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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 22982/2026

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e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in calce al ricorso-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] di progettazione [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappre-sentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] memoria di costituzione-controricorrente-avverso la sentenza n. 691/2021, emessa dalla Corte di appello diUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.6.2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24535/2021Numero sezionale 2595/20261.

Con atto di citazione, [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva davanti al Tribu-Numero di raccolta generale 22982/2026nale di Grosseto la Provincia di Grosseto, per richiedere il paDgaatam pubebnlictaozio ne 09/07/2026di maggiori compensi, derivanti dall'aumento del valore dell'appalto(concernente la redazione del progetto preliminare, definitivo edesecutivo, per l'adeguamento a 4 corsie della SS1 Aurelia, nel trattocompreso tra il Km 122+372 e il km 136+200, nonché la proget-tazione di viabilità complanare) rispetto al prezzo di aggiudicazionea seguito di varianti, con un aumento delle difficoltà progettualidell'opera.

Chiedeva, quindi, di ricalcolare i compensi in base alla l.n. 143 del 1949 secondo il valore finale dell'appalto, il pagamento dialcune prestazioni non ricomprese nell'appalto (la redazione dellostudio di impatto ambientale e della relazione geologica) ed ilrisarcimento del danno a fronte del recesso anticipato dellaProvincia.2.

Il Tribunale di Grosseto accoglieva parzialmente la domanda,e condannava la Provincia di Grosseto al pagamento dell'importo di€ 19.975,31, a titolo di indennizzo, per il recesso unilateralmenteesercitato.

Respingeva tutte le altre domande.3. [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la sentenza del Tribunale, e la Corte diappello di Firenze accoglieva l'appello, riconoscendo dovuta una dif-ferenza a titolo di compenso professionale, in relazione all'aumentodi valore delle opere oggetto dell'attività commissionata, ed al nondisconoscimento del diritto di R.P.A. ad avere le somme pattuite(suppletive) per l'aumento di valore delle opere.4. [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto ha proposto ricorso in cassazione, for-mulando cinque motivi di impugnazione.5.

Ha resistito la [OSCURATO:PERSONA], depositando controricorso.6.

Le parti hanno depositato memorie difensive.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di impugnazione si denunzia la violazioneo falsa applicazione di legge, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., inrelazione all'art. 132 c.p.c. e all'art. 118 disp att. c.p.c. nonché2 di 9Numero registro generale 24535/2021Numero sezionale 2595/2026all'art. 2697 c.c., oltre all'omesso esame di un fatto decisivo per ilNumero di raccolta generale 22982/2026giudizio, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., poiché la Corte dDia ta pupbbeliclalozio ne 09/07/2026ha ritenuto incontestato l'aumento di valore dell'appalto, senza spe-cificare il procedimento logico ed i fatti posti a fondamento di talestatuizione.

Precisa, altresì, la ricorrente che dall'istruttoria svoltanon è emerso alcun documento proveniente dalla Provincia di Gros-seto o dall'Anas, con il quale sia stato chiesta alla RPA la modificadella tipologia di strada dalla categoria IIIA alla categoria IIA delleregole del CNR, con il conseguente aumento del valore dell'appalto.In ultimo, la ricorrente sottolinea che RPA non ha prodotto in giudizioné il progetto preliminare né il progetto definitivo, contravvenendoal principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.2.

Con il secondo motivo di impugnazione, si denunzia la viola-zione o falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.in relazione al d.lgs. n. 77 del 1995, al d.lgs. n. 157 del 1995 ed allal. n. 109 del 1994, poiché la Corte di appello non ha ritenuto appli-cabile la normativa in tema di pubblici appalti ed, in particolare, ladisciplina sulla forma scritta del contratti con la P.A.

In particolare,il Comune contesta l'aumento di valore riconosciuto dalla Corte diappello a seguito della modifica della categoria stradale e l'assenzadi un atto scritto per detta modifica, oltre alla carenza dell'impegnodi spesa.3.

Con il terzo motivo di impugnazione, si denunzia la violazioneo falsa applicazione di norme di legge ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 132 c.p.c. e all'art. 118 disp. att.c.p.c., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., poiché la Corte diappello ha omesso di analizzare compiutamente la scrittura privataintercorsa tra le parti.4.

I primi tre motivi di impugnazione possono essere esaminaticongiuntamente e vanno respinti.3 di 9Numero registro generale 24535/2021Numero sezionale 2595/2026Numero di raccolta generale 22982/20265.

In primo luogo, la ricorrente propone una mescolanza diData pubblicazione 09/07/2026motivi, sovrapponendo contestazioni eterogenee e contraddittorie,che nascondono l'intenzione di censurare la motivazione sotto ilprofilo della rivalutazione del merito, secondo le risultanze della CTU.La S. C., con un orientamento consolidato, ha affermato che “Intema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e lasovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferi-mento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una me-desima questione sotto profili incompatibili, quali quello della viola-zione di legge e dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio,in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legit-timità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponi-bili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciatidall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sareb-bero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, algiudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridicialle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente sudi esse” (Cass. n. 3397/2024).La stessa Suprema Corte, con riferimento all'art. 2697 c.c., hastabilito che “La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. siconfigura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere dellaprova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applica-zione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongruavalutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erronea-mente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in que-sto caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sin-dacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5,c.p.c.” (Cass. n. 17313/2020).Inoltre, la stessa Corte di cassazione ha statuito che “in virtù delprincipio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui si deducal'erronea applicazione del principio di non contestazione non può pre-4 di 9Numero registro generale 24535/2021Numero sezionale 2595/2026Numero di raccolta generale 22982/2026scindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di meritoData pubblicazione 09/07/2026ha ritenuto integrata la non contestazione che il ricorrente pretendedi negare, atteso che l'onere di specifica contestazione, ad operadella parte costituita, presuppone, a monte, un'allegazione altret-tanto puntuale a carico della parte onerata della prova”(Cass. n.20637/20216).La ricorrente si limita a censurare la sentenza impugnata per lamancata esposizione dei fatti rilevanti della causa, e contesta gene-ricamente la motivazione della Corte di appello, raffrontandola conquella adottata dalla pronuncia di primo grado, per dedurre l'assenzadi ogni motivazione rispetto ad un radicale mutamento del giudiziodi fatto, oltre a sollevare un profilo di onere della prova, per averein sede di legittimità una inammissibile rivalutazione di meritodell'intera vicenda.

La Corte di appello ha affermato, peraltro, la noncontestazione dell'aumento di valore dell'appalto, per come risultavadalla CTU, e non in ordine al pagamento di somme aggiuntive ri-spetto all'incarico iniziale ed al suo svolgimento.

Il ricorrente non siconfronta con quanto rappresentato dalla Corte di appello, la qualeha esaminato il documento sottoscritto tra le parti, tanto da richia-mare l'art. 6 del contratto per affermare che il corrispettivo spettantealla società progettista non era quantificato in misura fissa, ma varia-bile in funzione dell'importo effettivo dei lavori, riportando anchepuntualmente il contenuto di detto articolo.

Il richiamo al menzionatodocumento contrattuale esaurisce il profilo della forma scritta e dellasua determinazione/determinabilità e la stessa Corte lo qualificacome “cristallizzato”, a prescindere dalle sollevate contestazioni ge-neriche della ricorrente con il richiamo alla normativa sulle variantie sulla forma scritta.

Peraltro, la contestazione si profila anche esserenuova, in considerazione della mancanza di rilievi analoghi nei prece-denti giudizi di merito, nei quali la stessa ricorrente ha richiamatogenericamente, solo in sede di comparsa conclusionale, l'assenza divarianti.

In ultimo, a fronte della contestazione della ricorrente per5 di 9Numero registro generale 24535/2021Numero sezionale 2595/2026Numero di raccolta generale 22982/2026la mancata o incompleta analisi del documento contrattuale sotto-Data pubblicazione 09/07/2026scritto dalle parti, la stessa ricorrente introduce una nuova rivalu-tazione dello stesso alla luce di una diversa proposta interpretativa,senza neppure indicare eventuali violazioni dei criteri interpretativi,ma limitandosi a proporre una diversa visione interpretativa, attra-verso il plurimo richiamo alle diverse ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c.La Suprema Corte ha puntualmente affermato in merito che “Èinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente dedu-zione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanzaassoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storicioperata dal giudice di merito” (Cass. n. 34476/2019).6.

Con il quarto motivo, si denunzia la violazione o falsa applica-zione di norme di legge ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,in relazione agli artt. 112 e 132 c.p.c. ed all'art. 118 disp. att. c.p.c.,nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in re-lazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., avendo la Corte di appelloomesso ogni motivazione in ordine ai fatti posti a fondamento delleproprie conclusioni, con particolare riferimento alla determinazionedel corrispettivo rispetto alla attività di progettazione concretamentesvolta, peraltro, per come richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA].7.

Con il quinto motivo di impugnazione si denunzia la violazioneo falsa applicazione di norme di legge ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 132 c.p.c. ed all'art. 118 disp. att.c.p.c., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., poiché la Corte diappello non ha tenuto in considerazione il fatto che il presunto au-mento del valore dell'appalto si sarebbe verificato dopo la presenta-zione del progetto preliminare.8.

Il quarto ed il quinto motivo di impugnazione sono inammis-sibili.6 di 9Numero registro generale 24535/2021Numero sezionale 2595/2026Numero di raccolta generale 22982/20269.

La Suprema Corte, in più occasioni, ha affermato che “In temaData pubblicazione 09/07/2026di ricorso per cassazione, i motivi d'impugnazione, se prospettanouna pluralità di questioni precedute dalla elencazione unitaria dellenorme violate, sono inammissibili, in quanto costituiscono una nega-zione della regola della chiarezza e richiedono un intervento dellaS.C. volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concer-nenti le separate censure” (Cass. n. 28541/2024) e che “In tema diricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrappo-sizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento allediverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5,c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesimaquestione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione dilegge e dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quantouna tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il com-pito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ri-condurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizza-bili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di le-gittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanzedel ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse” (Cass.n. 3397/2024).

La stessa S.C. ha, altresì, stabilito che “una simileformulazione del motivo rimette al giudice di legittimità il compito diisolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurlead uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., perpoi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili alloscopo, così attribuendo, inammissibilmente, alla Corte il compito im-proprio di dare forma e contenuto giuridico alle doglianze del ricor-rente, di riorganizzarle al fine di decidere successivamente su diesse” (Cass. n. 12188/2026).

In ultimo, va richiamato quanto affer-mato dalla Suprema Corte rispetto all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,secondo la quale “il novellato art. 360, n. 5, c.p.c. configura un viziospecifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o7 di 9Numero registro generale 24535/2021Numero sezionale 2595/2026secondario, risultante dalla sentenza o dagli atti processuali, che siaNumero di raccolta generale 22982/2026decisivo e sia stato oggetto di discussione tra le parti, di mDoatda opu bcbhliceaz,io ne 09/07/2026ove il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giu-dice, non è riconducibile a tale paradigma l'omesso esame di singolielementi istruttori - ancorché la sentenza non dia conto di tutte lerisultanze probatorie -, né il cattivo esercizio, da parte del giudice dimerito, del potere di valutazione delle prove non aventi natura le-gale” (Cass. n. 30837/2025).10.

La Corte di appello, contrariamente a quanto contenuto indetti motivi di impugnazione, ha valutato la determinazione del com-penso, il parametro normativo previsto contrattualmente e l'au-mento valore dell'appalto da considerare, oltre a disporre lo scom-puto di quanto già percepito dalla [OSCURATO:PERSONA] e gli interessi legali dalloin linea con l'art. 6 del contratto in relazione alle prestazioni svolte,risarcitorio.11.

Pertanto, il ricorso deve essere respinto.12.

La soccombenza del ricorrente determina la condanna allespese, liquidate come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte respinge il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, li-quidate in € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi ed oltre accessoridi legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricor-rente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 13.8 di 9Numero registro generale 24535/2021Numero sezionale 2595/2026Numero di raccolta generale 22982/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneData pubblicazione 09/07/2026civile in data 10.6.2026.Il PresidenteGuido Mercolino9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in calce al ricorso-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] di progettazione [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappre-sentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] memoria di costituzione-controricorrente-avverso la sentenza n. 691/2021, emessa dalla Corte di appello diUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.6.2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24535/2021Numero sezionale 2595/20261. Con atto di citazione, [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva davanti al Tribu-Numero di raccolta generale 22982/2026nale di Grosseto la Provincia di Grosseto, per richiedere il paDgaatam pubebnlictaozio ne 09/07/2026di maggiori compensi, derivanti dall'aumento del valore dell'appalto(concernente la redazione del progetto preliminare, definitivo edesecutivo, per l'adeguamento a 4 corsie della SS1 Aurelia, nel trattocompreso tra il Km 122+372 e il km 136+200, nonché la proget-tazione di viabilità complanare) rispetto al prezzo di aggiudicazionea seguito di varianti, con un aumento delle difficoltà progettualidell'opera. Chiedeva, quindi, di ricalcolare i compensi in base alla l.n. 143 del 1949 secondo il valore finale dell'appalto, il pagamento dialcune prestazioni non ricomprese nell'appalto (la redazione dellostudio di impatto ambientale e della relazione geologica) ed ilrisarcimento del danno a fronte del recesso anticipato dellaProvincia.2. Il Tribunale di Grosseto accoglieva parzialmente la domanda,e condannava la Provincia di Grosseto al pagamento dell'importo di€ 19.975,31, a titolo di indennizzo, per il recesso unilateralmenteesercitato. Respingeva tutte le altre domande.3. [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la sentenza del Tribunale, e la Corte diappello di Firenze accoglieva l'appello, riconoscendo dovuta una dif-ferenza a titolo di compenso professionale, in relazione all'aumentodi valore delle opere oggetto dell'attività commissionata, ed al nondisconoscimento del diritto di R.P.A. ad avere le somme pattuite(suppletive) per l'aumento di valore delle opere.4. [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto ha proposto ricorso in cassazione, for-mulando cinque motivi di impugnazione.5. Ha resistito la [OSCURATO:PERSONA], depositando controricorso.6. Le parti hanno depositato memorie difensive.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione si denunzia la violazioneo falsa applicazione di legge, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., inrelazione all'art. 132 c.p.c. e all'art. 118 disp att. c.p.c. nonché2 di 9Numero registro generale 24535/2021Numero sezionale 2595/2026all'art. 2697 c.c., oltre all'omesso esame di un fatto decisivo per ilNumero di raccolta generale 22982/2026giudizio, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., poiché la Corte dDia ta pupbbeliclalozio ne 09/07/2026ha ritenuto incontestato l'aumento di valore dell'appalto, senza spe-cificare il procedimento logico ed i fatti posti a fondamento di talestatuizione. Precisa, altresì, la ricorrente che dall'istruttoria svoltanon è emerso alcun documento proveniente dalla Provincia di Gros-seto o dall'Anas, con il quale sia stato chiesta alla RPA la modificadella tipologia di strada dalla categoria IIIA alla categoria IIA delleregole del CNR, con il conseguente aumento del valore dell'appalto.In ultimo, la ricorrente sottolinea che RPA non ha prodotto in giudizioné il progetto preliminare né il progetto definitivo, contravvenendoal principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.2. Con il secondo motivo di impugnazione, si denunzia la viola-zione o falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.in relazione al d.lgs. n. 77 del 1995, al d.lgs. n. 157 del 1995 ed allal. n. 109 del 1994, poiché la Corte di appello non ha ritenuto appli-cabile la normativa in tema di pubblici appalti ed, in particolare, ladisciplina sulla forma scritta del contratti con la P.A. In particolare,il Comune contesta l'aumento di valore riconosciuto dalla Corte diappello a seguito della modifica della categoria stradale e l'assenzadi un atto scritto per detta modifica, oltre alla carenza dell'impegnodi spesa.3. Con il terzo motivo di impugnazione, si denunzia la violazioneo falsa applicazione di norme di legge ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 132 c.p.c. e all'art. 118 disp. att.c.p.c., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., poiché la Corte diappello ha omesso di analizzare compiutamente la scrittura privataintercorsa tra le parti.4. I primi tre motivi di impugnazione possono essere esaminaticongiuntamente e vanno respinti.3 di 9Numero registro generale 24535/2021Numero sezionale 2595/2026Numero di raccolta generale 22982/20265. In primo luogo, la ricorrente propone una mescolanza diData pubblicazione 09/07/2026motivi, sovrapponendo contestazioni eterogenee e contraddittorie,che nascondono l'intenzione di censurare la motivazione sotto ilprofilo della rivalutazione del merito, secondo le risultanze della CTU.La S. C., con un orientamento consolidato, ha affermato che “Intema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e lasovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferi-mento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una me-desima questione sotto profili incompatibili, quali quello della viola-zione di legge e dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio,in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legit-timità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponi-bili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciatidall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sareb-bero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, algiudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridicialle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente sudi esse” (Cass. n. 3397/2024).La stessa Suprema Corte, con riferimento all'art. 2697 c.c., hastabilito che “La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. siconfigura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere dellaprova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applica-zione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongruavalutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erronea-mente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in que-sto caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sin-dacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5,c.p.c.” (Cass. n. 17313/2020).Inoltre, la stessa Corte di cassazione ha statuito che “in virtù delprincipio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui si deducal'erronea applicazione del principio di non contestazione non può pre-4 di 9Numero registro generale 24535/2021Numero sezionale 2595/2026Numero di raccolta generale 22982/2026scindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di meritoData pubblicazione 09/07/2026ha ritenuto integrata la non contestazione che il ricorrente pretendedi negare, atteso che l'onere di specifica contestazione, ad operadella parte costituita, presuppone, a monte, un'allegazione altret-tanto puntuale a carico della parte onerata della prova”(Cass. n.20637/20216).La ricorrente si limita a censurare la sentenza impugnata per lamancata esposizione dei fatti rilevanti della causa, e contesta gene-ricamente la motivazione della Corte di appello, raffrontandola conquella adottata dalla pronuncia di primo grado, per dedurre l'assenzadi ogni motivazione rispetto ad un radicale mutamento del giudiziodi fatto, oltre a sollevare un profilo di onere della prova, per averein sede di legittimità una inammissibile rivalutazione di meritodell'intera vicenda. La Corte di appello ha affermato, peraltro, la noncontestazione dell'aumento di valore dell'appalto, per come risultavadalla CTU, e non in ordine al pagamento di somme aggiuntive ri-spetto all'incarico iniziale ed al suo svolgimento. Il ricorrente non siconfronta con quanto rappresentato dalla Corte di appello, la qualeha esaminato il documento sottoscritto tra le parti, tanto da richia-mare l'art. 6 del contratto per affermare che il corrispettivo spettantealla società progettista non era quantificato in misura fissa, ma varia-bile in funzione dell'importo effettivo dei lavori, riportando anchepuntualmente il contenuto di detto articolo. Il richiamo al menzionatodocumento contrattuale esaurisce il profilo della forma scritta e dellasua determinazione/determinabilità e la stessa Corte lo qualificacome “cristallizzato”, a prescindere dalle sollevate contestazioni ge-neriche della ricorrente con il richiamo alla normativa sulle variantie sulla forma scritta. Peraltro, la contestazione si profila anche esserenuova, in considerazione della mancanza di rilievi analoghi nei prece-denti giudizi di merito, nei quali la stessa ricorrente ha richiamatogenericamente, solo in sede di comparsa conclusionale, l'assenza divarianti. In ultimo, a fronte della contestazione della ricorrente per5 di 9Numero registro generale 24535/2021Numero sezionale 2595/2026Numero di raccolta generale 22982/2026la mancata o incompleta analisi del documento contrattuale sotto-Data pubblicazione 09/07/2026scritto dalle parti, la stessa ricorrente introduce una nuova rivalu-tazione dello stesso alla luce di una diversa proposta interpretativa,senza neppure indicare eventuali violazioni dei criteri interpretativi,ma limitandosi a proporre una diversa visione interpretativa, attra-verso il plurimo richiamo alle diverse ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c.La Suprema Corte ha puntualmente affermato in merito che “Èinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente dedu-zione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanzaassoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storicioperata dal giudice di merito” (Cass. n. 34476/2019).6. Con il quarto motivo, si denunzia la violazione o falsa applica-zione di norme di legge ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,in relazione agli artt. 112 e 132 c.p.c. ed all'art. 118 disp. att. c.p.c.,nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in re-lazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., avendo la Corte di appelloomesso ogni motivazione in ordine ai fatti posti a fondamento delleproprie conclusioni, con particolare riferimento alla determinazionedel corrispettivo rispetto alla attività di progettazione concretamentesvolta, peraltro, per come richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA].7. Con il quinto motivo di impugnazione si denunzia la violazioneo falsa applicazione di norme di legge ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 132 c.p.c. ed all'art. 118 disp. att.c.p.c., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., poiché la Corte diappello non ha tenuto in considerazione il fatto che il presunto au-mento del valore dell'appalto si sarebbe verificato dopo la presenta-zione del progetto preliminare.8. Il quarto ed il quinto motivo di impugnazione sono inammis-sibili.6 di 9Numero registro generale 24535/2021Numero sezionale 2595/2026Numero di raccolta generale 22982/20269. La Suprema Corte, in più occasioni, ha affermato che “In temaData pubblicazione 09/07/2026di ricorso per cassazione, i motivi d'impugnazione, se prospettanouna pluralità di questioni precedute dalla elencazione unitaria dellenorme violate, sono inammissibili, in quanto costituiscono una nega-zione della regola della chiarezza e richiedono un intervento dellaS.C. volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concer-nenti le separate censure” (Cass. n. 28541/2024) e che “In tema diricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrappo-sizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento allediverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5,c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesimaquestione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione dilegge e dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quantouna tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il com-pito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ri-condurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizza-bili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di le-gittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanzedel ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse” (Cass.n. 3397/2024). La stessa S.C. ha, altresì, stabilito che “una simileformulazione del motivo rimette al giudice di legittimità il compito diisolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurlead uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., perpoi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili alloscopo, così attribuendo, inammissibilmente, alla Corte il compito im-proprio di dare forma e contenuto giuridico alle doglianze del ricor-rente, di riorganizzarle al fine di decidere successivamente su diesse” (Cass. n. 12188/2026). In ultimo, va richiamato quanto affer-mato dalla Suprema Corte rispetto all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,secondo la quale “il novellato art. 360, n. 5, c.p.c. configura un viziospecifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o7 di 9Numero registro generale 24535/2021Numero sezionale 2595/2026secondario, risultante dalla sentenza o dagli atti processuali, che siaNumero di raccolta generale 22982/2026decisivo e sia stato oggetto di discussione tra le parti, di mDoatda opu bcbhliceaz,io ne 09/07/2026ove il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giu-dice, non è riconducibile a tale paradigma l'omesso esame di singolielementi istruttori - ancorché la sentenza non dia conto di tutte lerisultanze probatorie -, né il cattivo esercizio, da parte del giudice dimerito, del potere di valutazione delle prove non aventi natura le-gale” (Cass. n. 30837/2025).10. La Corte di appello, contrariamente a quanto contenuto indetti motivi di impugnazione, ha valutato la determinazione del com-penso, il parametro normativo previsto contrattualmente e l'au-mento valore dell'appalto da considerare, oltre a disporre lo scom-puto di quanto già percepito dalla [OSCURATO:PERSONA] e gli interessi legali dalloin linea con l'art. 6 del contratto in relazione alle prestazioni svolte,risarcitorio.11. Pertanto, il ricorso deve essere respinto.12. La soccombenza del ricorrente determina la condanna allespese, liquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, li-quidate in € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi ed oltre accessoridi legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricor-rente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 13.8 di 9Numero registro generale 24535/2021Numero sezionale 2595/2026Numero di raccolta generale 22982/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneData pubblicazione 09/07/2026civile in data 10.6.2026.Il PresidenteGuido Mercolino9 di 9