CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 23863/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8342-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SICILIANA – [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA] –nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentatie difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, e domiciliati presso gli Uffici dell’AVVOCATURA in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12 -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1250/2015 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 960/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] pubblico Mobilità da [OSCURATO:PERSONA] dello Stato a [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.8342/2016 Cron. Rep. Ud.25/05/2022 CC 1. la Corte d’Appello di Palermo, adita dall’[OSCURATO:PERSONA] ed Ambiente della Regione Siciliana nonché dall’[OSCURATO:PERSONA] e Alimentari, ha riformato la sentenza del Tribunale di Sciacca che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e, previa disapplicazione dell’atto di inquadramento n. 422/2007, aveva accertato il diritto del ricorrente, già dipendente del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato con la qualifica di [OSCURATO:PERSONA], ad essere inquadrato, all’esito del passaggio nel [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia ex lege n. 36/2004, nella categoria C, posizione economica C5; 2. la Corte territoriale, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello per acquiescenza alla sentenza impugnata ed ha rilevato che l’inquadramento nella qualifica di Ispettore forestale era stato disposto dall’amministrazione regionale in ottemperanza alla sentenza impugnata ed a seguito di diffida della parte, ed anche il successivo decreto dell’11 settembre 2014, che aveva riconosciuto l’ulteriore progressione nella posizione economica C6, non esprimeva la volontà di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, perché costituiva un atto dovuto e consequenziale, in ragione del carattere automatico dell’ulteriore avanzamento; 3. nel merito la Corte, ricostruito il quadro normativo, ha rilevato che la tabella di corrispondenzaapprovata con d.P. 20 aprile 2007, che aveva previsto l’equiparazione fra l’assistente capo del [OSCURATO:PERSONA] e l’assistente capo del [OSCURATO:PERSONA], era stata emanata in conformità alle previsioni della legge regionale n. 4/2007, con la quale il personale non direttivo era stato inquadrato nella categoria B o nella categoria C a seconda del ruolo di provenienza previsto dalla legge n. 201/1995 ed era stato previsto l’inquadramento in B del personale che, come l’appellato, rientrava fra i lavoratori indicati dall’art. 2 della richiamata legge del 1995; 4. il giudice d’appello ha aggiunto che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva spiegato le ragioni per le quali, in relazione alle funzioni svolte, la tabella di corrispondenza dovesse essere disattesa e aveva fondato la domanda sull’art. 1, comma 8, della L.r. n. 4/2007, applicabile al solo personale già inserito nel ruolo del [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana; 5. infine la Corte distrettuale non ha condiviso le conclusioni alle quali ilTribunale era pervenuto quanto all’equiparazione tra la qualifica di guardia scelta e quella di assistente capo in base all’art. 22 della L.R. n. 7/2001, trattandosi di disciplina dettata ai soli fini dell’attribuzione dell’indennità mensile pensionabile prevista dalla l.r. n. 41/1985 e dalla l.r. n. 11/1988; 6. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di tre motivi,illustrati da memoria, ai quali hanno opposto difese con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] ed Ambiente della Regione Siciliana -[OSCURATO:PERSONA] e l’Assessorato per le [OSCURATO:PERSONA] ed Alimentari della Regione Siciliana. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 329 cod. proc. civ., dell’art. 12 del d.P.R.S. del 20 aprile 2007, degli artt. 1362 e seguenti cod. civ. e si addebita alla Corte territoriale di avere escluso l’eccepita acquiescenza sul rilievo erroneo del carattere automatico del successivo passaggio alla posizione economica C 6 disposto con DDG n. 1399/2014, con il quale la progressione era stata riconosciuta senza formulare alcuna riserva; 1.1. sostiene il ricorrente che il d.P.R.S. richiede per il passaggio alla qualifica superiore sette anni di effettivo servizio in quella inferiore e, pertanto,il decreto dell’11 settembre 2014 non poteva essere ritenuto atto dovuto,in quanto la sentenza non passata in giudicato non era sufficiente per attestare la condizione richiesta; 2. la seconda censura, articolata in più punti, addebita alla sentenza gravata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 3, commi 1 e 2, del decreto del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali del 5 luglio 2005, pubblicato il 13 settembre 2005, dell’art. 10, comma 9, della L.R. Sicilia n. 9/2006, degli artt. 3,36 e 97 Cost., nonché, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cod. proc.civ., l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; 2.1. sostiene, in sintesi, il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe del tutto ignorato il decreto richiamato in rubrica che per le regioni a statuto speciale richiama, quanto all’inquadramento, gli ordinamenti vigenti e prevede che al personale trasferito sono riconosciute a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l’anzianità di servizio maturata al momento del passaggio; 2.2. anche la legge regionale fa salvo lo stato giuridico ed economico posseduto alla data di inquadramento e pertanto, quanto alla posizione del ricorrente, non poteva essere utilizzata la tabella di corrispondenza emanata circa due anni dopo l’adozione degli atti dei quali è denunciata la violazione; 2.3. aggiunge il [OSCURATO:PERSONA] che le tabelle di corrispondenza non avevano tenuto in alcun conto l’anzianità di servizio maturata alle dipendenze del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, in violazione dell’art. 10 della L.R. n. 9/2006 che, invece, fa salvo lo status giuridico posseduto; 2.4. invoca, poi, il principio di parità di trattamento con gli appartenenti al [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’applicazione dell’art. 1, comma 8, della L.r. n. 4/2007 e dell’art. 40 del d.P.R.S. del 20 aprile 2007; 2.5. richiama, infine, la motivazione della sentenza del Tribunale, che aveva correttamente ricostruito il quadro normativo, ed insiste nel sostenere l’inapplicabilità delle tabelle di corrispondenza dettate dal richiamato d.P.R.S.; 3. con il terzo motivo, formulato ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., è denunciata l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata, espressamente riproposta in appello, di inquadramento nella posizione economica C1 a far tempo dal luglio 2006; 3.1. con la domanda in parola era stato dedotto che in tal senso si esprimeva l’originario decreto, non registrato dalla [OSCURATO:PERSONA] che aveva ritenuto necessaria la previa adozione di tabelle di corrispondenze; 3.2. a fondamento della richiesta subordinata era stato allegato che l’amministrazione non poteva esercitare il potere di autotutela, annullando l’atto originario, e su questa domanda la Corte avrebbe dovuto pronunciare; 4. il primo motivo di ricorso, anche a voler tenere in disparte il mancato rispetto dell’onere di specifica indicazione dei documenti, imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., è manifestamente infondato perché pretende di desumere l’acquiescenza tacita rilevante ex art. 5 329 cod. proc. civ. da atti e comportamenti verificatisi in un momento successivo alla proposizione dell’appello; 4.1. invero, come risulta dall’esposizione dei fatti riportata in ricorso, l’appello veniva depositato dall’Avvocatura dello Stato in data 15 marzo 2013 (e notificato il 29 maggio 2013) e solo successivamente, con D.D.G. n. 1997 del 17 ottobre 2013, l’amministrazione regionale provvedeva ad inquadrare il ricorrente nel livello C5, precisando che l’atto veniva adottato «in mera ottemperanza alla esecutività della decisione, impregiudicato l’esito del gravame» (pag. 4 del ricorso); 4.2. priva di rilievo è la circostanza che il successivo decreto dell’11 settembre 2014 di attribuzione della posizione economica C6 non contenesse alcuna esplicita riserva, attesoche si è in presenza di un atto successivo alla proposizione dell’appello e, pertanto, è applicabile alla fattispecie l’orientamento, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte,secondo cui l'acquiescenza prevista dall'art. 329 cod. proc. civ. opera come preclusione rispetto ad un'impugnazione non ancora proposta, mentre nell'ipotesi in cui la sentenza sia già stata impugnata è possibile avvalersi soltanto di un'espressa rinunzia all'impugnazione stessa, da compiersi nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge(cfr. Cass. n. 2670/2020; Cass. n. 23529/2013; Cass. n. 21685/2005); 4.3. inammissibili sono le deduzioni,contenute nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., inerenti alla condotta tenuta dall’amministrazione dopo la riforma della sentenza di primo grado, così come inammissibile è la produzione documentale giacché nel giudizio di legittimità non possono essere apprezzati fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso ed è consentito il deposito dei soli documenti che attengano alla ammissibilità, proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso medesimo, e, quindi, quelli « diretti ad evidenziare l'acquiescenza del ricorrente alla sentenza impugnata per comportamenti anteriori all'impugnazione, ovvero la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti che elidano l'interesse alla pronuncia sul ricorso purché riconosciuti ed ammessi da tutti i contendenti» (Cass. n. 3934/2016), ipotesi, queste, che all’evidenza nonricorrono nella fattispecie; 5. è, invece, fondato il secondo motivo di ricorso; la legge n. 36 del 2004, come modificata dalla legge 27 marzo 2004 n. 77, nel dettare il nuovo ordinamento del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, ha previsto,al comma 7 dell’art. 4, che Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, a domanda, ove consentito dalle singole normative regionali e nei limiti delle unità di personale corrispondenti ad una spesa massima, a decorrere dall'anno 2004, di 9 milioni di euro, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. I criteri per disciplinare i trasferimenti di cui al presente comma sono determinati con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 5.1. la Regione Sicilia ha consentito il passaggio con la L.R. n. 9 del 2006 che, al comma 9 dell’art. 10, prevede che Per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni di cui all'articolo 65 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, il dipartimento regionale foreste è autorizzato ad inquadrare nei posti vacanti del ruolo del Corpo forestale della Regione, nelle qualifiche professionali equivalenti a quelle possedute, il personale del Corpo forestale dello Stato in servizio in Sicilia che abbia presentato domanda di trasferimento ai sensi del predetto articolo 4, comma 7; lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza del personale così inquadrato sono disciplinati dalle norme relative al personale del Corpo forestale della Regione; è fatto salvo lo stato giuridico ed economico posseduto alla data di inquadramento. 5.2. al momento dell’entrata in vigore della legge richiamata nel punto che precede al personale del [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana si applicavano l’art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 ed i decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, pubblicati sulla G.U. della Regione siciliana n. 33 del 2 luglio 2001,che prevedevano la classificazione del personale in quattro categorie (A,B,C,D) e stabilivano i criteri per il primo inquadramento del personale già in servizio, valorizzando il livello previsto dalla normativa previgente, il titolo di studio e l’anzianità di servizio; 5.3. successivamente con la legge regionale n. 4 del 27 febbraio 2007 la Regione Sicilia, per quel che in questa sede rileva, ha: a) istituito per il personale non direttivo del [OSCURATO:PERSONA] i medesimi ruoli previsti dagli artt. 1, 2, 7, 13, 25, 30, 34 e 39 del d.lgs. n. 201/1995; b) previsto l’inquadramento nella categoria B del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti nonché a quello degli operatori e collaboratori; c) attribuito la categoria C ai sovrintendenti, agli ispettori ed ai periti; d) demandato a successivo decreto la definizione delle competenze, dell’ordinamento professionale e dell’articolazione delle posizioni all’interno delle rispettive categorie; e) ribadito l’applicazione al personale del [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana del contratto collettivo dei dipendenti regionali; f) garantito la conservazione, anche in soprannumero, al personale che era già stato riclassificato sulla base dei criteri fissati dai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 della categoria di appartenenza, della posizione economica e della relativa indennità mensile pensionabile (recita il comma 8 dell’art. 1: In fase di prima applicazione della presente legge, il personale già dei ruoli del Corpo forestale della Regione siciliana, tenuto conto del disposto dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, essendo già inquadrato in categorie e posizioni di cui ai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, pubblicati nella [OSCURATO:PERSONA] della Regione siciliana n. 33 del 2 luglio 2001, è inquadrato, anche in soprannumero, nelle qualifiche del ruolo previsto con la presente legge nella rispettiva categoria di appartenenza, mantiene la propria posizione economica e percepisce la relativa indennità mensile pensionabile. Per la eventuale progressione di carriera, al suddetto personale si applicano le analoghe anzianità in atto in vigore per il personale del Corpo forestale dello Stato.); 5.4. le competenze, l’ordinamento professionale e l’articolazione delle posizioni all’interno delle categorie sono stati disciplinati dal d.P. del 20 aprile 2007, pubblicato sulla G.U. della Regione Siciliana del 24 aprile 2007, che ha anche previsto, all’art. 44, le corrispondenze tra le qualifiche del [OSCURATO:PERSONA] e quelle del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato ed all’art. 40 ha ribadito la disposizione transitoria già dettata, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, dall’art. 1, comma8, della l.r. n. 4/2007; 6. così ricostruito il quadro normativo, osserva il Collegio che sia al momento della presentazione della domanda ex art. 4, comma 7, della legge n. 36 del 2004, sia alla data di emanazione della legge regionale n. 9 del 2006, la classificazione del personale del [OSCURATO:PERSONA] e lo stato giuridico ed economico dello stesso non erano quelli dettati solo successivamente dalla l.r. n. 4 del 2007 sicché il passaggio dal ruolo statale a quello regionale, che la Regione Siciliana aveva autorizzato, nei limiti delle vacanze, non poteva che avvenire sulla base della disciplina all’epoca vigente e le corrispondenze dovevano essere stabilite, a prescindere dall’adozione di tabelle di equiparazione, in relazione al contenuto professionale delle qualifiche dei due Corpi a confronto; 6.1. la l.r. n. 9 del 2006, infatti, non condiziona il passaggio all’adozione delle tabelle medesime né lo differisce ad un momento successivo, e detta essa stessa i criteri per l’inquadramento, ossia, da un lato, la conservazione del trattamento giuridico ed economico già acquisito dal dipendente che aveva domandato il trasferimento, dall’altro l’applicazione della disciplina valevole per gli appartenenti al [OSCURATO:PERSONA], previa individuazione del profilo professionale corrispondente; 6.2. quest’ultima valutazione poteva e doveva essere espressa in relazione alle declaratorie dei profili nei rispettivi ordinamenti, sicché andavano valutati anche i criteri dettati dall’art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e dai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 ai fini dell’inquadramento nelle categorie A,B, C e D; 6.3. ha, pertanto, errato la Corte territoriale nel ritenere corretto l’inquadramento del ricorrente valorizzando i criteri dettati dalla l.r. n. 4 del 2007, atteso che la legge in parola è entrata in vigore in un momento successivo a quello nel quale si erano realizzate le condizioni richieste dalla legge nazionale e da quella regionale per il passaggio (ovvero la domanda del dipendente e l’autorizzazione regionale all’inquadramento nei limiti delle vacanze) tantoche, come è pacifico fra le parti (cfr. pag. 12 del controricorso), un primo decreto, non vistato dalla Ragioneria centrale, era stato adottato nel luglio 2006; 7. in via conclusiva merita accoglimento il secondo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento della terza censura, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto enunciati nei punti che precedono e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità; 8. non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte accoglie