CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20482/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RANCESCA, [OSCURATO:PERSONA], PETROZZIELLOANNAMARIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SPADArappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 17130/2025- ricorrenNtumi e-ro sezionale 1438/2026Numero di raccolta generale 20482/2026controData pubblicazione 17/06/2026REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché controCONSIGLIO [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 341/2025 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 18/02/2025 R.G.N. 1014/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del18/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. I ricorrenti, dipendenti di ruolo della Regione Campania, sierano visti richiedere in ripetizione, con comunicazione del3/11/2020, somme percepite ai sensi dell’art. 58 della L.R.n.10/2001, commi 2 e 4, dell’art. 2, commi 2 e 4, della L.R.n.20/2002, e dell’art.1, comma 1, della L.R. n. 25/2003,dichiarate incostituzionali da Cort. Cost. n. 146/2019.2. Avevano agìto in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli perl’accertamento negativo del diritto di ripetizione in sé o insubordine per intervenuta prescrizione almeno parziale.3. Il Tribunale aveva accolto la domanda nei soli limiti delprescritto.4. I lavoratori avevano proposto appello dolendosi: a)dell’omessa pronuncia su eccezione di applicabilità dell’art.40,comma 3 -quinquies del d.lgs n. 165/2001; b) dell’omessapronuncia su eccezione basata sul rilievo che le somme inquestione erano state erogate in rapporto a prestazioniNumero registro generale 17130/2025Numero sezionale 1438/2026effettivamente rese in esecuzione degli accordi collettiNvuim geriou ddi riaccacotltia generale 20482/2026Data pubblicazione 17/06/2026nulli in ragione della contrarietà a Costituzione che liprevedevano e regolavano, con conseguente violazione dell’art.2126 c.c.; c) dell’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizionesollevata dal lavoratore [OSCURATO:PERSONA]; d) del mancatoaccoglimento della domanda di irripetibilità sollevata dallavoratore [OSCURATO:PERSONA], avente in realtà ad oggettol’indennità percepita per le funzioni di coordinatoreamministrativo di segreteria.5. La Corte di appello, pronunciando con la sentenza inepigrafe, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, che nelresto confermava, dichiarava non dovuta da [OSCURATO:PERSONA] somma di €. 11.985,00.6. Premessa la novità della questione sub a), sollevata inprimo grado solo nelle note difensive, la giudicava inammissibileperché integrante una nuova “causa petendi”. Rigettavacomunque l’eccezione nel merito, sul rilievo che la disposizioneriguardava i contratti collettivi, mentre le indennità indebitetrovavano titolo direttamente nella legge regionale dichiarataincostituzionale.Ricordava quindi, preliminarmente, che la Corte Costituzionale,investita dalla Sezione regionale di controllo per la Campaniadella Corte dei Conti, che, in sede di parifica di bilancio sulrendiconto del 2015 e del 2016, aveva rilevato gli esborsi,constatato che le leggi regionali in questione avevano istituitonuovi fondi da destinare a finanziare incrementi al trattamentoeconomico accessorio dei dipendenti regionali, prevedendo inparticolare un nuovo trattamento accessorio, oltre a giudicarlonon coerente con i criteri indicati dal contratto collettivo dicomparto, aveva rilevato violazione dell’art. 117, secondocomma, lettera l), della Costituzione, in materia di ordinamentocivile, materia riservata al legislatore statale, il quale, all’art. 40,comma 3 -bis, del d.lgs. n.165/2001, l’aveva riservata allaNumero registro generale 17130/2025Numero sezionale 1438/2026contrattazione collettiva nazionale, secondo le Npumreoroc dei drauccroelta generale 20482/2026Data pubblicazione 17/06/2026previste dal medesimo decreto.Ne conseguiva il diritto-dovere dell’Amministrazione al recupero,secondo le ordinarie disposizioni civilistiche in materia di indebitooggettivo, nei soli limiti dei rapporti pendenti. Né rilevava insenso contrario la buona fede dei beneficiari, suscettibile ditutela solo nei limiti posti da Cort. Cost. n. 8/2023, nella specieonorati (trattenuta ridotta; rateizzazioni tenuto conto dellecondizioni economico-patrimoniali degli obbligati).Negava l’applicabilità dell’art. 2126 c.c., posto che l’indennitànon corrispondeva ad una specifica prestazione aggiuntiva resa;e dell’art. 2041 c.c., posta l‘impossibilità di sostenere un’autonoma remunerabilità delle attività svolte.7. La Corte di appello accoglieva, invece, il motivo di gravameriferito al lavoratore Galletta, rilevando, quanto a questi, omessastatuizione sull’eccezione di prescrizione parziale, che, inmancanza di atti interruttivi anteriori, giudicava fondata quantoagli anni 2009 e 2010 per un importo pari a €. 11.985,00.8. Rigettava, invece, il motivo riferito al lavoratore DeStefano, affermando che nel ricorso introduttivo del giudizio diprimo grado nessuna affermazione era stata resa riguardo alpossesso della qualifica di coordinatore amministrativo disegreteria, né riguardo al fatto che la pretesa restitutoria controquesti rivolta trovasse fondamento nell’art.58, comma 1, dellaL.R. n. 10/2001, sicchè correttamente il primo giudice non avevadistinto la sua posizione rispetto a quelle degli altri ricorrenti.D’altro canto, nelle conclusioni del ricorso la domanda diaccertamento negativo aveva ad oggetto solo le sommecorrisposte ai sensi dell’art. 2 della L.R. n.20/2002, nella partein cui sostituisce il comma 2 dell’art. 58 della L.R. n. 10/2001, edell’art.1, comma 1, della L.R. n. 25/2001, nella parte in cuiaggiunge il comma 4 al medesimo art. 58 della L.R. n.10 cit..Numero registro generale 17130/2025Numero sezionale 1438/20269. Per la cassazione della sentenza ricorrono i laNvuomrearot doi rraic cionlta generale 20482/2026Data pubblicazione 17/06/2026epigrafe, con atto affidato a cinque motivi.10. Resiste con controricorso la Regione Campania.11. La Procura Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.12. Entrambe le parti hanno presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art.360 c.p.c., violazione e/o falsa applicazionedell’art.3, comma 1, del d.l. n. 44/2023, conv. in legge n.74/2023, così come modificato dall’art.8, comma 3, del d.l. n.25/2025, conv. in legge n.69/2025 (ius superveniens).Si fa valere il fatto che l’art.3, comma 1, del d.l. n. 44/2023aveva già stabilito che «Le regioni possono applicare, senzaaggravio di spesa, l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, secondo i principi di cui all'articolo 27 delmedesimo decreto legislativo. Resta fermo il divieto per ilpersonale addetto di effettuare qualsiasi attività di tipogestionale, anche laddove il trattamento economico ad essoriconosciuto sia stato parametrato al personale di livellodirigenziale».La Corte costituzionale, nella sentenza n. 185/2024, avevarilevato che l’applicabilità alle Regioni dell’art. 14 era giàcontenuta nell’art. 27; e giudicato che, pertanto, la novellaaveva significato innovativo, emergente anche dai relativi attiparlamentari, la cui ratio era ravvisabile nella necessità disuperare una disomogenea valutazione di tale fattispecie daparte delle Sezioni regionali della Corte dei Conti, che solotalvolta non avevano ritenuto tale disposizione applicabile ailivelli di governo regionale, in mancanza di una espressaprevisione normativa. Il riferimento dell’art.3, comma 1 cit.all’art.14 cit., come correttamente evidenziato dalla Corterimettente, doveva quindi intendersi specificamente riferito alrelativo comma 2, riguardante il trattamento economicoNumero registro generale 17130/2025Numero sezionale 1438/2026accessorio degli uffici di diretta collaborazione deNgumlie roo dri rgacacnoltia generale 20482/2026Data pubblicazione 17/06/2026politici; e nel non riferirsi alla fonte dell’”applicazione”, intendevaconsentirla anche alla legge regionale, giudicata allo scopoidonea, in applicazione del principio di sussidiarietà, stante laperdurante mancanza di una regolamentazione da parte dellacontrattazione collettiva di comparto.La Corte costituzionale aveva altresì osservato, in rapporto alproblema della garanzia di copertura finanziaria, che l’art. 27 deld.lgs. n.165/2001 già consentiva alle Regioni di riconosceretrattamenti economici accessori al personale di staff di cui alrelativo art.14, comma 2, se non per legge, con attiamministrativi della Giunta o del Consiglio, sicchè il denunciatosconfinamento non poteva da solo giustificare la ripetibilità perindebito.Successivamente l’art.8, comma 3, del d.l. n. 25/2025 comemodificato, in sede di conversione, dalla legge n.69/2025,aggiungendo all’art. 3, comma 1 il periodo «... Sono fatti salvigli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamentoalle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla basedegli stessi», aveva fugato ogni dubbio sulla legittimità degli attiamministrativi con i quali la Regione Campania aveva dato corsoagli accordi sindacali che, a partire dal 2004, avevanodisciplinato la ripartizione delle risorse affluite nell’istituitoDetti accordi avevano optato, in particolare, sin dall’inizio, per ladestinazione ai dipendenti di tutti i settori dell’Amministrazioneconsiliare, in quanto tutti coinvolti, seppure a vario titolo e perprofili diversi, in attività di assistenza legislativa oamministrativa agli organi istituzionali del Consiglio; mentre,quanto alle qualifiche, l’accordo collettivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avevainizialmente optato per la riserva agli impiegati ed i funzionari,con esclusione, quindi, dei dirigenti, tenuto conto del diversoNumero registro generale 17130/2025Numero sezionale 1438/2026statuto contrattuale di questi ultimi; mentre il Nsuumcecroe dsi rsacicvoolta generale 20482/2026Data pubblicazione 17/06/2026accordo collettivo del 2/7/2006 aveva riservato il trattamentosolo ai dirigenti ed ai funzionari di cat. D., escludendo gliimpiegati inquadrati in C o B; successivo accordo collettivo erastato esteso a tutti i dipendenti, seppure in misure percentualidiversificate e decrescenti dai dirigenti ai funzionari/impiegati.Quanto ai presupposti, nella prima fase (2004/2006) gli accordisindacali avevano legato la spettanza alla partecipazioneconcreta del personale a particolari eventi istituzionali delConsiglio, in forma di «gettone per l’attività correlataall’evento». Successivamente si era optato per l’attribuzione diuna indennità fissa per categoria, ed insieme tuttavia legata allosvolgimento delle prestazioni al di fuori del normale orario dilavoro (art.5 accordo sindacale del 27/6/2006); previsioneintegrata, a partire dall’accordo collettivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], daquella che i dipendenti interessati dovesse prestare al di fuoridel normale orario di lavoro 120 ore annue di assistenza allefunzioni del Consiglio, articolate in 30/36 ore al trimestre. Apartire all’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], le 120 ore eranostate progressivamente ridotte a 36, per essere rielevate a 120ore annue a partire dall’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Per idirigenti, si era prevista una effettiva presenza in servizio per 38ore settimanali.Successivamente era accaduto che:la delibera dell’Ufficio di Presidenza n.364 del 30/1/2015 avevaapprovato un nuovo ordinamento degli uffici amministrativi delConsiglio della Regione, il cui art.9, comma 5 aveva rimesso lamateria a «specifiche normative regionali e in vigore,regolamentate nell’ambito delle ordinarie relazioni sindacali»;la delibera dell’Ufficio di Presidenza n.365 del 30/1/2015 avevacontestualmente dichiarato decaduto l’ accordo sindacale delmaggio 2014, promuovendo una trattativa volta, in coerenzacon l’art.2, comma 5, della L.R. n.2/2002, e l’art.19, comma 5Numero registro generale 17130/2025Numero sezionale 1438/2026del nuovo ordinamento, ad erogare il trattamentNoum earol d i rsacocloolta generale 20482/2026Data pubblicazione 17/06/2026personale del comparto;l’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], recepito con delibera n.370 del27/2/2015, aveva poi distinto tra attività ordinarie (art.3) ed«Per attività non ordinaria di assistenza e supporto ulteriore agliorgani e agli organismi istituzionalmente riconosciuti, siintendono le attività previste dallo Statuto, dalle norme e dairegolamenti regionali, non rientranti nelle funzioni propriedell'Ente, e che, per tale motivo, possono essere affidate asoggetti esterni in rapporto contrattuale virgola di convenzione,in appalto, in affidamento o di incarico professionale» (comma1); che «Lo svolgimento di tali attività può essere affidato alpersonale in servizio presso l'amministrazione del consiglioregionale» (comma 2). Il quarto comma dell’art. 4 indicavaanaliticamente: «Le attività non ordinarie di assistenza esupporto ulteriore, non riconducibili attualmente ad incarichiprevedeva che «Ulteriori attività classificabili come non ordinariedevono essere modificate con le medesime modalità previste peril presente regolamento». Il sesto comma ribadiva che le attivitàin questione erano svolte al di fuori dell’orario di lavoro. L’art. 5,nel ribadire tale previsione, stabiliva che ciascun dipendentepoteva esprimere diniego a partecipare alle attività in questione,esprimendolo in forma scritta.Dal 2015 le prestazioni non ordinarie erano regolate da contrattiex art. 53 del d.lgs n.165/2001.2. Il motivo è infondato.3. L’art. 58 della L.R. Campania n.10/2001, come modificatodalle LL.RR. nn. 20/2002 e 25/2003, prevedeva, per quanto quirileva, al comma 2, che « E’ istituito un fondo per il personalecomandato o distaccato, in servizio presso le strutture di cui agliarticoli 9 e 14 della legge regionale 15/89, ivi compresoNumero registro generale 17130/2025Numero sezionale 1438/2026l’autoparco, così come regolamentato con delibera deNlul’mUerfof idci riaoc cdoltia generale 20482/2026Data pubblicazione 17/06/2026Presidenza 1 agosto 2000, n. 33, con le seguenti finalità: a)risorse per il trattamento economico accessorio da attribuire conle stesse quantità e modalità di erogazione del salario accessorioprevisto dai [OSCURATO:PERSONA] delpersonale di ruolo del Consiglio regionale; b) risorse perl’incremento dell’attività istituzionale e per l’assistenza agliorgani, integrative a quelle previste dalla lettera a».4. Prevedeva, altresì, al comma 4, che «E’ istituito unulteriore fondo per il personale in servizio presso le struttureorganizzative di cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n.15,articolo 2, al fine di assegnare risorse per l’assistenza agli organiistituzionali per l’incremento dell’attività anche legata ai processidi riforma in atto consequenziali alle modifiche del titolo V dellaCostituzione – parte II che hanno attribuito alle Regioni nuovepotestà amministrative e legislative»; ed al comma 5 che «Lemodalità di erogazione ed i destinatari delle risorse di cui alcomma 4 sono definite con le organizzazioni sindacali in sede dicontrattazione decentrata integrativa».5. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.146/2019, hadichiarato l’illegittimità costituzionale dei surrichiamati commi 2e 4, sulla base del seguente percorso motivazionale (in sintesi,per quanto si ritiene rilevi): « Le norme regionali richiamate,come è evidente, istituiscono nuovi fondi al fine di destinarerisorse ulteriori al trattamento accessorio dei dipendentiregionali, con elargizioni indistinte destinate a tutto il personalecomandato o distaccato presso il Consiglio regionale (o pressoorgani dello stesso) e a quello in servizio presso le struttureorganizzative del Consiglio, in ragione della mera attività diassistenza agli organi del Consiglio stesso... Tali previsioni,peraltro, non trovano riscontro nella contrattazione collettivanazionale di comparto, cui il legislatore statale demanda ladeterminazione e l'assegnazione delle risorse destinate alNumero registro generale 17130/2025trattamento accessorio dei dipendenti pubblici, anche al finNeu mdeiro sezionale 1438/2026Numero di raccolta generale 20482/2026premiare il merito e il miglioramento delle prestazioni deiData pubblicazione 17/06/2026dipendenti, come previsto in specie dall'art. 45, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165... Le normeregionali hanno introdotto la previsione di un nuovo trattamentoeconomico accessorio per il personale regionale che, oltre a nonessere coerente con i criteri indicati dai contratti collettivi dicomparto, è innanzi tutto in contrasto con la riserva dicompetenza esclusiva assegnata al legislatore statale dall'art.117, secondo comma, lettera l), Cost. in materia di ordinamentocivile. A questa materia, secondo la costante giurisprudenza diquesta Corte (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017; n.257 del 2016; n. 180 del 2015; n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014),deve ricondursi la disciplina del trattamento giuridico edeconomico dei dipendenti pubblici e quindi anche regionali,“retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazionecollettiva” nazionale, cui la legge dello Stato rinvia (sentenza n.196 del 2018)... Non è superfluo rimarcare che lo spazio dellacontrattazione decentrata e integrativa, individuato dall'art. 40,comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 come sede idonea perla destinazione di risorse aggiuntive relative al trattamentoeconomico accessorio collegato alla qualità del rendimentoindividuale, è uno spazio circoscritto e delimitato dai contrattinazionali di comparto. La contrattazione non potrà che svolgersi“sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai collettivinazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questiultimi prevedono”. Come questa Corte ha recentementeevidenziato “[i] due livelli della contrattazione sono [...]gerarchicamente ordinati, in specie nel settore del lavoropubblico, poiché solo a seguito degli atti di indirizzo emanati dalMinistero e diretti all'ARAN per l'erogazione dei fondi, secondoquanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, puòNumero registro generale 17130/2025aprirsi la sede decentrata e sotto-ordinata di contrattazioNnueme»ro sezionale 1438/2026Numero di raccolta generale 20482/2026(sentenza n. 196 del 2018)”.Data pubblicazione 17/06/2026L'istituzione dei nuovi fondi, prevista dalle norme regionali inviolazione della competenza legislativa esclusiva statale, hadeterminato, quale inevitabile conseguenza, un aggravio dellaspesa per il personale regionale che, per la sua importanzastrategica, [costituisce] non già una minuta voce di dettaglio”nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma «un importanteaggregato della spesa di parte corrente» (fra le altre, sentenzan. 108 del 2011). Tale spesa, non autorizzata dal legislatorestatale e dunque non divenuta oggetto di rinvio allacontrattazione di comparto, non può trovare per ciò stessolegittima copertura finanziaria. Essa incide negativamentesull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico,in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost.. Il nessofunzionale che connette la violazione della competenza statalein materia di “ordinamento civile” con la tutela del bilancio intesoquale bene pubblico viene in rilievo in modo netto nello specificocaso sottoposto al vaglio di questa Corte».6. La sentenza della Corte non prese in considerazione il fatto(considerato invece da successive pronunce su cui infra) che ilfinanziamento e lo spazio aperto dalla legge regionale allacontrattazione regionale integrativa avessero ad oggettoindennità accessorie destinate al personale impiegato in attivitàdi assistenza agli organi istituzionali della Regione, circostanzavirtualmente idonea ad ascrivere la fattispecie nel campo diapplicazione degli artt. 14 e 27 del d.lgs. n. 165/2001. Difficiledire se ciò avvenne in ragione delle particolari caratteristichedelle disposizioni censurate, come suggerito dall’osservazioneche «Le norme regionali richiamate, come è evidente,istituiscono nuovi fondi al fine di destinare risorse ulteriori altrattamento accessorio dei dipendenti regionali, con elargizioniindistinte destinate a tutto il personale comandato o distaccatoNumero registro generale 17130/2025Numero sezionale 1438/2026presso il Consiglio regionale (o presso organi dello sNtuemsesroo d)i r aecc oalta generale 20482/2026Data pubblicazione 17/06/2026quello in servizio presso le strutture organizzative del Consiglio,in ragione della mera attività di assistenza agli organi delConsiglio stesso»; o del disconoscimento del fatto che, in taleambito, esistesse in capo alle Regioni un particolare ambito diautonomia.7. Gli stessi ricorrenti danno sostanzialmente atto dellacircostanza, nel ricostruire l’applicazione “storica” dell’istituto, intermini che sostanzialmente riflettono che le indennità inquestione vennero erogate per lo più in via generale percategorie dei dipendenti, sul presupposto che tutti avessero lapossibilità di contribuire in qualche modo alle esigenze disupporto degli organi politici, prescindendo del tutto dalla stabileapplicazione di alcuno ad un ufficio di staff – direttacollaborazione.8. In ogni caso, la statuizione di incostituzionalità, in quantoa) basata su una declinazione del principio di riserva a favoredella legislazione statale implicante l’applicabilità al caso delprincipio, mutuato dall’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, secondo ilquale la contrattazione regionale aveva carattere integrativo diquella nazionale di comparto, e come tale poteva svolgersi solosulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai collettivinazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questiultimi prevedono;b) che solo a seguito degli atti di indirizzo emanati dal Ministeroe diretti all'ARAN per l'erogazione dei fondi, secondo quantoprevisto dalla contrattazione collettiva nazionale, poteva aprirsila sede decentrata e sotto-ordinata di contrattazione;c) e che la spesa, non autorizzata dal legislatore statale edunque non divenuta oggetto di rinvio alla contrattazione dicomparto, non poteva trovare per ciò stesso legittima coperturafinanziaria -, trovò il suo fondamento logico-giuridico nelNumero registro generale 17130/2025disconoscimento, in generale o nel caso concreto, Nduemlelr’o sezionale 1438/2026Numero di raccolta generale 20482/2026applicabilità dell’art. 27 del d.lgs. n.165/2001 in termini diversiData pubblicazione 17/06/2026dall’art. 40.9. E’ poi intervenuto l’art.3, comma 1, del d.l. n. 44/2023,conv. in legge n. 74/2023, che ha previsto che: «Le regionipossono applicare, senza aggravio di spesa, l’articolo 14 deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, secondo i principi dicui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo».10. Successivamente la Corte costituzionale, nella sentenzan.185/2024, nello scrutinare la legittimità costituzionale di unasuccessione di leggi della Regione Toscana che dapprimaavevano riconosciuto un trattamento economico accessorio alpersonale assegnato alle strutture di supporto agli organi politiciregionali; quindi, a seguito delle sentenze della CorteCostituzionale, avevano ricondotto la disciplina nell’alveo deirapporti tra contrattazione integrativa regionale e contrattazionenazionale di comparto; ed infine, a seguito della novella del2023, avevano in sostanza riprodotto la disciplina originaria,nell’interpretare in via incidentale la novella, ha affermato che«La nuova disposizione del d.l. n. 44 del 2023, come convertito,non ha una mera portata confermativa, che sarebbe superflua,né ha natura di interpretazione autentica, mancandone ipresupposti formali e sostanziali, ma ha un contenutoinnovativo, come emerge anche dagli atti parlamentari (inparticolare dalla relazione illustrativa del decreto in sede diconversione). Quest’ultima descrive il comma 1 dell’art. 3 comeuna estensione espressa alle regioni della previsione dell’art. 14citato, la cui ratio è individuata nella necessità di superare “unadisomogenea valutazione di tale fattispecie da parte delle sezioniregionali per il controllo della Corte dei conti, che talvolta – inassenza di una espressa previsione normativa – non hariconosciuto tale possibile applicazione ai livelli di governoregionale”».Numero registro generale 17130/2025In realtà – come correttamente evidenzia la Corte rimettenNteum e–ro sezionale 1438/2026Numero di raccolta generale 20482/2026l’indicato art. 3, comma 1, proprio per superare i rilievi delleData pubblicazione 17/06/2026sezioni regionali della Corte dei conti, abilita le regioni ad«applicare» l’art. 14 il cui secondo comma riguarda, appunto, iltrattamento economico degli uffici di diretta collaborazione degliorgani politici; e ciò fa tout court senza limitazione del livello incui tale “applicazione” si colloca nel sistema delle fonti del diritto;quindi eventualmente anche con legge regionale. [OSCURATO:PERSONA] e la difesa della Regione Toscana concordano nelritenere che dopo il d.l. n. 44 del 2023, come convertito, la leggeregionale possa prevedere ed eventualmente disciplinare iltrattamento economico degli uffici di diretta collaborazione degliorgani politici.In sostanza, il legislatore statale si è reso conto che il livello piùidoneo per regolamentare questo trattamento accessorio èquello regionale, stante la perdurante mancanza di unaregolamentazione ad opera della contrattazione collettiva dicomparto; ciò in applicazione del principio di sussidiarietà – datempo riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte(sentenze n. 31 del 2024, n. 6 del 2023, n. 179 e n. 123 del2022, n. 87 del 2018, n. 170 del 2017, n. 6 del 2004 e n. 303del 2003) – che opera non solo come chiamata di competenza,anche legislativa, a livello superiore (da quello regionale a quellostatale), ma anche come attribuzione ad un livello inferiore (daquello statale a quello regionale).È quindi con l’art. 3, comma 1, del d.l. n. 44 del 2023, comeconvertito, che è riconosciuta al legislatore regionale la facoltàdi entrare nel perimetro della materia «ordinamento civile», malimitatamente alla disciplina del trattamento economicoaccessorio del personale di staff; questo ampliamento limitatodella competenza del legislatore regionale si giustifica, appunto,in ragione del generale principio di sussidiarietà che opera anchea livello legislativo, oltre che amministrativo, e come consenteNumero registro generale 17130/2025al legislatore statale di chiamare a sé in sussidiarietà Nuunmearo sezionale 1438/2026Numero di raccolta generale 20482/2026competenza legislativa che rientrerebbe in quella del legislatoreData pubblicazione 17/06/2026regionale, così gli consente di demandare in sussidiarietà allegislatore regionale porzioni di competenze esclusive statali cherispondano ad esigenze organizzative di prossimità, quale èquella dell’adeguata remunerazione del personale di supportoagli organi politici regionali, il cui rapporto si caratterizza per lamarcata fiduciarietà dell’incarico e per la tradizionale estraneitàalla regolamentazione ad opera della contrattazione collettiva dicomparto.Questa è quindi la portata innovativa dell’art. 3, comma 1, deld.l. n. 44 del 2023, come convertito. Va pertanto condiviso ilpresupposto interpretativo da cui muove la Corte rimettente che,esclusa la natura di norma di interpretazione autentica (omeramente confermativa, come assume la difesa della Regione)dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 44 del 2023, come convertito,ritiene operante l’estensione della competenza legislativaregionale solo dalla data della sua entrata in vigore (23 aprile2023)».11. La piena condivisione del giudizio reso sul punto dalGiudice delle Leggi, giudizio che non vincola questa Corte mache per la sua autorevolezza non può essere ignorato, e cheperaltro ha un indubbio fondamento logico-giuridico laddove laCorte premette all’assunto che «l’applicazione alle regionidell’art. 14 del d.lgs. n. 165 del 2001, era già contenuta nel piùampio richiamo dell’art. 27 del medesimo decreto» incontra ladifficoltà, colta dalla controricorrente, data dal fatto che lanovella è esplicita nell’affermare che l’applicazione deveavvenire «senza aggravio di spesa».12. Si deve peraltro rimarcare che la stessa CorteCostituzionale, nell’arresto qui in esame, affermò che la novellaaveva riconosciuto «al legislatore regionale la facoltà di entrarenel perimetro della materia «ordinamento civile», maNumero registro generale 17130/2025limitatamente alla disciplina del trattamento economNuimceoro sezionale 1438/2026Numero di raccolta generale 20482/2026accessorio del personale di staff»; che «dopo il d.l. n. 44 delData pubblicazione 17/06/20262023, come convertito, la legge regionale (poteva) prevedere edeventualmente disciplinare il trattamento economico degli ufficidi diretta collaborazione degli organi politici»; e che l’interventoin sussidiarietà era legittimato dalla ritenuta esigenza«dell’adeguata remunerazione del personale di supporto agliorgani politici regionali, il cui rapporto si caratterizza per lamarcata fiduciarietà dell’incarico e per la tradizionale estraneitàalla regolamentazione ad opera della contrattazione collettiva dicomparto». Appare così chiaro che, anche secondo il [OSCURATO:PERSONA], la facoltà in questione, oltre ad essere prevista soloper il futuro, poteva non ricorrere nel caso, in tali terminivalutato da Cort. Cost. n.146/2019, dell’introduzione con leggee contrattazione regionale svincolata da quella nazionale dicomparto, di trattamenti economici destinati a personale alquale la contrattazione nazionale di comparto si applica, per ilmero fatto di essere impiegati anche in attività di assistenzadegli organi istituzionali della Regione, in assenza di specificadestinazione ad un ufficio di staff-diretta collaborazionedell’organo politico.13. Viene ora in successiva considerazione il fatto che l’art.8,comma 3, del d.l. n. 25/2025, conv. in legge n.69/2025, èintervenuto a prevedere che: «All'articolo 3, comma 1, deldecreto-legge 22 aprile 2023, n.44, convertito, conmodificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.74, sono aggiunti,in fine, i seguenti periodi: «Le regioni possono assegnare agliuffici di diretta collaborazione proprio personale di ruolo epersonale proveniente da società a partecipazione pubblica,applicando gli istituti di cui all'articolo 14, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n.165, ed altri analoghi istitutiprevisti dall'ordinamento, anche in favore dei propri dipendenti.Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni inNumero registro generale 17130/2025Numero sezionale 1438/2026adeguamento alle disposizioni del decreto legislativoNu m3e rom di raacrczoolta generale 20482/2026Data pubblicazione 17/06/20262001, n.165, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sortisulla base degli stessi».14. La novella non reca alcuna disposizione che contraddica leconclusioni sopra raggiunte riguardo al fatto che il poteretrattamenti economici svincolati dalla contrattazione nazionaledi comparto, è condizionato dal fatto che si tratti di personaleformalmente assegnato ad un ufficio di diretta collaborazione.La disposizione prevede infatti che «Le regioni possonoassegnare agli uffici di diretta collaborazione proprio personaledi ruolo... applicando gli istituti di cui all'articolo 14, comma 2,del decreto legislativo 30 marzo 2001».15. In tale contesto, ad avviso di questo Collegio, la clausoladi salvaguardia, in quanto avente ad oggetto «gli atti e iprovvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alledisposizioni del decreto legislativo 3 marzo 2001, n.165», ossiain base all’art. 27 del d.lgs. n. 165/2001, mira a far salvi (inmodo evidentemente retroattivo) gli atti ed i provvedimentiriconducibili all’ambito di autoregolazione, da parte delleRegioni, della materia di cui all’art.14, prima che, nel 2023, fosserimosso l’impedimento rappresentato dalla riserva di legislazionestatale, ma non può essere esteso agli atti interni coi quali laRegione Campania diede applicazione alla contrattazioneintegrativa regionale nell’ambito previsto dalle leggi regionalidichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 146/2019, perchéquella sentenza venne emessa sul presupposto che quelledisposizioni non fossero riconducibili all’ambito dell’autonomiaregionale già riconosciuto dall’art. 27, o che tale autonomia nonsussistesse in termini speciali.16. D’altronde, è del tutto pacifico nella giurisprudenza diquesta Corte che nel campo di applicazione degli artt. 40 e segg.del d.lgs.n. 165/2001, giudicato nella specie applicabile dallaNumero registro generale 17130/2025sentenza del 2019, se sono nulle le disposizioni dNeumllearo sezionale 1438/2026Numero di raccolta generale 20482/2026contrattazione integrativa che eccedano le materie ed i limitiData pubblicazione 17/06/2026previsti dalla contrattazione nazionale (Cass SU n. 9146/2009)– ed infatti Cort. Cost. n.146/2019 affermò pure che «I commi3 e 5 del medesimo art. 58 della legge reg. Campania n. 10 del2001, - il primo sostituito dall'art. 2 della legge regionale n. 20del 2002, il secondo aggiunto dall'art.1, comma 1, della legge n.25 del 2003 -, che disciplinano le modalità di erogazione eripartizione dei fondi istituiti con le norme dichiaratecostituzionalmente illegittime, divengono non più applicabili esono dunque destinati a seguire la stessa sorte delle disposizionida cui dipendono (sentenza n. 123 del 2019)» (ed il comma 5demandava la regolazione della materia alla contrattazionedecentrata regionale) - a maggior ragione sono nulli, e nonmeramente annullabili, gli atti del datore di lavoro pubblico chedai contratti (Cass SU n. 21744/2009; Cass. nn. 24216/2017,14672/2022).Ne discende che la tesi dei ricorrenti fondata sull’erroneopresupposto che si tratta di atti autoritativi e non di gestione deirapporti è da disattendere.17. L’applicazione della regola di sanatoria al caso di specierichiederebbe pertanto un aperto e diretto disattendimento diquel giudicato costituzionale, non giustificabile in viainterpretativa, alla luce del contesto in cui la disposizione èinserita, e proprio in ragione della estrema genericità dellastessa. D’altronde, le regole di sanatoria hanno carattereeccezionale e come tali devono ritenersi di stretta e rigorosainterpretazione. La regola di sanatoria non ha fatto, né avrebbepotuto validamente far salvi gli effetti delle leggi regionalidichiarate incostituzionali. E l’assunto di persistente validità edefficacia di atti amministrativi interni danti esecuzione a leggidichiarate incostituzionali, in quanto ascritte a fattispecieNumero registro generale 17130/2025normative nell’ambito delle quali essi sono radicalmente nNuumllei,ro sezionale 1438/2026Numero di raccolta generale 20482/2026incontra difficoltà non superabili in via interpretativa.Data pubblicazione 17/06/202618. Le superiori conclusioni non possono essere scalfite dalfatto che la Corte Costituzionale, con successiva sentenza n.165/2025, nello scrutinare la legittimità costituzionale di altresuccessive leggi della Regione Campania, richiamato l’arrestodel 2024, ed esaminata la disposizione di sanatoria, ha rimessogli atti al giudice a quo, perché valutasse se vi rientrasse, nonsenza rimarcare che «Si tratta, quindi, di una legge di sanatoria,che non è preclusa al legislatore (sentenze n. 116 del 2020, n.14 del 1999 e n. 1 del 1996); per poi affermare che:«5.1.– L’ampiezza di questa disposizione sopravvenuta è tale daricomprendere anche i provvedimenti attuativi delle disposizionicensurate e, in particolare, le delibere dell’Ufficio di presidenzadella Regione Campania n. 22 e n. 23 del 29 aprile 2021, chehanno determinato l’ammontare dell’emolumento istituito dalcensurato art. 23, comma 12-ter, della legge reg. Campania n.1 del 2012.Alla luce di questa sopravvenienza normativa, tali attipotrebbero ritenersi idonei a giustificare gli esborsi sostenutidalla Regione Campania, come riportati nel rendiconto generaleper l’esercizio finanziario 2023, oggetto del giudizio diparificazione dinnanzi alla Corte dei conti». Ed invero, lo stessoGiudice delle Leggi ha rimesso la valutazione di tale eventualitàallo scrutinio del giudice. Trattasi di una decisione che ha valoremeramente interlocutorio e non vincolante se non per il giudiceremittente, che alla luce delle considerazioni su svolte nonconduce ad un diverso approdo.19. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art.40, co. 3 – quinquies del d.lgs. n. 165/2001, e degli artt. 115,414, 416 e 420 c.p.c..Numero registro generale 17130/2025Numero sezionale 1438/2026Si censura la statuizione con la quale la Corte terrNitumoerrioa dlie ra chcoalta generale 20482/2026Data pubblicazione 17/06/2026disatteso in rito, per tardività della deduzione in primo grado, ilmotivo di appello denunciante omessa pronuncia sulla violazionedell’art. 40, co. 3 – quinquies del d.lgs. n. 165/2001, che ilavoratori avevano prospettato in primo grado nelle notedifensive presentate il 29/9/2023, proprio a seguito di Cort.Cost. n. 8/2023, al fine specifico di rappresentare come, inrealtà, nel caso di specie l’ordinamento prevedesse regolespeciali di recupero dell’indebito, al di là dei princìpi di buonafede oggettiva individuati dal Giudice delle Leggi, implicanti, adeterminate condizioni, la mera inesigibilità temporanea oparziale; caratterizzate in buona sostanza da un divieto direcupero diretto, consentito solo, ed entro certi limiti, attraversola riduzione delle risorse destinate alla contrattazioneintegrativa.Si assume che la difesa non costituisse violazione del divieto dinova in appello, trattandosi di mera questione di diritto, nonintegrante mutatio libelli e non richiedente alcun nuovoaccertamento in fatto.20. Il motivo, riguardato sotto il profilo di rito, è inammissibileperché la Corte territoriale, dopo aver premesso che esso erainammissibile per novità - affermazione non corretta, trattandosidi questione di mero diritto: Cass. 2272/2021 - , ha giudicato sudi esso nel merito, affermando che «Ma anche a non volerconcordare su tali considerazioni, non può non condividersi ladifesa della regione che ha rimarcato come la previsione inquestione non è applicabile al caso di specie... Ora è benevidente che nel caso che ci occupa non di contrattazionecollettiva nazionale o decentrata si discute».E’ appena il caso di aggiungere che per consolidatoinsegnamento di questa Corte è configurabile ladecisione implicita di una questione (connessa a una prospettatatesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevataNumero registro generale 17130/2025o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travoNlutmee,ro sezionale 1438/2026Numero di raccolta generale 20482/2026benché non espressamente trattate, dalla incompatibileData pubblicazione 17/06/2026soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga ecomporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loroirrilevanza o infondatezza; ne consegue che lareiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione ècensurabile mediante ricorso per cassazione nonper omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di unanorma sul procedimento), bensì come violazione di legge e comedifetto di motivazione, sempreché lasoluzione implicitamente data dal giudice di merito si rivelierronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modotale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisioneinespressa e sulla sua decisività (tra le tante, Cass. n.12131/2023).Nella specie la Corte territoriale, nel giungere alla conclusioneche l’indebito era ripetibile dai lavoratori secondo l’art. 2033 c.c.,ha comunque implicitamente disatteso il motivo, sicchè lacensura andava rivolta al merito della questione, per violazionedi legge.Essa sarebbe stata comunque sotto tal profilo infondata, postoche questa Corte ha affermato, seppure con riguardo all’analogadisposizione dettata per gli enti locali dall’art.4, comma 1, deld.l. n. 16/2014, conv. in legge n.68/2014, che «La disciplina peril recupero delle somme pagate dagli enti locali in base adisposizioni della contrattazione collettiva integrativa nulle perviolazione dei vincoli finanziari, dettata dall'art. 4, comma 1, deld.l. n. 16 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 68 del 2014, noncostituisce una deroga all'art. 2033 c.c., con la conseguenza chela P.A. può ripetere, nelle ipotesi previste da tale norma, lesomme illegittimamente versate direttamente dal dipendenteche le abbia indebitamente percepite» (Cass. nn.17648/2023,17762/2024).Numero registro generale 17130/2025Numero sezionale 1438/202621. Il terzo motivo denuncia, in relazione al n.3 Ndumeelr o pdi rraimccoolta generale 20482/2026Data pubblicazione 17/06/2026comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art.40, co. 3 – quinquies del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 2, comma5, della L.R. Campania n.20/2002; nonché dell’art. 117 dellaCostituzione e dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU.Si censura la reiezione nel merito del motivo di appello, fondatasul presupposto della fonte legislativa dell’indebita erogazione,in base al rilievo che l’art. 2, comma 5, della L.R. Campanian.20/2002 demandava alla contrattazione integrativa decentratadi definire «Le modalità di erogazione ed i destinatari dellerisorse di cui al comma 4», limitandosi la legge regionale afinanziare l’istituto tramite apposito fondo. Lo stesso fondo erastato peraltro abrogato, e poi dichiarato costituzionalmenteillegittimo, sicchè, da quel momento (la sentenza della CorteCostituzionale del 2019) l’unica fonte dell’erogazione erano statigli accordi collettivi, colpiti da nullità sopravvenuta. Il nuovoregime, nel “collettivizzare” il debito estendendo il pregiudizio darecupero all’Amministrazione che ad esso aveva dato causa,rispondeva in modo più sicuro ed adeguato alla necessità dipreservazione dei princìpi di legittimo affidamento presidiatidall’art. 1 del Protocollo addizionale 1 alla CEDU, come declinatidalla Corte Edu nella sentenza Casarin; posto che nella speciesussistevano tutti gli estremi della “interferenzasproporzionata”, e tanto più che nella specie l’illecito ineriva aduna legge regionale ed era come tale non risarcibile. In tal senso,l’art. 40, co. 3 – quinquies del d.lgs. n. 165/2001 era venuto adaggiungersi al novero delle regole speciali che già presidiavanotale esigenza in materia previdenziale.22. Il motivo è infondato per le ragioni già sopra svolte.La già citata Cass. n. 17648/2023, a fronte di disposizione cheobbliga alcune amministrazioni a recuperare gli indebiti conmodalità diverse dal recupero diretto dai percettori, stabilendoche le somme indebitamente corrisposte vadano recuperate (perNumero registro generale 17130/2025Numero sezionale 1438/2026quel che qui rileva) “sulle risorse finanziarie a questaN dumeesrot dini raactceolt,a generale 20482/2026Data pubblicazione 17/06/2026rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale”,“mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quoteannuali e per un numero massimo di annualità corrispondente aquelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”, ha giàchiarito che tal tipo di disposizione non esclude il diritto/doveredi recupero diretto, non essendovi deroga espressa all’art. 2033c.c., e posto che la tesi contraria condurrebbe ad un esitoincoerente, in quanto: - da un lato, impedirebbe alla P.A. diriscuotere la somma indebitamente pagata da chi con certezzal’ha percepita e, dunque, ben potrebbe restituirla, il quale, così,beneficerebbe di un arricchimento definitivo; - dall’altro,imporrebbe di recuperare detto importo “sulle risorse finanziariea questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale enon dirigenziale”, “mediante il graduale riassorbimento dellestesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualitàcorrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento ditali vincoli” e, quindi, nella sostanza, sulla eventuale retribuzionefutura degli altri dipendenti.Gli stessi argomenti valgono per l’art. 40, comma 3 – quinquies,del d.lgs. n.165/2001, che peraltro non contiene alcun elementodisposizione abbia per ratio la prevenzione di rischi diincompatibilità con il principio CEDU di preservazione del cd.legittimo affidamento; ratio peraltro di per sé esclusa dalcarattere generale della regola che prevede che «In caso disuperamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioniregionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento dellafunzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze èfatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessionenegoziale successiva, con quote annuali e per un numeromassimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificatoil superamento di tali vincoli», a fronte dei presupposti benNumero registro generale 17130/2025specifici richiesti da Corte Edu 11 febbraio 2021, Casarin, perNcuhmeéro sezionale 1438/2026Numero di raccolta generale 20482/2026il legittimo affidamento, caso per caso, debba essere tutelato.Data pubblicazione 17/06/202623. Malgrado il motivo sembri censurare la violazione deiprincìpi di tutela della cd. legitimate expectation solo sotto ilprofilo dell’inferenza del principio sull’interpretazione dell’art.40, comma 3 – quinquies, vale la pena di aggiungere che questaCorte ha ormai ripetutamente affermato che «Nel pubblicoimpiego privatizzato non è configurabile un diritto quesito deldipendente a ritenere un trattamento economico che non trovatitolo nel contratto collettivo, anche se di miglior favore, nél'affidamento ingenerato dalla sua corresponsione vale aconsolidare tale diritto, poiché, secondo Corte cost. n. 8 del2023, in tal caso è ammissibile la sola tutela risarcitoria,eventualmente attraverso le regole di buona fede, ove nesussistano i presupposti» (Cass. n. 8136/2025; ma già Cass. n.23419/2023).24. Il quarto motivo denuncia, in relazione al n.5 del primocomma dell’art 360 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo; edinsieme, in relazione al relativo n.3, violazione e falsaapplicazione degli artt. 2033 e 2041 c.c..Sotto il primo profilo, si censura il fatto che la Corte di merito,nel giudicare inapplicabile l’art. 2126 c.c. in ragione dellaasserita mancanza di corrispettività con una prestazionelavorativa effettivamente resa, abbia omesso di considerare chesi trattava, almeno dal 2006, di attività “aggiuntive” rispetto ainormali compiti d’ufficio, da svolgere fuori orario e nonobbligatorie.Sotto il secondo, si censura il fatto che la Corte di merito, neldisattendere l’invocazione dell’art. 2041 c.c., non abbiaconsiderato che l’art. 2033 c.c. non potesse trovare applicazionequanto alle prestazioni, per loro natura irripetibili, e che diconseguenza, per salvaguardare la corrispettività, dovessetrovare applicazione l’art. 2041 c.c. (Cass. 3971/2019).Numero registro generale 17130/2025Numero sezionale 1438/202625. La censura di violazione di legge è infondata. Numero di raccolta generale 20482/2026Data pubblicazione 17/06/202626. In punto di applicazione dell’art. 2126 c.c., questa Corteha affermato che «In caso di invalidità dei contratti collettiviintegrativi, per contrasto con i limiti o i vincoli derivanti daicontratti collettivi nazionali di lavoro, sussiste il diritto dell'enteerogatore al recupero delle somme corrisposte ai lavoratori inforza di apposite previsioni dei contratti integrativi, non trovandoapplicazione l'art. 2126, comma 2, c.c., in quanto la nullità nonriguarda il contratto di lavoro bensì proprio la clausola diLa successiva Cass. n. 8134/2025 ha ulteriormente spiegato, afondamento dello stesso assunto, che «su tali principi (quelli cheimpediscono la ritenzione di compensi non aventi titolo validonella legge o nel contratto collettivo) va calibrata anche la tutelaai sensi dell’art. 2126 c.c., non potendosi certamente ritenereche da un rapporto giuridicamente invalido possano scaturire,per lo svolgimento di fatto delle prestazioni, effetti diversi omigliori di quelli che deriverebbero da un rapporto validamenteinstaurato».Il fatto che parte delle prestazioni oggetto di causa avrebbeavuto consistenza di attività “aggiuntive” rispetto ai normalicompiti d’ufficio, da svolgere fuori orario e non obbligatorie, neitermini affatto generici in cui dedotto, è del tutto irrilevante insenso contrario, sul piano dell’invocazione dell’art. 2126 c.c., chericonosce, in caso di rapporto nullo, il diritto ai compensi,“atteso che in caso nullità dell’attribuzione di trattamentieconomici per contrasto con i limiti o i vincoli derivanti daicontratti collettivi nazionali di lavoro, sussiste il diritto dell’enteerogatore al recupero delle somme corrisposte ai lavoratori inforza di apposite previsioni dei contratti integrativi, non trovandoapplicazione l’art. 2126, secondo comma, cod. civ., in quanto lanullità non riguarda il contratto di lavoro bensì proprio l’atto cheNumero registro generale 17130/2025Numero sezionale 1438/2026riconosce il beneficio (in tal senso, arg. ex CassN.u meSroe dzi r.a ccLolt,a generale 20482/2026Data pubblicazione 17/06/202629/10/2021, n. 30748)” (così Cass. n. 10452/2025).Quanto all’art. 2041 c.c., l'azione generale di arricchimento hacome presupposto che la locupletazione di un soggetto a dannodell'altro sia avvenuta senza giusta causa, per cui, quandoquesta sia invece la conseguenza di un contratto o comunque diun altro rapporto, non può dirsi che la causa manchi o siaingiusta, almeno fino a quando il contratto o l'altro rapportoconservino la propria efficacia obbligatoria (Cass SU n.14215/2002; Cass. n. 2312/2008). Sicchè: o si trattava diprestazioni già remunerate dai contratti nazionali ed integrativivalidi ed applicabili, sicchè non c’è stato alcun indebitoarricchimento; o si trattava di prestazioni altrimenti remunerabilisecondo i contratti validi, magari ad altro titolo (ad es.straordinario); o si trattava di prestazioni del tutto estranee alsinallagma contrattuale, ed in tal caso, prima di ricorrereall’art.2041 c.c., si dovrebbe stabilire, giusto il canone disussidiarietà, se siano remunerabili altrimenti. In ogni caso, èescluso che l’arricchimento indebito possa essere commisuratoal compenso invalidamente pattuito, e prima ancora accertatosulla mera base del fatto che sia caduto il titolo di uno specificocompenso.Le censure svolte sotto il profilo dell’omesso esame di fattodecisivo sono inammissibili perchè la Corte di merito,richiamando, nell’esame della censura ex art. 2126 c.c., Cass.n. 36358/2021, per trarne la conseguenza dall’inapplicabilitàdell’arresto, ha implicato che il compenso non fossecommisurato ad una specifica prestazione aggiuntivaeffettivamente eseguita; e rispondendo all’obiezione ex art.2041 c.c. ha affermato che «il trattamento accessorio inquestione consisteva in un emolumento fisso in alcun modocorrelato alla quantità del lavoro svolto»; e ne ha tratto ilgiudizio che «l’impossibilità di sostenere una autonomaNumero registro generale 17130/2025Numero sezionale 1438/2026remunerabilità delle attività svolte, impedisce di conNucmreerot idzi rzaaccroelta generale 20482/2026Data pubblicazione 17/06/2026un ingiustificato arricchimento da parte della P.A.». Trattasi diapprezzamenti di merito, implicanti che le prestazioni rese eranoricomprese tra quelle già remunerate o remunerabili secondo levalide regole contrattualcollettive disciplinanti il rapporto, cometali non censurabili né per violazione di legge né per omessoesame di fatto decisivo (mirante in realtà ad unariconsiderazione di dati di merito), dovendo ritenersi lapregressa affermazione conseguente ad un apprezzamento infatto delle attività svolte.27. Il quinto motivo denuncia, infine, in relazione al n.3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione dell’art. 58, comma1, della L.R. n.10/2001; ed in relazione al n.4 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 115c.p.c..Si censura la reiezione del motivo di appello specificamenteinerente la posizione del lavoratore [OSCURATO:PERSONA], sull’assunto diaver sempre rappresentato che l’indennità da questi fruita qualeresponsabile di segreteria era quella prevista e regolata dall’art.58, comma 1, della L.R. n. 10/2001, richiamato dalla L.R.n.11/91, e non era stata interessata da Cort. Cost. n. 146/2019,perché non impugnata.28. Il motivo, nella parte in cui denuncia violazione di legge èinammissibile giacchè sotto tale schermo denuncia in realtà untravisamento della domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA], e quindiun error in procedendo.29. Nella parte in cui denuncia nullità della sentenza è pureinammissibile perché, in disparte l’assoluta non pertinenzadell’art. 115 c.p.c., il ricorso non soddisfa l’art. 366 c.p.c., pernon trascrivere il contenuto del ricorso per quanto necessario aconsentire a questa Corte di verificare, prima di un eventualeaccesso agli atti di causa, la pretesa diversità per il titolo delladomanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17130/2025Numero sezionale 1438/2026E’ comunque infondata perché la Corte di merito ha inNtuemrerpo rdei rtaacctoolta generale 20482/2026Data pubblicazione 17/06/2026la domanda del [OSCURATO:PERSONA] affermando che «Con il ricorso diprimo grado, nessuna precisazione in fatto veniva allegata conriferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], in nessun puntodell'atto, invero, è dato riscontrare l'affermazione che talericorrente rivestiva la qualifica sopraindicata, né tantomenoveniva precisato che le somme da lui percepite trovavano il lorofondamento nell'art. 58 comma uno L.R. N. 10 del 2001. Con laconseguenza che, correttamente, il giudice nella sua decisionenon differenziava la sua posizione da quella degli altri diricorrenti». E l’esame degli atti conferma la veridicitàdell’assunto.30. In conclusione, il ricorso va rigettato.31. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento,in favore della controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in €. 14.000,00 per compensi, €. 200,00per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% edagli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dàdella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’udienzapubblica del 18 marzo 2026.IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ario ConteLA PRESIDENTEAdriana DoronzoNumero registro generale 17130/2025Numero sezionale 1438/2026Numero di raccolta generale 20482/2026Data pubblicazione 17/06/2026