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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 04375/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4251/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresen- tante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via G. Bazzoni, n. 1, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA]- MELA; – intimati – avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 33/19, depositata il 3 dicembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 4251/2020 Numero sezionale 435/2022 Numero di raccolta generale 4375/2022 Data pubblicazione 10/02/2022 Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso la sentenza del 3 dicembre 2019, con cui la Corte d'appello di Cagliari ha rigettato il reclamo da essa interposto avverso la sentenza emessa il 27 giugno 2019, con cui il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato il fallimento della ricorrente; che gl'intimati non hanno svolto attività difensiva.

Considerato che con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente denun- cia la violazione o la falsa applicazione dell'art. 1, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, rilevando che, nell'escludere che essa ricorrente fosse un piccolo imprenditore, la sentenza impugnata non ha considerato che l'im- presa si avvaleva di un'unica dipendente, in quanto il resto del lavoro era svolto dall'unico socio ed amministratore della società, ed ha omesso di pren- dere in esame una relazione di stima del patrimonio sociale prodotta in giu- dizio, da cui emergeva che le dimensioni dell'impresa e la sua organizzazione erano riconducibili a quelle di un'impresa artigiana, con utili assai limitati; che il motivo è infondato; che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 1 della legge fall., nel testo riformulato dall'art. 1 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e successivamente sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, subordinando l'esenzione dal fallimento alla prova del mancato superamento congiunto dei requisiti dimensionali di cui al secondo comma, ha delineato la figura dell'imprenditore assoggettabile a fallimento con esclu- sivo riferimento a parametri soggettivi di tipo quantitativo, prescindendo da quello, canonizzato nella nozione civilistica di piccolo imprenditore, della pre- valenza del lavoro personale rispetto all'organizzazione aziendale fondata sul capitale e sul lavoro altrui, e rendendo pertanto inutilizzabile, per le finalità che interessano in questa sede, il criterio di cui all'art. 2083 cod. civ., il cui richiamo da parte dell'art. 2221 cod. civ. non spiega più alcuna rilevanza (cfr. Cass., Sez.

I, 15/11/2010, n. 23052; 28/05/2010, n. 13086); che correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto del tutto inconferente l'invocazione da parte della reclamante della propria qualità 2 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 4251/2020 Numero sezionale 435/2022 Numero di raccolta generale 4375/2022 Data pubblicazione 10/02/2022 d'imprenditore artigiano, in ordine alla quale ha peraltro evidenziato, soltanto ad abundantiam e conformemente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 5 cod. civ., l'irrilevanza dell'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in quanto finalizzata esclusivamente alla fruizione delle provvidenze previste dalla legislazione regionale di sostegno, e quindi inido- nea ad identificare l'impresa artigiana nei rapporti interprivati (cfr. Cass., Sez.

I, 13/07/2018, n. 18723; 1/06/2017, n. 13887; 20/03/2015, n. 5685); che la sentenza impugnata non merita censura neppure per aver omesso di esaminare la relazione di stima prodotta in giudizio, avendo la Corte di merito correttamente rilevato il carattere risalente della stessa, predisposta circa sei anni prima della dichiarazione di fallimento, e non emergendo dal suo contenuto, così come rappresentato nel ricorso, elementi idonei ad orien- tare in senso diverso la decisione; che la descrizione delle dimensioni e dell'organizzazione dell'impresa deve considerarsi infatti ininfluente ai fini dell'accertamento dei requisiti indi- cati dall'art. 1, secondo comma, della legge fall., mentre l'ammontare dei ricavi risulta imprecisato, e quindi non suscettibile di comparazione con quello indicato dalla lett. b) della medesima disposizione, e quello dell'esposizione debitoria è di per sé solo insufficiente ad escludere l'assoggettabilità al falli- mento, ai fini della quale è necessario che nessuno dei tre parametri prescritti sia stato superato; che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1, secondo comma, 15 e 18, decimo comma, della legge fall., sostenendo che, nel dare atto della mancata produzione dei bi- lanci, la sentenza impugnata non ha considerato che l'inadempimento dell'o- nere probatorio non era imputabile ad essa ricorrente, ma all'incompletezza della documentazione consegnatale dalla [OSCURATO:SOCIETA]., cui era stata affidata la tenuta della contabilità, la quale aveva impedito la predisposizione del bilancio relativo all'anno 2018 da parte del nuovo contabile incaricato di provvedervi; che, a fronte dell'impossibilità di assolvere l'onere probatorio, l'accerta- mento della sussistenza delle condizioni prescritte per la dichiarazione di fal- 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 4251/2020 Numero sezionale 435/2022 Numero di raccolta generale 4375/2022 Data pubblicazione 10/02/2022 limento avrebbe dovuto aver luogo, ad avviso della ricorrente, mediante l'e- sercizio dei poteri istruttori ufficiosi spettanti al giudice di merito, da essa espressamente sollecitato con il reclamo; che il motivo è infondato; che, ai fini dell'esclusione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, secondo comma, della legge fall., la sentenza impugnata non si è infatti limi- tata a dare atto della mancata approvazione e registrazione dei bilanci pro- dotti dalla società debitrice, ma ha evidenziato anche la mancata produzione di altri documenti idonei a colmare tale lacuna probatoria, nonché della situa- zione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata prescritta dall'art. 15, quarto comma, della legge fall.; che tali rilievi si pongono perfettamente in linea con il principio, ribadito anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui i bilanci degli ultimi tre esercizi, da depositarsi ai sensi dell'art. 15, quarto comma, della legge fall., non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere posto a suo carico mediante il ricorso a strumenti probatori alternativi, e segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa o di qualun- que altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappre- sentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (cfr. Cass., Sez.

I, 9/11/2020, n. 25025; 23/11/2018, n. 30516; Cass., Sez.

VI, 27/09/2019, n. 24138); che, in quest'ottica, anche a voler ritenere giustificata la mancata produ- zione dei bilanci e della situazione patrimoniale, in considerazione del com- portamento inadempiente della società incaricata di tenere la contabilità della società debitrice, dovrebbe ugualmente escludersi che l'incompletezza della documentazione a quest'ultima consegnata comportasse un'assoluta impos- sibilità di fornire la prova richiesta ai fini dell'esclusione dell'assoggettabilità al fallimento, ben potendosi fare ricorso, a tal fine, ad altri mezzi istruttori, ivi compreso l'esercizio dei poteri officiosi riconosciuti al tribunale ed alla corte d'appello dagli artt. 15, sesto comma, e 18, decimo comma, della legge fall.; che, in quanto volto esclusivamente a colmare le lacune probatorie, l'e- sercizio dei predetti poteri, avente un ruolo di supplenza, risulta peraltro su- bordinato ad una valutazione discrezionale del giudice di merito avente ad 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 4251/2020 Numero sezionale 435/2022 Numero di raccolta generale 4375/2022 Data pubblicazione 10/02/2022 oggetto l'incompletezza degli elementi acquisiti e l'individuazione di quelli utili ai fini della decisione, nonché la loro reperibilità e rilevanza, ed è comunque limitato necessariamente ai fatti che abbiano costituito oggetto delle allega- zioni difensive delle parti, la cui mancata specificazione, in questa sede, esclude la sindacabilità della scelta di non farvi ricorso, compiuta nella specie dalla Corte territoriale (cfr. Cass., Sez.

I, 11/03/2019, n. 6991; 30/05/2013, n. 13643; 23/07/2010, n. 17281); che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al re- golamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degl'intimati.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 14/01/2022 Il Presidente 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4251/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresen- tante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via G. Bazzoni, n. 1, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA]- MELA; – intimati – avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 33/19, depositata il 3 dicembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 4251/2020 Numero sezionale 435/2022 Numero di raccolta generale 4375/2022 Data pubblicazione 10/02/2022 Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso la sentenza del 3 dicembre 2019, con cui la Corte d'appello di Cagliari ha rigettato il reclamo da essa interposto avverso la sentenza emessa il 27 giugno 2019, con cui il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato il fallimento della ricorrente; che gl'intimati non hanno svolto attività difensiva. Considerato che con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente denun- cia la violazione o la falsa applicazione dell'art. 1, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, rilevando che, nell'escludere che essa ricorrente fosse un piccolo imprenditore, la sentenza impugnata non ha considerato che l'im- presa si avvaleva di un'unica dipendente, in quanto il resto del lavoro era svolto dall'unico socio ed amministratore della società, ed ha omesso di pren- dere in esame una relazione di stima del patrimonio sociale prodotta in giu- dizio, da cui emergeva che le dimensioni dell'impresa e la sua organizzazione erano riconducibili a quelle di un'impresa artigiana, con utili assai limitati; che il motivo è infondato; che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 1 della legge fall., nel testo riformulato dall'art. 1 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e successivamente sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, subordinando l'esenzione dal fallimento alla prova del mancato superamento congiunto dei requisiti dimensionali di cui al secondo comma, ha delineato la figura dell'imprenditore assoggettabile a fallimento con esclu- sivo riferimento a parametri soggettivi di tipo quantitativo, prescindendo da quello, canonizzato nella nozione civilistica di piccolo imprenditore, della pre- valenza del lavoro personale rispetto all'organizzazione aziendale fondata sul capitale e sul lavoro altrui, e rendendo pertanto inutilizzabile, per le finalità che interessano in questa sede, il criterio di cui all'art. 2083 cod. civ., il cui richiamo da parte dell'art. 2221 cod. civ. non spiega più alcuna rilevanza (cfr. Cass., Sez. I, 15/11/2010, n. 23052; 28/05/2010, n. 13086); che correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto del tutto inconferente l'invocazione da parte della reclamante della propria qualità 2 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 4251/2020 Numero sezionale 435/2022 Numero di raccolta generale 4375/2022 Data pubblicazione 10/02/2022 d'imprenditore artigiano, in ordine alla quale ha peraltro evidenziato, soltanto ad abundantiam e conformemente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 5 cod. civ., l'irrilevanza dell'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in quanto finalizzata esclusivamente alla fruizione delle provvidenze previste dalla legislazione regionale di sostegno, e quindi inido- nea ad identificare l'impresa artigiana nei rapporti interprivati (cfr. Cass., Sez. I, 13/07/2018, n. 18723; 1/06/2017, n. 13887; 20/03/2015, n. 5685); che la sentenza impugnata non merita censura neppure per aver omesso di esaminare la relazione di stima prodotta in giudizio, avendo la Corte di merito correttamente rilevato il carattere risalente della stessa, predisposta circa sei anni prima della dichiarazione di fallimento, e non emergendo dal suo contenuto, così come rappresentato nel ricorso, elementi idonei ad orien- tare in senso diverso la decisione; che la descrizione delle dimensioni e dell'organizzazione dell'impresa deve considerarsi infatti ininfluente ai fini dell'accertamento dei requisiti indi- cati dall'art. 1, secondo comma, della legge fall., mentre l'ammontare dei ricavi risulta imprecisato, e quindi non suscettibile di comparazione con quello indicato dalla lett. b) della medesima disposizione, e quello dell'esposizione debitoria è di per sé solo insufficiente ad escludere l'assoggettabilità al falli- mento, ai fini della quale è necessario che nessuno dei tre parametri prescritti sia stato superato; che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1, secondo comma, 15 e 18, decimo comma, della legge fall., sostenendo che, nel dare atto della mancata produzione dei bi- lanci, la sentenza impugnata non ha considerato che l'inadempimento dell'o- nere probatorio non era imputabile ad essa ricorrente, ma all'incompletezza della documentazione consegnatale dalla [OSCURATO:SOCIETA]., cui era stata affidata la tenuta della contabilità, la quale aveva impedito la predisposizione del bilancio relativo all'anno 2018 da parte del nuovo contabile incaricato di provvedervi; che, a fronte dell'impossibilità di assolvere l'onere probatorio, l'accerta- mento della sussistenza delle condizioni prescritte per la dichiarazione di fal- 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 4251/2020 Numero sezionale 435/2022 Numero di raccolta generale 4375/2022 Data pubblicazione 10/02/2022 limento avrebbe dovuto aver luogo, ad avviso della ricorrente, mediante l'e- sercizio dei poteri istruttori ufficiosi spettanti al giudice di merito, da essa espressamente sollecitato con il reclamo; che il motivo è infondato; che, ai fini dell'esclusione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, secondo comma, della legge fall., la sentenza impugnata non si è infatti limi- tata a dare atto della mancata approvazione e registrazione dei bilanci pro- dotti dalla società debitrice, ma ha evidenziato anche la mancata produzione di altri documenti idonei a colmare tale lacuna probatoria, nonché della situa- zione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata prescritta dall'art. 15, quarto comma, della legge fall.; che tali rilievi si pongono perfettamente in linea con il principio, ribadito anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui i bilanci degli ultimi tre esercizi, da depositarsi ai sensi dell'art. 15, quarto comma, della legge fall., non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere posto a suo carico mediante il ricorso a strumenti probatori alternativi, e segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa o di qualun- que altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappre- sentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (cfr. Cass., Sez. I, 9/11/2020, n. 25025; 23/11/2018, n. 30516; Cass., Sez. VI, 27/09/2019, n. 24138); che, in quest'ottica, anche a voler ritenere giustificata la mancata produ- zione dei bilanci e della situazione patrimoniale, in considerazione del com- portamento inadempiente della società incaricata di tenere la contabilità della società debitrice, dovrebbe ugualmente escludersi che l'incompletezza della documentazione a quest'ultima consegnata comportasse un'assoluta impos- sibilità di fornire la prova richiesta ai fini dell'esclusione dell'assoggettabilità al fallimento, ben potendosi fare ricorso, a tal fine, ad altri mezzi istruttori, ivi compreso l'esercizio dei poteri officiosi riconosciuti al tribunale ed alla corte d'appello dagli artt. 15, sesto comma, e 18, decimo comma, della legge fall.; che, in quanto volto esclusivamente a colmare le lacune probatorie, l'e- sercizio dei predetti poteri, avente un ruolo di supplenza, risulta peraltro su- bordinato ad una valutazione discrezionale del giudice di merito avente ad 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 4251/2020 Numero sezionale 435/2022 Numero di raccolta generale 4375/2022 Data pubblicazione 10/02/2022 oggetto l'incompletezza degli elementi acquisiti e l'individuazione di quelli utili ai fini della decisione, nonché la loro reperibilità e rilevanza, ed è comunque limitato necessariamente ai fatti che abbiano costituito oggetto delle allega- zioni difensive delle parti, la cui mancata specificazione, in questa sede, esclude la sindacabilità della scelta di non farvi ricorso, compiuta nella specie dalla Corte territoriale (cfr. Cass., Sez. I, 11/03/2019, n. 6991; 30/05/2013, n. 13643; 23/07/2010, n. 17281); che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al re- golamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degl'intimati. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 14/01/2022 Il Presidente 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D