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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2026

Cassazione n. 23070/2026

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n. 12, presso l’Avvocaturagenerale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];– controricorrente e ricorrente incidentale–avverso la sentenza n. 2047/2017 della Commissione tributariaregionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, depositata il5/06/2017, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del1/07/2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1849/2018Numero sezionale 5221/2026Numero di raccolta generale 23070/2026Data pubblicazione 11/07/20261.

L’Agenzia delle entrate emetteva a fini Ires, Irap e Iva, l’avvisodi accertamento n.

RJV030100150/2009 per l’anno di imposta 2005 neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]., esercente l’attività di colture agrumicole,recuperando a imposizione:a) ricavi non dichiarati determinati in modo analitico induttivo sullabase dei riscontri contabili delle movimentazioni dei conti di mastro;b) prelevamenti da c.c. bancari da destinare al conto CassaContanti, per omessa regolarizzazione di operazioni imponibili;c) i costi per operazioni oggettivamente inesistenti di cui alle fattureemesse da [OSCURATO:SOCIETA]. per lavori di ristrutturazione, daAgrimond di [OSCURATO:PERSONA], e da [OSCURATO:PERSONA], per la fornitura diagrumi;d) costi non documentati.2.

Impugnato l’avviso, la Commissione tributaria provinciale diSiracusa accoglieva in parte il ricorso, annullando la ripresa relativa aimaggiori ricavi, mentre lo rigettava nel resto.3.

Proposti gravami in via principale dall’Agenzia delle entrate e invia incidentale dalla società, la Commissione tributaria regionale dellaSicilia, sezione staccata di Siracusa, li rigettava entrambi.In particolare, dopo aver respinto la doglianza di mancanza diproroga dell’autorizzazione all’accesso della Guardia di Finanza,evidenziava che:a) dopo aver premesso che l’avviso traeva origine dal p.v. diconstatazione della Guardia di Finanza di Augusta con cui i verificatoriavevano contestato alla società la irregolare tenuta della contabilità afronte di numerose movimentazioni finanziarie non giustificate cheavevano interessato i conti di mastro [OSCURATO:PERSONA], Banche c/c e Socic/finanziamenti infruttiferi, evidenziava che le contestazioniformalizzate dai verificatori non consentivano al legale rappresentanteNumero registro generale 1849/2018Numero sezionale 5221/2026Numero di raccolta generale 23070/2026Data pubblicazione 11/07/2026della società di conoscere i rilievi formalizzati impedendo quindi allostesso di approntare una adeguata difesa e violando il divieto di doppiapresunzione (poiché i prelevamenti dai c.c. bancari affluiti al contocassa contanti generavano liquidità utilizzata dalla società per ilsostenimento di costi che danno luogo a ricavi a loro volta), mentrel’ufficio avrebbe dovuto procedere con l’accertamento induttivo ai sensidell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, ovvero richiederel’autorizzazione al direttore centrale per procedere ad indagini sui conticorrenti bancari ai sensi dell’art. 32 del medesimo decreto;b) per la fattura di [OSCURATO:SOCIETA]. non sussisteva prova certache i lavori fossero stati effettivamente eseguiti in quanto la societànon aveva alcun dipendente né tanto meno nella dichiarazione deiredditi per l’anno 2005 aveva dichiarato eventuali lavori concessi insubappalto a terzi;c) per l’altra fattura di Agrimond di [OSCURATO:PERSONA] e per la fatturadi [OSCURATO:PERSONA], «la competenza economica del costo riguardava l’annodi imposta 2004 e le fatture di acquisto erano state registrate nell’annosuccessivo e pagate tutte in contanti.

E’ evidente che in siffatte ipotesiil costo non poteva essere ammesso in deduzione dai ricavi perchérelativo ad un precedente anno di imposta poiché tutti i pagamentierano avvenuti in contanti, vanificando dunque l’attendibilità delleoperazioni poste in essere dai contraenti».4.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a cinque motivi cui la [OSCURATO:SOCIETA]. oppone controricorso ericorso incidentale affidato a tre motivi.Il ricorso è stato fissato ex art. 380-bis.1 c.p.c. per l’adunanzacamerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di impugnazione principale, proposto inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la nullitàNumero registro generale 1849/2018Numero sezionale 5221/2026Numero di raccolta generale 23070/2026Data pubblicazione 11/07/2026della sentenza per mancanza di motivazione e violazione degli artt.132, secondo comma, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36, comma 2,n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando che la CTR ha reso affermazionidi principio circa il metodo che l’Agenzia avrebbe dovuto seguire ai finidella ricostruzione del reddito, non motivando la sceltadell’annullamento pur in presenza della attestata inesistenza oggettivadelle operazioni fatturate.1.1.

Il motivo è infondato.Come è noto la mancanza della motivazione, rilevante ai sensidell’art. 132 n. 4 c.p.c. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondocomma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità dellasentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si configurasolo quando la motivazione «manchi del tutto - nel senso che allapremessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento delprocesso segue l'enunciazione della decisione senza alcunaargomentazione - ovvero... essa formalmente esista come parte deldocumento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmentecontraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerlacome giustificazione del decisum.

Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emergaimmediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata»(Cass., Sez.

U., n. 8053/2014; successivamente tra le tante Cass. n.22598/2018; Cass. n. 6626/2022).In particolare si è in presenza di una «motivazione apparente»allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi,materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste ilNumero registro generale 1849/2018Numero sezionale 5221/2026Numero di raccolta generale 23070/2026Data pubblicazione 11/07/2026provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni delladecisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidoneea far conoscere l'iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture.Alla luce di tali criteri, va esclusa la presenza di una motivazioneapparente.

Il motivo in primo luogo non individua, in presenza diplurimi rilievi e di corrispondenti statuizioni della CTR, la statuizionecensurata, facendo riferimento sia alla ripresa di maggiori ricavi basatasulla contabilità sia alle operazioni oggettivamente inesistenti, ripresa,quest’ultima, per la quale, secondo quanto emerge dalla sentenza,l’Agenzia è risultata vittoriosa.Ciò premesso, la sentenza appare del tutto in linea con il cd.minimo costituzionale.

La CTR ha ritenuto, quanto alla prima ripresa,che la irregolare contabilità non consentisse di prendere inconsiderazione quale base dell’accertamento proprio i dati contabili,che l’accertamento fondato sui soli saldi non consentisse alcontribuente di conoscere i rilievi formalizzati e che si fosse in presenzadi una (asseritamente vietata) doppia presunzione; in tal modo haespresso una ratio decidendi chiara e pienamente intellegibile.2.

Con il secondo motivo di impugnazione, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dei principi intema di accertamento in relazione alla discrezionalità del metodo diricostruzione del reddito.Si censura quindi la statuizione della CTR secondo cui sarebbe statoopportuno che l’ufficio procedesse con l’accertamento induttivo ai sensiNumero registro generale 1849/2018Numero sezionale 5221/2026Numero di raccolta generale 23070/2026Data pubblicazione 11/07/2026dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, o con indagini finanziarieai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973.2.1.

Il motivo è inammissibile, in quanto l’affermazione della CTRsul punto non costituisce una autonoma ratio decidendi ma al piùun’osservazione critica nei confronti del comportamento dell’ufficio,successiva alla esposizione della reale motivazione, costituita dallainattendibilità dei risultati dell’accertamento e dalla violazione deldivieto di doppia presunzione.3.

Con il terzo motivo del ricorso principale, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la difesa erariale deduce laviolazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d) deld.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, inquanto l’Agenzia aveva utilizzato il metodo analitico induttivoesaminando le scritture contabili e i conti di mastro e non il metododelle indagini finanziarie; evidenzia poi alcuni principi dellagiurisprudenza in tema di operazioni oggettivamente inesistenti.3.1.

Il motivo è inammissibile.Il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione a criticavincolata, che deve individuare la statuizione oggetto di censura e deveesprimere delle ragioni di censura effettive nei suoi confronti.L’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. statuisce che il ricorso devecontenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si chiede lacassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano.

Ladisposizione non richiede l’impiego di formule particolari, ma occorreche i motivi siano proposti in modo specifico, in quanto gli stessi hannola funzione di determinare e limitare l’oggetto dl giudizio di legittimità,che è a critica vincolata.

La Corte di Cassazione, infatti, puòpronunciarsi solo sulle censure sollevate con i motivi e nei limiti iviindicati.Numero registro generale 1849/2018Numero sezionale 5221/2026Numero di raccolta generale 23070/2026Data pubblicazione 11/07/2026Si è precisato sul punto che il motivo d'impugnazione, in base alloschema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, èrappresentato dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisionesarebbe erronea.

Poiché per denunciare un errore bisogna identificarloe, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del dirittod'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenutoin modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato siconcretino in una critica della decisione impugnata e, quindi,nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata,le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possonoprescindere; dunque, il motivo che non rispetti tale requisito deveconsiderarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

Inriferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nellaproposizione di un non motivo, è espressamente sanzionata conl'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c. (Cass.Sez.

U. n. 7074/2017; Cass. Sez.

U. n. 22648/2016; Cass. Sez.

U. n.23745/2020; e, tra le più recenti, Cass. n. 9059/2025; Cass. n.1341/2024).Nel caso di specie il motivo espone prima una ricostruzione, inveroalquanto parziale, delle risultanze dell’accertamento e poi contiene unaesposizione di alcuni precedenti giurisprudenziali di legittimità, in temadi operazioni oggettivamente inesistenti; ciò avviene senza alcun realeconfronto con la vicenda sottesa alla sentenza e con la ratio decidendidella CTR che, come visto, ha ritenuto in primo luogo, e per una ripresa,inattendibili i risultati dell’accertamento, anche perchè basato su daticontabili irregolari e per saldi, non consentendo così al contribuenteuna adeguata difesa, nonchè violato il divieto di doppia presunzione;per l’altra ripresa, la CTR ha invece confermato il rigetto del ricorsoNumero registro generale 1849/2018Numero sezionale 5221/2026Numero di raccolta generale 23070/2026Data pubblicazione 11/07/2026della società; si tratta di affermazioni in alcun modo attinte dal motivo,che neanche concretamente individua la statuizione censurata.Quanto in particolare alle operazioni oggettivamente inesistenti,poi, l’unica affermazione per cui «nel caso di specie la CTR, pur avendoriconosciuto la natura di cartiera della società verificata, ha annullatol’avviso di accertamento con ciò incorrendo nel travisamento e nellaviolazione dei principi in materia indicati dalla Suprema Corte», apparedel tutto astratta; da quanto esposto dalle parti risulta infatti che laCTR abbia rigettato le doglianze della società sul punto.4.

Con il quarto motivo di impugnazione, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione degliartt. 2697 e 2727 c.c. poiché la CTR avrebbe omesso di valutare chel’ufficio aveva dato la prova delle operazioni oggettivamenteinesistenti.4.1.

Il motivo è inammissibile.Manca infatti una indicazione della statuizione impugnata.Esso inoltre non pare rapportarsi alla descrizione del rilievo mossodall’ufficio fiscale alla contribuente, sopra descritto e sul quale l’Agenziarisulta effettivamente soccombente.

Né appaiono precisati qualifossero gli elementi dedotti dall’ufficio e come rileverebbero nel caso dispecie.

La giurisprudenza citata appare infine riferirsi al diverso temadelle operazioni soggettivamente inesistenti.5.

Con il quinto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 109 t.u.i.r. edell’art. 2697 c.c.5.1.

Il motivo è inammissibile.Esso illustra i requisiti di certezza, competenza e inerenza dei costi,di cui all’art. 109 t.u.i.r., anche in questo caso in maniera astratta esenza un preciso riferimento alla rilevanza dei medesimi nellafattispecie concreta ed in mancanza di alcuna indicazione dellaNumero registro generale 1849/2018Numero sezionale 5221/2026Numero di raccolta generale 23070/2026Data pubblicazione 11/07/2026statuizione impugnata, che in nessun punto esamina il tema dellainerenza dei costi.6.

Con il primo motivo del ricorso incidentale, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce l’omessa pronuncia eviolazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione ai motivi di appello con cuisi era lamentata: a) la violazione dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973,in quanto non sussistevano le condizioni dell’accertamento parziale; b)la violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente, poiché vi eranotre diversi processi verbali di constatazione e la verifica si rifacevaanche ad altre verifiche nei confronti di ditte terze le cui risultanzeerano sconosciute e non erano state allegate; c) la infondatezza deirilievi relativi alla indeducibilità di ulteriori costi di euro 1.596,00 e allaomessa fatturazione di costi per euro 310.976,20, oggetto diimpugnazione nell’originario ricorso.6.1.

Il motivo è fondato.La ricorrente ha compiutamente riportato i motivi di appelloproposti su tali punti, dei quali la CTR non tratta in alcun modo,affermando che sono «assorbiti dalla superiore statuizione tutti gli altrimotivi di ricorso e le difese prospettate dalle parti in causa».Questa Corte ha affermato che l'assorbimento «proprio» postulache la decisione della domanda assorbita divenga superflua per effettodella decisione sulla domanda assorbente, con conseguentesopravvenuta carenza di interesse all'esame della domanda rimastaassorbita; l'assorbimento «improprio» presuppone che la decisioneassorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altrequestioni, ovvero comporta un implicito rigetto della domandaformulata e dichiarata assorbita.

Quale che sia la forma diassorbimento, la relativa declaratoria implica la specifica indicazione,da parte del giudice, dei presupposti in fatto e in diritto che lalegittimano sicché, ove ciò non avvenga, si è in presenza di unaNumero registro generale 1849/2018Numero sezionale 5221/2026Numero di raccolta generale 23070/2026Data pubblicazione 11/07/2026omissione di pronuncia, comportante la nullità della decisione sul punto(Cass. n. 26507/2023).Nel caso di specie la pronuncia di assorbimento, relativa non solo aquestioni preliminari di merito ma anche alla dedotta infondatezza didue ulteriori riprese risulta del tutto priva di giustificazione, avendo laCTR rigettato il ricorso della società in parte qua.7.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale, proposto inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la nullitàdella sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 2697c.c. e 111 Cost., con varie censure attinenti a diverse statuizioni.In primo luogo, la CTR, a fronte dello specifico motivo di appello,relativo alla illegittimità dell’avviso per essersi la verifica protratta per58 giorni sforando il termine dell’autorizzazione, ha dato per scontatala presenza dell’autorizzazione alla proroga della durata della verifica,mai prodotta e solo accennata dall’Agenzia nelle propriecontrodeduzioni.In secondo luogo, la sentenza è nulla per motivazione apparente,violazione degli oneri probatori e ultrapetizione, anche laddoveconferma la ripresa per il costo delle fatture emesse dalla Agrimond diGulino Carmelo e da [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente incidentaleespone infatti che la CTR sul punto non avrebbe esaminatopreventivamente le prove offerte dall’ufficio a sostegno della fittizietàdelle operazioni e che il rilievo di incompetenza temporale sarebbeultroneo rispetto ai motivi dell’accertamento.7.1.

Il motivo si riferisce a due statuizioni ed è fondato nei terminiche seguono.Va preliminarmente ribadito quanto indicato, in generale, in temadi motivazione apparente nell’esame del primo motivo del ricorsoerariale.Numero registro generale 1849/2018Numero sezionale 5221/2026Numero di raccolta generale 23070/2026Data pubblicazione 11/07/20267.2.

In relazione al primo profilo, la motivazione della CTR, sullospecifico punto, appare del tutto contraddittoria e priva di riferimenticoncreti.Essa, infatti, pur dando conto che non esisteva in atti la prova dellaproroga dei termini della verifica, afferma poi che non vi fosse alcundubbio che essa esistesse (con asserzione del tutto astratta eapodittica, posto che compito del giudice è decidere in base agli atti) eche comunque la dichiarazione era resa da un organo che gode di fedeprivilegiata (senza spiegare a cosa facesse riferimento, poichè nellaparte di motivazione precedente la CTR evidenzia solo lecontrodeduzioni in giudizio dell’amministrazione, che ovviamente, inquanto atti difensivi del giudizio, non hanno fede privilegiata).Il motivo, in parte qua, è quindi fondato.7.3.

In relazione al secondo profilo, la motivazione non è inveceapparente in merito alla ripresa dei costi di cui alla fattura di [OSCURATO:PERSONA] e alla fattura di [OSCURATO:PERSONA], poiché la ratiodecidendi è chiaramente espressa (la CTR evidenzia che i verificatoriavevano acclarato che spesso la competenza economica riguardaval’anno di imposta 2004 e i pagamenti in contanti erano inattendibili).Nel corpo del motivo però la ricorrente, in maniera del tuttoesplicita e chiara, si duole di due vizi ulteriori e cioè:a) la violazione degli oneri probatori, non avendo la CTR esaminatopreliminarmente gli elementi dedotti dall’ufficio per sostenere lainesistenza delle operazioni ma preteso direttamente la provaliberatoria in capo alla società (l’art. 2697 c.c. è richiamato anche nellarubrica del motivo);b) l’ultrapetizione della CTR, che ha confermato le ripreseassumendo la incompetenza temporale della deduzione dei costi,rispetto ai motivi dell’avviso, ove la ripresa era formulata in termini dioperazioni oggettivamente inesistenti.Numero registro generale 1849/2018Numero sezionale 5221/2026Numero di raccolta generale 23070/2026Data pubblicazione 11/07/20267.3.1.

Sotto entrambi i profili il motivo è fondato.In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, la giurisprudenzadi questa Corte è costante nell’affermare che incombesull’Amministrazione l'onere di dimostrare, attraverso la prova logica(o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integrantipresunzione semplice, la fittizietà dell'operazione, spettando poi alcontribuente fornire rigorosa prova contraria (cfr., tra le tante, Cass.n. 19214/2022).

Si è aggiunto che ove la fattura costituisca in tutto oin parte mera espressione cartolare di un’operazione commerciale maiposta in essere da alcuno, l'Amministrazione ha l'onere di fornireelementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva, del fatto chela stessa non è reale; di seguito spetta al contribuente l'onere didimostrarne l'effettiva esistenza; tale prova, tuttavia, non puòconsistere nella esibizione della fattura o nella dimostrazione dellaregolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento,poiché questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmenteutilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia(tra le più recenti Cass. n. 33126/2024 che, a propria volta, richiamacopiosa giurisprudenza).Nel caso di specie la CTR ha omesso di valutare preventivamentegli elementi addotti dall’ufficio al fine di sostenere il carattere fittiziodelle operazioni, dando rilievo direttamente ed esclusivamente aglielementi offerti dal contribuente (escludendone la fondatezza) ma cosìviolando il riparto degli oneri probatori al riguardo.Inoltre, in tema di contenzioso tributario, quanto indicatonell’avviso di accertamento ha la funzione di delimitazione del themadecidendum e il divieto di domande nuove previsto all'art. 57, comma1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, trova applicazione anche neiconfronti dell'Ufficio finanziario, al quale non è consentito, innanzi algiudice d'appello, avanzare pretese diverse, sotto il profilo delNumero registro generale 1849/2018Numero sezionale 5221/2026Numero di raccolta generale 23070/2026Data pubblicazione 11/07/2026fondamento giustificativo, e dunque sul piano della "causa petendi", daquelle recepite nell'atto impositivo, altrimenti ledendosi la concretapossibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa attraversol'esternazione dei motivi di ricorso, i quali, necessariamente, vannorapportati a ciò che nell'atto stesso risulta esposto (Cass. n.5160/2020).

Né il giudice può di ufficio modificare le ragioni dellaripresa.La CTR, nel caso di specie, ha dato rilievo a quanto ritenuto daiverificatori (che in relazione ad una parte dei costi avevano attribuitorilevanza alla competenza temporale) ma senza rilevare se la ripresadell’ufficio accertatore, come emerge dalle deduzioni di entrambe leparti, fosse invece formulata nei diversi termini di inesistenza oggettivadelle operazioni.8.

Con il terzo motivo del ricorso incidentale, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., si deduce l’omesso esame di unfatto decisivo ai fini della decisione, costituito dai fatti dedotti ai finidella prova dell’esistenza delle operazioni, quali: a) per i lavori diristrutturazione eseguiti da [OSCURATO:SOCIETA], la relazione tecnica; b) inrelazione alle fatture emesse da Agrimond di [OSCURATO:PERSONA] e daGulino [OSCURATO:PERSONA], le circostanze che il recupero dei costi era statomotivato dalla fittizietà delle operazioni e non dalla incompetenzatemporale, che la fittizietà è stata desunta da indizi insufficientiriguardanti solo le ditte cedenti senza che l’Agenzia abbia provato laconoscenza della fittizietà, che l’[OSCURATO:SOCIETA] aveva documentato che lavendita avveniva «a strasatto» con costi a carico della cessionaria, cheil pagamento era avvenuto per cassa il che non significa in contanti,che il pagamento in contanti non vanifica l’attendibilità delle operazioni.Il motivo è inammissibile e comunque infondato nella primadoglianza.Numero registro generale 1849/2018Numero sezionale 5221/2026Numero di raccolta generale 23070/2026Data pubblicazione 11/07/2026In relazione alla seconda doglianza, è assorbito dall’accoglimentodel motivo precedente.8.1.

Va premesso che la deduzione del vizio motivazionale di cui aln. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c. deve avere ad oggetto l’omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, inteso nel senso dicircostanza fattuale o un preciso accadimento in senso storiconaturalistico (Cass. n. 22397/2019; Cass. n. 24035/2018; Cass. n.17761/2016; Cass. Sez.

U. n. 5745/2015; Cass. n. 21152/2014), lacui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia e postula la sua concreta e specificaindicazione, anche in relazione alla sede processuale ove sia statadedotta.Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt.366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., ilricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso,il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come"e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale trale parti e la sua "decisività”, fermo restando che l'omesso esame dielementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame diun fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenzanon abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez.

U. n.8053/2014).8.2.

Il motivo laddove deduce in relazione al costo di cui alla fatturaemessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]., assumendo l’omesso esame di unarelazione tecnica, è inammissibile e comunque infondato.Numero registro generale 1849/2018Numero sezionale 5221/2026Numero di raccolta generale 23070/2026Data pubblicazione 11/07/2026In primo luogo, si è infatti in presenza di una cd. doppia conforme,senza che la parte abbia indicato ragioni di differenza tra le duedecisioni (Cass. n. 20994/2019; Cass. n. 5947/2023).In secondo luogo, la CTR ha evidenziato sul punto che nonsussisteva prova certa che i lavori fossero stati effettivamente eseguitiin quanto la società non aveva alcun dipendente né tanto meno nelladichiarazione dei redditi aveva dichiarato eventuali lavori concessi insubappalto a terzi mentre l’omesso esame di singoli elementi istruttorinon è deducibile ai sensi della predetta disposizione, anche in assenzadi adeguata spiegazione del carattere decisivo di tale elemento.Del resto, questa Corte (da ultima ancora Cass. n. 2052/2025)ritiene che il vizio di omesso esame di un fatto decisivo dellacontroversia non può essere dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., per la mancata considerazione di una perizia stragiudiziale(cui è equiparabile la relazione di un tecnico), in quanto la stessa nonha valore di prova, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asseriscedi aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documentoproveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato allavalutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale non èobbligato in nessun caso a tenere conto.Per mera completezza, visto che il motivo, nel suo corpo, esponeanche una omessa contestazione da parte della difesa erariale sulpunto, va rammentato che questa Corte ha affermato già che in temadi prove civili, le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale,ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono formareoggetto di applicazione del principio di non contestazione ai sensidell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridicosuscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziariosoggetto a doverosa valutazione da parte del giudice (Cass. n.5362/2025).Numero registro generale 1849/2018Numero sezionale 5221/2026Numero di raccolta generale 23070/2026Data pubblicazione 11/07/20268.3.

Il motivo laddove deduce in relazione al costo di cui alle fattureemesse dalla Agrimond di [OSCURATO:PERSONA] e al costo di cui alla fatturadi [OSCURATO:PERSONA], è assorbito dall’accoglimento del secondomotivo.9.

Concludendo, il ricorso principale va respinto.Il ricorso incidentale della società va accolto, in relazione al primoe secondo motivo, nei termini indicati, mentre il terzo va in parterigettato e in parte dichiarato assorbito.La sentenza va quindi cassata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa,in diversa composizione, per nuovo esame in relazioni ai motivi accolti,e ad essa si demanda di provvedere sulle spese del giudizio dilegittimità.La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debitodel contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichil’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n.1778/2016).

P.Q.Mrigetta il ricorso dell’Agenzia delle entrate; accoglie il primo e il secondomotivo del ricorso incidentale, nei termini di cui in motivazione, rigettae in parte dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa,in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, in data 1 luglio 2026.La PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 12, presso l’Avvocaturagenerale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];– controricorrente e ricorrente incidentale–avverso la sentenza n. 2047/2017 della Commissione tributariaregionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, depositata il5/06/2017, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del1/07/2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1849/2018Numero sezionale 5221/2026Numero di raccolta generale 23070/2026Data pubblicazione 11/07/20261. L’Agenzia delle entrate emetteva a fini Ires, Irap e Iva, l’avvisodi accertamento n. RJV030100150/2009 per l’anno di imposta 2005 neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]., esercente l’attività di colture agrumicole,recuperando a imposizione:a) ricavi non dichiarati determinati in modo analitico induttivo sullabase dei riscontri contabili delle movimentazioni dei conti di mastro;b) prelevamenti da c.c. bancari da destinare al conto CassaContanti, per omessa regolarizzazione di operazioni imponibili;c) i costi per operazioni oggettivamente inesistenti di cui alle fattureemesse da [OSCURATO:SOCIETA]. per lavori di ristrutturazione, daAgrimond di [OSCURATO:PERSONA], e da [OSCURATO:PERSONA], per la fornitura diagrumi;d) costi non documentati.2. Impugnato l’avviso, la Commissione tributaria provinciale diSiracusa accoglieva in parte il ricorso, annullando la ripresa relativa aimaggiori ricavi, mentre lo rigettava nel resto.3. Proposti gravami in via principale dall’Agenzia delle entrate e invia incidentale dalla società, la Commissione tributaria regionale dellaSicilia, sezione staccata di Siracusa, li rigettava entrambi.In particolare, dopo aver respinto la doglianza di mancanza diproroga dell’autorizzazione all’accesso della Guardia di Finanza,evidenziava che:a) dopo aver premesso che l’avviso traeva origine dal p.v. diconstatazione della Guardia di Finanza di Augusta con cui i verificatoriavevano contestato alla società la irregolare tenuta della contabilità afronte di numerose movimentazioni finanziarie non giustificate cheavevano interessato i conti di mastro [OSCURATO:PERSONA], Banche c/c e Socic/finanziamenti infruttiferi, evidenziava che le contestazioniformalizzate dai verificatori non consentivano al legale rappresentanteNumero registro generale 1849/2018Numero sezionale 5221/2026Numero di raccolta generale 23070/2026Data pubblicazione 11/07/2026della società di conoscere i rilievi formalizzati impedendo quindi allostesso di approntare una adeguata difesa e violando il divieto di doppiapresunzione (poiché i prelevamenti dai c.c. bancari affluiti al contocassa contanti generavano liquidità utilizzata dalla società per ilsostenimento di costi che danno luogo a ricavi a loro volta), mentrel’ufficio avrebbe dovuto procedere con l’accertamento induttivo ai sensidell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, ovvero richiederel’autorizzazione al direttore centrale per procedere ad indagini sui conticorrenti bancari ai sensi dell’art. 32 del medesimo decreto;b) per la fattura di [OSCURATO:SOCIETA]. non sussisteva prova certache i lavori fossero stati effettivamente eseguiti in quanto la societànon aveva alcun dipendente né tanto meno nella dichiarazione deiredditi per l’anno 2005 aveva dichiarato eventuali lavori concessi insubappalto a terzi;c) per l’altra fattura di Agrimond di [OSCURATO:PERSONA] e per la fatturadi [OSCURATO:PERSONA], «la competenza economica del costo riguardava l’annodi imposta 2004 e le fatture di acquisto erano state registrate nell’annosuccessivo e pagate tutte in contanti. E’ evidente che in siffatte ipotesiil costo non poteva essere ammesso in deduzione dai ricavi perchérelativo ad un precedente anno di imposta poiché tutti i pagamentierano avvenuti in contanti, vanificando dunque l’attendibilità delleoperazioni poste in essere dai contraenti».4. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a cinque motivi cui la [OSCURATO:SOCIETA]. oppone controricorso ericorso incidentale affidato a tre motivi.Il ricorso è stato fissato ex art. 380-bis.1 c.p.c. per l’adunanzacamerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione principale, proposto inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la nullitàNumero registro generale 1849/2018Numero sezionale 5221/2026Numero di raccolta generale 23070/2026Data pubblicazione 11/07/2026della sentenza per mancanza di motivazione e violazione degli artt.132, secondo comma, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36, comma 2,n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando che la CTR ha reso affermazionidi principio circa il metodo che l’Agenzia avrebbe dovuto seguire ai finidella ricostruzione del reddito, non motivando la sceltadell’annullamento pur in presenza della attestata inesistenza oggettivadelle operazioni fatturate.1.1. Il motivo è infondato.Come è noto la mancanza della motivazione, rilevante ai sensidell’art. 132 n. 4 c.p.c. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondocomma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità dellasentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si configurasolo quando la motivazione «manchi del tutto - nel senso che allapremessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento delprocesso segue l'enunciazione della decisione senza alcunaargomentazione - ovvero... essa formalmente esista come parte deldocumento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmentecontraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerlacome giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emergaimmediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata»(Cass., Sez. U., n. 8053/2014; successivamente tra le tante Cass. n.22598/2018; Cass. n. 6626/2022).In particolare si è in presenza di una «motivazione apparente»allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi,materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste ilNumero registro generale 1849/2018Numero sezionale 5221/2026Numero di raccolta generale 23070/2026Data pubblicazione 11/07/2026provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni delladecisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidoneea far conoscere l'iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture.Alla luce di tali criteri, va esclusa la presenza di una motivazioneapparente. Il motivo in primo luogo non individua, in presenza diplurimi rilievi e di corrispondenti statuizioni della CTR, la statuizionecensurata, facendo riferimento sia alla ripresa di maggiori ricavi basatasulla contabilità sia alle operazioni oggettivamente inesistenti, ripresa,quest’ultima, per la quale, secondo quanto emerge dalla sentenza,l’Agenzia è risultata vittoriosa.Ciò premesso, la sentenza appare del tutto in linea con il cd.minimo costituzionale. La CTR ha ritenuto, quanto alla prima ripresa,che la irregolare contabilità non consentisse di prendere inconsiderazione quale base dell’accertamento proprio i dati contabili,che l’accertamento fondato sui soli saldi non consentisse alcontribuente di conoscere i rilievi formalizzati e che si fosse in presenzadi una (asseritamente vietata) doppia presunzione; in tal modo haespresso una ratio decidendi chiara e pienamente intellegibile.2. Con il secondo motivo di impugnazione, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dei principi intema di accertamento in relazione alla discrezionalità del metodo diricostruzione del reddito.Si censura quindi la statuizione della CTR secondo cui sarebbe statoopportuno che l’ufficio procedesse con l’accertamento induttivo ai sensiNumero registro generale 1849/2018Numero sezionale 5221/2026Numero di raccolta generale 23070/2026Data pubblicazione 11/07/2026dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, o con indagini finanziarieai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973.2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto l’affermazione della CTRsul punto non costituisce una autonoma ratio decidendi ma al piùun’osservazione critica nei confronti del comportamento dell’ufficio,successiva alla esposizione della reale motivazione, costituita dallainattendibilità dei risultati dell’accertamento e dalla violazione deldivieto di doppia presunzione.3. Con il terzo motivo del ricorso principale, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la difesa erariale deduce laviolazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d) deld.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, inquanto l’Agenzia aveva utilizzato il metodo analitico induttivoesaminando le scritture contabili e i conti di mastro e non il metododelle indagini finanziarie; evidenzia poi alcuni principi dellagiurisprudenza in tema di operazioni oggettivamente inesistenti.3.1. Il motivo è inammissibile.Il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione a criticavincolata, che deve individuare la statuizione oggetto di censura e deveesprimere delle ragioni di censura effettive nei suoi confronti.L’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. statuisce che il ricorso devecontenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si chiede lacassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano. Ladisposizione non richiede l’impiego di formule particolari, ma occorreche i motivi siano proposti in modo specifico, in quanto gli stessi hannola funzione di determinare e limitare l’oggetto dl giudizio di legittimità,che è a critica vincolata. La Corte di Cassazione, infatti, puòpronunciarsi solo sulle censure sollevate con i motivi e nei limiti iviindicati.Numero registro generale 1849/2018Numero sezionale 5221/2026Numero di raccolta generale 23070/2026Data pubblicazione 11/07/2026Si è precisato sul punto che il motivo d'impugnazione, in base alloschema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, èrappresentato dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisionesarebbe erronea. Poiché per denunciare un errore bisogna identificarloe, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del dirittod'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenutoin modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato siconcretino in una critica della decisione impugnata e, quindi,nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata,le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possonoprescindere; dunque, il motivo che non rispetti tale requisito deveconsiderarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. Inriferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nellaproposizione di un non motivo, è espressamente sanzionata conl'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c. (Cass.Sez. U. n. 7074/2017; Cass. Sez. U. n. 22648/2016; Cass. Sez. U. n.23745/2020; e, tra le più recenti, Cass. n. 9059/2025; Cass. n.1341/2024).Nel caso di specie il motivo espone prima una ricostruzione, inveroalquanto parziale, delle risultanze dell’accertamento e poi contiene unaesposizione di alcuni precedenti giurisprudenziali di legittimità, in temadi operazioni oggettivamente inesistenti; ciò avviene senza alcun realeconfronto con la vicenda sottesa alla sentenza e con la ratio decidendidella CTR che, come visto, ha ritenuto in primo luogo, e per una ripresa,inattendibili i risultati dell’accertamento, anche perchè basato su daticontabili irregolari e per saldi, non consentendo così al contribuenteuna adeguata difesa, nonchè violato il divieto di doppia presunzione;per l’altra ripresa, la CTR ha invece confermato il rigetto del ricorsoNumero registro generale 1849/2018Numero sezionale 5221/2026Numero di raccolta generale 23070/2026Data pubblicazione 11/07/2026della società; si tratta di affermazioni in alcun modo attinte dal motivo,che neanche concretamente individua la statuizione censurata.Quanto in particolare alle operazioni oggettivamente inesistenti,poi, l’unica affermazione per cui «nel caso di specie la CTR, pur avendoriconosciuto la natura di cartiera della società verificata, ha annullatol’avviso di accertamento con ciò incorrendo nel travisamento e nellaviolazione dei principi in materia indicati dalla Suprema Corte», apparedel tutto astratta; da quanto esposto dalle parti risulta infatti che laCTR abbia rigettato le doglianze della società sul punto.4. Con il quarto motivo di impugnazione, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione degliartt. 2697 e 2727 c.c. poiché la CTR avrebbe omesso di valutare chel’ufficio aveva dato la prova delle operazioni oggettivamenteinesistenti.4.1. Il motivo è inammissibile.Manca infatti una indicazione della statuizione impugnata.Esso inoltre non pare rapportarsi alla descrizione del rilievo mossodall’ufficio fiscale alla contribuente, sopra descritto e sul quale l’Agenziarisulta effettivamente soccombente. Né appaiono precisati qualifossero gli elementi dedotti dall’ufficio e come rileverebbero nel caso dispecie. La giurisprudenza citata appare infine riferirsi al diverso temadelle operazioni soggettivamente inesistenti.5. Con il quinto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 109 t.u.i.r. edell’art. 2697 c.c.5.1. Il motivo è inammissibile.Esso illustra i requisiti di certezza, competenza e inerenza dei costi,di cui all’art. 109 t.u.i.r., anche in questo caso in maniera astratta esenza un preciso riferimento alla rilevanza dei medesimi nellafattispecie concreta ed in mancanza di alcuna indicazione dellaNumero registro generale 1849/2018Numero sezionale 5221/2026Numero di raccolta generale 23070/2026Data pubblicazione 11/07/2026statuizione impugnata, che in nessun punto esamina il tema dellainerenza dei costi.6. Con il primo motivo del ricorso incidentale, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce l’omessa pronuncia eviolazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione ai motivi di appello con cuisi era lamentata: a) la violazione dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973,in quanto non sussistevano le condizioni dell’accertamento parziale; b)la violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente, poiché vi eranotre diversi processi verbali di constatazione e la verifica si rifacevaanche ad altre verifiche nei confronti di ditte terze le cui risultanzeerano sconosciute e non erano state allegate; c) la infondatezza deirilievi relativi alla indeducibilità di ulteriori costi di euro 1.596,00 e allaomessa fatturazione di costi per euro 310.976,20, oggetto diimpugnazione nell’originario ricorso.6.1. Il motivo è fondato.La ricorrente ha compiutamente riportato i motivi di appelloproposti su tali punti, dei quali la CTR non tratta in alcun modo,affermando che sono «assorbiti dalla superiore statuizione tutti gli altrimotivi di ricorso e le difese prospettate dalle parti in causa».Questa Corte ha affermato che l'assorbimento «proprio» postulache la decisione della domanda assorbita divenga superflua per effettodella decisione sulla domanda assorbente, con conseguentesopravvenuta carenza di interesse all'esame della domanda rimastaassorbita; l'assorbimento «improprio» presuppone che la decisioneassorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altrequestioni, ovvero comporta un implicito rigetto della domandaformulata e dichiarata assorbita. Quale che sia la forma diassorbimento, la relativa declaratoria implica la specifica indicazione,da parte del giudice, dei presupposti in fatto e in diritto che lalegittimano sicché, ove ciò non avvenga, si è in presenza di unaNumero registro generale 1849/2018Numero sezionale 5221/2026Numero di raccolta generale 23070/2026Data pubblicazione 11/07/2026omissione di pronuncia, comportante la nullità della decisione sul punto(Cass. n. 26507/2023).Nel caso di specie la pronuncia di assorbimento, relativa non solo aquestioni preliminari di merito ma anche alla dedotta infondatezza didue ulteriori riprese risulta del tutto priva di giustificazione, avendo laCTR rigettato il ricorso della società in parte qua.7. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, proposto inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la nullitàdella sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 2697c.c. e 111 Cost., con varie censure attinenti a diverse statuizioni.In primo luogo, la CTR, a fronte dello specifico motivo di appello,relativo alla illegittimità dell’avviso per essersi la verifica protratta per58 giorni sforando il termine dell’autorizzazione, ha dato per scontatala presenza dell’autorizzazione alla proroga della durata della verifica,mai prodotta e solo accennata dall’Agenzia nelle propriecontrodeduzioni.In secondo luogo, la sentenza è nulla per motivazione apparente,violazione degli oneri probatori e ultrapetizione, anche laddoveconferma la ripresa per il costo delle fatture emesse dalla Agrimond diGulino Carmelo e da [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente incidentaleespone infatti che la CTR sul punto non avrebbe esaminatopreventivamente le prove offerte dall’ufficio a sostegno della fittizietàdelle operazioni e che il rilievo di incompetenza temporale sarebbeultroneo rispetto ai motivi dell’accertamento.7.1. Il motivo si riferisce a due statuizioni ed è fondato nei terminiche seguono.Va preliminarmente ribadito quanto indicato, in generale, in temadi motivazione apparente nell’esame del primo motivo del ricorsoerariale.Numero registro generale 1849/2018Numero sezionale 5221/2026Numero di raccolta generale 23070/2026Data pubblicazione 11/07/20267.2. In relazione al primo profilo, la motivazione della CTR, sullospecifico punto, appare del tutto contraddittoria e priva di riferimenticoncreti.Essa, infatti, pur dando conto che non esisteva in atti la prova dellaproroga dei termini della verifica, afferma poi che non vi fosse alcundubbio che essa esistesse (con asserzione del tutto astratta eapodittica, posto che compito del giudice è decidere in base agli atti) eche comunque la dichiarazione era resa da un organo che gode di fedeprivilegiata (senza spiegare a cosa facesse riferimento, poichè nellaparte di motivazione precedente la CTR evidenzia solo lecontrodeduzioni in giudizio dell’amministrazione, che ovviamente, inquanto atti difensivi del giudizio, non hanno fede privilegiata).Il motivo, in parte qua, è quindi fondato.7.3. In relazione al secondo profilo, la motivazione non è inveceapparente in merito alla ripresa dei costi di cui alla fattura di [OSCURATO:PERSONA] e alla fattura di [OSCURATO:PERSONA], poiché la ratiodecidendi è chiaramente espressa (la CTR evidenzia che i verificatoriavevano acclarato che spesso la competenza economica riguardaval’anno di imposta 2004 e i pagamenti in contanti erano inattendibili).Nel corpo del motivo però la ricorrente, in maniera del tuttoesplicita e chiara, si duole di due vizi ulteriori e cioè:a) la violazione degli oneri probatori, non avendo la CTR esaminatopreliminarmente gli elementi dedotti dall’ufficio per sostenere lainesistenza delle operazioni ma preteso direttamente la provaliberatoria in capo alla società (l’art. 2697 c.c. è richiamato anche nellarubrica del motivo);b) l’ultrapetizione della CTR, che ha confermato le ripreseassumendo la incompetenza temporale della deduzione dei costi,rispetto ai motivi dell’avviso, ove la ripresa era formulata in termini dioperazioni oggettivamente inesistenti.Numero registro generale 1849/2018Numero sezionale 5221/2026Numero di raccolta generale 23070/2026Data pubblicazione 11/07/20267.3.1. Sotto entrambi i profili il motivo è fondato.In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, la giurisprudenzadi questa Corte è costante nell’affermare che incombesull’Amministrazione l'onere di dimostrare, attraverso la prova logica(o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integrantipresunzione semplice, la fittizietà dell'operazione, spettando poi alcontribuente fornire rigorosa prova contraria (cfr., tra le tante, Cass.n. 19214/2022). Si è aggiunto che ove la fattura costituisca in tutto oin parte mera espressione cartolare di un’operazione commerciale maiposta in essere da alcuno, l'Amministrazione ha l'onere di fornireelementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva, del fatto chela stessa non è reale; di seguito spetta al contribuente l'onere didimostrarne l'effettiva esistenza; tale prova, tuttavia, non puòconsistere nella esibizione della fattura o nella dimostrazione dellaregolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento,poiché questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmenteutilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia(tra le più recenti Cass. n. 33126/2024 che, a propria volta, richiamacopiosa giurisprudenza).Nel caso di specie la CTR ha omesso di valutare preventivamentegli elementi addotti dall’ufficio al fine di sostenere il carattere fittiziodelle operazioni, dando rilievo direttamente ed esclusivamente aglielementi offerti dal contribuente (escludendone la fondatezza) ma cosìviolando il riparto degli oneri probatori al riguardo.Inoltre, in tema di contenzioso tributario, quanto indicatonell’avviso di accertamento ha la funzione di delimitazione del themadecidendum e il divieto di domande nuove previsto all'art. 57, comma1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, trova applicazione anche neiconfronti dell'Ufficio finanziario, al quale non è consentito, innanzi algiudice d'appello, avanzare pretese diverse, sotto il profilo delNumero registro generale 1849/2018Numero sezionale 5221/2026Numero di raccolta generale 23070/2026Data pubblicazione 11/07/2026fondamento giustificativo, e dunque sul piano della "causa petendi", daquelle recepite nell'atto impositivo, altrimenti ledendosi la concretapossibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa attraversol'esternazione dei motivi di ricorso, i quali, necessariamente, vannorapportati a ciò che nell'atto stesso risulta esposto (Cass. n.5160/2020). Né il giudice può di ufficio modificare le ragioni dellaripresa.La CTR, nel caso di specie, ha dato rilievo a quanto ritenuto daiverificatori (che in relazione ad una parte dei costi avevano attribuitorilevanza alla competenza temporale) ma senza rilevare se la ripresadell’ufficio accertatore, come emerge dalle deduzioni di entrambe leparti, fosse invece formulata nei diversi termini di inesistenza oggettivadelle operazioni.8. Con il terzo motivo del ricorso incidentale, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., si deduce l’omesso esame di unfatto decisivo ai fini della decisione, costituito dai fatti dedotti ai finidella prova dell’esistenza delle operazioni, quali: a) per i lavori diristrutturazione eseguiti da [OSCURATO:SOCIETA], la relazione tecnica; b) inrelazione alle fatture emesse da Agrimond di [OSCURATO:PERSONA] e daGulino [OSCURATO:PERSONA], le circostanze che il recupero dei costi era statomotivato dalla fittizietà delle operazioni e non dalla incompetenzatemporale, che la fittizietà è stata desunta da indizi insufficientiriguardanti solo le ditte cedenti senza che l’Agenzia abbia provato laconoscenza della fittizietà, che l’[OSCURATO:SOCIETA] aveva documentato che lavendita avveniva «a strasatto» con costi a carico della cessionaria, cheil pagamento era avvenuto per cassa il che non significa in contanti,che il pagamento in contanti non vanifica l’attendibilità delle operazioni.Il motivo è inammissibile e comunque infondato nella primadoglianza.Numero registro generale 1849/2018Numero sezionale 5221/2026Numero di raccolta generale 23070/2026Data pubblicazione 11/07/2026In relazione alla seconda doglianza, è assorbito dall’accoglimentodel motivo precedente.8.1. Va premesso che la deduzione del vizio motivazionale di cui aln. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c. deve avere ad oggetto l’omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, inteso nel senso dicircostanza fattuale o un preciso accadimento in senso storiconaturalistico (Cass. n. 22397/2019; Cass. n. 24035/2018; Cass. n.17761/2016; Cass. Sez. U. n. 5745/2015; Cass. n. 21152/2014), lacui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia e postula la sua concreta e specificaindicazione, anche in relazione alla sede processuale ove sia statadedotta.Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt.366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., ilricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso,il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come"e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale trale parti e la sua "decisività”, fermo restando che l'omesso esame dielementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame diun fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenzanon abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. n.8053/2014).8.2. Il motivo laddove deduce in relazione al costo di cui alla fatturaemessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]., assumendo l’omesso esame di unarelazione tecnica, è inammissibile e comunque infondato.Numero registro generale 1849/2018Numero sezionale 5221/2026Numero di raccolta generale 23070/2026Data pubblicazione 11/07/2026In primo luogo, si è infatti in presenza di una cd. doppia conforme,senza che la parte abbia indicato ragioni di differenza tra le duedecisioni (Cass. n. 20994/2019; Cass. n. 5947/2023).In secondo luogo, la CTR ha evidenziato sul punto che nonsussisteva prova certa che i lavori fossero stati effettivamente eseguitiin quanto la società non aveva alcun dipendente né tanto meno nelladichiarazione dei redditi aveva dichiarato eventuali lavori concessi insubappalto a terzi mentre l’omesso esame di singoli elementi istruttorinon è deducibile ai sensi della predetta disposizione, anche in assenzadi adeguata spiegazione del carattere decisivo di tale elemento.Del resto, questa Corte (da ultima ancora Cass. n. 2052/2025)ritiene che il vizio di omesso esame di un fatto decisivo dellacontroversia non può essere dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., per la mancata considerazione di una perizia stragiudiziale(cui è equiparabile la relazione di un tecnico), in quanto la stessa nonha valore di prova, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asseriscedi aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documentoproveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato allavalutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale non èobbligato in nessun caso a tenere conto.Per mera completezza, visto che il motivo, nel suo corpo, esponeanche una omessa contestazione da parte della difesa erariale sulpunto, va rammentato che questa Corte ha affermato già che in temadi prove civili, le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale,ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono formareoggetto di applicazione del principio di non contestazione ai sensidell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridicosuscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziariosoggetto a doverosa valutazione da parte del giudice (Cass. n.5362/2025).Numero registro generale 1849/2018Numero sezionale 5221/2026Numero di raccolta generale 23070/2026Data pubblicazione 11/07/20268.3. Il motivo laddove deduce in relazione al costo di cui alle fattureemesse dalla Agrimond di [OSCURATO:PERSONA] e al costo di cui alla fatturadi [OSCURATO:PERSONA], è assorbito dall’accoglimento del secondomotivo.9. Concludendo, il ricorso principale va respinto.Il ricorso incidentale della società va accolto, in relazione al primoe secondo motivo, nei termini indicati, mentre il terzo va in parterigettato e in parte dichiarato assorbito.La sentenza va quindi cassata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa,in diversa composizione, per nuovo esame in relazioni ai motivi accolti,e ad essa si demanda di provvedere sulle spese del giudizio dilegittimità.La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debitodel contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichil’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n.1778/2016). P.Q.Mrigetta il ricorso dell’Agenzia delle entrate; accoglie il primo e il secondomotivo del ricorso incidentale, nei termini di cui in motivazione, rigettae in parte dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa,in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, in data 1 luglio 2026.La PresidenteRoberta Crucitti