CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18402/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Lovisolo e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali dichiarano di voler ricevere lecomunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento agliindirizzi di posta elettronica certificata indicati-ricorrenti-CONTRO1 RG n. 15920/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15920/2023Numero sezionale 2137/2026Numero di raccolta generale 18402/2026Data pubblicazione 08/06/2026Liquidazione giudiziale [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Curatorepro tempore,-intimata-Procura della Repubblica presso il tribunale di Alessandria, in persona delProcuratore della Repubblica pro tempore; Procura Generale dellaRepubblica presso la Corte d’appello di Torino, in persona del Procuratoregenerale pro tempore-intimate -avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 587/2023, depositatail 13/6/2023udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/5/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1. La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 587/2023,depositata il 13/6/2023, rigettava il reclamo ex art. 51 CCII propostodalla [OSCURATO:SOCIETA]., oltre che personalmente dai sociGiuseppe Sacco e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della liquidazionegiudiziale di finanziaria italiana.Per quel che ancora qui rileva, la Corte territoriale rilevaval’inattendibilità complessiva delle scritture contabili della società,sicché reputava che la stessa non avesse ottemperato all’onere dellaprova relativa alla dimostrazione del mancato possesso dei requisitidi cui all’art. 2, comma 1, lett. d), CCII.In particolare, l’ultimo bilancio depositato al registro delleimprese era quello relativo all’esercizio del 2012, mentre con ilreclamo erano stati allegati i bilanci relativi agli anni 2019, 2020 e2 RG n. 15920/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15920/2023Numero sezionale 2137/2026Numero di raccolta generale 18402/2026Data pubblicazione 08/06/20262021, «apparentemente approvati dall’assemblea dei soci», ma nondepositati presso il registro delle imprese.Per la Corte d’appello la documentazione prodotta (tra cuirelazione di stima degli immobili di proprietà della società, elenconominativo dei creditori, relazione degli atti di straordinariaamministrazione, visura protesti, visura ipotecaria dei beni sociali,fatture, scrittura privata del 16/12/2014, due contratti preliminari dicompravendita del 7/11/2011 del 22/11/2013) non era completa echiara, né esaustiva, non consentendo «una ricostruzione seria esoddisfacente della situazione economico patrimoniale della società,nel tempo e con lo specifico riferimento ai tre anni precedenti aldeposito dell’istanza del pm».I dati relativi ai debiti nei confronti dell’Agenzia delle entrate nonerano indicati nei bilanci.Neppure era consentito tracciare contabilmente le vicenderelative alla posizione della società nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],coniuge dell’amministratore e socio [OSCURATO:PERSONA], non potendosiritenere che tale credito fosse stato estinto sulla base dell’accordo2014, in base al quale la stipula dei due contratti preliminari perl’acquisto di immobili rappresentava il soddisfacimento del piùcospicuo credito vantato pari a lire 1.500.000.000, per la garanziaprestata dalla società.I contratti, infatti, proprio per la loro natura obbligatoria,potevano non essere eseguiti.Il contenzioso sorto in relazione all’adempimento da parte dellapromittente venditrice (società finanziaria), in assenza di spontaneoadempimento da parte della società, non risultava nei bilanci e nellacontabilità.Non si era prescritto il credito di [OSCURATO:PERSONA], in quantoproprio della scrittura privata del 2014, volta a disciplinare3 RG n. 15920/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15920/2023Numero sezionale 2137/2026Numero di raccolta generale 18402/2026Data pubblicazione 08/06/2026l’adempimento del debito della società verso la garante, vi era ilriconoscimento del debito da parte di finanziaria italiana, conefficacia interruttiva della prescrizione.I contratti di locazione, poi, non erano stati mai registrati e nonvi era traccia contabile degli stessi.Sussisteva l’insolvenza.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la3. È rimasta intimata la liquidazione giudiziale.4. Il Presidente ha proposto la definizione del ricorso ai sensidell’art. 380-bis c.p.c.5. I ricorrenti hanno chiesto la decisione del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la«violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, decreto legislativo14/2019, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La Corte d’appello, erroneamente, avrebbe attribuito alla societàla qualificazione di impresa minore, in relazione alla inattendibilitàdella contabilità della società.Al contrario, ad avviso dei ricorrenti, l’eventuale lacunosità dellacontabilità sarebbe del tutto irrilevante ai fini dell’accertamentodemandato alla Corte territoriale, potendo l’onere probatorio essereassolto anche ricorrendo a mezzi di prova differenti della contabilità.La Corte di merito non avrebbe dato rilievo alla documentazione(diversa dalla contabilità) prodotta dai ricorrenti, omettendo diverificare se la stessa potesse concorrere all’assolvimento dell’onereprobatorio.Con riferimento alla soglia dell’attivo patrimoniale, sarebbe statodimostrato il mancato superamento della soglia di euro 300.000,00.4 RG n. 15920/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15920/2023Numero sezionale 2137/2026Numero di raccolta generale 18402/2026Data pubblicazione 08/06/2026Allo stesso modo, in relazione al requisito dei ricavi complessivianni nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza diapertura della divisione giudiziale, l’unico rilievo sarebbe quellorelativo alla mancata contabilizzazione di ricavi scaturenti daicontratti di locazione su immobili della società.Con riferimento ai debiti non superiori alla soglia di euro500.000,00, lo stato passivo della liquidazione giudizialeappresterebbe che i debiti sarebbero inferiori a tale soglia.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la «violazione e/ofalsa applicazione degli articoli 1324 e 1362, 1363 e 1366 e 1273,comma 2, c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La Corte d’appello avrebbe interpretato erroneamente ladichiarazione liberatoria di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avendola stessa affermato «di nulla più avere a pretendere» dalla societàfinanziaria, essendo stata soddisfatta ed essendo cessata la pretesacreditoria.Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, aseguito della dichiarazione liberatoria di [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], il credito vantato dalla stessa sarebbe stato estinto.3. Con il terzo motivo di impugnazione ricorrenti lamentano la«violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1324 e 1362, 1363,1366 e 1273, comma 2, e 2 1943 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.».La Corte d’appello, nel qualificare la [OSCURATO:SOCIETA] comeimpresa minore, avrebbe violato i canoni ermeneutici diinterpretazione del contratto, sostenendo che la scrittura privata del16/12/2014 costituisse riconoscimento di debito da parte dellafinanziaria, mentre tale scrittura era stata sottoscritta soltanto daBarbara Alfonso.5 RG n. 15920/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15920/2023Numero sezionale 2137/2026Numero di raccolta generale 18402/2026Data pubblicazione 08/06/20264.Con il quarto motivo di impugnazione si deduce la «violazionee/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c.».La Corte territoriale avrebbe ignorato un documento decisivo peril giudizio, costituito dallo stato passivo esecutivo della liquidazionegiudiziale, con debiti della società pari ad euro 109.048,65.5. Con il quinto motivo di impugnazione si lamenta la «violazionee/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.».La Corte d’appello avrebbe omesso di spiegare le ragioni per lequali le risultanze dello stato passivo della liquidazione giudizialesarebbero irrilevanti, con conseguente violazione dell’art. 115 c.p.c.6. Con il sesto motivo ricorrenti deducono la «nullità dellasentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, secondocomma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c.».La Corte d’appello avrebbe erroneamente affermato lasussistenza dello stato di insolvenza, omettendo però di spiegarne laragione.Non vi sarebbe alcuno sbilanciamento tra l’attivo e passivo,trattandosi peraltro di impotenza a far fronte alle obbligazionimeramente transitoria.7. Con il settimo motivo di impugnazione si deduce la «nullitàdella sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132,comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c.».Per i ricorrenti sarebbe erronea anche l’affermazione della Corteterritoriale per cui lo stato di insolvenza della società debitrice, nonessendo la stessa in liquidazione, non poteva ricavarsi dal valoredegli immobili di sua proprietà.6 RG n. 15920/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15920/2023Numero sezionale 2137/2026Numero di raccolta generale 18402/2026Data pubblicazione 08/06/2026In realtà, anche una società in bonis ben poteva alienare i propriimmobili.8. La proposta di definizione anticipata va condivisa.Per essa «[i]l ricorso non presenta prospettive di accoglimento,poiché, sotto l’apparente deduzione di errores in iudicando e inprocedendo, mira surrettiziamente a una diversa valutazione deglielementi probatori specificamente e motivatamente scrutinati daigiudici del reclamo, così trasformando il giudizio di legittimità̀ in unulteriore grado di merito, come non è consentito (Cass. Sez. U,34476/2019).Del resto, i motivi ripropongono in questa sede questioni giàaffrontate e risolte correttamente dalla Corte d’appello di Torino, insede di rigetto del reclamo ex art. 51 CCII proposto contro lasentenza di apertura della Liquidazione giudiziale su istanza delpubblico ministero.I giudici del reclamo hanno: rilevato l’incompleto assolvimentodell’obbligo di deposito dei bilanci presso il registro delle imprese(pag. 10); dato atto della copiosa documentazione alternativaprodotta in giudizio (pag. 10-11); ritenuto che dei tanti documentiprodotti “quelli che dovrebbero costituire la contabilità societariasono incompleti (…), formati in modo inadeguato (…) e per la granparte di formazione unilaterale non riscontrabile quanto alla data (…)e sono tutti relativi al periodo dal 2019 in poi (…): come si sia arrivatidal 2012, data di riferimento dell’ultimo bilancio depositato, al 2019non è dato sapere” (pag. 11-12); affermato che “la documentazioneprodotta è copiosa ma non certo completa e chiara ed esaustivaquanto al contenuto e non permette una ricostruzione seria esoddisfacente della situazione economico patrimoniale della società”(pag. 12-13); ritenuto non giustificata “la totale assenza di elementiche permettano di tracciare contabilmente le vicende relative alla7 RG n. 15920/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15920/2023Numero sezionale 2137/2026Numero di raccolta generale 18402/2026Data pubblicazione 08/06/2026posizione della società nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], coniugedell’amministratore e socio [OSCURATO:PERSONA] (…) ”, il cui credito “nonsi poteva ritenere direttamente estinto sulla base dell’accordo del2014 (…)”, esaminato e interpretato anche alla luce delle correlate“complesse vicende giudiziarie” (pag. 13-14);valutato le vicenderelative ai contratti di locazione (pag. 14-15) e sentito Ampiamenteil curatore sull’attendibilità della documentazione societaria (pag.15-16); escluso “che sia possibile ricostruire in modosufficientemente preciso la situazione dell’attività di impresa gestitada [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di potere qualificare la stessacome impresa minore, ai sensi degli art. 2 co. 1, lett. d) e 121 c.c.i.,all’esito di un’analisi soddisfacente per il riscontro del rispetto deilimiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 della lett.d)” (pag. 16); esaminato evalutato approfonditamente i presupposti dello stato di insolvenza exart. 2, co. 1, lett.b) c.c.i.i., avuto riguardo in particolare ai crediti, aifabbricati e agli estratti conto bancari, concludendo che “Il quadroche emerge dagli elementi sopra riportati è quello di un’impresa chenon ha attivo per far fronte con regolarità e in modo normale aipagamenti, nemmeno correnti, e tantomeno ai debiti pregressicorrelati all’attività societaria” (pag. 16-20), tenendo conto dei debiti“reali quantomeno nei limiti in cui il curatore ne ha propostol’ammissione al passivo nell’ambito della verificazione ancora incorso” (pag. 20).A fronte di una simile motivazione, al primo motivo - che censurala violazione dell’art. 2, co. 1, lett. d) CCII sotto il profilo dell’onereprobatorio gravante sul debitore – si contrappone il robusto formantegiurisprudenziale di legittimità (sicuramente valido per la continuitàche sussiste al riguardo tra legge fall. e CCII) in base al quale: i)l’onere della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità exart. 1, comma 2, l.fall. grava sul debitore (ex plurimis Cass.8 RG n. 15920/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15920/2023Numero sezionale 2137/2026Numero di raccolta generale 18402/2026Data pubblicazione 08/06/202610253/2022, 33091/2018); ii) i bilanci degli ultimi tre eserciziantecedenti l’istanza di fallimento, che costituiscono la basedocumentale imprescindibile, ai sensi dell’art. 15, comma 4, l.fall.,sono quelli regolarmente formati, approvati e depositati presso ilregistro delle imprese (Cass. 24138/2019, 33091/2018,16067/2018, 13746/2017); iii) detti bilanci costituiscono una fonteprivilegiata, pur non assurgendo a prova legale, (Cass. 4375/2022,9045/2021, 25025/2020, 10509/2019), ma sono soggetti allavalutazione dell'attendibilità dei dati contabili in essi contenuti,secondo il prudente apprezzamento del giudice, ex art. 116 c.p.c.(Cass. 10253/2022, 205/2022, 24138/2019, 30516/2018,30541/2018, 24548/2016); iv) ove essi manchino o siano ritenutiinattendibili (Cass. 14819/2022), l’onere della prova in questionecontinua a gravare sul debitore (Cass. 5047/2023, 24548/2016,14790/2014), che può fornirla con strumenti probatori alternativi(Cass. 29809/2023, 19351/2023, 35381/2022, 10253/2022,21188/2021, 24138/2019, 6991/2019, 30541/2018, 16067/2018,25870/2011), avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa e diqualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa,suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei datieconomici e patrimoniali dell'impresa (Cass. 29809/2023,35381/20222, 4375/2022, 21188/2021, 25025/2020, 6991/2019,30541/2018); v) anche tali produzioni alternative sono soggette exart. 116 c.p.c. al prudente apprezzamento del giudice del merito(Cass. 205/2020, 30516/2018), il quale, all’esito della disamina delmateriale istruttorio, ben può ritenere non assolto l’onere probatorioin questione, in ragione della inattendibilità dei bilanci e dellamancanza di ulteriore documentazione idonea a dimostrare la nonassoggettabilità del debitore a fallimento (Cass. 19351/2023,21188/2021, 30541/2018, 25870/2011); vi) la valutazione del9 RG n. 15920/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15920/2023Numero sezionale 2137/2026Numero di raccolta generale 18402/2026Data pubblicazione 08/06/2026materiale probatorio è attività riservata in via esclusiva al giudice dimerito, il quale non è tenuto ad esprimersi analiticamente su ciascunelemento probatorio, né a confutare ogni singola deduzione delleparti (Cass. 42/2009, 11511/2014, 16467/2017, 33091/2018,41101/2021), essendo necessario e sufficiente che il giudice abbiaindicato le ragioni del proprio convincimento, in modo tale da rendereevidente che tutte quelle con esse logicamente incompatibili sianostate implicitamente rigettate (Cass. 956/2023, 29860/2022,3126/2021, 25509/2014, 5586/2011, 17145/2006, 12121/2004,1374/2002, 13359/1999); vii) il potere di indagine officiosa cheresidua, finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati,si esplica nell'acquisizione di informazioni urgenti (art. 15, comma 4,l.fall.), nell'utilizzazione dei dati dei ricavi lordi in qualunque modoessi risultino (art. 1, comma 2, lettera b, l.fall.) e nell'assunzione deimezzi di prova officiosi ritenuti necessari nel giudizio di reclamo (art.18, comma 10, l.fall.), ma il suo esercizio è circoscritto ai fattiallegati dalle parti e rimesso alla valutazione discrezionale del giudicedi merito (Cass. 8965/2019, 6991/2019, 9573/2018, 24721/2015,13643/2013); viii) il ricorrente per cassazione non può pretenderedi contrapporre la propria valutazione a quella del giudicante, al finedi ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali (explurimis, Cass. 3630/2017, 9097/2017, 30516/2018, 205/2022),poiché, se si ammettesse in sede di legittimità un sindacato sullequaestiones facti si consentirebbe un inammissibile raffronto tra leragioni del decidere espresse nel provvedimento impugnato e lerisultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice di merito (Cass.Sez. U, 28220/2018; Cass. 2001/2023, 28643/2020, 33858/2019,32064/2018, 8758/2017); ix) il giudice di merito può selezionare,tra tutte le risultanze istruttorie, quelle ritenute più attendibili eidonee a sorreggere la motivazione, senza doversi esprimere10 RG n. 15920/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15920/2023Numero sezionale 2137/2026Numero di raccolta generale 18402/2026Data pubblicazione 08/06/2026analiticamente su ciascuna di esse, né confutare singolarmente lediverse argomentazioni prospettate dalle parti (ex plurimis Cass.18134/2004, 20455/2006, 42/2009, 27197/2011, 24679/2013,11511/2014, 25188/2017, 28916/2020).Rispetto al secondo e terzo motivo, sulla non correttainterpretazione della dichiarazione liberatoria di [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], soccorre il consolidato orientamento di questa Corte percui l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenutodel negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice dimerito e censurabile in sede di legittimità solo in relazione al profilodella mancata osservanza dei criteri legali d'interpretazionecontrattuale di cui agli artt. 1362 e s. c.c., o della radicaleinadeguatezza della motivazione (Cass. 7945/2020, 21576/2019),mentre in nessun caso il sindacato sull'interpretazione dei contrattie degli atti unilaterali in sede di legittimità può risolversi - come nellaspecie - nella contrapposizione fra l'interpretazione proposta dalricorrente e quella diversa che, tra le varie opzioni possibili, sia statadivisata dai giudici di merito (ex multis, Cass. 27136/2017,11254/2018, 873/2019, 995/2021, 9461/2021), tanto più che nelcaso in esame non si rinvengono vizi logici o giuridici nella dettagliataricostruzione della volontà delle parti ad opera dei giudici di merito(Cass. 8810/2020, 1547/2019).La denunzia di omesso esame dello stato passivo (quartomotivo), anche a voler sussumere il documento nella categoria di“fatto storico”, difetta del necessario requisito della decisività, allaluce delle più ampie argomentazioni svolte dai giudici di merito, perle quali non sussiste il vizio di motivazione denunziato con il quintomotivo. Conclusione che vale parimenti per la motivazione sullo statodi insolvenza, censurata nel sesto e settimo motivo, stantel’impossibilità di dare ingresso a censure di insufficienza11 RG n. 15920/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15920/2023Numero sezionale 2137/2026Numero di raccolta generale 18402/2026Data pubblicazione 08/06/2026motivazionale, a fronte di una motivazione sicuramente superiore alcd. minimo costituzionale (Cass. Sez. U, 8054/2014).E questa Corte ha più volte ricordato che il convincimentoespresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato diinsolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile incassazione, ove sorretto, come nel caso in esame, da motivazioneesauriente e giuridicamente corretta (Cass. 7252/2014,17105/2019, 8745/2023)».8. Non si rinvengono ragioni per discostarsi dalla proposta didefinizione.9. Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità inassenza di attività difensiva.Va disposto il pagamento, in favore della cassa delle ammende,della somma di euro 2.500,00 (Cass., sez. 1, 16/7/2025, n. 19641). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento in favore della cassa delleammende della somma di euro 2.500,00.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio2026Il Presidente12 RG n. 15920/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio