CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 19351/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12614/2019 R.G. proposto da : G V [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore p.t., elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 10/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in ROMA , P.[OSCURATO:PERSONA], 85, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (PTRRST68R25H50MG), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso -controricorrente- nonchécontro FALLIMENTO G V [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZ A della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 570/2019depositata il 12/03/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. –con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catania ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione contro la sentenza del Tribunale di Siracusa che ne aveva dichiarato il fallimento su ricorso di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., munita di titolo esecutivo giudiziale (sentenza di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo)contestato; 2. – [OSCURATO:SOCIETA]. in l iquidazione ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrato da memoria, cui [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, parimenti corredato da memoria; il [OSCURATO:SOCIETA]. in Liquidazione non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1. – con il primo motivo , rubricato « Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 113 c.p.c., e art. 6 e 15 L. Fall. u. c., in relazione all’art. 360, nn. 3. Sul mancato superamento della soglia prevista di € 30.000 ,00 per la dichiarazione di fallimento ai sensi dell’ art.15 L. F all . ultimo comma – C redito contestato – Sulla carenza di legittimazione attiva ai sensi dell’art. 6 L.Fall. (III motivo di reclamo ) », la ricorrente contesta l’affermata legittimazione attiva dell a creditrice istante, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in quanto titolare di un credito contestato, portato da sentenza del Tribunale di Modena la cui esecutività era stata sospesa dalla Corte d’appello di Bologna; 2.2. – il secondo mezzo , rubricato « Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto dell’art. 113 c.p.c., 2702 c.c. e art.1 L. Fall., in relazione all’art. 360, nn. 3. Sulla insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento della società “[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidaz” mancata presenza congiunta dei tre requisiti di fallibilità previsti dall’art. 1 L. Fall., per come dimostrato dai bilanci depositati», si duole della valutazione di inattendibilità dei bilanci depositati dalla debitrice, per la mancata appostazione del debito verso il creditore istante nella voce “ Fondi per rischi ed oneri”, deducendo che la società non avrebbe mai superatoi tre parametri fissati dall’art. 1, comma 2, legge fall.; 3. – va preliminarmente disattesa l’eccezione sollevata da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA].,di nullità della procura alle liti rilasciata d a G V Fashionin calce al ricorso: la procura, contenuta in originale nel fascicolo di parte allegato in sede di iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione, risulta infatti ritualmente conferita al solo avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], anterior ment e alla notifica dell’atto, e contiene un espresso riferimento alla sentenza impugnata; la ricorrente ha d’altro canto chiarito in memoria che per mero errore materiale ha notifica to alla contro parte il ricorso con allegato il file contenente la procura alle liti relativa al giudizio di reclamo. 3.1.– i motivi del ricorso sono però inammissibili; 4. – il primo, al di là della confusa rubrica che lo veicola, impinge nel merito, facendo leva peraltro su un aspetto che la corte d’appello non ha considerato, p oi ché il giudizio di reclamo è stato posto in decisione all’udienza del 6 marzo 2019 e la sentenza è stata deliberata nella camera di consiglio dell’11 marzo 2019, mentre i l provvedimento di sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo giudiziale azionato dal la credit rice reca la data dell’8 marzo 2019; 4.1.– in ogni caso, per giurisprudenza costante di questa Corte l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo sufficiente a tal fine un accertamento incidentale da parte del giudicedel merito, finalizzato solo a verificare la legittimazione dell'istante (Cass. Sez. U, 1521/2013; Cass. 11421/2014, 30827/2018, 17105/2019 ) , che integra un'autonoma delibazionedelle allegazioni e produzioni delle parti, compatibilmente con il carattere sommario del rito (cfr. Cass.23494/2020, 16853/2022), e che può essere meno rigorosa al ricorrere di determinate condizioni, come nel caso in cui il credito sia stato già accertato con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, rilevando in quel caso solo “significative anomalie” della pronuncia (Cass. 5001/2016, 27689/2018, 17181/2022); 4.2. – per completezza , va dato atto che in memoria la controricorrente ha allegato la sopravvenuta conferma, da parte della Corte d’Appello di Bologna , del titolo giudiziale la cui provvisoria esecutorietà era stata sospesa; 5. – anche il secondo motivo è in ammissibile , poiché incide sulla valutazione del materiale istruttorio, riservata al prudente apprezzamento del giudice del merito; 5.1. – la corte terri toriale ha motivatamente ritenuto inattendibili i bilanci di [OSCURATO:SOCIETA] ( attestanti il mancato raggiungimento delle tre soglie ex art. 1, comma 2, legge fall. ) , sia perché il debito verso l’istante non risultava iscritto fra i conti d’ordine, sia per rilevate incongruenze fra il bilancio 2017 e la situazione patrimoniale al 17 novembre 2018 ; di qui la conclusione, che, in assenza di ulteriore documentazione , pur allegabile dalla debit rice, (Cass. 21188/ 2021, 3054 1/2018, 25870/2011), questa non aveva assolto l’onere di dimostrare la propria non assoggettabilità a fallimento; 6. – segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna alle spese in favore del la controricorrente , liquidate in dispositivo; 7. – s ussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (Cass. Sez.U, nn. 23535/2019 , 4315/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5 .0 00,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello peril ricorso, a norma del co