CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 agosto 2026
Cassazione n. 24390/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE, in persona delLiquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoMARCO LABATE;2026- controricorrente –2959nonché controL.[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona delLiquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoGIUSEPPE PRENCIPE;- controricorrente –avverso la sentenza n. 446/2022 della CORTE D'APPELLO diNumero registro generale 12906/2023udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 2959/2026Numero di raccolta generale 24390/202617/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] LUIGDIat a pubblicazione 02/08/2026CASO.1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Firenze, decidendo sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 55/2020, cosìprovvedeva: - dichiarava “cessata la materia del contenderelimitatamente alla domanda di regolarizzazione contributiva e,in parziale accoglimento dell’appello e in parziale riforma delladecisione impugnata”, dichiarava “essere intercorso un rapportodi lavoro subordinato a tempo indeterminato tra [OSCURATO:PERSONA] la società [OSCURATO:SOCIETA]., dal 1.10.1999 fino al 23.10.2009, condiritto del lavoratore all’inquadramento nel livello C/2 dellacontrattazione di categoria. Per l’effetto” condannava “la societàa corrispondere al lavoratore la complessiva somma di €12.794,69 a titolo di TFR, maggiorato il capitale dovuto dirivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c. dallacessazione del rapporto al saldo”; - condannava “[OSCURATO:SOCIETA]. arisarcire l’appellante del danno pensionistico ex art. 2116secondo comma c.c. nella misura da liquidarsi in separatogiudizio”; - respingeva “ogni altra domanda ed eccezione”; -dichiarava “interamente compensate le spese del doppio gradodi pertinenza di [OSCURATO:SOCIETA]. e compensate per metà quelle dipertinenza di Sgrilli”, condannava “[OSCURATO:SOCIETA]. a rifondereall’appellante il residuo 50%, che in tale percentuale”, comeliquidato per ogni grado; - poneva “definitivamente a caricosolidale delle parti Sgrilli e [OSCURATO:SOCIETA] le spese della CTU svolta” nelsecondo grado, come liquidate.Numero registro generale 12906/20232. Per quanto qui interessa, la Corte di merito in sintesi, aN umero sezionale 2959/2026Numero di raccolta generale 24390/2026fronte del totale rigetto di tutte le domande dell’attore da partDeat a pubblicazione 02/08/2026del primo giudice, accoglieva le domande dello stesso neitermini specificati nel su riportato dispositivo di sentenza, e neiconfronti della sola [OSCURATO:SOCIETA]. delle due società convenute, madisattendeva le domande del lavoratore che si fondavanosull’assunto di essere stato verbalmente allontanato dal lavoro,dal legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA], nell’ottobre 2009;circostanza che detta società aveva contestato assumendo chefosse stato lo stesso lavoratore a risolvere il rapporto.3. A quest’ultimo riguardo la Corte riteneva che, essendoonerato il lavoratore della prova dell’affermato licenziamentoverbale, di esso non vi fosse alcuna conferma in atti, neppuredalla deposizione della moglie dello Sgrilli, la teste Bartoli.4. Secondo la Corte, allora, non vi erano elementi in attiper affermare con ragionevole certezza come imputabile allasocietà la risoluzione del rapporto, ma concludeva che larelazione negoziale tra lo Sgrilli e la [OSCURATO:SOCIETA] doveva ritenersieffettivamente cessata al momento in cui pacificamente laprestazione non fu più eseguita e quindi al 23.10.2009.5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a due motivi.6. Resistono la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e in concordatopreventivo e la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione con distinticontroricorsi.7. La Consigliera delegata ex art. 380 bis c.p.c. novellato,con atto depositato il 18.12.2025, ha proposto la definizione delNumero registro generale 12906/2023ricorso per cassazione nel senso dell’inammissibilità dei motivNi umero sezionale 2959/2026Numero di raccolta generale 24390/2026di ricorso sotto plurimi profili. Data pubblicazione 02/08/20268. Con atto depositato telematicamente il 24.6.2026, ildifensore del ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.9. Tutte le parti costituite hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ex “art. 360c.p.c. n. 3: violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cpc incombinato disposto con art. 2697 c.c. e art. 18 L. 300/1970,nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggettodi discussione tra le parti (art. 360 cpc n. 5) in merito all’asseritamancata prova circa un licenziamento orale del 23 ottobre2009”. Deduce: “Omessa valutazione di una espressa diffidascritta e offerta delle prestazioni lavorative rifiutata dal datoredi lavoro dopo l’allontanamento verbale disposto in data 23ottobre 2009, con successivo affitto di azienda in data 10 marzo2010 e passaggio di tutto il personale ad eccezione del soloricorrente – Omessa valutazione di tali fatti decisivi econcludenti”.2. Con il secondo motivo denuncia ex “Art. 360 cpc n. 3:violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc in combinatodisposto con art. 2697 c.c. e art. 2112 c.c. in merito al mancatoriconoscimento dell’unicità del rapporto di lavoro opponibile deiure alla soc. affittuaria; omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 cpc n. 5)”.Deduce che: “Quand’anche fosse da ritenere non provato unrecesso orale, non è stata tuttavia data alcuna risposta alladomanda subordinata volta a ritenere in ogni caso vigente ilrapporto di lavoro non sussistendo agli atti alcun valido atto diNumero registro generale 12906/2023dimissioni o di cessazione rapporto ascrivibile a volontà deNl umero sezionale 2959/2026Numero di raccolta generale 24390/2026lavoratore il quale, semmai, con la diffida scritta aveva subitDoat a pubblicazione 02/08/2026offerto le sue prestazioni di lavoro”.3. I due motivi, riassunti come sopra dallo stesso ricorrente(v. pag. 2 del ricorso), sono esaminabili congiuntamente perevidente connessione, e sono entrambi inammissibili perplurime ragioni.4. Per questa Corte, in primo luogo, è inammissibile lamescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazioneeterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplatedall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, non essendoconsentita la prospettazione di una medesima questione sottoprofili incompatibili, quali quelli della violazione di norme didiritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati glielementi del fatto in relazione al quale si deve decidere dellaviolazione o falsa applicazione della norma, e del vizio dimotivazione, che quegli elementi di fatto intenda precisamenterimettere in discussione (così Cass. n. 26874/2018, Cass., sez.lav., 28.5.2020, n. 102129, id., sez. II, 28.1.2021, n. 1859;Cass. n. 3397/2024). E’ stato a riguardo specificato che, perchécensure tra loro eterogenee e cumulativamente formulate nonincorrano nella ricordata preclusione, è necessario chenell’ambito dell’unica esposizione risulti ben identificata especificamente trattata sia la doglianza relativaall’interpretazione o all’applicazione delle norme di dirittoappropriate alla fattispecie che i profili attinenti allaricostruzione del fatto (cfr. Cass., sez. lav., 9.7.2020, n.14634).4.1. Ebbene, ambedue le censure fanno riferimento nelcontempo ai differenti mezzi di cui al n. 3) ed al n. 5) dell’art.Numero registro generale 12906/2023360, comma primo, c.p.c., ma, come resta confermato dal loroN umero sezionale 2959/2026Numero di raccolta generale 24390/2026svolgimento (v. pagg. 13-19 per il primo motivo e pagg. 19-2D4at a pubblicazione 02/08/2026per il secondo), si sviluppano in modo unitario ed indistinto.5. Entrambi i motivi, inoltre, contrappongono chiaramenteuna differente lettura delle risultanze processuali a quellaoperata senz’altro dalla Corte d’appello (alla pag. 17 della suasentenza) circa il licenziamento verbale dedotto dal lavoratore.6. Peraltro, il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.,che il ricorrente denuncia (anche) nel secondo motivo (v. inparticolare pag. 21 del ricorso per cassazione) doveva esserefatto valere con il diverso mezzo di cui all’art. 360, commaprimo, n. 4), c.p.c., deducendo la nullità della sentenza per talesostenuto error in procedendo.7. In ogni caso, sempre il secondo motivo neanche coglie ilragionamento decisorio della Corte territoriale intorno all’unicotema oggetto del ricorso per cassazione in esame.7.1. In particolare, come premesso in narrativa, e risultachiaramente anzitutto dal dispositivo dell’impugnata sentenza(pag. 18), oltre che dalla relativa motivazione, la Cortedistrettuale, a parte le domande parzialmente accolte neiconfronti della sola [OSCURATO:SOCIETA], ha esplicitamente respinto, perquanto qui interessa, “ogni altra domanda”, e quindi anche tuttele domande relative del licenziamento (v. le conclusionitrascritte tra la pag. 7 e la pag. 8 della sua sentenza), tra lequali domande quella che il ricorrente ora indica come“subordinata” e “volta a qualificare il fatto storicodell’allontanamento dal posto di lavoro in data 23 ottobre 2009quantomeno in termini, appunto, di sospensione unilateraleNumero registro generale 12906/2023dell’attività lavorativa e non di definitivo licenziamento” (così aN umero sezionale 2959/2026Numero di raccolta generale 24390/2026pag. 19 del ricorso). Data pubblicazione 02/08/2026Invero, non considera il ricorrente che, come riferito innarrativa, i giudici di secondo grado hanno reputato non provatoappunto il fatto storico in sé dell’allontanamento verbale deldipendente dal luogo di lavoro in data 23 ottobre 2009 e,nondimeno, hanno concluso che il rapporto lavorativo cessòeffettivamente in quella data, avendo ritenuto pacifico che laprestazione da quel momento “non fu più eseguita”.8. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore delle controricorrenti, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto. Inoltre, ai sensi dell’art. 380 bis, ult. comma, c.p.c.novellato, siccome il giudizio di legittimità viene definito inconformità alla proposta di cui sopra, devono essere applicati ilterzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. nei termini specificatiin dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento, in favore di ciascuna dellecontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in € 200,00 per esborsi e in € 4.000,00 per compensiprofessionali, oltre rimborso forfettario delle spese generalinella misura del 15%, IVA e CPA come per legge; condanna,altresì, il ricorrente al pagamento, in favore delle duecontroricorrenti, della somma di € 1.000,00 per ognuna, ex art.96, comma terzo, c.p.c., ed al pagamento, in favore della cassadelle ammende, della somma di € 2.000,00, ex art. 96, coNmummero are gistro generale 12906/2023Numero sezionale 2959/2026quarto, c.p.c. Numero di raccolta generale 24390/2026Data pubblicazione 02/08/2026Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAdriana DoronzoNumero registro generale 12906/2023Numero sezionale 2959/2026Numero di raccolta generale 24390/2026Data pubblicazione 02/08/2026