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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12188/2026

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re, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso,in virtù di procura speciale alla lite e nomina conferite in calce alricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale GLL GNN73E21 C002 E).- RICORRENTE –CONTROil [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suolegale rappresentante pro tempore.NONCHÉNumero registro generale 2982/2024Numero sezionale 874/2026Numero di raccolta generale 12188/2026Data pubblicazione 01/05/2026AREA S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona del suo legale rappresentante pro tempore.- INTIMATI –per la cassazione della sentenza n. 2024/2/2023 della Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Calabria, depositata il 19luglio 2023, non notificata.UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nellacamera di consiglio celebratasi in data 29 gennaio 2026.1.

Oggetto di controversia è la pretesa contenuta nell’ingiunzioneindicata in atti con cui [OSCURATO:SOCIETA]., agente riscossore del menzionatoConsorzio di bonifica, chiedeva il pagamento della somma di 2.286,38€ a titolo di contributo consortile.2.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria,con l’impugnata sentenza, rigettava l’appello proposto dal Comunecontro la pronuncia n. 4587/6/2022 della Commissione tributariaprovinciale di Cosenza, affermando che:- «Come esattamente ritenuto dal Giudice di prime cure,l’appellato agente della riscossione ha depositato in primo grado, laricevuta postale comprovante la ricezione da partedell’amministrazione comunale appellante delle raccomandate postalin.788084318927 e n.61712271083-5, con le quali vennero a suotempo notificati gli avvisi di accertamento e di quantificazione edeterminazione dell’importo del contributo consortile;- «Accertata quindi l’avvenuta notificazione degli atti tributarisottesi quello impugnato - atto proprio dell’agente della riscossioneed afferente la fase successiva al consolidamento della pretesaNumero registro generale 2982/2024Numero sezionale 874/2026Numero di raccolta generale 12188/2026Data pubblicazione 01/05/2026tributaria - ne deriva la impossibilità di accogliere i successivi motividi gravame poiché nessuno degli stessi afferisce le attività dell’agentedella riscossione, ma solo il merito ed il fondamento della sottostantepretesa tributaria, ormai consolidata per la mancata impugnazione intermine dei surrichiamati atti prodromici»;- «Infine e per onere di completezza vanno dichiarati inammissibiligli ulteriori motivi di censura avverso la pretesa tributaria, introdotticon le memorie difensive depositate il 12/6/2023 per i medesimimotivi di cui sopra ed, in ogni caso, poiché rappresentano motivinuovi e, quindi, vietati, rispetto agli originari motivi di ricorso» (cosìnella pronuncia impugnata).3.

Avverso tale pronuncia il Comune di [OSCURATO:PERSONA] proponevaricorso per cassazione, notificandolo in data 2 aprile 2024,formulando tre motivi d’impugnazione.4. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] delCosentino ed [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] sono restati intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di impugnazione il Comune ha eccepitol’«Omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo,concernente l'illegittimità dell'atto impugnato per non essere statopreceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento- Violazione all’art.7 L. n. 212/2000 […] - Omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.per aver la CGT di Calabria omesso di statuire su specifiche censuremosse alla sentenza di primo grado» (v. pagina n. 3 del ricorso).Il Comune ha, nello specifico, contestato che con «leraccomandate postali n.788084318927 ([OSCURATO:PERSONA]) e n.61712271083-5 (RICHIESTA FORMALENumero registro generale 2982/2024Numero sezionale 874/2026Numero di raccolta generale 12188/2026Data pubblicazione 01/05/2026PAGAMENTO), prodotte in giudizio da [OSCURATO:SOCIETA], siano stati notificati gliavvisi di accertamento e di quantificazione e determinazionedell’importo del contributo consortile», per cui «la Corte ha ritenutoerroneamente che, nel caso in esame, fossero stati notificati gli attitributari sottesi a quello impugnato e che, conseguentemente, ilricorrente non potesse far più valere vizi propri della pretesatributaria» (v. pagine nn. 3 e 4 del ricorso).A dire dell’istante, con la raccomandata postale n. 61712271083-5Area SRL, aveva inviato la richiesta formale di pagamento n.5953957, che non è un atto di liquidazione del tributo, senza allegarel’avviso di pagamento che dovrebbe contenere gli elementi idonei adidentificare il tributo, mentre l’avviso di pagamento n. 4581806, chela concessionaria ha ritenuto di aver inviato a mezzo posta ordinaria,non è mai stato ricevuto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA].Per tale via, il Comune ha ribadito che l’ingiunzione di pagamentoimpugnata non era stata preceduta dalla notifica dell’atto presuppostoe che non sussisteva alcuna preclusione da cd. doppia conforme,stante la diversità delle due pronunce di merito.1.1.

La censura non merita di essere accolta, e ciò per più ragioni,che coinvolgono anche profili di inammissibilità del motivo.Intanto, va dato conto che l’istante non ha indicato il canonecensorio sotto il quale ha censurato la pronuncia e la doglianzamescola contestazioni di violazione di legge e di omessa pronuncia,per poi finire con l’omesso esame di un fatto decisivo, cosìcomprendendo in un unico motivo i tre parametri dell’art. 360, primocomma, num. 3, 4 e 5, c.p.c.Si tratta, dunque, di un motivo cd. misto, che va dichiarato, già diper sè, inammissibile, non essendo consentita la prospettazione diNumero registro generale 2982/2024Numero sezionale 874/2026Numero di raccolta generale 12188/2026Data pubblicazione 01/05/2026una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello dellaviolazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi delfatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsaapplicazione della norma, e del vizio di motivazione, che queglielementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione oquale l'omesso esame su un punto decisivo della causa rilevabiled'ufficio.Va aggiunto che una simile formulazione del motivo rimette algiudice di legittimità il compito di isolare le singole censureteoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzid'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale oquali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo,inammissibilmente, alla Corte il compito improprio di dare forma econtenuto giuridico alle doglianze del ricorrente, di riorganizzarle alfine di decidere successivamente su di esse (cfr., tra le tante, Cass.n. 3397/2024; Cass. n. 23341/2024 Cass., n. 13809/2022, Cass. n.6866/2022).Inoltre, non può non osservarsi che non vi è stata omessapronuncia sulla verifica degli atti presupposti, avendo il Giudiceregionale espressamente affermato che l’ingiunzione impugnata erastata preceduta dalla notifica degli avvisi di accertamento e diquantificazione e determinazione del contributo.Il contrario avviso espresso sul punto dal Comune coinvolge laCorte in un inammissibile apprezzamento di merito in sede dilegittimità, senza tacere - a monte - del vizio di autosufficienza delmotivo per non aver illustrato il contenuto rilevante dei predetti attipresupposti.Numero registro generale 2982/2024Numero sezionale 874/2026Numero di raccolta generale 12188/2026Data pubblicazione 01/05/2026Da ultimo, va rilevata anche la preclusione da doppia conforme,avendo il Giudice dell’appello espressamente condiviso le valutazionidella Commissione provinciale, dovendo sul punto osservarsi che, aifini dell’operatività del suddetto limite preclusivo, la decisione disecondo grado non deve necessariamente corrispondere in toto aquella di primo grado, ma è sufficiente che le due statuizioni sianofondate sul medesimo iter logico – argomentativo in relazione ai fattiprincipali oggetto della causa.

Non osta, dunque, alla configurazionedella cd.

“doppia conforme” il fatto che il giudice di appello, nelcondividere e confermare la decisione impugnata, abbia aggiuntoargomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione giàassunta dal primo giudice (cfr. Cass. n. 7724/2022).2.

Con la seconda censura, l’ente territoriale ha dedotto la«violazione ed errata applicazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992 nr.1 inrelazione all’art. 360 c.p.c. nr.

3. L’intimazione di pagamento non èun atto che rientra tra quelli impugnabili ex art.19 d.l.gs. 546/1992n.1 e necessariamente da impugnare» (v. pagina n. 9 del ricorso),assumendo che «la richiesta formale di pagamento, notificata con laraccomandata postale n. 61712271083-5 non può assolutamentequalificarsi come atto di liquidazione del tributo» (v. pagina n. 9 delricorso).3.

Con la terza doglianza, il Comune ha poi lamentato laviolazione degli artt. 19 d.lgs. n. 546/1992 e 7 della legge n.212/2000, segnalando che «nell’atto che ha preceduto la notificadell’atto impugnato non sono indicate le modalità per l’impugnazionedello stesso» (v. pagina n. 11 del ricorso), il che - secondo l’assuntodi parte – comporterebbe che non decorrerebbero i termini perl’impugnazione, con conseguente possibilità di contestare la pretesaper «vizi inerenti il merito della pretesa tributaria» (cfr. pagina n. 12Numero registro generale 2982/2024Numero sezionale 874/2026Numero di raccolta generale 12188/2026Data pubblicazione 01/05/2026del ricorso) e quindi il difetto di motivazione dell’ingiunzione circa ilcalcolo del tributo, le opere che hanno arrecato beneficio, la quotaparte dell’imponibile, il totale divisore della platea.Per altra via e nel merito, la pretesa sarebbe ingiustificata permancata formulazione del piano di contribuenza e del piano annualedi riparto delle spese.4.

I motivi, in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati.Come sopra esposto, il Giudice regionale ha espressamentequalificato gli atti presupposti di cui alle raccomandate postali n.788084318927 e n. 61712271083-5 nei termini di «avvisi diaccertamento e di quantificazione e determinazione dell’importo deicontributi consortili»Si è trattato di un accertamento fattuale del Giudice regionale inordine al quale il Comune oppone frontalmente una diversa letturadegli atti, senza tuttavia il corredo di una critica volta a rappresentarei canoni interpretativi violati (cfr., tra le tante, Cass. n. 32047/2023;Cass. n. 5966/2022; Cass., Sez.

U., n. 20181/2019) ed ancor prima –lo si ripete - in violazione del canone di autosufficienza, omettendo diillustrare il contenuto rilevante di tali atti.Per tali ragioni le suindicate doglianze risultano inammissibili.5.

Non vi è ragione di liquidare le spese di giudizio, non avendo lecontroparti svolto difese.6.

Nondimeno, va dato atto che sussistono le condizioni di cuiall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento daparte del ricorrente di una somma ulteriore pari a quellaeventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.Numero registro generale 2982/2024Numero sezionale 874/2026Numero di raccolta generale 12188/2026Data pubblicazione 01/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dà atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrentedi una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo dicontributo unificato.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso,in virtù di procura speciale alla lite e nomina conferite in calce alricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale GLL GNN73E21 C002 E).- RICORRENTE –CONTROil [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suolegale rappresentante pro tempore.NONCHÉNumero registro generale 2982/2024Numero sezionale 874/2026Numero di raccolta generale 12188/2026Data pubblicazione 01/05/2026AREA S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona del suo legale rappresentante pro tempore.- INTIMATI –per la cassazione della sentenza n. 2024/2/2023 della Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Calabria, depositata il 19luglio 2023, non notificata.UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nellacamera di consiglio celebratasi in data 29 gennaio 2026.1. Oggetto di controversia è la pretesa contenuta nell’ingiunzioneindicata in atti con cui [OSCURATO:SOCIETA]., agente riscossore del menzionatoConsorzio di bonifica, chiedeva il pagamento della somma di 2.286,38€ a titolo di contributo consortile.2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria,con l’impugnata sentenza, rigettava l’appello proposto dal Comunecontro la pronuncia n. 4587/6/2022 della Commissione tributariaprovinciale di Cosenza, affermando che:- «Come esattamente ritenuto dal Giudice di prime cure,l’appellato agente della riscossione ha depositato in primo grado, laricevuta postale comprovante la ricezione da partedell’amministrazione comunale appellante delle raccomandate postalin.788084318927 e n.61712271083-5, con le quali vennero a suotempo notificati gli avvisi di accertamento e di quantificazione edeterminazione dell’importo del contributo consortile;- «Accertata quindi l’avvenuta notificazione degli atti tributarisottesi quello impugnato - atto proprio dell’agente della riscossioneed afferente la fase successiva al consolidamento della pretesaNumero registro generale 2982/2024Numero sezionale 874/2026Numero di raccolta generale 12188/2026Data pubblicazione 01/05/2026tributaria - ne deriva la impossibilità di accogliere i successivi motividi gravame poiché nessuno degli stessi afferisce le attività dell’agentedella riscossione, ma solo il merito ed il fondamento della sottostantepretesa tributaria, ormai consolidata per la mancata impugnazione intermine dei surrichiamati atti prodromici»;- «Infine e per onere di completezza vanno dichiarati inammissibiligli ulteriori motivi di censura avverso la pretesa tributaria, introdotticon le memorie difensive depositate il 12/6/2023 per i medesimimotivi di cui sopra ed, in ogni caso, poiché rappresentano motivinuovi e, quindi, vietati, rispetto agli originari motivi di ricorso» (cosìnella pronuncia impugnata).3. Avverso tale pronuncia il Comune di [OSCURATO:PERSONA] proponevaricorso per cassazione, notificandolo in data 2 aprile 2024,formulando tre motivi d’impugnazione.4. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] delCosentino ed [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] sono restati intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di impugnazione il Comune ha eccepitol’«Omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo,concernente l'illegittimità dell'atto impugnato per non essere statopreceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento- Violazione all’art.7 L. n. 212/2000 […] - Omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.per aver la CGT di Calabria omesso di statuire su specifiche censuremosse alla sentenza di primo grado» (v. pagina n. 3 del ricorso).Il Comune ha, nello specifico, contestato che con «leraccomandate postali n.788084318927 ([OSCURATO:PERSONA]) e n.61712271083-5 (RICHIESTA FORMALENumero registro generale 2982/2024Numero sezionale 874/2026Numero di raccolta generale 12188/2026Data pubblicazione 01/05/2026PAGAMENTO), prodotte in giudizio da [OSCURATO:SOCIETA], siano stati notificati gliavvisi di accertamento e di quantificazione e determinazionedell’importo del contributo consortile», per cui «la Corte ha ritenutoerroneamente che, nel caso in esame, fossero stati notificati gli attitributari sottesi a quello impugnato e che, conseguentemente, ilricorrente non potesse far più valere vizi propri della pretesatributaria» (v. pagine nn. 3 e 4 del ricorso).A dire dell’istante, con la raccomandata postale n. 61712271083-5Area SRL, aveva inviato la richiesta formale di pagamento n.5953957, che non è un atto di liquidazione del tributo, senza allegarel’avviso di pagamento che dovrebbe contenere gli elementi idonei adidentificare il tributo, mentre l’avviso di pagamento n. 4581806, chela concessionaria ha ritenuto di aver inviato a mezzo posta ordinaria,non è mai stato ricevuto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA].Per tale via, il Comune ha ribadito che l’ingiunzione di pagamentoimpugnata non era stata preceduta dalla notifica dell’atto presuppostoe che non sussisteva alcuna preclusione da cd. doppia conforme,stante la diversità delle due pronunce di merito.1.1. La censura non merita di essere accolta, e ciò per più ragioni,che coinvolgono anche profili di inammissibilità del motivo.Intanto, va dato conto che l’istante non ha indicato il canonecensorio sotto il quale ha censurato la pronuncia e la doglianzamescola contestazioni di violazione di legge e di omessa pronuncia,per poi finire con l’omesso esame di un fatto decisivo, cosìcomprendendo in un unico motivo i tre parametri dell’art. 360, primocomma, num. 3, 4 e 5, c.p.c.Si tratta, dunque, di un motivo cd. misto, che va dichiarato, già diper sè, inammissibile, non essendo consentita la prospettazione diNumero registro generale 2982/2024Numero sezionale 874/2026Numero di raccolta generale 12188/2026Data pubblicazione 01/05/2026una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello dellaviolazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi delfatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsaapplicazione della norma, e del vizio di motivazione, che queglielementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione oquale l'omesso esame su un punto decisivo della causa rilevabiled'ufficio.Va aggiunto che una simile formulazione del motivo rimette algiudice di legittimità il compito di isolare le singole censureteoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzid'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale oquali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo,inammissibilmente, alla Corte il compito improprio di dare forma econtenuto giuridico alle doglianze del ricorrente, di riorganizzarle alfine di decidere successivamente su di esse (cfr., tra le tante, Cass.n. 3397/2024; Cass. n. 23341/2024 Cass., n. 13809/2022, Cass. n.6866/2022).Inoltre, non può non osservarsi che non vi è stata omessapronuncia sulla verifica degli atti presupposti, avendo il Giudiceregionale espressamente affermato che l’ingiunzione impugnata erastata preceduta dalla notifica degli avvisi di accertamento e diquantificazione e determinazione del contributo.Il contrario avviso espresso sul punto dal Comune coinvolge laCorte in un inammissibile apprezzamento di merito in sede dilegittimità, senza tacere - a monte - del vizio di autosufficienza delmotivo per non aver illustrato il contenuto rilevante dei predetti attipresupposti.Numero registro generale 2982/2024Numero sezionale 874/2026Numero di raccolta generale 12188/2026Data pubblicazione 01/05/2026Da ultimo, va rilevata anche la preclusione da doppia conforme,avendo il Giudice dell’appello espressamente condiviso le valutazionidella Commissione provinciale, dovendo sul punto osservarsi che, aifini dell’operatività del suddetto limite preclusivo, la decisione disecondo grado non deve necessariamente corrispondere in toto aquella di primo grado, ma è sufficiente che le due statuizioni sianofondate sul medesimo iter logico – argomentativo in relazione ai fattiprincipali oggetto della causa. Non osta, dunque, alla configurazionedella cd. “doppia conforme” il fatto che il giudice di appello, nelcondividere e confermare la decisione impugnata, abbia aggiuntoargomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione giàassunta dal primo giudice (cfr. Cass. n. 7724/2022).2. Con la seconda censura, l’ente territoriale ha dedotto la«violazione ed errata applicazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992 nr.1 inrelazione all’art. 360 c.p.c. nr. 3. L’intimazione di pagamento non èun atto che rientra tra quelli impugnabili ex art.19 d.l.gs. 546/1992n.1 e necessariamente da impugnare» (v. pagina n. 9 del ricorso),assumendo che «la richiesta formale di pagamento, notificata con laraccomandata postale n. 61712271083-5 non può assolutamentequalificarsi come atto di liquidazione del tributo» (v. pagina n. 9 delricorso).3. Con la terza doglianza, il Comune ha poi lamentato laviolazione degli artt. 19 d.lgs. n. 546/1992 e 7 della legge n.212/2000, segnalando che «nell’atto che ha preceduto la notificadell’atto impugnato non sono indicate le modalità per l’impugnazionedello stesso» (v. pagina n. 11 del ricorso), il che - secondo l’assuntodi parte – comporterebbe che non decorrerebbero i termini perl’impugnazione, con conseguente possibilità di contestare la pretesaper «vizi inerenti il merito della pretesa tributaria» (cfr. pagina n. 12Numero registro generale 2982/2024Numero sezionale 874/2026Numero di raccolta generale 12188/2026Data pubblicazione 01/05/2026del ricorso) e quindi il difetto di motivazione dell’ingiunzione circa ilcalcolo del tributo, le opere che hanno arrecato beneficio, la quotaparte dell’imponibile, il totale divisore della platea.Per altra via e nel merito, la pretesa sarebbe ingiustificata permancata formulazione del piano di contribuenza e del piano annualedi riparto delle spese.4. I motivi, in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati.Come sopra esposto, il Giudice regionale ha espressamentequalificato gli atti presupposti di cui alle raccomandate postali n.788084318927 e n. 61712271083-5 nei termini di «avvisi diaccertamento e di quantificazione e determinazione dell’importo deicontributi consortili»Si è trattato di un accertamento fattuale del Giudice regionale inordine al quale il Comune oppone frontalmente una diversa letturadegli atti, senza tuttavia il corredo di una critica volta a rappresentarei canoni interpretativi violati (cfr., tra le tante, Cass. n. 32047/2023;Cass. n. 5966/2022; Cass., Sez. U., n. 20181/2019) ed ancor prima –lo si ripete - in violazione del canone di autosufficienza, omettendo diillustrare il contenuto rilevante di tali atti.Per tali ragioni le suindicate doglianze risultano inammissibili.5. Non vi è ragione di liquidare le spese di giudizio, non avendo lecontroparti svolto difese.6. Nondimeno, va dato atto che sussistono le condizioni di cuiall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento daparte del ricorrente di una somma ulteriore pari a quellaeventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.Numero registro generale 2982/2024Numero sezionale 874/2026Numero di raccolta generale 12188/2026Data pubblicazione 01/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dà atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrentedi una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo dicontributo unificato.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto