CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 gennaio 2026
Cassazione n. 05473/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 2012-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2957/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/07/2024 R.G.N. 1691/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.2012/2025 Cron. Rep. Ud08/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto la legittimità del licenziamento disciplinare intimato a [OSCURATO:PERSONA] per assenza protrattasi dal 29 marzo 2021 al 9 aprile 2021. 2. La Corte, in estrema sintesi, ha considerato che «le costanti comunicazioni tra la società appellata e il Rosella escludono la fondatezza della giustificazione addotta dal Rosella sulla omessa ripresa lavorativa a seguito della cessazione delle CIGS, in quanto la data del 27.3.2021 gli era stata comunicata con email e comunque avendo il lavoratore un onere di diligenza nell’informarsi sulla data di effettiva ripresa lavorativa». Ha, quindi, ritenuto - alla stregua dell’art. 53 c.c.n.l. dei dipendenti da aziende produttrici di laterizi e manufatti cementizi, che commina la sanzione del licenziamento nel caso di assenza ingiustificata per oltre quattro giorni – che la condotta fossetale da integrare gli estremi della giusta causa di licenziamento. 3. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il soccombente con cinque motivi; ha resistito con controricorso l’intimata società. Entrambe le parti hanno comunicato memorie. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi tre motivi di ricorso possono essere esposti –come i successivi - secondo la sintesi offerta dalla stessa parte ricorrente: 1.1. il primo denuncia: «art. 360 comma 1 n. 4 e n. 5, c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2729, 2697 e 1335 c.c. e della L. n. 300 del 1970, art. 7 -Violazione dell’art. 116 c.p.c. – erronea valutazione dell’esistenza di una comunicazione di ripresa in servizio – erronea valutazione sulla risultanza probatoria (corrispondenza via mail ordinaria) e erronea applicazione delle norme sul prudente apprezzamento nella valutazione di una prova - violazione del D. lgs. 81/08 Articolo 41 - Sorveglia nza sanitaria (modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 106/09), articolo 2 b»; 1.2. il secondo motivo deduce:«art. 360 comma 1 n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2729, 2697 e 1335 c.c. e della L. n. 300 del 1970, art. 7 – violazione del principio dell’onere della prova in ordine all’esistenza e validità di una comunicazione di ripresa in servizio, violazione e falsa applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. in materia di comunicazioni recettizie –valore della mail ordinaria – omessa comunicazione di ripresa in servizio. Violazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»; 1.3. il terzo mezzo denuncia: «Violazione e falsa applicazione delle norme in materia di onere probatorio in particolare degli articoli 2712 c.c., 2697 c.c. 1373 e 1334 c.c. e L. n. 300 del 1970, art. 7 –in ordine al dovere di informazione da parte del lavoratore -Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 416, 437 c.p.c. e 2697 c.c.». 2. Tali motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto presentano concorrenti profili di comune inammissibilità. 2.1. Innanzitutto essi contengono promiscuamente la contemporanea deduzione di violazione di plurime disposizioni di legge, sostanziale ma anche processuale, nonché di vizi di motivazione, senza specifica indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi che devono essere riconducibili ad uno di quelli tipicamente indicati dal comma 1 dell’art. 360 c.p.c., così non consentendo un’adeguata identificazione del devolutum e dando luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, «di censure caratterizzate da […] irredimibile eterogeneità » (Cass., Sez. Un., n. 26242/2014; cfr. anche Cass., Sez. Un., n. 17931/2013; conf. Cass. n. 14317/2016; Cass. n. 3141/2019, Cass. n. 13657/2019; Cass. n. 18558/2019; Cass. n. 18560/2019). In particolare, questa Corte ha più volte stigmatizzato tale modalità di formulazione che risulta irrispettosa del canone della specificità del motivo di impugnazione nei casi in cui, nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione, non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere – come nella specie - impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (v. Cass. n. 7394/2010; Cass. n. 20355/2008; Cass. n. 9470/2008); si è così ritenuta inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (in termini, Cass. n. 19443/2011; v. poi Cass. n. 23600/2012; Cass. n. 25722/2014; Cass. n. 671/2015; Cass. n. 15651/2017; Cass. n. 26874/2018; in conformità, più di recente: Cass. n. 3397/2024; v. pure Cass.n. 28541/2024). 2.2. Inoltre, nel primo e nel secondo motivo viene evocato il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. «doppia conforme» (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774/2016; conf. Cass. n. 20944/2019). Ciò determina la cristallizzazione dei fatti così come accertati dai giudici del merito, con conseguente intangibilità della ricostruzione della vicenda storica, di modo che, amputato ciascun motivo dall’inammissibilità della censura concernente l’omesso esame di fatti asseritamente decisivi, ogni residua doglianza contenuta negli stessi motivi, diviene inammissibile, perché presuppone un mutamento del narrato, non percorribile in questa sede di legittimità c he non è deputata a valutare diversamente il merito (v. Cass. n. 20822/2025, in motivazione). 2.3. Il terzo motivo, poi, così come i precedenti, inammissibilmente denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., che è censurabile per cassazione, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107/2013; Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 26769/2018; in conformità, più di recente, Cass. n. 26739/2024), mentre nella specie parte ricorrente critica l’apprezzamento operato dai giudici del merito circa la conoscenza del giorno in cui il dipendente avrebbe dovuto riprendere servizio, sostenendo che avrebbe dovuto esserci una diversa valutazione. 2.4. Tanto conduce all’ultimo rilievo, atteso che le doglianze sono tutte rivolte a contestare inevitabilmente una quaestio facti connessa all’avvenuta conoscenza da parte del Rosella del giorno in cui avrebbe dovuto ritornare al lavoro, sollecitando una rivalutazione del merito preclusa a questa Corte di legittimità. 3. Il quarto motivo (erroneamente numerato come quinto) denuncia: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del CCNL di categoria – dello Statuto dei Lavoratori – in ordine alla valutazione di proporzionalità del provvedimento disciplinare emesso dalla datrice – violazione e falsa applicazione dell’art.2119 c.c. - v iolazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.». 3.1. La censura presenta un pregiudiziale profilo di inammissibilità in quanto deduce impropriamente la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Come ribadito anche dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., n. 20867/2020; in conf., tra le tante, Cass. n. 9731/2025), per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare –come nella specie - nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre). Parimenti la pronuncia rammenta che la violazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014. 3.2. In secondo luogo, in diritto la decisione impugnata è dichiaratamente conforme a Cass. n. 17987/2015, mentre chi ricorre, nonostante la prospettazione di un error in iudicando che sarebbe stato compiuto dalla Corte di appello, si attarda a rimettere in discussione circostanze fattuali che non sarebbero state considerate (quali l’assenza di precedenti sanzioni e di danni all’azienda) ovvero a contestare che fosse stata dimostrata l’intenzionalità della condotta. Come noto, il vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. presuppone, invece, una ricostruzione della vicenda storica che è quella operata dai giudici d’appello, tanto più in una ipotesi di cd. «doppia conforme», mentre nella specie parte ricorrente, attraverso una rilettura dei fatti, nella sostanza viene a contrastare con il condiviso insegnamento, ancora di recente ribadito, secondo cui il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato è devoluto al giudice cui compete il merito della causa (cfr. Cass. n. 23565, n. 22554 e n. 15327 del 2025; Cass n. 107 e 8642 del 2024; con la giurisprudenza ivi citata). 6. Il quinto mezzo di gravame denuncia: «360 comma 1 n. 3 c.p.c. Violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. –omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria proposta con il ricorso di primo grado». A corredo vengono riprodotti i contenuti degli atti processuali dai quali risulta che vi era un motivo di gravame concernente un’autonoma domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla condotta datoriale, antecedente al licenziamento, che aveva estromesso il lavoratore dal contesto aziendale e produttivo mediante provvedimenti di collocazione in GIGS e in ferie, sulla quale già il Tribunale non aveva statuito. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione sollevata dalla controricorrente sull’assunto che il vizio di omessa pronuncia va denunciatoai sensi del n. 4 e non del n. 3 dell’art.360 c.p.c., atteso che l’erronea indicazione del parametro normativo nella specie non comporta inammissibilità del motivo, potendo questa Corte qualificare la censura in base alla sostanza delle doglianze e non alla loro formale rubricazione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 17931/2013) e l’illustrazione della criticaè chiara nel senso di lamentare la violazione del canone della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato a mente dell’art. 112 c.p.c. Ciò posto, il motivo è fondato. Pacificamente, l’omessa pronuncia su di un motivo di appello, così come l’omessa pronuncia su di una domanda o su di una eccezione di merito, integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. (v. Cass. n. 6835/2017; Cass. n. 32023/2019; Cass. n. 29952/2022). Nella sentenza impugnata sul riportato motivo di gravame non vi è pronuncia, neanche implicita, di modo che la censura deve essere accolta. 7. Pertanto, respinti i primi quattro motivi, in accoglimento del quintola sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, decidendo il motivo di appello rispetto al quale è stata omessa la pronuncia e provvedendo poi alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il quinto motivo di ricor