CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05047/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resente ORDINANZA sul ricorso n. 29906/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del suo liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Bruno n. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo amministratore pro tempore dotato dei poteri di rappresentanza, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] sr.l. in liquidazione intimato avverso la sentenza n. 7246/2017 della Corte di appello di Roma pubblicata il 16 novembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pubblicata il 16 novembre 2017 la Corte di appello di Roma rigettò il reclamo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione contro la sentenza con cui il Tribunale di Tivoli ebbe, su istanza della [OSCURATO:SOCIETA]., a dichiarare, il 14 novembre 2016, il fallimento di tale società. 1.1 La motivazione di tale sentenza può così essere sintetizzata per quanto qui ancora interessa: la società opponente risulta avere depositato il 30 aprile 2014 il bilancio finale di liquidazione presso il registro delle imprese ma non è stata cancellata da tale registro; essa è insolvente perché, alla data della pronuncia del Tribunale di Tivoli: il suo attivo è costituito solo da crediti indicati in complessivi C. 209.191,95 (sècondo le risultanze della relazione dal curatore del fallimento predisposta in applicazione dell'art. 33 I.fall.); il suo passivo (per come risultante dallo stato passivo della procedura) è complessivamente pari a C. 388.000; inoltre, il credito della società [OSCURATO:SOCIETA] (istante per il fallimento) verso l'opponente, oggetto di accertamento giudiziale passato in cosa giudicata, è pari a complessivi C. 161.399 "in linea capitale" e la persistenza dell'inadempimento dopo due anni dalla "assunta conclusione della fase di liquidazione volontaria, rende superflua ogni considerazione sulla pretesa inattualità della insolvenza"; l'istanza di fallimento della ricorrente venne depositata dalla società [OSCURATO:SOCIETA] il 30 maggio 2016; il bilancio finale di liquidazione relativo all'esercizio 2013 (depositato nel registro delle imprese il 30 aprile 2014) della società [OSCURATO:PERSONA] evidenzia, quanto all'attivo patrimoniale e ali ricavi lordi, il superamento (per gli ammontari nella sentenza indicati) dei limiti fissati dall'art. 1, secondo comma, lett. a) e b), I.fall. 2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi di impugnazione, assistiti da memoria. 3. La [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, assistito da memoria. 4. L'intimata curatela del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce - per le ragioni nell'atto illustrate - che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione "e/o" falsa applicazione dell'art. 5 I.fall. per avere accertato lo stato di insolvenza di essa ricorrente, "inattiva da oltre due anni", nonostante che l'insolvenza fosse "non attuale al momento della dichiarazione di fallimento, ma ricavabile dalle risultanze della pregressa fase di liquidazione volontaria, iniziata il 2 dicembre 2013 e chiusa il 20 aprile 2014 e dalla sussistenza di creditori insoddisfatti". 2. Con il secondo motivo la ricorrente afferma - per le ragioni nell'atto illustrate - che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione "e/o" falsa applicazione dell'art. 1 !fati., avendo affermato la assoggettabilità di essa ricorrente al fallimento in riferimento al triennio 2013-2015, "non considerando la chiusura della fase di liquidazione volontaria al 30 aprile 2014".3. La trattazione del secondo motivo, relativo ai presupposti richiesti dalla legge fallimentare per la soggezione degli imprenditori commerciali al fallimento e al concordato preventivo (art. 1, secondo comma, I.fall.), è logicamente prioritaria rispetto a quella del primo motivo, relativo all'accertamento dello stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale soggetto alla disciplina legale di tali procedure concorsuali (art. 5 I.fall.). L'art. 1, primo comma, I.fall. dispone la soggezione alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo degli imprenditori che esercitano una attività commerciale. Il secondo comma dello stesso articolo dispone la non soggezione al fallimento e al concordato preventivo degli imprenditori che esercitano attività commerciale "i quali dimostrino il possesso congiunto dei requisiti" indicati dai precetti recati dalle lett. a), b) e c) dello stesso comma. La disposizione da ultimo citata contiene dunque un'eccezione alla regola enunciata nel primo comma dell'articolo in esame (cfr. Cass. n. 625 del 2016). Per quanto qui interessa (alla luce del contenuto del secondo motivo), l'imprenditore commerciale deve dimostrare: di avere avuto, nei "tre esercizi antecedenti la data del deposito dell'istanza di fallimento" un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo "non superiore ad euro trecentomila (art. 1, secondo comma, lett. a), I.fall.); di avere realizzato in tali esercizi, "ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro cinquecentomila" (art. 1, secondo comma, lett. b), I.fall.). Tali norme si interpretano nel senso che: i bilanci da prendere in considerazione (mezzi di prova dalla legge privilegiati per l'accertamento della situazione patrimoniale e finanziaria dell'imprenditore, il cui contenuto non costituisce però prova legale della sussistenza dei requisiti patrimoniali e finanziari in discorso: in questo senso, cfr.: Cass.n. 24548 del 2016; Cass. n. 24138 del 2019; Cass. n. 25025 del 2020) sono solo quelli relativi altre esercizi precedenti il deposito dell'istanza di fallimento; se anche in un solo esercizio i sopra indicati limiti vengono superati, l'imprenditore commerciale non ha assolto all'onere della prova a suo carico imposto dalla legge, dovendo i requisiti dalle stesse norme indicati concorrere congiuntamente. Nel caso di specie, la sentenza impugnata accerta che: l'istanza di fallimento della ricorrente venne depositata dalla società [OSCURATO:SOCIETA] il 30 maggio 2016; il bilancio finale di liquidazione relativo all'esercizio 2013 (depositato nel registro delle imprese il 30 aprile 2014) della società [OSCURATO:PERSONA] evidenzia il superamento dei limiti indicati nell'art. 1, secondo comma, lett. a) e b), I.fall. E' dunque corretta in diritto, per quanto testé detto, l'affermazione contenuta al riguardo nella sentenza impugnata. La società ricorrente contesta vanamente tale interpretazione, affermando che la Corte di appello, alla luce dell'interpretazione offerta da Cass. n. 13746 del 2017, "avrebbe potuto persino non tenere conto dei bilanci prodotti ma operare un giudizio basato sull'attualità della situazione economico, finanziario e patrimoniale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.: e cioè la situazione economico, finanziario e patrimoniale di un'impresa che dall'avvenuta messa in liquidazione (02.12.2013), quindi quasi tre anni prima la presentazione dell'istanza di fallimento, ha cessato di fatto qualsivoglia attività" (così, testualmente, le pagg. 22 e 23 del ricorso). Invero, contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, Cass. n. 13746 del 2017 non afferma punto che il giudice di merito possa non tenere conto dei bilanci depositati in funzione della prova di non assoggettamento dell'imprenditore commerciale alla disciplina legale del fallimento, bensì che i bilanci che l'imprenditore è obbligato a depositare nel procedimento per la dichiarazione di fallimento (art. 15, quarto comma, I.fall.), del cui contenuto il giudice deve tenere conto ai fini della prova richiesta dalla disposizione di legge in esame, «sono solo quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2435 c.c.» e che il contenuto dei documenti aventi tali requisiti (approvazione da parte dei soci; successivo deposito nel registro delle imprese del bilancio approvato) non costituisce prova legale. Il motivo dell'affermazione di tale principio è il seguente «le ragioni di tutela, anche ai fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto con l'impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità o meno dell'imprenditore in base ai dati di bilancio), fanno sì che l'esame di siffatti documenti contabili, non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità,anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell'esecuzione di tali adempimenti formali, sicché - in tali casi - il giudice potrà non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l'imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità». Per quanto è dato comprendere, il ricorrente sostiene che non è assoggettabile al fallimento l'imprenditore che abbia cessato la propria attività quasi tre anni prima della dichiarazione di fallimento. La tesi non si confronta in alcun modo con il contenuto precettivo dell'art. 1, secondo comma, l.fall. che non considera l'esercizio in concreto dell'attività d'impresa; rilevante solo in funzione del divieto di dichiarare il fallimento dell'imprenditore commerciale dopo che sia trascorso un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese (art. 10 l.fall.). In buona sostanza, anche la società da tempo inattiva, così come quella estinta per effetto della sua cancellazione dal registro delle imprese a seguito del deposito del bilancio finale di liquidazione (art. 2495 cod. civ.), è soggetta all'applicazione della disciplina del fallimento se non prova la sussistenza dei presupposti per l'esenzione da tale applicazione indicati nel più volte citato art. 1, secondo comma. La legge consente la dichiarazione di fallimento della società estinta entro un anno dal verificarsi dell'effetto estintivo costituito dalla sua cancellazione dal registro delle imprese. L'applicazione di tale norma presuppone la soggezione della società, che non abbia provato i fatti costitutivi dell'esenzione in discorso, alla disciplina del fallimento. Il secondo motivo è in conclusione da rigettare in ragione della sua manifesta infondatezza. 4. Anche il primo motivo è manifestamente infondato. In funzione dell'applicazione al caso concreto dell'art. 5 I.fall. la sentenza impugnata fa dichiarata applicazione del principio, affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione di tale disposizione di legge, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali perché — non proponendosi la società in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione del proprio attivo, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci — non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare con regolarità le obbligazioni contratte (in questo senso cfr, fra le molte: Cass. n. 28193 del 2020; Cass. n. 24660 del 2020; Cass. n. 19414 del 2017; Cass. n. 25167 del 2016; Cass. n. 13644 del 2013; Cass. n. 21834 del 2009). La stessa sentenza, in funzione della determinazione del passivo della società, tiene conto della consistente entità complessiva dell'indebitamento quale risultante dallo stato passivo approvato dal giudice delegato alla procedura (e sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che tale elemento ben può essere valorizzato in sede di reclamo contro la sentenza di fallimento in funzione dell'accertamento dello stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale; in questo senso, cfr., per tutte: Cass. n. 23437 del 2017; Cass. n. 10952 del 2015, cit.; Cass. n. 9760 del 2011). La ricorrente, da un lato afferma che il procedimento di liquidazione era da tempo esaurito (l'affermazione ha, in sé, valore solo descrittivo perché non equivale ad affermare che la ricorrente nel giudizio di merito diede prova del pagamento di tutti i propri creditori con l'attivo evidenziato nel proprio bilancio finale di liquidazione) e, dall'altro sostiene che lo stato di insolvenza non è equiparabile necessariamente all'inadempimento alle obbligazioni passive e dal ragionamento (non sempre agevolmente intelligibile) da essa sviluppato, trae la conclusione secondo cui "non vi sono organismi ancora vitali da proteggere ai fini della continuità aziendale e nell'interesse della massa dei creditori"; sì che la dichiarazione di fallimento di una società che da tempo ha cessato ogni attività determina l'apertura di una procedura che "non potrà più adempiere alla sua funzione di assicurare il recupero dell'impresa e di assicurarne i rispettivi valori produttivi nell'ottica della continuità aziendale e quindi del c.d. going concem", aggiungendo che la mancanza di attivo liquidabile accertata dalla sentenza impugnata fa sì che "il curatore fallimentare non potrà adempiere al proprio ruolo di amministratore dinamico di un patrimonio aziendale da gestire e valorizzare". La ricorrente sembra quindi affermare che l'insolvenza di società che ha approvato il bilancio finale di liquidazione dovrebbe accertarsi, in funzione dell'apertura di procedimento di liquidazione concorsuale, solo quando il patrimonio della società sia utilmente liquidabile. E' da premettere che la sentenza dichiarativa di fallimento determina l'inizio di un procedimento di espropriazione di massa delle componenti il patrimonio dell'imprenditore finalizzato alla distribuzione di quanto ricavato dalla relativa liquidazione fra i creditori ammessi al passivo della procedura. Le affermazioni del ricorrente circa la funzione di tale procedura sono dunque frutto di una interpretazione estranea alle caratteristiche della procedura per come desumibili dal contenuto delle disposizioni di legge relative al fallimento. La deduzione, inoltre, è priva di qualunque riscontro nel precetto recato dall'art. 5 I.fall., per come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e trova smentita nella disposizione contenuta nell'art. 102 I.fall. che consente al tribunale di disporre, prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo con la sentenza dichiarativa di fallimento "non farsi luogo all'accertamento del passivo quanto ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura". La sentenza impugnata è in conclusione conforme a diritto. 5. La regolamentazione delle spese relative al giudizio di cassazione è disposta in applicazione del principio di soccombenza; con la conseguenza che la ricorrente deve essere condannata a rimborsare alla (sola) società che ha svolto difese le spese da questa anticipate nella misura in dispositivo liquidata. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla società controricorrente le spese da costei anticipate nel presente giudizio, liquidate in euro 200 per esborsi e in euro 5.600 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a q