CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18746/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA](già MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL2026 TERRITORIO E [OSCURATO:PERSONA]), in persona del Ministro pro tempore,1712 rappresentato e difeso ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1517/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 07/04/2023 R.G.N. 294/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19540/2023Numero sezionale 1712/2026Numero di raccolta generale 18746/2026Data pubblicazione 09/06/20261. La Corte di appello di Roma, decidendo con sentenza n.1517/2023 del 7.04.2023 quale giudice del rinvio a seguitodell’ordinanza n. 33088/2022 del 9.11.2022 di questa Corte,ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso ladecisione del Tribunale di Roma n. 2594/2014, con la quale erastata respinta la sua domanda di accertamento del diritto allacostituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempoindeterminato con il Ministero dell’Ambiente della tutela delterritorio e del mare (di seguito Ministero), in attuazione dell’art.1, comma 519, L. n. 269/2006 sulla stabilizzazione delpersonale precario.2. Come illustrato nell’ordinanza rescindente n. 33088/2022,l’odierna ricorrente, assunta a tempo determinato dal Ministerodal 2003 al 2006, aveva partecipato alla procedura distabilizzazione, indetta da tale Ministero nel 2007 ai sensi dellalegge surrichiamata, per 42 unità di personale dell’area C (dicui 29 per la posizione economica C2 alla quale ellaapparteneva), ed era stata inserita nella relativa graduatoriaapprovata con decreto direttoriale 14.04.2008, il quale erastato poi annullato in autotutela con provvedimento del24.03.2009, sul presupposto che le procedure di stabilizzazionein questione dovevano essere rivolte a sanare situazioni diprecariato per lo svolgimento di compiti rientranti nelfabbisogno ordinario dell’Amministrazione, escludendo quindicoloro che, come la ricorrente, avevano svolto compiti estraneia tale fabbisogno, perché inerenti al progetto operativo POSATAS.Numero registro generale 19540/2023Numero sezionale 1712/2026Numero di raccolta generale 18746/2026Data pubblicazione 09/06/20262.1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in precedenzarichiamata, aveva rigettato la domanda della lavoratrice inquanto ella «non era ricompresa nella graduatoria dei soggettida stabilizzare, in ragione dell’annullamento del decreto del 14aprile 2008 ad opera di successivo decreto del 24 marzo 2009»,mai impugnato, e quindi ancora valido ed efficace.2.2. A seguito di gravame proposto dalla lavoratrice, la Corte diappello di Roma con sentenza n. 2159/2017, in accoglimentodello stesso, aveva dichiarato il diritto dell’appellante allacostituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempoindeterminato con il Ministero dal 24.03.2009, con computodell’anzianità di servizio maturata a far data dal 1.1.2003, econseguente regolarizzazione retributiva, contributiva eprevidenziale, ma tale decisione era stata poi annullata daquesta Corte con la già richiamata decisione n. 33088/2022.2.3. Con tale pronuncia, in accoglimento del ricorso percassazione proposto dal Ministero, la S.C. ha infatti ritenutoerronea l’affermazione da parte della Corte territoriale dellamancata contestazione del fatto che la lavoratrice «fosse statagià utilmente inserita nella graduatoria per l’assunzione, decretodirettoriale del 14 aprile 2008, …. , di tutte le 42 unità dipersonale indicate per l’area C, di cui 29 per l’area C2», nonavendo considerato che «in primo grado l’Amministrazioneaveva evidenziato che la lavoratrice non era utilmente collocatanella graduatoria posizione economica C2 del 14 aprile 2008,avendo la posizione n. 115 ».2.4. Ulteriore errore dei giudici di appello ravvisato da questaCorte era il non aver rilevato che nella sentenza appellata «nonvi è l’accertamento sulla posizione ricoperta dalla lavoratriceNumero registro generale 19540/2023Numero sezionale 1712/2026Numero di raccolta generale 18746/2026Data pubblicazione 09/06/2026nella graduatoria, circostanza che costituisce il presuppostologico e giuridico per la costituzione di un rapporto di lavoro insede di stabilizzazione autorizzata per un numero limitato diposizioni. Né l’espressione “utilmente”, di per sé, in mancanzadi elementi circostanziati, chiarisce tale elemento, portato dalMinistero all’attenzione del Tribunale».2.5. Sulla base di tali rilievi questa Corte ha quindi cassato lasentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvioalla Corte d’Appello di Roma, per accertare se la lavoratricefosse «collocata, nella graduatoria 14 aprile 2008, entro ilnumero di posizioni per cui era autorizzata la stabilizzazione».3. Prima di tale pronuncia di legittimità, il Ministero, a seguitodella menzionata decisione della Corte di appello di Roma n.2159/2017, aveva disposto il 1.3.2018 l’assunzione a tempoindeterminato della lavoratrice, sottoponendola alla condizionerisolutiva dell’accertata insussistenza del diritto alla costituzionedel rapporto di lavoro, avendo esso proposto ricorso perCassazione avverso la stessa decisione.4. In corso di rapporto di lavoro così costituito è sopravvenutala predetta decisione di legittimità n. 33088/2022, su rinviodella quale, la Corte di appello di Roma, con la sentenza n.1517/2023 oggetto dell’odierno ricorso, ha accertato che lalavoratrice non era collocata in posizione utile per poterrientrare nella stabilizzazione, essendosi ella posizionata al n.115 della graduatoria anzidetta, per come dalla stessadichiarato nel ricorso per riassunzione del giudizio.5. La lavoratrice ha impugnato nuovamente per cassazione lapronuncia del giudice del rinvio, proponendo due motivi diimpugnazione, volti a far valere la mancata considerazione daNumero registro generale 19540/2023Numero sezionale 1712/2026Numero di raccolta generale 18746/2026Data pubblicazione 09/06/2026parte del medesimo giudice della circostanza che la graduatoriadel 14.04.2008 aveva subito nel corso del tempo diversemodifiche, per cui ella, per effetto del suo scorrimento in avanti,era venuta a collocarsi in posizione utile per la stabilizzazionefin dal 9.10.2013.6. Il Ministero, nelle more ridenominato Ministero dell’ambientee della sicurezza energetica, si è difeso con controricorsodepositato il 9.11.2023.7. Pochi giorni prima della notifica di detto ricorso percassazione, il Ministero, il 20.09.2023 aveva risolto il contrattodi lavoro della ricorrente sul presupposto che con la decisioneemessa dal giudice del rinvio si fosse verificata la condizionerisolutiva cui esso era stato sottoposto.8. La ricorrente ha quindi impugnato tale risoluzione ex tuncdavanti al Tribunale di Roma, il quale con sentenza n.11190/2024, pubblicata il 7.11.2024, ha respinto la domanda.9. Il 28.03.2026 il Ministero ha depositato memoria ex art. 380bis 1 c.p.c. con cui ha allegato la sentenza anzidetta eappello avverso la stessa.La ricorrente ha depositato analoga memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Prima di esaminare i motivi di ricorso è necessariopronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità sollevata dalMinistero con la predetta memoria, sul presupposto che, con lasurrichiamata sentenza del Tribunale di Roma n. 11190/2024,non più impugnabile, si sarebbe formato un giudicato esterno,dedotto ed il deducibile, detta sentenza, avendo accertato laNumero registro generale 19540/2023Numero sezionale 1712/2026Numero di raccolta generale 18746/2026Data pubblicazione 09/06/2026legittimità della risoluzione ex tunc del rapporto di lavoro dellaricorrente, avrebbe implicitamente ritenuto che l’asserita suacollocazione nella graduatoria, aggiornata al 9.10.2013, noncostituisse un fatto idoneo a fondare il rivendicato diritto allastabilizzazione, coprendo così anche la questione delle dedottemodifiche della graduatoria anzidetta.2. In particolare, per il Ministero, l’accertamento della legittimitàdella risoluzione contrattuale precluderebbe l’esame dellequestioni connesse all’asserito scorrimento della graduatoria,che la ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio definito contale sentenza, aveva dedotto «quale ulteriore ragione dellaasserita illegittimità/illiceità della disposta caducazione ex tuncnel settembre/ottobre 2023 del rapporto di lavoro a tempoindeterminato, costituito provvisoriamente in data 1.3.2018», esu cui la pronuncia del Tribunale di Roma n. 11190/24,irrevocabile dal 9.11.2024, «ha per implicito, mainequivocabilmente, statuito, respingendole» .3. Al riguardo la ricorrente, nella propria memoria, ha dedotto,a rafforzamento delle censure mosse con il ricorso, che laSuprema Corte, «in una vicenda del tutto identica», conl’ordinanza n. 32471/2023 aveva «già confermato lastabilizzazione di altri lavoratori proprio sulla basedell’aggiornamento della graduatoria del 2018 dovuto agliscorrimenti successivi».4. In subordine il Ministero ha altresì eccepito il giudicatoparziale interno costituito dall’ordinanza rescindente n.33088/2022, la quale aveva accertato che la graduatoria cuidoveva far riferimento il giudice del rinvio era quella approvatacon decreto del 14.4.2008, che rendeva quindi irrilevanti gliNumero registro generale 19540/2023Numero sezionale 1712/2026Numero di raccolta generale 18746/2026Data pubblicazione 09/06/2026asseriti scorrimenti dedotti dalla ricorrente, vincolando quindi ilpredetto giudice nei termini da essa definitivamente fissati.5. L’eccezione di inammissibilità del ricorso, derivantedall’eccepito giudicato esterno, non è fondata, poiché nellarichiamata sentenza del Tribunale di Roma non vi è alcunastatuizione sulle questioni relative allo scorrimento dellagraduatoria dedotte dalla ricorrente, ed è stata esaminatasoltanto la legittimità della risoluzione ex tunc del suo contrattodi lavoro per effetto della clausola in esso contenuta, tale daintrodurre una condizione risolutiva legata alla decisionedefinitiva del contenzioso in essere.5.1. La sentenza si è pronunciata quindi sull’avveramento didetta condizione, senza esaminare in alcun modo il diritto allastabilizzazione della ricorrente rivendicato fin dal ricorso del2011, decidendo solo sulla sua assunzione provvisoria (cosìdefinita dal Ministero) per effetto della sentenza della Corte diappello poi cassata con rinvio dall’ordinanza n. 33880/2022.Assunzione che è avvenuta l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché l’accertatarisoluzione ex tunc non può spiegare effetti che da tale epoca,lasciando impregiudicato quanto si è verificato prima, e quindianche le questioni relative alla posizione in cui si era collocatala ricorrente nella graduatoria approvata con il decretodirettoriale del 14.04.2008, che la stessa ordinanza n.33088/2022 ha affermato non essere stata accertata dallasentenza di appello cassata.5.2. Su tali questioni non può pertanto configurarsi la fattispeciedella decisione implicita, che ricorre allorché le questioniinteressate risultino superate e travolte, benché nonespressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altraNumero registro generale 19540/2023Numero sezionale 1712/2026Numero di raccolta generale 18746/2026Data pubblicazione 09/06/2026questione, il cui solo esame ne presupponga e comporti, comenecessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza oinfondatezza (v. Cass. n. 12131/2023).6. Quanto all’eccezione di parziale giudicato interno, essa puòessere esaminata unitamente ai motivi di ricorso, attenendo allamedesima questione.7. Con il primo motivo di ricorso, è stata dedotta la violazionedell’art. 384 c.p.c., ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., perché ilgiudice del rinvio non avrebbe ottemperato al dictumdell’ordinanza n. 33088/2022, non eseguendo l’accertamentodemandatogli.Si censura il fatto che la Corte territoriale si è limitata alla meralettura della prima graduatoria, senza aver accertatocompiutamente se la lavoratrice «era collocata nella graduatoriadel 14 aprile 2008 entro il numero di posizioni per cui eraautorizzata la stabilizzazione».7.1. Secondo la ricorrente il giudice del rinvio, in adempimentodell’accertamento demandato, avrebbe dovuto verificareinvece, anche tramite l’accoglimento delle istanze istruttorietempestivamente avanzate e reiterate, che la graduatoriaanzidetta era stata modificata, con conseguente scorrimento inavanti della sua posizione, poiché alcuni dei lavoratori collocatiin posizioni precedenti erano stati stabilizzati da altri enti, altriavevano rinunciato alla stabilizzazione, altri ancora, pur avendoconseguito l’assunzione a seguito di decisione giudiziale, sierano dimessi, sicché alla data del 9.10.2013 risultavanostabilizzati solo 14 candidati che avevano avuto unprovvedimento giudiziale favorevole.Numero registro generale 19540/2023Numero sezionale 1712/2026Numero di raccolta generale 18746/2026Data pubblicazione 09/06/20267.2. Ha quindi dedotto la ricorrente che, per effetto di talescorrimento, ella era venuta a collocarsi in posizione utile per lastabilizzazione, al posto n. 47, anche in considerazione del fattoche erano stati messi a disposizione del Ministero ulterioristanziamenti per stabilizzare un altro contingente di personale,per un totale di 55 risorse, nel quale ella sicuramente rientrava.7.3. La ricorrente ha dedotto altresì che l’oggettodell’accertamento demandato dalla S.C. doveva essere quelloappena evidenziato, «tenuto conto che laddove si denunci,come nel caso di specie, un error in procedendo, la cognizionedella Corte di Cassazione si estende al fatto. Si consideri che laCorte di Cassazione, pur astrattamente potendo, in concretonon ha deciso la causa nel merito (ai sensi dell’articolo 384,comma 2, cpc., cit.), proprio in quanto non ha ritenutosatisfattivo il documento attestante l’elenco di cui allagraduatoria iniziale del 14.04.2008 ma ha ritenuto necessariulteriori accertamenti di fatto che tuttavia la Corte di Appello haomesso di compiere».8. Il motivo è infondato.9. Innanzitutto, occorre rilevare che esso si basa su unapremessa che non trova corrispondenza nell’ordinanzarescindente, che ha ritenuto fondati i motivi di ricorso volti a farvalere violazioni di legge e non errores in procedendo, senza farcenno al documento surrichiamato, sicché non si può affermareche essa non lo ha ritenuto satisfattivo per l’accertamento dasvolgere, ritenendone perciò necessari ulteriori altri.9.1. La decisione di tale ordinanza è stata basata sulla dedottaviolazione delle disposizioni che regolano la mancatacontestazione di una circostanza rilevante per il giudizio, inNumero registro generale 19540/2023Numero sezionale 1712/2026Numero di raccolta generale 18746/2026Data pubblicazione 09/06/2026conseguenza della quale era stato omesso l’accertamento,anche da parte dell’impugnata sentenza d’appello, di unacircostanza costituente il presupposto logico e giuridico per lacostituzione di un rapporto di lavoro in sede di stabilizzazioneautorizzata per un numero limitato di posizioni, demandandocosì al giudice del rinvio di verificare se la ricorrente nellagraduatoria del 14.04.2008 si fosse collocata «nella graduatoria14 aprile 2008, entro il numero di posizioni per cui eraautorizzata la stabilizzazione».9.2. L’accertamento demandato è stato circoscritto allagraduatoria approvata con il decreto del 14.04.2008, e non aquella che si sarebbe venuta a formare successivamente, pereffetto del dedotto scorrimento in avanti, al quale l’ordinanzanon ha fatto alcun riferimento, come non ne aveva fatto lasentenza di appello da essa annullata.9.3. La Corte territoriale quale giudice del rinvio si è attenuta atale accertamento, avendo verificato che la ricorrente nellasuddetta graduatoria si era collocata nella posizione n. 115, chenon rientrava così nel numero di posizioni per le quali era stataautorizzata la stabilizzazione, pari a 42 unità di personaledell’area C (di cui 29 per la posizione economica C2).10. In tal modo la Corte territoriale si è conformata alconsolidato insegnamento di questa Corte secondo cui nel casoin cui la sentenza di annullamento ha accolto il ricorso perviolazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice dirinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384,comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenzadi cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e lavalutazione dei fatti acquisiti al processo (v. Cass. n.Numero registro generale 19540/2023Numero sezionale 1712/2026Numero di raccolta generale 18746/2026Data pubblicazione 09/06/202617240/2023, Cass. n. 448/2020), incorrendo invece nellaviolazione di tale disposizione laddove giudichi i rapporti sullabase di un criterio diverso da quello indicato dalla Corte dicassazione stessa (così Cass. n. 28734/2022).11. Al riguardo è stato affermato pure che in ipotesi diannullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, lapronuncia della Cassazione vincola al principio affermato e airelativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deveuniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anchealle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agliaccertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione,senza poter estendere la propria indagine a questioni che, purse non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono ilpresupposto stesso della pronuncia, formando oggetto digiudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddettequestioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti dellasentenza, in contrasto col principio di intangibilità (v. Cass. n.7091/2022 e n. 20887/2018).12. Alcun passaggio della citata ordinanza n. 33088/2022consente di affermare che la questione relativa allo scorrimentodella graduatoria del 14.4.2008 abbia costituito una dellepremesse logico-giuridiche della decisione, cosicché il giudicedel rinvio correttamente non ha esteso la propria indagine adetta questione.13. Sotto tale profilo, risulta quindi cogliere nel segnol’eccezione di giudicato interno parziale illustrata nella memoriadella controricorrente.14. A diverse conclusioni non può condurre la decisione diquesta Corte n. 32471/2023, richiamata dalla ricorrente nellaNumero registro generale 19540/2023Numero sezionale 1712/2026Numero di raccolta generale 18746/2026Data pubblicazione 09/06/2026memoria illustrativa, atteso che tale decisione ha rigettato ilmotivo di ricorso proposto dal Ministero perché finalizzato acontestare un accertamento di fatto, senza dedurre alcunacensura in iure della sentenza impugnata e senza confrontarsicon il decisum della stessa.15. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto,ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., che la sentenza impugnataè viziata da motivazione apparente per omesso esame di unfatto decisivo ai fini del giudizio e oggetto di discussione tra leparti, giacché ha omesso di valutare il fatto dello scorrimentodella graduatoria, risultante dai documenti prodotti in giudizio esottoposto alla discussione delle parti, del quale il giudice delrinvio non ha tenuto conto benché decisivo, perché per effettodi esso la ricorrente si sarebbe venuta a collocare in posizioneutile per la stabilizzazione.16. Anche tale motivo è infondato, se si considera quanto inprecedenza evidenziato in ordine al rispetto da parte del giudicedi rinvio delle indicazioni fornite dall’ordinanza rescindente edall’impossibilità di estendere la propria cognizione ad altriaccertamenti non demandatigli da essa.17. In base a tali considerazioni il ricorso deve essere pertantorigettato.18. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate comein dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità in favore della partecontroricorrente, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltreal rimborso delle spese prenotate a debito.Numero registro generale 19540/2023Numero sezionale 1712/2026Numero di raccolta generale 18746/2026Data pubblicazione 09/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012,occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’8 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]