] of DFA [OSCURATO:PERSONA],C - 190/12).1.12 Le differenze di trattamento consentite dal paragrafo 1, lett. a),dell’art. 65 vanno, perciò, tenute distinte dalle discriminazioni vietate dalparagrafo 3.Per potersi reputare legittima, una differenza di trattamento deveessere giustificata da ragioni di interesse generale o altrimenti riguardaresituazioni non comparabili (cfr.

Corte giustizia, 24 novembre 2016, SECIL- [OSCURATO:PERSONA] de Cal e Cimento SA, C - 464/14; Corte giustizia, 10maggio 2012, [OSCURATO:PERSONA] SGIIC e a., da C - 338/11 aC - 347/11; Corte giustizia, 10 febbraio 2011, [OSCURATO:PERSONA], HansRiegel e [OSCURATO:PERSONA], C - 436/08 e C - 437/08).1.13 Più in particolare, si è ritenuto che ricorrano ragioni imperative diinteresse generale, utili a giustificare una diversità di trattamento, oveoccorra garantire l’efficacia dei controlli fiscali (cfr.

Corte giustizia, 6ottobre 2011, Commissione/Portogallo, C - 493/09), sempreché lanormativa di uno Stato membro subordini il riconoscimento di unvantaggio tributario al rispetto di determinati requisiti la cui osservanzaNumero registro generale 15008/2019Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 8551/2026Data pubblicazione 06/04/2026possa essere verificata unicamente tramite informazioni rese dallecompetenti autorità di uno Stato terzo e, in assenza di un obbligoconvenzionale del predetto Stato di fornire le informazioni richieste, risultiimpossibile ottenere da esso i chiarimenti necessari (cfr.

Corte giustizia,24 novembre 2016, SECIL - [OSCURATO:PERSONA] de Cal e Cimento SA, cit.;Corte giustizia, 10 febbraio 2011, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eÖsterreichische Salinen, cit.).1.14 Nel solco tracciato dalla giurisprudenza unionale, questa Corteregolatrice ha ribadito che la rilevanza dell’art. 63 del T.F.U.E. non èpreclusa a priori dalla circostanza che il contribuente non risieda in unoStato membro (cfr. Cass. n. 21454/2022, Cass. n. 21475/2022, Cass. n.21479/2022, Cass. n. 21480/2022, Cass. n. 21481/2022, Cass. n.21598/2022).Coerentemente con tale impostazione, è stato affermato che:- in tema di ritenute applicabili sui dividendi distribuiti, negli anni dal2007 al 2010, da società residenti in Italia a fondi d’investimentomobiliare residenti negli [OSCURATO:PERSONA], l’art. 10, paragrafo 2, lett. b), dellaConvenzione Italia-U.S.A., in base al quale l’imposta applicata dallo Statodi residenza della società che paga i dividendi «non può eccedere il 15 percento dell’ammontare lordo», va interpretato -in conformità al canonedella buona fede di cui all’art. 31, paragrafo 1, della Convenzione diVienna sul diritto dei trattati e ai princìpi della fiscalità comunitaria einternazionale- nel senso che anche ai dividendi pagati da società residentiai fondi comuni di investimento mobiliare aperti statunitensi si applical’aliquota del 12,5 per cento sul risultato della gestione, cui eranoassoggettati ratione temporis, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge n.77 del 1983, i fondi comuni mobiliari aperti gestiti da società residenti(cfr. Cass. n. 21454/2022);- al fine di escludere la legittima applicazione di una differente aliquotadi tassazione degli utili corrisposti a fondi pensione italiani e statunitensi,Numero registro generale 15008/2019Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 8551/2026Data pubblicazione 06/04/2026non assume rilevanza la [OSCURATO:PERSONA]U.S.A. contro le doppieimposizioni, né tantomeno la previsione dell’art. 27, comma 3, del d.P.R.n. 600 del 1973, rivelandosi, invece, decisivo il principio generale di liberacircolazione dei capitali sancito dall’art. 63 del T.F.U.E., non ricorrendoun’ipotesi in cui si possa fare eccezione a tale principio ai sensi dell’art. 65del Trattato (cfr. Cass. n. 25691/2022);- in materia di ritenute applicabili sui dividendi distribuiti, negli annidal 2010 al 2012, da società residenti in Italia a fondi pensione residenti inStati terzi, ricorrono ragioni imperative di interesse generale atte agiustificare una diversità di trattamento, restando, conseguentemente,esclusa la violazione dell’art. 63 del T.F.U.E., laddove detti Stati sianoinseriti nella cd. black list dei Paesi che non garantiscono un adeguatoscambio di informazioni, nei sensi indicati dall’art. 168-bis del t.u.i.r. (cfr.Cass. n. 11719/2023).1.15 Alla luce del suesposto insegnamento giurisprudenziale, al qualeva data continuità, deve escludersi che nel caso in esame sussista laprospettata violazione dell’art. 63 del T.F.U.E., considerato che:- le attività finanziarie non dichiarate dalla contribuente eranodetenute in Svizzera;- al tempo dell’emissione dell’avviso di accertamento oggetto di causatale Nazione era inclusa nella black list di cui all’art. 1 del decreto delMinistro delle Finanze 4 maggio 1999, richiamato dall’art. 12, comma 2,del d.l. n. 78 del 2009;- soltanto per effetto della modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, deld.m. 20 luglio 2023 la Confederazione elvetica è stata eliminatadall’elenco degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato.1.16 Poichè il significato della norma comunitaria appare evidente,anche per essere stato chiarito dalla giurisprudenza della Corte digiustizia, sì da non lasciare àdito ad alcun ragionevole dubbio sullacorretta soluzione da fornire alla questione sollevata (cd. teoria dell’acteNumero registro generale 15008/2019Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 8551/2026Data pubblicazione 06/04/2026clair), non si ravvisano i presupposti per il rinvio pregiudiziale ex art. 267del T.F.U.E. invocato dalla ricorrente (cfr. Cass. n. 2822/2024, paragrafo12.3).2.

Con il secondo mezzo è lamentata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 del codice di rito.2.1 Viene dedotta l’omessa pronuncia della CTR sul motivo di ricorsomediante il quale la contribuente, invocando in proprio favore lestatuizioni recate dalla sentenza n. 6992/15/16 della medesimaCommissione, con cui era stato annullato l’avviso di accertamentoinerente all’anno d’imposta 2005, aveva chiesto di dichiarare l’invaliditàderivata dell’atto impositivo oggetto del presente giudizio.Si deduce, in proposito, che, «discendendo l’avviso di accertamentorelativo all’annualità 2009 dallo stesso pvc da cui prov[eniva] l’avvisorelativo all’annualità 2005, l’avviso relativo all’annualità 2009 d[o]ve[va]essere annullato per illegittimità derivata».2.2 Il motivo è infondato.2.3 Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il vizio diomessa pronuncia è ravvisabile solo quando manchi del tutto la pronunciadel giudice di merito su una domanda o su un’eccezione di parteritualmente proposta.Tale situazione non ricorre ove la decisione assunta comporti il rigettoimplicito delle domande o eccezioni non espressamente trattate, peressere queste superate e travolte dalla soluzione di altra questione il cuiesame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, lavalutazione della loro irrilevanza o infondatezza (cfr. Cass. n. 13649/2005,Cass. n. 12131/2023, Cass. n. 25710/2024, Cass. n. 16605/2025).2.4 Proprio questo è il caso di specie, avendo il collegio di secondecure deciso la controversia in modo logicamente incompatibile con ilriconoscimento dell’autorità della menzionata sentenza n. 6992/15/16.3.

Con il terzo mezzo è nuovamente prospettata, ai sensi dell’art. 360,Numero registro generale 15008/2019Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 8551/2026Data pubblicazione 06/04/2026primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 del codice di rito.3.1 Si ascrive alla CTR di aver omesso di pronunciare sul motivo diricorso, rimasto assorbito dalla decisione di prime cure e riproposto ingrado d’appello ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, mediante ilquale era stato eccepito il difetto di motivazione dell’avviso diaccertamento impugnato.3.2 Il motivo è infondato, avendo la Commissione regionaleespressamente statuito sul punto in discussione.3.3 I giudici di seconde cure hanno, infatti, affermato che«l’accertamento e[ra] basato sulle informazioni acquisite dagli Ufficifinanziari attraverso la cooperazione finanziaria internazionale, ed inparticolare con le autorità francesi, che avevano trasmesso la cosiddetta”lista Falciani“ con informazioni sui contribuenti che avevano costituitoconti correnti presso la HSBC – [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra».Tanto aveva consentito di appurare che «la Barzini era titolare di due”client profils“: - [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale emergevala disponibilità in capo alla Barzini, quale soggetto beneficiario, di attivitàfinanziarie per il periodo compreso tra novembre 2005 e febbraio 2007; -[OSCURATO:PERSONA], profilo creato il 5 gennaio 1996 e chiuso nel 2005, per ilquale la Barzini risultava essere il soggetto intestatario».3.4 Essi hanno, dunque, ritenuto idoneamente motivato l’attoimpositivo, così disattendendo le contrarie argomentazioni dellacontribuente.4.

Con il quarto motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 4 e num. 5, c.p.c., l’«omessa valutazione da parte deiGiudici di seconde cure delle prove documentali offerte dalla contribuente,in violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116, comma 1, c.p.c.,nonché in violazione dell’art. 132 [secondo comma] n. 4 c.p.c.».4.1 Si sostiene che la Commissione regionale non avrebbe tenuto inalcun conto, ai fini della decisione della controversia, le prove addotteNumero registro generale 15008/2019Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 8551/2026Data pubblicazione 06/04/2026dalla parte privata per contrastare la ricostruzione reddituale operatadall’[OSCURATO:PERSONA] su base presuntiva.Viene posto in risalto che la contribuente aveva fornito una serie dielementi documentali -fra i quali il decreto di archiviazione emesso neisuoi confronti dal g.i.p. di Roma in relazione ai medesimi fatti oggetto divalutazione nel presente processo tributario- a supporto della tesidifensiva secondo cui le disponibilità finanziarie da lei detenute in Svizzeraerano riconducibili a una vicenda successoria (eredità Feltrinelli).I giudici di seconde cure avrebbero, inoltre, tralasciato di considerareche le fiches acquisite dalle autorità italiane presso l’amministrazionefinanziaria francese non contenevano alcun riferimento alla persona dellaBarzini.4.2 l motivo è infondato.4.3 Giova rammentare che, a sèguito della riformulazione dell’art. 360,primo comma, num. 5, c.p.c. disposta dall’art. 54, comma 1, lett. b), deld.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, il sindacato dilegittimità sulla motivazione della sentenza è ormai ristretto alla verificadell’osservanza del cd.

«minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111,sesto comma, della Carta fondamentale, da intendersi violato nei soli casidi «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di«contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di motivazione«perplessa od incomprensibile» o «apparente», esclusa qualunquerilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della stessa.Le descritte anomalie comportano la nullità della decisione perdifetto del requisito di cui all’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c.,norma che nel processo tributario trova il suo corrispondente nell’art. 36,comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, sempre che i relativi viziemergano direttamente dal testo della sentenza, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali (cfr. Cass. Sez.

U. nn. 8053-8054/2014; id., ex permultis, Cass. Sez.

U. n. 19881/2014, Cass. Sez.

U.Numero registro generale 15008/2019Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 8551/2026Data pubblicazione 06/04/2026n. 17564/2019, Cass. Sez.

U. n. 23746/2020, Cass. Sez.

U. n.32000/2022, Cass. n. 20598/2023).4.4 Nessuna di queste è ravvisabile nella fattispecie, dal momento chela motivazione della qui impugnata sentenza, oltre ad essere riconoscibilesotto il profilo materiale e grafico, è intelligibile nel suo contenuto e nonevidenzia palesi illogicità o insanabili contraddittorietà.Come già è stato sottolineato in sede di disamina del motivoprecedente, la CTR ha spiegato che:- l’accertamento tributario compiuto nei confronti della Barzini sifondava sulle informazioni tratte dalla cd. ”lista Falciani“, acquisita dalleautorità italiane presso l’amministrazione finanziaria francese;- attraverso queste informazioni si era appreso che la Barzini risultava«titolare di due ”client profils“» presso la filiale di Ginevra della HSBCPrivate Bank, intestati uno alla [OSCURATO:PERSONA], l’altro a sémedesima;- a fronte delle richieste di chiarimenti formulate dall’Ufficio, lacontribuente «[avev]a dichiarato di non aver mai detenuto attivitàfinanziarie all’estero, nonostante avesse aderito alla scudo fiscale perl’anno 2002»;- legittimamente, pertanto, gli accertatori avevano «ritenuto lariferibilità alla Barzini delle attività finanziarie rinvenute sui conti correntidella HSBC» e conseguentemente operato «il recupero delle maggioriimposte dovute per l’anno 2009, scaturenti dal reddito di capitaleconnesso alla fruttuosità delle attività finanziarie detenute all’estero».4.5 Il supporto argomentativo della decisione raggiunge, dunque, lasoglia del «minimo costituzionale».4.6 Per quel che concerne la pretesa violazione o falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c., va ricordato che essa si configura solo quandoil giudice di merito abbia fondato la decisione su prove non addotte dalleparti o disposte d’ufficio al di fuori dei casi in cui la legge lo permette,Numero registro generale 15008/2019Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 8551/2026Data pubblicazione 06/04/2026oppure abbia disatteso prove legali vagliandole secondo il suo prudenteapprezzamento o, per contro, conferito valore di prova legale a unarisultanza istruttoria che ne è priva.Non è, quindi, ammissibile una censura con la quale, dietro l’apparentededuzione del vizio di errata interpretazione o applicazione delle citatenorme processuali, si contesti, in realtà, la valutazione del materialeistruttorio compiuta dal detto giudice (cfr., ex plurimis, fra le più recenti,Cass. n. 5531/2025, Cass. n. 8868/2025, Cass. n. 13115/2025, Cass. n.13372/2025).4.7 Nel caso in esame, quel che si imputa alla CTR non è di averdeciso la causa in base a prove non introdotte dalle parti o disposted’ufficio oltre i poteri di indagine riconosciuti al giudice, né di averdalla legge, bensì di aver erroneamente valutato il materiale istruttorio,non riconoscendo il giusto rilievo ai documenti prodotti dalla contribuentea sostegno del suo assunto difensivo.4.8 Una critica così formulata non può, tuttavia, avere spazionell’odierna sede processuale, risolvendosi nel tentativo di sollecitare laCorte a un non consentito riesame del giudizio in fatto espresso dalcollegio regionale.Non va, peraltro, dimenticato che, per consolidata giurisprudenza dilegittimità, spetta in via esclusiva al giudice di merito il còmpito diindividuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare leprove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, fra lecomplessive risultanze del processo, quelle reputate maggiormente idoneea dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, nonché la facoltà diescludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di unaprova, senza che egli sia tenuto ad esaminare analiticamente tutte leemergenze processuali o a confutare ogni argomentazione delle parti (cfr.Cass. n. 16499/2009, Cass. n. 33460/2023, Cass. n. 4470/2025).Numero registro generale 15008/2019Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 8551/2026Data pubblicazione 06/04/20265.

Per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere respinto.6.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.7.

Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti dellaricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondereall’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate incomplessivi 5.600 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002(Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perla proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 19 marzo 2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dell’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 8241/I/18 depositata il 22 novembre 2018;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 19 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] I di Roma dell’Agenzia delle Entrateemetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un avviso diaccertamento relativo all’anno 2009 mediante il quale:(a)riprendeva a tassazione redditi di capitale, soggetti a impostasostitutiva, costituiti dai frutti civili presuntivamente prodotti nella misuraNumero registro generale 15008/2019Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 8551/2026Data pubblicazione 06/04/2026stabilita dall’art. 6 del d.l. n. 167 del 1990, conv. dalla legge n. 227 del1990, dalle attività di natura finanziaria da lei asseritamente detenute inSvizzera, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’art.4, commi 1, 2 e 3, dello stesso decreto-legge;(b)irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria connessa allaviolazione tributaria contestata.1.1 I rilievi mossi dall’Ufficio si fondavano sui dati ricavabili da ”schedeclienti“ (fiches) estratte dalla cd. lista Falciani, che l’Amministrazionei canali di collaborazione informativa internazionale previsti dalla direttiva77/799/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1977 e dalla Convenzionebilaterale fra Italia e Francia contro le doppie imposizioni del 5 ottobre1989, ratificata a sèguito della legge n. 20 del 1992.Dagli elementi a sua disposizione l’Agenzia aveva desunto che laBarzini fosse la beneficiaria di due distinti conti correnti aperti presso lafiliale di Ginevra della HSBC [OSCURATO:PERSONA], intestati uno a sé medesima,l’altro alla [OSCURATO:PERSONA].2. La contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale (CTP) di Roma, la quale accoglieva ilsuo ricorso, annullando l’atto impositivo.3. La decisione di primo grado veniva, però, successivamenteriformata dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio, che consentenza n. 8241/I/2018 del 22 novembre 2018, in accoglimentodell’appello erariale, rigettava l’originario ricorso della parte privata.4. Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione affidato a quattro motivi.5. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..Numero registro generale 15008/2019Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 8551/2026Data pubblicazione 06/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso sono denunciate, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 12, commi 2, 2-bis e 2-ter, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dallalegge n. 102 del 2009, nonché dell’art. 63 del Trattato sul Funzionamentodell’Unione Europea (T.F.U.E.).1.1 Si contesta l’impugnata decisione per aver ritenuto operante nelcaso di specie il comma 2-bis dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2009, il qualeprevede il raddoppio dei termini per gli accertamenti basati sullapresunzione di evasione fiscale sancita dal comma 2 dello stesso articolocon riferimento alle attività di natura finanziaria detenute in Stati oterritori a regime fiscale privilegiato, in violazione degli obblighi didichiarazione imposti dall’art. 4, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 167 del 1990,conv. dalla legge n. 227 del 1990.Avrebbe errato la CTR nell’attribuire efficacia retroattiva alla predettadisposizione, fornendo di essa un’esegesi che, oltre a contrastare con ilgenerale principio di irretroattività delle norme tributarie fissato dall’art. 3della legge n. 212 del 2000, si porrebbe come lesiva dell’affidamento delcittadino nella certezza del diritto.1.2 Viene, inoltre, obiettato che la norma in oggetto risulterebbeincompatibile con la libertà di circolazione dei capitali riconosciuta dall’art.63 del T.F.U.E. e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UnioneEuropea formatasi in materia.Si richiede, pertanto, di disporre, ove necessario, il rinvio pregiudizialealla detta Corte, ai sensi dell’art. 267 del Trattato.1.3 Il motivo è infondato.1.4 In subiecta materia questa Corte ha enunciato i seguenti princìpi didiritto, ormai consolidati:- la presunzione di evasione fiscale stabilita dall’art. 12, comma 2, deld.l. n. 78 del 2009, conv. dalla legge n. 102 del 2009, in vigore dal 1°Numero registro generale 15008/2019Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 8551/2026Data pubblicazione 06/04/2026luglio 2009, con riguardo alle attività di natura finanziaria detenute inStati o territori a regime fiscale privilegiato, non ha naturaprocedimentale, bensì sostanziale -sia perché le norme in tema dipresunzioni sono collocate, nel codice civile, fra quelle sostanziali siaperché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto congli artt. 3 e 24 Cost., l’effettività del diritto di difesa del contribuenterispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo didocumentazione-, con la conseguenza che ad essa non è attribuibileefficacia retroattiva;- viceversa, hanno natura procedimentale, e non sostanziale, esoggiacciono al principio tempus regit actum, le previsioni di cui ai commi2-bis e 2-ter del medesimo art. 12, le quali raddoppiano, rispettivamente,i termini stabiliti a pena di decadenza per la notificazione degli avvisi diaccertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza eprescrizione fissati per la notifica degli atti di contestazione o diirrogazione delle sanzioni comminate per l’omessa dichiarazione delledisponibilità finanziarie detenute all’estero;- queste ultime, quindi, si applicano anche in relazione ai periodid’imposta anteriori alla loro entrata in vigore, indipendentementedall’applicabilità della presunzione legale di cui al comma 2, allorchè vengain rilievo la sottrazione a tassazione di redditi esportati in Stati o territori aregime fiscale privilegiato (cfr. Cass. n. 2662/2018, Cass. n. 29632/2019,Cass. n. 7957/2021, Cass. n. 8653/2022, Cass. n. 33965/2023, Cass. n.5964/2024).1.5 È stato, altresì, puntualizzato che il comma 2-bis deve essere lettonel senso che il raddoppio dei termini ivi previsto opera sia nel caso in cuil’accertamento si fondi sulla presunzione legale posta dal comma 2 sia inquello in cui, senza ricorrere ad essa, perchè non applicabileretroattivamente, l’Ufficio contesti la sottrazione a tassazione di redditiesportati in Paesi o territori a fiscalità privilegiata avvalendosi, secondo leNumero registro generale 15008/2019Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 8551/2026Data pubblicazione 06/04/2026regole probatorie ordinarie, di presunzioni semplici ex art. 2729, primocomma, c.c. qualificate dalla gravità, precisione e concordanza.Giustifica tale equiparazione la ratio della disciplina, palesata dalcomma 1 dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2009, il quale chiarisce che lenorme contenute in detto articolo sono dirette a dare attuazione alleintese raggiunte fra gli Stati aderenti all’Organizzazione per laCooperazione e lo [OSCURATO:PERSONA] (OCSE) in materia di emersione diprivilegiati, fornendo agli uffici finanziari strumenti più efficaci (fra i quali ilraddoppio dei termini per l’accertamento) per contrastare, con o senzal’ausilio della presunzione legale di cui al comma 2, il fenomenodell’allocazione nei cd. ”paradisi fiscali“ delle disponibilità formate conredditi sottratti alla tassazione nazionale (cfr. Cass. n. 29632/2019, Cass.n. 35840/2022, Cass. n. 5964/2024).1.6 Con specifico riferimento al comma 2-ter non si è poi mancato disottolineare che il maggior lasso di tempo concesso al Fisco perl’irrogazione delle sanzioni non si pone in contrasto con la previsione di cuiall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, atteso che l’applicazione ”aritroso“ delle sanzioni per tutto l’arco temporale consentito dal raddoppiodei termini sconta comunque il limite della previa esistenza della normasanzionatoria (art. 5 del d.l. n. 167 del 1990), la quale è di gran lungaantecedente alle annualità pregresse passibili di accertamento (cfr. Cass.n. 29632/2019, Cass. n. 35840/2022, Cass. n. 27103/2025).1.7 Nel caso in esame, oltretutto, nemmeno può parlarsi diapplicazione retroattiva dei predetti commi 2-bis e 2-ter, discutendosi diun avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta (2009) nel corso delquale le norme sono entrate in vigore.1.8 Rimane da affrontare la questione attinente all’asseritaincompatibilità dell’art. 12, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2009 con l’art.63 del T.F.U.E..Numero registro generale 15008/2019Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 8551/2026Data pubblicazione 06/04/20261.9 Conviene anzitutto riportare il testo della norma comunitariarichiamata:«1. Nell’àmbito delle disposizioni previste dal presente capo sonovietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri,nonché tra Stati membri e Paesi terzi.2. Nell’àmbito delle disposizioni previste dal presente capo sonovietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Statimembri e Paesi terzi».1.10 Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE, lemisure restrittive vietate dall’articolo in commento comprendono quelleidonee a dissuadere i non residenti dall’effettuare investimenti in unoStato membro o i residenti di detto Stato membro dal compierne in altriStati (cfr. Corte giustizia, 10 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA] of DFAInvestment [OSCURATO:PERSONA], C - 190/12; Corte giustizia, 22 novembre2018, Sofina e a., C - 575/17; Corte giustizia, 13 novembre 2019, CollegePension Plan of [OSCURATO:PERSONA], C - 641/17; Corte giustizia, 18 dicembre2007, Skatteverket, C - 101/05; Corte giustizia, 10 febbraio 2011, HariboLakritzen, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C - 436/08 e C - 437/08;Corte giustizia, 10 maggio 2012, Santander, da C - 338/11 a C - 347/11;Corte giustizia, 30 gennaio 2020, Köln - [OSCURATO:PERSONA], C - 156/17).1.11 La libertà di circolazione dei capitali subisce, tuttavia, alcunederoghe.Segnatamente, in base all’art. 65 (ex art. 58), paragrafo 1, lett. a),del T.F.U.E., «[l]e disposizioni dell’articolo 63 [ex art. 56 - n.d.r.] nonpregiudicano il diritto degli Stati membri [...] di applicare le pertinentidisposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzionetra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quantoriguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del lorocapitale».Sul punto la Corte di Lussemburgo ha chiarito che tale norma,Numero registro generale 15008/2019Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 8551/2026Data pubblicazione 06/04/2026introducendo una deroga al principio fondamentale della libera circolazionedei capitali, non può essere interpretata nel senso che qualsiasilegislazione tributaria prevedente una distinzione fra i contribuenti in baseal luogo in cui risiedono o allo Stato nel quale investono i loro capitali siaautomaticamente compatibile con il Trattato dell’Unione.Invero, la cennata deroga soggiace essa stessa a una limitazione invirtù di quanto previsto dal paragrafo 3 dell’art. 65, il quale dispone che lemisure e le procedure nazionali di cui al paragrafo 1 «non devonocostituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizionedissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cuiall’articolo 63» (cfr. Corte giustizia, 24 novembre 2016, SECIL -[OSCURATO:PERSONA] de Cal e Cimento SA, C - 464/14; Corte giustizia, 10aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA] of DFA [OSCURATO:PERSONA],C - 190/12).1.12 Le differenze di trattamento consentite dal paragrafo 1, lett. a),dell’art. 65 vanno, perciò, tenute distinte dalle discriminazioni vietate dalparagrafo 3.Per potersi reputare legittima, una differenza di trattamento deveessere giustificata da ragioni di interesse generale o altrimenti riguardaresituazioni non comparabili (cfr. Corte giustizia, 24 novembre 2016, SECIL- [OSCURATO:PERSONA] de Cal e Cimento SA, C - 464/14; Corte giustizia, 10maggio 2012, [OSCURATO:PERSONA] SGIIC e a., da C - 338/11 aC - 347/11; Corte giustizia, 10 febbraio 2011, [OSCURATO:PERSONA], HansRiegel e [OSCURATO:PERSONA], C - 436/08 e C - 437/08).1.13 Più in particolare, si è ritenuto che ricorrano ragioni imperative diinteresse generale, utili a giustificare una diversità di trattamento, oveoccorra garantire l’efficacia dei controlli fiscali (cfr. Corte giustizia, 6ottobre 2011, Commissione/Portogallo, C - 493/09), sempreché lanormativa di uno Stato membro subordini il riconoscimento di unvantaggio tributario al rispetto di determinati requisiti la cui osservanzaNumero registro generale 15008/2019Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 8551/2026Data pubblicazione 06/04/2026possa essere verificata unicamente tramite informazioni rese dallecompetenti autorità di uno Stato terzo e, in assenza di un obbligoconvenzionale del predetto Stato di fornire le informazioni richieste, risultiimpossibile ottenere da esso i chiarimenti necessari (cfr. Corte giustizia,24 novembre 2016, SECIL - [OSCURATO:PERSONA] de Cal e Cimento SA, cit.;Corte giustizia, 10 febbraio 2011, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eÖsterreichische Salinen, cit.).1.14 Nel solco tracciato dalla giurisprudenza unionale, questa Corteregolatrice ha ribadito che la rilevanza dell’art. 63 del T.F.U.E. non èpreclusa a priori dalla circostanza che il contribuente non risieda in unoStato membro (cfr. Cass. n. 21454/2022, Cass. n. 21475/2022, Cass. n.21479/2022, Cass. n. 21480/2022, Cass. n. 21481/2022, Cass. n.21598/2022).Coerentemente con tale impostazione, è stato affermato che:- in tema di ritenute applicabili sui dividendi distribuiti, negli anni dal2007 al 2010, da società residenti in Italia a fondi d’investimentomobiliare residenti negli [OSCURATO:PERSONA], l’art. 10, paragrafo 2, lett. b), dellaConvenzione Italia-U.S.A., in base al quale l’imposta applicata dallo Statodi residenza della società che paga i dividendi «non può eccedere il 15 percento dell’ammontare lordo», va interpretato -in conformità al canonedella buona fede di cui all’art. 31, paragrafo 1, della Convenzione diVienna sul diritto dei trattati e ai princìpi della fiscalità comunitaria einternazionale- nel senso che anche ai dividendi pagati da società residentiai fondi comuni di investimento mobiliare aperti statunitensi si applical’aliquota del 12,5 per cento sul risultato della gestione, cui eranoassoggettati ratione temporis, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge n.77 del 1983, i fondi comuni mobiliari aperti gestiti da società residenti(cfr. Cass. n. 21454/2022);- al fine di escludere la legittima applicazione di una differente aliquotadi tassazione degli utili corrisposti a fondi pensione italiani e statunitensi,Numero registro generale 15008/2019Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 8551/2026Data pubblicazione 06/04/2026non assume rilevanza la [OSCURATO:PERSONA]U.S.A. contro le doppieimposizioni, né tantomeno la previsione dell’art. 27, comma 3, del d.P.R.n. 600 del 1973, rivelandosi, invece, decisivo il principio generale di liberacircolazione dei capitali sancito dall’art. 63 del T.F.U.E., non ricorrendoun’ipotesi in cui si possa fare eccezione a tale principio ai sensi dell’art. 65del Trattato (cfr. Cass. n. 25691/2022);- in materia di ritenute applicabili sui dividendi distribuiti, negli annidal 2010 al 2012, da società residenti in Italia a fondi pensione residenti inStati terzi, ricorrono ragioni imperative di interesse generale atte agiustificare una diversità di trattamento, restando, conseguentemente,esclusa la violazione dell’art. 63 del T.F.U.E., laddove detti Stati sianoinseriti nella cd. black list dei Paesi che non garantiscono un adeguatoscambio di informazioni, nei sensi indicati dall’art. 168-bis del t.u.i.r. (cfr.Cass. n. 11719/2023).1.15 Alla luce del suesposto insegnamento giurisprudenziale, al qualeva data continuità, deve escludersi che nel caso in esame sussista laprospettata violazione dell’art. 63 del T.F.U.E., considerato che:- le attività finanziarie non dichiarate dalla contribuente eranodetenute in Svizzera;- al tempo dell’emissione dell’avviso di accertamento oggetto di causatale Nazione era inclusa nella black list di cui all’art. 1 del decreto delMinistro delle Finanze 4 maggio 1999, richiamato dall’art. 12, comma 2,del d.l. n. 78 del 2009;- soltanto per effetto della modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, deld.m. 20 luglio 2023 la Confederazione elvetica è stata eliminatadall’elenco degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato.1.16 Poichè il significato della norma comunitaria appare evidente,anche per essere stato chiarito dalla giurisprudenza della Corte digiustizia, sì da non lasciare àdito ad alcun ragionevole dubbio sullacorretta soluzione da fornire alla questione sollevata (cd. teoria dell’acteNumero registro generale 15008/2019Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 8551/2026Data pubblicazione 06/04/2026clair), non si ravvisano i presupposti per il rinvio pregiudiziale ex art. 267del T.F.U.E. invocato dalla ricorrente (cfr. Cass. n. 2822/2024, paragrafo12.3).2. Con il secondo mezzo è lamentata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 del codice di rito.2.1 Viene dedotta l’omessa pronuncia della CTR sul motivo di ricorsomediante il quale la contribuente, invocando in proprio favore lestatuizioni recate dalla sentenza n. 6992/15/16 della medesimaCommissione, con cui era stato annullato l’avviso di accertamentoinerente all’anno d’imposta 2005, aveva chiesto di dichiarare l’invaliditàderivata dell’atto impositivo oggetto del presente giudizio.Si deduce, in proposito, che, «discendendo l’avviso di accertamentorelativo all’annualità 2009 dallo stesso pvc da cui prov[eniva] l’avvisorelativo all’annualità 2005, l’avviso relativo all’annualità 2009 d[o]ve[va]essere annullato per illegittimità derivata».2.2 Il motivo è infondato.2.3 Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il vizio diomessa pronuncia è ravvisabile solo quando manchi del tutto la pronunciadel giudice di merito su una domanda o su un’eccezione di parteritualmente proposta.Tale situazione non ricorre ove la decisione assunta comporti il rigettoimplicito delle domande o eccezioni non espressamente trattate, peressere queste superate e travolte dalla soluzione di altra questione il cuiesame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, lavalutazione della loro irrilevanza o infondatezza (cfr. Cass. n. 13649/2005,Cass. n. 12131/2023, Cass. n. 25710/2024, Cass. n. 16605/2025).2.4 Proprio questo è il caso di specie, avendo il collegio di secondecure deciso la controversia in modo logicamente incompatibile con ilriconoscimento dell’autorità della menzionata sentenza n. 6992/15/16.3. Con il terzo mezzo è nuovamente prospettata, ai sensi dell’art. 360,Numero registro generale 15008/2019Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 8551/2026Data pubblicazione 06/04/2026primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 del codice di rito.3.1 Si ascrive alla CTR di aver omesso di pronunciare sul motivo diricorso, rimasto assorbito dalla decisione di prime cure e riproposto ingrado d’appello ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, mediante ilquale era stato eccepito il difetto di motivazione dell’avviso diaccertamento impugnato.3.2 Il motivo è infondato, avendo la Commissione regionaleespressamente statuito sul punto in discussione.3.3 I giudici di seconde cure hanno, infatti, affermato che«l’accertamento e[ra] basato sulle informazioni acquisite dagli Ufficifinanziari attraverso la cooperazione finanziaria internazionale, ed inparticolare con le autorità francesi, che avevano trasmesso la cosiddetta”lista Falciani“ con informazioni sui contribuenti che avevano costituitoconti correnti presso la HSBC – [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra».Tanto aveva consentito di appurare che «la Barzini era titolare di due”client profils“: - [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale emergevala disponibilità in capo alla Barzini, quale soggetto beneficiario, di attivitàfinanziarie per il periodo compreso tra novembre 2005 e febbraio 2007; -[OSCURATO:PERSONA], profilo creato il 5 gennaio 1996 e chiuso nel 2005, per ilquale la Barzini risultava essere il soggetto intestatario».3.4 Essi hanno, dunque, ritenuto idoneamente motivato l’attoimpositivo, così disattendendo le contrarie argomentazioni dellacontribuente.4. Con il quarto motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 4 e num. 5, c.p.c., l’«omessa valutazione da parte deiGiudici di seconde cure delle prove documentali offerte dalla contribuente,in violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116, comma 1, c.p.c.,nonché in violazione dell’art. 132 [secondo comma] n. 4 c.p.c.».4.1 Si sostiene che la Commissione regionale non avrebbe tenuto inalcun conto, ai fini della decisione della controversia, le prove addotteNumero registro generale 15008/2019Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 8551/2026Data pubblicazione 06/04/2026dalla parte privata per contrastare la ricostruzione reddituale operatadall’[OSCURATO:PERSONA] su base presuntiva.Viene posto in risalto che la contribuente aveva fornito una serie dielementi documentali -fra i quali il decreto di archiviazione emesso neisuoi confronti dal g.i.p. di Roma in relazione ai medesimi fatti oggetto divalutazione nel presente processo tributario- a supporto della tesidifensiva secondo cui le disponibilità finanziarie da lei detenute in Svizzeraerano riconducibili a una vicenda successoria (eredità Feltrinelli).I giudici di seconde cure avrebbero, inoltre, tralasciato di considerareche le fiches acquisite dalle autorità italiane presso l’amministrazionefinanziaria francese non contenevano alcun riferimento alla persona dellaBarzini.4.2 l motivo è infondato.4.3 Giova rammentare che, a sèguito della riformulazione dell’art. 360,primo comma, num. 5, c.p.c. disposta dall’art. 54, comma 1, lett. b), deld.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, il sindacato dilegittimità sulla motivazione della sentenza è ormai ristretto alla verificadell’osservanza del cd. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111,sesto comma, della Carta fondamentale, da intendersi violato nei soli casidi «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di«contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di motivazione«perplessa od incomprensibile» o «apparente», esclusa qualunquerilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della stessa.Le descritte anomalie comportano la nullità della decisione perdifetto del requisito di cui all’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c.,norma che nel processo tributario trova il suo corrispondente nell’art. 36,comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, sempre che i relativi viziemergano direttamente dal testo della sentenza, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali (cfr. Cass. Sez. U. nn. 8053-8054/2014; id., ex permultis, Cass. Sez. U. n. 19881/2014, Cass. Sez. U.Numero registro generale 15008/2019Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 8551/2026Data pubblicazione 06/04/2026n. 17564/2019, Cass. Sez. U. n. 23746/2020, Cass. Sez. U. n.32000/2022, Cass. n. 20598/2023).4.4 Nessuna di queste è ravvisabile nella fattispecie, dal momento chela motivazione della qui impugnata sentenza, oltre ad essere riconoscibilesotto il profilo materiale e grafico, è intelligibile nel suo contenuto e nonevidenzia palesi illogicità o insanabili contraddittorietà.Come già è stato sottolineato in sede di disamina del motivoprecedente, la CTR ha spiegato che:- l’accertamento tributario compiuto nei confronti della Barzini sifondava sulle informazioni tratte dalla cd. ”lista Falciani“, acquisita dalleautorità italiane presso l’amministrazione finanziaria francese;- attraverso queste informazioni si era appreso che la Barzini risultava«titolare di due ”client profils“» presso la filiale di Ginevra della HSBCPrivate Bank, intestati uno alla [OSCURATO:PERSONA], l’altro a sémedesima;- a fronte delle richieste di chiarimenti formulate dall’Ufficio, lacontribuente «[avev]a dichiarato di non aver mai detenuto attivitàfinanziarie all’estero, nonostante avesse aderito alla scudo fiscale perl’anno 2002»;- legittimamente, pertanto, gli accertatori avevano «ritenuto lariferibilità alla Barzini delle attività finanziarie rinvenute sui conti correntidella HSBC» e conseguentemente operato «il recupero delle maggioriimposte dovute per l’anno 2009, scaturenti dal reddito di capitaleconnesso alla fruttuosità delle attività finanziarie detenute all’estero».4.5 Il supporto argomentativo della decisione raggiunge, dunque, lasoglia del «minimo costituzionale».4.6 Per quel che concerne la pretesa violazione o falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c., va ricordato che essa si configura solo quandoil giudice di merito abbia fondato la decisione su prove non addotte dalleparti o disposte d’ufficio al di fuori dei casi in cui la legge lo permette,Numero registro generale 15008/2019Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 8551/2026Data pubblicazione 06/04/2026oppure abbia disatteso prove legali vagliandole secondo il suo prudenteapprezzamento o, per contro, conferito valore di prova legale a unarisultanza istruttoria che ne è priva.Non è, quindi, ammissibile una censura con la quale, dietro l’apparentededuzione del vizio di errata interpretazione o applicazione delle citatenorme processuali, si contesti, in realtà, la valutazione del materialeistruttorio compiuta dal detto giudice (cfr., ex plurimis, fra le più recenti,Cass. n. 5531/2025, Cass. n. 8868/2025, Cass. n. 13115/2025, Cass. n.13372/2025).4.7 Nel caso in esame, quel che si imputa alla CTR non è di averdeciso la causa in base a prove non introdotte dalle parti o disposted’ufficio oltre i poteri di indagine riconosciuti al giudice, né di averdalla legge, bensì di aver erroneamente valutato il materiale istruttorio,non riconoscendo il giusto rilievo ai documenti prodotti dalla contribuentea sostegno del suo assunto difensivo.4.8 Una critica così formulata non può, tuttavia, avere spazionell’odierna sede processuale, risolvendosi nel tentativo di sollecitare laCorte a un non consentito riesame del giudizio in fatto espresso dalcollegio regionale.Non va, peraltro, dimenticato che, per consolidata giurisprudenza dilegittimità, spetta in via esclusiva al giudice di merito il còmpito diindividuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare leprove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, fra lecomplessive risultanze del processo, quelle reputate maggiormente idoneea dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, nonché la facoltà diescludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di unaprova, senza che egli sia tenuto ad esaminare analiticamente tutte leemergenze processuali o a confutare ogni argomentazione delle parti (cfr.Cass. n. 16499/2009, Cass. n. 33460/2023, Cass. n. 4470/2025).Numero registro generale 15008/2019Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 8551/2026Data pubblicazione 06/04/20265. Per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere respinto.6. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.7. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti dellaricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondereall’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate incomplessivi 5.600 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002(Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perla proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 19 marzo 2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]