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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08160/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 31097/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in concordato preventivo ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitosi in persona del liquidatore Luigi GiorgioMoranduzzo, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA](c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) costituitasi in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-Numero registro generale 31097/2019Numero sezionale 975/2026Numero di raccolta generale 8160/2026Data pubblicazione 01/04/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 1189/2019 depositata il 12/3/2019udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/1/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Dalla sentenza impugnata e dagli atti del giudizio risulta che laMolino [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnava l’avviso di accertamento n.T9M030300206/2015 con cui si recuperavano a tassazione maggiori IRES,IVA ed IRAP per l’annualità 2010 in relazione ad operazioni aventi adoggetto l’acquisto di colza biologica dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,ritenute oggettivamente inesistenti.La natura fittizia delle operazioni veniva desunta dal fatto che laCentro [OSCURATO:SOCIETA]. non era in possesso di documentazione attestante legiacenze di colza nel proprio magazzino all’inizio del 2010; inoltre i suoifornitori erano: l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. che nel 2010 non eraconsiderata in grado di svolgere attività d’impresa, non aveva disponibilitàdi colza biologica, non aveva presentato la dichiarazione dei redditi ed erastata amministrata, a partire dal mese di agosto 2010, da diversepersone, l’ultima delle quali era un cittadino straniero analfabeta; l’AgrideaSA, società con sede legale in Svizzera che non aveva svolto alcunaquale apparteneva la maggioranza delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. e che pertanto avrebbe dovuto, verosimilmente, vendere lacolza direttamente alla propria controllata.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Cremona rigettava il ricorso,osservando che la documentazione prodotta dalla contribuente non eradeterminante in quanto i documenti di trasporto della merce, effettuataperaltro da diversi vettori, erano privi degli scontrini attestanti la pesaturadella stessa.Numero registro generale 31097/2019Numero sezionale 975/2026Numero di raccolta generale 8160/2026Data pubblicazione 01/04/20262.

La società proponeva appello al quale resisteva l’Amministrazionefinanziaria.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia rigettaval’appello, osservando che non era stato violato il diritto al contraddittorioe, nel merito, che gli elementi offerti dall’Agenzia delle Entrate eranoidonei a fondare, sia pure in via presuntiva, le contestazioni.

Inparticolare, riteneva irrilevanti i documenti di trasporto in quantosprovvisti degli scontrini di pesatura della colza, nonché la circostanzadell’esecuzione dei pagamenti con mezzi tracciabili, atteso che essa èfunzionale all’operazione fraudolenta.3.

Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a sette motivi.

Ha resistito con controricorso l’Agenzia delleEntrate.

La società ha depositato una memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, la società ha lamentato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 4) c.p.c. per violazione dell’art. 12,comma 7, L. 212/2000.

Ha osservato che la CTR aveva escluso laviolazione del contraddittorio endoprocedimentale in considerazione delfatto che il PVC redatto dalla Guardia di Finanza di Foggia era statoallegato all’avviso di accertamento notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

In realtà ladoglianza non riguardava tale aspetto, bensì il fatto che vi erano statidiversi accessi della Guardia di Finanza di Crema presso la sede dellasocietà, a seguito dei quali era stato emesso il PVC del 16/7/2013.

Taliaccessi avevano consentito l’acquisizione dei documenti in forza dei qualiera stato redatto il successivo PVC del 3/6/2014 a cura della Guardia diconteneva l’esito degli accertamenti e dunque dopo l’emissione di tale attodoveva essere garantita la tutela prevista dall’art. 12, comma 7, L.212/2000.Numero registro generale 31097/2019Numero sezionale 975/2026Numero di raccolta generale 8160/2026Data pubblicazione 01/04/20261.2 Il motivo è infondato.

L’art. 12 L. 212/2000 (ratione temporisapplicabile alla presente controversia ed ora formalmente abrogato edincorporato nell’art. 6 bis per effetto delle modifiche introdotte con d.

Lgs.219/2023), che disciplina i diritti e le garanzie del contribuente in caso di«accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio distabilisce, al comma 7, che «nel rispetto del principio di cooperazione traamministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processoverbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, ilcontribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richiesteche sono valutate dagli uffici impositori.

L'avviso di accertamento non puòessere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi diparticolare e motivata urgenza».Occorre altresì tenere presente che la violazione del termine dilatorioprevisto dall’art. 12 L. 212/2000 determina l’invalidità dell’atto (Cass. Sez.Un. n. 18184/2013), salvo che non ricorrano casi di particolare e motivataurgenza la cui esistenza deve essere effettivamente verificata, nonessendo sufficiente la loro enunciazione (cfr. ancora Cass. Sez.

Un. n.18184/2013).

Le garanzie previste dall’art. 12 L. 212/2000 riguardano gliaccertamenti relativi a tutti i tributi - a quelli non armonizzati ed a quelliarmonizzati, in relazione ai quali, in tali ipotesi, neppure è necessaria lacd. prova di resistenza (Cass. n. 701/2019; Cass. n. 13851/2025) - e siapplicano anche in caso di accessi brevi o mirati finalizzati all’acquisizionedi documentazione (Cass. n. 30026/2018; Cass. n. 10388/2019; Cass. n.12094/2019).

Il termine dilatorio decorre solo dal rilascio della copia delverbale di chiusura delle operazioni (Cass. n. 7843/2015; Cass. n.11613/2017), indipendentemente dal contenuto e dalla denominazioneformale di tale atto «essendo finalizzato a garantire il contraddittorioanche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo» (Cass.n. 1497/2020; nello stesso senso, Cass. n. 15010/2014); qualoraNumero registro generale 31097/2019Numero sezionale 975/2026Numero di raccolta generale 8160/2026Data pubblicazione 01/04/2026successivamente a tale momento l’Amministrazione abbia completato gliaccertamenti presso i propri uffici non è invece necessaria la redazione ela consegna o la notifica di un ulteriore atto (Cass. n. 17818/2022).È quindi indispensabile il rilascio del verbale perché possa decorrere iltermine dilatorio il cui rispetto è necessario perché sia garantito il diritto alcontraddittorio; infatti, «l'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,impone la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni inogni caso di accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli attidi accesso finalizzati alla raccolta di documentazione, e solo dal rilascio dicopia del predetto verbale decorre il termine di sessanta giorni trascorso ilquale può essere emesso l'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 12,comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212» (Cass. 7843/2015).Orbene, nel caso di specie è pacifico che, all’esito dell’accessoterminato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stato rilasciato un verbale al rappresentantedella società nel quale si dava atto delle operazioni compiute.

Il rilascio ditale atto era sufficiente per il rispetto delle formalità previste dall’art. 12 l.212/2000; ed infatti, «In materia di garanzie del soggetto sottoposto averifiche fiscali, il processo verbale, redatto ai sensi dell'art. 24 della l. n.4 del 1929, deve attestare le operazioni compiute dall'Amministrazione,sicché, nel caso di accesso mirato all'acquisizione di documentazionefiscale, è sufficiente l'indicazione, in esso, dei documenti prelevati, fermarestando la decorrenza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7,della l. n. 212 del 2000 dal rilascio di copia del predetto verbale, senzache sia necessaria l'adozione di un'ulteriore verbale di contestazione delleviolazioni successivamente riscontrate» (Cass. n. 12094/2019; nellostesso senso, cfr. Cass. n. 11589/2021).Essendo stato consegnato il PVC redatto a seguito dell’accessoterminato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], null’altro era necessario in relazione alle verifichecompiute sulla documentazione acquisita in quella occasione (Cass. n.17818/2022).Numero registro generale 31097/2019Numero sezionale 975/2026Numero di raccolta generale 8160/2026Data pubblicazione 01/04/2026In ogni caso, anche tenendo conto dell’esistenza di due PVC - come siscrive in ricorso per cassazione a pag. 9 - uno del 16/07/2013, l’altro del[OSCURATO:DATA_NASCITA] - l’avviso di accertamento è stato notificato in data 8 aprile2015, pertanto è stato comunque rispettato il termine di sessanta giornidal rilascio dei ridetti PVC.Risultano quindi comunque, in concreto, debitamente rispettate legaranzie stabilite in favore del contribuente dall’art. 12 L. 212/2000.2.1 Con il secondo motivo, la ricorrente ha denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 4) c.p.c., in relazione all’art. 12, comma7, L. 212/2000 con riguardo alle pretese in materia di IVA.

La societàdeduce che, quand’anche si volesse ritenere che, nel caso di specie, fossestato eseguito un accertamento a tavolino, andava comunque garantito ilcontraddittorio in relazione alle contestazioni contenute nel PVC del3/6/2014 riguardanti l’IVA, cioè un tributo armonizzato.2.2 Anche tale motivo è infondato.Il fatto che l’avviso di accertamento oggetto del giudizio riguardi, tral’altro, l’IVA, per la quale è previsto in ogni caso il contraddittorio nonmuta le considerazioni svolte in relazione al primo motivo.Nel caso di specie, infatti, opera la disciplina di cui al menzionato art.12 L. 212/2000 che offre garanzie ancora più stringenti, dal momento chenon richiede neppure la cd. prova di resistenza; tuttavia, non può ritenersiche a tali garanzie debba aggiungersi un successivo momento dicontraddittorio, giacché la disciplina sul contraddittorio in materia di tributiarmonizzati elaborata dalla giurisprudenza nazionale ed europea (cfr.,anche per i riferimenti alla giurisprudenza europea, Cass. Sez.

Un. n.21271/2025; Cass. Sez.

Un. 24823/2015) opera solo nel caso in cui ilcontraddittorio non sia già previsto e disciplinato da norme interne.Questa Corte, infatti, ha affermato che «nelle ipotesi di accesso, ispezioneo verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera unavalutazione "ex ante" in merito alla necessità del rispetto delNumero registro generale 31097/2019Numero sezionale 975/2026Numero di raccolta generale 8160/2026Data pubblicazione 01/04/2026contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'attoimpositivo emesso "ante tempus", anche nell'ipotesi di tributi"armonizzati", senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debbaessere effettuata la prova di "resistenza", invece necessaria, per i solitributi "armonizzati", ove la normativa interna non preveda l'obbligo delcontraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nelcaso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributarioè tenuto ad effettuare una concreta valutazione "ex post" sul rispetto delcontraddittorio» (Cass. n. 701/2019; nello stesso senso, Cass. n.22644/2019; Cass. n. 13851/2019).

In altri termini, la disciplina di cuiall’art. 12 L. 212/2000, quando applicabile, “assorbe” le garanzieelaborate dalla giurisprudenza per i tributi armonizzati, che inveceoperano solo quando la normativa interna non prevede il contraddittorio.Tale soluzione «è in linea con la giurisprudenza unionale in materia dicontraddittorio endoprocedimentale nel caso di tributi armonizzati (cfr.Corte di giustizia, 12 dicembre 2008, C-349/07 Sopropè), nel senso che,proprio in relazione all'adozione dell'atto impositivo e nella prospettiva ditutela del diritto di difesa del contribuente, il legislatore nazionale haritenuto che il contraddittorio endoprocedimentale sia assicurato, in casodi accesso mirato, con il riconoscimento di un termine dilatorio in favoredel contribuente nei cui confronti è stata operata l'attività di acquisizionedella documentazione, non essendo necessario, come detto, in questocaso, l'adozione di un successivo atto di constatazione delle violazionifinanziarie, e tale specifica previsione costituisce la modalità con la quale,anche nella materia dei tributi "armonizzati", il legislatore interno haritenuto di dare attuazione alla normativa comunitaria ed ai principiespressi dalla giurisprudenza comunitaria» (Cass. n. 24001/2024, inmotivazione).Non erano quindi necessari ulteriori confronti tra la contribuente el’Amministrazione, essendo stato rilasciato il verbale di accesso edNumero registro generale 31097/2019Numero sezionale 975/2026Numero di raccolta generale 8160/2026Data pubblicazione 01/04/2026essendo stato rispettato il termine di sessanta giorni per l’emissionedell’avviso nel quale la società avrebbe potuto presentare osservazioni erichieste.A ciò può aggiungersi che, come affermato dalle Sezioni Unite diquesta Corte, nella disciplina anteriore all’entrata in vigore dell’art. 6 bis L.212/2000 introdotto dal d.

Lgs. 219/2023, «l'obbligo di contraddittorioendoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo seespressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per soli tributicd. armonizzati, comportando la relativa violazione l'invalidità dell'atto,purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto glielementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia propostoun'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, taleessendo quella non idonea a determinare un risultato diverso delprocedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex antespettante al giudice di merito» (Cass. n. 21271/2025).

Nel caso di specie,tuttavia, la contribuente non ha indicato quali sarebbero gli elementi infatto che avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio.3.1 Con il terzo motivo di ricorso, la società ha dedotto il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 4) c.p.c. per violazione dell’art. 1 comma3 d.P.R. 472/1996 «in relazione ai requisiti formali e sostanziali deldocumento di trasporto».La ricorrente ha lamentato che la CTR avrebbe ritenuto i documenti ditrasporto inidonei alla prova dell’effettiva esistenza delle operazionicontestate in quanto carenti degli scontrini attestanti la pesatura dellacolza, requisito non richiesto dall’art. 1, comma 3, del d.P.R. 472/1996che indica gli elementi essenziali dei documenti di trasporto.

Ha osservato,peraltro, che gli scontrini di pesata erano quelli emessi dalla pesa dellaMolino [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sulla merce in ingresso, peraltro presenti«per la quasi totalità della merce»; inoltre, per la verifica si potevacontrollare «i registri di carico tenuti ai fini della gestione della filiera bioNumero registro generale 31097/2019Numero sezionale 975/2026Numero di raccolta generale 8160/2026Data pubblicazione 01/04/2026[…] per accorgersi che quella merce è entrata nel normale ciclo produttivoe quindi non poteva essere inesistente».3.2 Il motivo è inammissibile.La CTR non ha infatti affermato, per escluderne la valenza probatoriain ordine all’effettività delle operazioni, che i documenti di trasporto eranoprivi dei requisiti essenziali indicati dal d.P.R. 472/1996, bensì che essinon costituivano una prova idonea dell’effettività delle operazioni.

Orbene,si tratta di una valutazione di merito in ordine all’efficacia probatoria di talidocumenti che non può essere sindacata nel presente giudizio diLegittimità; tale circostanza emerge ancor più chiaramente ove siconsideri che la stessa ricorrente fa riferimento anche ad altri mezzi diprova che la CTR avrebbe potuto valutare per pervenire all’accertamentodell’effettività delle operazioni svolte.4.1 Con il quarto motivo di ricorso si denuncia il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt.54 d.P.R. 633/1972, 516 c.p., 8 d.lgs. 74/2000, 115 c.p.c. e 2697 c.c.

«inrelazione alla prova messa a disposizione dalla stessa A.E. nel verbaleG.d.F.

Foggia (allegato al doc. 1 pag. 25 e ss) circa l’effettiva esistenza dioperazioni commerciali trattate come “frode” sul presupposto della loroesistenza».La ricorrente sostiene che i fatti contestati sarebbero provati solo perpresunzioni, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 54 d.P.R. 633/1972secondo il quale le operazioni imponibili per un ammontare superiore aquello dichiarato o l’inesattezza delle indicazione delle operazioni chedanno diritto alla detrazione devono risultare “in modo certo e diretto”;nel caso di specie, peraltro, l’effettività delle operazioni sarebbedimostrata sia dal contenuto del PVC della Guardia di Finanza di Crema,sia dalla truffa ipotizzata dalla Guardia di Finanza di Foggia secondo laquale la società aveva l’intento di realizzare il reato di cui agli artt. 515 e516 c.p., sostanzialmente vendendo come colza biologica quella coltivataNumero registro generale 31097/2019Numero sezionale 975/2026Numero di raccolta generale 8160/2026Data pubblicazione 01/04/2026con le normali modalità; è evidente, però, ad avviso della contribuente,che ciò presuppone che ci siano effettivamente state delle cessioni dimerce e che, dunque, le operazioni non potevano essere oggettivamenteinesistenti.4.2 Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.Costituisce infatti principio consolidato quello per il quale l’inesistenzasotto il profilo oggettivo delle operazioni può essere dimostrato anche28628/2021), sicché non è richiesta la prova diretta di tale circostanza.Sul punto questa Corte ha chiarito che «In tema di IVA, l'onere della provarelativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a caricodell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzionisemplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali,mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini delladetrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettivaesistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersiassolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolaritàformale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, inquanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparirereale un'operazione fittizia» (Cass. n. 9723/2024; nello stesso senso, exmultis, Cass. n. 17619/2018; Cass. n. 28628/2021; Cass. n.10336/2025).Sotto tale profilo quindi il motivo è infondato.Quanto alle altre considerazioni si tratta di valutazioni di merito inordine alla complessiva efficacia probatoria degli elementi indicati che nonpossono formare oggetto del giudizio di legittimità.

Va infatti ricordato,che con il ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto,tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili, compiuto dalgiudice del merito, al quale resta riservata l’individuazione delle fonti delNumero registro generale 31097/2019Numero sezionale 975/2026Numero di raccolta generale 8160/2026Data pubblicazione 01/04/2026proprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loroquelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n.23872/2020, Cass. n. 9097/2017).

Può al più dolersi dell’erroneaapplicazione delle norme in materia di valutazione delle prove (come, adesempio, quelle sulla prova per presunzioni) o far valere il vizio dimotivazione entro i limiti ristretti, indicati in precedenza, in cui ciò èancora possibile.

Con il motivo in esame, tuttavia, la doglianza non è stataarticolata con tali modalità, in quanto la ricorrente si è limitata acontrapporre alla valutazione delle prove compiuta dalla CTR una diversaricostruzione dei fatti.5.1 Con il quinto motivo di ricorso, la società denuncia i vizi di cuiall’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 4) c.p.c. per violazione degli artt. 115c.p.c. e 2697 c.c.

«in relazione alle prove messe a disposizione delcontribuente a sostegno del fatto impeditivo al sorgere della obbligazionetributaria; nullità della sentenza per smarrimento delle prove offerte dalcontribuente a confutazione dell’obbligazione tributaria».

Ad avviso dellasocietà, la CTR avrebbe omesso di valutare le prove offerte per dimostrarel’effettività delle operazioni contestate ed in particolare:- la prova della pesatura della merce erroneamente ritenuta inesistente,ma contenuta nel fascicolo nove in allegato ai DDT;- l’esecuzione dei pagamenti per € 3.061.641,09;- i verbali del controllo ministeriale e dell’ente certificatore;- le considerazioni in ordine al margine operativo lordo che negli ultimicinque esercizi era stato mediamente dell’1,53%, mentre con ladiminuzione dei costi ipotizzata dall’amministrazione sarebbe giunta, per il2010, al 7,08%;- il deposito, in relazione ad ogni fattura, di copiosa documentazioneNumero registro generale 31097/2019Numero sezionale 975/2026Numero di raccolta generale 8160/2026Data pubblicazione 01/04/2026Ha dedotto infine che “la CTR Lombardia (o la CTP prima di lei) hasmarrito tutta la copiosa produzione di fatture, DDT, e scontrini dipesatura presenti nel doc 9 e ciò fornisce una plausibile (quantoallarmante) spiegazione della ragione per la quale la CTR (e la CTP primadi lei) si siano espresse in termini tanto negativi sull’inottemperanzaall’onere della prova da parte del contribuente (…)”.

Per tali fatti illiquidatore aveva presentato formale denuncia.5.2 Il motivo, come formulato, è inammissibile.Ed infatti, quanto alla questione degli scontrini di pesatura, non èchiaro se la ricorrente intenda sostenere che gli stessi non sono stati presiin considerazione dal giudice, benché presenti in atti, ovvero se taleomessa valutazione si attribuisce al presunto smarrimento degli stessi,circostanza peraltro dedotta in maniera assolutamente generica, dalmomento che neppure viene indicato quando ed in che modo la società sisarebbe resa conto di tale smarrimento.

In ogni caso, nella prima ipotesisi tratterebbe di vizio che potrebbe dar luogo a revocazione ai sensidell’art. 395 n. 4) c.p.c. e, nel secondo, ai sensi dell’art. 395 n. 3) c.p.c..Quanto all’esecuzione dei pagamenti si tratta di un fatto che la CTR haespressamente valutato, giudicandolo però non determinante,conformemente alla giurisprudenza sopra riportata.Con riguardo alle altre circostanze (esiti dei controlli e valutazione delmargine operativo lordo), va detto innanzi tutto che la ricorrente non haindicato le pagine dell’atto di appello nelle quali le stesse sono staterichiamate, sicché sotto tale profilo il motivo difetta innanzi tutto dispecificità; tale circostanza appare a maggior ragione rilevante ove sitenga conto che, come riconosciuto dalla stessa ricorrente a pag. 23 delricorso, l’esecuzione dei controlli era stata espressamente valutata dallaCTP e ritenuta irrilevante (con motivazione che la ricorrente ha contestatonel merito nel ricorso per cassazione).Numero registro generale 31097/2019Numero sezionale 975/2026Numero di raccolta generale 8160/2026Data pubblicazione 01/04/2026Deve altresì osservarsi che il giudice di appello, nel compiere la propriavalutazione di merito, non è tenuto a prendere posizione su ognicircostanza dedotta dalle parti (Cass. n. 2153/2020), potendo limitarsiall’esame di quelle ritenute più significative, purché renda una spiegazionelogica della decisione adottata.

Tale valutazione, come già osservato, nonpuò costituire oggetto di sindacato nel giudizio di legittimità.5.3 Infine, la ricorrente neppure ha provveduto a contestare ilragionamento presuntivo seguito dal giudice d’appello contestando laviolazione della disciplina in materia di presunzioni.

Ed infatti «ladenuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art.2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsiquando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo puòbasarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi lapresunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanzaai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anchequando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanzefattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversada quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motividella violazione dei paradigmi della norma» (Cass. n. 9054/2022); restainvece «escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziariopossa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppureoccorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assolutaed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provaresia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmentepossibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è unavalutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente,non oggettivamente inconfutabile» (Cass. n. 22366/2021)Sulla base di tali principi si è anche ritenuto che possa esserecensurata per violazione di legge con ricorso per cassazione una sentenzain cui il giudice si sia limitato ad escludere la rilevanza probatoria deiNumero registro generale 31097/2019Numero sezionale 975/2026Numero di raccolta generale 8160/2026Data pubblicazione 01/04/2026singoli elementi indiziari valutati atomisticamente, senza però verificarese, considerati nel loro complesso, avessero tale rilevanza (Cass. n.8115/2025; Cass. n. 9059/2018).Nel caso di specie la società non ha formulato alcuna doglianza in talsenso, limitandosi ad indicare alcune circostanze che, a suo avviso, la CTRavrebbe trascurato e che avrebbero dovuto condurla a conclusionidifferenti.

Sicché anche sotto tale profilo il motivo è inammissibile.6.1 Con il sesto motivo di ricorso, la ricorrente ha denunciato i vizi dicui all’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 4), per violazione e falsa applicazionedegli artt. 21 d.P.R. 633/1972, 112 e 115 c.p.c., 2697 c.c..

La stessa hainfatti osservato che la CTR avrebbe fondato la propria decisione sullairregolarità delle fatture, senza che l’Amministrazione avesse mai sollevatocontestazioni al riguardo e nonostante tutte le fatture presentassero irequisiti richiesti dalla legge, così dando rilievo a circostanze che le partineppure avevano allegato e violando gli artt. 112 e 115 c.p.c..6.2 Il motivo è inammissibile.La questione della regolarità formale delle fatture non è decisiva - ecome tale non può costituire oggetto di autonoma censura con ricorso percassazione (cfr. Cass. 8755/2018) - giacché la CTR ha dimostrato dicondividere le argomentazioni dell’Amministrazione che ha desuntol’inesistenza delle operazioni da una serie di elementi di fatto attraversoun ragionamento presuntivo.

L’irregolarità delle fatture è dunque solo unodegli elementi, non determinante, sul quale si fonda la decisione d’appello.Nel concreto, quindi, il motivo risulta privo di connessione con la ratiodecidendi della sentenza impugnata (Cass. n. 8755/2018) e va dichiaratoinammissibile.7.1 Con il settimo motivo di ricorso la società ha dedotto i vizi di cuiall’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 4) c.p.c. per violazione e falsaapplicazione dell’art. 14, comma 4 bis, L. 537/1993 e 8 d.L. 16/2012conv. nella L. 44/2012, nonché dell’art. 112 c.p.c..Numero registro generale 31097/2019Numero sezionale 975/2026Numero di raccolta generale 8160/2026Data pubblicazione 01/04/2026La ricorrente osserva che aveva chiesto l’applicazione dell’art. 14,comma 4 bis, L. 537/1993 come modificato dall’art. 8 d.L. 16/2012 conv.in L. 44/2012 secondo il quale «Ai fini dell'accertamento delle imposte suiredditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica icomponenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componentinegativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati,entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predettespese o altri componenti negativi.

In tal caso si applica la sanzioneamministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altricomponenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiatio prestati indicati nella dichiarazione dei redditi.

In nessun caso siapplicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 472, e la sanzione è riducibile esclusivamente ai sensidell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472».La sostanziale mancanza di motivazione della sentenza di primo gradoin ordine a tale questione aveva formato oggetto di appello (ed unarichiesta in tal senso era contenuta anche nelle conclusioni), ma la CTRneppure si era pronunciata al riguardo, sebbene dall’applicazione di taledisciplina potesse derivare una rilevante riduzione della pretesa.7.2 Il motivo è fondato.La ricorrente ha dedotto che la questione era stata proposta sia nelgiudizio di primo grado (a pagina 29 dell’originario ricorso), sia innanzi allaCTR, indicando anche le pagine dell’atto di appello nella quale essa venivaaffrontata (pagine 23 e 24), ma nella sentenza di appello la stessa nonviene esaminata, sicché sussiste il vizio di omessa pronuncia (Cass. n.29952/2022; Cass. n. 1755/2006).Né potrebbe ritenersi che vi sia stata una statuizione implicita, giacchétale ipotesi sussiste «quando la pretesa non espressamente esaminatarisulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nelNumero registro generale 31097/2019Numero sezionale 975/2026Numero di raccolta generale 8160/2026Data pubblicazione 01/04/2026senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate,siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esamepresuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loroirrilevanza o infondatezza» (Cass. n. 25710/2024; nello stesso senso, cfr.Cass. n. 12131/2023).

Nel caso di specie, invece, la ritenuta oggettivainesistenza delle operazioni non è incompatibile con l’applicazione dellarichiamata norma ed anzi ne costituisce un presupposto.Appare opportuno precisare, in ogni caso, che andrà verificato inconcreto se ai maggiori costi fittizi corrispondano maggiori elementipositivi anch’essi fittizi, non essendo la rettifica dei componenti positiviconseguenza automatica dell’accertata natura fittizia dei costi (Cass. n.33915/2019; Cass. n. 19000/2018).8.

In definitiva va accolto il settimo motivo di ricorso, mentre vannorigettati il primo, il secondo ed il quarto e dichiarati inammissibili il terzo, ilquinto ed il sesto; la sentenza impugnata va quindi cassata in relazione almotivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche inordine alle spese di lite del presente giudizio di Legittimità P.Q.Maccoglie il settimo motivo di ricorso, rigetta il primo, il secondo ed ilquarto e dichiara inammissibili il terzo, il quinto ed il sesto; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle speseprocessuali del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/1/2026.Il PresidenteRoberto Succio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 31097/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in concordato preventivo ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitosi in persona del liquidatore Luigi GiorgioMoranduzzo, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA](c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) costituitasi in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-Numero registro generale 31097/2019Numero sezionale 975/2026Numero di raccolta generale 8160/2026Data pubblicazione 01/04/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 1189/2019 depositata il 12/3/2019udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/1/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti del giudizio risulta che laMolino [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnava l’avviso di accertamento n.T9M030300206/2015 con cui si recuperavano a tassazione maggiori IRES,IVA ed IRAP per l’annualità 2010 in relazione ad operazioni aventi adoggetto l’acquisto di colza biologica dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,ritenute oggettivamente inesistenti.La natura fittizia delle operazioni veniva desunta dal fatto che laCentro [OSCURATO:SOCIETA]. non era in possesso di documentazione attestante legiacenze di colza nel proprio magazzino all’inizio del 2010; inoltre i suoifornitori erano: l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. che nel 2010 non eraconsiderata in grado di svolgere attività d’impresa, non aveva disponibilitàdi colza biologica, non aveva presentato la dichiarazione dei redditi ed erastata amministrata, a partire dal mese di agosto 2010, da diversepersone, l’ultima delle quali era un cittadino straniero analfabeta; l’AgrideaSA, società con sede legale in Svizzera che non aveva svolto alcunaquale apparteneva la maggioranza delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. e che pertanto avrebbe dovuto, verosimilmente, vendere lacolza direttamente alla propria controllata.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Cremona rigettava il ricorso,osservando che la documentazione prodotta dalla contribuente non eradeterminante in quanto i documenti di trasporto della merce, effettuataperaltro da diversi vettori, erano privi degli scontrini attestanti la pesaturadella stessa.Numero registro generale 31097/2019Numero sezionale 975/2026Numero di raccolta generale 8160/2026Data pubblicazione 01/04/20262. La società proponeva appello al quale resisteva l’Amministrazionefinanziaria.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia rigettaval’appello, osservando che non era stato violato il diritto al contraddittorioe, nel merito, che gli elementi offerti dall’Agenzia delle Entrate eranoidonei a fondare, sia pure in via presuntiva, le contestazioni. Inparticolare, riteneva irrilevanti i documenti di trasporto in quantosprovvisti degli scontrini di pesatura della colza, nonché la circostanzadell’esecuzione dei pagamenti con mezzi tracciabili, atteso che essa èfunzionale all’operazione fraudolenta.3. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a sette motivi. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delleEntrate. La società ha depositato una memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, la società ha lamentato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 4) c.p.c. per violazione dell’art. 12,comma 7, L. 212/2000. Ha osservato che la CTR aveva escluso laviolazione del contraddittorio endoprocedimentale in considerazione delfatto che il PVC redatto dalla Guardia di Finanza di Foggia era statoallegato all’avviso di accertamento notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. In realtà ladoglianza non riguardava tale aspetto, bensì il fatto che vi erano statidiversi accessi della Guardia di Finanza di Crema presso la sede dellasocietà, a seguito dei quali era stato emesso il PVC del 16/7/2013. Taliaccessi avevano consentito l’acquisizione dei documenti in forza dei qualiera stato redatto il successivo PVC del 3/6/2014 a cura della Guardia diconteneva l’esito degli accertamenti e dunque dopo l’emissione di tale attodoveva essere garantita la tutela prevista dall’art. 12, comma 7, L.212/2000.Numero registro generale 31097/2019Numero sezionale 975/2026Numero di raccolta generale 8160/2026Data pubblicazione 01/04/20261.2 Il motivo è infondato. L’art. 12 L. 212/2000 (ratione temporisapplicabile alla presente controversia ed ora formalmente abrogato edincorporato nell’art. 6 bis per effetto delle modifiche introdotte con d. Lgs.219/2023), che disciplina i diritti e le garanzie del contribuente in caso di«accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio distabilisce, al comma 7, che «nel rispetto del principio di cooperazione traamministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processoverbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, ilcontribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richiesteche sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non puòessere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi diparticolare e motivata urgenza».Occorre altresì tenere presente che la violazione del termine dilatorioprevisto dall’art. 12 L. 212/2000 determina l’invalidità dell’atto (Cass. Sez.Un. n. 18184/2013), salvo che non ricorrano casi di particolare e motivataurgenza la cui esistenza deve essere effettivamente verificata, nonessendo sufficiente la loro enunciazione (cfr. ancora Cass. Sez. Un. n.18184/2013). Le garanzie previste dall’art. 12 L. 212/2000 riguardano gliaccertamenti relativi a tutti i tributi - a quelli non armonizzati ed a quelliarmonizzati, in relazione ai quali, in tali ipotesi, neppure è necessaria lacd. prova di resistenza (Cass. n. 701/2019; Cass. n. 13851/2025) - e siapplicano anche in caso di accessi brevi o mirati finalizzati all’acquisizionedi documentazione (Cass. n. 30026/2018; Cass. n. 10388/2019; Cass. n.12094/2019). Il termine dilatorio decorre solo dal rilascio della copia delverbale di chiusura delle operazioni (Cass. n. 7843/2015; Cass. n.11613/2017), indipendentemente dal contenuto e dalla denominazioneformale di tale atto «essendo finalizzato a garantire il contraddittorioanche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo» (Cass.n. 1497/2020; nello stesso senso, Cass. n. 15010/2014); qualoraNumero registro generale 31097/2019Numero sezionale 975/2026Numero di raccolta generale 8160/2026Data pubblicazione 01/04/2026successivamente a tale momento l’Amministrazione abbia completato gliaccertamenti presso i propri uffici non è invece necessaria la redazione ela consegna o la notifica di un ulteriore atto (Cass. n. 17818/2022).È quindi indispensabile il rilascio del verbale perché possa decorrere iltermine dilatorio il cui rispetto è necessario perché sia garantito il diritto alcontraddittorio; infatti, «l'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,impone la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni inogni caso di accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli attidi accesso finalizzati alla raccolta di documentazione, e solo dal rilascio dicopia del predetto verbale decorre il termine di sessanta giorni trascorso ilquale può essere emesso l'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 12,comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212» (Cass. 7843/2015).Orbene, nel caso di specie è pacifico che, all’esito dell’accessoterminato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stato rilasciato un verbale al rappresentantedella società nel quale si dava atto delle operazioni compiute. Il rilascio ditale atto era sufficiente per il rispetto delle formalità previste dall’art. 12 l.212/2000; ed infatti, «In materia di garanzie del soggetto sottoposto averifiche fiscali, il processo verbale, redatto ai sensi dell'art. 24 della l. n.4 del 1929, deve attestare le operazioni compiute dall'Amministrazione,sicché, nel caso di accesso mirato all'acquisizione di documentazionefiscale, è sufficiente l'indicazione, in esso, dei documenti prelevati, fermarestando la decorrenza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7,della l. n. 212 del 2000 dal rilascio di copia del predetto verbale, senzache sia necessaria l'adozione di un'ulteriore verbale di contestazione delleviolazioni successivamente riscontrate» (Cass. n. 12094/2019; nellostesso senso, cfr. Cass. n. 11589/2021).Essendo stato consegnato il PVC redatto a seguito dell’accessoterminato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], null’altro era necessario in relazione alle verifichecompiute sulla documentazione acquisita in quella occasione (Cass. n.17818/2022).Numero registro generale 31097/2019Numero sezionale 975/2026Numero di raccolta generale 8160/2026Data pubblicazione 01/04/2026In ogni caso, anche tenendo conto dell’esistenza di due PVC - come siscrive in ricorso per cassazione a pag. 9 - uno del 16/07/2013, l’altro del[OSCURATO:DATA_NASCITA] - l’avviso di accertamento è stato notificato in data 8 aprile2015, pertanto è stato comunque rispettato il termine di sessanta giornidal rilascio dei ridetti PVC.Risultano quindi comunque, in concreto, debitamente rispettate legaranzie stabilite in favore del contribuente dall’art. 12 L. 212/2000.2.1 Con il secondo motivo, la ricorrente ha denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 4) c.p.c., in relazione all’art. 12, comma7, L. 212/2000 con riguardo alle pretese in materia di IVA. La societàdeduce che, quand’anche si volesse ritenere che, nel caso di specie, fossestato eseguito un accertamento a tavolino, andava comunque garantito ilcontraddittorio in relazione alle contestazioni contenute nel PVC del3/6/2014 riguardanti l’IVA, cioè un tributo armonizzato.2.2 Anche tale motivo è infondato.Il fatto che l’avviso di accertamento oggetto del giudizio riguardi, tral’altro, l’IVA, per la quale è previsto in ogni caso il contraddittorio nonmuta le considerazioni svolte in relazione al primo motivo.Nel caso di specie, infatti, opera la disciplina di cui al menzionato art.12 L. 212/2000 che offre garanzie ancora più stringenti, dal momento chenon richiede neppure la cd. prova di resistenza; tuttavia, non può ritenersiche a tali garanzie debba aggiungersi un successivo momento dicontraddittorio, giacché la disciplina sul contraddittorio in materia di tributiarmonizzati elaborata dalla giurisprudenza nazionale ed europea (cfr.,anche per i riferimenti alla giurisprudenza europea, Cass. Sez. Un. n.21271/2025; Cass. Sez. Un. 24823/2015) opera solo nel caso in cui ilcontraddittorio non sia già previsto e disciplinato da norme interne.Questa Corte, infatti, ha affermato che «nelle ipotesi di accesso, ispezioneo verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera unavalutazione "ex ante" in merito alla necessità del rispetto delNumero registro generale 31097/2019Numero sezionale 975/2026Numero di raccolta generale 8160/2026Data pubblicazione 01/04/2026contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'attoimpositivo emesso "ante tempus", anche nell'ipotesi di tributi"armonizzati", senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debbaessere effettuata la prova di "resistenza", invece necessaria, per i solitributi "armonizzati", ove la normativa interna non preveda l'obbligo delcontraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nelcaso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributarioè tenuto ad effettuare una concreta valutazione "ex post" sul rispetto delcontraddittorio» (Cass. n. 701/2019; nello stesso senso, Cass. n.22644/2019; Cass. n. 13851/2019). In altri termini, la disciplina di cuiall’art. 12 L. 212/2000, quando applicabile, “assorbe” le garanzieelaborate dalla giurisprudenza per i tributi armonizzati, che inveceoperano solo quando la normativa interna non prevede il contraddittorio.Tale soluzione «è in linea con la giurisprudenza unionale in materia dicontraddittorio endoprocedimentale nel caso di tributi armonizzati (cfr.Corte di giustizia, 12 dicembre 2008, C-349/07 Sopropè), nel senso che,proprio in relazione all'adozione dell'atto impositivo e nella prospettiva ditutela del diritto di difesa del contribuente, il legislatore nazionale haritenuto che il contraddittorio endoprocedimentale sia assicurato, in casodi accesso mirato, con il riconoscimento di un termine dilatorio in favoredel contribuente nei cui confronti è stata operata l'attività di acquisizionedella documentazione, non essendo necessario, come detto, in questocaso, l'adozione di un successivo atto di constatazione delle violazionifinanziarie, e tale specifica previsione costituisce la modalità con la quale,anche nella materia dei tributi "armonizzati", il legislatore interno haritenuto di dare attuazione alla normativa comunitaria ed ai principiespressi dalla giurisprudenza comunitaria» (Cass. n. 24001/2024, inmotivazione).Non erano quindi necessari ulteriori confronti tra la contribuente el’Amministrazione, essendo stato rilasciato il verbale di accesso edNumero registro generale 31097/2019Numero sezionale 975/2026Numero di raccolta generale 8160/2026Data pubblicazione 01/04/2026essendo stato rispettato il termine di sessanta giorni per l’emissionedell’avviso nel quale la società avrebbe potuto presentare osservazioni erichieste.A ciò può aggiungersi che, come affermato dalle Sezioni Unite diquesta Corte, nella disciplina anteriore all’entrata in vigore dell’art. 6 bis L.212/2000 introdotto dal d. Lgs. 219/2023, «l'obbligo di contraddittorioendoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo seespressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per soli tributicd. armonizzati, comportando la relativa violazione l'invalidità dell'atto,purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto glielementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia propostoun'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, taleessendo quella non idonea a determinare un risultato diverso delprocedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex antespettante al giudice di merito» (Cass. n. 21271/2025). Nel caso di specie,tuttavia, la contribuente non ha indicato quali sarebbero gli elementi infatto che avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio.3.1 Con il terzo motivo di ricorso, la società ha dedotto il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 4) c.p.c. per violazione dell’art. 1 comma3 d.P.R. 472/1996 «in relazione ai requisiti formali e sostanziali deldocumento di trasporto».La ricorrente ha lamentato che la CTR avrebbe ritenuto i documenti ditrasporto inidonei alla prova dell’effettiva esistenza delle operazionicontestate in quanto carenti degli scontrini attestanti la pesatura dellacolza, requisito non richiesto dall’art. 1, comma 3, del d.P.R. 472/1996che indica gli elementi essenziali dei documenti di trasporto. Ha osservato,peraltro, che gli scontrini di pesata erano quelli emessi dalla pesa dellaMolino [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sulla merce in ingresso, peraltro presenti«per la quasi totalità della merce»; inoltre, per la verifica si potevacontrollare «i registri di carico tenuti ai fini della gestione della filiera bioNumero registro generale 31097/2019Numero sezionale 975/2026Numero di raccolta generale 8160/2026Data pubblicazione 01/04/2026[…] per accorgersi che quella merce è entrata nel normale ciclo produttivoe quindi non poteva essere inesistente».3.2 Il motivo è inammissibile.La CTR non ha infatti affermato, per escluderne la valenza probatoriain ordine all’effettività delle operazioni, che i documenti di trasporto eranoprivi dei requisiti essenziali indicati dal d.P.R. 472/1996, bensì che essinon costituivano una prova idonea dell’effettività delle operazioni. Orbene,si tratta di una valutazione di merito in ordine all’efficacia probatoria di talidocumenti che non può essere sindacata nel presente giudizio diLegittimità; tale circostanza emerge ancor più chiaramente ove siconsideri che la stessa ricorrente fa riferimento anche ad altri mezzi diprova che la CTR avrebbe potuto valutare per pervenire all’accertamentodell’effettività delle operazioni svolte.4.1 Con il quarto motivo di ricorso si denuncia il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt.54 d.P.R. 633/1972, 516 c.p., 8 d.lgs. 74/2000, 115 c.p.c. e 2697 c.c. «inrelazione alla prova messa a disposizione dalla stessa A.E. nel verbaleG.d.F. Foggia (allegato al doc. 1 pag. 25 e ss) circa l’effettiva esistenza dioperazioni commerciali trattate come “frode” sul presupposto della loroesistenza».La ricorrente sostiene che i fatti contestati sarebbero provati solo perpresunzioni, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 54 d.P.R. 633/1972secondo il quale le operazioni imponibili per un ammontare superiore aquello dichiarato o l’inesattezza delle indicazione delle operazioni chedanno diritto alla detrazione devono risultare “in modo certo e diretto”;nel caso di specie, peraltro, l’effettività delle operazioni sarebbedimostrata sia dal contenuto del PVC della Guardia di Finanza di Crema,sia dalla truffa ipotizzata dalla Guardia di Finanza di Foggia secondo laquale la società aveva l’intento di realizzare il reato di cui agli artt. 515 e516 c.p., sostanzialmente vendendo come colza biologica quella coltivataNumero registro generale 31097/2019Numero sezionale 975/2026Numero di raccolta generale 8160/2026Data pubblicazione 01/04/2026con le normali modalità; è evidente, però, ad avviso della contribuente,che ciò presuppone che ci siano effettivamente state delle cessioni dimerce e che, dunque, le operazioni non potevano essere oggettivamenteinesistenti.4.2 Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.Costituisce infatti principio consolidato quello per il quale l’inesistenzasotto il profilo oggettivo delle operazioni può essere dimostrato anche28628/2021), sicché non è richiesta la prova diretta di tale circostanza.Sul punto questa Corte ha chiarito che «In tema di IVA, l'onere della provarelativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a caricodell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzionisemplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali,mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini delladetrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettivaesistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersiassolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolaritàformale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, inquanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparirereale un'operazione fittizia» (Cass. n. 9723/2024; nello stesso senso, exmultis, Cass. n. 17619/2018; Cass. n. 28628/2021; Cass. n.10336/2025).Sotto tale profilo quindi il motivo è infondato.Quanto alle altre considerazioni si tratta di valutazioni di merito inordine alla complessiva efficacia probatoria degli elementi indicati che nonpossono formare oggetto del giudizio di legittimità. Va infatti ricordato,che con il ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto,tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili, compiuto dalgiudice del merito, al quale resta riservata l’individuazione delle fonti delNumero registro generale 31097/2019Numero sezionale 975/2026Numero di raccolta generale 8160/2026Data pubblicazione 01/04/2026proprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loroquelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n.23872/2020, Cass. n. 9097/2017). Può al più dolersi dell’erroneaapplicazione delle norme in materia di valutazione delle prove (come, adesempio, quelle sulla prova per presunzioni) o far valere il vizio dimotivazione entro i limiti ristretti, indicati in precedenza, in cui ciò èancora possibile. Con il motivo in esame, tuttavia, la doglianza non è stataarticolata con tali modalità, in quanto la ricorrente si è limitata acontrapporre alla valutazione delle prove compiuta dalla CTR una diversaricostruzione dei fatti.5.1 Con il quinto motivo di ricorso, la società denuncia i vizi di cuiall’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 4) c.p.c. per violazione degli artt. 115c.p.c. e 2697 c.c. «in relazione alle prove messe a disposizione delcontribuente a sostegno del fatto impeditivo al sorgere della obbligazionetributaria; nullità della sentenza per smarrimento delle prove offerte dalcontribuente a confutazione dell’obbligazione tributaria». Ad avviso dellasocietà, la CTR avrebbe omesso di valutare le prove offerte per dimostrarel’effettività delle operazioni contestate ed in particolare:- la prova della pesatura della merce erroneamente ritenuta inesistente,ma contenuta nel fascicolo nove in allegato ai DDT;- l’esecuzione dei pagamenti per € 3.061.641,09;- i verbali del controllo ministeriale e dell’ente certificatore;- le considerazioni in ordine al margine operativo lordo che negli ultimicinque esercizi era stato mediamente dell’1,53%, mentre con ladiminuzione dei costi ipotizzata dall’amministrazione sarebbe giunta, per il2010, al 7,08%;- il deposito, in relazione ad ogni fattura, di copiosa documentazioneNumero registro generale 31097/2019Numero sezionale 975/2026Numero di raccolta generale 8160/2026Data pubblicazione 01/04/2026Ha dedotto infine che “la CTR Lombardia (o la CTP prima di lei) hasmarrito tutta la copiosa produzione di fatture, DDT, e scontrini dipesatura presenti nel doc 9 e ciò fornisce una plausibile (quantoallarmante) spiegazione della ragione per la quale la CTR (e la CTP primadi lei) si siano espresse in termini tanto negativi sull’inottemperanzaall’onere della prova da parte del contribuente (…)”. Per tali fatti illiquidatore aveva presentato formale denuncia.5.2 Il motivo, come formulato, è inammissibile.Ed infatti, quanto alla questione degli scontrini di pesatura, non èchiaro se la ricorrente intenda sostenere che gli stessi non sono stati presiin considerazione dal giudice, benché presenti in atti, ovvero se taleomessa valutazione si attribuisce al presunto smarrimento degli stessi,circostanza peraltro dedotta in maniera assolutamente generica, dalmomento che neppure viene indicato quando ed in che modo la società sisarebbe resa conto di tale smarrimento. In ogni caso, nella prima ipotesisi tratterebbe di vizio che potrebbe dar luogo a revocazione ai sensidell’art. 395 n. 4) c.p.c. e, nel secondo, ai sensi dell’art. 395 n. 3) c.p.c..Quanto all’esecuzione dei pagamenti si tratta di un fatto che la CTR haespressamente valutato, giudicandolo però non determinante,conformemente alla giurisprudenza sopra riportata.Con riguardo alle altre circostanze (esiti dei controlli e valutazione delmargine operativo lordo), va detto innanzi tutto che la ricorrente non haindicato le pagine dell’atto di appello nelle quali le stesse sono staterichiamate, sicché sotto tale profilo il motivo difetta innanzi tutto dispecificità; tale circostanza appare a maggior ragione rilevante ove sitenga conto che, come riconosciuto dalla stessa ricorrente a pag. 23 delricorso, l’esecuzione dei controlli era stata espressamente valutata dallaCTP e ritenuta irrilevante (con motivazione che la ricorrente ha contestatonel merito nel ricorso per cassazione).Numero registro generale 31097/2019Numero sezionale 975/2026Numero di raccolta generale 8160/2026Data pubblicazione 01/04/2026Deve altresì osservarsi che il giudice di appello, nel compiere la propriavalutazione di merito, non è tenuto a prendere posizione su ognicircostanza dedotta dalle parti (Cass. n. 2153/2020), potendo limitarsiall’esame di quelle ritenute più significative, purché renda una spiegazionelogica della decisione adottata. Tale valutazione, come già osservato, nonpuò costituire oggetto di sindacato nel giudizio di legittimità.5.3 Infine, la ricorrente neppure ha provveduto a contestare ilragionamento presuntivo seguito dal giudice d’appello contestando laviolazione della disciplina in materia di presunzioni. Ed infatti «ladenuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art.2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsiquando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo puòbasarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi lapresunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanzaai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anchequando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanzefattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversada quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motividella violazione dei paradigmi della norma» (Cass. n. 9054/2022); restainvece «escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziariopossa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppureoccorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assolutaed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provaresia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmentepossibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è unavalutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente,non oggettivamente inconfutabile» (Cass. n. 22366/2021)Sulla base di tali principi si è anche ritenuto che possa esserecensurata per violazione di legge con ricorso per cassazione una sentenzain cui il giudice si sia limitato ad escludere la rilevanza probatoria deiNumero registro generale 31097/2019Numero sezionale 975/2026Numero di raccolta generale 8160/2026Data pubblicazione 01/04/2026singoli elementi indiziari valutati atomisticamente, senza però verificarese, considerati nel loro complesso, avessero tale rilevanza (Cass. n.8115/2025; Cass. n. 9059/2018).Nel caso di specie la società non ha formulato alcuna doglianza in talsenso, limitandosi ad indicare alcune circostanze che, a suo avviso, la CTRavrebbe trascurato e che avrebbero dovuto condurla a conclusionidifferenti. Sicché anche sotto tale profilo il motivo è inammissibile.6.1 Con il sesto motivo di ricorso, la ricorrente ha denunciato i vizi dicui all’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 4), per violazione e falsa applicazionedegli artt. 21 d.P.R. 633/1972, 112 e 115 c.p.c., 2697 c.c.. La stessa hainfatti osservato che la CTR avrebbe fondato la propria decisione sullairregolarità delle fatture, senza che l’Amministrazione avesse mai sollevatocontestazioni al riguardo e nonostante tutte le fatture presentassero irequisiti richiesti dalla legge, così dando rilievo a circostanze che le partineppure avevano allegato e violando gli artt. 112 e 115 c.p.c..6.2 Il motivo è inammissibile.La questione della regolarità formale delle fatture non è decisiva - ecome tale non può costituire oggetto di autonoma censura con ricorso percassazione (cfr. Cass. 8755/2018) - giacché la CTR ha dimostrato dicondividere le argomentazioni dell’Amministrazione che ha desuntol’inesistenza delle operazioni da una serie di elementi di fatto attraversoun ragionamento presuntivo. L’irregolarità delle fatture è dunque solo unodegli elementi, non determinante, sul quale si fonda la decisione d’appello.Nel concreto, quindi, il motivo risulta privo di connessione con la ratiodecidendi della sentenza impugnata (Cass. n. 8755/2018) e va dichiaratoinammissibile.7.1 Con il settimo motivo di ricorso la società ha dedotto i vizi di cuiall’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 4) c.p.c. per violazione e falsaapplicazione dell’art. 14, comma 4 bis, L. 537/1993 e 8 d.L. 16/2012conv. nella L. 44/2012, nonché dell’art. 112 c.p.c..Numero registro generale 31097/2019Numero sezionale 975/2026Numero di raccolta generale 8160/2026Data pubblicazione 01/04/2026La ricorrente osserva che aveva chiesto l’applicazione dell’art. 14,comma 4 bis, L. 537/1993 come modificato dall’art. 8 d.L. 16/2012 conv.in L. 44/2012 secondo il quale «Ai fini dell'accertamento delle imposte suiredditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica icomponenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componentinegativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati,entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predettespese o altri componenti negativi. In tal caso si applica la sanzioneamministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altricomponenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiatio prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. In nessun caso siapplicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 472, e la sanzione è riducibile esclusivamente ai sensidell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472».La sostanziale mancanza di motivazione della sentenza di primo gradoin ordine a tale questione aveva formato oggetto di appello (ed unarichiesta in tal senso era contenuta anche nelle conclusioni), ma la CTRneppure si era pronunciata al riguardo, sebbene dall’applicazione di taledisciplina potesse derivare una rilevante riduzione della pretesa.7.2 Il motivo è fondato.La ricorrente ha dedotto che la questione era stata proposta sia nelgiudizio di primo grado (a pagina 29 dell’originario ricorso), sia innanzi allaCTR, indicando anche le pagine dell’atto di appello nella quale essa venivaaffrontata (pagine 23 e 24), ma nella sentenza di appello la stessa nonviene esaminata, sicché sussiste il vizio di omessa pronuncia (Cass. n.29952/2022; Cass. n. 1755/2006).Né potrebbe ritenersi che vi sia stata una statuizione implicita, giacchétale ipotesi sussiste «quando la pretesa non espressamente esaminatarisulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nelNumero registro generale 31097/2019Numero sezionale 975/2026Numero di raccolta generale 8160/2026Data pubblicazione 01/04/2026senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate,siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esamepresuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loroirrilevanza o infondatezza» (Cass. n. 25710/2024; nello stesso senso, cfr.Cass. n. 12131/2023). Nel caso di specie, invece, la ritenuta oggettivainesistenza delle operazioni non è incompatibile con l’applicazione dellarichiamata norma ed anzi ne costituisce un presupposto.Appare opportuno precisare, in ogni caso, che andrà verificato inconcreto se ai maggiori costi fittizi corrispondano maggiori elementipositivi anch’essi fittizi, non essendo la rettifica dei componenti positiviconseguenza automatica dell’accertata natura fittizia dei costi (Cass. n.33915/2019; Cass. n. 19000/2018).8. In definitiva va accolto il settimo motivo di ricorso, mentre vannorigettati il primo, il secondo ed il quarto e dichiarati inammissibili il terzo, ilquinto ed il sesto; la sentenza impugnata va quindi cassata in relazione almotivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche inordine alle spese di lite del presente giudizio di Legittimità P.Q.Maccoglie il settimo motivo di ricorso, rigetta il primo, il secondo ed ilquarto e dichiara inammissibili il terzo, il quinto ed il sesto; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle speseprocessuali del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/1/2026.Il PresidenteRoberto Succio