CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 gennaio 2024
Cassazione n. 03397/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1367/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]' 167, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] REGIONE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, pro temporee domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] dello Stato – [OSCURATO:PERSONA] – Inquadramento - Criteri R.G.N. 1367/2022 Ud. 24/01/2024CC Sez. S4/L - R.G. 1367/2022 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 2 di 18 –resistente – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO CATANIA n. 503/2021 depositata il 09/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 503/2021 del 9 luglio 2021, la Corte d’appello di Catania, nella regolare costituzione dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza n. 5266/2017 del Tribunale di Catania - la quale, in parziale accoglimento della domanda dello stesso [OSCURATO:PERSONA], aveva accertato il diritto dell’appellato, già dipendente del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato e transitato al [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia, ad essere inquadrato nella Categoria C5, con decorrenza dal mese di luglio 2007 – ed ha respinto integralmente le domande dell’appellato. 2. Il ricorrente, nel rivolgersi al giudice del lavoro di Catania, aveva dedotto di essere stato assunto dal [OSCURATO:PERSONA] dello Stato acquisendo acquisito la qualifica di [OSCURATO:PERSONA] (V [OSCURATO:PERSONA], 5o livello retributivo), e di avere presentato tempestiva domanda di transito nei ruoli del [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 4, comma 7, L. n. 36 del 2004, ottenendo tuttavia il trasferimento solo in data 28 giugno 2007, venendo inquadrato con la qualifica di [OSCURATO:PERSONA] –Categoria B –Posizione economica 3 e, successivamente, con la medesima qualifica ma livello B4, con decorrenza dal 1° luglio 2007. Sez. S4/L - R.G. 1367/2022 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 3 di 18 Aveva quindi lamentato l’erroneità di tale inquadramento in quanto disposto in virtù di una norma sopravvenuta al passaggio dal [OSCURATO:PERSONA] dello Stato al [OSCURATO:PERSONA] dello Stato e in contrasto con quanto previsto dall’articolo 3 del Decreto del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali del 5 luglio 2005 che, in relazione al passaggio del personale del corpo forestale statale a quello regionale, stabiliva che il personale del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato dovesse essere inquadrato nel ruolo dell’amministrazione di destinazione nella qualifica professionale corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti vigenti. Aveva quindi dedotto – invocando il disposto di cui all’articolo 22 della L.R. Sicilia n 7/2001, che parificava espressamente la qualifica di assistente capo nel CFS alla qualifica di guardia scelta forestale con 12 anni di servizio, presente nel corpo forestale della regione siciliana - il proprio diritto all’inquadramento nel livello C5 e al relativo trattamento economico sulla base del principio funzionale della corrispondenza del trattamento economico al tipo di funzioni esercitate, per cui a parità di mansioni corrispondono trattamenti economici equivalenti, avendo da ultimo svolto presso il [OSCURATO:PERSONA] dello Stato mansioni di [OSCURATO:PERSONA] del tutto equivalenti a quelle di [OSCURATO:PERSONA] forestale svolte dal personale del [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia. 3. Accolta solo parzialmente in primo grado la domanda –avendo il Tribunale accertato unicamente il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad essere inquadrato nella Categoria C5, con decorrenza dal mese di luglio 2007 e proposto appello da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], la Corte d’appello ha disatteso preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall’appellato, rilevando che gli erronei riferimenti alle qualifiche e posizioni economiche contenute nell’atto di Sez. S4/L - R.G. 1367/2022 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 4 di 18 appello erano frutto di un mero errore materiale che non valeva ad inficiare la chiarezza delle censure. La Corte territoriale, invece,ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di appello– con il quale si censurava la sentenza di primo grado per aver ritenuto fondata la domanda del ricorrente finalizzata al riconoscimento della categoria C5 -osservando che lo stesso era “non pertinente alla sentenza impugnata”. Esaminando, quindi, il primo motivo di gravame – con cui si impugnava la decisione di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto che le mansioni corrispondenti alla ex V qualifica funzionale ricoperta dal ricorrente nel ruolo del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato fossero corrispondenti alla categoria C5 e C6 del ruolo regionale in base al D.P. Reg. n. 10/2001, e si argomentava in senso contrario che quest’ultima disciplina non poteva trovare applicazione ad una fattispecie che invece era oggetto di una specifica regolamentazione dettata proprio per disciplinare l’inquadramento dei lavoratori forestali statali transitati nei ruoli regionali – la Corte ha ritenuto la doglianza fondata osservando che: − avendo l’appellato presentato tempestivamente la richiesta per transitare al [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia, lo stesso doveva essere inquadrato secondo la normativa vigente al momento in cui, con la L.R. Sicilia n. 9/2006, tale passaggio era stato autorizzato e, in virtù di quanto disposto con il D.M. 5 luglio 2005, secondo i rispettivi ordinamenti vigenti nella regione a statuto speciale; − non poteva no invece trovare applicazione la L.R. Sicilia n. 4/2007 e il decreto presidenziale del 20 aprile 2007 in quanto disciplina sopravvenuta, dovendosi piuttosto fare riferimento alla diversa disciplina riguardante l’inquadramento del Sez. S4/L - R.G. 1367/2022 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 5 di 18 personale del [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia vigente al febbraio 2006, cioè il D.P. Reg. n. 10/2001, applicabile al suddetto personale in virtù dell’art. 16; − tuttavia, in mancanza di una specifica tabella di equiparazione riguardante il personale transitato dal [OSCURATO:PERSONA] dello Stato al [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia, l’inquadramento doveva essere effettuato sulla base del principio funzionale della corrispondenza del trattamento economico al tipo di funzioni esercitate, peraltro invocato dallo stesso appellato, avendo riguardo alle mansioni espletate e alle categorie ordinariamente previste per il personale regionale − alla luce dell’art. 31 D. Lgs. n. 201/1995 e del D.P.Reg . n. 10/2001, era da ritenersi che l’inquadramento corretto del ricorrente fosse quello della Categoria B, e non quello della Categoria C, la quale postula specifiche conoscenze che non rientravano nella definizione di cui al D. Lgs. n. 201/1995 e non eranostate allegate da [OSCURATO:PERSONA], il quale, anzi, non aveva lamentato l’inadeguatezza dell’inquadramento rispetto alle mansioni svolte, “basando la propria pretesa sul raffronto con l’inquadramento del personale che in quanto alle dipendenze del Corpo forestale regionale al momento dell’entrata in vigore del D.P. Reg. n. 10/2001 e del passaggio da un sistema di classificazione ad un altro non può essere comparato con chi, inserito nel suddetto Corpo in data successiva, va inquadrato secondo il regime ordinario”. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo ricorre ora [OSCURATO:PERSONA]. Sez. S4/L - R.G. 1367/2022 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 6 di 18 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] non ha depositato controricorso, chiedendo unicamente la partecipazione all’udienza di discussione. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 342, primo comma, e 434 c.p.c. Il ricorrente impugna la decisione della Corte catanese nella parte in cui la stessa ha ritenuto che il richiamo, nel ricorso in appello di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], a qualifiche non corrette e diverse da quelle tenute in considerazione dal Giudice di primo grado ai fini della decisione costituisse mero errore materiale, argomentando invece che tale erroneo richiamo e le intere argomentazioni difensive del ricorso in appello non permettevano una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, primo e secondo comma, D.M. 5.07.2005; 10, comma 9, L.R. Sicilia n. 9/2006; 1, comma 8, L.R. n. 4/2007; dell’art. 40 del Decr. Pres. Reg. 20 aprile 2007 e dei d.P. R eg . Sicilia n. 9/2001; d.P. R eg . Sicilia n. 10/2001. Sez. S4/L - R.G. 1367/2022 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 7 di 18 Il ricorrente impugna la decisione della Corte catanese nella parte in cui la stessa è venuta ad affermare che, ai fini dell’inquadramento del ricorrente, non poteva essere utilizzata la disciplina ritenuta transitoria relativa al personale già alle dipendenze della regione Sicilia, in quanto detta disciplina, proprio perché transitoria, non sarebbe rimasta vigente. Argomenta in senso contrario che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare l’art. 3, comma 2, del Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 5 luglio 2005, dal quale dovrebbe evincersi, ai fini dell’equiparazione fra le qualifiche del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato e del [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia, il riconoscimento sia dell’anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell’amministrazione statale sia dello status giuridico ed economico posseduto alla data di inquadramento. La sentenza della Corte di Appello avrebbe invece erroneamente applicato la declaratoria della Categoria B di cui al D.P. Reg. n. 10/2001, in tal modo violando sia l’art. 3, comma 2, del già citato D.M. –il quale prevede che “al personale trasferito è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l’anzianità di servizio maturata presso il [OSCURATO:PERSONA] dello Stato”– sia l’art. 10, comma 9, della L.R. n. 9/2006 -secondo cui “è fatto salvo lo stato giuridico ed economico posseduto alla data di inquadramento”– dai quali si evince che il personale transitato al [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia veniva a conservare status giuridico ed economico ed anzianità di servizio. Per contro, la declaratoria di cui al D.P. Reg. n. 10/2001 non attribuisce alcuna rilevanza all’anzianità di servizio maturata dal ricorrente nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato - laddove tali profili sarebbero tenuti in considerazione anche dalle tabelle di cui ai Sez. S4/L - R.G. 1367/2022 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 8 di 18 DD. Presidenziali22 giugno 2001 n .9 e 10 – ed in tal modo viene ad equiparare sul piano dell’inquadramento un [OSCURATO:PERSONA] (come il ricorrente) con lungo servizio ad un [OSCURATO:PERSONA] forestale di prima nomina, privo di qualsivoglia esperienza di servizio 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce: a) in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio; b) in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt.3, 36 e 97 Cost. Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata: − avrebbe omesso di esaminare il profilo dell’anzianità di servizio maturata dal ricorrente nel [OSCURATO:PERSONA] dello Stato e lo svolgimento da parte del ricorrente delle identiche mansioni svolte dai dipendenti del [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia con la qualifica di guardia forestale scelta inquadrati nella Categoria C5; − avrebbe violato il c.d. criterio funzionale e del principio di parità di trattamento ritenendo di operare la valutazione dell’equivalenza tra le qualifiche professionali dei ruoli statali e quelle dei ruoli regionali unicamente sulla base della comparazione delle astratte funzioni o mansioni proprie delle tabelle previste dall’art. 3,D. Lgs. n. 201/1995 e dalle tabelle dei profili professionali della categoria B di cui al D.P. Reg n. 10/2001. 1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 1 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la Corte d’appello avrebbe omesso di statuire in ordine alla domanda subordinata proposta nel giudizio di prime cure e riproposta in sede di gravame volta ad ottenere il diritto del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. S4/L - R.G. 1367/2022 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 9 di 18 ad essere inquadrato nella Categoria C -Posizione economica 1 sin dal luglio 2006 alla luce della illegittimità dell’annullamento in autotutela del provvedimento del DDG del luglio 2006 con il quale il ricorrente era stato inquadrato nella Categoria C1. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il motivo, invero, non rispetta la regola di specificità di cui all’art.366 c.p.c., la quale avrebbe imposto al ricorrente di riprodurre quantomeno i passaggi essenziali dell’atto di appello, onde consentire a questa Corte di operare un’effettiva verifica dell’entità degli errori contenuti nell’atto e della loro idoneità ad impedire una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata. Ciò a maggior ragione ove si consideri che dal contenuto della decisione impugnata emerge sia che tali errori non avevano pregiudicato il diritto di difesa dell’odierno ricorrente – che nulla di concreto allega sul punto – sia che gli errori medesimi non avevano precluso il corretto inquadramento della vicenda da parte della Corte, territoriale. Tali lacune valgono a precludere l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, atteso che tale potere presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, primo comma, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzatidalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della Sez. S4/L - R.G. 1367/2022 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 10 di 18 giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. Sez. L -Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021). È necessariamente dall’ammissibilità del motivo di ricorso che discende l’esercizio del potere-dovere del giudice di legittimità di accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudicedi merito sul punto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012; Cass. Sez. 5 -Sentenza n. 27368 del 01/12/2020). 3. Il secondo motivo è infondato. Appare opportuno rammentare che questa Corte ha già avuto modo di esaminare le questioni sollevate con il presente ricorso con decisioni (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23863 del 2022; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23865 del 2022; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23870 del 2022), la cui motivazione è da intendersi qui comunque richiamata,ex art. 118 disp. att. c.p.c.,e nelle quali si è, in sintesi, osservato che: − la L. n. 36/2004 ha previsto, a ll’art. 4, comma 7, che e ntro sei mesi dalla data della propria entrata in vigore, il personale del Corpo forestale dello Stato poteva chiedere di transitare, a domanda, ove consentito dalle singole normative regionali - e nei limiti economici stabiliti dalla stessa previsione -nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove prestava servizio , rimettendo i criteri per disciplinare i trasferimenti ad un provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Sez. S4/L - R.G. 1367/2022 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 11 di 18 regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (successivamente adottato con D.M. 5 luglio 2005); − la Regione Sicilia ha consentito il passaggio con la L.R. n. 9/2006, il cui art. 10, comma 9, autorizzava il dipartimento regionale foreste ad inquadrare nei posti vacanti del ruolo del Corpo forestale della Regione, “nelle qualifiche professionali equivalenti a quelle possedute”, il personale del Corpo forestale dello Stato in servizio in Sicilia che avesse presentato domanda di trasferimento; ed il cui art. 4, comma 7, prevedeva invece che lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza del personale così inquadrato sarebbero stati disciplinati dalle norme relative al personale del Corpo forestale della Regione, tuttavia facendo salvo “lo stato giuridico ed economico posseduto alla data di inquadramento”; − al momento dell’entrata in vigore della L.R. n. 9/2006 al personale del [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana si applicavano l’art. 5 della L.R. n. 10/2000 n. 10 ed i decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, pubblicati sulla G.U. della Regione siciliana n. 33 del 2 luglio 2001, che prevedevano la classificazione del personale in quattro categorie (A,B, C, D) e stabilivano i criteri per il primo inquadramento del personale già in servizio, valorizzando il livello previsto dalla normativa previgente, il titolo di studio e l’anzianità di servizio; − solo successivamente , con la L.R. n. 4 / 2007 la Regione Sicilia, venivano istituiti per il personale non direttivo del [OSCURATO:PERSONA] i medesimi ruoli previsti dagli artt. 1, 2, 7, 13, 25, 30, 34 e 39 del D. L gs. n. 201/1995 , procedendo Sez. S4/L - R.G. 1367/2022 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 12 di 18 all’inquadramento nelle categorie B o C delle varie qualifiche funzionali ivi previste; − con d.P.Reg. 20 aprile 2007 sono stati disciplinati le competenze, l’ordinamento professionale e l’articolazione delle posizioni all’interno delle categorie, fissando, all’art. 44, le corrispondenze tra le qualifiche del [OSCURATO:PERSONA] e quelle del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato; − tuttavia, poiché sia al momento della presentazione della domanda di transito exart. 4, comma 7, L. n. 36/ 2004, sia alla data di emanazione della L.R. n. 9/2006, la classificazione del personale del [OSCURATO:PERSONA] e lo stato giuridico ed economico dello stesso non erano quelli dettati solo successivamente dalla L.R. n. 4/2007, era da ritenersi che il passaggio dal ruolo statale a quello regionale- che la Regione Siciliana aveva autorizzato, nei limiti delle vacanze - non potesse che avvenire sulla base della disciplina all’epoca vigente e che le corrispondenze dove ssero essere stabilite, a prescindere dall’adozione di tabelle di equiparazione, in relazione al contenuto professionale delle qualifiche dei due Corpi a confronto, dal momento che la L.R. n. 9/2006 “non condiziona il passaggio all’adozione delle tabelle medesime né lo differisce ad un momento successivo, e detta essa stessa i criteri per l’inquadramento, ossia, da un lato, la conservazione del trattamento giuridico ed economico già acquisito dal dipendente che aveva domandato il trasferimento, dall’altro l’applicazione della disciplina valevole per gli appartenenti al [OSCURATO:PERSONA], previa individuazione del profilo professionale corrispondente”; Sez. S4/L - R.G. 1367/2022 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 13 di 18 − conseguentemente, la valutazione del profilo professionale doveva essere espressa in relazione alle declaratorie dei profili anche secondo i criteri dettati dall’art. 5,L.R. n. 10/2000 nonché dai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 ai fini dell’inquadramento nelle categorie A, B, C e D, mentre non poteva avvenire valorizzando i criteri dettati dalla L.R. n. 4/2007, atteso che la legge in parola è entrata in vigore in un momento successivo a quello nel quale si erano realizzate le condizionirichieste dalla legge nazionale e da quella regionale per il passaggio (dovendosi osservare che, nel caso ora in esame, la decisione impugnata riferisce – pag. 2 – che nel febbraio 2007 il ricorrente era stato informato del fatto che un primo decreto di inquadramento non era stato vistato dalla Ragioneria centrale). Il principio estrapolabile da tali pronunce, quindi, è quello per cui l’inquadramento del personale transitato a domanda dal [OSCURATO:PERSONA] dello Stato al [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia, ai sensi della L. n. 36/2004, deve essere operato, ex L.R. n. 9/2006, previa individuazione del profilo professionale corrispondente sulla base della disciplina all’epoca vigente eda prescindere dall’adozione di tabelle di equiparazione, anche secondo i criteri dettati dall’art. 5 , L.R. n. 10/2000 e dai decreti pre sidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 mentre non può avvenire valorizzando i criteri dettati dalla L.R. n. 4/2007, atteso che la legge in parola è entrata in vigore in un momento successivo a quello nel quale si erano realizzate le condizioni richieste dalla legge nazionale e da quella regionale per il passaggio. A tali principi la decisione impugnata risulta essersi pienamente conformata, in quanto ha proceduto alla valutazione della correttezza dell’inquadramento del ricorrente proprio sulla scorta della disciplina Sez. S4/L - R.G. 1367/2022 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 14 di 18 vigente al momento del realizzarsi delle condizioni per il passaggio, escludendo, invece, l’applicazione della L.R. n. 4/2007, in quanto disciplina sopravvenuta. Individuata correttamente la disciplina applicabile, la Corte territoriale ha proceduto alla valutazione nello specifico di quello che doveva essere il corretto inquadramento del ricorrente, peraltro ricorrendo ai criteri desumibili dalle previsioni vigenti, operando, pertanto, una valutazione che non risulta censurabile – e comunque non è stata adeguatamente censurata -nella presente sede. Il ricorrente, del resto, viene a dolersi non tanto del modo in cui la Corte territoriale ha fatto governo della disciplina applicabile, quanto del fatto che tale disciplina, ed in particolare il D.P. Reg. n. 10/2001, non verrebbe a valorizzare l’anzianità di servizio, in tal modo ponendosi in contrasto con il D.M. 5 luglio 2005. Al di là di ogni altra considerazione, tuttavia, questa tesiomette di considerare il principio generale, affermato da questa Corte proprio in relazione al D.P. Reg. n. 10/2001, per cui nel pubblico impiego privatizzato, il principio generale dell'inderogabilità in peius, non opera in caso di accordi conclusi in sede sindacale ove il confronto tra le parti sociali garantisce la migliore protezione degli interessi dei lavoratori e la loro composizione con le esigenze datoriali, con la conseguenza che non sussiste alcuna concorrenza di fonti che consenta di ricorrere al principio del c.d. favor lavoratoris nel caso di un sistema di classificazione del personale che risulti da accordo sindacale recepito in un atto come, appunto, il D.P. Reg. n. 10/2001 ( Cass. Sez. L, Sentenza n. 12900 del 22/06/2016). In sintesi, pertanto, il rigetto del motivo di ricorso discende dalla considerazione per cui lo stesso, da un lato, viene a sindacare una valutazione in fatto operata dal giudice di merito e, dall’altro lato, Sez. S4/L - R.G. 1367/2022 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 15 di 18 propone una ricostruzione della complessiva disciplina dell’inquadramento dei dipendenti transitati dal [OSCURATO:PERSONA] dello Stato al [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia difforme dai principi già enunciati da questa Corte. 4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. In primo luogo, ci si trova di fronte ad un motivo c.d. “misto” – deducendosi sia il l’omesso esame di fatto decisivo sia la violazione o falsa applicazione di legge –con conseguente applicazione del principio per cui è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, e ciò in quanto una simile formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011). In secondo luogo, si deve ulteriormente rilevare che: - quanto alla doglianza ex art. 360, n. 5) c.p.c. va rammentato che l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deve intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono Sez. S4/L - R.G. 1367/2022 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 16 di 18 inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), mentre ciò di cui il ricorrente lamenta l’omesso esame sono argomentazioni giuridiche – l’incidenza dell’anzianità di servizio sul corretto inquadramento – e non “fatti” storici, da ciò emergendo che il motivo nel concreto mira a sindacare il merito della motivazione della Corte d’appello; - quanto alla doglianza ex art. 360, n. 3) c.p.c., la stessa appare priva di concreta autonomia rispetto al secondo motivo di ricorso di cui in sostanza costituisce una reiterazione, unicamente arricchita da un – invero generico - richiamo alle previsioni di cui alla Carta costituzionale dietro il quale si occulta, come nel caso del secondo motivo, anche la riproposizione di profili fattuali attinenti alla valutazione di merito. 5. Il quarto ed ultimo motivo è infondato. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, con la conseguenza che tale vizio non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 2151 del 29/01/2021; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15255 del 04/06/2019; Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018). Sez. S4/L - R.G. 1367/2022 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 17 di 18 Occorre, infatti, considerare che è, invece, configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 12131 de l 08/05/2023; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014). Nel caso ora in esame emerge con chiarezza dalla decisione impugnata che la Corte d’appello ha compiutamente esaminato il profilo del corretto inquadramento del ricorrente anche sul piano del regime temporale, da ciò risultando che il profilo oggetto della domanda di cui si lamenta ora l’omesso esame risulta essere stato assorbito dalla decisione sul gravame principale. 6. Il ricorso deve quindi essere respinto. Non vi è luogo a statuire sulle spese, in quanto [OSCURATO:PERSONA] REGIONE [OSCURATO:SOCIETA] non ha svolto difese. 7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P. Q. M. Sez. S4/L - R.G. 1367/2022 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 18 di 18 La Corte rigett