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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2023

Cassazione n. 26507/2023

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 06204/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1918) , in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] fu Angelo . [OSCURATO:SOCIETA]., elett.te domiciliato in Roma, piazza del Popolo , n. 3 ([OSCURATO:PERSONA]Arpe – [OSCURATO:PERSONA]), rappresentato e dife s o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procurain calce al ricorso ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] gelo , [OSCURATO:PERSONA] ( classe 1955) , [OSCURATO:PERSONA],elett.te domiciliati in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] , n. 4 ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentati e dife si da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procurain calce al controricorso; –controricorrenti e ricorrenti incidentali – Oggetto: s.n.c. esclusione socio AC –18/05/2023 r.g. n. 06204/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo , terza sezione civile, n. 29/2018,del 11 gennaio 2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18 maggio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ( classe 1918), in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] fu Angelo . [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso in cassazione, affidato a sette motiv i , avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato l a sentenzacon cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto tanto la domanda con cui il predetto chiedeva pronunciarsi l'esclusione del fratello [OSCURATO:PERSONA] società [OSCURATO:PERSONA] fu Angelo . [OSCURATO:SOCIETA]., tra di essi allora corrente , quanto la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA] – specularmente - domandava l'esclusione del fratello Giuseppe e, in subordine, la sua revoca dalla facoltà di amministrare.

2. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] ( classe 1955) e [OSCURATO:PERSONA], tutti eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more del giudizio, hanno resistito con controricorso e , a lo ro volta , proposto ricorso incidentale affidato a un motivo.

3. La Corte territoriale , per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto: 3.1 c he la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA] ( classe 1918)chiedeva la revoca dalla carica di amministratore del fratello Vincenzo era inammissibile, come correttamente aveva rilevato il Tribunale,in quanto nuova, atteso che l'articolo 6 del d . l gs. n . 5 del 2003, applicabile ratione temporis alla fattispecie , non consentiva r.g. n. 06204/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con la memoria di replica di cui alprimo comma del suddetto articolo la formulazione di nuove domande,come doveva ritenersi quella in esame,bensì solo la precisazione o la modificazione di domande già proposte; 3.2 che parimenti infondata era la censura inerente alla pretesa illegittimità dell'ordinanza ammissiva delle prove, pronunciata dal Tribunale in data 1°ottobre 2008, nella parte in cui essa aveva disposto l'audizione di soli due testi , in quanto la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice del merito,tenuto conto inoltre che il [OSCURATO:PERSONA] (classe 1918) non aveva in alcun modo contestato l’ ordinanza medesima , co n ciò determinando un’implicita acquiescenza; 3.3 che , in relazione alla valutazione quale confessione stragiudiziale della lettera sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] in data 6 maggio 1988, con tenente riferiment i ai gravi inadempimenti oggetto di contestazione ai fini della domanda di esclusione, da un canto andava rilevato che la dichiarazione in essa contenuta non riguardava fatti, ma valutaz ioni giuridiche , come tali inidonee a qualificare la confessione e, d’altro canto , che le ammissioni iv i contenute erano state valutate dal T ribunale e correttamente ritenute non decisive ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'addebito mosso al [OSCURATO:PERSONA],in quanto contraddette da alcune prove testimoniali e,in ogni caso, facenti riferimento a scelte imprenditoriali avallate o, comunque , non impedite da [OSCURATO:PERSONA](classe 1918) ; 3.4 che [OSCURATO:PERSONA] ( classe 1918) non aveva provato in giudizio i fatti addebitati al fratello Vincenzo: la sottoscrizione del contratto di appalto con laCobeta s.r.l. rientrava, infatti , nei poteri r.g. n. 06204/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del predetto [OSCURATO:PERSONA] , stante la facoltà disgiuntiva di amministrazione prevista nell'atto di regolarizzazione della precedente società di fatto tra gli stessi esistita , non essendo in alcun modo provato che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse opposto all'iniziativa del fratello; la lettera firmata da [OSCURATO:PERSONA] in data 6 maggio 1988 non aveva valore confessorio, nei termini sopra già evidenziati; nessuna evidenza probatoria assisteva l'addebito mosso a [OSCURATO:PERSONA] di avere scontato cambiali false; nessuna evidenza probatoria assisteva,inoltre , l'addebito mosso a [OSCURATO:PERSONA] di essersi opposto ai tentativi del fratello Giuseppe d i salvare un cespite della società dall'aggressione delle banche , così come nessuna evidenza probatoria vi era delle asserite appropriazioni da parte del [OSCURATO:PERSONA] di immobili intestati alla società e di denaro proveniente dalla cassa sociale; 3.5 c he l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi assorbito dal rigetto d ell'appello principale proposto. 4 MICCICHE’ Ange lo, MICCICHE’ Giuseppe e MICCICHE’ Guido hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare , va rilevata l'infondatezza dell ’ eccezione di carenza di interesse a ricorrere di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1918),formulata dagli odierni controricorrenti sul presupposto che il loro dante causa, [OSCURATO:PERSONA], sia deceduto nelle more tra la data di deposito della sentenza di appello e la data di notificazione del ricorso per cassazione.

In proposito, va rilevato che , come gli stessi controricorrenti argomentano a pagina 19 del controricorso, oggetto delledomande hin c et ind e originariamente formulat e dai r.g. n. 06204/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] due fratelli con gli atti introduttivi di primo grado non era esclusivamente la reciproca richiesta di esclusione dalla qualità di soci e dalla conseguente facoltà di amministrare la società, bensì anche quella di risarcimento dei danni asseritamente e reciprocamente cagionati dalle condotte di mala gestio rispettivamente ascritte.

In tale contesto,va rilevato che, sebbene il decesso di [OSCURATO:PERSONA] privi di interesse ad agire l'odierno ricorrente principale in relazione alla richiesta di esclusione del defunto dalla società, permane tuttavia un interesse alla presente controversia connesso all'eventuale accertamento dei danni cagionati alla società per effetto delle condotte di mala gestio imputateall’ex socio, di cui potrebbero, in thesi , rispondere quanto agli effetti risarcitori anche gli odierni controricorrenti in qualità di eredi.

Ciò che, d a un lato , legittima il persistente interesse a ricorrere di [OSCURATO:PERSONA] ( classe 1918) e , dall'altro , legittima l'interesse a ricorrere anche dei controricorrenti rispetto all'altro elemento potenzialmente dirimente, costituito dall a dedotta estinzione della società in nome collettivonelle more del giudizio; anche in relazione a tale ultima circostanza, vale la medesima considerazione sopra esplicitata atteso che, con ogni evidenza , quantomeno nei limiti dell’acquisizione iure hereditatis della quota di liquidazione della società , sussiste una legittimazione degli ex soci,che non necessita di alcuna specifica manifestazione di volontà al riguardo , ma deriva direttamente dalla pregressa attribuzione della medesimaqualità di socio de l dante causa .

A naloga autonomia della domanda risarcitoria legittima il corretto rilascio della procura alle liti da parte dell'odierno ricorrente principale, quantomeno nei limiti della partecipazione personale al giudizio.r.g. n. 06204/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

2. Ciò premesso in via pregiudiziale, la Corte osserva , ancora preliminarmente, che i l ricorso principale lamenta , in tutte le sue censure, una plurali tà di ipotesi tra quell e previst e dall'art . 360 , primo comma, cod. proc. civ.Al fine dello scrutinio dell’ammissibilità di una siffatta tecnica di deduzione dei motivi, va rammentato che la necessaria attività interpretativa del contenuto dei motivi di ricorso per cassazione, nei sensi da ultimo precisati da Sez.

U, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021, porta a ritenere che, al di là dell'evidente criticità connessa all'unificazione di ipotesi di ricorso affatto diverse tra loro, ciò che diviene dirimente è che si riesca ad interpretare nel corpo del motivo una sicura attribuibilità di quanto lamentatoa una o più delle suddette ipotesi.

Con tale premessa, in relazione al ricorso principale, laCorte osserva: a.Primo motivo : « I .

Error in procedendo per violazione dell'art. 6, comma 2, del d . lgs. n . 5 del 2003 e degli art t. 132 , comma 1, n. 4 ) c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’ art . 360, comma 1 , n n. 3 ) e 4 ) c.p.c. » , d educendo che il giudice di appello avrebbe errato nel confermare la statuizione del Tribunale di decadenza dell'attore della facoltà di proporre la domanda di revoca dell'amministratore ai sensi dell'art. 2259 cod . civ . con la memoria di replica prevista dall'art.6, secondo comma , del d . l gs. n.5 del 2003 , atteso che , nel caso di specie , la proposizione della domanda di revoca era stata necessitata come conseguenza diretta della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, domanda avente a oggetto la medesima richiesta di esclusione e revoca rivolta nei confronti dell'odierno ricorrente.

Il motivo, alla luce del criterio esposto in premessa, va qualificato come sostanzialmente deducente un vizio di falsa applicazione di legge, laddo ve la pretesa nullità della sentenza r.g. n. 06204/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] impugnata riferibile in epigrafe al n.4) del primo comma dell'art . 360 cod. proc. civ. resta del tutto priva di alcun argomento esplicativo delle ipotesi che configurano tale fattispecie.

In tali limiti, il motivo èinfondato.

L'ambito di applicazione della facoltà per l'attore di introdurre nuove domande per effetto della costituzione in giudizio del convenuto, nell'allora vigente rito societario, è stat o interpretato da questa Corte in maniera assai lata, comprendendo in tale facoltà dell'attore la necessità di rispondere,attraverso la proposizione della nuova domanda , non solo alle domande proposte dal convenuto, ma anche al le mere difese ( Sez. 1, Sentenza n. 29 del 03/01/2017 ).

E , tuttavia , tale facoltà, è da int endersi evidentemente come fatto eccezionale rispetto alla preclusione già maturata inerente alla formulazione della domanda giudiziale.

L'applicazione di tali principi al caso di specie porta a ritenere che, del tutto corretta mente , la Corte di appello ab bia dichiarato inammissibile la modificazione della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] con la memoria ex art . 6, secondo comma , d. lgs. n. 5/2003, atteso che la domanda di revoca , come del resto ammette espressamente l'odierno ricorrente principale, non derivava in alcun modo come conseguenza giuridica immediata e diretta dalla proposizione della domanda riconvenzionale svolta da [OSCURATO:PERSONA].

La necessità di proporre la doman da derivava semplicemente dalla constatazione che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto anche la revoca del fratello Giuseppe e costui aveva,quindi, ritenuto di poter modificare la propria domanda chiedendo anch'egli la revoca.

Tanto basta per concludere nel senso che in alcun modo poteva e può ritenersi che la domanda di revoca del fratello Vincenzo proposta dall'odierno ricorrente principale in primo grado r.g. n. 06204/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] fosse conseguenza immediata e diretta della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, ben potendoessa essere formulata sin dall’atto di citazione, non essendovi alcuna evidenza che essa scaturisse come effetto delle eccezioni o delle difese svolte dal convenuto con la comparsa di risposta. b) Secondo motivo: « II .

Error in procedendo per violazione degli artt. 245 e 132comma 1 n . 4 ) c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 24 Cost., in relazione all’ art . 360, comma 1 , n n . 3 ) e 4 ) c.p.c.», deducendo che il giudice di appello avrebbe errato nel non aver accertato l’illegittimità dell’ordinanza istruttoria dell ’ 1/ 10 / 2008 , limitativa delle prove testimoniali richieste dall ’ attore in primo grado, atteso che , all ’ udienza di escu s sione del 4 giugno 2008 innanzi al Tribunale, l ’ odierno ricorrente aveva citato tutti i testi indicati e alla successiva udienza del 1° ottobre 20 0 8 aveva insistito affinché venissero escussi tutti i predetti testi,di talché in alcun modo poteva dedursi un’acquiescenza del ricorrente alla limitazione all’espletamento della prova testimoniale, ciò che ridondava in un abnorme esercizio del potere discrezionale del giudice e che si traduceva, altresì , in un ’ illegittima limitazione al diritto alla prova.

Anche tale censura, pur formulata tanto sotto il profilo della violazione di legge che della nullità della sentenza, nel suo svolgimento sostanzialmente deduce una falsa applicazione della normativa processuale in tema di poteri istruttori del giudice di merito, segnatamente connessi alla limitazione delle liste testimoniali e alla disciplina dell’escussione dei testi.

In tali limiti, va rilevato che la censura è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha chiaramente identificato (a pag. 5) quanto avvenuto innanzi al giudice istruttore r.g. n. 06204/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in primo grado nel senso che non avendo la parte,che ha formulato i capitoli di prova,specificato su quali circostanze i singoli testimoni indicati erano in grado di rispondere, doveva presumersi che tutti fossero in grado di rispondere su tutte le circostanze; con l’ulteriore conseguenza che la limitazione a due soli testi rientrava nella facoltà discrezionale del giudice istruttore di limitare le liste testimoniali ritenute sovrabbondanti.

Rispetto a questa ragione della decisione, la censura non esprime alcun argomento in contrario, sostanziandosi nella lamentela secondo la quale i testi indicati sarebbero stati falcidiati sin dalla prima udienza, con ciò escludendosi che tale decisione possa essere stata motivata dai risultati raggiunti dall’istruttoria.

Un argomento diverso ed eccentrico, che non si confronta con il presupposto della motivazione espressa dalla Corte territoriale e sopra riassunta.

Quanto,poi, alla questione inerente all ’ acquiescenza che la Corte territoriale ritiene essersi verificata in capo all’odierno ricorrente principale per effetto della mancata richiesta di revoca o modifica nell’udienza istruttoria del decreto ammissivo delle prove, va osservato che il motivo di ricorso in esame,pur qualificando come illegittima tale decisione per asserito travisamento di un fatto processuale, in effetti non individua il detto travisamento, se non riferendo il contenuto del verbale dell’udienza del 23 dicembre 2008 dove tuttavia, quantomeno nel passo trascritto a pagina 13 del ricorso principale, non si evince alcuna espressa richiesta di modifica o revoca del provvedimento a mmissivo delle prove , ivi rinvenendosi solo la diversa questione del numero di testi da assumere per ciascuna circostanza. c) Terzo motivo: «Error in procedendo per violazione degli artt. 16 D.Lgs. n. 5/2003, 345 e 132, comma 1, n . 4 c.p.c., 118 disp.r.g. n. 06204/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] att. c.p.c.e 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5)c.p.c..», deducendo che il giudice di appello avrebbe errato nel non ammettere in grado d'appello il capitolo di prova n . 53 articolato nell'istanza di fissazione di udienza ex art. 8, comma 1, lett.c) del d . l gs. n . 5 / 2003 , depositata in primo grado in data 17 novembre 2006, che mai era stato rinunciato ed anzi espressamente riproposto sino alla precisazione delle conclusioni; capitolo da ritenersi,inoltre, decisivo ai fini del decidere , atteso che la motivazione della sentenza si fonderebbe proprio sulla pretesa mancata prova sulle circostanze ivi dedotte.

Il motivo è inammissibile.

Sotto un primo profilo, la censura in esame, pur lamentando nella sua epigrafe - tra l'altro - un errore procedurale comportante la nullità della sentenza, non indica a questa Corte come, dove e quando avrebbe chiesto l'ammissione in grado di appello del capitolo di prova n. 53 , originariamente articolato nell'istanza di fissazione di udienza in primo grado.

Va, infatti,rilevato sul punto che la Corte territoriale, a pagina 8 della sentenza impugnata,si è limitata a rilevare che la circostanza di cui al predetto capitolo n.53 non era stata ammessa dal Tribunale e che, sul punto,si era verificata acquiescenza, per non essere mai stata chiesta la modifica del relativo provvedimento.

Tanto determina c he la mancata ammissione del suddetto capitolo di prova deriva da una valutazione di carattere strettamente processuale e che, in relazione a tale decisione , in appello non è stata fatta alcuna specifica censura,essendosi l'odierno ricorrente limitato a chiedere che la Corte ammettesse il capitolo di prova formulato originariamente in primo grado,senza darsi alcun carico degli effetti preclusivi della decadenza processuale in quella fase già maturata.r.g. n. 06204/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] b.Quarto motivo: «IV.

Error in iudicando per violazione de gli artt. 2735 e 2733, 2° comma, 1362 c.c., in relazioneall’art. 360, comma1, nn. 3) e 5 ) c.p.c. » , d educendo c he il giudice di appello avrebbe errato nel non attribuire valore confessorio alla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] del 6 maggio 1988, atteso che essa conteneva oggettivi avvenimenti che integravano la nozione di “fatto”contenuta nell'art.2730 cod. civ. e con essa il dichiarante aveva, quindi , riconosciuto l a riferibilità a s é medesimo delle decisioni sui fatti ivi contenuti. c.

Qu into motivo: «V.

Error in procedendo per violazione de gli artt. 132, c. 2 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma1, nn. 4) e 5 ) c.p.c.», d educendo il giudice di appello avrebbe apoditticamente, quindi con motivazione apparente , affermato che la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] del 6 maggio 1988 avrebbe avuto a oggetto unicamente elementi di giudizio e non anche elementi fattuali. d.Sesto motivo: «VI.

Error in iudicando per violazione de ll’ ar t. 2733, comma 2, c.c., in relazione all’ art . 360, comma 1 , n . 3 ) c.p.c.», deducendo che il giudice di appello avrebbe omesso di attribuire valore di piena prova legale alle confessioni di [OSCURATO:PERSONA], sia con riferimento alla predetta dichiarazione del 6 maggio 1988, sia in relazione alle risultanze dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 29 ottobre 2007.

I motivi quarto, quinto e sestosono inammissibil i poiché , al di là dell’epigrafe, nella loro sostanza sono qualificabil i non già come deducenti un vizio procedurale o un ’ omessa motivazione di un fatto storico naturalistico decisivo per il giudizio e discusso tra le parti.

Ciò che, in effetti , tutte e tre l e cen sur e conten gono, sotto diverse ma concorrenti prospettazioni, è una diversa valutazione r.g. n. 06204/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del contenuto della dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA] in data 6 maggio 1988 rispetto a quella concordemente accertata e valutata dai giudici di merito.

Ciò che, i n assoluto , non è mai consentito in sede di legittimità dedurre, quante volte - come nel caso di specie -l'argomentazione sia sorretta da una motivazione riconoscibile come tale è ben superiore al minimo costituzionale, ma che nel caso di specie finisce per essere inammissibile anche per la preclusione di carattere processuale di cui alla cosiddetta doppia conforme dell'art.348 - ter cod. proc. civ. , atteso che i fatti dedotti e segnatamente riconducibili alla valutazione del contenuto della dichiarazione sopra indicata sono stati concordemente e conformemente valutati dai giudici del merito, con conseguente inammissibilità della proposizione del ricorso ai sensi dell'art.360, primo comma, n . 5 ) cod . proc . civ.

In tale complessiva valutazione, appannaggioesclusivo della valutazione dei giudici di merito, ricade anche l’esito dell’interrogatorio formale svoltosi in primo grado che, peraltro , non risulta nemmeno sia stato espressamentededotto come motivo di censura in appello. e.Settimo motivo: « VI

I. Error in procedendo per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’ art . 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5c.p.c.», deducendo che il giudice di appello avrebbe omesso di esaminare fatti addebitati al fratello come causa di esclusione, tutti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti,con riferimento all'omessa redazione di un piano finanziario per la copertura dei costi di un costruendo edificio; all'aver assunto decisioni contro il parere contrario espresso dal ricorrente; all'aver scelto senza avvertimento la cooperativa Cobeta, interrompendo per l'effetto le trattative con altreimprese; a ll'aver ac quisito un terreno nonché un immobile e r.g. n. 06204/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] un hotel al proprio patrimonio personale, con evidente danno per quello della società amministrata.

Il motivo è inammissibile in quanto, sotto un primo profilo, pretende di far compiere a questa Corte una non consentita rivalutazione del materiale probatorio versato in atti, dovendo rammentarsi che èben consentito al giudice di merito selezionare il materiale probatorio ritenuto rilevante ai fini del decidere,senza onerarsi della specifica motivazione dell'omessa considerazione delle prove non valutate.

Sotto altro profilo, va osservato che la sentenza impugnata (pagg. 8 e ss.), con motivazione ben superiore al minimo costituzionale, ha ripercorso il giudizio valutativo delle prove già effettuato dal Tribunale, specificamente indicando le ragioni del rigetto dell'appello principale sul punto e pervenendo sostanzialmente alla conferma della valutazione dei fatti ritenuti rilevanti, in maniera assolutamente conforme a quanto effettuato dal giudice di primo grado.

Anche tale censura incorre,quindi, in una generale vizio di inammissibilità in quanto sostanzialmente tendente a far compiere a questa Corte di legittimità una non consentita opera di rivalutazione del complessivo materiale probatorio, laddove in relazione al preteso vizio di motivazione sussiste parimenti la preclusione di cui all'art. 348-tercod. proc . civ .

3. I l ricorso incidentale lamenta « violazione e/o falsa applicazione dell'art.112 c . p . c . in relazione all'art . 360 , comma 1, n.4) c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi d'appello proposti dall'appellante incidentale», deducendo la totale omissione di pronunciada parte del giudice d'appello sui 5 motivi di appello incidentale articolati nell ’ impugnazione tempestivamen te propostain secondo grado, essendosi limitato il giudice a ritenere r.g. n. 06204/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] assorbito l'appello incidentale, senza av vedersi che nessuno dei motivi di appello incidentale poteva dirsi legato all'appello principale da un nesso logico inscindibile, tale da determinare l'automatismo proprio dell'assorbimento.

Il motivo è fondato e va accolto.

La sentenza impugnata dichiara l'appello incidentale assorbito alla luce di quanto da essa stessa scrutinato in relazione all'appello principale.

Lamotivazione è già in sé di tale apoditticità da qualificarsi come sostanzialmente omessa, non rinvenendosi alcun argomento giuridico attraverso il quale la Corte territoriale abbia spiegato i termini del rilevato assorbimento.

È, infatti , noto che l'assorbimento di una domanda può essere proprio o improprio.

Si parla di assorbimento “proprio” quando la decisione della domanda assorbita diviene superflua per effetto della decisione sulla domanda assorbente,con conseguente insorgenza di una sopravvenuta carenza di interesse all'esame della domanda rimasta assorbita.

Si parla di assorbimento “improprio” quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto della domanda formulata e dichiarata assorbita .

I l presupposto della legittimità di una declaratoria di assorbimento, tanto nel caso di forma propria che impropria, resta sempre e comunque la specifica indicazione, da parte del giudice , dei presupposti in fatto e in diritto che legittimino il ritenuto assorbimento.

Tanto determina che, ove ciò non avvenga, e dunque ove in nessuna parte della decisione sia rinvenibile la motivazione che sorreggala decisione di assorbimento, si sia in presenza di una sostanziale omissione di pronuncia, con conseguente nullità della decisione sul punto.

Non è quindi possibile in alcun modo rinvenire una motivazione implicita di rigetto nel ritenuto assorbimento, r.g. n. 06204/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] stante la totale pretermissione a opera dellaCorte territoriale di ogni attività comparativa tra i fatti oggetto delle doglianze mosse con l'appello incidentale da parte di [OSCURATO:PERSONA], c on quelli scrutinati in relazione alle doglianze mosse con l’atto di citazione in primo grado, che quindi avrebbero dovuto essere esaminate e non già dichiarate assorbit e , quantomeno nei limiti della parte delle domande ancora assistite dall’interesse ad agire reciproco, come specificato nelle sopra esposte considerazioni di carattere preliminare.

Atanto provvederà la fase di rinvio .

4. La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al solo ricorso incidentale e le parti rinviate innanzi alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità.

5. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie , nei sensi di cui in motivazione, il ricorso incidentale, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia le parti, in relazione al ricorso incidentale accolto,innanzi alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 06204/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1918) , in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] fu Angelo . [OSCURATO:SOCIETA]., elett.te domiciliato in Roma, piazza del Popolo , n. 3 ([OSCURATO:PERSONA]Arpe – [OSCURATO:PERSONA]), rappresentato e dife s o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procurain calce al ricorso ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] gelo , [OSCURATO:PERSONA] ( classe 1955) , [OSCURATO:PERSONA],elett.te domiciliati in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] , n. 4 ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentati e dife si da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procurain calce al controricorso; –controricorrenti e ricorrenti incidentali – Oggetto: s.n.c. esclusione socio AC –18/05/2023 r.g. n. 06204/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo , terza sezione civile, n. 29/2018,del 11 gennaio 2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18 maggio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ( classe 1918), in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] fu Angelo . [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso in cassazione, affidato a sette motiv i , avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato l a sentenzacon cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto tanto la domanda con cui il predetto chiedeva pronunciarsi l'esclusione del fratello [OSCURATO:PERSONA] società [OSCURATO:PERSONA] fu Angelo . [OSCURATO:SOCIETA]., tra di essi allora corrente , quanto la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA] – specularmente - domandava l'esclusione del fratello Giuseppe e, in subordine, la sua revoca dalla facoltà di amministrare. 2. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] ( classe 1955) e [OSCURATO:PERSONA], tutti eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more del giudizio, hanno resistito con controricorso e , a lo ro volta , proposto ricorso incidentale affidato a un motivo. 3. La Corte territoriale , per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto: 3.1 c he la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA] ( classe 1918)chiedeva la revoca dalla carica di amministratore del fratello Vincenzo era inammissibile, come correttamente aveva rilevato il Tribunale,in quanto nuova, atteso che l'articolo 6 del d . l gs. n . 5 del 2003, applicabile ratione temporis alla fattispecie , non consentiva r.g. n. 06204/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con la memoria di replica di cui alprimo comma del suddetto articolo la formulazione di nuove domande,come doveva ritenersi quella in esame,bensì solo la precisazione o la modificazione di domande già proposte; 3.2 che parimenti infondata era la censura inerente alla pretesa illegittimità dell'ordinanza ammissiva delle prove, pronunciata dal Tribunale in data 1°ottobre 2008, nella parte in cui essa aveva disposto l'audizione di soli due testi , in quanto la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice del merito,tenuto conto inoltre che il [OSCURATO:PERSONA] (classe 1918) non aveva in alcun modo contestato l’ ordinanza medesima , co n ciò determinando un’implicita acquiescenza; 3.3 che , in relazione alla valutazione quale confessione stragiudiziale della lettera sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] in data 6 maggio 1988, con tenente riferiment i ai gravi inadempimenti oggetto di contestazione ai fini della domanda di esclusione, da un canto andava rilevato che la dichiarazione in essa contenuta non riguardava fatti, ma valutaz ioni giuridiche , come tali inidonee a qualificare la confessione e, d’altro canto , che le ammissioni iv i contenute erano state valutate dal T ribunale e correttamente ritenute non decisive ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'addebito mosso al [OSCURATO:PERSONA],in quanto contraddette da alcune prove testimoniali e,in ogni caso, facenti riferimento a scelte imprenditoriali avallate o, comunque , non impedite da [OSCURATO:PERSONA](classe 1918) ; 3.4 che [OSCURATO:PERSONA] ( classe 1918) non aveva provato in giudizio i fatti addebitati al fratello Vincenzo: la sottoscrizione del contratto di appalto con laCobeta s.r.l. rientrava, infatti , nei poteri r.g. n. 06204/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del predetto [OSCURATO:PERSONA] , stante la facoltà disgiuntiva di amministrazione prevista nell'atto di regolarizzazione della precedente società di fatto tra gli stessi esistita , non essendo in alcun modo provato che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse opposto all'iniziativa del fratello; la lettera firmata da [OSCURATO:PERSONA] in data 6 maggio 1988 non aveva valore confessorio, nei termini sopra già evidenziati; nessuna evidenza probatoria assisteva l'addebito mosso a [OSCURATO:PERSONA] di avere scontato cambiali false; nessuna evidenza probatoria assisteva,inoltre , l'addebito mosso a [OSCURATO:PERSONA] di essersi opposto ai tentativi del fratello Giuseppe d i salvare un cespite della società dall'aggressione delle banche , così come nessuna evidenza probatoria vi era delle asserite appropriazioni da parte del [OSCURATO:PERSONA] di immobili intestati alla società e di denaro proveniente dalla cassa sociale; 3.5 c he l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi assorbito dal rigetto d ell'appello principale proposto. 4 MICCICHE’ Ange lo, MICCICHE’ Giuseppe e MICCICHE’ Guido hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare , va rilevata l'infondatezza dell ’ eccezione di carenza di interesse a ricorrere di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1918),formulata dagli odierni controricorrenti sul presupposto che il loro dante causa, [OSCURATO:PERSONA], sia deceduto nelle more tra la data di deposito della sentenza di appello e la data di notificazione del ricorso per cassazione. In proposito, va rilevato che , come gli stessi controricorrenti argomentano a pagina 19 del controricorso, oggetto delledomande hin c et ind e originariamente formulat e dai r.g. n. 06204/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] due fratelli con gli atti introduttivi di primo grado non era esclusivamente la reciproca richiesta di esclusione dalla qualità di soci e dalla conseguente facoltà di amministrare la società, bensì anche quella di risarcimento dei danni asseritamente e reciprocamente cagionati dalle condotte di mala gestio rispettivamente ascritte. In tale contesto,va rilevato che, sebbene il decesso di [OSCURATO:PERSONA] privi di interesse ad agire l'odierno ricorrente principale in relazione alla richiesta di esclusione del defunto dalla società, permane tuttavia un interesse alla presente controversia connesso all'eventuale accertamento dei danni cagionati alla società per effetto delle condotte di mala gestio imputateall’ex socio, di cui potrebbero, in thesi , rispondere quanto agli effetti risarcitori anche gli odierni controricorrenti in qualità di eredi. Ciò che, d a un lato , legittima il persistente interesse a ricorrere di [OSCURATO:PERSONA] ( classe 1918) e , dall'altro , legittima l'interesse a ricorrere anche dei controricorrenti rispetto all'altro elemento potenzialmente dirimente, costituito dall a dedotta estinzione della società in nome collettivonelle more del giudizio; anche in relazione a tale ultima circostanza, vale la medesima considerazione sopra esplicitata atteso che, con ogni evidenza , quantomeno nei limiti dell’acquisizione iure hereditatis della quota di liquidazione della società , sussiste una legittimazione degli ex soci,che non necessita di alcuna specifica manifestazione di volontà al riguardo , ma deriva direttamente dalla pregressa attribuzione della medesimaqualità di socio de l dante causa . A naloga autonomia della domanda risarcitoria legittima il corretto rilascio della procura alle liti da parte dell'odierno ricorrente principale, quantomeno nei limiti della partecipazione personale al giudizio.r.g. n. 06204/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2. Ciò premesso in via pregiudiziale, la Corte osserva , ancora preliminarmente, che i l ricorso principale lamenta , in tutte le sue censure, una plurali tà di ipotesi tra quell e previst e dall'art . 360 , primo comma, cod. proc. civ.Al fine dello scrutinio dell’ammissibilità di una siffatta tecnica di deduzione dei motivi, va rammentato che la necessaria attività interpretativa del contenuto dei motivi di ricorso per cassazione, nei sensi da ultimo precisati da Sez. U, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021, porta a ritenere che, al di là dell'evidente criticità connessa all'unificazione di ipotesi di ricorso affatto diverse tra loro, ciò che diviene dirimente è che si riesca ad interpretare nel corpo del motivo una sicura attribuibilità di quanto lamentatoa una o più delle suddette ipotesi. Con tale premessa, in relazione al ricorso principale, laCorte osserva: a.Primo motivo : « I . Error in procedendo per violazione dell'art. 6, comma 2, del d . lgs. n . 5 del 2003 e degli art t. 132 , comma 1, n. 4 ) c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’ art . 360, comma 1 , n n. 3 ) e 4 ) c.p.c. » , d educendo che il giudice di appello avrebbe errato nel confermare la statuizione del Tribunale di decadenza dell'attore della facoltà di proporre la domanda di revoca dell'amministratore ai sensi dell'art. 2259 cod . civ . con la memoria di replica prevista dall'art.6, secondo comma , del d . l gs. n.5 del 2003 , atteso che , nel caso di specie , la proposizione della domanda di revoca era stata necessitata come conseguenza diretta della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, domanda avente a oggetto la medesima richiesta di esclusione e revoca rivolta nei confronti dell'odierno ricorrente. Il motivo, alla luce del criterio esposto in premessa, va qualificato come sostanzialmente deducente un vizio di falsa applicazione di legge, laddo ve la pretesa nullità della sentenza r.g. n. 06204/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] impugnata riferibile in epigrafe al n.4) del primo comma dell'art . 360 cod. proc. civ. resta del tutto priva di alcun argomento esplicativo delle ipotesi che configurano tale fattispecie. In tali limiti, il motivo èinfondato. L'ambito di applicazione della facoltà per l'attore di introdurre nuove domande per effetto della costituzione in giudizio del convenuto, nell'allora vigente rito societario, è stat o interpretato da questa Corte in maniera assai lata, comprendendo in tale facoltà dell'attore la necessità di rispondere,attraverso la proposizione della nuova domanda , non solo alle domande proposte dal convenuto, ma anche al le mere difese ( Sez. 1, Sentenza n. 29 del 03/01/2017 ). E , tuttavia , tale facoltà, è da int endersi evidentemente come fatto eccezionale rispetto alla preclusione già maturata inerente alla formulazione della domanda giudiziale. L'applicazione di tali principi al caso di specie porta a ritenere che, del tutto corretta mente , la Corte di appello ab bia dichiarato inammissibile la modificazione della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] con la memoria ex art . 6, secondo comma , d. lgs. n. 5/2003, atteso che la domanda di revoca , come del resto ammette espressamente l'odierno ricorrente principale, non derivava in alcun modo come conseguenza giuridica immediata e diretta dalla proposizione della domanda riconvenzionale svolta da [OSCURATO:PERSONA]. La necessità di proporre la doman da derivava semplicemente dalla constatazione che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto anche la revoca del fratello Giuseppe e costui aveva,quindi, ritenuto di poter modificare la propria domanda chiedendo anch'egli la revoca. Tanto basta per concludere nel senso che in alcun modo poteva e può ritenersi che la domanda di revoca del fratello Vincenzo proposta dall'odierno ricorrente principale in primo grado r.g. n. 06204/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] fosse conseguenza immediata e diretta della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, ben potendoessa essere formulata sin dall’atto di citazione, non essendovi alcuna evidenza che essa scaturisse come effetto delle eccezioni o delle difese svolte dal convenuto con la comparsa di risposta. b) Secondo motivo: « II . Error in procedendo per violazione degli artt. 245 e 132comma 1 n . 4 ) c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 24 Cost., in relazione all’ art . 360, comma 1 , n n . 3 ) e 4 ) c.p.c.», deducendo che il giudice di appello avrebbe errato nel non aver accertato l’illegittimità dell’ordinanza istruttoria dell ’ 1/ 10 / 2008 , limitativa delle prove testimoniali richieste dall ’ attore in primo grado, atteso che , all ’ udienza di escu s sione del 4 giugno 2008 innanzi al Tribunale, l ’ odierno ricorrente aveva citato tutti i testi indicati e alla successiva udienza del 1° ottobre 20 0 8 aveva insistito affinché venissero escussi tutti i predetti testi,di talché in alcun modo poteva dedursi un’acquiescenza del ricorrente alla limitazione all’espletamento della prova testimoniale, ciò che ridondava in un abnorme esercizio del potere discrezionale del giudice e che si traduceva, altresì , in un ’ illegittima limitazione al diritto alla prova. Anche tale censura, pur formulata tanto sotto il profilo della violazione di legge che della nullità della sentenza, nel suo svolgimento sostanzialmente deduce una falsa applicazione della normativa processuale in tema di poteri istruttori del giudice di merito, segnatamente connessi alla limitazione delle liste testimoniali e alla disciplina dell’escussione dei testi. In tali limiti, va rilevato che la censura è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha chiaramente identificato (a pag. 5) quanto avvenuto innanzi al giudice istruttore r.g. n. 06204/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in primo grado nel senso che non avendo la parte,che ha formulato i capitoli di prova,specificato su quali circostanze i singoli testimoni indicati erano in grado di rispondere, doveva presumersi che tutti fossero in grado di rispondere su tutte le circostanze; con l’ulteriore conseguenza che la limitazione a due soli testi rientrava nella facoltà discrezionale del giudice istruttore di limitare le liste testimoniali ritenute sovrabbondanti. Rispetto a questa ragione della decisione, la censura non esprime alcun argomento in contrario, sostanziandosi nella lamentela secondo la quale i testi indicati sarebbero stati falcidiati sin dalla prima udienza, con ciò escludendosi che tale decisione possa essere stata motivata dai risultati raggiunti dall’istruttoria. Un argomento diverso ed eccentrico, che non si confronta con il presupposto della motivazione espressa dalla Corte territoriale e sopra riassunta. Quanto,poi, alla questione inerente all ’ acquiescenza che la Corte territoriale ritiene essersi verificata in capo all’odierno ricorrente principale per effetto della mancata richiesta di revoca o modifica nell’udienza istruttoria del decreto ammissivo delle prove, va osservato che il motivo di ricorso in esame,pur qualificando come illegittima tale decisione per asserito travisamento di un fatto processuale, in effetti non individua il detto travisamento, se non riferendo il contenuto del verbale dell’udienza del 23 dicembre 2008 dove tuttavia, quantomeno nel passo trascritto a pagina 13 del ricorso principale, non si evince alcuna espressa richiesta di modifica o revoca del provvedimento a mmissivo delle prove , ivi rinvenendosi solo la diversa questione del numero di testi da assumere per ciascuna circostanza. c) Terzo motivo: «Error in procedendo per violazione degli artt. 16 D.Lgs. n. 5/2003, 345 e 132, comma 1, n . 4 c.p.c., 118 disp.r.g. n. 06204/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] att. c.p.c.e 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5)c.p.c..», deducendo che il giudice di appello avrebbe errato nel non ammettere in grado d'appello il capitolo di prova n . 53 articolato nell'istanza di fissazione di udienza ex art. 8, comma 1, lett.c) del d . l gs. n . 5 / 2003 , depositata in primo grado in data 17 novembre 2006, che mai era stato rinunciato ed anzi espressamente riproposto sino alla precisazione delle conclusioni; capitolo da ritenersi,inoltre, decisivo ai fini del decidere , atteso che la motivazione della sentenza si fonderebbe proprio sulla pretesa mancata prova sulle circostanze ivi dedotte. Il motivo è inammissibile. Sotto un primo profilo, la censura in esame, pur lamentando nella sua epigrafe - tra l'altro - un errore procedurale comportante la nullità della sentenza, non indica a questa Corte come, dove e quando avrebbe chiesto l'ammissione in grado di appello del capitolo di prova n. 53 , originariamente articolato nell'istanza di fissazione di udienza in primo grado. Va, infatti,rilevato sul punto che la Corte territoriale, a pagina 8 della sentenza impugnata,si è limitata a rilevare che la circostanza di cui al predetto capitolo n.53 non era stata ammessa dal Tribunale e che, sul punto,si era verificata acquiescenza, per non essere mai stata chiesta la modifica del relativo provvedimento. Tanto determina c he la mancata ammissione del suddetto capitolo di prova deriva da una valutazione di carattere strettamente processuale e che, in relazione a tale decisione , in appello non è stata fatta alcuna specifica censura,essendosi l'odierno ricorrente limitato a chiedere che la Corte ammettesse il capitolo di prova formulato originariamente in primo grado,senza darsi alcun carico degli effetti preclusivi della decadenza processuale in quella fase già maturata.r.g. n. 06204/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] b.Quarto motivo: «IV. Error in iudicando per violazione de gli artt. 2735 e 2733, 2° comma, 1362 c.c., in relazioneall’art. 360, comma1, nn. 3) e 5 ) c.p.c. » , d educendo c he il giudice di appello avrebbe errato nel non attribuire valore confessorio alla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] del 6 maggio 1988, atteso che essa conteneva oggettivi avvenimenti che integravano la nozione di “fatto”contenuta nell'art.2730 cod. civ. e con essa il dichiarante aveva, quindi , riconosciuto l a riferibilità a s é medesimo delle decisioni sui fatti ivi contenuti. c. Qu into motivo: «V. Error in procedendo per violazione de gli artt. 132, c. 2 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma1, nn. 4) e 5 ) c.p.c.», d educendo il giudice di appello avrebbe apoditticamente, quindi con motivazione apparente , affermato che la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] del 6 maggio 1988 avrebbe avuto a oggetto unicamente elementi di giudizio e non anche elementi fattuali. d.Sesto motivo: «VI. Error in iudicando per violazione de ll’ ar t. 2733, comma 2, c.c., in relazione all’ art . 360, comma 1 , n . 3 ) c.p.c.», deducendo che il giudice di appello avrebbe omesso di attribuire valore di piena prova legale alle confessioni di [OSCURATO:PERSONA], sia con riferimento alla predetta dichiarazione del 6 maggio 1988, sia in relazione alle risultanze dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 29 ottobre 2007. I motivi quarto, quinto e sestosono inammissibil i poiché , al di là dell’epigrafe, nella loro sostanza sono qualificabil i non già come deducenti un vizio procedurale o un ’ omessa motivazione di un fatto storico naturalistico decisivo per il giudizio e discusso tra le parti. Ciò che, in effetti , tutte e tre l e cen sur e conten gono, sotto diverse ma concorrenti prospettazioni, è una diversa valutazione r.g. n. 06204/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del contenuto della dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA] in data 6 maggio 1988 rispetto a quella concordemente accertata e valutata dai giudici di merito. Ciò che, i n assoluto , non è mai consentito in sede di legittimità dedurre, quante volte - come nel caso di specie -l'argomentazione sia sorretta da una motivazione riconoscibile come tale è ben superiore al minimo costituzionale, ma che nel caso di specie finisce per essere inammissibile anche per la preclusione di carattere processuale di cui alla cosiddetta doppia conforme dell'art.348 - ter cod. proc. civ. , atteso che i fatti dedotti e segnatamente riconducibili alla valutazione del contenuto della dichiarazione sopra indicata sono stati concordemente e conformemente valutati dai giudici del merito, con conseguente inammissibilità della proposizione del ricorso ai sensi dell'art.360, primo comma, n . 5 ) cod . proc . civ. In tale complessiva valutazione, appannaggioesclusivo della valutazione dei giudici di merito, ricade anche l’esito dell’interrogatorio formale svoltosi in primo grado che, peraltro , non risulta nemmeno sia stato espressamentededotto come motivo di censura in appello. e.Settimo motivo: « VI I. Error in procedendo per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’ art . 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5c.p.c.», deducendo che il giudice di appello avrebbe omesso di esaminare fatti addebitati al fratello come causa di esclusione, tutti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti,con riferimento all'omessa redazione di un piano finanziario per la copertura dei costi di un costruendo edificio; all'aver assunto decisioni contro il parere contrario espresso dal ricorrente; all'aver scelto senza avvertimento la cooperativa Cobeta, interrompendo per l'effetto le trattative con altreimprese; a ll'aver ac quisito un terreno nonché un immobile e r.g. n. 06204/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] un hotel al proprio patrimonio personale, con evidente danno per quello della società amministrata. Il motivo è inammissibile in quanto, sotto un primo profilo, pretende di far compiere a questa Corte una non consentita rivalutazione del materiale probatorio versato in atti, dovendo rammentarsi che èben consentito al giudice di merito selezionare il materiale probatorio ritenuto rilevante ai fini del decidere,senza onerarsi della specifica motivazione dell'omessa considerazione delle prove non valutate. Sotto altro profilo, va osservato che la sentenza impugnata (pagg. 8 e ss.), con motivazione ben superiore al minimo costituzionale, ha ripercorso il giudizio valutativo delle prove già effettuato dal Tribunale, specificamente indicando le ragioni del rigetto dell'appello principale sul punto e pervenendo sostanzialmente alla conferma della valutazione dei fatti ritenuti rilevanti, in maniera assolutamente conforme a quanto effettuato dal giudice di primo grado. Anche tale censura incorre,quindi, in una generale vizio di inammissibilità in quanto sostanzialmente tendente a far compiere a questa Corte di legittimità una non consentita opera di rivalutazione del complessivo materiale probatorio, laddove in relazione al preteso vizio di motivazione sussiste parimenti la preclusione di cui all'art. 348-tercod. proc . civ . 3. I l ricorso incidentale lamenta « violazione e/o falsa applicazione dell'art.112 c . p . c . in relazione all'art . 360 , comma 1, n.4) c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi d'appello proposti dall'appellante incidentale», deducendo la totale omissione di pronunciada parte del giudice d'appello sui 5 motivi di appello incidentale articolati nell ’ impugnazione tempestivamen te propostain secondo grado, essendosi limitato il giudice a ritenere r.g. n. 06204/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] assorbito l'appello incidentale, senza av vedersi che nessuno dei motivi di appello incidentale poteva dirsi legato all'appello principale da un nesso logico inscindibile, tale da determinare l'automatismo proprio dell'assorbimento. Il motivo è fondato e va accolto. La sentenza impugnata dichiara l'appello incidentale assorbito alla luce di quanto da essa stessa scrutinato in relazione all'appello principale. Lamotivazione è già in sé di tale apoditticità da qualificarsi come sostanzialmente omessa, non rinvenendosi alcun argomento giuridico attraverso il quale la Corte territoriale abbia spiegato i termini del rilevato assorbimento. È, infatti , noto che l'assorbimento di una domanda può essere proprio o improprio. Si parla di assorbimento “proprio” quando la decisione della domanda assorbita diviene superflua per effetto della decisione sulla domanda assorbente,con conseguente insorgenza di una sopravvenuta carenza di interesse all'esame della domanda rimasta assorbita. Si parla di assorbimento “improprio” quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto della domanda formulata e dichiarata assorbita . I l presupposto della legittimità di una declaratoria di assorbimento, tanto nel caso di forma propria che impropria, resta sempre e comunque la specifica indicazione, da parte del giudice , dei presupposti in fatto e in diritto che legittimino il ritenuto assorbimento. Tanto determina che, ove ciò non avvenga, e dunque ove in nessuna parte della decisione sia rinvenibile la motivazione che sorreggala decisione di assorbimento, si sia in presenza di una sostanziale omissione di pronuncia, con conseguente nullità della decisione sul punto. Non è quindi possibile in alcun modo rinvenire una motivazione implicita di rigetto nel ritenuto assorbimento, r.g. n. 06204/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] stante la totale pretermissione a opera dellaCorte territoriale di ogni attività comparativa tra i fatti oggetto delle doglianze mosse con l'appello incidentale da parte di [OSCURATO:PERSONA], c on quelli scrutinati in relazione alle doglianze mosse con l’atto di citazione in primo grado, che quindi avrebbero dovuto essere esaminate e non già dichiarate assorbit e , quantomeno nei limiti della parte delle domande ancora assistite dall’interesse ad agire reciproco, come specificato nelle sopra esposte considerazioni di carattere preliminare. Atanto provvederà la fase di rinvio . 4. La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al solo ricorso incidentale e le parti rinviate innanzi alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità. 5. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie , nei sensi di cui in motivazione, il ricorso incidentale, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia le parti, in relazione al ricorso incidentale accolto,innanzi alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,