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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 29952/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 16780-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 239, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante 2022 pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, 1732 [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1341/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/03/2019 R.G.N. 3861/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RG. n. 249 014 [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 1341/2019 aveva respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], avverso la sentenza con cui il tribunale di Roma aveva dichiarato nullo il contratto di lavoro tra la [OSCURATO:SOCIETA], per contrarietà a disposizioni imperative sull'assunzione in [OSCURATO:PERSONA] ed aveva , di conseguenza, ritenuto assorbiti tutti i motivi dedotti in punto di licenziamento.

Esponeva la corte di merito che il rapporto di lavoro tra le parti era sorto in ragione del contratto di lavoro stipulato il 15.6.2009, non costituente conversione del precedente contratto a termine esistito tra le stesse.

A tale data era in vigore l'art. 18 del D.L. n. 112/2008 al quale l'azienda aveva dato esecuzione con delibera del 29.10.2008 ( confermativa della precedente delibera del 17 settembre 2007), con la quale era adottato il Codice per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento del personale per le società in house, le Aziende speciali e le altre società controllate dal Comune di Roma.

Con tale codice erano adottate procedure di selezione del personale mirate alla preventiva identificazione del posto da ricoprire, alle caratteristiche professionali dei candidati ed al compimento di prove e test finalizzati alla scelta del candidato vincitore.

La assunzione della [OSCURATO:PERSONA] non aveva rispettato tali procedure e dunque era avvenuta in violazione del predetto art. 18 con effetto sulla validità del contratto di lavoro.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso cui resisteva con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1)- La ricorrente, a corredo dei motivi di censura di seguito proposti, premette che l'unico contratto di lavoro tra le parti era intervento il 1 agosto 2008 con durata a termine e che mai aveva sottoscritto il contratto RG. n. 2499.0/24 15.6.2009, invece assunto dalla corte di appello come contratto originativo del rapporto di lavoro in questione.

La premessa, sebbene non costituisca un motivo di censura in sé ( non sono indicati profili di vizio), comunque risulta sguarnita di concrete allegazioni circa i documenti richiamati, riverberandosi, tale carenza , sui motivi proposti. 1)-Con la prima censura è dedotta la violazione dell'art. 1 commi 47 e segg.

I.n. 92/2012, per aver, il datore di lavoro, posto a base del recesso datoriale fatti costitutivi diversi da quelli dallo stesso richiamati; specifica che l'assunzione a cui si è fatto riferimento era quella del 2008 ( a termine) e che la lettera del 15.6.2009, indicata quale origine dell'attuale rapporto, non era stata sottoscritta dalla dipendente e comunque dalla stessa disconosciuta. 2) Con il secondo motivo è dedotta l'omessa valutazione di un fatto decisivo quale la mancata sottoscrizione della lettera di assunzione del 15.6.2009.

Entrambe le censure sono affette dalla medesima carenza di specificazione in quanto, pur non trascrivendo interamente i documenti richiamati , non ne riportano neppure il contenuto al fine di consentirne la valutazione da parte della corte di legittimità.

Con riguardo al tema di specificità dei motivi di ricorso, questa Corte, da ultimo, ha avuto occasione di precisare che ".. ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito" ( Cass.

SU n. 8950/2022).

Il principio, escludendo l'eccessivo rigore nella imposizione di oneri di integrale trascrizione e allegazione di documenti, ha comunque sottolineato come i motivi debbano comunque indicare puntualmente, per le parti di RG. n. 29,99n14 rilievo, il contenuto degli atti richiamati, in modo da consentire al giudice l'esatta comprensione e portata della doglianza, oltre che l'esatta collocazione del documento nel fascicolo di causa.

A tali oneri la parte ricorrente non ha ottemperato, non avendo dato indicazioni sulla lettera del 2009 e neppure sul verbale dell'udienza del 10 ottobre 2017 ( fase sommaria) in cui avrebbe sollevato l'eccezione a riguardo proposta.

I motivi sono pertanto inammissibili. 3) Con il terzo motivo la ricorrente si duole della omessa valutazione della corte territoriale circa la richiesta di esibizione libro matricola nonché della violazione , per le stesse ragioni, degli artt. 24 cost. e 115 c.p.c.

Anche in questo caso la censura incorre nel medesimo difetto di specificità in quanto non contiene l'indicazione delle richieste formulate alla corte territoriale (ove e quando) sulle quali la stessa avrebbe omesso di provvedere. 4) Omessa valutazione circa la richiesta di produzione dell'originale della lettera del 15.6.2009 .

Violazione art. 24 cost. e 115cpc Con tale motivo la ricorrente rappresenta di aver svolto la richiesta di esibizione, ma nulla allega con riguardo alle modalità ed ai tempi di richiesta, in tal modo non consentendo valutazione circa l'omissione denunciata.

Peraltro nel motivo sono indicati una serie di vizi della predetta lettera, che ne dimostrerebbero la falsità, non confrontabili con la stessa, in assenza del contenuto della medesima.

La carenza di specificità rende inammissibili le censure. 5) La quinta censura ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione artt.1321,1325,1326 cc .per la errata interpretazione della lettera del 15 giugno 2009.

Anche tale motivo risulta privo della necessaria specificazione in quanto assente il contenuto della lettera su cui misurare i denunciati errori interpretativi ed altresì non indicate le modalità e i tempi delle eccezioni così sollevate.

Il difetto di specificazione che, come sopra rilevato /accomuna e affligge i cinque motivi indicati non consente a questa Corte di far ritenere adempiuti gli oneri allegatori cui parte ricorrente è comunque tenuta al fine di consentire l'esame delle ragioni denunciate ( Cass.

SU n. 8950/2022).)977-2)41 RG. n. 249921O14 Peraltro deve pure soggiungersi che questa Corte ha anche chiarito che " L' omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello - così come, in genere, l' omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio - risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 n.3 cod. proc. civ. o del vizio di motivazione ex art. 360 n.5. cod. proc. civ., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo " error in procedendo" - ovverosia della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art.360 n.4 cod. proc. civ. - la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l' esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello.

La mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro "ex actis" dell'assunta omissione, rende, pertanto, inammissibile il motivo Cass. n. 1755/2006; conf.

Cass.n. 22759/2014; Cass. n. 25259/2017).

A chiusura dell'esame dei motivi posti in tema di esistenza di due diversi contratti di lavoro e del rapporto tra essi, pare opportuno comunque evidenziare che la corte territoriale, interpretando i contratti in questione, ha espressamente escluso ( pg 4 sentenza) che nella lettera di assunzione 15.6.2009 vi fosse un espresso richiamo al precedente contratto a termine, essendo in essa precisato che il rapporto di lavoro avrebbe avuto inizio in data 1.7.2009.

Tale statuizione non è stata oggetto di specifica censura in questa sede e dunque "supera" e assorbe ogni interferente doglianza. 6) Con il sesto motivo la parte rileva la violazione e falsa applicazione del D.Igs n. 368/2001 in ragione della priorità nelle assunzioni che comunque RG. n. 249907'5Ó14 la lavoratrice avrebbe dovuto avere dopo la scadenza del termine semestrale del suo originario rapporto di lavoro a tempo determinato.

La questione non è stata affrontata dalla corte territoriale e dunque, in assenza di indicazioni circa le modalità e la collocazione della relativa richiesta, deve ritenersi che si tratti di questione nuova, non ammissibile in questa sede di legittimità. 7)L'ultima censura riguarda la violazione art. 91 c.p.c. per aver, la corte d'appello, erroneamente rigettato il motivo di reclamo relativo alle spese, in quanto non coerentemente considerato l'intero iter processuale e l'esito dei vari giudizi intervenuti.

Il motivo è da disattendere poiché con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti ( Cass.n. 19613/2017).

Il ricorso, per le esposte ragioni, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono il principio di soccombenza.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello RG. n. 2499 014 previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 16780-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 239, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante 2022 pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, 1732 [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1341/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/03/2019 R.G.N. 3861/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG. n. 249 014 [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 1341/2019 aveva respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], avverso la sentenza con cui il tribunale di Roma aveva dichiarato nullo il contratto di lavoro tra la [OSCURATO:SOCIETA], per contrarietà a disposizioni imperative sull'assunzione in [OSCURATO:PERSONA] ed aveva , di conseguenza, ritenuto assorbiti tutti i motivi dedotti in punto di licenziamento. Esponeva la corte di merito che il rapporto di lavoro tra le parti era sorto in ragione del contratto di lavoro stipulato il 15.6.2009, non costituente conversione del precedente contratto a termine esistito tra le stesse. A tale data era in vigore l'art. 18 del D.L. n. 112/2008 al quale l'azienda aveva dato esecuzione con delibera del 29.10.2008 ( confermativa della precedente delibera del 17 settembre 2007), con la quale era adottato il Codice per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento del personale per le società in house, le Aziende speciali e le altre società controllate dal Comune di Roma. Con tale codice erano adottate procedure di selezione del personale mirate alla preventiva identificazione del posto da ricoprire, alle caratteristiche professionali dei candidati ed al compimento di prove e test finalizzati alla scelta del candidato vincitore. La assunzione della [OSCURATO:PERSONA] non aveva rispettato tali procedure e dunque era avvenuta in violazione del predetto art. 18 con effetto sulla validità del contratto di lavoro. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso cui resisteva con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1)- La ricorrente, a corredo dei motivi di censura di seguito proposti, premette che l'unico contratto di lavoro tra le parti era intervento il 1 agosto 2008 con durata a termine e che mai aveva sottoscritto il contratto RG. n. 2499.0/24 15.6.2009, invece assunto dalla corte di appello come contratto originativo del rapporto di lavoro in questione. La premessa, sebbene non costituisca un motivo di censura in sé ( non sono indicati profili di vizio), comunque risulta sguarnita di concrete allegazioni circa i documenti richiamati, riverberandosi, tale carenza , sui motivi proposti. 1)-Con la prima censura è dedotta la violazione dell'art. 1 commi 47 e segg. I.n. 92/2012, per aver, il datore di lavoro, posto a base del recesso datoriale fatti costitutivi diversi da quelli dallo stesso richiamati; specifica che l'assunzione a cui si è fatto riferimento era quella del 2008 ( a termine) e che la lettera del 15.6.2009, indicata quale origine dell'attuale rapporto, non era stata sottoscritta dalla dipendente e comunque dalla stessa disconosciuta. 2) Con il secondo motivo è dedotta l'omessa valutazione di un fatto decisivo quale la mancata sottoscrizione della lettera di assunzione del 15.6.2009. Entrambe le censure sono affette dalla medesima carenza di specificazione in quanto, pur non trascrivendo interamente i documenti richiamati , non ne riportano neppure il contenuto al fine di consentirne la valutazione da parte della corte di legittimità. Con riguardo al tema di specificità dei motivi di ricorso, questa Corte, da ultimo, ha avuto occasione di precisare che ".. ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito" ( Cass. SU n. 8950/2022). Il principio, escludendo l'eccessivo rigore nella imposizione di oneri di integrale trascrizione e allegazione di documenti, ha comunque sottolineato come i motivi debbano comunque indicare puntualmente, per le parti di RG. n. 29,99n14 rilievo, il contenuto degli atti richiamati, in modo da consentire al giudice l'esatta comprensione e portata della doglianza, oltre che l'esatta collocazione del documento nel fascicolo di causa. A tali oneri la parte ricorrente non ha ottemperato, non avendo dato indicazioni sulla lettera del 2009 e neppure sul verbale dell'udienza del 10 ottobre 2017 ( fase sommaria) in cui avrebbe sollevato l'eccezione a riguardo proposta. I motivi sono pertanto inammissibili. 3) Con il terzo motivo la ricorrente si duole della omessa valutazione della corte territoriale circa la richiesta di esibizione libro matricola nonché della violazione , per le stesse ragioni, degli artt. 24 cost. e 115 c.p.c. Anche in questo caso la censura incorre nel medesimo difetto di specificità in quanto non contiene l'indicazione delle richieste formulate alla corte territoriale (ove e quando) sulle quali la stessa avrebbe omesso di provvedere. 4) Omessa valutazione circa la richiesta di produzione dell'originale della lettera del 15.6.2009 . Violazione art. 24 cost. e 115cpc Con tale motivo la ricorrente rappresenta di aver svolto la richiesta di esibizione, ma nulla allega con riguardo alle modalità ed ai tempi di richiesta, in tal modo non consentendo valutazione circa l'omissione denunciata. Peraltro nel motivo sono indicati una serie di vizi della predetta lettera, che ne dimostrerebbero la falsità, non confrontabili con la stessa, in assenza del contenuto della medesima. La carenza di specificità rende inammissibili le censure. 5) La quinta censura ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione artt.1321,1325,1326 cc .per la errata interpretazione della lettera del 15 giugno 2009. Anche tale motivo risulta privo della necessaria specificazione in quanto assente il contenuto della lettera su cui misurare i denunciati errori interpretativi ed altresì non indicate le modalità e i tempi delle eccezioni così sollevate. Il difetto di specificazione che, come sopra rilevato /accomuna e affligge i cinque motivi indicati non consente a questa Corte di far ritenere adempiuti gli oneri allegatori cui parte ricorrente è comunque tenuta al fine di consentire l'esame delle ragioni denunciate ( Cass. SU n. 8950/2022).)977-2)41 RG. n. 249921O14 Peraltro deve pure soggiungersi che questa Corte ha anche chiarito che " L' omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello - così come, in genere, l' omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio - risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 n.3 cod. proc. civ. o del vizio di motivazione ex art. 360 n.5. cod. proc. civ., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo " error in procedendo" - ovverosia della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art.360 n.4 cod. proc. civ. - la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l' esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello. La mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro "ex actis" dell'assunta omissione, rende, pertanto, inammissibile il motivo Cass. n. 1755/2006; conf. Cass.n. 22759/2014; Cass. n. 25259/2017). A chiusura dell'esame dei motivi posti in tema di esistenza di due diversi contratti di lavoro e del rapporto tra essi, pare opportuno comunque evidenziare che la corte territoriale, interpretando i contratti in questione, ha espressamente escluso ( pg 4 sentenza) che nella lettera di assunzione 15.6.2009 vi fosse un espresso richiamo al precedente contratto a termine, essendo in essa precisato che il rapporto di lavoro avrebbe avuto inizio in data 1.7.2009. Tale statuizione non è stata oggetto di specifica censura in questa sede e dunque "supera" e assorbe ogni interferente doglianza. 6) Con il sesto motivo la parte rileva la violazione e falsa applicazione del D.Igs n. 368/2001 in ragione della priorità nelle assunzioni che comunque RG. n. 249907'5Ó14 la lavoratrice avrebbe dovuto avere dopo la scadenza del termine semestrale del suo originario rapporto di lavoro a tempo determinato. La questione non è stata affrontata dalla corte territoriale e dunque, in assenza di indicazioni circa le modalità e la collocazione della relativa richiesta, deve ritenersi che si tratti di questione nuova, non ammissibile in questa sede di legittimità. 7)L'ultima censura riguarda la violazione art. 91 c.p.c. per aver, la corte d'appello, erroneamente rigettato il motivo di reclamo relativo alle spese, in quanto non coerentemente considerato l'intero iter processuale e l'esito dei vari giudizi intervenuti. Il motivo è da disattendere poiché con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti ( Cass.n. 19613/2017). Il ricorso, per le esposte ragioni, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono il principio di soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello RG. n. 2499 014 previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.