CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 agosto 2026
Cassazione n. 24884/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
63A18F943I), [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANZALDI2026 CARMELO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ASTA2809 GIOVANNI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BASCETTASALVATORE, [OSCURATO:PERSONA], BATTIATOGIUSEPPA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BENANTIMARIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BONIFACIOPLACIDO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 690/2022BORRELLO ALDO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], umero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 24884/2026BOTTARI ANTONINO, [OSCURATO:PERSONA], BRUCCOLERDIat a pubblicazione 31/08/2026CALOGERO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BULLAALESSANDRO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CAMMARATAGAETANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARCIONEGIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CASELLASALVATORE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CAVALIERESEBASTIANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CIRRONEVITO, [OSCURATO:PERSONA], CONSIGLIO VINCENZO, CONSOLISALVATORE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CRIMIANTONINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CUGNATASALVATORE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DAVIDVINCENZO, [OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DIANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FALANGHELLANumero registro generale 690/2022GIOVANNI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], umero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 24884/2026MAURIZIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GALLINAMARCELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIARRUSSOROBERTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GRASSADOMIOVINCENZO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', GUARINOPASQUALE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GUGLIELMOALESSANDRO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IPPOLITOERNESTO, [OSCURATO:PERSONA], ISERNIAMAURIZIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LENTINIGIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 690/2022LUMIA GERALDO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] umero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 24884/2026BENEDETTO, [OSCURATO:PERSONA], MAGGIO GIUSEPPEDa,t a pubblicazione 31/08/2026MAGRO ALFIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MANCUSOSALVATORE, [OSCURATO:PERSONA], MANGANOGAETANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAZZARASALVATORE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MIRAGLIAMICHELANGELO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA], MONTONERISALVATORE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA], MORTELLAROGIOVANNI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PARRINELLOCARMELO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],PATERNO' SALVATORE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PROJETTOCARMELO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RABBITOANGELO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RANDISORAZIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RICHIUSAMARIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RIZZERISANTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ROMANONumero registro generale 690/2022SALVATORE MAURIZIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], umero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 24884/2026ROSINI ROSARIO, [OSCURATO:PERSONA], RUFFINO PIETRODa,t a pubblicazione 31/08/2026SALEMI GIANNI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SCARCELLACONCETTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SCIOTTOMARIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SCORNAVACCHEGAETANO, [OSCURATO:PERSONA], SICILIANOLUIGI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SINOPOLICARMELO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SPADOLAROSARIO, SPANO' GIUSEPPE, SPARTA' ALFREDO, SPECIALEANTONINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TIRALONGOSALVATORE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VARELLIGIUSEPPE, VIRZI' FRANCESCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CAPOZZAVINCENZO, nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore di sostegnodi [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], PIDONEELEONORA, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di PIDONESALVATORE; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; INCARDONACATERINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; ; tutti rappresenNutmaetrio registro generale 690/2022Numero sezionale 2809/2026e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Numero di raccolta generale 24884/2026- ricorrenti principaliD -at a pubblicazione 31/08/2026controPRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, [OSCURATO:PERSONA] E DELL'[OSCURATO:PERSONA], inpersona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,rappresentati e difesi ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti – ricorrenti incidentali -avverso la sentenza n. 378/2021 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 06/05/2021 R.G.N. 870/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con separati ricorsi, poi riuniti, proposti dinanzi al Tribunale diPalermo, sezione lavoro, i ricorrenti – dipendenti di ruolo del Corpo forestaledella Regione Siciliana, alcuni dei quali già in quiescenza – convenivano ingiudizio la Presidenza della Regione Siciliana e l’Assessorato del Territorio edell’Ambiente, chiedendo l’accertamento del diritto a percepire l’assegnofunzionale pensionabile previsto dall’art. 6 del d.l. 21 settembre 1987, n.387, conv., con modif., nella l. 20 novembre 1987, n. 472, con conseguentecondanna delle amministrazioni convenute al pagamento delle relativedifferenze retributive e, in subordine, al risarcimento del danno da omessorecepimento della disciplina statale.2. La domanda era fondata sull’assunto che il Corpo forestale regionalesvolgerebbe, nel territorio della Regione, funzioni corrispondenti a quelleesercitate, in ambito statale, dalle Forze di polizia indicate dall’art. 16 dellal. 1° aprile 1981, n. 121.3. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 765/2019, rigettava ledomande, rilevando che il Corpo forestale della Regione Siciliana costituiscearticolazione dell’amministrazione regionale e che il trattamento Neumceoron roegmistrioc goe nderealei 690/2022Numero sezionale 2809/2026relativi dipendenti è disciplinato dalle fonti normative regionali e dallaNumero di raccolta generale 24884/2026contrattazione collettiva, applicabile al predetto personale ai Dsatea npusbib licadzieonlela 3 1/08/2026legislazione regionale di settore.4. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 378/2021, respingeva ilgravame, osservando che l’emolumento rivendicato non trova fondamento nelcontratto collettivo di comparto, che l’indennità mensile pensionabile giàriconosciuta al personale forestale regionale trae titolo da autonome disposizioniregionali e che il mancato riconoscimento dell’assegno funzionale di cui all’art. 6del d.l. n. 387 del 1987 non integra violazione degli artt. 3 e 97 Cost.5. Avverso tale sentenza i lavoratori (o i rispettivi aventi causa) hannoproposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, proponendo altresìricorso incidentale condizionato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso principale è articolato in un motivo.1.1. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n.387 del 1987, dell’art. 16 della l. n. 121 del 1981 e dell’art. 1, comma 6, dellal.r. Sicilia n. 4 del 2007, sostenendo che l’identità o, comunque, la sostanzialeomogeneità delle funzioni svolte dal Corpo forestale della Regione Sicilianarispetto a quelle esercitate dalle forze di polizia statali imporrebbe ilriconoscimento, anche in loro favore, dell’assegno funzionale pensionabileprevisto dalla norma statale.1.2. Il motivo non è fondato.1.3. Deve anzitutto osservarsi che l’art. 6 del d.l. 21 settembre 1987, n. 387degli agenti e degli assistenti e qualifiche equiparate della Polizia di Stato,nonché ai gradi corrispondenti dei Corpi di polizia di cui all’art. 16 della l. 1°aprile 1981, n. 121. Quest’ultima disposizione annovera, oltre alla Polizia diStato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo degliagenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Nessun riferimento è, invece,operato al Corpo forestale della Regione Siciliana, che resta ente Ndumeelr od rievgiestrros goen erale 690/2022Numero sezionale 2809/2026ordinamento regionale.Numero di raccolta generale 24884/20261.4. Né tale omissione può essere superata facendo leva (comeD oatap piunbablnicaozi one 31/08/2026i ricorrenti principali) sulla mera omogeneità funzionale delle attribuzioniesercitate sul territorio regionale.Invero, già il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la RegioneSiciliana, sent. n. 380/2011, con riguardo al Corpo forestale della RegioneSiciliana, ha affermato che, pur essendo esso investito di funzioni analoghea quelle esercitate in ambito nazionale dal Corpo forestale dello Stato, gliappartenenti al Corpo regionale non possono essere assimilati, sul pianodello status giuridico, al personale del Corpo statale, poiché solo lo Stato –e non la Regione – ha potestà di costituire forze militari e di polizia.1.5. Il rilievo assume carattere dirimente nel presente giudizio, in quantoil trattamento economico fatto valere dai ricorrenti attiene a un istituto tipicodel rapporto di impiego delle forze di polizia statali, al quale non è consentitoaccedere per via analogica o estensiva in favore di personale inserito in undiverso plesso ordinamentale.La sentenza n. 226/2021 della Corte costituzionale, occupandosi delCorpo forestale della Regione Siciliana, ha espressamente affermato che ladisciplina di tale personale è rimasta privatistica, anche dopo l’assorbimentodel Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri, poiché il riordino del2015-2016 non ha riguardato i Corpi forestali delle Regioni e delle Provinceautonome, i cui rapporti di lavoro sono rimasti contrattualizzati. La stessapronuncia ha inoltre ricordato che l’art. 1, comma 6, della l.r. Sicilia 27febbraio 2007, n. 4, ha previsto, per il personale del Corpo forestaleregionale, una specifica indennità mensile pensionabile, in seguito oggettodi un tentativo di adeguamento “in analogia” agli incrementi riconosciuti aicorpi di polizia ad ordinamento civile.1.6. Risulta, perciò, confermato che il personale del Corpo forestale dellaRegione Siciliana è assoggettato ad una disciplina autonoma, regionale econtrattualizzata, che contempla propri istituti economici e pensionabili. Intale contesto, l’eventuale adeguamento del trattamento economico non puòche discendere da espressa previsione normativa o contrattualeN,u mneoron re geistsros geennedraole 690/2022Numero sezionale 2809/2026consentita l’introduzione giudiziale di voci retributive ulteriori, tratte dal diversoNumero di raccolta generale 24884/2026ordinamento delle forze di polizia statali. Se ne trae conferma daDllaata psuebbnlictaezinonzea 3 1/08/2026della Corte costituzionale n. 40 del 20 febbraio 2007, che ha dichiaratoinammissibile la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativaapprovata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di leggen. 1095, stralcio 12°), recante "riproposizione di norme concernenti il personaledel Corpo forestale della Regione". In tale sentenza si afferma, in particolare,che non è possibile sottrarre il Corpo forestale alla contrattazione collettiva e che"al personale del Corpo forestale regionale si applica il contratto dei dipendentiregionali". Peraltro, negli stessi termini si è espresso il legislatore regionale conl'art. 1, comma 6, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4 "Riproposizionedi norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione” (cfr. ancoraConsiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sent. n. 380/2011,cit.).1.7. Tale conclusione è coerente con il consolidato orientamento di questaCorte secondo cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, il trattamentoeconomico del dipendente trova la propria fonte esclusiva nella legge e nellacontrattazione collettiva, con la conseguenza che non possono essere attribuitiemolumenti non previsti da tali fonti, neppure se di miglior favore (v. Cass. civ.,sez. lav., 27 agosto 2024, n. 23165; Cass. civ., sez. lav., 31 luglio 2024, n.21520; cfr. altresì Cass. civ., sez. lav., 2 dicembre 2019, n. 31387 secondo cui“Nel pubblico impiego privatizzato, ove il rapporto di lavoro è disciplinatoesclusivamente dalla legge e dalla contrattazione collettiva, non possono esseremiglior favore […]”).Sotto altro profilo, è stato, altresì, chiarito che il parametro per verificare ilrispetto del principio di parità di trattamento di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 165del 2001 è costituito dal contratto collettivo del comparto di appartenenza,mentre non assumono rilievo i trattamenti previsti o di fatto applicati ad altrecategorie di dipendenti pubblici (cfr. Cass. civ., sez. lav., 4 marzo 2021, n. 6090secondo cui “Nel pubblico impiego contrattualizzato, il parametro per verificarel'attuazione del principio della parità di trattamento economico dNi ucmuerio aregllis'atror gte.n erale 690/2022Numero sezionale 2809/202645 del d.lgs. n. 165 del 2001, è costituito dall'applicazione del contrattoNumero di raccolta generale 24884/2026collettivo del comparto di appartenenza, rispetto al quale l'amminisDtartaa pzuiboblnicaezi one 31/08/2026datrice di lavoro non ha alcun potere di disposizione, mentre non assumerilevanza l'applicazione di fatto di un contratto collettivo diverso ad altridipendenti di ruolo, neanche quando ciò sia avvenuto in forza di una sentenzapassata in giudicato”).Con specifico riferimento al personale delle Regioni a statuto speciale, èstato altresì chiarito che la parità di status non implica automaticaequiparazione retributiva al personale statale, restando la determinazionedel trattamento economico riservata alla contrattazione collettiva dicomparto (cfr. Cass. civ., sez. lav., 2024, n. 24451). E si è più volte ribaditoche gli istituti retributivi previsti per categorie del pubblico impiego non sonoautomaticamente estensibili ad altre categorie, in assenza di unadisposizione normativa che ne imponga l’applicazione (Cass. n. 6090 del2021, cit.).1.8. Orbene, tenuto conto dei principi suesposti, correttamente la Corteterritoriale ha escluso, dunque, che l’assegno funzionale di cui all’art. 6 deld.l. n. 387 del 1987 potesse essere riconosciuto ai ricorrenti in ragione dellasola analogia delle mansioni svolte, atteso che l’emolumento in questioneappartiene al sistema retributivo delle forze di polizia statali indicate dall’art.16 della l. n. 121 del 1981 e presuppone, come tale, l’appartenenza ad unospecifico assetto ordinamentale, estraneo alla posizione del personaleforestale regionale siciliano.1.9. Né giova ai ricorrenti invocare l’evoluzione dell’ordinamentoconcernente il Corpo forestale dello Stato.La sentenza n. 170/2019 della Corte costituzionale, nel descrivere glieffetti del riordino disposto dalla l. n. 124 del 2015 e dal d.lgs. n. 177 del2016, ha evidenziato che, nei casi di assegnazione del personale delsoppresso Corpo forestale dello Stato ad altra amministrazione statale, ilrapporto di lavoro “sarà privatizzato” e sarà corrisposto un assegno adpersonam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasititolo conseguiti. Il dato conferma semmai, sul piano sistemNumaetrioc roeg,is troc gheene railel 690/2022Numero sezionale 2809/2026mutamento dell’assetto ordinamentale e della natura del rapporto nonNumero di raccolta generale 24884/2026consente la conservazione o l’automatica traslazione di istitutDi atar peutbrbliicbauziotniev 3i 1/08/2026propri del precedente regime pubblicistico, salvo espressa disposizionenormativa.1.10. Deve aggiungersi che, come si rileva ex actis, nella presentecontroversia non è dedotto che i ricorrenti siano transitati, per mobilità, dalCorpo forestale dello Stato al Corpo forestale della Regione Siciliana, sicché nonviene in rilievo la diversa questione esaminata da Cass. n. 3382/2024,concernente i criteri di inquadramento del personale trasferito dal Corpoforestale dello Stato ai ruoli regionali.1.11. Né è ravvisabile una violazione degli artt. 3 e 97 Cost.La differenza di trattamento denunciata dai ricorrenti non si colloca, infatti,all’interno del medesimo sistema normativo e contrattuale, ma investe categoriedi personale appartenenti a distinti ordinamenti, contrassegnati da diversostatus, diversa fonte regolatrice del rapporto e autonoma disciplina deltrattamento economico. In tale situazione, non compete al giudice operare lareductio ad unum di strutture retributive differenziate, sostituendosi allegislatore o alla contrattazione collettiva.1.12. Non pertinente è, infine, ogni richiamo alla giurisprudenza concernenteil computo, nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita, della c.d. indennitàforestale riconosciuta agli ex dipendenti del Corpo forestale della Regione Sicilia.Cass. n. 32980 del 2023, nel ritenere detta indennità computabile nellabuonuscita quale emolumento pensionabile, ha valorizzato proprio l’autonomafonte regionale e la natura fissa e continuativa dell’indennità medesima,confermando così l’esistenza di un peculiare sistema economico del personaleforestale regionale, non sovrapponibile a quello delle forze di polizia statali.1.13. Il ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato.2. Il ricorso incidentale, con cui viene dedotta, da un lato, l’omessa pronunciasull’eccezione di prescrizione e, dall’altro, la non spettanza dell’assegno aisoggetti già collocati in quiescenza alla data della domanda, è stato proposto invia espressamente subordinata all’eventuale accoglimento del ricorso principale.2.1. Il rigetto del ricorso principale ne determinaN, umedrou rengiqsturo ege,n erale 690/2022Numero sezionale 2809/2026l’assorbimento.Numero di raccolta generale 24884/20263. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in disDpaota spiutbibvlicoa.zi one 31/08/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorsoincidentale condizionato; condanna i ricorrenti principali al pagamento, infavore dell’Amministrazione controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 20.000,00 per compensi professionali, oltrespese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 5 giugno 2026.La PresidenteIrene Tricomi