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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 aprile 2026

Cassazione n. 09115/2026

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liata ex lege all’indirizzo Pec in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti-controricorrente-nonché contro-intimato-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2845/2022depositata il 21/6/2022;Numero registro generale 2731/2023Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 9115/2026Data pubblicazione 10/04/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. [OSCURATO:PERSONA] aveva esercitato davanti al Tribunale di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA] azione revocatoria per far dichiarare nei suoiconfronti inefficace l’atto con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva alienato ad unterzo l’immobile che aveva in precedenza promesso in vendita allostesso [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva già versato alla promittente venditrice unacconto sul prezzo.

Nel corso del giudizio le parti concludevano unatransazione, per cui la Brillantino si obbligava a restituire al Fuscol’acconto; le parti stabilivano le scadenze per un pagamento a ratemensili decorrenti dal 30 novembre 2009 fino al 30 ottobre 2010 eprevedevano, dopo questa data, che si sarebbero incontrate per definirele ulteriori modalità di pagamento del debito residuo.Successivamente il [OSCURATO:PERSONA] otteneva decreto ingiuntivo nei confronti dicontroparte, che a suo dire non avrebbe adempiuto agli obblighi assuntinella scrittura privata di transazione.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, ancheevocando in causa il di lei padre [OSCURATO:PERSONA], del qualesosteneva il coinvolgimento dell’operazione immobiliare, che non sicostituiva.

Si costituiva invece, insistendo per la sua pretesa, il [OSCURATO:PERSONA].3.

Con sentenza n. 117/2017, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere rigettava l’opposizione.4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, a cui resisteva il [OSCURATO:PERSONA], ancoranon costituendosi il Brillantino.5.

La Corte d’Appello di Napoli rigettava il gravame.6. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, affidato acinque motivi.

Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]; resta intimato ilBrillantino.

La ricorrente ha depositato memoria.Numero registro generale 2731/2023Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 9115/2026Data pubblicazione 10/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.,violazione o falsa applicazione degli artt. 1183, 1176, 1219, 1375, 1454c.c. e 633 c.p.c.1.1.

Si censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha confermatola prima sentenza in punto di esigibilità del credito vantato dal Fuscononché, complessivamente, la sussistenza dei presupposti ex art. 633c.p.c. per l’emissione del decreto ingiuntivo, e si asserisce che la corteterritoriale avrebbe erroneamente applicato al caso di specie l’art. 1183c.c. senza invece considerare che nella transazione le parti avevanoprevisto, dopo un primo periodo di pagamento a rate, un successivoincontro tra loro per la definizione delle modalità di pagamento deldebito residuo: incontro che, tuttavia, non era mai avvenuto perché ilcreditore [OSCURATO:PERSONA], in violazione degli obblighi di buona fede, non si era maipresentato.1.2.

Il motivo è infondato.L’art. 1183, comma primo, c.c. stabilisce espressamente che, “senon è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, ilcreditore può esigerla immediatamente”; coerentemente, questaSuprema Corte ha affermato che, quando le parti non pattuiscono untermine per l’adempimento, l’obbligazione deve ritenersi esigibile in ognimomento (v. di recente Cass. n. 3168/2025).Pertanto, laddove (dopo aver accertato in fatto l’assenza di unpattuito termine di adempimento) ha ritenuto il creduto ingiuntoimmediatamente esigibile, la corte territoriale ha deciso conformementeai suindicati principi di diritto.1.3.

Né giova alla ricorrente invocare, in via alternativa, la “comunevolontà negoziale” e i canoni di correttezza e buona fede ex art. 1175c.c., giacché l’eventuale rilievo della volontà delle parti ai fini delladeterminazione del termine trova la propria distinta disciplina nelNumero registro generale 2731/2023Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 9115/2026Data pubblicazione 10/04/2026comma secondo del medesimo art. 1183 c.c., che il giudice d’appello hamotivatamente escluso essere pertinente alla fattispecie.Parimenti non pertinente – e comunque prospettato in termini deltutto generici ed assertivi – è il richiamo alla necessità di una previadiffida ad adempiere ovvero di un intervento giudiziale di fissazione deltermine.

La censura, infatti, omette di considerare che la corteterritoriale si è espressamente richiamata al costante orientamento dilegittimità, secondo cui, in difetto di un termine convenzionale diadempimento, la prestazione è immediatamente esigibile e, per esigerla,non sono indispensabili né la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. né ilricorso al giudice ai sensi dell’art. 1183, secondo comma, c.c., benpotendo il giudice, chiamato a dirimere la controversia insorta tra leparti in conseguenza dell’inadempimento, apprezzare ex post lacongruità del tempo decorso tra la pattuizione e la pretesa diadempimento e quindi anche ritenere che il ritardo del debitore siaincompatibile con la natura della prestazione e riveli pertanto la volontàdi non adempiere (v.

Cass. 14243/2020; Cass. n. 19414/2010; Cass. n.15796/2009).In definitiva, la Corte d’appello ha ben reputato subito esigibile ilcredito, mentre le censure della ricorrente – in ultimo quella per cui leparti avrebbero previsto, se non direttamente la fissazione del termine,perlomeno un “metodo per la sua futura fissazione” - non trovanofondamento in quanto disposto dal primo comma dell’art. 1183 c.c., eanzi in sostanza si risolvono - in uno con la prospettazione della malafede del creditore, che non si sarebbe presentato all’incontro stabilitoper definire le ulteriori modalità di pagamento del debito residuo - nelsollecitare a questa Suprema Corte un nuovo esame della quaestio facti,del tutto estraneo al sindacato di legittimità.2.

Il secondo motivo, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.,denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1326, 1183 c.c. e 633Numero registro generale 2731/2023Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 9115/2026Data pubblicazione 10/04/2026c.p.c., nonché, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., omesso esame diun fatto decisivo e discusso.3.

Il terzo motivo, ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., denunciaviolazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia.4.

Il quarto motivo, ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., denunciaviolazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.c.p.c., per mancanza e/o inesistenza di motivazione.4.1.

Il secondo, il terzo ed il quarto motivo possono essere esaminaticongiuntamente perché – seppure rispettivamente sotto la formaleevocazione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo (secondomotivo), di omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c. (terzomotivo), e di assenza o mera apparenza di motivazione (quarto motivo)– censurano tutti la sentenza impugnata laddove ha ritenuto assorbita ladoglianza con cui l’appellante debitrice contestava la sentenza di primogrado, che aveva ravvisato un tacito accordo tra le parti per ilpagamento rateale del debito residuo.4.2.

Tutti e tre i motivi sono infondati.4.3.

La corte territoriale, dopo aver ritenuto la prestazioneimmediatamente esigibile ai sensi dell’art. 1183, comma primo, c.c., haespressamente aggiunto: “L’ulteriore profilo di censura, inerente ilraggiungimento di un accordo tacito sulla ulteriore rateizzazione delresiduo credito, deve ritenersi assorbito”.In primo luogo, dunque, alcuna omissione di pronuncia può nellafattispecie essere ravvisata, né alcun vizio di omesso esame, inquest’ultima ipotesi dovendosi peraltro precisare che tale vizio vadedotto non nei termini prospettati dal ricorrente, cioè per pretesoomesso esame di una censura svolta in sede di gravame, bensì inriferimento all’omesso esame di un vero e proprio “fatto” in sensostorico, di un preciso accadimento ovvero una precisa circostanzanaturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (cfr.Numero registro generale 2731/2023Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 9115/2026Data pubblicazione 10/04/2026Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014; Cass., n. 7983/2014; Cass., n.17761/2016; Cass., Sez.

Un., n. 5745/2015).Neppure può essere poi ravvisata una motivazione apparente, ocomunque al di sotto del minimo costituzionale: seppure in manieraconcisa, laddove – dopo aver affermato l’immediata esigibilità delcredito ai sensi dell’art. 1183, comma primo, c.c. - ha ritenuto assorbitol’esame della censura dell’appellante in ordine all’inesistenza di un tacitoaccordo tra le parti al fine di proseguire il pagamento a rate del debitoresiduo, la Corte d’appello si è pronunciata conformemente al seguenteprincipio di diritto: “L'assorbimento "proprio" postula che la decisionedella domanda assorbita divenga superflua per effetto della decisionesulla domanda assorbente, con conseguente sopravvenuta carenza diinteresse all'esame della domanda rimasta assorbita;l'assorbimento "improprio" presuppone che la decisione assorbenteescluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni,ovvero comporta un implicito rigetto della domanda formulata edichiarata assorbita.

Quale che sia la forma di assorbimento, la relativadeclaratoria implica la specifica indicazione, da parte del giudice, deipresupposti in fatto e in diritto che la legittimano sicché, ove ciò nonavvenga, si è in presenza di una omissione di pronuncia, comportante lanullità della decisione sul punto” (Cass. n. 26507/2023).5.1 Il quinto motivo, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.,denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1965, 1230,1988 c.c., 633 e 634 c.p.c.Si censura la sentenza impugnata per avere qualificato la scritturaprivata di transazione come novativa e, di conseguenza, per averlaritenuta idoneo titolo per l’ottenimento del decreto ingiuntivo.5.2.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.La ricorrente deduce, assertivamente e genericamente, la violazionedi numerose ed eterogenee disposizioni, sia sostanziali, sia processuali,Numero registro generale 2731/2023Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 9115/2026Data pubblicazione 10/04/2026dunque prospettate in maniera cumulativa, così attribuendoinammissibilmente al giudice di legittimità il compito di isolare, dandoloro forma e contenuto giuridico, le singole censure teoricamenteproponibili onde ricondurle ad uno dei mezzi di impugnazione enunciatidall’art. 360 c.p.c., al fine di decidere poi su di esse (v.

Cass. n.19443/2011; Cass. n. 3397/2024).

Inoltre, viene formalmente invocato,a fondamento delle varie censure proposte, il vizio di violazione di legge,ma ciò in patente difformità rispetto agli insegnamenti di questaSuprema Corte, per cui “nel ricorso per cassazione, il vizio di violazionee falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., giusta ildisposto dell'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., dev'essere dedotto, apena d'inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme che siassumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delleaffermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono incontrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazionefornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, cosìda prospettare criticamente una valutazione comparativa fra oppostesoluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere alproprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziataviolazione” (Cass. n. 20870/2024).5.3 Infine, il motivo è infondato: questa Suprema Corte, invero, hagià avuto modo di affermare che la valutazione della sussistenza o menodegli elementi costitutivi della novazione costituisce apprezzamento difatto del giudice di merito, che se, come nel caso di specie, motivato, èinsindacabile in sede di legittimità (v.

Cass. n. 17328/2012; Cass. n.14712/2015).6.

In conclusione, il ricorso va rigettato.7.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità,perché il controricorso è tardivo, essendo stato depositato il 3 marzo2023, e dunque oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica delNumero registro generale 2731/2023Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 9115/2026Data pubblicazione 10/04/2026ricorso, avvenuta il 18 gennaio 2023.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026Il PresidenteCHIARA GRAZIOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liata ex lege all’indirizzo Pec in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti-controricorrente-nonché contro-intimato-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2845/2022depositata il 21/6/2022;Numero registro generale 2731/2023Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 9115/2026Data pubblicazione 10/04/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. [OSCURATO:PERSONA] aveva esercitato davanti al Tribunale di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA] azione revocatoria per far dichiarare nei suoiconfronti inefficace l’atto con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva alienato ad unterzo l’immobile che aveva in precedenza promesso in vendita allostesso [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva già versato alla promittente venditrice unacconto sul prezzo. Nel corso del giudizio le parti concludevano unatransazione, per cui la Brillantino si obbligava a restituire al Fuscol’acconto; le parti stabilivano le scadenze per un pagamento a ratemensili decorrenti dal 30 novembre 2009 fino al 30 ottobre 2010 eprevedevano, dopo questa data, che si sarebbero incontrate per definirele ulteriori modalità di pagamento del debito residuo.Successivamente il [OSCURATO:PERSONA] otteneva decreto ingiuntivo nei confronti dicontroparte, che a suo dire non avrebbe adempiuto agli obblighi assuntinella scrittura privata di transazione.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, ancheevocando in causa il di lei padre [OSCURATO:PERSONA], del qualesosteneva il coinvolgimento dell’operazione immobiliare, che non sicostituiva. Si costituiva invece, insistendo per la sua pretesa, il [OSCURATO:PERSONA].3. Con sentenza n. 117/2017, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere rigettava l’opposizione.4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, a cui resisteva il [OSCURATO:PERSONA], ancoranon costituendosi il Brillantino.5. La Corte d’Appello di Napoli rigettava il gravame.6. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, affidato acinque motivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]; resta intimato ilBrillantino. La ricorrente ha depositato memoria.Numero registro generale 2731/2023Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 9115/2026Data pubblicazione 10/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.,violazione o falsa applicazione degli artt. 1183, 1176, 1219, 1375, 1454c.c. e 633 c.p.c.1.1. Si censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha confermatola prima sentenza in punto di esigibilità del credito vantato dal Fuscononché, complessivamente, la sussistenza dei presupposti ex art. 633c.p.c. per l’emissione del decreto ingiuntivo, e si asserisce che la corteterritoriale avrebbe erroneamente applicato al caso di specie l’art. 1183c.c. senza invece considerare che nella transazione le parti avevanoprevisto, dopo un primo periodo di pagamento a rate, un successivoincontro tra loro per la definizione delle modalità di pagamento deldebito residuo: incontro che, tuttavia, non era mai avvenuto perché ilcreditore [OSCURATO:PERSONA], in violazione degli obblighi di buona fede, non si era maipresentato.1.2. Il motivo è infondato.L’art. 1183, comma primo, c.c. stabilisce espressamente che, “senon è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, ilcreditore può esigerla immediatamente”; coerentemente, questaSuprema Corte ha affermato che, quando le parti non pattuiscono untermine per l’adempimento, l’obbligazione deve ritenersi esigibile in ognimomento (v. di recente Cass. n. 3168/2025).Pertanto, laddove (dopo aver accertato in fatto l’assenza di unpattuito termine di adempimento) ha ritenuto il creduto ingiuntoimmediatamente esigibile, la corte territoriale ha deciso conformementeai suindicati principi di diritto.1.3. Né giova alla ricorrente invocare, in via alternativa, la “comunevolontà negoziale” e i canoni di correttezza e buona fede ex art. 1175c.c., giacché l’eventuale rilievo della volontà delle parti ai fini delladeterminazione del termine trova la propria distinta disciplina nelNumero registro generale 2731/2023Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 9115/2026Data pubblicazione 10/04/2026comma secondo del medesimo art. 1183 c.c., che il giudice d’appello hamotivatamente escluso essere pertinente alla fattispecie.Parimenti non pertinente – e comunque prospettato in termini deltutto generici ed assertivi – è il richiamo alla necessità di una previadiffida ad adempiere ovvero di un intervento giudiziale di fissazione deltermine. La censura, infatti, omette di considerare che la corteterritoriale si è espressamente richiamata al costante orientamento dilegittimità, secondo cui, in difetto di un termine convenzionale diadempimento, la prestazione è immediatamente esigibile e, per esigerla,non sono indispensabili né la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. né ilricorso al giudice ai sensi dell’art. 1183, secondo comma, c.c., benpotendo il giudice, chiamato a dirimere la controversia insorta tra leparti in conseguenza dell’inadempimento, apprezzare ex post lacongruità del tempo decorso tra la pattuizione e la pretesa diadempimento e quindi anche ritenere che il ritardo del debitore siaincompatibile con la natura della prestazione e riveli pertanto la volontàdi non adempiere (v. Cass. 14243/2020; Cass. n. 19414/2010; Cass. n.15796/2009).In definitiva, la Corte d’appello ha ben reputato subito esigibile ilcredito, mentre le censure della ricorrente – in ultimo quella per cui leparti avrebbero previsto, se non direttamente la fissazione del termine,perlomeno un “metodo per la sua futura fissazione” - non trovanofondamento in quanto disposto dal primo comma dell’art. 1183 c.c., eanzi in sostanza si risolvono - in uno con la prospettazione della malafede del creditore, che non si sarebbe presentato all’incontro stabilitoper definire le ulteriori modalità di pagamento del debito residuo - nelsollecitare a questa Suprema Corte un nuovo esame della quaestio facti,del tutto estraneo al sindacato di legittimità.2. Il secondo motivo, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.,denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1326, 1183 c.c. e 633Numero registro generale 2731/2023Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 9115/2026Data pubblicazione 10/04/2026c.p.c., nonché, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., omesso esame diun fatto decisivo e discusso.3. Il terzo motivo, ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., denunciaviolazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia.4. Il quarto motivo, ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., denunciaviolazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.c.p.c., per mancanza e/o inesistenza di motivazione.4.1. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo possono essere esaminaticongiuntamente perché – seppure rispettivamente sotto la formaleevocazione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo (secondomotivo), di omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c. (terzomotivo), e di assenza o mera apparenza di motivazione (quarto motivo)– censurano tutti la sentenza impugnata laddove ha ritenuto assorbita ladoglianza con cui l’appellante debitrice contestava la sentenza di primogrado, che aveva ravvisato un tacito accordo tra le parti per ilpagamento rateale del debito residuo.4.2. Tutti e tre i motivi sono infondati.4.3. La corte territoriale, dopo aver ritenuto la prestazioneimmediatamente esigibile ai sensi dell’art. 1183, comma primo, c.c., haespressamente aggiunto: “L’ulteriore profilo di censura, inerente ilraggiungimento di un accordo tacito sulla ulteriore rateizzazione delresiduo credito, deve ritenersi assorbito”.In primo luogo, dunque, alcuna omissione di pronuncia può nellafattispecie essere ravvisata, né alcun vizio di omesso esame, inquest’ultima ipotesi dovendosi peraltro precisare che tale vizio vadedotto non nei termini prospettati dal ricorrente, cioè per pretesoomesso esame di una censura svolta in sede di gravame, bensì inriferimento all’omesso esame di un vero e proprio “fatto” in sensostorico, di un preciso accadimento ovvero una precisa circostanzanaturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (cfr.Numero registro generale 2731/2023Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 9115/2026Data pubblicazione 10/04/2026Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., n. 7983/2014; Cass., n.17761/2016; Cass., Sez. Un., n. 5745/2015).Neppure può essere poi ravvisata una motivazione apparente, ocomunque al di sotto del minimo costituzionale: seppure in manieraconcisa, laddove – dopo aver affermato l’immediata esigibilità delcredito ai sensi dell’art. 1183, comma primo, c.c. - ha ritenuto assorbitol’esame della censura dell’appellante in ordine all’inesistenza di un tacitoaccordo tra le parti al fine di proseguire il pagamento a rate del debitoresiduo, la Corte d’appello si è pronunciata conformemente al seguenteprincipio di diritto: “L'assorbimento "proprio" postula che la decisionedella domanda assorbita divenga superflua per effetto della decisionesulla domanda assorbente, con conseguente sopravvenuta carenza diinteresse all'esame della domanda rimasta assorbita;l'assorbimento "improprio" presuppone che la decisione assorbenteescluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni,ovvero comporta un implicito rigetto della domanda formulata edichiarata assorbita. Quale che sia la forma di assorbimento, la relativadeclaratoria implica la specifica indicazione, da parte del giudice, deipresupposti in fatto e in diritto che la legittimano sicché, ove ciò nonavvenga, si è in presenza di una omissione di pronuncia, comportante lanullità della decisione sul punto” (Cass. n. 26507/2023).5.1 Il quinto motivo, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.,denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1965, 1230,1988 c.c., 633 e 634 c.p.c.Si censura la sentenza impugnata per avere qualificato la scritturaprivata di transazione come novativa e, di conseguenza, per averlaritenuta idoneo titolo per l’ottenimento del decreto ingiuntivo.5.2. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.La ricorrente deduce, assertivamente e genericamente, la violazionedi numerose ed eterogenee disposizioni, sia sostanziali, sia processuali,Numero registro generale 2731/2023Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 9115/2026Data pubblicazione 10/04/2026dunque prospettate in maniera cumulativa, così attribuendoinammissibilmente al giudice di legittimità il compito di isolare, dandoloro forma e contenuto giuridico, le singole censure teoricamenteproponibili onde ricondurle ad uno dei mezzi di impugnazione enunciatidall’art. 360 c.p.c., al fine di decidere poi su di esse (v. Cass. n.19443/2011; Cass. n. 3397/2024). Inoltre, viene formalmente invocato,a fondamento delle varie censure proposte, il vizio di violazione di legge,ma ciò in patente difformità rispetto agli insegnamenti di questaSuprema Corte, per cui “nel ricorso per cassazione, il vizio di violazionee falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., giusta ildisposto dell'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., dev'essere dedotto, apena d'inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme che siassumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delleaffermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono incontrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazionefornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, cosìda prospettare criticamente una valutazione comparativa fra oppostesoluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere alproprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziataviolazione” (Cass. n. 20870/2024).5.3 Infine, il motivo è infondato: questa Suprema Corte, invero, hagià avuto modo di affermare che la valutazione della sussistenza o menodegli elementi costitutivi della novazione costituisce apprezzamento difatto del giudice di merito, che se, come nel caso di specie, motivato, èinsindacabile in sede di legittimità (v. Cass. n. 17328/2012; Cass. n.14712/2015).6. In conclusione, il ricorso va rigettato.7. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità,perché il controricorso è tardivo, essendo stato depositato il 3 marzo2023, e dunque oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica delNumero registro generale 2731/2023Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 9115/2026Data pubblicazione 10/04/2026ricorso, avvenuta il 18 gennaio 2023.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026Il PresidenteCHIARA GRAZIOSI
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