CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20308/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso la sentenza n. 13/2025 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 31/01/2025 R.G.N. 345/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6469/2025Numero di raccolta generale 20308/2026Data pubblicazione 17/06/20261. Con sentenza n. 416/2024 il Tribunale di Parma avevacosì provveduto: 1) aveva dichiarato il difetto di legittimazionepassiva di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2) avevarigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi diCarritiello Rosanna; 3) aveva condannato la Abramov alpagamento in favore dei convenuti delle spese di lite.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Bologna, in parziale accoglimento dell’appello proposto dallaAbramov contro la suddetta sentenza di primo grado e inparziale riforma della stessa sentenza, provvedeva come segue:1) dichiarava la sussistenza della legittimazione passiva diCarritiello Roberto e [OSCURATO:PERSONA]; 2) respingeva gli altrimotivi di gravame, così confermando per il resto la sentenzaappellata; 3) condannava l’appellante al pagamento delle spesedel secondo grado, come liquidate, rispettivamente, perl’appellata [OSCURATO:PERSONA] e per gli altri due appellatiCarritiello Roberto e Lorenza (questi ultimi costituitisi a mezzodel medesimo difensore).3. Per quanto qui interessa, la Corte di merito premetteva:a) lo svolgimento del primo grado di giudizio; b) il contenuto deitre motivi d’impugnazione dell’appellante.4. Tanto premesso, la Corte, quanto alla legittimazionepassiva di [OSCURATO:PERSONA] e Lorenza, non condivideval’assunto del primo giudice, laddove l’aveva esclusa conriferimento agli eredi non conviventi del defunto CarritielloGiuseppe, onde l’accoglimento del primo motivo d’appello dellaAbramov, ma - sottolineava la Corte - “con limitata utilità”.Numero registro generale 6469/20254.1. Difatti, la Corte giudicava da respingere il secondo eN umero sezionale 2465/2026Numero di raccolta generale 20308/2026principale motivo d’appello della Abramov, a mezzo del quaDleat a pubblicazione 17/06/2026ella contestava la correttezza delle valutazioni istruttorie delprimo giudice; il quale aveva respinto nel merito la domandadell’attrice per la ritenuta sussistenza di un rapporto tra lei e ilpoi defunto [OSCURATO:PERSONA] (del quale i tre convenuti eranoeredi) ben diverso da quello lavorativo (di badante conviventea tempo pieno) dedotto dall’istante; vale dire, un rapporto moreuxorio, tale da escludere la genesi di quello di lavoro.4.2. Respingeva, altresì, il terzo motivo d’appello circa laliquidazione delle spese processuali di primo grado e la loromancata compensazione.5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato ad unico motivo6. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conunico controricorso; mentre [OSCURATO:PERSONA], nonostante laregolare notificazione del ricorso per cassazione anche aquest’ultima, non ha svolto difese in questa sede di legittimità7. La Consigliera delegata ex art. 380 bis c.p.c. novellato,con atto depositato il 17.9.2025, ha proposto la definizione delricorso per cassazione nel senso dell’inammissibilità del motivodi ricorso sotto plurimi profili.8. Con atto depositato telematicamente il 14.10.2025, ildifensore della ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.9. Le parti costituite hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo la ricorrente denuncia: “Violazione efalsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c.Numero registro generale 6469/2025nonché omissione di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360N umero sezionale 2465/2026Numero di raccolta generale 20308/2026n. 5 c.p.c. in merito alla ritenuta assenza di un rapportDoat a pubblicazione 17/06/2026lavorativo tra la ricorrente e il sig. [OSCURATO:PERSONA]”. Deduceche: “La Corte di Appello fornisce una interpretazione del tuttoerrata della circostanza poiché, nel caso di specie, a parere dellaricorrente, non si tratta del riconoscimento di una situazione difatto ovvero di emersione di lavoro non regolare, in quanto ilrapporto di lavoro risulta regolare dalla nascita: la signoraAbramov veniva assunta a mezzo di regolare contratto di lavoroa fronte del quale veniva effettuata la necessaria dichiarazioneINPS e venivano effettuati tutti i pagamenti degli onericontributivi richiesti (cfr. doc. 7 e 15 in ricorso di primo grado),venendo meno solo la corresponsione della retribuzione”.2. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.3. La censura denuncia (anche) la “violazione e falsaapplicazione di norme di diritto” ex art. 360, comma primo, n.3), c.p.c.; tuttavia, secondo un consolidato indirizzo di questaCorte, espresso anche a Sezioni unite, in tema di ricorso percassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il viziodi cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., a pena d’inammissibilitàdella censura, di indicare le norme di legge di cui intendelamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo edi raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nellasentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare,al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precettonormativo, non potendosi demandare alla Corte il compito diindividuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, chetrascende le sue funzioni – la norma violata o i punti dellaNumero registro generale 6469/2025sentenza che si pongono in contrasto con essa (così Cass., sezN. umero sezionale 2465/2026Numero di raccolta generale 20308/2026un., n. 23745/2020; Cass., sez. V, n. 6856/2021). Data pubblicazione 17/06/20263.1. Ebbene, il motivo in esame, anche nel suo sviluppo (v.pagg. 8-14 del ricorso), non contiene alcuna indicazione, siapure implicita, delle norme di diritto che sarebbero state violatee, nel contempo, falsamente applicate nell’impugnata sentenza.4. La rubrica del motivo si riferisce anche al mezzo di cuiall’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.4.1. Per questa Corte, tuttavia, è inammissibile lamescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazioneeterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplatedall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, non essendoconsentita la prospettazione di una medesima questione sottoprofili incompatibili, quali quelli della violazione di norme didiritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati glielementi del fatto in relazione al quale si deve decidere dellaviolazione o falsa applicazione della norma, e del vizio dimotivazione, che quegli elementi di fatto intenda precisamenterimettere in discussione (così Cass. n. 26874/2018, Cass., sez.lav., 28.5.2020, n. 102129, id., sez. II, 28.1.2021, n. 1859;Cass. n. 3397/2024). E’ stato a riguardo specificato che, perchécensure tra loro eterogenee e cumulativamente formulate nonincorrano nella ricordata preclusione, è necessario chenell’ambito dell’unica esposizione risulti ben identificata especificamente trattata sia la doglianza relativaall’interpretazione o all’applicazione delle norme di dirittoappropriate alla fattispecie che i profili attinenti allaricostruzione del fatto (cfr. Cass., sez. lav., 9.7.2020, n.14634).Numero registro generale 6469/20254.2. Ebbene, la censura consta di uno svolgimento unico edN umero sezionale 2465/2026Numero di raccolta generale 20308/2026unitario, nel quale non è dato poter distinguere i profili relatiDvait a pubblicazione 17/06/2026alla dedotta violazione e falsa applicazione ex art. 360, commaprimo, n. 3) c.p.c. e quelli in ipotesi da sussumere nella diversaipotesi di cui n. 5) del medesimo comma.5. In ogni caso, questa Corte ha statuito che, in tema dirapporto di lavoro domestico in situazione di convivenza,l’esistenza di un contratto a prestazioni corrispettive deveessere escluso solo in presenza della dimostrazione di unacomunanza di vita e di interessi tra i conviventi (famiglia difatto), che non si esaurisce in un rapporto meramente affettivoo sessuale, ma dia luogo anche alla partecipazione, effettiva edequa, del convivente alla vita e alle risorse della famiglia di fattoin modo che l’esistenza del vincolo di solidarietà porti adescludere la configurabilità di un rapporto a titolo oneroso (cosìCass. n. 23624/2010; n. 19304/2015).5.1. Pertanto, ove si ritenesse che la censura denunci laviolazione dell’art. 2094 c.c. (e/o dell’art. 2240 c.c.), inrelazione al mezzo di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., lastessa resterebbe inammissibile perché la ricorrente non deduceche la Corte territoriale non si sia attenuta ai testé richiamatiprincipi di diritto; né le sue deduzioni sono volte a contestarel’interpretazione e l’applicazione della determinazione dei criterigenerali e astratti da applicare al caso concreto, la solasuscettibile di denuncia in sede di legittimità (cfr. Cass. n.17009/2017; n. 9808/2011; n. 13448/2003; n 8254/2002, n.14664/2001, n. 5960/1999). Piuttosto, come emergechiaramente dal già richiamato svolgimento del motivo, laricorrente propone una propria diversa lettura delle risultanzeprocessuali, assumendosi l’erronea valutazione degli elementiNumero registro generale 6469/2025istruttori scrutinati dai giudici del doppio grado di giudizio neNl umero sezionale 2465/2026Numero di raccolta generale 20308/2026merito e la loro inidoneità a negare l’esistenza di un vincolo dDait a pubblicazione 17/06/2026subordinazione; il che non è consentito in questa sede dilegittimità (v. per tutte Cass., sez. un., n. 34476/2019).6. Infine, in relazione al mezzo di cui all’art. 360, commaprimo, n. 5), c.p.c., cui pure si riferisce il motivo, ove mai essopotesse essere considerato come tale, la censuras’imbatterebbe comunque nella preclusione attualmenteprevista dall’art. 360, comma quarto, c.p.c. (applicabile rationetemporis al ricorso in esame), nell’ipotesi di c.d. “doppiaconforme”; caso che ricorre nella specie, in relazioneall’accertamento fattuale che riguarda la natura del rapportodedotto in causa, perché la limitata riforma della sentenza diprimo grado ha riguardato esclusivamente la questioneprocessuale della legittimazione passiva degli attualicontroricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (esclusadal primo giudice ed affermata dai giudici di secondo grado).Del resto, la ricorrente neanche assume che le motivazioni infatto siano significativamente diverse circa il merito della causa.7. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore dei controricorrenti, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto. Inoltre, ai sensi dell’art. 380 bis, ult. comma, c.p.c.novellato, siccome il giudizio di legittimità viene definito inconformità alla proposta di cui sopra, devono essere applicati ilterzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. nei termini specificatiin dispositivo. Nulla dev’essere disposto quanto alle spese tra laricorrente e [OSCURATO:PERSONA], rimasta mera intimata. P.Q.MNumero sezionale 2465/2026Numero di raccolta generale 20308/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna laData pubblicazione 17/06/2026ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi e in € 4.400,00 per compensi professionali, oltrerimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,IVA e CPA come per legge; condanna, altresì, la ricorrente alpagamento, in favore dei controricorrenti, della somma di €2.200,00, ex art. 96, comma terzo, c.p.c., ed al pagamento, infavore della cassa delle ammende, della somma di € 2.200,00,ex art. 96, comma quarto, c.p.c.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]