CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 gennaio 2024
Cassazione n. 06507/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 19586-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' CATENO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] REGIONE SICILIANA, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1050/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 29/12/2017 R.G.N. 391/2015; [OSCURATO:PERSONA] ipotesi pubblico impiego R.G.N.19586/2018 Cron. Rep. Ud.24/01/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 29 dicembre 2017, la Corte d’Appello di Messina, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Catania, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Assessorato per le risorse Agricole e Alimentari della e dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ambiente della Regione Siciliana, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all’inquadramento nel livello D1 di cui alla classificazione del personale addetto al [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia ed al relativo trattamento economico, spettante in ragione della previsione recata dall’art. 3 del Decreto del Ministro delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che regolava il passaggio del personale appartenente al [OSCURATO:PERSONA] dello Stato a quello della Regione Sicilia in termini tali per cui gli interessati dovevano essere inquadrati nel ruolo dell’amministrazione di destinazione nella qualifica professionale corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti vigenti; - che, nella specie, la ragione a base del livello rivendicato, dipendeva dal fatto che ivi era inquadrato il vice sovrintendente e l’agente tecnico forestale, qualifica ritenuta corrispondente, sulla scorta della Tabella A del decreto P. Reg. n. 9 del 22.6.2001, a quella di vice sovrintendente rivestita dall’istante nel [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, previsione che invece era stata disattesa per essersi visto l’istante inquadrare, in base al decreto del direttore generale del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 421, nella categoria C, posizione economica 1 e successivamente, a seguito di promozione, nella posizione economica 2; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che lo stato giuridico ed economico del personale transitato dal [OSCURATO:PERSONA] dello Stato a quello della Regione Sicilia non fosse compiutamente disciplinato dalla l. R. n. 9/2006 sulla base dei criteri di cui al Decreto del Ministro delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e così in termini tali per cui gli interessati dovevano essere inquadrati nel ruolo dell’amministrazione di destinazione nella qualifica professionale corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti vigenti, ma, in base alla previsione della stessa legge n. 36/2004, che autorizzava quel passaggio, per la quale lo stesso era subordinato all’esistenza di posti vacanti nel ruolo del [OSCURATO:PERSONA] della Regione ed al reperimento della necessaria copertura finanziaria, l’iter relativo doveva considerarsi completato e la posizione giuridica ed economica del personale interessato definita in base al decreto P. Reg. del 20.4.2007 che a tal fine predisponeva una analitica tabella equiparativa tra le qualifiche statali e quelle regionali prevedendo, per quel che rileva nella specie, l’inquadramento quale vice sovrintendente forestale, categoria C; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Tamà, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resistono, con controricorso, entrambe le Amministrazioni originariamente convenute; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 5, Decreto del Ministro delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 10, comma 9 l. R. n. 9/2006, nonché dei decreti P. Reg. 9 e 10 entrambi del 22/6/2001 e degli artt. 1, comma 8, l. R. n. 4/2007 e 40 decreto P. Reg. del 20.4.2007, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale per aver disconosciuto l’immediata applicabilità del disposto delle norme invocate; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, commi 1 e 2, Decreto del Ministro delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 10, comma 9, l. R. n. 9/2006il ricorrente imputa alla Corte territoriale il non aver tenuto in considerazione ai fini del decidere le invocate disposizioni da cui discendeva il mantenimento dell’anzianità di servizio maturata e la conservazione dello status giuridico ed economico posseduto all’atto del passaggio; - che, con terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt.3, 36 e 97 Cost., il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneo apprezzamento dell’anzianità maturata e delle mansioni svolte presso il [OSCURATO:PERSONA] dello Stato che assume identiche a quelle proprie dei dipendenti del [OSCURATO:PERSONA] regionale inquadrato in D1; - che, il primo motivo, deve ritenersi meritevole di accoglimento, alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte che ha già avuto modo di pronunciarsi in vicende similari, dalle quali, peraltro, sono scaturiti proprio i precedenti della Corte d’appello di Palermo richiamati - e mutuati -dalla decisione ora impugnata; - n elle decisioni di questa Corte (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23863 del 2022; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23865 del 2022; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23870 del 2022) – la cui motivazione è da intendersi qui comunque richiamata ex art.118 disp. att. c.p.c. –si è, in sintesi, osservato che: - la L. n. 36/2004 ha previsto, all’art. 4, comma 7, che entro sei mesi dalla data della propria entrata in vigore, il personale del Corpo forestale dello Stato poteva chiedere di transitare, a domanda, ove consentito dalle singole normative regionali - e nei limiti economici stabiliti dalla stessa previsione - nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove prestava servizio, rimettendo i criteri per disciplinare i trasferimenti ad un provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (successivamente adottato con D.M. 5 luglio 2005); - la Regione Sicilia ha consentito il passaggio con la L.R. n. 9/2006, il cui art. 10, comma 9, autorizzava il dipartimento regionale foreste ad inquadrare nei posti vacanti del ruolo del Corpo forestale della Regione, “nelle qualifiche professionali equivalenti a quelle possedute”, il personale del Corpo forestale dello Stato in servizio in Sicilia che avesse presentato domanda di trasferimento; ed il cui art. 4, comma 7, prevedeva invece che lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza del personale così inquadrato sarebbero stati disciplinati dalle norme relative al personale del Corpo forestale della Regione, tuttavia facendo salvo “lo stato giuridico ed economico posseduto alla data di inquadramento”; - al momento dell’entrata in vigore della L.R. n. 9/2006 al personale del [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana si applicavano l’art. 5 della L.R. n. 10/2000 n. 10 ed i decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, pubblicati sulla G.U. della Regione siciliana n. 33 del 2 luglio 2001, che prevedevano la classificazione del personale in quattro categorie (A, B, C, D) e stabilivano i criteri per il primo inquadramento del personale già in servizio, valorizzando il livello previsto dalla normativa previgente, il titolo di studio e l’anzianità di servizio; - solo successivamente, con la L.R. n. 4/2007 la Regione Sicilia, venivano istituiti per il personale non direttivo del [OSCURATO:PERSONA] i medesimi ruoli previsti dagli artt. 1, 2, 7, 13, 25, 30, 34 e 39 del D. Lgs. n. 201/1995, procedendo all’inquadramento nelle categorie B o C delle varie qualifiche funzionali ivi previste; - con D .P. Reg. 20 aprile 2007 sono stati disciplinati le competenze, l’ordinamento professionale e l’articolazione delle posizioni all’interno delle categorie, fissando, all’art. 44, le corrispondenze tra le qualifiche del [OSCURATO:PERSONA] e quelle del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato; - tuttavia, poiché sia al momento della presentazione della domanda di transito ex art. 4, comma 7, L. n. 36/2004, sia alla data di emanazione della L.R. n. 9/2006, la classificazione del personale del [OSCURATO:PERSONA] e lo stato giuridico ed economico dello stesso non erano quelli dettati solo successivamente dalla L.R. n. 4/2007, era da ritenersi che il passaggio dal ruolo statale a quello regionale - che la Regione Siciliana aveva autorizzato, nei limiti delle vacanze -non potesse che avvenire sulla base della disciplina all’epoca vigente e che le corrispondenze dovessero essere stabilite, a prescindere dall’adozione di tabelle di equiparazione, in relazione al contenuto professionale delle qualifiche dei due Corpi a confronto, dal momento che la L.R. n. 9/2006 “non condiziona il passaggio all’adozione delle tabelle medesime né lo differisce ad un momento successivo, e detta essa stessa i criteri per l’inquadramento, ossia, da un lato, la conservazione del trattamento giuridico ed economico già acquisito dal dipendente che aveva domandato il trasferimento, dall’altro l’applicazione della disciplina valevole per gli appartenenti al [OSCURATO:PERSONA], previa individuazione del profilo professionale corrispondente”; - conseguentemente, la valutazione del profilo professionale doveva essere espressa in relazione alle declaratorie dei profili anche secondo i criteri dettati dall’art. 5, L.R. n. 10/2000 nonché dai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 ai fini dell’inquadramento nelle categorie A, B, C e D, mentre non poteva avvenire valorizzando i criteri dettati dalla L.R. n. 4/2007, atteso che la legge in parola è entrata in vigore in un momento successivo a quello nel quale si erano realizzate le condizioni richieste dalla legge nazionale e da quella regionale per il passaggio - che il principio estrapolabile da tali pronunce, quindi, è quello per cui l’inquadramento del personale transitato a domanda dal [OSCURATO:PERSONA] dello Stato al [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia, ai sensi della L. n. 36/2004, deve essere operato, ai sensi della L.R. n. 9/2006, previa individuazione del profilo professionale corrispondente sulla base della disciplina all’epoca vigente ed a prescindere dall’adozione di tabelle di equiparazione, anche secondo i criteri dettati dall’art. 5, L.R. n. 10/2000 edai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 mentre non può avvenire valorizzando i criteri dettati dalla L.R. n. 4/2007, atteso che la legge in parola è entrata in vigore in un momento successivo a quello nel quale si erano realizzate le condizioni richieste dalla legge nazionale e da quella regionale per il passaggio; - che i tali principi la decisione impugnata non si è conformata, in quanto ha proceduto alla valutazione della correttezza dell’inquadramento del ricorrente proprio sulla scorta della disciplina sopravvenuta di cui alla L.R. n. 4/2007, in tal modo applicando retroattivamente il regime da quest’ultima stabilito.; - che il primo motivo di ricorso va, dunque, accolto, restando assorbiti gli altri, e la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, asso