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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 12131/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 22321/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di custode giudiziario della procedura esecutiva avviata, presso il Tribunale di Verona, nei confronti della proprietaria, originaria locatrice dell’immobile locato, [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 22321/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 602 /20 1 9 del la CORTE D’APPELLO DI VENEZIAdepositata il 5/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 22321/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 5/3/2019, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha pronunciatola risoluzione del contratto di locazione intercorso tra l’[OSCURATO:PERSONA].r.l. (in qualità di conduttrice) e [OSCURATO:PERSONA] (quale custode giudiziario della procedura esecutiva avviata, presso il Tribunale di Verona, nei confronti della proprietaria, originaria locatrice dell’immobilelocato, [OSCURATO:PERSONA]), per inadempimento dell a società conduttrice; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziatola tempestività e legittimità della domanda di risoluzione perinadempimento proposta dal custode giudiziario nei confronti della società conduttrice e l’effe ttiva sussistenza del requisito della ‘non scarsa importanza’ dell’inadempimento in cui era incorsa la società conduttrice; inadempimento nella specie consistito nella reiterata tardivitàcon la quale la conduttrice aveva provveduto al pagamento di talunicanoni dovuti; avversola sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso percassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione; AlbertoOrrico, nella qualità spiegata, resiste con controricorso; laAgri [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria ; consideratoche, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c.,nonché dell’art. 55 della legge 392/78 (in relazione all’art. 360 nn.3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto pacifica la natura del contratto di locazione oggetto di causa quale locazionead uso commerciale, anziché ad uso di abitazione, ritenendo illegittimamente di poter conferire rilievo al difetto di contestazione Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 22321/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri della qualificazione giuridica di un rapporto (anziché delle sole circostanze di fatto), omettendo così di procedere all’esatta qualificazione del rapporto secondo il principio iura novit curia e trascurando, conseguentemente, di riconoscere la decisività dell’avvenutasanatoria giudiziale del ritardo nel pagamento dei canoni dovuti,ai sensi dell’art. 55 della legge 392/78; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come, secondo quanto riferito dalla medesima societàricorrente (cfr. pag. 11 del ricorso, in cui appare testualmente riprodottoun passo della sentenza di primo grado ), il giudice di primo grado avesse già deciso , in modo espresso, sul la qualificazione del contrattodi locazione in esame, evidenziando ne l a natura di contratto dilocazione a uso diverso da quello di abitazione; inforza di tale premessa, al fine di impedire l’eventuale formazione del giudicato interno sul punto, la socie tà ricorrente avrebbe dovuto proporre impugnazione avverso la decisione di primo grado, segnatamente sul punto concernente l’avvenuta qualificazione del contratto concluso tra le parti come contratto di locazione ad uso diversodi abitazione; l’omessaproposizione di alcun gravame su tale specifico punto ha quindideterminato la formazione del corrispondente giudicato interno, con la conseguente inevitabile attestazione dell’inammissibilità della censurain esame; con il secondo motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio dispositivosostanziale e processuale di cui agli artt. 99 - 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per esse rsi la corte territoriale sottratta alla pronuncia sul motivo di appello avanzato dall’odierna ricorrentecon riguardo alla tardività della domanda di risoluzione ex Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 22321/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri art.1456 c.c., avendo il custode giudiziario proposto tale domanda solo tardivamentecon la nota integrativa ex art. 426 c.c.; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come , secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa Corte, n on ricorre il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia se l'omissione riguarda una tesi difensivao un'eccezione che, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto della tesi o dell'eccezione, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento( art. 112 cod. proc. civ.), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisivitàdel punto (Sez. 3, Sentenza n. 14486 del 29/07/2004, Rv. 575700– 01; conf.

Sez. 3, Ordinanza n. 24953 del 06/11/2020, Rv. 659772 – 01 ; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6174 del 14/03/201 8 , Rv. 648218- 02 ) ; lagiurisprudenza di legittimità ha infatti avuto cura di sottolineare come i l mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo a vizio di omissionedi pronuncia, il quale si con figura esclusivamente nel caso di mancatoesame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diversedall'art. 112 cod. proc. civ. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile,oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente datada detto giudice alla problematica prospettata dalla parte (Sez. 3, Sentenzan. 24808 del 24/11/2005, Rv. 585579 - 01) ; Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 22321/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri inbreve, deve ritenersi inconfigurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise - sia pure con una pronuncia imp licita della loro irrilevanzao di infondatezza - in quanto superate e travolte, anche se non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di altra questione,il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario antecedente logico - giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza (cfr. Sez.2, Sentenza n. 13649 del 24/06/2005, Rv. 582099 – 01; Sez. 1, Sentenzan. 11844 del 19/05/2006, Rv. 589393 – 01; Sez. 1, Sentenza n.7406 del 28/03/2014, Rv. 630315 – 01) ; nel caso di specie , l’implicita decis ione costituente il necessario antecedente logico - giuridico dell’accoglimento dell’appello del Nardi dev’essere individuato nella (implicita) ritenuta mancanza della proposizione di alcuna domanda nuova o (come esplicitamente avvenuto nel caso di specie: c fr. pag. 7 della sentenza impugnata) nell’implicitogiudizio di irrilevanza della questione per avere il giudice di primo grado pronunciato la risoluzione della locazione ai sensi dell’art.1453 c.c. per gravità dell’inadempimento della conduttrice, e nongià in applicazione della clausola risolutiva espressa convenuta tra leparti; è peraltro appena il caso di sottolineare come, secondo l’insegnamentodella giurisprudenza di questa Corte, n el procedimento perconvalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665 c.p.c.determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario,nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa, per il locatore, la possibilità di Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 22321/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri porrea fondamento della domanda una causa petendi diversa da quella originariamenteformulata e, per il conduttore, la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale (cfr. Sez. 3, Ordinanzan. 17955 del 23/06/2021 , Rv. 661747 - 01) ; in forza di tale ultimo rilievo, il motivo in esame deve dunque ritenersi inammissibile anche per aver dedotto una questione di omessapronuncia priva di decisività ; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., nonché degliartt. 1362 e segg. c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto caratterizzato da ‘gravità’(‘non scarsa importanza’) l’inadempimento contestato a carico della conduttrice, sì da giustificare la risoluzione del contratto, in contrastocon tutte le circostanze di fatto anali ticamente richiamate in ricorso, e per avere, sotto altro profilo, erroneamente interpretato i contenutidel contratto di locazione dai quali era emersa l’insussistenza dialcun termine rigoroso fissato dalle parti ai fini del pagamento dei canoni di locaz ione dovuti, tale da non consentire un giudizio di ragionevoletollerabilità dei ritardi nell’adempimento delle obbligazioni gravantisulla conduttrice; ilmotivo è inammissibile; osservail C ollegio come , attraverso la proposizione della censura inesame, la società ricorrente pretend a inammissibilmente di rileggere ifatti di causa (peraltro, neppure adeguatamente indicati e precisati, nelrispetto dell’art. 366 n. 6 c.p.c.) al fine di individuare l’insus sistenza dei requisiti di non scarsa importanza (o di gravità) degli inadempimenticontestati a carico della conduttrice; allo stesso modo, la stessa ricorrente pretende di rileggere l’interpretazionedel contratto di locazione in esame, sostenendone una Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 22321/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri letturapiù favorevole ai propri interessi, rispetto a quella fatta propria deigiudici del merito ; si tratta, con riguardo ad entrambe le prospettive, di proposte critichenon consentite in sede di legittimità, trattandosi, in tutti e due i casi, di una pr oposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, come talenon consentita in questa sede ; con particolare riguardo alla contestata interpretazione del contratto in esame, varrà considerare come, secondo il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effettidi cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorsoper cassazion e, del modo in cui il ragionamento del giudice di meritosi sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazion e censurata;operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr.Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nel caso di specie, l’odierna società ricorrente si è limitata ad affermare, in modo inammissibilmente apodittico, la viol azione dei canonilegali di ermeneutica negoziale richiamati in ricorso , orientando l’argomentazionecritica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corteterritoriale, non già attraverso la prospettazione di un’obiettiva e inaccettabilecontrarietà, a tali canoni, della lettura fornita dal giudice a quo , bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 22321/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenutapreferibile, in tal modo travalicando i limiti pr opri del vizio della violazionedi legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazionedi merito; conil quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 92, co. 2, c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteomesso di procedere alla compensazione delle spese di lite relative al grado di appello, dettando in ta l modo una decisione palesementecontraddittoria rispetto a quanto viceversa ritenuto, dalla stessacorte d’appello, attraverso il rigetto del corrispondente motivo dell’appello incidentale proposto dalla controparte con riguardo all’avvenutacompensazione delle spese del primo grado del giudizio; ilmotivo è inammissibile ; osservail C ollegio come, in relazione alla censura in esame, debba trovareapplicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionaledel giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragio ne conuna espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottatasenza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, nonpuò essere censurata in cassazione, neppure s otto il profilo della mancanzadi motivazione (cfr., per tutte, Sez.

U, Sentenza n. 14989 del15/07/2005, Rv. 582306 - 01) ; sullabase di tali premesse, dev’essere definitivamente dato atto dell’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna dell a società ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 22321/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri spesedel presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui aldispositivo; dev’essere infine attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a l rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 4.100,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 22321/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di custode giudiziario della procedura esecutiva avviata, presso il Tribunale di Verona, nei confronti della proprietaria, originaria locatrice dell’immobile locato, [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 22321/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 602 /20 1 9 del la CORTE D’APPELLO DI VENEZIAdepositata il 5/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 22321/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 5/3/2019, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha pronunciatola risoluzione del contratto di locazione intercorso tra l’[OSCURATO:PERSONA].r.l. (in qualità di conduttrice) e [OSCURATO:PERSONA] (quale custode giudiziario della procedura esecutiva avviata, presso il Tribunale di Verona, nei confronti della proprietaria, originaria locatrice dell’immobilelocato, [OSCURATO:PERSONA]), per inadempimento dell a società conduttrice; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziatola tempestività e legittimità della domanda di risoluzione perinadempimento proposta dal custode giudiziario nei confronti della società conduttrice e l’effe ttiva sussistenza del requisito della ‘non scarsa importanza’ dell’inadempimento in cui era incorsa la società conduttrice; inadempimento nella specie consistito nella reiterata tardivitàcon la quale la conduttrice aveva provveduto al pagamento di talunicanoni dovuti; avversola sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso percassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione; AlbertoOrrico, nella qualità spiegata, resiste con controricorso; laAgri [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria ; consideratoche, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c.,nonché dell’art. 55 della legge 392/78 (in relazione all’art. 360 nn.3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto pacifica la natura del contratto di locazione oggetto di causa quale locazionead uso commerciale, anziché ad uso di abitazione, ritenendo illegittimamente di poter conferire rilievo al difetto di contestazione Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 22321/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri della qualificazione giuridica di un rapporto (anziché delle sole circostanze di fatto), omettendo così di procedere all’esatta qualificazione del rapporto secondo il principio iura novit curia e trascurando, conseguentemente, di riconoscere la decisività dell’avvenutasanatoria giudiziale del ritardo nel pagamento dei canoni dovuti,ai sensi dell’art. 55 della legge 392/78; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come, secondo quanto riferito dalla medesima societàricorrente (cfr. pag. 11 del ricorso, in cui appare testualmente riprodottoun passo della sentenza di primo grado ), il giudice di primo grado avesse già deciso , in modo espresso, sul la qualificazione del contrattodi locazione in esame, evidenziando ne l a natura di contratto dilocazione a uso diverso da quello di abitazione; inforza di tale premessa, al fine di impedire l’eventuale formazione del giudicato interno sul punto, la socie tà ricorrente avrebbe dovuto proporre impugnazione avverso la decisione di primo grado, segnatamente sul punto concernente l’avvenuta qualificazione del contratto concluso tra le parti come contratto di locazione ad uso diversodi abitazione; l’omessaproposizione di alcun gravame su tale specifico punto ha quindideterminato la formazione del corrispondente giudicato interno, con la conseguente inevitabile attestazione dell’inammissibilità della censurain esame; con il secondo motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio dispositivosostanziale e processuale di cui agli artt. 99 - 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per esse rsi la corte territoriale sottratta alla pronuncia sul motivo di appello avanzato dall’odierna ricorrentecon riguardo alla tardività della domanda di risoluzione ex Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 22321/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri art.1456 c.c., avendo il custode giudiziario proposto tale domanda solo tardivamentecon la nota integrativa ex art. 426 c.c.; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come , secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa Corte, n on ricorre il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia se l'omissione riguarda una tesi difensivao un'eccezione che, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto della tesi o dell'eccezione, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento( art. 112 cod. proc. civ.), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisivitàdel punto (Sez. 3, Sentenza n. 14486 del 29/07/2004, Rv. 575700– 01; conf. Sez. 3, Ordinanza n. 24953 del 06/11/2020, Rv. 659772 – 01 ; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6174 del 14/03/201 8 , Rv. 648218- 02 ) ; lagiurisprudenza di legittimità ha infatti avuto cura di sottolineare come i l mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo a vizio di omissionedi pronuncia, il quale si con figura esclusivamente nel caso di mancatoesame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diversedall'art. 112 cod. proc. civ. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile,oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente datada detto giudice alla problematica prospettata dalla parte (Sez. 3, Sentenzan. 24808 del 24/11/2005, Rv. 585579 - 01) ; Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 22321/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri inbreve, deve ritenersi inconfigurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise - sia pure con una pronuncia imp licita della loro irrilevanzao di infondatezza - in quanto superate e travolte, anche se non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di altra questione,il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario antecedente logico - giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza (cfr. Sez.2, Sentenza n. 13649 del 24/06/2005, Rv. 582099 – 01; Sez. 1, Sentenzan. 11844 del 19/05/2006, Rv. 589393 – 01; Sez. 1, Sentenza n.7406 del 28/03/2014, Rv. 630315 – 01) ; nel caso di specie , l’implicita decis ione costituente il necessario antecedente logico - giuridico dell’accoglimento dell’appello del Nardi dev’essere individuato nella (implicita) ritenuta mancanza della proposizione di alcuna domanda nuova o (come esplicitamente avvenuto nel caso di specie: c fr. pag. 7 della sentenza impugnata) nell’implicitogiudizio di irrilevanza della questione per avere il giudice di primo grado pronunciato la risoluzione della locazione ai sensi dell’art.1453 c.c. per gravità dell’inadempimento della conduttrice, e nongià in applicazione della clausola risolutiva espressa convenuta tra leparti; è peraltro appena il caso di sottolineare come, secondo l’insegnamentodella giurisprudenza di questa Corte, n el procedimento perconvalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665 c.p.c.determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario,nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa, per il locatore, la possibilità di Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 22321/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri porrea fondamento della domanda una causa petendi diversa da quella originariamenteformulata e, per il conduttore, la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale (cfr. Sez. 3, Ordinanzan. 17955 del 23/06/2021 , Rv. 661747 - 01) ; in forza di tale ultimo rilievo, il motivo in esame deve dunque ritenersi inammissibile anche per aver dedotto una questione di omessapronuncia priva di decisività ; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., nonché degliartt. 1362 e segg. c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto caratterizzato da ‘gravità’(‘non scarsa importanza’) l’inadempimento contestato a carico della conduttrice, sì da giustificare la risoluzione del contratto, in contrastocon tutte le circostanze di fatto anali ticamente richiamate in ricorso, e per avere, sotto altro profilo, erroneamente interpretato i contenutidel contratto di locazione dai quali era emersa l’insussistenza dialcun termine rigoroso fissato dalle parti ai fini del pagamento dei canoni di locaz ione dovuti, tale da non consentire un giudizio di ragionevoletollerabilità dei ritardi nell’adempimento delle obbligazioni gravantisulla conduttrice; ilmotivo è inammissibile; osservail C ollegio come , attraverso la proposizione della censura inesame, la società ricorrente pretend a inammissibilmente di rileggere ifatti di causa (peraltro, neppure adeguatamente indicati e precisati, nelrispetto dell’art. 366 n. 6 c.p.c.) al fine di individuare l’insus sistenza dei requisiti di non scarsa importanza (o di gravità) degli inadempimenticontestati a carico della conduttrice; allo stesso modo, la stessa ricorrente pretende di rileggere l’interpretazionedel contratto di locazione in esame, sostenendone una Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 22321/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri letturapiù favorevole ai propri interessi, rispetto a quella fatta propria deigiudici del merito ; si tratta, con riguardo ad entrambe le prospettive, di proposte critichenon consentite in sede di legittimità, trattandosi, in tutti e due i casi, di una pr oposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, come talenon consentita in questa sede ; con particolare riguardo alla contestata interpretazione del contratto in esame, varrà considerare come, secondo il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effettidi cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorsoper cassazion e, del modo in cui il ragionamento del giudice di meritosi sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazion e censurata;operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr.Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nel caso di specie, l’odierna società ricorrente si è limitata ad affermare, in modo inammissibilmente apodittico, la viol azione dei canonilegali di ermeneutica negoziale richiamati in ricorso , orientando l’argomentazionecritica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corteterritoriale, non già attraverso la prospettazione di un’obiettiva e inaccettabilecontrarietà, a tali canoni, della lettura fornita dal giudice a quo , bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 22321/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenutapreferibile, in tal modo travalicando i limiti pr opri del vizio della violazionedi legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazionedi merito; conil quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 92, co. 2, c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteomesso di procedere alla compensazione delle spese di lite relative al grado di appello, dettando in ta l modo una decisione palesementecontraddittoria rispetto a quanto viceversa ritenuto, dalla stessacorte d’appello, attraverso il rigetto del corrispondente motivo dell’appello incidentale proposto dalla controparte con riguardo all’avvenutacompensazione delle spese del primo grado del giudizio; ilmotivo è inammissibile ; osservail C ollegio come, in relazione alla censura in esame, debba trovareapplicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionaledel giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragio ne conuna espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottatasenza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, nonpuò essere censurata in cassazione, neppure s otto il profilo della mancanzadi motivazione (cfr., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 14989 del15/07/2005, Rv. 582306 - 01) ; sullabase di tali premesse, dev’essere definitivamente dato atto dell’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna dell a società ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 22321/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri spesedel presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui aldispositivo; dev’essere infine attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a l rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 4.100,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli es