CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19445/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
amente domiciliato agliindicati indirizzi PEC degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresentano e difendono- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giudiziale di I [OSCURATO:SOCIETA].- intimate -avverso la sentenza depositata dalla Corte d’Appello di Lecce, il9.7.2024 nel procedimento iscritto al n. 78/2024 R.G.;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del13.5.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Lecce, su istanza di [OSCURATO:PERSONA], dichiaròaperta la liquidazione giudiziale di I [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 19227/2024Numero sezionale 2123/2026Numero di raccolta generale 19445/2026Data pubblicazione 12/06/2026Il reclamo proposto dal legale rappresentante e sociounico della società venne rigettato alla Corte d’Appello di Lecce.Contro la sentenza della corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] hapresentato ricorso per cassazione articolato in due motivi.Le parti intimate non hanno svolto difese.A seguito di proposta di definizione del giudizio, formulatada questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmentecomunicata alle parti, i difensori del ricorrente hanno depositatoistanza per la decisione del ricorso. È stata conseguentementefissata l’odierna camera di consiglio per la trattazione del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., prima della quale il ricorrenteha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. ha preso in considerazione i motivi di ricorso nei terminiseguenti:«I due motivi – così rubricati: “A) violazione dell’art. 360primo comma n. 3), 4) e 5) c.p.c. per vizio di carenza dimotivazione e falsa applicazione di norme di diritto in particolaredell’art. 2 comma 1 lett. d) e art. 2435 cc”; “B) violazionedell’art. 360 primo comma n. 3), 4) e 5) c.p.c. per vizio dicarenza e contraddittorietà di motivazione e falsa applicazionedi norme di diritto in particolare dell’art. 2435 cc.” – sonopalesemente inammissibili.Difatti, entrambi sono impropriamente formulati con unacommistione tra i vizi di motivazione, errores in iudicando e inprocedendo, in contrasto con il solido indirizzo nomofilattico percui “il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifichecensure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile aduno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360,Numero registro generale 19227/2024Numero sezionale 2123/2026Numero di raccolta generale 19445/2026Data pubblicazione 12/06/2026comma 1 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione diformule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno deipredetti motivi, è indispensabile che le censure individuino conchiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativagriglia normativa” (Cass. Sez. U, 32415/2021 e 10313/2006).Innumerevoli sono i precedenti che hanno dichiaratoinammissibili i motivi cd. “misti” in quanto frutto di una tecnicaespositiva che riversa sul giudice di legittimità il compito diisolare le singole censure (ex plurimis Cass. 3397/2024,7340/2023, 5291/2023, 4651/2023, 1305/2023, 26874/2018).Anche di recente si è ribadito che, “in tema di ricorso percassazione, i motivi d’impugnazione, se prospettano unapluralità di questioni precedute dalla elencazione unitaria dellenorme violate, sono inammissibili, in quanto costituiscono unanegazione della regola della chiarezza e richiedono unintervento della S.C. volto ad enucleare dalla mescolanza deimotivi le parti concernenti le separate censure” (Cass.28541/2024).Inoltre, le censure sono per lo più generiche e astratte,mentre, laddove affrontano aspetti concreti, difettano diautosufficienza e ridondano inammissibilmente in unavalutazione di merito della documentazione acquisita.Vale la pena di ricordare che la corte distrettuale haaccertato il mancato assolvimento dell’onere probatoriogravante sul ricorrente ai fini della dimostrazione del mancatosuperamento dei requisiti dimensionali di cui all’art. 2, lett. d)CCII, per essersi questi “limitato a depositare documentazioneche non consente affatto una tale verifica, posto che vaconsiderata nel complesso inidonea ed insufficiente a consentireNumero registro generale 19227/2024Numero sezionale 2123/2026Numero di raccolta generale 19445/2026Data pubblicazione 12/06/2026una verifica delle indicazioni dimensionali dell’impresa, onderitenere provata la mancanza dei presupposti di fallibilità”,segnalando altresì che “in caso di superamento, anche per unsolo anno, di uno dei requisiti previsti sub 1) e 2) lett. d) art.2D.L. n. 14/2019, l’impresa è assoggettabile a fallimento;dunque, anche sulla scorta della documentazione versata in attidal reclamante, emerge il superamento da parte della società inoggetto, per gli anni 20 e 21 sia del requisito concernentel’ammontare dell’attivo patrimoniale, che di quello relativo airicavi lordi, oltre che il superamento, per l’intero triennioantecedente il deposito dell’istanza di fallimento, del requisitorelativo all’esposizione debitoria, sicché la decisione assunta dalTribunale appare corretta e condivisibile”.I giudici del reclamo hanno anche dato atto che “l’onereprobatorio di cui si è detto va assolto dall’imprenditore medianteil deposito ai sensi dell’art. 41, comma 4, C.C.I., dei bilanci degliultimi tre esercizi, che sono quelli approvati e depositati nelregistro delle imprese, ex art. 2435 c.c. È pacifico che dettibilanci, comunque, costituiscono strumento di prova privilegiatodell’allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire lasituazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senzaassurgere però a prova legale, sicché, ove i bilanci prodottidifettino di tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati,il giudice può motivatamente non tenerne conto, così rimanendol’imprenditore onerato della prova circa la sussistenza deirequisiti della non fallibilità (cfr. Cassazione civile sez. 6-1 Ord.n. 33091 del 20.12.2018, Cassazione civile sez. I sentenza n.30516 del 23.11.2018)”.Ora, il ricorrente asserisce che una simile motivazionesarebbe “oggettivamente illegittima, infondata, contraddittoriaNumero registro generale 19227/2024Numero sezionale 2123/2026Numero di raccolta generale 19445/2026Data pubblicazione 12/06/2026e manifestamente illogica”, che vi sarebbe stata un’inversionedell’onere della prova e che in realtà non occorre il possessocongiunto dei tre requisiti di cui all’art. 2, lett. d) CCII per tuttie tre gli anni presi in considerazione.Ma è evidente che anche in diritto le censure sonomanifestamente infondate e quindi inammissibili ex art. 360-bisc.p.c., scontrandosi con una granitica giurisprudenza di questaCorte in punto di onere della prova della cd. non fallibilità(pacificamente gravante sul debitore) e necessità del possessocongiunto dei requisiti di cui sopra nell’intero triennio.Insomma, anche nel merito la decisione è in linea con laconsolidata giurisprudenza di questa Corte, applicabile de planoanche alla liquidazione giudiziale disciplinata dal CCII, in basealla quale: i) l’onere della prova della sussistenza dei requisitisoggettivi di non fallibilità grava sul debitore (ex plurimis Cass.5047/2023, 31353/2022, 10253/2022, 33091/2018,25188/2017, 28548/2016, 14790/2014); ii) detta prova puòessere fornita avvalendosi delle scritture contabili dell’impresae di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla partestessa, purché suscettibile di fornire la rappresentazione storicadei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass.29809/2023, 35381/20222, 4375/2022, 21188/2021,25025/2020, 6991/2019, 30541/2018); iii) tutti i documenti atal fine prodotti dal debitore sono soggetti ex art. 116 c.p.c. alprudente apprezzamento del giudice del merito (Cass.205/2020, 30516/2018), il quale, all’esito della disamina delmateriale istruttorio, può ritenere non assolto l’onere probatorioin questione, per la mancanza di documentazione idonea adimostrare la non assoggettabilità del debitore a fallimento oNumero registro generale 19227/2024Numero sezionale 2123/2026Numero di raccolta generale 19445/2026Data pubblicazione 12/06/2026liquidazione giudiziale (Cass. 19351/2023, 21188/2021,30541/2018, 25870/2011)».2. La memoria illustrativa depositata dal ricorrente silimita a richiamare integralmente e a ripetere parzialmentealcuni degli argomenti spesi nel ricorso, senza un effettivoconfronto con le plurime ragioni di inammissibilità esposte nellaproposta di definizione e con i consolidati orientamentigiurisprudenziali ivi citati.Non rimane, pertanto, che ribadire quanto motivato, inmaniera più che esauriente, nella proposta di definizione.3. Dichiarato inammissibile il ricorso, non occorreprovvedere sulle spese di lite relative al presente giudizio dilegittimità, non avendo svolto difese le parti intimate.4. Poiché l’esito del giudizio è conforme alla proposta didefinizione di cui all’art. 380-bis c.p.c., per il combinato dispostodegli artt. 380-bis, comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., il ricorrenteviene condannato al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500in favore della cassa delle ammende.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento della somma di €2.500 in favore della cassa delle ammende;Numero registro generale 19227/2024Numero sezionale 2123/2026Numero di raccolta generale 19445/2026Data pubblicazione 12/06/2026dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del13.5.2026.Il Presidente