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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 agosto 2026

Cassazione n. 24832/2026

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ata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] della Euro-[OSCURATO:PERSONA] srl in persona del legalerappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 658/2023depositata il 27/09/2023.Numero registro generale 23055/2023Numero sezionale 3112/2026Numero di raccolta generale 24832/2026Data pubblicazione 28/08/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 Con l’impugnata sentenza, la Corte d’Appello di Perugia rigettava ilreclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] srl avverso la sentenza emessa dalTribunale di Terni con la quale veniva dichiarata l’apertura della proceduradi liquidazione giudiziale della reclamante su istanza di [OSCURATO:PERSONA].1.1 Rilevava la Corte che la debitrice non aveva assolto all’onere dellaprova in merito alla congiunta ricorrenza dei requisiti di cui all’art.2,comma 1, lett.d) l.fall. avendo versato in atti solo copie informali deibilanci degli ultimi tre anni, non depositati presso la Camera di commercioe nemmeno approvati, né aveva depositato le proprie dichiarazioni fiscalirelative al triennio considerato o altro documento contabile.1.2 Il debitore, a fronte del deposito dei bilanci solo approvati e nondepositati, avrebbe dovuto corroborare tali produzioni con ulterioredocumentazione da cui desumere l’attendibilità dei primi, ed invece Euro-[OSCURATO:PERSONA] srl non aveva prodotto alcun’altra documentazione a sostegnodei suoi assunti (il libro giornale, il libro degli inventari o i registri fiscali,modelli fiscali per gli anni 2019-2020-2021).1.3 Euro-[OSCURATO:PERSONA] srl non risultava aver incluso nel calcolodell’ammontare dei propri debiti – già tutti prossimi al limite di € 500.000previsto dal citato art.2 del CCII- ossia € 497.761 per il 2019, € 450.169per il 2020 ed € 456.169 per il 2021 – l’importo del debito sub judice neiconfronti del Fianchini, ammontante a circa 80.000,00 euro e con il qualeil limite di € 500.000,00 emergeva, per tutto il triennio in esame, comesuperato.Numero registro generale 23055/2023Numero sezionale 3112/2026Numero di raccolta generale 24832/2026Data pubblicazione 28/08/20262 Euro-[OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza affidato a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese concontroricorso, la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.È stata formulata proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità del ricorso.La ricorrente ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata aisensi del medesimo art. 380 bis c.p.c. ed è stata disposta la trattazione incamera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme didiritto, ex art.360 n. 3 c.p.c., con riferimento agli artt. 2, co. 1, lett. d),CCII. e 2697 e s. c.c. per avere la Corte di Appello di Perugia affermatoche «la reclamante non ha provato di non aver superato i requisitidimensionali in questione» quando invece era stata fornita «la provaprivilegiata» del congiunto possesso di tutti i requisiti dimensionalidell’impresa minore di cui all’art. 2, co. 1, lett. d), CCII, avendo depositatoi bilanci relativi agli esercizi 2019, 2020 e 20211.1 Sostiene la ricorrente che il contestato debito dell’istante era statoconteggiato nell’ammontare complessivo delle passività e in ogni caso ilsuo inserimento non sarebbe neppure prescritto dai principi contabiliperché al più, in quanto credito tuttora contestato, lo stesso avrebbedovuto dare luogo solo ad una riserva o un fondo rischio.2 Il secondo motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art.360, comma1 n. 3 [rectius 5], c.p.c., con riferimento al deposito di documentazione diformazione successiva di cui la Corte di Appello non ha tenuto conto.Numero registro generale 23055/2023Numero sezionale 3112/2026Numero di raccolta generale 24832/2026Data pubblicazione 28/08/20262.1 La corte distrettuale avrebbe poi in maniera del tutto immotivataomesso di statuire sulle richieste di approfondimento istruttorio formulateanche mediante CTU.3 Il ricorso è inammissibile.Si riportano di seguito le motivazioni della proposta di definizione delgiudizio «La ricorrente denunzia: (i) violazione e falsa applicazione degliartt. 2, co. 1, lett. d) CCII e 2697 e s. c.c. per avere la corte d’appelloerroneamente ritenuto non assolto in capo a essa società l’onere dellaprova circa il mancato superamento delle soglie dimensionali prescritteper l’impresa minore; (ii) omesso esame di fatto decisivo costituitodall’avvenuto deposito dei bilanci alle CCIAA, anche considerando il rifiutodi un’istanza di CTU finalizzata a verificare i rilievi e i dati contabili allegatinegli stessi.

I motivi, connessi, sono inammissibili, risolvendosi in unsindacato di fatto.

La ricorrente assume che la corte territoriale avrebbedovuto considerare assolto l’onere della prova in ragione dell’avvenutaproduzione dei bilanci relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021 unitamenteai relativi verbali di approvazione assembleare, trattandosi di documentiaventi rilievo di prova privilegiata; assume inoltre che il credito dell’istanteera stato contestato.

Sennonché, con riferimento alla prova dellasussistenza dei requisiti di non fallibilità, questa Corte ha da tempochiarito che, ai fini della prova, i bilanci degli ultimi tre esercizi, chel'imprenditore è tenuto a depositare, danno luogo a una presunzionesemplice della corrispondenza al vero di quanto in essi attestato, e nonassurgono quindi a prova legale, essendo comunque soggetti allavalutazione del giudice, secondo il suo prudente apprezzamento ex art.116 c.p.c. (cfr. Cass. n. 11218/2021, Cass. n. 10253/2022 e altre).Segnatamente, i dati contabili contenuti nei documenti depositati daldebitore, siano essi bilanci o materiali di altra natura, rimangono sempresoggetti a una valutazione di attendibilità da parte del giudice di merito,secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 cod. proc. civ., sicché,Numero registro generale 23055/2023Numero sezionale 3112/2026Numero di raccolta generale 24832/2026Data pubblicazione 28/08/2026se reputati motivatamente inattendibili, l'imprenditore rimane oneratodella prova della sussistenza dei requisiti della non fallibilità.

Lavalutazione di attendibilità della documentazione prodotta al fine didimostrare il ricorrere dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma2, l. fall. rientra, dunque, nel giudizio di fatto demandato istituzionalmenteal giudice di merito (Cass. n. 41101/2021).

Nel caso concreto la corte delmerito ha svolto la valutazione richiesta, mantenendosi nel perimetro ditale insegnamento e motivando il giudizio secondo il criterio di cui al citatoart. 116 c.p.c.

Non può essere censurata, appunto perché involgentevalutazioni di merito, la conclusione di inattendibilità dei dati esposta insentenza per il sol fatto che la parte non la ritenga condivisibile.

Invero aisensi dell’art. 116 c.p.c. rileva la libera valutazione delle prove (salvo cheabbiano natura di prova legale), e il giudice del merito ben può apprezzarediscrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti perla decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendoimplicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti.

Anche in tal casol’apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logicoe coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, aglielementi utilizzati (v. espressamente Cass. n. 30531/2025 in coerenza conCass.

Sez.

U n. 20867/2020)».4.2 [OSCURATO:PERSONA] condivide e fa proprie le suesposte argomentazioni, cheresistono ai rilievi difensivi contenuti nella memoria illustrativa.Conclusivamente il ricorso è inammissibile.3 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base delprincipio della soccombenza, come in dispositivo.4 Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricorrente, nellapresente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi delcomma 4 della medesima disposizione, come espressamente previstodall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c.Numero registro generale 23055/2023Numero sezionale 3112/2026Numero di raccolta generale 24832/2026Data pubblicazione 28/08/2026La Corte stima equo fissare in € 10.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c. (pari ai compensi liquidati in dispositivo) e in € 2.500quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto,ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilitàdell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. 30 maggio2002 n. 115.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alpagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 10.200 percompensi, oltre € 200 per esborsi, nonché spese generali ed accessori dilegge; condanna la ricorrente al pagamento dell’importo di 10.000 ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna la ricorrente a pagare l’importo di€ 2.500 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma4, c.p.c.; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Il PresidenteMassimo Ferro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] della Euro-[OSCURATO:PERSONA] srl in persona del legalerappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 658/2023depositata il 27/09/2023.Numero registro generale 23055/2023Numero sezionale 3112/2026Numero di raccolta generale 24832/2026Data pubblicazione 28/08/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 Con l’impugnata sentenza, la Corte d’Appello di Perugia rigettava ilreclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] srl avverso la sentenza emessa dalTribunale di Terni con la quale veniva dichiarata l’apertura della proceduradi liquidazione giudiziale della reclamante su istanza di [OSCURATO:PERSONA].1.1 Rilevava la Corte che la debitrice non aveva assolto all’onere dellaprova in merito alla congiunta ricorrenza dei requisiti di cui all’art.2,comma 1, lett.d) l.fall. avendo versato in atti solo copie informali deibilanci degli ultimi tre anni, non depositati presso la Camera di commercioe nemmeno approvati, né aveva depositato le proprie dichiarazioni fiscalirelative al triennio considerato o altro documento contabile.1.2 Il debitore, a fronte del deposito dei bilanci solo approvati e nondepositati, avrebbe dovuto corroborare tali produzioni con ulterioredocumentazione da cui desumere l’attendibilità dei primi, ed invece Euro-[OSCURATO:PERSONA] srl non aveva prodotto alcun’altra documentazione a sostegnodei suoi assunti (il libro giornale, il libro degli inventari o i registri fiscali,modelli fiscali per gli anni 2019-2020-2021).1.3 Euro-[OSCURATO:PERSONA] srl non risultava aver incluso nel calcolodell’ammontare dei propri debiti – già tutti prossimi al limite di € 500.000previsto dal citato art.2 del CCII- ossia € 497.761 per il 2019, € 450.169per il 2020 ed € 456.169 per il 2021 – l’importo del debito sub judice neiconfronti del Fianchini, ammontante a circa 80.000,00 euro e con il qualeil limite di € 500.000,00 emergeva, per tutto il triennio in esame, comesuperato.Numero registro generale 23055/2023Numero sezionale 3112/2026Numero di raccolta generale 24832/2026Data pubblicazione 28/08/20262 Euro-[OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza affidato a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese concontroricorso, la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.È stata formulata proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità del ricorso.La ricorrente ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata aisensi del medesimo art. 380 bis c.p.c. ed è stata disposta la trattazione incamera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme didiritto, ex art.360 n. 3 c.p.c., con riferimento agli artt. 2, co. 1, lett. d),CCII. e 2697 e s. c.c. per avere la Corte di Appello di Perugia affermatoche «la reclamante non ha provato di non aver superato i requisitidimensionali in questione» quando invece era stata fornita «la provaprivilegiata» del congiunto possesso di tutti i requisiti dimensionalidell’impresa minore di cui all’art. 2, co. 1, lett. d), CCII, avendo depositatoi bilanci relativi agli esercizi 2019, 2020 e 20211.1 Sostiene la ricorrente che il contestato debito dell’istante era statoconteggiato nell’ammontare complessivo delle passività e in ogni caso ilsuo inserimento non sarebbe neppure prescritto dai principi contabiliperché al più, in quanto credito tuttora contestato, lo stesso avrebbedovuto dare luogo solo ad una riserva o un fondo rischio.2 Il secondo motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art.360, comma1 n. 3 [rectius 5], c.p.c., con riferimento al deposito di documentazione diformazione successiva di cui la Corte di Appello non ha tenuto conto.Numero registro generale 23055/2023Numero sezionale 3112/2026Numero di raccolta generale 24832/2026Data pubblicazione 28/08/20262.1 La corte distrettuale avrebbe poi in maniera del tutto immotivataomesso di statuire sulle richieste di approfondimento istruttorio formulateanche mediante CTU.3 Il ricorso è inammissibile.Si riportano di seguito le motivazioni della proposta di definizione delgiudizio «La ricorrente denunzia: (i) violazione e falsa applicazione degliartt. 2, co. 1, lett. d) CCII e 2697 e s. c.c. per avere la corte d’appelloerroneamente ritenuto non assolto in capo a essa società l’onere dellaprova circa il mancato superamento delle soglie dimensionali prescritteper l’impresa minore; (ii) omesso esame di fatto decisivo costituitodall’avvenuto deposito dei bilanci alle CCIAA, anche considerando il rifiutodi un’istanza di CTU finalizzata a verificare i rilievi e i dati contabili allegatinegli stessi. I motivi, connessi, sono inammissibili, risolvendosi in unsindacato di fatto. La ricorrente assume che la corte territoriale avrebbedovuto considerare assolto l’onere della prova in ragione dell’avvenutaproduzione dei bilanci relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021 unitamenteai relativi verbali di approvazione assembleare, trattandosi di documentiaventi rilievo di prova privilegiata; assume inoltre che il credito dell’istanteera stato contestato. Sennonché, con riferimento alla prova dellasussistenza dei requisiti di non fallibilità, questa Corte ha da tempochiarito che, ai fini della prova, i bilanci degli ultimi tre esercizi, chel'imprenditore è tenuto a depositare, danno luogo a una presunzionesemplice della corrispondenza al vero di quanto in essi attestato, e nonassurgono quindi a prova legale, essendo comunque soggetti allavalutazione del giudice, secondo il suo prudente apprezzamento ex art.116 c.p.c. (cfr. Cass. n. 11218/2021, Cass. n. 10253/2022 e altre).Segnatamente, i dati contabili contenuti nei documenti depositati daldebitore, siano essi bilanci o materiali di altra natura, rimangono sempresoggetti a una valutazione di attendibilità da parte del giudice di merito,secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 cod. proc. civ., sicché,Numero registro generale 23055/2023Numero sezionale 3112/2026Numero di raccolta generale 24832/2026Data pubblicazione 28/08/2026se reputati motivatamente inattendibili, l'imprenditore rimane oneratodella prova della sussistenza dei requisiti della non fallibilità. Lavalutazione di attendibilità della documentazione prodotta al fine didimostrare il ricorrere dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma2, l. fall. rientra, dunque, nel giudizio di fatto demandato istituzionalmenteal giudice di merito (Cass. n. 41101/2021). Nel caso concreto la corte delmerito ha svolto la valutazione richiesta, mantenendosi nel perimetro ditale insegnamento e motivando il giudizio secondo il criterio di cui al citatoart. 116 c.p.c. Non può essere censurata, appunto perché involgentevalutazioni di merito, la conclusione di inattendibilità dei dati esposta insentenza per il sol fatto che la parte non la ritenga condivisibile. Invero aisensi dell’art. 116 c.p.c. rileva la libera valutazione delle prove (salvo cheabbiano natura di prova legale), e il giudice del merito ben può apprezzarediscrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti perla decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendoimplicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Anche in tal casol’apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logicoe coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, aglielementi utilizzati (v. espressamente Cass. n. 30531/2025 in coerenza conCass. Sez. U n. 20867/2020)».4.2 [OSCURATO:PERSONA] condivide e fa proprie le suesposte argomentazioni, cheresistono ai rilievi difensivi contenuti nella memoria illustrativa.Conclusivamente il ricorso è inammissibile.3 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base delprincipio della soccombenza, come in dispositivo.4 Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricorrente, nellapresente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi delcomma 4 della medesima disposizione, come espressamente previstodall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c.Numero registro generale 23055/2023Numero sezionale 3112/2026Numero di raccolta generale 24832/2026Data pubblicazione 28/08/2026La Corte stima equo fissare in € 10.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c. (pari ai compensi liquidati in dispositivo) e in € 2.500quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto,ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilitàdell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. 30 maggio2002 n. 115. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alpagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 10.200 percompensi, oltre € 200 per esborsi, nonché spese generali ed accessori dilegge; condanna la ricorrente al pagamento dell’importo di 10.000 ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna la ricorrente a pagare l’importo di€ 2.500 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma4, c.p.c.; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Il PresidenteMassimo Ferro
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