CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 10253/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12817/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA]; entrambi domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.n.c.; [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; - intimati - avverso la sentenza n. 23/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, pubblicata il 08/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12817/2016 Numero sezionale 405/2022 Numero di raccolta generale 10253/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Genova ha rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Imperia del 04/08/2015, ritenendo che il ricorso per dichiarazione di fallimento fosse stato regolarmente notificato, che la documentazione prodotta ai fini della dimostrazione del mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all’art. 1, comma 2, l.fall., fosse priva di un sufficiente grado di attendibilità e che la richiesta di c.t.u. contabile fosse meramente esplorativa. 1.2. Avverso detta decisione gli stessi reclamanti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, illustrato da memoria; gli intimati non hanno svolto difese. 1.3. Con ordinanza interlocutoria n. 25169/2021 è stata disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio presso la cancelleria della Corte d’appello di Genova, quindi la causa è stata decisa all’udienza camerale del 2 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il primo motivo si denuncia la nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell’art. 15 l.fall., poiché nei confronti della società non sarebbe stato rispettato «l’iter notificatorio» previsto dalla norma, che contempla in via prioritaria (e non alternativa) «la notifica a mezzo pec». 2.1. La censura è inammissibile. 2.2. Dalla sentenza impugnata risulta che, sul punto, la doglianza dei reclamanti consisteva esclusivamente nel fatto «che il fallimento era stato dichiarato senza che essi avessero avuto conoscenza della procedura aperta presso il Tribunale di Imperia, in quanto non F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12817/2016 Numero sezionale 405/2022 Numero di raccolta generale 10253/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 avevano ricevuto alcuna notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento e del relativo decreto di fissazione dell'udienza»; tale specifica doglianza è stata rigettata dalla Corte d’appello, la quale ha accertato che il ricorso per dichiarazione di fallimento era stato «regolarmente notificato dal creditore istante», risultando «dalle relate di notifica che l’atto è stato notificato alla sede legale della società Legrottaglie presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA], non esistendo più la sede legale in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 89, mentre ai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (..) l’atto è stato notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c. essendo risultati sconosciuti la loro residenza, dimora o domicilio». 2.3. Solo in questa sede i ricorrenti hanno introdotto – con un motivo estremamente generico e perciò privo di autosufficienza – il tema della mancata -previa- notifica a mezzo pec, che, per quanto risulta dalla sentenza impugnata, non era stato né dedotto né esaminato in sede di reclamo; anche a pag. 2 del ricorso i ricorrenti si limitano ad allegare che la fase prefallimentare si era svolta nella loro contumacia «in quanto proprio nei giorni in cui era stata notificata la convocazione davanti alla Sezione fallimentare del Tribunale, essi stavano trasferendo la propria residenza in altra città». 2.4. Trova allora applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, la parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12817/2016 Numero sezionale 405/2022 Numero di raccolta generale 10253/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 il merito della relativa questione (Cass. 6378/2018, proprio in tema di notifica ex art. 15 co. 3 l.fall.; Cass. 23675/2013). 2.5. D’altro canto, se è vero che l'art. 15, comma 3, l.fall. (come novellato dal d.l. 179/12, conv. con modif. dalla l. 221/12) – nel prevedere che la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento alla società può essere eseguita tramite PEC all'indirizzo della stessa e, in caso di esito negativo, presso la sua sede legale come risultante dal registro delle imprese, oppure, qualora neppure questa modalità sia andata a buon fine, mediante deposito dell'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro – introduce una disciplina speciale semplificata che esclude l'applicabilità della disciplina ordinaria prevista dall'art. 145 c.p.c. per le ipotesi di irreperibilità del destinatario della notifica (Cass. 19688/2017, 5080/2018, 20666/2019, 5311/2020, 13507/2021, 4030/2022), è pur vero che la stessa norma, nel disporre l'operatività della citata sequenza «quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo», non prevede particolari modalità attestative circa l'impossibilità, per la cancelleria, di eseguire la notifica a mezzo PEC, né richiede la specifica allegazione del messaggio ritrasmesso dal gestore della posta elettronica certificata attestante l'esito negativo dell'invio, ben potendo l'esito della notifica essere attestato dal cancelliere al quale sia stato affidato il compito di procedere alla notifica in via telematica (Cass. 8014/2017, 4030/2022); aspetto, quest’ultimo, che, oltre a non essere entrato nel thema decidendum dei gradi di merito, non è stato in alcun modo allegato dai ricorrenti nemmeno in questa sede. 3. Con il secondo e il terzo motivo – che denunciano, rispettivamente, violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. nonché dell’art. 2302 c.c. – si deduce che la Corte d’appello avrebbe F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12817/2016 Numero sezionale 405/2022 Numero di raccolta generale 10253/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 preteso la produzione di un «rendiconto redatto nelle forme del bilancio di esercizio» però non richiesto dalla legge, dunque in contrasto con il principio della libertà delle prove; in particolare, con riguardo all’attivo e ai ricavi, non essendo obbligatori per le società di persone i bilanci, ex art. 2302 c.c., erano state prodotte schede riepilogative delle fatture di acquisto di beni strumentali nonché dichiarazioni fiscali IVA e IRES, non integranti meri atti unilaterali, bensì documenti significativi (Cass. 11309/2009, 8769/2012). 3.1. Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili, poiché, pur essendo veicolati come violazioni di legge, attengono alla valutazione delle risultanze istruttorie, riservata al giudice di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019). 3.2. La Corte d’appello, invero, ha dato atto che il deposito del bilancio presso il registro delle imprese riguarda solo le società di capitali, ma ha tuttavia accertato l’insufficiente grado di attendibilità della documentazione «del tutto informale» prodotta dal debitore nell’assolvimento dell’onere probatorio ex art. 1, comma 2, l.fall. – in quanto costituita dalle sole dichiarazioni dei redditi e da mere «“schede contabili delle fatture d’acquisto”, atti pur sempre unilaterali, in assenza di rendiconti redatti secondo le regole di cui si è detto e non confortate dalle prescritte scritture contabili» – precisando altresì che l’art. 2302 c.c. impone anche alle società di persone (sia pure in regime di contabilità semplificata, come asseritamente nel caso di specie) l’obbligo di tenere i libri e le scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c., e richiamando alcuni precedenti di legittimità (Cass. 1036/2009, 1240/1996, 4454/1995) circa l’obbligo, per le stesse, di produrre un “rendiconto” in linea di massima conforme alle norme dettate per la redazione del bilancio delle società di capitali (cfr. Cass. 33594/2021 per cui, agli analoghi F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12817/2016 Numero sezionale 405/2022 Numero di raccolta generale 10253/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 fini di ammissione al concordato preventivo, l’imprenditore individuale è tenuto a «depositare dinanzi al tribunale documenti contabili relativi agli ultimi tre esercizi da lui redatti secondo struttura e caratteristiche assimilabili a quelle dei bilanci delle società di capitali, in particolare con riferimento all'osservanza dei princìpi generali dettati dagli artt. 2423 e 2423 bis c.c.»). 3.3. Ne discende che, sotto gli evocati profili di diritto, la pronuncia impugnata non contrasta con il consolidato orientamento di questa Corte per cui, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall. – il cui onere grava pacificamente sul debitore (ex plurimis Cass.33091/2018) – i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere tuttavia a prova legale (Cass. 9045/2021, 25025/2020, 10509/2019), sicché, in mancanza dei bilanci, il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi (Cass. 24138/2019), avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass.21188/2021, 31188/2020, 6991/2019, 30541/2018, 16067/2018). 3.4. Resta fermo però che, in assenza di specifiche censure di carattere motivazionale, le prove offerte dal debitore e l'attendibilità dei dati contabili in esse contenuti sono soggette alla valutazione del giudice di merito, secondo il suo prudente apprezzamento ex art.116 c.p.c. (Cass. 30516/2018, 205/2022).F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12817/2016 Numero sezionale 405/2022 Numero di raccolta generale 10253/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 4. Il quarto mezzo denuncia la violazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c. poiché, avendo il pubblico ministero ritenuto esistente un «adeguato e convincente riscontro» circa il mancato superamento dei limiti ex art. 1, comma 2, l.fall. (tanto da concludere per l’accoglimento del reclamo), la Corte d’appello, piuttosto che porre «a fondamento della decisione “fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”», avrebbe «ritenuto non provati gli stessi fatti ammessi invece dalla parte costituita». 4.1. La censura è infondata, poiché il principio di non contestazione ex art. 115, comma, 1 c.p.c., oltre a non essere applicabile nei confronti della parte contumace (come nel caso di specie curatela fallimentare e creditore istante), riguarda segnatamente i fatti storici – ai fini della loro possibile esclusione dal thema probandum (cd. relevatio ab onere probandi) – non già la loro valutazione, né tantomeno la valutazione del contenuto delle prove offerte, soggetta al prudente apprezzamento del giudice (Cass.42035/2021). 5. Il quinto ed il sesto motivo – rubricati congiuntamente «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ossia dell’art. 101 cpv. c.p.c. e 18 l.fall.» – censurano l’esasperato formalismo della decisione, poiché, a fronte della riferita condotta processuale delle controparti e di una «(comunque riconosciuta) semiplena probatio», la Corte d’appello avrebbe dovuto per un verso consentire ai reclamanti di «interloquire sulla legittima inesistenza dei bilanci e sulle equipollenza delle dichiarazioni fiscali prodotte in atti nonché sul valore da assegnare al computo dei debiti effettuato nella sentenza dichiarativa di fallimento», per altro verso disporre un approfondimento istruttorio, nell’esercizio dei propri poteri officiosi. 5.1. Entrambe le censure sono infondate.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12817/2016 Numero sezionale 405/2022 Numero di raccolta generale 10253/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 6. Quanto al primo profilo, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte per cui «l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di diritto ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio» – come è nel caso di specie, in cui l’asserita decisione “a sorpresa” deriverebbe dalla diversa valutazione espressa dal pubblico ministero sulla documentazione prodotta – «bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese» (Cass. 1617/2022, 11724/2021, 22778/2019, 15037/2018, 10353/2016). 6.1. D’altro canto, affinché la «questione rilevata d’ufficio» integri, ai sensi dell’art. 101, co. 2, c.p.c., una violazione del diritto di difesa, «occorre che la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato» (Cass. 22778/2019, 11453/2014), prospettazione che nel caso di specie è mancata. 7. Quanto al secondo aspetto, in tema di poteri di indagine officiosa previsti dall'art. 15 l. fall. la giurisprudenza di questa Corte è altrettanto consolidata nel ritenere non solo che l'oggetto dell'indagine, finalizzata a colmare le lacune probatorie ritenute sussistenti, deve essere limitato ai fatti dedotti quali allegazioni difensive, ma anche (e soprattutto) che si tratta di «poteri di supplenza, non regolati in modo vincolante, che richiedono una valutazione di merito, relativamente alla incompletezza del materiale probatorio acquisito, alla individuazione di quello astrattamente utile per la corretta definizione del procedimento, alla concreta acquisibilità di dati idonei a colmare le deficienze riscontrate e alla rilevanza dei F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12817/2016 Numero sezionale 405/2022 Numero di raccolta generale 10253/2022 dati della decisione» (Cass. 21188/2020, 13643/2013, 17281Data pubblicazione 30/03/2022/2010), con la conseguenza che, trattandosi di una facoltà necessariamente discrezionale, il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi da parte del giudice non determina l'illegittimità della sentenza e, ove congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione (Cass.24721/2015, 8965/2019; v. in particolare Cass. 6991/2019, che ha ritenuto immune da censure la decisione dei giudici di merito di non attivare i poteri in parola – neppure attraverso l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio – a fronte della produzione di documenti inidonei a fornire la minima certezza in ordine alla corrispondenza alla realtà dei dati ivi rappresentati e di una consulenza di parte priva di indicazioni sufficientemente analitiche). 8. Segue il rigetto del ricorso senza statuizione sulle spese, in assenza di difese delle parti intimate. 9. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, n. 23535/2019 e n. 4315/2020). P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 02/02/2022 Il Presidente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d