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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03980/2026

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eguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 17772 /20 22 R.G. propost o da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione , in persona del liquidatore MicheleMoretti, rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:Iva –detraibilità – decadenza dal potere di ac- certamento –omessa moti- vazione AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del direttore pro tempore , rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente – avversola sentenza n. 1 / 20 22 della Commissione tributaria regionale delleMarche, depositata il 5 / 1 /20 22 .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro . [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Macerata un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva ripreso a tassazione importi corrispondenti a crediti Iva ritenuti non spettanti , irrogando le relative sanzioni .

In particolare, l’Ufficio aveva disconosciuto la detrazione Iva in relazione a tre fatture passive , ritenendo che una di esse si riferiva ad un’operazione di cessione di azienda,come tale non soggetta ad Iva ma ad imposta di registro, e che le altre due fossero relative ad operazioni soggettivamente inesistenti. 2.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse parzialmente il ricorso , confermando la legittimità dell’atto impositivo per quanto concerne la ritenuta indetraibilità dell’Iva contemplata nelle due fatture riferite ad operazioni soggettivamente inesistenti, ed escludendo, invece, che l’altraoperazione contestata costituisse una cessione d’azienda.

3. L a Commissione tributaria regionale dell e Marche , investita degli appellidi entrambe le parti , proposti in relazione ai capi di rispettiva soccombenza,li respinse , previa loro riunione .

4. Avverso tale ultima pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380 - bis 1 c.p.c. , cui la l’Agenzia delle entrateha resistito con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,la nullità della sentenza per assenza di motivazione ex artt. 132, n . 4,e 112 c.p.c. , non avendo la CTR preso posizione sullo specifico motivo d’appelloconcernente la decadenza dell’Ufficio dal potere accertativo, non essendonella fattispecie applicabile l’istituto del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di fatti costituenti illeciti penali.

Secondo la ricorrentela sentenza impugnata si è limitata, sul punto, ad una mera ratificadella prima decisione, senza però affrontare la specifica tematica daessa sollevata nel giudizio d’appello. 2.Il motivo è fondato .

2.1. Deve innanzitutto disattendersi l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dalla controricorrente sulla base dell’assunto che la censura motivazionale potrebbe proporsi soltanto con riferimento alla ricostruzionedel fatto, essendo piuttosto vero, come meglio si dirà subito oltre, che il vizio di omessa o apparente motivazione è configurabile ogniqualvoltala decisione impugnata non rechi l’illustrazione delle ragioni chegiustificano logicamente il decisum , anche in relazione alle questioni dinatura giuridica poste dalle parti rispetto al merito della causa .

2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte l a motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibileil fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, n on potendosi lasciareall’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., sez. un., n. 2223272016; v. anche Cass. n. 1986/2025),oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare glielementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfonditaloro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull ’ esattezza e sulla logicità del suo ragionamento(Cass. n. 9105/2017) , oppure, ancora, nell ’ ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuare il ragionamento e di riconoscerlo come giustificazionedel decisum (Cass. n. 20112/2009). 2.3.È stato anche affermato che in tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell ’ illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesionead essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l ’ individuazione delthema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione enon può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stataraggiunta attraverso l ’ esame e la valutazione dell ’ infondatezza dei motividi gravame (Cass. n. 24452/2018; Cass. n. 9830/2024). 2.4.Nel caso di specie, sebbene la sentenza impugnata rechi un rapido cenno, nella ricostruzione dello svolgimento del processo, all a formulazione,da parte della contribuente, sia nel primo che nel secondo gradodi giudizio, dell’ eccezione di decadenza dal potere di accertamento (v. pagg. 6 e 14 della sentenza d’appello), essa non dà conto delle articolateargomentazioni svolte dalla contribuente a sostegno del relativo motivod’appello (argomentazioni in parte trascritte nello stesso ricorso percassazione in omaggio al principio di specificità) e, soprattutto, non offrealcuna spiegazione delle ragioni del rigetto, limitandosi ad un acritico richiamo alla sentenza di primo grado, senza che però emerga una effettivavalutazione, propria del G iudice di appello, della infondatezza de l motivodi gravame .

2.5. Né può sostenersi che la ragione del rigetto dell’eccezione di decadenzastia nel ritenuto assorbimento di tutte le questioni diverse da quelle specificamente attinenti alla fondatezza o meno della pretesa impositiva, le uniche su cui la CTR si è soffermata (nella sentenza impugnatasi legge, infatti: « … il Collegio ricorda che gli altri motivi, come sottesial ricorso in appello restano qui assorbiti, in quanto sottesi nella relativaspiegata impugnazione »).

2.6. L’ assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interessedella parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente haconseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in sensoimproprio è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (Cass. n. 28663/2013; conforme Cass. n. 28995/2018 , v. anche Cass. n. 12193/2020 ).

Il presuppostodella legittimità di una declaratoria di assorbimento, tanto nelcaso di forma propria che impropria, resta sempre e comunque la specifica indicazione, da parte del giudice, dei presupposti in fatto e in dirittoche legittimino il ritenuto a ssorbimento.

Tanto determina che, ove ciò non avvenga, e dunque ove in nessuna parte della decisione sia rinvenibilela motivazione che sorregga la decisione di assorbimento, si sia inpresenza di una sostanziale omissione di pronuncia, con conseguente nullitàdella decisione sul punto (Cass. n. 26507/2023).

Nellaspecie il Giudice d’appello non ha in alcun modo dato conto delle ragioni del ritenuto assorbimento dell’eccezione di decadenza, che peraltro, a tutta evidenza, non poteva certo considerarsi assorbita, trattandosidi questione logicamente preliminare rispetto alla valutazione della fondatezza o meno dei rilievi mossi dall’Ufficio e posti alla base dell’attoimpositivo. 3.L’accoglimento del primo motivo di ricorso , facendo emergere la nullità dellasentenza per un suo vizio strutturale, determina l’assorbimento degli altri,con i quali la ricorrente lamenta l’omessa motivazione della sentenza impugnatain merito al motivo d’appello concernente la nullità dell’avviso diaccertamento per mancata allegazione nel PVC dei verbali integrali tratti da un procedimento penale (secondo motivo) nonché l’erroneità della sentenza d’appello per non aver rile vato la decadenza dell’Ufficio dal potere accertativo (terzo motivo) e per aver erroneamente regolato le speseprocessuali relative alla fase cautelare (quarto motivo).

4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri, e la sentenza impugnata va cassata con conseguenterinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell e Marche, in diversa composizione, che provvederà ad un nuovo esame nonchéa regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M accoglieil primo motivo del ricorso , assorbiti gli altri; cassa la sentenz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 17772 /20 22 R.G. propost o da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione , in persona del liquidatore MicheleMoretti, rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:Iva –detraibilità – decadenza dal potere di ac- certamento –omessa moti- vazione AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del direttore pro tempore , rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente – avversola sentenza n. 1 / 20 22 della Commissione tributaria regionale delleMarche, depositata il 5 / 1 /20 22 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro . [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Macerata un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva ripreso a tassazione importi corrispondenti a crediti Iva ritenuti non spettanti , irrogando le relative sanzioni . In particolare, l’Ufficio aveva disconosciuto la detrazione Iva in relazione a tre fatture passive , ritenendo che una di esse si riferiva ad un’operazione di cessione di azienda,come tale non soggetta ad Iva ma ad imposta di registro, e che le altre due fossero relative ad operazioni soggettivamente inesistenti. 2.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse parzialmente il ricorso , confermando la legittimità dell’atto impositivo per quanto concerne la ritenuta indetraibilità dell’Iva contemplata nelle due fatture riferite ad operazioni soggettivamente inesistenti, ed escludendo, invece, che l’altraoperazione contestata costituisse una cessione d’azienda. 3. L a Commissione tributaria regionale dell e Marche , investita degli appellidi entrambe le parti , proposti in relazione ai capi di rispettiva soccombenza,li respinse , previa loro riunione . 4. Avverso tale ultima pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380 - bis 1 c.p.c. , cui la l’Agenzia delle entrateha resistito con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,la nullità della sentenza per assenza di motivazione ex artt. 132, n . 4,e 112 c.p.c. , non avendo la CTR preso posizione sullo specifico motivo d’appelloconcernente la decadenza dell’Ufficio dal potere accertativo, non essendonella fattispecie applicabile l’istituto del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di fatti costituenti illeciti penali. Secondo la ricorrentela sentenza impugnata si è limitata, sul punto, ad una mera ratificadella prima decisione, senza però affrontare la specifica tematica daessa sollevata nel giudizio d’appello. 2.Il motivo è fondato . 2.1. Deve innanzitutto disattendersi l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dalla controricorrente sulla base dell’assunto che la censura motivazionale potrebbe proporsi soltanto con riferimento alla ricostruzionedel fatto, essendo piuttosto vero, come meglio si dirà subito oltre, che il vizio di omessa o apparente motivazione è configurabile ogniqualvoltala decisione impugnata non rechi l’illustrazione delle ragioni chegiustificano logicamente il decisum , anche in relazione alle questioni dinatura giuridica poste dalle parti rispetto al merito della causa . 2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte l a motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibileil fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, n on potendosi lasciareall’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., sez. un., n. 2223272016; v. anche Cass. n. 1986/2025),oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare glielementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfonditaloro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull ’ esattezza e sulla logicità del suo ragionamento(Cass. n. 9105/2017) , oppure, ancora, nell ’ ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuare il ragionamento e di riconoscerlo come giustificazionedel decisum (Cass. n. 20112/2009). 2.3.È stato anche affermato che in tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell ’ illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesionead essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l ’ individuazione delthema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione enon può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stataraggiunta attraverso l ’ esame e la valutazione dell ’ infondatezza dei motividi gravame (Cass. n. 24452/2018; Cass. n. 9830/2024). 2.4.Nel caso di specie, sebbene la sentenza impugnata rechi un rapido cenno, nella ricostruzione dello svolgimento del processo, all a formulazione,da parte della contribuente, sia nel primo che nel secondo gradodi giudizio, dell’ eccezione di decadenza dal potere di accertamento (v. pagg. 6 e 14 della sentenza d’appello), essa non dà conto delle articolateargomentazioni svolte dalla contribuente a sostegno del relativo motivod’appello (argomentazioni in parte trascritte nello stesso ricorso percassazione in omaggio al principio di specificità) e, soprattutto, non offrealcuna spiegazione delle ragioni del rigetto, limitandosi ad un acritico richiamo alla sentenza di primo grado, senza che però emerga una effettivavalutazione, propria del G iudice di appello, della infondatezza de l motivodi gravame . 2.5. Né può sostenersi che la ragione del rigetto dell’eccezione di decadenzastia nel ritenuto assorbimento di tutte le questioni diverse da quelle specificamente attinenti alla fondatezza o meno della pretesa impositiva, le uniche su cui la CTR si è soffermata (nella sentenza impugnatasi legge, infatti: « … il Collegio ricorda che gli altri motivi, come sottesial ricorso in appello restano qui assorbiti, in quanto sottesi nella relativaspiegata impugnazione »). 2.6. L’ assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interessedella parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente haconseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in sensoimproprio è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (Cass. n. 28663/2013; conforme Cass. n. 28995/2018 , v. anche Cass. n. 12193/2020 ). Il presuppostodella legittimità di una declaratoria di assorbimento, tanto nelcaso di forma propria che impropria, resta sempre e comunque la specifica indicazione, da parte del giudice, dei presupposti in fatto e in dirittoche legittimino il ritenuto a ssorbimento. Tanto determina che, ove ciò non avvenga, e dunque ove in nessuna parte della decisione sia rinvenibilela motivazione che sorregga la decisione di assorbimento, si sia inpresenza di una sostanziale omissione di pronuncia, con conseguente nullitàdella decisione sul punto (Cass. n. 26507/2023). Nellaspecie il Giudice d’appello non ha in alcun modo dato conto delle ragioni del ritenuto assorbimento dell’eccezione di decadenza, che peraltro, a tutta evidenza, non poteva certo considerarsi assorbita, trattandosidi questione logicamente preliminare rispetto alla valutazione della fondatezza o meno dei rilievi mossi dall’Ufficio e posti alla base dell’attoimpositivo. 3.L’accoglimento del primo motivo di ricorso , facendo emergere la nullità dellasentenza per un suo vizio strutturale, determina l’assorbimento degli altri,con i quali la ricorrente lamenta l’omessa motivazione della sentenza impugnatain merito al motivo d’appello concernente la nullità dell’avviso diaccertamento per mancata allegazione nel PVC dei verbali integrali tratti da un procedimento penale (secondo motivo) nonché l’erroneità della sentenza d’appello per non aver rile vato la decadenza dell’Ufficio dal potere accertativo (terzo motivo) e per aver erroneamente regolato le speseprocessuali relative alla fase cautelare (quarto motivo). 4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri, e la sentenza impugnata va cassata con conseguenterinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell e Marche, in diversa composizione, che provvederà ad un nuovo esame nonchéa regolare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M accoglieil primo motivo del ricorso , assorbiti gli altri; cassa la sentenz
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