CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 22217/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Condominio via Milano 26/28 Prato, in persona dell’amministratore protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 167/2020depositata il 22/01/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 14299/2020Numero sezionale 1671/2026Numero di raccolta generale 22217/2026Data pubblicazione 29/06/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] GeneraleRosa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha concluso per il rigetto del ricorso;Sentiti l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], perdelega del difensore del controricorrente, i quali si sono riportati airispettivi scritti difensivi.1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Prato ilCondominio sito in Prato, via Milano 26/28, onde sentirlo condannare alrisarcimento dei danni derivanti da due sinistri ascrivibili a impianticondominiali e avvenuti rispettivamente il 30.03.2009 (caduta di unaporzione di soffitto all'interno del fondo di proprietà della società a causadella rottura di una colonna di scarico delle acque luride con conseguentedanneggiamento di merce e di arredi nonché mancato guadagno) e il17.10.2009 (caduta di acqua all'interno del fondo di proprietà dellasocietà, dovuta alla rottura di una tubazione dell'impianto condominiale diriscaldamento e crollo di una porzione del soffitto con danneggiamento dimerce, di un grande tavolo da taglio, oltre spese di pulizia e mancatoguadagno).Nella resistenza del Condominio, all’esito dell’istruttoria espletata con losvolgimento di una consulenza tecnica d’ufficio, con la sentenza di primogrado, il Tribunale rigettò la domanda, condannando l’attrice alla rifusionedelle spese processuali e di consulenza tecnica d’ufficio.2. A seguito di impugnazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nellaresistenza del Condominio, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n.167/2020, pubblicata il 22.01.2020, ha rigettato l’appello e ha condannatol’appellante al pagamento delle spese processuali del grado.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto che, a fronte della netta contestazione formulata da parte delCondominio, la società appellante non avesse fornito prova del nesso diNumero registro generale 14299/2020Numero sezionale 1671/2026Numero di raccolta generale 22217/2026Data pubblicazione 29/06/2026causalità tra i sinistri e i danni lamentati, prova ai fini della qualerisultavano inidonei gli elementi acquisiti agli atti. Quanto alle speseprocessuali, esse andavano poste a carico dell’appellante sulla scorta delprincipio della soccombenza.3. Avverso quest’ultima sentenza ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla scorta di sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] di via Milano 26/28, Prato resiste con controricorso.della [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba hapresentato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso, e la societàricorrente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve preliminarmente rilevarsi la tardiva notificazione delcontroricorso da parte del Condominio.Invero, mentre il ricorso per cassazione della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è statonotificato in via telematica in data 01.06.2020, il controricorso risultanotificato alla ricorrente in data 22.09.2020.Per quanto disposto dall’art. 370, primo comma, c.p.c. nel testo vigenteratione temporis, il termine per la notificazione del controricorso è di ventigiorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso,termine, quest’ultimo, pari a giorni venti dall'ultima notificazione alle particontro le quali è proposto, ex art. 369, primo comma, c.p.c.In sostanza, sommando i due termini, si ottiene che la notificazione delcontroricorso avrebbe dovuto avvenire entro quaranta giorni da quella delricorso.In concreto, anche tenendo conto del periodo di sospensione feriale deitermini processuali, l’arco temporale intercorso tra le due notificazioni èampiamente maggiore di quaranta giorni (ottantadue giorni).Ne deriva che il controricorso risulta inammissibile.Numero registro generale 14299/2020Numero sezionale 1671/2026Numero di raccolta generale 22217/2026Data pubblicazione 29/06/2026Tanto, peraltro, non inficia la possibilità, per il controricorrente, dipartecipare alla discussione orale (cfr.: art. 370, primo comma, c.p.c.):invero, la procura speciale conferita dalla parte intimata con uncontroricorso inammissibile resta valida come atto di costituzione, checonsente al difensore della stessa di partecipare alla discussione oraledella causa (cfr.: Cass. n. 20348/2024; Cass. n. 13183/2013; Cass. n.11619/2010), diversamente da quanto si verifica nel rito camerale, nelquale la mancata rituale costituzione (con notifica – finché imposta daltesto vigente ratione temporis dell’art. 370 c.p.c. – e deposito delcontroricorso) impedisce ogni attività successiva, tra cui il deposito dellememorie (cfr.: Cass. n. 17030/2021; Cass. n. 34791/2021; Cass. n.23921/2020).2. Passando, dunque, all’esame dei motivi del ricorso, il primo di essi èrubricato come segue: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 e2697 c.c. – violazione e/o falsa applicazione del principio del “piùprobabile che non” in riferimento all’art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c.La ricorrente, in particolare, citando la giurisprudenza di legittimità intema di accertamento del nesso causale nell’illecito civile in base al criteriodel “più probabile che non”, nonché in tema di prova indiziaria, sostieneche il giudice del merito avrebbe potuto legittimamente quantificare ildanno utilizzando dati derivanti dalla comune esperienza, con esonero delsoggetto danneggiato dall’onere di fornire una prova concreta del dannomateriale subito; la società, inoltre, assumendo che nel fascicoloprocessuale fossero stati acquisiti molteplici elementi utili ai fini dellaprova medesima, censura la sentenza impugnata per averle addossato unonere probatorio che non avrebbe dovuto competerle.Il motivo è inammissibile.Deve premettersi che, in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stantela natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggettodanneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del dannoNumero registro generale 14299/2020Numero sezionale 1671/2026Numero di raccolta generale 22217/2026Data pubblicazione 29/06/2026dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile(cfr.: Cass. n. 18518/2024; Cass., Sez. Un., n. 20943/2022).Ciò posto, deve in primo luogo rilevarsi che la ricorrente non haadempiuto all’obbligo di esaminare il contenuto precettivo delle norme dilegge di cui lamenta la violazione e di raffrontarlo con le affermazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata, al fine di dimostrare chequeste ultime contrastano col precetto normativo (cfr.: Cass., Sez. Un., n.23745/2020; Cass. n. 18998/2021).In secondo luogo, quanto all’art. 1218 c.c., deve rilevarsi che essoriguarda la responsabilità per inadempimento, diversamente dal caso dispecie, concernente una responsabilità ex art. 2051 c.c.Quanto, poi, all’art. 2697 c.c., la sua violazione, censurabile percassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., èconfigurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'oneredella prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo leregole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia lavalutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti,sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i limiti dell’art. 360n. 5 c.p.c. (cfr.: Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 18092/2020; sul punto, siveda anche: Cass. n. 17313/2020).La ricorrente, in sostanza, più che contestare di dover adempiere all’oneredella prova del nesso causale tra il sinistro e il danno fatto valere ingiudizio, assume di aver fornito a tal fine elementi idonei, il che, tuttavia,non rientra nel vizio oggetto della censura in esame.Analogamente, la sentenza impugnata non ha messo in discussione ilcriterio del “più probabile che non” ai fini dell’accertamento del nessocausale, ma ha rilevato la carenza di prova, in concreto, della sussistenzadei danni lamentati dalla parte e della loro compatibilità con i sinistriNumero registro generale 14299/2020Numero sezionale 1671/2026Numero di raccolta generale 22217/2026Data pubblicazione 29/06/2026oggetto di causa, il che attiene all’accertamento di merito, insindacabile insede di legittimità ove congruamente motivato, come nella specie.3. Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsaapplicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. – ex art.360, 1° comma n. 4 c.p.c.Secondo la ricorrente, sarebbe erronea l’affermazione della Corte d’appellorelativa all’avvenuta contestazione del nesso di causalità da parte delCondominio, in quanto quest’ultimo aveva improntato la sua difesa sucircostanze e argomentazioni incompatibili con siffatta contestazione,laddove lo stesso aveva riconosciuto il diritto della società al risarcimentodei danni verificatisi in occasione di precedenti sinistri pur in assenza diproduzione di materiale fotografico da parte della danneggiata e sullascorta della semplice produzione delle fatture di acquisto della mercedeteriorata. Alla luce di ciò, la ricorrente non aveva altro onere se nonquello di richiedere l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio, comeavvenuto in concreto.Il motivo è infondato.In punto di diritto, la società ricorrente ha esattamente richiamato ilprincipio secondo cui, in tema di prova civile, una circostanza dedotta dauna parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dallacontroparte o se questa, pur non contestandola in modo specifico, abbiaimprontato la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col suodisconoscimento (cfr.: Cass. n. 23816/2010; Cass. n. 13828/2019).Tale richiamo, tuttavia, non giova alla parte, ove si consideri che, nel casoin cui un soggetto, come nella specie, assuma di aver subito danni da unapluralità di sinistri, non può ritenersi contraddittoria la difesa del presuntodanneggiante, qualora lo stesso contesti la sussistenza del nesso dicausalità con riferimento soltanto ad alcuni sinistri, e non con riguardo adaltri. Si tratta, infatti, di eventi diversi.Numero registro generale 14299/2020Numero sezionale 1671/2026Numero di raccolta generale 22217/2026Data pubblicazione 29/06/2026Inoltre, il principio di non contestazione opera in relazione ai fatti e non aidocumenti prodotti, determinandosi gli effetti della mancata contestazionecon riferimento alle sole allegazioni assertive e non alle prove assunte, lacui valutazione avviene in un momento successivo alla definizione dei fatticontroversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito (cfr.:Cass. n. 17261/2025; sul punto, si vedano anche: Cass. n. 3126/2019;Cass. n. 16908/2018; Cass. n. 3022/2018).In ogni caso, compete al giudice di merito accertare la sussistenza di unacontestazione ovvero di una non contestazione, rientrando ciò nel quadrodell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte(cfr.: Cass. n. 6629/2026; Cass. 27490/2019; Cass. 3680/2019); inconcreto, tale accertamento è stato effettuato ed è ampiamente motivato.4. Il terzo motivo è rubricato come segue: omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, inriferimento all’art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c.In particolare, a dire della ricorrente, premesso che, in tema diresponsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fattodannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, detta provaemergeva sia dalla pluralità di sinistri della medesima natura che si eranoverificati sul posto sia dall’esistenza di tracce di umidità sui tessuti,riscontrate in sede di accertamenti peritali.Il motivo è inammissibile, visto che si verte in un’ipotesi di decisione c.d.doppia conforme.Sul punto, premesso che nel giudizio di merito è stata espletata attivitàistruttoria, deve osservarsi che nell’ipotesi di “doppia conforme”, previstadall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, aigiudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui siastata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrentein cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360,Numero registro generale 14299/2020Numero sezionale 1671/2026Numero di raccolta generale 22217/2026Data pubblicazione 29/06/2026n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit.ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) -deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delladecisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr.: Cass. n. 26774/2016; insenso conforme, si vedano anche: Cass. n. 20994/2019; Cass. n.5947/2023).In ogni caso, gli elementi sopra indicati sono stati considerati nellamotivazione della sentenza impugnata, sicché non può ritenersene omessol’esame.Lo stesso dicasi quanto alla tematica concernente la pretesa impossibilitàper l’odierna ricorrente di fornire una più dettagliata prova fotograficadelle conseguenze del sinistro, questione espressamente trattata nellasentenza impugnata, a pag. 9.5. Il quarto motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 116 c.p.c. – ex art. 360, 1° comma n. 4 c.p.c.In particolare, avrebbe dovuto essere valutato ai fini della decisione, aisensi dell’art. 116 c.p.c., il tenore delle difese svolte dal Condominio.Il motivo è inammissibile.Invero, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazionedell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nelvalutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbiaoperato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo"prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differenterisultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure,qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato ilproprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, aiNumero registro generale 14299/2020Numero sezionale 1671/2026Numero di raccolta generale 22217/2026Data pubblicazione 29/06/2026sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosilimiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi dimotivazione (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 20867/2020).Dal tenore del ricorso, è evidente che la doglianza espressa dallaricorrente ricade proprio in quest’ultima ipotesi.In ogni caso, l'art. 116 c.p.c. conferisce al giudice di merito il poterediscrezionale di trarre elementi di prova dal comportamento processualedelle parti e il mancato uso di tale potere non è censurabile in sede dilegittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, allorché ilgiudice abbia deciso di non utilizzare tale argomento sussidiario, avendogià acquisito i necessari elementi di prova in base alle risultanzedell'istruttoria (cfr.: Cass. n. 26088/2011; Cass. n. 20673/2012; Cass. n.5611/2026).6. Il quinto motivo è rubricato come segue: vizio di ultrapetizione ex art.112 c.p.c. e omessa pronuncia su un capo della domanda, in relazioneall’art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c.La ricorrente, con particolare riferimento al danno relativo alle spese dipulizia dei locali che si erano allagati, sostiene che la Corte d’appello,«pronunciandosi da un lato ultra petita (non essendovi alcunacontestazione ad opera di controparte sul punto) nel sostenere che nonsarebbe stata fornita alcuna prova anche in odine a detta domanda, nonfacendo al contempo corretta applicazione degli articoli 1218 e 2697 c.c.,abbia omesso di prendere nella benché minima considerazione ladocumentazione di spesa debitamente quietanzata presente in atti e nonabbia condannato il Condominio avversario a rifondere alla [OSCURATO:PERSONA] spese occorse per la ripulitura dei locali».Il motivo è inammissibile.In primo luogo, deve rilevarsi l’insanabile contradditorietà del motivo che,con riferimento alla medesima questione, prospetta sia l’omessa pronunciasia l’ultrapetizione, vizi tra loro antitetici.Numero registro generale 14299/2020Numero sezionale 1671/2026Numero di raccolta generale 22217/2026Data pubblicazione 29/06/2026Sul punto, deve rilevarsi che non è consentita la prospettazione di unamedesima questione sotto profili incompatibili, tale da rimettere al giudicedi legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamenteproponibili, per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabiliallo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità ilcompito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, alfine di decidere successivamente su di esse (cfr.: Cass. n. 3397/2024;Cass. n. 26874/2018; Cass. n. 19443/2011).Inoltre, deve rilevarsi che sia in primo grado che in appello è statadisattesa l’intera domanda risarcitoria proposta dalla società odiernaricorrente, laddove, invece, il pregiudizio costituito dall’esborso sostenutoper la pulizia dei locali costituisce non già oggetto di domanda autonoma,bensì una delle voci di danno fatte valere in giudizio.Pertanto, non si pone alcuna questione di omessa pronuncia sul punto.Tanto meno può essere prospettato il vizio di ultrapetizione per il fatto chetale voce, a dire della ricorrente, non fosse stata contestata.Inoltre, anche ove la censura dovesse ritenersi proposta ex art. 360,primo comma, n. 5 c.p.c., oltre alla sua inammissibilità per la sussistenzadell’ipotesi della c.d. doppia conforme, dovrebbe anche rilevarsi che laricorrente ha omesso di indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni degliartt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il"come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processualetra le parti nel giudizio di appello (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014;Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass. n. 25216/2014; Cass. n.9253/2017; Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 17005/2024).7. Il sesto motivo è rubricato come segue: sull’erronea regolamentazionedelle spese di lite e di CTU – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91e 92 c.p.c. in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.La ricorrente, in particolare, oltre ad auspicare una diversa pronuncia sullespese processuali in caso di accoglimento, totale o parziale, degli altriNumero registro generale 14299/2020Numero sezionale 1671/2026Numero di raccolta generale 22217/2026Data pubblicazione 29/06/2026motivi del ricorso, censura la decisione della Corte d’appello sostenendoche il rigetto dell’eccezione sollevata dal Condominio in ordine al caratterenon condominiale degli impianti la cui rottura aveva determinato i sinistriavrebbe dovuto condurre a una compensazione, anche, eventualmente,soltanto parziale, delle spese processuali e di consulenza tecnica d’ufficio.Il motivo è infondato.Il sindacato di legittimità sulla statuizione relativa alle spese processuali èammissibile nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato ilprincipio della soccombenza, ponendole a carico della parte risultatatotalmente vittoriosa (cfr.: Cass. n. 27392/2025; Cass. n. 26912/2020;Cass. n. 18128/2020).Deve ulteriormente precisarsi che, in materia di procedimento civile, ilcriterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme,con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmentevittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia statatotalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezionidi carattere processuale o anche di merito (cfr.: Cass. n. 18503/2014;Cass. n. 5373/2003).La sentenza impugnata è conforme ai principi di diritto innanzi indicati,avendo posto le spese processuali e di consulenza tecnica d’ufficio a caricodella parte soccombente.8. Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza, posto che il Condominio ha partecipatoalla discussione orale.Esse vanno liquidate come da dispositivo, limitatamente alle spese per lafase decisionale.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 14299/2020Numero sezionale 1671/2026Numero di raccolta generale 22217/2026Data pubblicazione 29/06/2026contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a partecontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 1.700,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 25 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]