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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08861/2026

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zo Macedonio unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio [OSCURATO:EMAIL] ;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dello Stato condomicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 158/2020depositata il 29/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27036/2020Numero sezionale 4487/2025Numero di raccolta generale 8861/2026Data pubblicazione 08/04/2026RILEVATO CHE1.

La controversia trae origine dalla domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA].,società concessionaria del servizio di trasporto pubblico localeextraurbano, nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere ilpagamento di un conguaglio dei contributi di esercizio per gli anni2004-2007 da determinare con apposita istruttoria.

Tali contributi eranoprevisti dalla normativa statale e regionale (legge n. 151/1981 e leggeregionale n. 62/1983) per compensare la non remuneratività dei servizi ditrasporto svolti in regime di concessione.2.

In primo grado, il Tribunale di L’Aquila aveva accolto la domanda dellasocietà, ritenendo non contestati i fatti storici posti a fondamento dellapretesa (in particolare, l’effettuazione del servizio e i chilometri percorsi)limitando l’accertamento al solo quantum debeatur.

Sulla base di unaconsulenza tecnica d’ufficio contabile, il tribunale, sulla base dello scheman. 3 elaborato dal ctu, aveva condannato la Regione al pagamento dellasomma di € 137.361,25, oltre interessi legali e maggior danno ex art.1224 cod. civ., nonché alle spese di lite e di CTU.3. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la decisione, deducendo, tra l’altro:(i) la mancanza di prova del fatto costitutivo del diritto azionato dallaSATAM, ossia del diritto al conguaglio entro i limiti del monte chilometricoassentito e finanziato; (ii) l’erroneità della consulenza tecnica e dei criteridi calcolo adottati; (iii) l’inammissibilità e infondatezza della domanda dimaggior danno; (iv) l’erroneità della condanna alle spese.4.

La Corte d’Appello ha ritenuto fondato il primo motivo di gravameunitamente alla contestazione della ctu in punto di percorrenzeeffettivamente contribuibili, assorbendo tutti gli altri.5.

In particolare, la Corte ha chiarito che, nel sistema del trasportopubblico locale, il diritto ai contributi non sorge automaticamente inrelazione ai chilometri effettivamente percorsi, ma solo entro i limiti delmonte chilometrico autorizzato e finanziato dalla Regione, in coerenza conNumero registro generale 27036/2020Numero sezionale 4487/2025Numero di raccolta generale 8861/2026Data pubblicazione 08/04/2026i principi di finanza pubblica che impongono limiti di spesa e copertura dibilancio.6.

Pur rilevando che la Regione non aveva contestato in modo specifico lepercorrenze effettive dichiarate dalla società ed i relativi costi, limitandosicomunque a contestare l’an debeatur in relazione alla necessita di limitareil contributo al chilometraggio assentito, la corte territoriale ha osservatoche la SATAM non aveva fornito prova di un elemento essenziale dellapropria pretesa: l’assenza di limiti chilometrici o, comunque, l’esistenza diun tetto massimo di chilometri contribuibili per ciascuna annualità.

Né lasocietà né la Regione avevano prodotto in giudizio le concessioni, ledelibere o le determine regionali idonee a dimostrare quali fossero ichilometri effettivamente assentiti e finanziabili.

Le sole autocertificazionirelative ai chilometri percorsi non sono state ritenute sufficienti a provareil diritto al conguaglio.

In mancanza di tale prova, la corte d’appello haconcluso che non era dimostrato il fatto costitutivo del diritto al conguagliodei contributi di esercizio per il trasporto pubblico locale relativi agli anni2004-2007 con conseguente accoglimento dell’appello della RegioneAbruzzo.La sentenza di primo grado è stata pertanto integralmente riformata.7. ll ricorso per cassazione è proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con attonotificato il 28/10/2020 avverso la predetta sentenza n. 158/2020 e siarticola in tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso laRegione [OSCURATO:PERSONA].CONSIDERATO CHE8.

Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1. n.3,cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione della normativasostanziale che disciplina l’erogazione dei contributi di esercizio neltrasporto pubblico locale e cioè l’art. 6, comma 2, l. n. 151/1981 e gli artt.56 e 58 l.r. [OSCURATO:PERSONA] n. 62/1983.Numero registro generale 27036/2020Numero sezionale 4487/2025Numero di raccolta generale 8861/2026Data pubblicazione 08/04/20268.1.

Ad avviso della ricorrente la corte d’appello ha ritenuto che il diritto alconguaglio dovesse essere commisurato ai chilometri “assentiti” ofinanziati dalla Regione, e non a quelli effettivamente svolti dall’azienda edichiarati nei prospetti (cd.

Quadri B).

Da ciò ha fatto discendere che, inmancanza di prova del tetto chilometrico massimo autorizzato, nullapotesse essere riconosciuto alla società.Secondo la ricorrente, tale impostazione è radicalmente errata.

Lanormativa statale (art. 6, comma 2, l. n. 151/1981) stabilisce infatti che icontributi in acconto siano erogati sulla base delle percorrenze autorizzateed effettuate nell’anno precedente e che il conguaglio debba inveceavvenire sulla base delle percorrenze effettivamente effettuate nell’anno diriferimento.

La corte d’appello avrebbe dunque confuso il pianodell’acconto con quello del saldo, sovrapponendo il concetto di“chilometraggio assentito” a quello, distinto, di “chilometraggio effettuatoe successivamente ritenuto ammissibile a contributo”.

La ricorrenteevidenzia inoltre che le percorrenze effettive erano state puntualmentedichiarate nei Quadri B, predisposti dalla stessa Regione e che tali dati nonerano mai stati contestati nel merito dalla Regione [OSCURATO:PERSONA].

Ne deriva,secondo la ricorrente, che il thema decidendum non riguardava l’an deldiritto ai contributi, pacificamente riconosciuto attraverso l’erogazionedegli acconti, ma esclusivamente la corretta quantificazione delconguaglio, che doveva essere effettuata proprio sulla base dei chilometrieffettivamente svolti.9.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3cod. proc civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. edegli artt. 56 e 58 della legge regionale n.62/1983 per avere la corted’appello posto a carico della società l’onere di produrre in giudizio gli atticoncessori regionali e i provvedimenti amministrativi dai quali ricavare ilchilometraggio massimo assentito.Numero registro generale 27036/2020Numero sezionale 4487/2025Numero di raccolta generale 8861/2026Data pubblicazione 08/04/20269.1.

Secondo la ricorrente una volta che la regione aveva eccepito lapresunta esistenza di limiti chilometrici assentiti, era su di essa cheincombeva l’onere di produrre in giudizio tali atti, indicando in modospecifico il tetto massimo di percorrenze finanziabili.

La sentenzaimpugnata, invece, avrebbe addossato alla SATAM una prova negativa(inesistenza di limiti chilometrici) e comunque una prova documentalerelativa ad atti amministrativi formati e detenuti dalla contropartepubblica, con evidente violazione delle regole sul riparto dell’onereprobatorio.10.

Con il terzo motivo si deduce l’error in procedendo e cioè l’omessoesame di fatti decisivi (ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.).10.1.

In particolare, la corte d’appello avrebbe trascurato un datofondamentale: la stessa Regione [OSCURATO:PERSONA], nell’atto di appello, avevaaffermato che il CTU aveva conteggiato solo 245 chilometri in eccessorispetto a quelli assentiti.

Da tale affermazione si sarebbe potuto ricavareper semplice sottrazione il chilometraggio complessivamente assentito, ilche rendeva incontroverso il dato delle percorrenze assentibili e superfluoogni ulteriore onere probatorio in capo alla società.11.

Ciò posto, ritiene il collegio che in applicazione del principio dellaragione più liquida, possa essere esaminata in via prioritaria la doglianzaformulata con il secondo motivo che è fondato.11.1.

Come affermato dalla giurisprudenza della Corte (cfr. Cass.6033/2025) la sussistenza e l’entità del limite chilometrico si atteggia afatto impeditivo rispetto alla pretesa formulata, e deve essere provatodalla parte pubblica interessata che volendosene giovare deve indicarespecificatamente quando e come lo ha dedotto e dimostrato.11.2.

Appare opportuno evidenziare che la questione in esame presentachiara analogia con quella sviluppatasi in relazione ai tetti sulla spesasanitaria e nell’ambito della quale è stato affermato che grava sulla Asl ladimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore maNumero registro generale 27036/2020Numero sezionale 4487/2025Numero di raccolta generale 8861/2026Data pubblicazione 08/04/2026impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitariaaccreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa, nel qualcaso non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata adottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite (cfr. Cass.10182/2021; id. 5661/2021; id. 3403/2018).11.3.

Pertanto, non è corretta l’affermazione della corte d’appello secondola quale, qualora la società avesse voluto sostenere che le concessionistipulate per la copertura delle varie tratte non prevedevano alcun montechilometrico, come invece dedotto dalla regione, avrebbe dovuto produrre,nei termini a ciò deputati, quale fatto costitutivo della sua pretesacreditoria gli atti da cui desumere l'inesistenza di limiti chilometrici ai finidel diritto a percepire il contributo richiesto.11.4.

Al contrario spettava alla regione dimostrare, quale fatto impeditivodella pretesa creditoria, l'esistenza di limiti chilometrici rispetto ai qualiparametrare la richiesta di contributo formulata dalla concessionaria.12.

L’accoglimento di tale motivo è assorbente rispetto al primo e al terzomotivo di ricorso (assorbimento proprio, Cass. 26507/2023, id.12193/2020)13.

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata conrinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, per nuovoesame alla luce del sopra enunciato principio di diritto, nonché per laregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il primoed il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata nei limiti delmotivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’appello di L’Aquila, indiversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile il17/12/2025.Numero registro generale 27036/2020Numero sezionale 4487/2025Numero di raccolta generale 8861/2026Data pubblicazione 08/04/2026Il PresidenteMarco Marulli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zo Macedonio unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio [OSCURATO:EMAIL] ;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dello Stato condomicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 158/2020depositata il 29/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27036/2020Numero sezionale 4487/2025Numero di raccolta generale 8861/2026Data pubblicazione 08/04/2026RILEVATO CHE1. La controversia trae origine dalla domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA].,società concessionaria del servizio di trasporto pubblico localeextraurbano, nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere ilpagamento di un conguaglio dei contributi di esercizio per gli anni2004-2007 da determinare con apposita istruttoria. Tali contributi eranoprevisti dalla normativa statale e regionale (legge n. 151/1981 e leggeregionale n. 62/1983) per compensare la non remuneratività dei servizi ditrasporto svolti in regime di concessione.2. In primo grado, il Tribunale di L’Aquila aveva accolto la domanda dellasocietà, ritenendo non contestati i fatti storici posti a fondamento dellapretesa (in particolare, l’effettuazione del servizio e i chilometri percorsi)limitando l’accertamento al solo quantum debeatur. Sulla base di unaconsulenza tecnica d’ufficio contabile, il tribunale, sulla base dello scheman. 3 elaborato dal ctu, aveva condannato la Regione al pagamento dellasomma di € 137.361,25, oltre interessi legali e maggior danno ex art.1224 cod. civ., nonché alle spese di lite e di CTU.3. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la decisione, deducendo, tra l’altro:(i) la mancanza di prova del fatto costitutivo del diritto azionato dallaSATAM, ossia del diritto al conguaglio entro i limiti del monte chilometricoassentito e finanziato; (ii) l’erroneità della consulenza tecnica e dei criteridi calcolo adottati; (iii) l’inammissibilità e infondatezza della domanda dimaggior danno; (iv) l’erroneità della condanna alle spese.4. La Corte d’Appello ha ritenuto fondato il primo motivo di gravameunitamente alla contestazione della ctu in punto di percorrenzeeffettivamente contribuibili, assorbendo tutti gli altri.5. In particolare, la Corte ha chiarito che, nel sistema del trasportopubblico locale, il diritto ai contributi non sorge automaticamente inrelazione ai chilometri effettivamente percorsi, ma solo entro i limiti delmonte chilometrico autorizzato e finanziato dalla Regione, in coerenza conNumero registro generale 27036/2020Numero sezionale 4487/2025Numero di raccolta generale 8861/2026Data pubblicazione 08/04/2026i principi di finanza pubblica che impongono limiti di spesa e copertura dibilancio.6. Pur rilevando che la Regione non aveva contestato in modo specifico lepercorrenze effettive dichiarate dalla società ed i relativi costi, limitandosicomunque a contestare l’an debeatur in relazione alla necessita di limitareil contributo al chilometraggio assentito, la corte territoriale ha osservatoche la SATAM non aveva fornito prova di un elemento essenziale dellapropria pretesa: l’assenza di limiti chilometrici o, comunque, l’esistenza diun tetto massimo di chilometri contribuibili per ciascuna annualità. Né lasocietà né la Regione avevano prodotto in giudizio le concessioni, ledelibere o le determine regionali idonee a dimostrare quali fossero ichilometri effettivamente assentiti e finanziabili. Le sole autocertificazionirelative ai chilometri percorsi non sono state ritenute sufficienti a provareil diritto al conguaglio. In mancanza di tale prova, la corte d’appello haconcluso che non era dimostrato il fatto costitutivo del diritto al conguagliodei contributi di esercizio per il trasporto pubblico locale relativi agli anni2004-2007 con conseguente accoglimento dell’appello della RegioneAbruzzo.La sentenza di primo grado è stata pertanto integralmente riformata.7. ll ricorso per cassazione è proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con attonotificato il 28/10/2020 avverso la predetta sentenza n. 158/2020 e siarticola in tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso laRegione [OSCURATO:PERSONA].CONSIDERATO CHE8. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1. n.3,cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione della normativasostanziale che disciplina l’erogazione dei contributi di esercizio neltrasporto pubblico locale e cioè l’art. 6, comma 2, l. n. 151/1981 e gli artt.56 e 58 l.r. [OSCURATO:PERSONA] n. 62/1983.Numero registro generale 27036/2020Numero sezionale 4487/2025Numero di raccolta generale 8861/2026Data pubblicazione 08/04/20268.1. Ad avviso della ricorrente la corte d’appello ha ritenuto che il diritto alconguaglio dovesse essere commisurato ai chilometri “assentiti” ofinanziati dalla Regione, e non a quelli effettivamente svolti dall’azienda edichiarati nei prospetti (cd. Quadri B). Da ciò ha fatto discendere che, inmancanza di prova del tetto chilometrico massimo autorizzato, nullapotesse essere riconosciuto alla società.Secondo la ricorrente, tale impostazione è radicalmente errata. Lanormativa statale (art. 6, comma 2, l. n. 151/1981) stabilisce infatti che icontributi in acconto siano erogati sulla base delle percorrenze autorizzateed effettuate nell’anno precedente e che il conguaglio debba inveceavvenire sulla base delle percorrenze effettivamente effettuate nell’anno diriferimento. La corte d’appello avrebbe dunque confuso il pianodell’acconto con quello del saldo, sovrapponendo il concetto di“chilometraggio assentito” a quello, distinto, di “chilometraggio effettuatoe successivamente ritenuto ammissibile a contributo”. La ricorrenteevidenzia inoltre che le percorrenze effettive erano state puntualmentedichiarate nei Quadri B, predisposti dalla stessa Regione e che tali dati nonerano mai stati contestati nel merito dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]. Ne deriva,secondo la ricorrente, che il thema decidendum non riguardava l’an deldiritto ai contributi, pacificamente riconosciuto attraverso l’erogazionedegli acconti, ma esclusivamente la corretta quantificazione delconguaglio, che doveva essere effettuata proprio sulla base dei chilometrieffettivamente svolti.9. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3cod. proc civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. edegli artt. 56 e 58 della legge regionale n.62/1983 per avere la corted’appello posto a carico della società l’onere di produrre in giudizio gli atticoncessori regionali e i provvedimenti amministrativi dai quali ricavare ilchilometraggio massimo assentito.Numero registro generale 27036/2020Numero sezionale 4487/2025Numero di raccolta generale 8861/2026Data pubblicazione 08/04/20269.1. Secondo la ricorrente una volta che la regione aveva eccepito lapresunta esistenza di limiti chilometrici assentiti, era su di essa cheincombeva l’onere di produrre in giudizio tali atti, indicando in modospecifico il tetto massimo di percorrenze finanziabili. La sentenzaimpugnata, invece, avrebbe addossato alla SATAM una prova negativa(inesistenza di limiti chilometrici) e comunque una prova documentalerelativa ad atti amministrativi formati e detenuti dalla contropartepubblica, con evidente violazione delle regole sul riparto dell’onereprobatorio.10. Con il terzo motivo si deduce l’error in procedendo e cioè l’omessoesame di fatti decisivi (ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.).10.1. In particolare, la corte d’appello avrebbe trascurato un datofondamentale: la stessa Regione [OSCURATO:PERSONA], nell’atto di appello, avevaaffermato che il CTU aveva conteggiato solo 245 chilometri in eccessorispetto a quelli assentiti. Da tale affermazione si sarebbe potuto ricavareper semplice sottrazione il chilometraggio complessivamente assentito, ilche rendeva incontroverso il dato delle percorrenze assentibili e superfluoogni ulteriore onere probatorio in capo alla società.11. Ciò posto, ritiene il collegio che in applicazione del principio dellaragione più liquida, possa essere esaminata in via prioritaria la doglianzaformulata con il secondo motivo che è fondato.11.1. Come affermato dalla giurisprudenza della Corte (cfr. Cass.6033/2025) la sussistenza e l’entità del limite chilometrico si atteggia afatto impeditivo rispetto alla pretesa formulata, e deve essere provatodalla parte pubblica interessata che volendosene giovare deve indicarespecificatamente quando e come lo ha dedotto e dimostrato.11.2. Appare opportuno evidenziare che la questione in esame presentachiara analogia con quella sviluppatasi in relazione ai tetti sulla spesasanitaria e nell’ambito della quale è stato affermato che grava sulla Asl ladimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore maNumero registro generale 27036/2020Numero sezionale 4487/2025Numero di raccolta generale 8861/2026Data pubblicazione 08/04/2026impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitariaaccreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa, nel qualcaso non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata adottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite (cfr. Cass.10182/2021; id. 5661/2021; id. 3403/2018).11.3. Pertanto, non è corretta l’affermazione della corte d’appello secondola quale, qualora la società avesse voluto sostenere che le concessionistipulate per la copertura delle varie tratte non prevedevano alcun montechilometrico, come invece dedotto dalla regione, avrebbe dovuto produrre,nei termini a ciò deputati, quale fatto costitutivo della sua pretesacreditoria gli atti da cui desumere l'inesistenza di limiti chilometrici ai finidel diritto a percepire il contributo richiesto.11.4. Al contrario spettava alla regione dimostrare, quale fatto impeditivodella pretesa creditoria, l'esistenza di limiti chilometrici rispetto ai qualiparametrare la richiesta di contributo formulata dalla concessionaria.12. L’accoglimento di tale motivo è assorbente rispetto al primo e al terzomotivo di ricorso (assorbimento proprio, Cass. 26507/2023, id.12193/2020)13. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata conrinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, per nuovoesame alla luce del sopra enunciato principio di diritto, nonché per laregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il primoed il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata nei limiti delmotivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’appello di L’Aquila, indiversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile il17/12/2025.Numero registro generale 27036/2020Numero sezionale 4487/2025Numero di raccolta generale 8861/2026Data pubblicazione 08/04/2026Il PresidenteMarco Marulli
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