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CassazionedecretoSezione LDecisione del 24 gennaio 2024

Cassazione n. 06399/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 1289-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SICILIANA (già [OSCURATO:PERSONA] E FORESTE), in persona dellegale pro tempore , rappresentato e difeso ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 419/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 06/07/2021 R.G.N. 108/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.1289/2022 Cron.

Rep.

Ud.24/01/2024 [OSCURATO:PERSONA] - che, con sentenza del 6 luglio 2021, la Corte d’Appello di Catania, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Catania, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ambiente della Regione Siciliana, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all’inquadramento nel livello C5 di cui alla classificazione del personale addetto al [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia ed al relativo trattamento economico, spettante in ragione della previsione recata dall’art.3 del Decreto del Ministro delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che regolava il passaggio del personale appartenente al [OSCURATO:PERSONA] dello Stato a quello della Regione Sicilia in termini tali per cui gli interessati dovevano essere inquadrati nel ruolo dell’amministrazione di destinazione nella qualifica professionale corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti vigenti; che, nella specie, la ragione a base del livello rivendicato, dipendeva dal fatto che ivi era inquadrata la guardia scelta forestale, qualifica parificata, ai sensi dell’art. 22, l.

Regione Sicilia n. 7/2001, a quella di agente scelto rivestita dall’istante nel [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, previsione che invece era stata disattesaper essersi visto l’istante inquadrare, in base al decreto del direttore generale del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 421, nella categoria B, posizione economica 2 in qualità di operatore forestale; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che, in mancanza di una specifica tabella di equiparazione riguardante il personale transitato dal [OSCURATO:PERSONA] dello Stato a quello della Regione siciliana, l’inquadramento non andava effettuato in base alla disciplina transitoria dettata dalla l.

R. n. 4/2007 ed il decreto P. Reg. 20.4.2007 per il personale già alle dipendenze del [OSCURATO:PERSONA] regionale all’atto della modifica del sistema di classificazione di quel personale ma, trattandosi di personale ivi transitato in data successiva, ai sensi della l.

R. n. 9/2006 sulla base dei criteri di cui al Decreto del Ministro delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali del [OSCURATO:DATA_NASCITA], secondo il regime ordinario all’epoca vigente e, quindi, avendo riguardo alle mansioni espletate e alle categorie ordinariamente previste per il personale regionale ed, a tale stregua, tenuto conto dei contenuti professionali delle declaratorie contrattuali, l’inquadramento riconosciuto in categoria B nel ruolo degli “operatori e collaboratori” doveva ritenersi congruo per essere le attività svolte caratterizzate da contenuti di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Musumeci, affidando l’impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale L’[OSCURATO:PERSONA] ed Ambiente della Regione Siciliana si è limitata a costituirsi rilasciando procura per l’eventuale difesa all’udienza; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, commi 1 e 2, Decreto del Ministro delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 10, l.

R. n. 9/2006, nonché dei decreti P. Reg. 9 e 10 entrambi del 22/6/2001 e degli artt. 1, comma 8, l.

R. n. 4/2007 e 40 decreto P. Reg. del 20.4.2007, il ricorrente imputa alla Corte territoriale il non aver tenuto in considerazione ai fini del decidere le invocate disposizioni da cui discendeva il mantenimento dell’anzianità di servizio maturata e la conservazione dello status giuridico ed economico posseduto all’atto del passaggio; - che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in una con la violazione e falsa applicazione degli artt.3, 36 e 97 Cost., il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneo apprezzamento dell’anzianità maturata e delle mansioni svolte presso il [OSCURATO:PERSONA] dello Stato che assume identiche a quelle proprie dei dipendenti del [OSCURATO:PERSONA] regionale inquadrato in C5; - che, nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., imputa alla Corte territoriale l’omessa pronunzia in ordine alla domanda subordinata concernete il riconoscimento del diritto all’inquadramento nella categoria C posizione economica 1 sin dal luglio 2006 o, in ulteriore subordine dal luglio 2007; - che il primo motivo è infondato; - che appare opportuno rammentare che questa Corte ha già avuto modo di esaminare le questioni sollevate con il presente ricorso con decisioni (Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 23863 del 2022; Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 23865 del 2022; Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 23870 del 2022), la cui motivazione è da intendersi qui comunque richiamata, exart.118 disp. att. c.p.c., e nelle quali si è, in sintesi, osservato che: - la L. n. 36/2004 ha previsto, all’art. 4, comma 7, che entro sei mesi dalla data della propria entrata in vigore, il personale del Corpo forestale dello Stato poteva chiedere di transitare, a domanda, ove consentito dalle singole normative regionali - e ne i limiti economici stabiliti dalla stessa previsione -nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove prestava servizio, rimettendo i criteri per disciplinare i trasferimenti ad un provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (successivamente adottato con D.M. 5 luglio 2005); - la Regione Sicilia ha consentito il passaggio con la L.R. n. 9/2006, il cui art. 10, comma 9, autorizzava il dipartimento regionale foreste ad inquadrare nei posti vacanti del ruolo del Corpo forestale della Regione, “nelle qualifiche professionali equivalenti a quelle possedute”, il personale del Corpo forestale dello Stato in servizio in Sicilia che avesse presentato domanda di trasferimento; ed il cui art. 4, comma 7, prevedeva invece che lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza del personale così inquadrato sarebbero stati disciplinati dalle norme relative al personale del Corpo forestale della Regione, tuttavia facendo salvo “lo stato giuridico ed economico posseduto alla data di inquadramento”; - al momento dell’entrata in vigore della L.R. n. 9/2006 al personale del [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana si applicavano l’art. 5 della L.R. n. 10/2000 n. 10 ed i decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, pubblicati sulla G.U. della Regione siciliana n. 33 del 2 luglio 2001, che prevedevano la classificazione del personale in quattro categorie (A, B, C, D) e stabilivano i criteri per il primo inquadramento del personale già in servizio, valorizzando il livello previsto dalla normativa previgente, il titolo di studio e l’anzianità di servizio;- solo successivamente, con la L.R. n. 4/2007 la Regione Sicilia, venivano istituiti per il personale non direttivo del [OSCURATO:PERSONA] i medesimi ruoli previsti dagli artt. 1, 2, 7, 13, 25, 30, 34 e 39 del D. Lgs. n. 201/1995, procedendo all’inquadramento nelle categorie B o C delle varie qualifiche funzionali ivi previste; - con D .P.

Reg. 20 aprile 2007 sono stati disciplinati le competenze, l’ordinamento professionale e l’articolazione delle posizioni all’interno delle categorie, fissando, all’art. 44, le corrispondenze tra le qualifiche del [OSCURATO:PERSONA] e quelle del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato; - tuttavia, poiché sia al momento della presentazione della domanda di transito exart. 4, comma 7, L. n. 36/2004, sia alla data di emanazione della L.R. n. 9/2006, la classificazione del personale del [OSCURATO:PERSONA] e lo stato giuridico ed economico dello stesso non erano quelli dettati solo successivamente dalla L.R. n. 4/2007, era da ritenersi che il passaggio dal ruolo statale a quello regionale - che la Regione Siciliana aveva autorizzato, nei limiti delle vacanze -non potesse che avvenire sulla base della disciplina all’epoca vigente e che le corrispondenze dovessero essere stabilite, a prescindere dall’adozione di tabelle di equiparazione, in relazione al contenuto professionale delle qualifiche dei due Corpi a confronto, dal momento che la L.R. n. 9/2006 “non condiziona il passaggio all’adozione delle tabelle medesime né lo differisce ad un momento successivo, e detta essa stessa i criteri per l’inquadramento, ossia, da un lato, la conservazione del trattamento giuridico ed economico già acquisito dal dipendente che aveva domandato il trasferimento, dall’altro l’applicazione della disciplina valevole per gli appartenenti al [OSCURATO:PERSONA], previa individuazione del profilo professionale corrispondente”; - conseguentemente, la valutazione del profilo professionale doveva essere espressa in relazione alle declaratorie dei profili anche secondo i criteri dettati dall’art. 5, L.R. n. 10/2000 nonché dai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 ai fini dell’inquadramento nelle categorie A, B, C e D, mentre non poteva avvenire valorizzando i criteri dettati dalla L.R. n. 4/2007, atteso che la legge in parola è entrata in vigore in un momento successivo a quello nel quale si erano realizzate le condizioni richieste dalla legge nazionale e da quella regionale per il passaggio (dovendosi osservare che, nel caso ora in esame, la decisione impugnata riferisce – pag. 2 – che nel febbraio 2007 il ricorrente era stato informato del fatto che un primo decreto di inquadramento non era stato vistato dalla Ragioneria centrale); - che il principio estrapolabile da tali pronunce, quindi, è quello per cui l’inquadramento del personale transitato a domanda dal [OSCURATO:PERSONA] dello Stato al [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia, ai sensi della L. n. 36/2004, deve essere operato, ex ai sensi della L.R. n. 9/2006, previa individuazione del profilo professionale corrispondente sulla base della disciplina all’epoca vigente ed a prescindere dall’adozione di tabelle di equiparazione, anche secondo i criteri dettati dall’art. 5, L.R. n. 10/2000 e dai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 mentre non può avvenire valorizzando i criteri dettati dalla L.R. n. 4/2007, atteso che la legge in parola è entrata in vigore in un momento successivo a quello nel quale si erano realizzate le condizioni richieste dalla legge nazionale e da quella regionale per il passaggio;- che a tali principi la decisione impugnata risulta essersi pienamente conformata, in quanto ha proceduto alla valutazione della correttezza dell’inquadramento del ricorrente proprio sulla scorta della disciplina vigente al momento del realizzarsi delle condizioni per il passaggio, escludendo, invece, l’applicazione della L.R. n. 4/2007, in quanto disciplina sopravvenuta; - che individuata correttamente la disciplina applicabile, la Corte territoriale ha proceduto alla valutazione nello specifico di quello che doveva essere il corretto inquadramento del ricorrente, peraltro ricorrendo ai criteri desumibili dalle previsioni vigenti, operando, pertanto, una valutazione che non risulta censurabile – e comunque non è stata adeguatamente censurata -nella presente sede; - che il ricorrente, del resto, viene a dolersi non tanto del modo in cui la Corte territoriale ha fatto governo della disciplina applicabile, quanto del fatto che tale disciplina, ed in particolare il D.P.

Reg. n. 10/2001, non verrebbe a valorizzare l’anzianità di servizio, in tal modo ponendosi in contrasto con il D.M. 5 luglio 2005; - che al di là di ogni altra considerazione, tuttavia, questa tesi omette di considerare il principio generale, affermato da questa Corte proprio in relazione al D.P.

Reg. n. 10/2001, per cui nel pubblico impiego privatizzato, il principio generale dell'inderogabilità in peius, non opera in caso di accordi conclusi in sede sindacale ove il confronto tra le parti sociali garantisce la migliore protezione degli interessi dei lavoratori e la loro composizione con le esigenze datoriali, con la conseguenza che non sussiste alcuna concorrenza di fonti che consenta di ricorrere al principio del c.d. favor lavoratorisnel caso di un sistema di classificazione del personale che risulti da accordo sindacale recepito in un atto come, appunto, il D.P.

Reg. n. 10/2001 (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 12900 del 22/06/2016); - che in sintesi, pertanto, il rigetto del motivo di ricorso discende dalla considerazione per cui lo stesso, da un lato, viene a sindacare una valutazione in fatto operata dal giudice di merito e, dall’altro lato, propone una ricostruzione della complessiva disciplina dell’inquadramento dei dipendenti transitati dal [OSCURATO:PERSONA] dello Stato al [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia difforme dai principi già enunciati da questa Corte; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile - che in primo luogo, ci si trova di fronte ad un motivo c.d.

“misto” – deducendosi sia il l’omesso esame di fatto decisivo sia la violazione o falsa applicazione di legge – con conseguente applicazione del principio per cui è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, e ciò in quanto una simile formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011); - che in secondo luogo, si deve ulteriormente rilevare che: - quanto alla doglianza ex art. 360, n. 5) c.p.c. va rammentato che l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deve intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), mentre ciò di cui il ricorrente lamenta l’omesso esame sono argomentazioni giuridiche – l’incidenza dell’anzianità di servizio sul corretto inquadramento – e non “fatti” storici, da ciò emergendo che il motivo nel concreto mira a sindacare il merito della motivazione della Corte d’appello; - quanto alla doglianza ex art. 360, n. 3) c.p.c., la stessa appare priva di concreta autonomia rispetto al secondo motivo di ricorso di cui in sostanza costituisce una reiterazione, unicamente arricchita da un –invero generico - richiamo alle previsioni di cui alla Carta costituzionale dietro il quale si occulta, come nel caso del secondo motivo, anche la riproposizione di profili fattuali attinenti alla valutazione di merito; - che il terzo motivo è infondato; - che questa Corte ha reiteratamente chiarito che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, con la conseguenza che tale vizio non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 2151 del 29/01/2021; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15255 del 04/06/2019; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018); - che occorre, infatti, considerare che è, invece, configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 12131 del 08/05/2023; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014) - che nel caso ora in esame emerge con chiarezza dalla decisione impugnata che la Corte d’appello ha compiutamente esaminato il profilo del corretto inquadramento del ricorrente anche sul piano del regime temporale, da ciò risultando che il profilo oggetto della domanda di cui si lamenta ora l’omesso esame risulta essere stato assorbito dalla decisione sul gravame principale. - che il ricorso va, dunque, rigettato senza attribuzione delle spese per non aver l’Amministrazione intimata svolto alcuna attività difensiva; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 1289-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SICILIANA (già [OSCURATO:PERSONA] E FORESTE), in persona dellegale pro tempore , rappresentato e difeso ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 419/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 06/07/2021 R.G.N. 108/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.1289/2022 Cron. Rep. Ud.24/01/2024 [OSCURATO:PERSONA] - che, con sentenza del 6 luglio 2021, la Corte d’Appello di Catania, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Catania, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ambiente della Regione Siciliana, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all’inquadramento nel livello C5 di cui alla classificazione del personale addetto al [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia ed al relativo trattamento economico, spettante in ragione della previsione recata dall’art.3 del Decreto del Ministro delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che regolava il passaggio del personale appartenente al [OSCURATO:PERSONA] dello Stato a quello della Regione Sicilia in termini tali per cui gli interessati dovevano essere inquadrati nel ruolo dell’amministrazione di destinazione nella qualifica professionale corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti vigenti; che, nella specie, la ragione a base del livello rivendicato, dipendeva dal fatto che ivi era inquadrata la guardia scelta forestale, qualifica parificata, ai sensi dell’art. 22, l. Regione Sicilia n. 7/2001, a quella di agente scelto rivestita dall’istante nel [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, previsione che invece era stata disattesaper essersi visto l’istante inquadrare, in base al decreto del direttore generale del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 421, nella categoria B, posizione economica 2 in qualità di operatore forestale; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che, in mancanza di una specifica tabella di equiparazione riguardante il personale transitato dal [OSCURATO:PERSONA] dello Stato a quello della Regione siciliana, l’inquadramento non andava effettuato in base alla disciplina transitoria dettata dalla l. R. n. 4/2007 ed il decreto P. Reg. 20.4.2007 per il personale già alle dipendenze del [OSCURATO:PERSONA] regionale all’atto della modifica del sistema di classificazione di quel personale ma, trattandosi di personale ivi transitato in data successiva, ai sensi della l. R. n. 9/2006 sulla base dei criteri di cui al Decreto del Ministro delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali del [OSCURATO:DATA_NASCITA], secondo il regime ordinario all’epoca vigente e, quindi, avendo riguardo alle mansioni espletate e alle categorie ordinariamente previste per il personale regionale ed, a tale stregua, tenuto conto dei contenuti professionali delle declaratorie contrattuali, l’inquadramento riconosciuto in categoria B nel ruolo degli “operatori e collaboratori” doveva ritenersi congruo per essere le attività svolte caratterizzate da contenuti di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Musumeci, affidando l’impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale L’[OSCURATO:PERSONA] ed Ambiente della Regione Siciliana si è limitata a costituirsi rilasciando procura per l’eventuale difesa all’udienza; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, commi 1 e 2, Decreto del Ministro delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 10, l. R. n. 9/2006, nonché dei decreti P. Reg. 9 e 10 entrambi del 22/6/2001 e degli artt. 1, comma 8, l. R. n. 4/2007 e 40 decreto P. Reg. del 20.4.2007, il ricorrente imputa alla Corte territoriale il non aver tenuto in considerazione ai fini del decidere le invocate disposizioni da cui discendeva il mantenimento dell’anzianità di servizio maturata e la conservazione dello status giuridico ed economico posseduto all’atto del passaggio; - che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in una con la violazione e falsa applicazione degli artt.3, 36 e 97 Cost., il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneo apprezzamento dell’anzianità maturata e delle mansioni svolte presso il [OSCURATO:PERSONA] dello Stato che assume identiche a quelle proprie dei dipendenti del [OSCURATO:PERSONA] regionale inquadrato in C5; - che, nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., imputa alla Corte territoriale l’omessa pronunzia in ordine alla domanda subordinata concernete il riconoscimento del diritto all’inquadramento nella categoria C posizione economica 1 sin dal luglio 2006 o, in ulteriore subordine dal luglio 2007; - che il primo motivo è infondato; - che appare opportuno rammentare che questa Corte ha già avuto modo di esaminare le questioni sollevate con il presente ricorso con decisioni (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23863 del 2022; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23865 del 2022; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23870 del 2022), la cui motivazione è da intendersi qui comunque richiamata, exart.118 disp. att. c.p.c., e nelle quali si è, in sintesi, osservato che: - la L. n. 36/2004 ha previsto, all’art. 4, comma 7, che entro sei mesi dalla data della propria entrata in vigore, il personale del Corpo forestale dello Stato poteva chiedere di transitare, a domanda, ove consentito dalle singole normative regionali - e ne i limiti economici stabiliti dalla stessa previsione -nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove prestava servizio, rimettendo i criteri per disciplinare i trasferimenti ad un provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (successivamente adottato con D.M. 5 luglio 2005); - la Regione Sicilia ha consentito il passaggio con la L.R. n. 9/2006, il cui art. 10, comma 9, autorizzava il dipartimento regionale foreste ad inquadrare nei posti vacanti del ruolo del Corpo forestale della Regione, “nelle qualifiche professionali equivalenti a quelle possedute”, il personale del Corpo forestale dello Stato in servizio in Sicilia che avesse presentato domanda di trasferimento; ed il cui art. 4, comma 7, prevedeva invece che lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza del personale così inquadrato sarebbero stati disciplinati dalle norme relative al personale del Corpo forestale della Regione, tuttavia facendo salvo “lo stato giuridico ed economico posseduto alla data di inquadramento”; - al momento dell’entrata in vigore della L.R. n. 9/2006 al personale del [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana si applicavano l’art. 5 della L.R. n. 10/2000 n. 10 ed i decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, pubblicati sulla G.U. della Regione siciliana n. 33 del 2 luglio 2001, che prevedevano la classificazione del personale in quattro categorie (A, B, C, D) e stabilivano i criteri per il primo inquadramento del personale già in servizio, valorizzando il livello previsto dalla normativa previgente, il titolo di studio e l’anzianità di servizio;- solo successivamente, con la L.R. n. 4/2007 la Regione Sicilia, venivano istituiti per il personale non direttivo del [OSCURATO:PERSONA] i medesimi ruoli previsti dagli artt. 1, 2, 7, 13, 25, 30, 34 e 39 del D. Lgs. n. 201/1995, procedendo all’inquadramento nelle categorie B o C delle varie qualifiche funzionali ivi previste; - con D .P. Reg. 20 aprile 2007 sono stati disciplinati le competenze, l’ordinamento professionale e l’articolazione delle posizioni all’interno delle categorie, fissando, all’art. 44, le corrispondenze tra le qualifiche del [OSCURATO:PERSONA] e quelle del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato; - tuttavia, poiché sia al momento della presentazione della domanda di transito exart. 4, comma 7, L. n. 36/2004, sia alla data di emanazione della L.R. n. 9/2006, la classificazione del personale del [OSCURATO:PERSONA] e lo stato giuridico ed economico dello stesso non erano quelli dettati solo successivamente dalla L.R. n. 4/2007, era da ritenersi che il passaggio dal ruolo statale a quello regionale - che la Regione Siciliana aveva autorizzato, nei limiti delle vacanze -non potesse che avvenire sulla base della disciplina all’epoca vigente e che le corrispondenze dovessero essere stabilite, a prescindere dall’adozione di tabelle di equiparazione, in relazione al contenuto professionale delle qualifiche dei due Corpi a confronto, dal momento che la L.R. n. 9/2006 “non condiziona il passaggio all’adozione delle tabelle medesime né lo differisce ad un momento successivo, e detta essa stessa i criteri per l’inquadramento, ossia, da un lato, la conservazione del trattamento giuridico ed economico già acquisito dal dipendente che aveva domandato il trasferimento, dall’altro l’applicazione della disciplina valevole per gli appartenenti al [OSCURATO:PERSONA], previa individuazione del profilo professionale corrispondente”; - conseguentemente, la valutazione del profilo professionale doveva essere espressa in relazione alle declaratorie dei profili anche secondo i criteri dettati dall’art. 5, L.R. n. 10/2000 nonché dai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 ai fini dell’inquadramento nelle categorie A, B, C e D, mentre non poteva avvenire valorizzando i criteri dettati dalla L.R. n. 4/2007, atteso che la legge in parola è entrata in vigore in un momento successivo a quello nel quale si erano realizzate le condizioni richieste dalla legge nazionale e da quella regionale per il passaggio (dovendosi osservare che, nel caso ora in esame, la decisione impugnata riferisce – pag. 2 – che nel febbraio 2007 il ricorrente era stato informato del fatto che un primo decreto di inquadramento non era stato vistato dalla Ragioneria centrale); - che il principio estrapolabile da tali pronunce, quindi, è quello per cui l’inquadramento del personale transitato a domanda dal [OSCURATO:PERSONA] dello Stato al [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia, ai sensi della L. n. 36/2004, deve essere operato, ex ai sensi della L.R. n. 9/2006, previa individuazione del profilo professionale corrispondente sulla base della disciplina all’epoca vigente ed a prescindere dall’adozione di tabelle di equiparazione, anche secondo i criteri dettati dall’art. 5, L.R. n. 10/2000 e dai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 mentre non può avvenire valorizzando i criteri dettati dalla L.R. n. 4/2007, atteso che la legge in parola è entrata in vigore in un momento successivo a quello nel quale si erano realizzate le condizioni richieste dalla legge nazionale e da quella regionale per il passaggio;- che a tali principi la decisione impugnata risulta essersi pienamente conformata, in quanto ha proceduto alla valutazione della correttezza dell’inquadramento del ricorrente proprio sulla scorta della disciplina vigente al momento del realizzarsi delle condizioni per il passaggio, escludendo, invece, l’applicazione della L.R. n. 4/2007, in quanto disciplina sopravvenuta; - che individuata correttamente la disciplina applicabile, la Corte territoriale ha proceduto alla valutazione nello specifico di quello che doveva essere il corretto inquadramento del ricorrente, peraltro ricorrendo ai criteri desumibili dalle previsioni vigenti, operando, pertanto, una valutazione che non risulta censurabile – e comunque non è stata adeguatamente censurata -nella presente sede; - che il ricorrente, del resto, viene a dolersi non tanto del modo in cui la Corte territoriale ha fatto governo della disciplina applicabile, quanto del fatto che tale disciplina, ed in particolare il D.P. Reg. n. 10/2001, non verrebbe a valorizzare l’anzianità di servizio, in tal modo ponendosi in contrasto con il D.M. 5 luglio 2005; - che al di là di ogni altra considerazione, tuttavia, questa tesi omette di considerare il principio generale, affermato da questa Corte proprio in relazione al D.P. Reg. n. 10/2001, per cui nel pubblico impiego privatizzato, il principio generale dell'inderogabilità in peius, non opera in caso di accordi conclusi in sede sindacale ove il confronto tra le parti sociali garantisce la migliore protezione degli interessi dei lavoratori e la loro composizione con le esigenze datoriali, con la conseguenza che non sussiste alcuna concorrenza di fonti che consenta di ricorrere al principio del c.d. favor lavoratorisnel caso di un sistema di classificazione del personale che risulti da accordo sindacale recepito in un atto come, appunto, il D.P. Reg. n. 10/2001 (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12900 del 22/06/2016); - che in sintesi, pertanto, il rigetto del motivo di ricorso discende dalla considerazione per cui lo stesso, da un lato, viene a sindacare una valutazione in fatto operata dal giudice di merito e, dall’altro lato, propone una ricostruzione della complessiva disciplina dell’inquadramento dei dipendenti transitati dal [OSCURATO:PERSONA] dello Stato al [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia difforme dai principi già enunciati da questa Corte; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile - che in primo luogo, ci si trova di fronte ad un motivo c.d. “misto” – deducendosi sia il l’omesso esame di fatto decisivo sia la violazione o falsa applicazione di legge – con conseguente applicazione del principio per cui è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, e ciò in quanto una simile formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011); - che in secondo luogo, si deve ulteriormente rilevare che: - quanto alla doglianza ex art. 360, n. 5) c.p.c. va rammentato che l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deve intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), mentre ciò di cui il ricorrente lamenta l’omesso esame sono argomentazioni giuridiche – l’incidenza dell’anzianità di servizio sul corretto inquadramento – e non “fatti” storici, da ciò emergendo che il motivo nel concreto mira a sindacare il merito della motivazione della Corte d’appello; - quanto alla doglianza ex art. 360, n. 3) c.p.c., la stessa appare priva di concreta autonomia rispetto al secondo motivo di ricorso di cui in sostanza costituisce una reiterazione, unicamente arricchita da un –invero generico - richiamo alle previsioni di cui alla Carta costituzionale dietro il quale si occulta, come nel caso del secondo motivo, anche la riproposizione di profili fattuali attinenti alla valutazione di merito; - che il terzo motivo è infondato; - che questa Corte ha reiteratamente chiarito che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, con la conseguenza che tale vizio non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 2151 del 29/01/2021; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15255 del 04/06/2019; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018); - che occorre, infatti, considerare che è, invece, configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 12131 del 08/05/2023; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014) - che nel caso ora in esame emerge con chiarezza dalla decisione impugnata che la Corte d’appello ha compiutamente esaminato il profilo del corretto inquadramento del ricorrente anche sul piano del regime temporale, da ciò risultando che il profilo oggetto della domanda di cui si lamenta ora l’omesso esame risulta essere stato assorbito dalla decisione sul gravame principale. - che il ricorso va, dunque, rigettato senza attribuzione delle spese per non aver l’Amministrazione intimata svolto alcuna attività difensiva; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, com