CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 gennaio 2024
Cassazione n. 03382/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30586/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] REGIONE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, pro tempore; [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, pro tempore; Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] dello Stato – [OSCURATO:PERSONA] – Inquadramento -Criteri R.G.N. 30586/2020 Ud. 24/01/2024CC Sez. S4/L- R.G. 30586/2020 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 2 di 11 entrambi domiciliati ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende –controricorrenti – avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO PALERMO n. 310/2020 depositata il 28/05/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 310/2020 del 28 maggio 2020, la Corte d’appello di Palermo, nella regolare costituzione degli appellat i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 453/2018 del Tribunale di Agrigento, la quale aveva respinto la domanda formulata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorrente, nel rivolgersi al giudice del lavoro di Agrigento, aveva dedotto di essere stato assunto dal [OSCURATO:PERSONA] dello Stato nel 1990, di avere acquisito la qualifica di [OSCURATO:PERSONA] con decorrenza dal 1° gennaio 1998 e di avere presentato tempestiva domanda di transito nei ruoli del [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 4, comma 7, L. n. 36 del 2004, ottenendo tuttavia il trasferimento, nonostante formale diffida, solo in data 4 luglio 2007, a causa del colpevole ed inspiegabile ritardo dell'Ente datore di lavoro. Aveva quindi dedotto che tale ritardo gli aveva precluso la possibilità di ottenere lo stesso inquadramento dei colleghi di pari grado Sez. S4/L- R.G. 30586/2020 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 3 di 11 che erano assunti fin dall'inizio nei ruoli della Regione e che svolgevano le sue stesse mansioni come previsto dalla L.R. n. 4/2007. Aveva pertanto chiesto il riconoscimento del superiore inquadramento di Brigadiere del [OSCURATO:PERSONA], categoria D1 a far data dall'8 febbraio 2006 –data in cui con legge regionale era stata recepita la normativa statale sui trasferimenti -e di [OSCURATO:PERSONA], categoria D2 a far data dal 2 marzo 2007, e la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] alla corresponsione delle differenze retributive tra la categoria C1 e le categorie D1 e D5 dalle medesime date. 3. Disattesa la domanda da parte del giudice di prime cure e proposto appello da parte di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Palermo ha respinto il gravame. La Corte territoriale, dopo aver ricostruito normativo nazionale e regionale, ha, in primo luogo, ritenuto che, proprio alla luce della disciplina richiamata, fosse corretto l’inquadramento dell’appellante nel ruolo di [OSCURATO:PERSONA] ragionale, Cat. C, in quanto tale inquadramento era stato operato sulla base dei criteri impartiti dal legislatore regionale con L. n. 4/2007 e risultava aderente alla declaratoria della relativa qualifica funzionale prevista dall’art. 8, D. Lgs. n. 201/1995, oltre che coerente con il criterio della omogeneità funzionale. La Corte, ulteriormente, ha osservato che le deduzioni con le quali l’appellante veniva ad argomentare che l’adozione tempestiva del decreto di trasferimento gli avrebbe consentito di rientrare nel contingente di personale già facente parte dei ruoli del [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia ex art. 40, D .P. R eg. del 20 aprile 2007 presentavano il vizio di prospettare “un rinvio dinamico” ai passaggi di carriera conseguiti dal personale regionale, senza che tale tesi trovasse Sez. S4/L- R.G. 30586/2020 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 4 di 11 riscontro in una disciplina che, invece, aveva inteso circoscrivere la propria applicazione ai soli dipendenti regionali ab origine. La Corte territoriale, infine, ha ritenuto non pertinente il richiamo operato dall’appellante alla equiparazione stabilita dall’art. 77, L.R. n. 16/1996 tra la qualifica di vice-brigadiere del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato e la qualifica di Brigadiere del [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia, in quanto tale equiparazione doveva ritenersi fissata ai soli fini dell’attribuzione dell’indennità mensile pensionabile di cui all’art. 42, L.R. n. 41/1985, senza poter ricavare da essa conseguenze a carattere più generale. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo ricorre ora [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 4, comma 7, L. n. 36/2004; 10, comma 9, L.R. Sicilia n. 9/2006; 3 e 5, D.M. 5.07.2005. Argomenta, in particolare, il ricorso che, avendo il ricorrente presentato regolare e tempestiva domanda di trasferimento -quasi due anni prima rispetto alla data di entrata in vigore della L. R. n. 4/2007 e del D.P. dell'aprile 2007 – sarebbe stato obbli go del [OSCURATO:PERSONA]. S4/L- R.G. 30586/2020 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 5 di 11 Regionale operare immediatamente l'equiparazione tra le qualifiche possedute dal personale proveniente dal [OSCURATO:PERSONA] dello Stato e quelle del personale del [OSCURATO:PERSONA], e procedere così al relativo inquadramento, facendo salvi lo stato giuridico ed economico posseduti dai transitanti, nonché l'anzianità di servizio degli stessi. Nella prospettazione del ricorso, ove ciò fosse stato fatto e si fosse quindi operata un'equiparazione tra le qualifiche del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato e quelle del [OSCURATO:PERSONA] antecedenti alla riforma, tenendo conto dei medesimi criteri seguiti per inquadrare il corrispondente personale regionale e secondo le previsioni dell’art. 5, D.M. 5 luglio 2005, il ricorrente, con la qualifica di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, avrebbe dovuto essere inquadrato nel [OSCURATO:PERSONA], nella qualifica di Brigadiere del [OSCURATO:PERSONA], categoria D1 a far data dall'8 febbraio 2006, data in cui con legge regionale era stata recepita la normativa statale sui trasferimenti. Avrebbe quindi errato la decisione impugnata nell’escludere sia un ritardo imputabile alle Amministrazioni nel provvedere al transito nel [OSCURATO:PERSONA] sia nel ritenere, conseguentemente, corretto l’inquadramento operato sulla scorta di una disciplina sopravvenuta rispetto al momento in cui doveva ritenersi operante il transito del personale del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, dovendo invece il diritto all'inquadramento rivendicato essere riconosciuto sulla base della disciplina vigente già al momento della domanda di trasferimento. La Corte territoriale sarebbe, quindi, incorsa in una non corretta applicazione dell'art. 4, comma 7, L. n. 36/2004, n. 36, in combinato disposto con l'articolo 10, comma 9, L.R. Sicilia n. 9/2006, e degli articoli 3 e 5 del D.M. 5 luglio 2005. Sez. S4/L- R.G. 30586/2020 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 6 di 11 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 201/1995; dell’art. 77, L.R. n. 16/1977 e della L.R. n. 41/1985. Il ricorrente impugna la decisione della Corte territoriale nella parte in cui la stessa ha escluso che l’equiparazione stabilita dall’art. 77, L.R. n. 16/1996 tra la qualifica di vice-brigadiere del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato e la qualifica di Brigadiere del [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliaavesse carattere generale, affermando che la stessa operava ai soli fini dell’attribuzione dell’indennità mensile pensionabile di cui all’art. 42, L.R. n. 41/1985. Il ricorso osserva in contrario che: − i l D. Lgs. n. 201/1995 ha ricondotto il [OSCURATO:PERSONA] dello Stato tra le “Forze di Polizia” sulla base di una tabella di comparazione che ha equiparato il grado di [OSCURATO:PERSONA] al grado di Vice-Brigadiere; − l ’art. 77, L.R. n. 16/1996, che stabiliva i gradi del [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia prima del riordino effettuato con L.R. n. 4/2007, al grado di Vice-Sovraintendente corrispondeva il grado di Brigadiere; con la conseguenza che il ricorrente, già all’atto del transito nei ruoli della Regione avrebbe dovuto essere inquadrato con il grado di Brigadiere. Erronea sarebbe quindi l’interpretazione dell’art. 77, L.R. n. 16/1996 seguita dalla Corte d’appello, in quanto tale lettura si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 97, e 36 Cost. dal principio del criterio funzionale individuato da Corte Cost. n. 277/1991. Il ricorrente, infine, invoca, ai fini del proprio inquadramento, anche la tabella di cui alla L.R. n. 41/1985 nonché la successiva L.R. n. Sez. S4/L- R.G. 30586/2020 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 7 di 11 10/2000, dalle quali emerge il suo collocamento in VI Livello, posizione economica C5 che tuttavia, per effetto dell’accordo di riclassificazione del personale del 28 febbraio 2001, doveva transitare alla posizione D1, con la conseguenza che, al momento del suo trasferimento al [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia, il ricorrente avrebbe avuto diritto ad essere collocato nella posizione economica D1. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi con una serie di decisioni (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23863 del 2022; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23865 del 2022; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23870 del 2022) a cui motivazione è da intendersi qui comunque richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c. e nelle quali si è, in sintesi, osservato che: − la L. n. 36/2004 ha previsto, all’art. 4, comma 7, che entro sei mesi dalla data della propria entrata in vigore, il personale del Corpo forestale dello Stato poteva chiedere di transitare, a domanda, ove consentito dalle singole normative regionali - e nei limiti economici stabiliti dalla stessa previsione -nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove prestava servizio, rimettendo i criteri per disciplinare i trasferimenti ad un provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (successivamente adottato con D.M. 5 luglio 2005); − la Regione Sicilia ha consentito il passaggio con la L.R. n. 9/2006, il cui art. 10, comma 9, autorizzava il dipartimento regionale foreste ad inquadrare nei posti vacanti del ruolo del Corpo forestale della Regione, “nelle qualifiche professionali equivalenti a quelle possedute”, il personale del Corpo forestale Sez. S4/L- R.G. 30586/2020 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 8 di 11 dello Stato in servizio in Sicilia che avesse presentato domanda di trasferimento; ed il cui art. 4, comma 7, prevedeva invece che lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza del personale così inquadrato sarebbero stati disciplinati dalle norme relative al personale del Corpo forestale della Regione, tuttavia facendo salvo “lo stato giuridico ed economico posseduto alla data di inquadramento”; − al momento dell’entrata in vigore della L.R. n. 9/2006 al personale del [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana si applicavano l’art. 5 della L.R. n. 10/2000 n. 10 ed i decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, pubblicati sulla G.U. della Regione siciliana n. 33 del 2 luglio 2001, che prevedevano la classificazione del personale in quattro categorie (A, B, C, D) e stabilivano i criteri per il primo inquadramento del personale già in servizio, valorizzando il livello previsto dalla normativa previgente, il titolo di studio e l’anzianità di servizio; − solo successivamente, con la L.R. n. 4/2007 la Regione Sicilia, venivano istituiti per il personale non direttivo del [OSCURATO:PERSONA] i medesimi ruoli previsti dagli artt. 1, 2, 7, 13, 25, 30, 34 e 39 del D. Lgs. n. 201/1995, procedendo all’inquadramento nelle categorie B o C delle varie qualifiche funzionali ivi previste; − con d.P.Reg. 20 aprile 2007 sono stati disciplinati le competenze, l’ordinamento professionale e l’articolazione delle posizioni all’interno delle categorie, fissando, all’art. 44, le corrispondenze tra le qualifiche del [OSCURATO:PERSONA] e quelle del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato; Sez. S4/L- R.G. 30586/2020 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 9 di 11 − tuttavia, poiché sia al momento della presentazione della domanda di transito exart. 4, comma 7, L. n. 36/2004, sia alla data di emanazione della L.R. n. 9/2006, la classificazione del personale del [OSCURATO:PERSONA] e lo stato giuridico ed economico dello stesso non erano quelli dettati solo successivamente dalla L.R. n. 4/2007, era da ritenersi che il passaggio dal ruolo statale a quello regionale - che la Regione Siciliana aveva autorizzato, nei limiti delle vacanze - non potesse che avvenire sulla base della disciplina all’epoca vigente e che le corrispondenze dovessero essere stabilite, a prescindere dall’adozione di tabelle di equiparazione, in relazione al contenuto professionale delle qualifiche dei due Corpi a confronto, dal momento che la L.R. n. 9/2006 “non condiziona il passaggio all’adozione delle tabelle medesime né lo differisce ad un momento successivo, e detta essa stessa i criteri per l’inquadramento, ossia, da un lato, la conservazione del trattamento giuridico ed economico già acquisito dal dipendente che aveva domandato il trasferimento, dall’altro l’applicazione della disciplina valevole per gli appartenenti al [OSCURATO:PERSONA], previa individuazione del profilo professionale corrispondente”; − conseguentemente, la valutazione del profilo professionale doveva essere espressa in relazione alle declaratorie dei profili anche secondo i criteri dettati dall’art. 5, L.R. n. 10/2000 nonché dai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 ai fini dell’inquadramento nelle categorie A, B, C e D, mentre non poteva avvenire valorizzando i criteri dettati dalla L.R. n. 4/2007, atteso che la legge in parola è entrata in vigore in un momento successivo a quello nel quale si erano realizzate le Sez. S4/L- R.G. 30586/2020 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 10 di 11 condizioni richieste dalla legge nazionale e da quella regionale per il passaggio. Il principio estrapolabile da tali pronunce, quindi, è quello per cui l’inquadramento del personale transitato a domanda dal [OSCURATO:PERSONA] dello Stato al [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia, ai sensi della L. n. 36/2004, deve essere operato, ai sensi della L.R. n. 9/2006, previa individuazione del profilo professionale corrispondente sulla base della disciplina all’epoca vigente ed a prescindere dall’adozione di tabelle di equiparazione, anche secondo i criteri dettati dall’art. 5, L.R. n. 10/2000 e daidecreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 mentre non può avvenire valorizzando i criteri dettati dalla L.R. n. 4/2007, atteso che la legge in parola è entrata in vigore in un momento successivo a quello nel quale si erano realizzate le condizioni richieste dalla legge nazionale e da quella regionale per il passaggio. A tali principi la decisione impugnata non si è conformata, in quanto ha proceduto alla valutazione della correttezza dell’inquadramento del ricorrente proprio sulla scorta della disciplina sopravvenuta di cui alla L.R. n. 4/2007, in tal modo applicando retroattivamente il regime da quest’ultima stabilito. 3. Alla luce dell’accoglimento del primo motivo, il secondo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito. 4. Per effetto dell’accoglimento del primo motivo di ricorso la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, la quale si conformerà al principio qui richiamato, provvedendo altresì a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte: Sez. S4/L- R.G. 30586/2020 – CC 24/01/