CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 aprile 2026
Cassazione n. 08573/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zo Ciliento ed elettivamente domiciliate presso lostudio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 23/2021depositata il 27/01/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21507/2021Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 8573/2026Data pubblicazione 06/04/2026Maria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno citato in giudizio dinanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], assumendo di aver concluso conquest’ultima due contratti preliminari di compravendita relativi allo stessoimmobile, il primo in data 11.07.2008, stipulato da [OSCURATO:PERSONA](promissaria acquirente) e [OSCURATO:PERSONA] (promittente venditrice) ed ilsecondo in data 24.07.2008, stipulato da [OSCURATO:PERSONA] (promissariaacquirente), figlia di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] (promittentevenditrice). Le attrici, premesso di essere state immesse nella detenzionedell’immobile e di aver corrisposto, al momento della conclusione delprimo preliminare, una caparra confirmatoria di euro 40.000,00, easserendo altresì di aver restituito a controparte le chiavi dell’immobilestesso dopo aver scoperto che il compendio da acquistarsi presentavaproblemi di infiltrazioni e che pendeva un giudizio nei confronti dellapromittente venditrice che avrebbe avuto effetti anche nei loro confronti,hanno domandato accertarsi l’inadempimento della convenuta,pronunciarsi la risoluzione dei contratti preliminari e condannarsi lacontroparte al pagamento del doppio della caparra versata, oltre alrisarcimento degli ulteriori danni.La convenuta si è costituita in giudizio, sostenendo che erano le attrici adessere inadempienti alle obbligazioni assunte e domandando pronuncia dirisoluzione del contratto per inadempimento delle stesse, con rigetto delledomande avversarie.Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Potenza ha pronunciato larisoluzione dei contratti per inadempimento della convenuta, hacondannato quest’ultima alla restituzione della caparra ricevuta, oltrerivalutazione e interessi, e ha posto a carico della stessa le speseprocessuali e quelle della C.T.U. svolta in corso di causa.Impugnata la decisione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella resistenza diMaria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Potenza, consentenza n. 23/2021 pubblicata il 27.01.2021, ha pronunciato laNumero registro generale 21507/2021Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 8573/2026Data pubblicazione 06/04/2026risoluzione dei contratti per inadempimento delle attrici, ha rigettato ledomande proposte da queste ultime e le ha condannate al pagamentodelle spese del doppio grado di giudizio.Nella motivazione, la Corte, per quanto di interesse in questa sede, haritenuto che l’istruttoria espletata in primo grado non avesse consentito diaccertare la sussistenza di vizi gravi ed occulti dell’immobile, chel’ulteriore giudizio in cui era stata coinvolta la promittente venditrice nonera idoneo a determinare il sorgere di alcuna obbligazione propter rem,che le promissarie acquirenti fossero gravemente inadempienti e, infine,che fosse inammissibile il mutamento, operato dalle stesse nella comparsaconclusionale, della domanda di risoluzione del contratto in quella diaccertamento della legittimità del recesso.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla scorta di tremotivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., in relazione all’art.360 comma 1 n. 4 c.p.c.In particolare, premesso che l’atto di appello della convenuta soccombentenon rispettava il requisito di specificità dei motivi, non consentendo dicircoscrivere il giudizio di gravame agli specifici capi della sentenzaoggetto di censura, la Corte d’appello aveva errato nell’omettere didichiarare l’impugnazione inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c.Il motivo è inammissibile.Al riguardo, deve osservarsi che l'esercizio del potere di diretto esamedegli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove siaNumero registro generale 21507/2021Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 8573/2026Data pubblicazione 06/04/2026denunciato un "error in procedendo", presuppone comunquel'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensatodall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenzaimpugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla basedell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, apena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principiodi autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizionedi inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, hal'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea talestatuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravamesottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misuranecessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi arinviare all'atto di appello (cfr.: Cass. n. 24048/2021).Il principio di cui sopra vale anche, per identità di ratio, nel caso opposto,in cui sia stata censurata, come nella specie, la mancata pronuncia diinammissibilità dei motivi di appello per asserito difetto di specificità.È stato affermato, altresì, che la deduzione della questionedell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., integrante"error in procedendo", che legittima l'esercizio, ad opera del giudice dilegittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito,presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avutoriguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6,c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni dellasentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondocriteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale deglifine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantireal tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione dellagiustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il dirittoNumero registro generale 21507/2021Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 8573/2026Data pubblicazione 06/04/2026di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da noninciderne la stessa sostanza" (cfr.: Cass. n. 3612/2022).Quanto alla violazione denunciata dalla parte, in generale, si osserva chegli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv.con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso chel'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiaraindividuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenzaimpugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla partevolitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addottedal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formesacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione dacontrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanentenatura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il qualemantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata(cfr.: Cass., Sez. Un., n. 36481/2022).Pertanto, sarebbe stata necessaria, da parte dell’odierna parte ricorrente,l’indicazione, per ciascun motivo di appello, dei punti salienti in cui la loroformulazione si sarebbe discostata dai canoni sopra indicati, con le relativeragioni.Nella specie, al contrario, il ricorso non contiene alcuna concretaindicazione in ordine ai nove motivi di appello che si assumono nonspecifici, se non la relativa intitolazione, e la censura riguardacumulativamente l’intero novero di siffatti motivi, senza alcunaspecificazione, neppure sintetica, circa il loro contenuto e le motivazioni invirtù delle quali ciascuno di essi sarebbe stato formulato in manieradifforme dall’osservanza del principio di specificità.Parte ricorrente ha denunciato altresì la violazione dell’art. 132, secondocomma, num. 4 c.p.c., anche in questo caso senza specificare alcunché inordine alla parte di motivazione censurata né alle relative ragioni.Numero registro generale 21507/2021Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 8573/2026Data pubblicazione 06/04/2026Quanto precede impedisce una compiuta disamina del motivo di ricorso daparte del Collegio.2. Il secondo motivo è rubricato come segue: genericità, incongruenza eillogicità della motivazione su punti decisivi, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c. – violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 115c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., e dell’art. 112 c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. – motivazione apparente eviolazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1 n. 4 c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell’art. 1455 cod. civ., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Secondo le ricorrenti, la Corte d’appello, nell’escludere la sussistenza di ungrave inadempimento da parte della promittente venditrice, non avevaconsiderato alcune circostanze in senso contrario, emergentidall’istruttoria espletata, con violazione degli artt. 115, 116 e 112 c.p.c.;la Corte distrettuale, inoltre, aveva omesso di considerare il fatto, noncontestato, che, in data 06.10.2008, il contratto definitivo non era statoconcluso a causa dei vizi dell’immobile e della pendenza di altro giudizionei confronti della promittente venditrice, la quale, nel frangente, si eradichiarata disponibile ad effettuare i lavori necessari alla risoluzione deiproblemi di umidità, previa immediata verifica tecnica, il tutto conviolazione dell’art. 115 c.p.c.; ancora, a dire della parte, il giudice disecondo grado aveva valutato solo parzialmente le risultanze processualial fine di accertare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1455 c.c.,risultandone una motivazione solo apparente; il giudizio richiesto da talenorma non sarebbe stato svolto verificando la rilevanza della violazionedel contratto con riferimento alla volontà dei contraenti, alla natura ed allefinalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell’altra parte all’esattae tempestiva prestazione, tutto ciò diversamente da quanto, invece,considerato correttamente da parte del Tribunale.Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.Numero registro generale 21507/2021Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 8573/2026Data pubblicazione 06/04/2026In primo luogo, premesso che, con il motivo in questione, la parte hadenunciato molteplici vizi della sentenza impugnata, richiamando i numeri3, 4 e 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., deve osservarsi che èinammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazioneeterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art.360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita laprospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, qualiquello della violazione di legge e dell'omesso esame di fatto decisivo per ilgiudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice dilegittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili,onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili alloscopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità ilcompito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, alfine di decidere successivamente su di esse (cfr.: Cass. n. 3397/2024).In secondo luogo, avuto riguardo al fatto che è stato denunciato, tral’altro, il vizio della motivazione apparente, si rileva che, in tema dicontenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132,comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronunciariveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che hacondotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, comeaccade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, néalcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito (cfr.: Cass. n. 3819/2020).Al contrario, nella specie, la motivazione della sentenza impugnata, in cuisono state prese in considerazione non solo le questioni giuridiche relativealle domande delle parti ma anche, in maniera analitica, le risultanzedell’istruttoria espletata in primo grado, consente di ricostruirechiaramente l’iter argomentativo posto a fondamento della decisione.Numero registro generale 21507/2021Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 8573/2026Data pubblicazione 06/04/2026Quanto alla denuncia della violazione di cui all’art. 360, primo comma,num. 5, c.p.c., si osserva che detta norma, così come riformulata dall'art.54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134,introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, lacui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delleprevisioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n.4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia statoomesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il"come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processualetra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame dielementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di unfatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza nonabbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr.: Cass., Sez. Un., n.8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass. n. 25216/2014; Cass.n. 9253/2017; Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 17005/2024).Nella specie, le ricorrenti hanno indicato una serie di circostanzeassertivamente avvenute nella data del 06.10.2008, senza dare conto inalcun modo della loro decisività (si noti che, secondo quanto esposto nelricorso, la promittente venditrice si era dichiarata disponibileall’effettuazione dei lavori, «previa immediata verifica tecnica»),specialmente alla luce delle numerose considerazioni svolte dalla Corted’appello in ordine alla mancata prova della sussistenza di gravi vizidell’immobile oggetto di causa ed al fatto che la pendenza del giudizio incui era coinvolta la promittente venditrice non avrebbe avuto alcunaconseguenza diretta sull’immobile stesso.Numero registro generale 21507/2021Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 8573/2026Data pubblicazione 06/04/2026Con riguardo alla pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deveosservarsi che, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorredenunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con laprescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione provenon introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestatie la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaessendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (cfr.: Cass.Sez. Un., n. 20867/2020; Cass. n. 16016/2021); inoltre, la doglianza circala violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che ilgiudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria,non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondoil suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro ediverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad unadifferente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di provalegale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola divalutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudenteapprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente maleesercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura èammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimitàsui vizi di motivazione (cfr.: Cass. Sez. Un., n. 20867/2020).Quanto alla doglianza relativa alla violazione di legge, essa consiste nelladeduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimentoimpugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindiimplica necessariamente un problema interpretativo della stessa;viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esattaNumero registro generale 21507/2021Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 8573/2026Data pubblicazione 06/04/2026interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sottol'aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi -violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizionedell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della leggein ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecieconcreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anchela prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa(cfr.: Cass. n. 24054/2017; Cass. n. 25182/2024).In concreto, la Corte d’appello ha valutato la gravità dell’inadempimentoed ha ritenuto che sussistesse un intento delle appellate di sottrarsiall’adempimento.Quanto alla doglianza della parte, essa si risolve sostanzialmente in unrichiamo delle risultanze istruttorie del fascicolo di primo grado (si vedano,al riguardo, i richiami alla prova per interrogatorio formale, alledichiarazioni dei testi, alle relazioni del consulente tecnico di parte e diquello d’ufficio, alle confidenze effettuate a quest’ultimo da un terzo,nonché all’asserita mancata contestazione di fatti), e in unacontrapposizione delle proprie valutazioni, ovvero di quelle del Tribunale, aquelle della Corte d’appello.Tuttavia, in questa sede, come sopra si è visto, è precluso il riesame delmerito.3. Il terzo motivo è rubricato come segue: vizio di motivazione pertravisamento e illogicità su punti decisivi, in relazione all’art. 360, comma1 n. 5 c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell’art. 1385 cod. civ.,dell’art. 1453 cod. civ. e dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.A dire delle ricorrenti, premesso che il Tribunale aveva interpretato la lorodomanda come di risoluzione giudiziale anziché come di accertamentodella legittimità del recesso e che le stesse in appello avevano insistito perNumero registro generale 21507/2021Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 8573/2026Data pubblicazione 06/04/2026ottenere il pagamento in loro favore del doppio della caparra confirmatoriasul presupposto che si vertesse in tema di recesso, la Corte d’appelloaveva errato sia nella parte in cui aveva ritenuto preclusa in sede digravame la modifica della domanda di risoluzione in quella fondata sulrecesso, sia nella parte in cui aveva rigettato la domanda delle attrici dicondanna della controparte al pagamento dell’importo della caparra.La censura è parzialmente fondata, il tutto nei limiti di seguito esposti.Deve premettersi che costituisce consolidato orientamento interpretativodi legittimità quello secondo cui, in tema di contratti cui acceda laconsegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria,qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzionegiudiziale ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova,inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoriadell'intervenuto recesso con ritenzione della caparra o pagamento deldoppio, avuto riguardo - oltre che alla disomogeneità esistente tra ladomanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso ed all'irrinunciabilitàdell'effetto conseguente alla risoluzione di diritto - all'incompatibilitàstrutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda dirisarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazioneanticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di ungiudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbiapreferito affrontare gli oneri connessi all'azione risarcitoria per ottenere unristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito - in contrasto con ilprincipio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma diabuso processuale - di modificare la propria strategia difensiva, quando irisultati non corrispondano alle sue aspettative (cfr.: Cass., Sez. Un., n.553/2009; Cass. n. 20798/2011; Cass. n. 4164/2015; Cass. n.21971/2020).Deve inoltre rilevarsi che, con l’atto introduttivo del giudizio, le attrici nonsi erano limitate a domandare la condanna della controparte al pagamentoNumero registro generale 21507/2021Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 8573/2026Data pubblicazione 06/04/2026del doppio della caparra confirmatoria, ma avevano anche richiesto ilrisarcimento del danno ulteriore, così come emerge dalla sentenzaimpugnata.Al riguardo, premesso che l'interpretazione e la qualificazione giuridicadella domanda spettano al giudice di merito, sulla base dei fatti dedottidall'attore (cfr.: Cass. n. 13920/2023), è stato affermato che vaqualificata in termini di pronuncia di risoluzione giudiziale perinadempimento – soggetta, pertanto, alla relativa disciplina generale –, enon quale esercizio del diritto potestativo di recesso, la domanda con cuila parte non inadempiente, che abbia corrisposto la caparra, chieda, oltrealla risoluzione del contratto, la condanna della controparte al pagamentodel doppio della caparra versata e il ristoro degli ulteriori danniasseritamente patiti – ovvero la parte che l’abbia corrisposta chieda, adintegrazione dell’invocata risoluzione, l’accertamento del diritto a ritenerla,oltre alla riparazione dell’ulteriore nocumento patito (cfr.: Cass. n.29482/2025 ed ulteriori precedenti ivi richiamati).Pertanto, l’interpretazione della domanda effettuata dai giudici di merito,come avente ad oggetto la pronuncia della risoluzione giudiziale, è daritenersi corretta e detta domanda non avrebbe potuto essere modificata,come invece dedotto dalle ricorrenti in questa sede.Da quanto precede, tuttavia, non discende di per sé l’infondatezza dellapretesa delle promissarie acquirenti di ottenere la ripetizione dell’importoricevuto a titolo di caparra.Invero, qualora, anziché recedere dal contratto, la parte non inadempientesi avvalga dei rimedi ordinari della richiesta di adempimento ovvero dirisoluzione del negozio, la restituzione della caparra è ricollegabile aglieffetti restitutori propri della risoluzione negoziale, come conseguenza delvenir meno della causa della corresponsione, giacché, in tale ipotesi, essaperde la suindicata funzione di limitazione forfettaria e predeterminatadella pretesa risarcitoria all'importo convenzionalmente stabilito inNumero registro generale 21507/2021Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 8573/2026Data pubblicazione 06/04/2026contratto e la parte che allega di avere subito il danno, oltre che allarestituzione di quanto prestato in relazione al contratto od in esecuzionedel medesimo, ha diritto anche al risarcimento dell'integrale danno subito,se e nei limiti in cui riesce a provarne l'esistenza e l'ammontare in basealla disciplina generale degli artt. 1453 ss. c.c. (cfr.: Cass. n. 8571/2019).Pertanto, non sussiste violazione del principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato allorché il giudice, a fronte di una richiesta direstituzione del doppio della caparra indebitamente cumulata con unadomanda di risoluzione per inadempimento di un preliminare econseguente risarcimento del danno, condanni la parte inadempiente allarestituzione di detta caparra, trattandosi del riconoscimento di un benedella vita omogeneo, seppure ridimensionato, rispetto a quanto "ab initio"richiesto e non sussistendo più alcun titolo della controparte a trattenerela somma versata (cfr.: Cass. n. 11012/2018).Ne deriva che, una volta esattamente affermata l’inammissibilità in appellodi una riqualificazione della domanda di pronuncia della risoluzionegiudiziale del contratto in quella di accertamento della legittimità delrecesso, erroneamente la Corte distrettuale ne ha fatto discendere, inriforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda delle odiernericorrenti di condanna della promittente venditrice alla restituzione dellasomma ricevuta a titolo di caparra, la cui pregressa corresponsione, allaluce dell’effetto retroattivo della pronuncia di risoluzione, risultava ormaipriva di causa.Infatti, non vi è alcuna incompatibilità tra la pronuncia di risoluzionegiudiziale dei contratti per inadempimento delle promissarie acquirenti e lacondanna della promittente venditrice alla restituzione, a titolo di indebito,dell’acconto ricevuto quale caparra confirmatoria, caparra che la secondanon ha titolo a trattenere, non essendosi avvalsa del rimedio di cui all’art.1385 c.c.Entro tali limiti, la doglianza delle odierne ricorrenti è fondata.Numero registro generale 21507/2021Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 8573/2026Data pubblicazione 06/04/2026Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto quanto al terzomotivo, entro i limiti sopra indicati, e dichiarato inammissibile quanto airestanti.Entro tali limiti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corted’appello di Potenza in diversa composizione, perché riesamini la domandadelle odierne ricorrenti in applicazione dei principi suesposti.Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello provvederà anche sullespese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, nei limiti indicati inmotivazione, e dichiara inammissibili i restanti; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello diPotenza in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 25 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso