CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 gennaio 2024
Cassazione n. 03138/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 597/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] REGIONE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, pro tempore; Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] dello Stato – [OSCURATO:PERSONA] – Inquadramento -Criteri R.G.N. 597/2018 Ud. 24/01/2024CC Sez. S4/L- R.G. 597/2018 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 2 di 10 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, pro tempore; entrambi domiciliati ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende –controricorrenti – avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 610/2017 depositata il 07/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 610/2017 del 7 luglio 2017, la Corte d’appello di Palermo, nella regolare costituzione dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 18/2016 del Tribunale di Agrigento, la quale aveva accertato il diritto dell’appellato – già dipendente del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato e transitato al [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia – ad ess ere inquadrato nella Categoria D5, con decorrenza dal mese di luglio 2007. 2. Il ricorrente, nel rivolgersi al giudice del lavoro di Agrigento, aveva dedotto di essere stato assunto dal [OSCURATO:PERSONA] dello Stato nel 1992, di avere acquisito la qualifica di [OSCURATO:PERSONA] (VII [OSCURATO:PERSONA], 7o bis livello retributivo), e di avere presentato tempestiva domanda di transito nei ruoli del [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 4, comma 7, L. n. 36 del 2004, ottenendo tuttavia il trasferimento, nonostante formale Sez. S4/L- R.G. 597/2018 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 3 di 10 diffida, solo in data 22 giugno 2007, a causa del colpevole ed inspiegabile ritardo dell'Ente datore di lavoro. Aveva quindi dedotto che tale ritardo gli aveva precluso la possibilità di ottenere lo stesso inquadramento dei colleghi di pari grado che erano assunti fin dall'inizio nei ruoli della Regione e che svolgevano le sue stesse mansioni come previsto dalla L.R. n. 4/2007. Aveva pertanto chiesto il riconoscimento del superiore inquadramento di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], categoria D5 a far data dall'8 febbraio 2006 – data in cui con legge regionale era stata recepita la normativa statale sui trasferimenti -e di [OSCURATO:PERSONA], categoria D5 a far data dal 2 marzo 2007 con corresponsione delle differenze retributive dalla categoria C7 alla categoria D5, e la condanna alla corresponsione delle differenze retributive. 3. Accolta in primo grado la domanda e proposto appello da parte [OSCURATO:PERSONA] REGIONE [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale, nel riprodurre, letteralmente, la motivazione adottata in propri precedenti pronunciati in vicende ritenute sovrapponibili a quella esaminata, ha ricostruito il quadro normativo concernente il transito dei dipendenti del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato al [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia ed ha rilevato che la tabella di corrispondenza approvata con d.P.Reg. Sicilia 20 aprile 2007 era stata emanata in conformità alle previsioni della legge regionale n. 4/2007, con la quale il personale non direttivo era stato inquadrato nella categoria B o nella categoria C, a seconda del ruolo di provenienza previsto dalla legge n. 201/1995, ed era stato previsto l’inquadramento in B del personale che, come l’appellato, Sez. S4/L- R.G. 597/2018 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 4 di 10 rientrava fra i lavoratori indicati dall’art. 2 della richiamata legge del 1995. La Corte d’appello, poi, ha osservato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva spiegato le ragioni per le quali, in relazione alle funzioni svolte, la tabella di corrispondenza dovesse essere disattesa ed ha ulteriormente argomentato che l’appellato aveva fondato la propria originaria domanda sull’art. 1, comma 8, della L.R. n. 4/2007, la quale tuttavia era da ritenersi applicabile al solo personale già inserito nel ruolo del [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana; 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo ricorre ora [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 4, comma 7, L. n. 36/2004; 10, comma 9, L.R. Sicilia n. 9/2006; 3 e 5, D.M. 5.07.2005. Argomenta, in particolare, il ricorso che, avendo il ricorrente presentato regolare e tempestiva domanda di trasferimento -quasi due anni prima rispetto alla data di entrata in vigore della L. R. n. 4/2007 e del D.P. dell'aprile 2007 - sarebbe stato obbligo del [OSCURATO:PERSONA] operare immediatamente l'equiparazione tra le qualifiche Sez. S4/L- R.G. 597/2018 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 5 di 10 possedute dal personale proveniente dal [OSCURATO:PERSONA] dello Stato e quelle del personale del [OSCURATO:PERSONA], e procedere così al relativo inquadramento, facendo salvi lo stato giuridico ed economico posseduti dai transitanti, nonché l'anzianità di servizio degli stessi. Nella prospettazione di cui al motivo, ove ciò fosse stato fatto e si fosse quindi operata un'equiparazione tra le qualifiche del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato e quelle del [OSCURATO:PERSONA] antecedenti alla riforma- tenendo conto dei medesimi criteri seguiti per inquadrare il corrispondente personale regionale e secondo le previsioni dell’art. 5, D.M. 5 luglio 2005- , il ricorrente, con la qualifica di [OSCURATO:PERSONA] geometra del CFS livello 7° bis, avrebbe dovuto essere inquadrato nel [OSCURATO:PERSONA], nella qualifica di [OSCURATO:PERSONA] (geometra), categoria D5. Avrebbe quindi errato la decisione impugnata nell’escludere sia un ritardo imputabile alle Amministrazioni nel provvedere al transito nel [OSCURATO:PERSONA] sia nel ritenere, conseguentemente, corretto l’inquadramento operato sulla scorta di una disciplina sopravvenuta rispetto al momento in cui doveva ritenersi operante il transito del personale del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, dovendo invece il diritto all'inquadramento rivendicato essere riconosciuto sulla base della disciplina vigentegià al momento della domanda di trasferimento. La Corte territoriale sarebbe, quindi, incorsa in una non corretta applicazione dell'art. 4, comma 7, L. n. 36/2004, n. 36, in combinato disposto con l'articolo 10, comma 9, L.R. Sicilia n. 9/2006, e degli articoli 3 e 5 del D.M. 5 luglio 2005. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 36, 97, Cost. Sez. S4/L- R.G. 597/2018 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 6 di 10 Argomenta, in particolare, il ricorso che l’interpretazione adottata dalla Corte d’appello verrebbe a comportare una discriminazione tra il personale proveniente dal [OSCURATO:PERSONA] dello Stato ed il personale già in precedenza inquadrato nel [OSCURATO:PERSONA], violando i principi di imparzialità, buon andamento e proporzionalità sanciti dalla [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in vicende similari, dalle quali, peraltro, sono scaturiti proprio i precedenti della Corte d’appello di Palermo richiamati - e mutuati - dalla decisione ora impugnata. Nelle decisioni di questa Corte (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23863 del 2022; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23865 del 2022; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23870 del 2022) –la cui motivazione è da intendersi qui comunque richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c. – si è, in sintesi, osservato che: − la L. n. 36/2004 ha previsto, a ll’art. 4, comma 7, che e ntro sei mesi dalla data della propria entrata in vigore, il personale del Corpo forestale dello Stato poteva chiedere di transitare, a domanda, ove consentito dalle singole normative regionali - e nei limiti economici stabiliti dalla stessa previsione -nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove prestava servizio , rimettendo i criteri per disciplinare i trasferimenti ad un provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (successivamente adottato con D.M. 5 luglio 2005); Sez. S4/L- R.G. 597/2018 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 7 di 10 − la Regione Sicilia ha consentito il passaggio con la L.R. n. 9/2006, il cui art. 10, comma 9, autorizzava il dipartimento regionale foreste ad inquadrare nei posti vacanti del ruolo del Corpo forestale della Regione, “nelle qualifiche professionali equivalenti a quelle possedute”, il personale del Corpo forestale dello Stato in servizio in Sicilia che avesse presentato domanda di trasferimento; ed il cui art. 4, comma 7, prevedeva invece che lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza del personale così inquadrato sarebbero stati disciplinati dalle norme relative al personale del Corpo forestale della Regione, tuttavia facendo salvo “lo stato giuridico ed economico posseduto alla data di inquadramento”; − al momento dell’entrata in vigore della L.R. n. 9/2006 al personale del [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana si applicavano l’art. 5 della L.R. n. 10/2000 n. 10 ed i decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, pubblicati sulla G.U. della Regione siciliana n. 33 del 2 luglio 2001, che prevedevano la classificazione del personale in quattro categorie (A,B, C, D) e stabilivano i criteri per il primo inquadramento del personale già in servizio, valorizzando il livello previsto dalla normativa previgente, il titolo di studio e l’anzianità di servizio; − solo successivamente , con la L.R. n. 4 / 2007 la Regione Sicilia, venivano istituiti per il personale non direttivo del [OSCURATO:PERSONA] i medesimi ruoli previsti dagli artt. 1, 2, 7, 13, 25, 30, 34 e 39 del D. L gs. n. 201/1995 , procedendo all’inquadramento nelle categorie B o C delle varie qualifiche funzionali ivi previste; Sez. S4/L- R.G. 597/2018 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 8 di 10 − con d.P.Reg. 20 aprile 2007 sono stati disciplinati le competenze, l’ordinamento professionale e l’articolazione delle posizioni all’interno delle categorie, fissando, all’art. 44, le corrispondenze tra le qualifiche del [OSCURATO:PERSONA] e quelle del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato; − tuttavia, poiché sia al momento della presentazione della domanda di transito exart. 4, comma 7, L. n. 36/ 2004, sia alla data di emanazione della L.R. n. 9/2006, la classificazione del personale del [OSCURATO:PERSONA] e lo stato giuridico ed economico dello stesso non erano quelli dettati solo successivamente dalla L.R. n. 4/2007, era da ritenersi che il passaggio dal ruolo statale a quello regionale- che la Regione Siciliana aveva autorizzato, nei limiti delle vacanze - non potesse che avvenire sulla base della disciplina all’epoca vigente e che le corrispondenze dove ssero essere stabilite, a prescindere dall’adozione di tabelle di equiparazione, in relazione al contenuto professionale delle qualifiche dei due Corpi a confronto, dal momento che la L.R. n. 9/2006 “ non condiziona il passaggio all’adozione delle tabelle medesime né lo differisce ad un momento successivo, e detta essa stessa i criteri per l’inquadramento, ossia, da un lato, la conservazione del trattamento giuridico ed economico già acquisito dal dipendente che aveva domandato il trasferimento, dall’altro l’applicazione della disciplina valevole per gli appartenenti al [OSCURATO:PERSONA], previa individuazione del profilo professionale corrispondente”; − conseguentemente, la valutazione del profilo professionale doveva essere espressa in relazione alle declaratorie dei profili anche secondo i criteri dettati dall’art. 5,L.R. n. 10/2000nonché Sez. S4/L- R.G. 597/2018 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 9 di 10 dai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 ai fini dell’inquadramento nelle categorie A, B, C e D, mentre non poteva avvenire valorizzando i criteri dettati dalla L.R. n. 4/2007, atteso che la legge in parola è entrata in vigore in un momento successivo a quello nel quale si erano realizzate le condizioni richieste dalla legge nazionale e da quella regionale per il passaggio. Il principio estrapolabile da tali pronunce, quindi, è quello per cui l’inquadramento del personale transitato a domanda dal [OSCURATO:PERSONA] dello Stato al [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia, ai sensi della L. n. 36/2004,deve essere operato, ai sensi della L.R. n. 9/2006, previa individuazione del profilo professionale corrispondente sulla base della disciplina all’epoca vigente eda prescindere dall’adozione di tabelle di equiparazione, anche secondo i criteri dettati dall’art. 5,L.R. n. 10/2000 e dai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 mentre non può avvenire valorizzando i criteri dettati dalla L.R. n. 4/2007, atteso che la legge in parola è entrata in vigore in un momento successivo a quello nel quale si erano realizzate le condizioni richieste dalla legge nazionale e da quella regionale per il passaggio. A tali principi la decisione impugnata non si è conformata, in quanto ha proceduto alla valutazione della correttezza dell’inquadramento del ricorrente proprio sulla scorta della disciplina sopravvenuta di cui alla L.R. n. 4/2007, in tal modo applicando retroattivamente il regime da quest’ultima stabilito. 3. Alla luce dell’accoglimento del primo motivo, il secondo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito. 4. Per effetto dell’accoglimento del primo motivo di ricorso la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, la quale si conformerà al principio Sez. S4/L- R.G. 597/2018 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 10 di 10 qui richiamato, provvedendo altresì a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte: accoglie il primo motivo di ri