CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 10935/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];1393 - controricorrente -avverso la sentenza n. 58/2024 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 06/02/2024 R.G.N. 431/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11567/2024Numero sezionale 1393/2026Data pubblicazione 24/04/20261. La Corte d’Appello di Catania, in parziale accoglimentodell’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza delTribunale di Ragusa che aveva respinto le sue domande neiconfronti dell’[OSCURATO:PERSONA] (ASP) di Ragusa,dichiarava che il medesimo, per effetto di demansionamentopatito, aveva diritto al risarcimento del danno nonpatrimoniale, quantificato nella misura del 30% dellaretribuzione mensile (comprensiva dei ratei delle mensilitàaggiuntive) prevista contrattualmente per la categoria Ds peri mesi da luglio 2013 ad aprile 2014, oltre alla maggiorsomma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalladata di maturazione del diritto al soddisfo e, per l’effetto,condannava l’ASP di Ragusa al pagamento della predettasomma.2. Per la cassazione della sentenza d’appello proponericorso l’[OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi; resiste ildipendente con controricorso; entrambe le parti hannodepositato memoria.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360,comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.) violazione degli artt. 342 e 434c.p.c., ed erronea motivazione, censurando la sentenzagravata nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l’appellononostante la mancata indicazione delle modifiche richiestein relazione alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice diprime cure.Numero registro generale 11567/2024Numero sezionale 1393/20262. Il motivo è inammissibile, perché non rispetta gli oNnumeerroi di raccolta generale 10935/2026Data pubblicazione 24/04/2026di specificità prescritti dall’art. 366, n. 6, c.p.c., nonriportando il contenuto essenziale degli atti processualirilevanti e non localizzandoli adeguatamente.3. Del resto, la sentenza impugnata, sul punto, èconforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte,espressamente richiamata, nel senso che l'impugnazione inappello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiaraindividuazione delle questioni e dei punti contestati dellasentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa checonfuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senzache occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o laredazione di un progetto alternativo di decisione dacontrapporre a quella di primo grado, tenuto conto dellapermanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio diappello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alleimpugnazioni a critica vincolata (Cass. S.U. n. 27199/2017,n. 13535/2018, S.U. n. 36481/2018).4. Con il secondo motivo, parte ricorrente deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 52 d. lgs. n. 165/2001nonché dell’art. 20 CCNL 1998-2001 del 7.4.2001 delComparto Sanità, difetto di motivazione, violazione dell’art.2697 c.c. anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.,omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione (art.360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.); lamenta contraddittorialettura delle prove orali e documentali e non congruamotivazione in ordine alla prova del demansionamento.5. Con il terzo motivo deduce violazione e falsaapplicazione dell’art.2697 c.c. con erronea inversionedell’onere della prova, dell’art. 2059 c.c. per inesistenza diNumero registro generale 11567/2024Numero sezionale 1393/2026prova del danno professionale, degli artt. 52 d. lgsN.u mner.o di raccolta generale 10935/2026Data pubblicazione 24/04/2026165/2001, 99, 112, 434, 437 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3e n. 5, c.p.c.); censura la sentenza d’appello nella parte incui, sull’erroneo presupposto che la prova gravasse suldatore di lavoro, ha ritenuto provata la violazione dei dirittidel lavoratore senza alcuna allegazione in merito e assuntaa ragione valida del demansionamento e del presuntopregiudizio.6. I motivi, da trattare congiuntamente per connessione,non sono ammissibili.7. In primo luogo, perché, in tema di ricorso percassazione, non è ammessa la mescolanza e lasovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facentiriferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360,comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita laprospettazione di una medesima questione sotto profiliincompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto,che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione alquale si deve decidere della violazione o falsa applicazionedella norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementidi fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass.n. 3397/2024, n. 36881/2021, n. 26874/2018, n.19443/2011).8. In secondo luogo, perché è stata accolta domanda dirisarcimento del danno non patrimoniale, per perdita diprofessionalità, ritenendo, la Corte di merito, provato ildanno, tenuto conto delle mansioni in precedenza espletate,della posizione di rilievo posseduta, anche per effetto dellaposizione organizzativa rivestita, e dell’assegnazione pressol’unità di destinazione di mansioni non confacenti allacategoria di inquadramento, dando anche rilievo alla lungaNumero registro generale 11567/2024Numero sezionale 1393/2026esperienza pregressa acquisita e alla durata, e riteneNnumdeoro di raccolta generale 10935/2026Data pubblicazione 24/04/2026ragionevole ed equo utilizzare come parametro di riferimentoper la determinazione del quantum la retribuzione mensile(comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive) previstacontrattualmente per la categoria Ds rivestita dall’appellante,al 30% della retribuzione globale del periodo.9. Siffatte argomentazioni della Corte distrettuale sonocoerenti con la giurisprudenza di questa Corte, che hachiarito che, in tema di dequalificazione professionale, ilgiudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabilein cassazione se adeguatamente motivato, può desumerel'esistenza del relativo danno - avente natura patrimoniale eil cui onere di allegazione incombe sul lavoratore - edeterminarne l'entità, anche in via equitativa, con processologico-giuridico attinente alla formazione della prova, anchepresuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualitàe quantità dell’esperienza lavorativa pregressa, al tipo diprofessionalità colpita, alla durata del demansionamento,all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanzedel caso concreto (Cass. n. 19923/2019).10. Nella sentenza impugnata l’apprezzamento in fatto sulpunto, traendone le conseguenze risarcitorie di legge, è statoesplicitato in motivazione (pp. 8 -10), e le critiche svolte neimotivi di ricorso per cassazione non scalfiscono ilragionamento logico-giuridico ivi espresso, come dettoconforme alla giurisprudenza di questa Corte, peraltropuntualmente richiamata (Cass. S.U. n. 4211/2016, secondocui, quando il lavoratore allega un demansionamentoriconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligogravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è suquest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esattoNumero registro generale 11567/2024Numero sezionale 1393/2026adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova dNuemlelaro di raccolta generale 10935/2026Data pubblicazione 24/04/2026mancanza in concreto del demansionamento, ovveroesercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, inbase all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità dellaprestazione derivante da causa a lui non imputabile; v. ancheCass. n. 48/2024, n. 21/2019, n. 25743/2018, n.19778/2014).11. Le censure in esame si risolvono, dunque, in unacontestazione della valutazione probatoria della Corteterritoriale, riservata al giudice di merito e pertanto, qualoracongruamente argomentata, insindacabile in sede dilegittimità (v. Cass. n. 8758/2017, n. 29404/2017, n.18721/2018, n. 20814/2018, n. 1229/2019, S.U. n.34476/2019, n. 15568/2020, S.U. 20867/2020, n.5987/2021, n. 20553/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023).12. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 91 c.p.c. e del D. M. Giustizia10.3.2014, n.55 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), dolendosiparte ricorrente della condanna alla refusione delle spese dilite.13. Il motivo è inammissibile perché la violazione di leggedenunciata è eventuale e condizionata all’accoglimento delleprecedenti censure. Si tratta, nella sostanza, non tanto di unmotivo di ricorso, bensì di un mero richiamo all’effettoespansivo interno della cassazione della sentenza, checomporta anche la caducazione della questione dipendente,quale è il regolamento delle spese di lite.14. D’altra parte, esulano dal sindacato della Corte dicassazione, rientrando nel potere discrezionale del giudice dimerito sia la valutazione dell’opportunità di compensare inNumero registro generale 11567/2024tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 10935/2026soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso conData pubblicazione 24/04/2026altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione,senza eccedere i limiti minimi e massimi fissati dalle tabellevigenti (Cass. n. 19613/2017, n. 21632/2023).15. In ragione della soccombenza parte ricorrente deveessere condannata alla rifusione a parte controricorrentedelle spese del presente giudizio, liquidate come dadispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese delpresente giudizio, che liquida in € 3,500 per compensi, € 200per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 17 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]