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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 luglio 2026

Cassazione n. 23069/2026

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difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura spe-ciale allegata al ricorso-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]@ [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprioe quale mandataria del RTI, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale in calce al controricorso-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 2942/2021,depositata il 22/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30180/2021Numero sezionale 2893/2026Numero di raccolta generale 23069/2026Data pubblicazione 11/07/20261.

Con atto di citazione del 15 luglio 2010, la [OSCURATO:PERSONA]@ S.p.A., anche qualemandataria di ATI, conveniva, dinanzi al Tribunale di Roma, la Acea ATO 2S.p.A., chiedendone la condanna al pagamento di somme complessiva-mente pari ad oltre euro 4.100.000,00, a titolo di maggiori compensi deri-vanti da dieci riserve iscritte nell'ambito di un contratto di appalto integrato,relativo alla realizzazione di opere idrosanitarie.Si costituiva la convenuta Acea, eccependo, in via preliminare, il difettodi legittimazione attiva della controparte e la decadenza dalle pretese azio-nate; nel merito, contestava la fondatezza delle domande, assumendo, tral'altro, l'imputabilità delle sospensioni e delle varianti all'appaltatore e l'in-fondatezza delle riserve.All'esito di articolata istruttoria, caratterizzata dall'espletamento di dueconsulenze tecniche d'ufficio, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3000del 2017, condannava Acea al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA]@ della sommadi euro 1.537.010,55, oltre rivalutazione e interessi, nonché alle spese dilite e di CTU.2.

Avverso tale decisione proponeva appello Acea, che veniva rigettatodalla Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 2942 del 22 aprile 2021, concui confermava integralmente la pronuncia di primo grado.3.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Acea ATO 2S.p.A., affidato a quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA]@ S.p.a. depositando controricorso.Le parti hanno depositato memorie difensive.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c.,nonché dell'art. 96 del d.P.R. n. 554 del 1999, censurando la sentenza im-pugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile, per difetto di specifi-cità, il primo motivo di appello.

Assume la ricorrente che la Corte territorialeNumero registro generale 30180/2021Numero sezionale 2893/2026Numero di raccolta generale 23069/2026Data pubblicazione 11/07/2026ha erroneamente ritenuto generica la censura, con la quale era stato de-dotto il difetto di legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA]@ S.p.A., sul presuppostoche l'atto di gravame si era limitato a riprodurre le difese svolte in primogrado, senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.Deduce, al contrario, che l'atto di appello individuava espressamente le partidella sentenza oggetto di censura e conteneva una specifica critica alla ri-costruzione operata dal primo giudice, anche mediante la puntuale indica-zione delle ragioni per le quali era da escludersi la legittimazione attiva dellacontroparte.

In particolare, la ricorrente evidenzia di avere dedotto che, nelcorso dell'esecuzione del contratto di appalto, le imprese riunite avevanocostituito una società consortile a responsabilità limitata, denominata“Tama”, quale autonomo soggetto giuridico incaricato dell'esecuzione delleprestazioni, sostenendo che a tale soggetto doveva riconoscersi la titolaritàdell'azione per il pagamento dei corrispettivi, derivanti dalle riserve iscrittein contabilità.

Sostiene, pertanto, che la Corte territoriale ha erroneamenteapplicato il requisito di specificità dei motivi di appello, non considerandoche le censure articolate si ponevano in rapporto critico con la motivazionedella sentenza di primo grado, basata sull'interpretazione dell'art. 96 deld.P.R. n. 554 del 1999, e che erano dirette a contestarne la correttezza.Deduce, altresì, la violazione della predetta norma regolamentare, assu-mendo che la costituzione della società consortile avrebbe dovuto esserevalorizzata quale elemento idoneo a incidere sulla titolarità delle situazionigiuridiche attive derivanti dal contratto di appalto, con conseguente difettodi legittimazione attiva della originaria appaltatrice.

Assume, infine, che ladeclaratoria di inammissibilità del motivo di appello ha impedito alla Corteterritoriale di esaminare nel merito la questione della legittimazione attiva,oggetto di specifica deduzione in entrambi i gradi di giudizio.2.

Il primo motivo di impugnazione è inammissibile.3.

La ricorrente si duole della decisione del Giudice di appello che hadichiarato il primo motivo di appello “inammissibile per difetto di specifi-Numero registro generale 30180/2021Numero sezionale 2893/2026Numero di raccolta generale 23069/2026Data pubblicazione 11/07/2026cità”.

Tuttavia, oltre alla genericità del motivo di impugnazione, che si limitaa ripetere quanto già dedotto nei due precedenti gradi di merito, senza de-durre i motivi per i quali la ricorrente non condivide l'interpretazione datain ordine all'art. 96 del d.P.R. n. 554 del 1999, la stessa ricorrente non siconfronta con la motivazione della pronuncia del Giudice di appello, che,dopo avere ritenuto inammissibile la eccezione ex art. 342 c.p.c., ha moti-vato puntualmente sulla sussistenza della legittimazione attiva della Societàappaltatrice, affermando che l'art. 96 citato - che prevede la possibilità peruna ATI, dopo la aggiudicazione, di costituire una società consortile per l'e-secuzione dei lavori, rimanendo fermo il contratto di appalto e le relativeresponsabilità in capo alla stessa ATI - consente tale soluzione, senza chevenga in qualche modo modificato il rapporto contrattuale tra le parti, com-mittente ed appaltatrice, tra le quali è stato concluso il contratto.

Anche laS.C. ha espressamente stabilito che “In tema d'IVA, la società consortile,costituita per l'esecuzione dei lavori dalle imprese riunite in associazionetemporanea, aggiudicatarie di un appalto pubblico, non può detrarre dallaimposta dovuta quella relativa ai costi del contenzioso legale con la stazioneappaltante, difettando il requisito dell'inerenza, atteso che tale società nonsubentra nella titolarità del contratto di appalto e delle relative posizionigiuridiche, la cui gestione è devoluta per legge esclusivamente all'impresacapogruppo e mandataria” (Cass. Sez. 5, n. 3651 del 24.2.2015). [OSCURATO:PERSONA] appello si è allineata a tale principio nella sua decisione, richiamandopuntualmente la motivazione della pronuncia di primo grado e specificandoulteriormente che la odierna ricorrente non aveva affrontato la questionedegli effetti del subentro del nuovo soggetto rispetto alla titolarità nelle ob-bligazioni.4.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1363e 1366 c.c., dell'art. 165 del d.P.R. n. 554 del 1999, nonché degli artt. 31,32 e 33 del d.m. n. 145 del 2000, oltre alla violazione dell'art. 112 c.p.c.,Numero registro generale 30180/2021Numero sezionale 2893/2026Numero di raccolta generale 23069/2026Data pubblicazione 11/07/2026censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, in parte,inammissibile e, in parte, infondata la doglianza relativa alla eccepita deca-denza della controparte dall'azione fondata sulle riserve di appalto.Assume la ricorrente che la Corte territoriale ha erroneamente dichiaratoinammissibile il motivo di appello, sul presupposto del mancato confrontocon la ratio decidendi del primo Giudice, relativa alla ritenuta inapplicabilitàdel capitolato generale d'appalto, senza considerare che tale statuizione erastata specificamente censurata.

Deduce, al riguardo, che nell'atto di appelloerano state espressamente individuate le parti della decisione di primogrado oggetto di impugnazione, con particolare riferimento al rigetto dellaeccezione di decadenza, e che erano state articolate puntuali argomenta-zioni dirette a contestare sia l'interpretazione della disciplina contrattualesia la sua applicazione al caso concreto.

In particolare, la ricorrente sostienedi avere dedotto che, anche alla luce della disciplina contenuta nel capitolatospeciale di appalto, erano applicabili, per espresso rinvio, le disposizioni inmateria di riserve e di termini decadenziali di cui agli artt. 165 del d.P.R. n.554 del 1999 e 31, 32 e 33 del d.m. n. 145 del 2000.

Assume che, in basea tali disposizioni, l'appaltatore avrebbe dovuto: iscrivere ed esplicitaretempestivamente le riserve nei modi e nei termini previsti; proporre la do-manda giudiziale entro il termine decadenziale di sessanta giorni decorrentedalla definizione delle riserve o dalla scadenza del termine entro il quale lastazione appaltante era tenuta a pronunciarsi.

Sostiene, inoltre, che il man-cato rispetto di tali termini aveva determinato la decadenza della contro-parte dal diritto di far valere le pretese azionate, e che tale eccezione erastata reiterata in modo specifico sia in primo grado sia in sede di appello.Deduce altresì che la Corte territoriale ha omesso di esaminare compiuta-mente tale eccezione, non avendo considerato l'intero quadro normativorichiamato né la disciplina contrattuale applicabile, ma essendosi limitata avalorizzare l'esclusione generale del capitolato di cui al d.m. n. 145 delNumero registro generale 30180/2021Numero sezionale 2893/2026Numero di raccolta generale 23069/2026Data pubblicazione 11/07/20262000, senza verificarne l'effettivo ambito di operatività alla luce delle pre-visioni del capitolato speciale.Assume, infine, che la sentenza impugnata non ha adeguatamente con-siderato ulteriori profili di decadenza dedotti dall'appellante, connessi, inparticolare, alla sottoscrizione dei certificati di collaudo senza riserve, rite-nendo che tale circostanza non era idonea a precludere l'esercizio dell'a-zione, nonostante le contrarie deduzioni svolte sul punto.

La ricorrente de-duce, pertanto, che la decisione impugnata risulta viziata sia per violazionedi legge, in relazione alla disciplina delle riserve e dei termini decadenziali,sia per omessa pronuncia su questioni specificamente devolute al Giudicedi appello.5.

Il secondo motivo di impugnazione è inammissibile.6.

In primo luogo, è opportuno richiamare l'orientamento della SupremaCorte secondo il quale “In tema di ricorso per cassazione, i motivi d'impu-gnazione, se prospettano una pluralità di questioni precedute dalla elenca-zione unitaria delle norme violate, sono inammissibili, in quanto costitui-scono una negazione della regola della chiarezza e richiedono un interventodella S.C. volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concer-nenti le separate censure” (Cass. Sez. 5, n. 28541 del 6.11.2024).

Il motivodi impugnazione richiama, infatti, diverse norme sotto profili diversi, senzaalcuna precisazione delle regole violate, soprattutto sotto il profilo interpre-tativo.

Inoltre, sempre richiamando un orientamento consolidato della Su-prema Corte “In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mesco-lanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti ri-ferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n.5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima que-stione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge edell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale for-mulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare lesingole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezziNumero registro generale 30180/2021Numero sezionale 2893/2026Numero di raccolta generale 23069/2026Data pubblicazione 11/07/2026d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o qualidisposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibil-mente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridicialle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse”(Cass. Sez.

L. n. 3397 del 6.2.2024).A ciò si aggiunge che la ricorrente, anche rispetto a questo motivo diimpugnazione, non si confronta con la sentenza impugnata, come non si èconfrontata in sede di appello con quella di primo grado.

La Corte di appelloha rilevato l'intervenuta formazione del giudicato in ordine alla applicabilitàdell'art. 4 del capitolato speciale, rispetto al quale anche nel presente ri-corso nulla si obietta, se non attraverso una ipoteca ricostruzione che avreb-bero dovuto compiere i giudici di merito, da ritenersi inammissibile perchéestranea al motivo di impugnazione, e sul quale, invece, hanno fondato ladecisione i giudici di merito, per escludere la decadenza dalla formulazionedelle riserve.7.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 195,comma 3, c.p.c., nonché degli artt. 112, 116 e 101 c.p.c., censurando lasentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata la doglianzaconcernente la validità e utilizzabilità della consulenza tecnica d'ufficioespletata nel giudizio di primo grado.

Assume la ricorrente che la Corte ter-ritoriale ha erroneamente escluso la sussistenza di vizi nel subprocedimentoperitale, non considerando le specifiche contestazioni formulate con riferi-mento alle modalità di espletamento della seconda consulenza tecnica.

De-duce, al riguardo, che il consulente tecnico d'ufficio, nella relazione defini-tiva depositata in giudizio, aveva apportato rilevanti modifiche rispetto allaversione trasmessa alle parti per le osservazioni, introducendo nuove valu-tazioni e ridefinendo in misura significativa le conclusioni peritali, senza li-mitarsi a replicare alle osservazioni dei consulenti di parte.

Sostiene chetale modalità di redazione della consulenza si pone in contrasto con il mo-Numero registro generale 30180/2021Numero sezionale 2893/2026Numero di raccolta generale 23069/2026Data pubblicazione 11/07/2026dello procedimentale delineato dall'art. 195 c.p.c., il quale impone al con-sulente di trasmettere alle parti una relazione già completa nelle sue deter-minazioni e di integrare successivamente l'elaborato solo mediante la con-futazione delle osservazioni ricevute, senza potere procedere a modifichesostanziali delle conclusioni.

Rappresenta, inoltre, che le modifiche appor-tate nella relazione definitiva sono state di particolare rilievo, incidendo si-gnificativamente sulla quantificazione delle poste riconosciute, con conse-guente alterazione del quadro valutativo su cui si è fondato il giudizio dimerito.

Deduce, altresì, che, nel corso del giudizio di primo grado, il giudiceistruttore aveva disposto la convocazione del consulente tecnico d'ufficioper chiarimenti, anche alla luce delle osservazioni critiche formulate dallaparte, fissando apposita udienza per la comparizione del CTU e dei consu-lenti di parte; tuttavia, tale fase non si era mai svolta, anche in ragione deldecesso del consulente nominato, senza disporre la rinnovazione o integra-zione della consulenza.

Assume quindi che la mancata acquisizione dei chia-rimenti richiesti e la conseguente utilizzazione di una relazione peritale privadi tale confronto, ha determinato una violazione del principio del contrad-dittorio e delle regole che disciplinano la formazione del convincimento delgiudice.

Deduce, inoltre, che il Giudice di primo grado aveva recepito acri-ticamente le conclusioni della consulenza tecnica, nonostante le puntualicontestazioni sollevate, e che tale vizio non è stato rilevato dalla Corte ter-ritoriale, la quale ha respinto il motivo di appello, senza esaminare compiu-tamente le specifiche censure formulate.

Assume, infine, che la decisioneimpugnata è affetta anche da vizio di omessa pronuncia, non avendo laCorte di appello considerato l'intero contenuto delle critiche mosse alla con-sulenza tecnica, in particolare con riferimento alla mancata valutazione delleosservazioni depositate nel termine autorizzato.8.

Il terzo motivo di impugnazione è inammissibile.9.

La ricorrente solleva una serie di questioni relative alla CTU, ma nonevidenzia né quali eccezioni abbia proposto né quando le abbia proposte, aiNumero registro generale 30180/2021Numero sezionale 2893/2026Numero di raccolta generale 23069/2026Data pubblicazione 11/07/2026fini della tempestività delle stesse.

Peraltro, anche rispetto a questo motivodi impugnazione, deduce una serie di motivi sotto diversi profili che hannol'unico scopo di provocare una decisione di merito attraverso la rivisitazionedelle risultanze della CTU, inammissibile in sede di legittimità.

Peraltro, siricorda che la Corte ha recentemente affermato che “In tema di consulenzatecnica d'ufficio, la modifica delle conclusioni contenute nella relazione de-finitiva rispetto alla bozza non integra, di per sé, contraddizione o vizio dellaCTU, costituendo fisiologica espressione del contraddittorio tecnico; tale re-visione, ove motivata e correlata alle osservazioni delle parti, non determinanullità della consulenza, né comporta violazione del diritto di difesa” (Cass.Sez. 3, n. 5980 del 17.3.2026).10.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1224e 1282 c.c., nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c., oltre alla violazione dell'art.112 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenutocorretto il riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessisulle somme liquidate a titolo di riserve, nonché la regolamentazione dellespese di lite.Assume la ricorrente che la Corte territoriale ha erroneamente qualifi-cato come debiti di valore le somme riconosciute in favore della controparte,ritenendo, conseguentemente, dovuta la rivalutazione monetaria oltre agliinteressi, sul presupposto della natura risarcitoria delle poste derivanti dalleriserve di appalto.

Deduce, al contrario, che le domande azionate dallaIdric@ avevano ad oggetto il riconoscimento di maggiori compensi e oneriderivanti dall'esecuzione del contratto, e non già il risarcimento del danno,con la conseguenza che le relative obbligazioni hanno natura di valuta, ri-sultando pertanto soggette al solo regime degli interessi legali e non anchealla rivalutazione monetaria.

Sostiene, inoltre, che tale qualificazione è coe-rente sia con la natura delle pretese fatte valere, sia con la disciplina con-trattuale applicabile, la quale prevede, in caso di ritardato pagamento, laNumero registro generale 30180/2021Numero sezionale 2893/2026Numero di raccolta generale 23069/2026Data pubblicazione 11/07/2026corresponsione dei soli interessi al tasso legale.

Deduce, pertanto, che laCorte territoriale ha erroneamente applicato i principi in materia di distin-zione tra debiti di valore e debiti di valuta, senza considerare la specificanatura delle poste oggetto di causa e le deduzioni svolte sul punto nell'attodi appello.

Assume, altresì, che la sentenza impugnata non ha esaminato inmodo puntuale le censure formulate in ordine alla qualificazione giuridicadelle singole voci riconosciute a titolo di riserva, limitandosi a richiamare unorientamento giurisprudenziale in tema di risarcimento del danno da ina-dempimento, ritenuto non pertinente al caso di specie.Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la ricorrente deduce laviolazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale haerroneamente confermato la condanna integrale alle spese di primo grado,nonostante l'accoglimento solo parziale delle domande attoree.

Deduce, inparticolare, che il significativo scostamento tra l'importo originariamente ri-chiesto dalla controparte e quello effettivamente riconosciuto avrebbe do-vuto indurre a una diversa regolamentazione delle spese, anche mediantecompensazione, in applicazione dei principi di soccombenza reciproca.

As-sume, infine, che la sentenza impugnata è affetta da un vizio di omessapronuncia, non avendo esaminato compiutamente le censure formulate inappello in ordine alla quantificazione e ripartizione delle spese processuali,nonché alla imputazione dei costi delle consulenze tecniche d'ufficio.11.

Anche l'ultimo motivo di impugnazione è inammissibile.12.

Infatti, come già affermato dalla Suprema Corte, “si tratta di unmotivo cd. misto, che va dichiarato, già di per sé, inammissibile, non es-sendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profiliincompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che supponeaccertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere dellaviolazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, chequegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione oquale l'omesso esame su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio.Numero registro generale 30180/2021Numero sezionale 2893/2026Numero di raccolta generale 23069/2026Data pubblicazione 11/07/2026Va aggiunto che una simile formulazione del motivo rimette al giudice dilegittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili,onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili alloscopo, così attribuendo, inammissibilmente, alla Corte il compito impropriodi dare forma e contenuto giuridico alle doglianze del ricorrente, di riorga-nizzarle al fine di decidere successivamente su di esse (cfr., tra le tante,Cass. n. 3397/2024; Cass. n. 23341/2024 Cass., n. 13809/2022, Cass. n.6866/2022)” (Cass. Sez. Trib. n. 12188 del 1.5.2026).

In particolare, laricorrente tratta sullo stesso piano interessi e spese, invocando la diversanatura dei primi sulla base della natura delle riserve, senza provvedere allaloro specificazione, ai fini di una nuova qualificazione di merito, estranea algiudizio di legittimità.

Contesta, in ultimo, la regolamentazione delle spesecon rilievi di merito non valutabili in sede di legittimità poiché afferenti almerito della causa.13.

Il ricorso, pertanto, va respinto.14.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenzaper cui vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al paga-mento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 15.000,00,per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore im-porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 30180/2021Numero sezionale 2893/2026Numero di raccolta generale 23069/2026Data pubblicazione 11/07/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile il 25.6.2026.Il PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura spe-ciale allegata al ricorso-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]@ [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprioe quale mandataria del RTI, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale in calce al controricorso-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 2942/2021,depositata il 22/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30180/2021Numero sezionale 2893/2026Numero di raccolta generale 23069/2026Data pubblicazione 11/07/20261. Con atto di citazione del 15 luglio 2010, la [OSCURATO:PERSONA]@ S.p.A., anche qualemandataria di ATI, conveniva, dinanzi al Tribunale di Roma, la Acea ATO 2S.p.A., chiedendone la condanna al pagamento di somme complessiva-mente pari ad oltre euro 4.100.000,00, a titolo di maggiori compensi deri-vanti da dieci riserve iscritte nell'ambito di un contratto di appalto integrato,relativo alla realizzazione di opere idrosanitarie.Si costituiva la convenuta Acea, eccependo, in via preliminare, il difettodi legittimazione attiva della controparte e la decadenza dalle pretese azio-nate; nel merito, contestava la fondatezza delle domande, assumendo, tral'altro, l'imputabilità delle sospensioni e delle varianti all'appaltatore e l'in-fondatezza delle riserve.All'esito di articolata istruttoria, caratterizzata dall'espletamento di dueconsulenze tecniche d'ufficio, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3000del 2017, condannava Acea al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA]@ della sommadi euro 1.537.010,55, oltre rivalutazione e interessi, nonché alle spese dilite e di CTU.2. Avverso tale decisione proponeva appello Acea, che veniva rigettatodalla Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 2942 del 22 aprile 2021, concui confermava integralmente la pronuncia di primo grado.3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Acea ATO 2S.p.A., affidato a quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA]@ S.p.a. depositando controricorso.Le parti hanno depositato memorie difensive.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c.,nonché dell'art. 96 del d.P.R. n. 554 del 1999, censurando la sentenza im-pugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile, per difetto di specifi-cità, il primo motivo di appello. Assume la ricorrente che la Corte territorialeNumero registro generale 30180/2021Numero sezionale 2893/2026Numero di raccolta generale 23069/2026Data pubblicazione 11/07/2026ha erroneamente ritenuto generica la censura, con la quale era stato de-dotto il difetto di legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA]@ S.p.A., sul presuppostoche l'atto di gravame si era limitato a riprodurre le difese svolte in primogrado, senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.Deduce, al contrario, che l'atto di appello individuava espressamente le partidella sentenza oggetto di censura e conteneva una specifica critica alla ri-costruzione operata dal primo giudice, anche mediante la puntuale indica-zione delle ragioni per le quali era da escludersi la legittimazione attiva dellacontroparte. In particolare, la ricorrente evidenzia di avere dedotto che, nelcorso dell'esecuzione del contratto di appalto, le imprese riunite avevanocostituito una società consortile a responsabilità limitata, denominata“Tama”, quale autonomo soggetto giuridico incaricato dell'esecuzione delleprestazioni, sostenendo che a tale soggetto doveva riconoscersi la titolaritàdell'azione per il pagamento dei corrispettivi, derivanti dalle riserve iscrittein contabilità. Sostiene, pertanto, che la Corte territoriale ha erroneamenteapplicato il requisito di specificità dei motivi di appello, non considerandoche le censure articolate si ponevano in rapporto critico con la motivazionedella sentenza di primo grado, basata sull'interpretazione dell'art. 96 deld.P.R. n. 554 del 1999, e che erano dirette a contestarne la correttezza.Deduce, altresì, la violazione della predetta norma regolamentare, assu-mendo che la costituzione della società consortile avrebbe dovuto esserevalorizzata quale elemento idoneo a incidere sulla titolarità delle situazionigiuridiche attive derivanti dal contratto di appalto, con conseguente difettodi legittimazione attiva della originaria appaltatrice. Assume, infine, che ladeclaratoria di inammissibilità del motivo di appello ha impedito alla Corteterritoriale di esaminare nel merito la questione della legittimazione attiva,oggetto di specifica deduzione in entrambi i gradi di giudizio.2. Il primo motivo di impugnazione è inammissibile.3. La ricorrente si duole della decisione del Giudice di appello che hadichiarato il primo motivo di appello “inammissibile per difetto di specifi-Numero registro generale 30180/2021Numero sezionale 2893/2026Numero di raccolta generale 23069/2026Data pubblicazione 11/07/2026cità”. Tuttavia, oltre alla genericità del motivo di impugnazione, che si limitaa ripetere quanto già dedotto nei due precedenti gradi di merito, senza de-durre i motivi per i quali la ricorrente non condivide l'interpretazione datain ordine all'art. 96 del d.P.R. n. 554 del 1999, la stessa ricorrente non siconfronta con la motivazione della pronuncia del Giudice di appello, che,dopo avere ritenuto inammissibile la eccezione ex art. 342 c.p.c., ha moti-vato puntualmente sulla sussistenza della legittimazione attiva della Societàappaltatrice, affermando che l'art. 96 citato - che prevede la possibilità peruna ATI, dopo la aggiudicazione, di costituire una società consortile per l'e-secuzione dei lavori, rimanendo fermo il contratto di appalto e le relativeresponsabilità in capo alla stessa ATI - consente tale soluzione, senza chevenga in qualche modo modificato il rapporto contrattuale tra le parti, com-mittente ed appaltatrice, tra le quali è stato concluso il contratto. Anche laS.C. ha espressamente stabilito che “In tema d'IVA, la società consortile,costituita per l'esecuzione dei lavori dalle imprese riunite in associazionetemporanea, aggiudicatarie di un appalto pubblico, non può detrarre dallaimposta dovuta quella relativa ai costi del contenzioso legale con la stazioneappaltante, difettando il requisito dell'inerenza, atteso che tale società nonsubentra nella titolarità del contratto di appalto e delle relative posizionigiuridiche, la cui gestione è devoluta per legge esclusivamente all'impresacapogruppo e mandataria” (Cass. Sez. 5, n. 3651 del 24.2.2015). [OSCURATO:PERSONA] appello si è allineata a tale principio nella sua decisione, richiamandopuntualmente la motivazione della pronuncia di primo grado e specificandoulteriormente che la odierna ricorrente non aveva affrontato la questionedegli effetti del subentro del nuovo soggetto rispetto alla titolarità nelle ob-bligazioni.4. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1363e 1366 c.c., dell'art. 165 del d.P.R. n. 554 del 1999, nonché degli artt. 31,32 e 33 del d.m. n. 145 del 2000, oltre alla violazione dell'art. 112 c.p.c.,Numero registro generale 30180/2021Numero sezionale 2893/2026Numero di raccolta generale 23069/2026Data pubblicazione 11/07/2026censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, in parte,inammissibile e, in parte, infondata la doglianza relativa alla eccepita deca-denza della controparte dall'azione fondata sulle riserve di appalto.Assume la ricorrente che la Corte territoriale ha erroneamente dichiaratoinammissibile il motivo di appello, sul presupposto del mancato confrontocon la ratio decidendi del primo Giudice, relativa alla ritenuta inapplicabilitàdel capitolato generale d'appalto, senza considerare che tale statuizione erastata specificamente censurata. Deduce, al riguardo, che nell'atto di appelloerano state espressamente individuate le parti della decisione di primogrado oggetto di impugnazione, con particolare riferimento al rigetto dellaeccezione di decadenza, e che erano state articolate puntuali argomenta-zioni dirette a contestare sia l'interpretazione della disciplina contrattualesia la sua applicazione al caso concreto. In particolare, la ricorrente sostienedi avere dedotto che, anche alla luce della disciplina contenuta nel capitolatospeciale di appalto, erano applicabili, per espresso rinvio, le disposizioni inmateria di riserve e di termini decadenziali di cui agli artt. 165 del d.P.R. n.554 del 1999 e 31, 32 e 33 del d.m. n. 145 del 2000. Assume che, in basea tali disposizioni, l'appaltatore avrebbe dovuto: iscrivere ed esplicitaretempestivamente le riserve nei modi e nei termini previsti; proporre la do-manda giudiziale entro il termine decadenziale di sessanta giorni decorrentedalla definizione delle riserve o dalla scadenza del termine entro il quale lastazione appaltante era tenuta a pronunciarsi. Sostiene, inoltre, che il man-cato rispetto di tali termini aveva determinato la decadenza della contro-parte dal diritto di far valere le pretese azionate, e che tale eccezione erastata reiterata in modo specifico sia in primo grado sia in sede di appello.Deduce altresì che la Corte territoriale ha omesso di esaminare compiuta-mente tale eccezione, non avendo considerato l'intero quadro normativorichiamato né la disciplina contrattuale applicabile, ma essendosi limitata avalorizzare l'esclusione generale del capitolato di cui al d.m. n. 145 delNumero registro generale 30180/2021Numero sezionale 2893/2026Numero di raccolta generale 23069/2026Data pubblicazione 11/07/20262000, senza verificarne l'effettivo ambito di operatività alla luce delle pre-visioni del capitolato speciale.Assume, infine, che la sentenza impugnata non ha adeguatamente con-siderato ulteriori profili di decadenza dedotti dall'appellante, connessi, inparticolare, alla sottoscrizione dei certificati di collaudo senza riserve, rite-nendo che tale circostanza non era idonea a precludere l'esercizio dell'a-zione, nonostante le contrarie deduzioni svolte sul punto. La ricorrente de-duce, pertanto, che la decisione impugnata risulta viziata sia per violazionedi legge, in relazione alla disciplina delle riserve e dei termini decadenziali,sia per omessa pronuncia su questioni specificamente devolute al Giudicedi appello.5. Il secondo motivo di impugnazione è inammissibile.6. In primo luogo, è opportuno richiamare l'orientamento della SupremaCorte secondo il quale “In tema di ricorso per cassazione, i motivi d'impu-gnazione, se prospettano una pluralità di questioni precedute dalla elenca-zione unitaria delle norme violate, sono inammissibili, in quanto costitui-scono una negazione della regola della chiarezza e richiedono un interventodella S.C. volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concer-nenti le separate censure” (Cass. Sez. 5, n. 28541 del 6.11.2024). Il motivodi impugnazione richiama, infatti, diverse norme sotto profili diversi, senzaalcuna precisazione delle regole violate, soprattutto sotto il profilo interpre-tativo. Inoltre, sempre richiamando un orientamento consolidato della Su-prema Corte “In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mesco-lanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti ri-ferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n.5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima que-stione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge edell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale for-mulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare lesingole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezziNumero registro generale 30180/2021Numero sezionale 2893/2026Numero di raccolta generale 23069/2026Data pubblicazione 11/07/2026d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o qualidisposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibil-mente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridicialle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse”(Cass. Sez. L. n. 3397 del 6.2.2024).A ciò si aggiunge che la ricorrente, anche rispetto a questo motivo diimpugnazione, non si confronta con la sentenza impugnata, come non si èconfrontata in sede di appello con quella di primo grado. La Corte di appelloha rilevato l'intervenuta formazione del giudicato in ordine alla applicabilitàdell'art. 4 del capitolato speciale, rispetto al quale anche nel presente ri-corso nulla si obietta, se non attraverso una ipoteca ricostruzione che avreb-bero dovuto compiere i giudici di merito, da ritenersi inammissibile perchéestranea al motivo di impugnazione, e sul quale, invece, hanno fondato ladecisione i giudici di merito, per escludere la decadenza dalla formulazionedelle riserve.7. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 195,comma 3, c.p.c., nonché degli artt. 112, 116 e 101 c.p.c., censurando lasentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata la doglianzaconcernente la validità e utilizzabilità della consulenza tecnica d'ufficioespletata nel giudizio di primo grado. Assume la ricorrente che la Corte ter-ritoriale ha erroneamente escluso la sussistenza di vizi nel subprocedimentoperitale, non considerando le specifiche contestazioni formulate con riferi-mento alle modalità di espletamento della seconda consulenza tecnica. De-duce, al riguardo, che il consulente tecnico d'ufficio, nella relazione defini-tiva depositata in giudizio, aveva apportato rilevanti modifiche rispetto allaversione trasmessa alle parti per le osservazioni, introducendo nuove valu-tazioni e ridefinendo in misura significativa le conclusioni peritali, senza li-mitarsi a replicare alle osservazioni dei consulenti di parte. Sostiene chetale modalità di redazione della consulenza si pone in contrasto con il mo-Numero registro generale 30180/2021Numero sezionale 2893/2026Numero di raccolta generale 23069/2026Data pubblicazione 11/07/2026dello procedimentale delineato dall'art. 195 c.p.c., il quale impone al con-sulente di trasmettere alle parti una relazione già completa nelle sue deter-minazioni e di integrare successivamente l'elaborato solo mediante la con-futazione delle osservazioni ricevute, senza potere procedere a modifichesostanziali delle conclusioni. Rappresenta, inoltre, che le modifiche appor-tate nella relazione definitiva sono state di particolare rilievo, incidendo si-gnificativamente sulla quantificazione delle poste riconosciute, con conse-guente alterazione del quadro valutativo su cui si è fondato il giudizio dimerito. Deduce, altresì, che, nel corso del giudizio di primo grado, il giudiceistruttore aveva disposto la convocazione del consulente tecnico d'ufficioper chiarimenti, anche alla luce delle osservazioni critiche formulate dallaparte, fissando apposita udienza per la comparizione del CTU e dei consu-lenti di parte; tuttavia, tale fase non si era mai svolta, anche in ragione deldecesso del consulente nominato, senza disporre la rinnovazione o integra-zione della consulenza. Assume quindi che la mancata acquisizione dei chia-rimenti richiesti e la conseguente utilizzazione di una relazione peritale privadi tale confronto, ha determinato una violazione del principio del contrad-dittorio e delle regole che disciplinano la formazione del convincimento delgiudice. Deduce, inoltre, che il Giudice di primo grado aveva recepito acri-ticamente le conclusioni della consulenza tecnica, nonostante le puntualicontestazioni sollevate, e che tale vizio non è stato rilevato dalla Corte ter-ritoriale, la quale ha respinto il motivo di appello, senza esaminare compiu-tamente le specifiche censure formulate. Assume, infine, che la decisioneimpugnata è affetta anche da vizio di omessa pronuncia, non avendo laCorte di appello considerato l'intero contenuto delle critiche mosse alla con-sulenza tecnica, in particolare con riferimento alla mancata valutazione delleosservazioni depositate nel termine autorizzato.8. Il terzo motivo di impugnazione è inammissibile.9. La ricorrente solleva una serie di questioni relative alla CTU, ma nonevidenzia né quali eccezioni abbia proposto né quando le abbia proposte, aiNumero registro generale 30180/2021Numero sezionale 2893/2026Numero di raccolta generale 23069/2026Data pubblicazione 11/07/2026fini della tempestività delle stesse. Peraltro, anche rispetto a questo motivodi impugnazione, deduce una serie di motivi sotto diversi profili che hannol'unico scopo di provocare una decisione di merito attraverso la rivisitazionedelle risultanze della CTU, inammissibile in sede di legittimità. Peraltro, siricorda che la Corte ha recentemente affermato che “In tema di consulenzatecnica d'ufficio, la modifica delle conclusioni contenute nella relazione de-finitiva rispetto alla bozza non integra, di per sé, contraddizione o vizio dellaCTU, costituendo fisiologica espressione del contraddittorio tecnico; tale re-visione, ove motivata e correlata alle osservazioni delle parti, non determinanullità della consulenza, né comporta violazione del diritto di difesa” (Cass.Sez. 3, n. 5980 del 17.3.2026).10. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1224e 1282 c.c., nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c., oltre alla violazione dell'art.112 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenutocorretto il riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessisulle somme liquidate a titolo di riserve, nonché la regolamentazione dellespese di lite.Assume la ricorrente che la Corte territoriale ha erroneamente qualifi-cato come debiti di valore le somme riconosciute in favore della controparte,ritenendo, conseguentemente, dovuta la rivalutazione monetaria oltre agliinteressi, sul presupposto della natura risarcitoria delle poste derivanti dalleriserve di appalto. Deduce, al contrario, che le domande azionate dallaIdric@ avevano ad oggetto il riconoscimento di maggiori compensi e oneriderivanti dall'esecuzione del contratto, e non già il risarcimento del danno,con la conseguenza che le relative obbligazioni hanno natura di valuta, ri-sultando pertanto soggette al solo regime degli interessi legali e non anchealla rivalutazione monetaria. Sostiene, inoltre, che tale qualificazione è coe-rente sia con la natura delle pretese fatte valere, sia con la disciplina con-trattuale applicabile, la quale prevede, in caso di ritardato pagamento, laNumero registro generale 30180/2021Numero sezionale 2893/2026Numero di raccolta generale 23069/2026Data pubblicazione 11/07/2026corresponsione dei soli interessi al tasso legale. Deduce, pertanto, che laCorte territoriale ha erroneamente applicato i principi in materia di distin-zione tra debiti di valore e debiti di valuta, senza considerare la specificanatura delle poste oggetto di causa e le deduzioni svolte sul punto nell'attodi appello. Assume, altresì, che la sentenza impugnata non ha esaminato inmodo puntuale le censure formulate in ordine alla qualificazione giuridicadelle singole voci riconosciute a titolo di riserva, limitandosi a richiamare unorientamento giurisprudenziale in tema di risarcimento del danno da ina-dempimento, ritenuto non pertinente al caso di specie.Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la ricorrente deduce laviolazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale haerroneamente confermato la condanna integrale alle spese di primo grado,nonostante l'accoglimento solo parziale delle domande attoree. Deduce, inparticolare, che il significativo scostamento tra l'importo originariamente ri-chiesto dalla controparte e quello effettivamente riconosciuto avrebbe do-vuto indurre a una diversa regolamentazione delle spese, anche mediantecompensazione, in applicazione dei principi di soccombenza reciproca. As-sume, infine, che la sentenza impugnata è affetta da un vizio di omessapronuncia, non avendo esaminato compiutamente le censure formulate inappello in ordine alla quantificazione e ripartizione delle spese processuali,nonché alla imputazione dei costi delle consulenze tecniche d'ufficio.11. Anche l'ultimo motivo di impugnazione è inammissibile.12. Infatti, come già affermato dalla Suprema Corte, “si tratta di unmotivo cd. misto, che va dichiarato, già di per sé, inammissibile, non es-sendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profiliincompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che supponeaccertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere dellaviolazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, chequegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione oquale l'omesso esame su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio.Numero registro generale 30180/2021Numero sezionale 2893/2026Numero di raccolta generale 23069/2026Data pubblicazione 11/07/2026Va aggiunto che una simile formulazione del motivo rimette al giudice dilegittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili,onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili alloscopo, così attribuendo, inammissibilmente, alla Corte il compito impropriodi dare forma e contenuto giuridico alle doglianze del ricorrente, di riorga-nizzarle al fine di decidere successivamente su di esse (cfr., tra le tante,Cass. n. 3397/2024; Cass. n. 23341/2024 Cass., n. 13809/2022, Cass. n.6866/2022)” (Cass. Sez. Trib. n. 12188 del 1.5.2026). In particolare, laricorrente tratta sullo stesso piano interessi e spese, invocando la diversanatura dei primi sulla base della natura delle riserve, senza provvedere allaloro specificazione, ai fini di una nuova qualificazione di merito, estranea algiudizio di legittimità. Contesta, in ultimo, la regolamentazione delle spesecon rilievi di merito non valutabili in sede di legittimità poiché afferenti almerito della causa.13. Il ricorso, pertanto, va respinto.14. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenzaper cui vanno poste a carico della ricorrente. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al paga-mento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 15.000,00,per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore im-porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 30180/2021Numero sezionale 2893/2026Numero di raccolta generale 23069/2026Data pubblicazione 11/07/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile il 25.6.2026.Il PresidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 23069/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris