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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 13920/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26542-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ONOFRIO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrenteincidentale – nonché [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a) intimata Ric. 2018 n. 26542 sez.

S2 -ad. 07-02-2023 - 2 - avverso la sentenza n. 108/2018 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07.02.023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 108/2018 resa pubblica il 15.3.2018 , la Corte d’Appello di Lecce sez. distaccata di Taranto ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la pronuncia del locale Tribunale che – per quanto interessa in questa sede – aveva respinto la domanda risarcitoria da essi proposta contro il vicino [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai danni provocati al loro immobile a seguito di scavi da quest’ultimo eseguiti nell’esecuzione di attività edilizia.

Pergiungere a tale conclusione, la Corte di merito ha rilevato che la deduzione in sede di gravame della violazione dell’art. 2050 cc costituiva una domanda nuova,inammissibile ai sensi dell’art. 345 cpc, avendo gli attori in primo grado agito ai sensi dell’art. 2043 ccsenza peraltro assolvere al relativo onere probatorio sull’esistenza di comportamenti colposi in violazione del principio del neminem laedere.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i soccombenti Ancora - Totaro sulla base di due motivi , contrastati dal Lacarbonara con controricorso, contenente a sua volta ricorso incidentale articolato in unico motivosulla condanna alle spese. [OSCURATO:PERSONA] spa –che pure aveva partecipato al giudizio di merito, in qualità di chiamata in garanzia dal convenuto Lacarbonara – non ha svolto difese in questa sede- In prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2018 n. 26542 sez.

S2 -ad. 07-02-2023 - 3 - 1.1Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., nonché violazione dell’art. 2050 cod. civ. con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.

I ricorrentirilevano che con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado avevano denunciato l’esecuzione di scavi di fondazione ad opera del vicino, che avevano provocato un notevole dissesto del loro edificio e che pertanto avevano chiesto il risarcimento di tutti i danni.

Rilevanoche con l’atto di appello avevano dedotto che l’attività posta in essere dal convenuto andava qualificata come attività pericolosa trattandosi attività di escavazione eseguita su confine e con macchinari, per cui l’onere probatorio di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno gravava sul convenuto.

La criticamossa alla sentenza di appello investe la mancata considerazione delle circostanze dedotte nell’atto di citazione nel giudizio di primo grado e debitamente richiamate nel motivo di appello. 1.2Con il secondo motivo si deduce violazione dell’artt. 112 cod. proc. civ., con riferimentoall’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.; violazione e disapplicazione degli artt. 2043 cod. civ., 43 cod. pen., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.: violazione dell’art. 132, n. 4), cod. proc. civ.

I ricorrenti censurano lapronuncia impugnata nella parte in cui i giudici di seconde cure, condividendo la motivazione del Tribunale di Taranto, ritengono che l’ingiustizia del danno sarebbe potuta derivare agli attori solo dall’illegittimità dell’opera realizzata dal Lacarbonara«dal punto di vista urbanistico ed edilizio», laddove nella fattispecie in esame erano state dedotte - sin dal primo grado di giudizio - ulteriori violazioni nella realizzazione del nuovo fabbricato: divieto di escavazioni nel fondo che rechino danno al vicino (art. 840 cod. civ.), divieto di immissioni e scuotimenti (art. 844 cod. civ.); divieto di escavazioni di fossi a distanza inferiore di quella Ric. 2018 n. 26542 sez.

S2 -ad. 07-02-2023 - 4 - prevista dall’art. 891 cod. civ.

L’effettiva esistenza di dette violazioni, nonché la sussistenza del nessodi causalità rispetto al danno del quale si reclama il risarcimento risulta, invece, confermata dalla C.T.U. e dalla parte espositiva della sentenza di primo grado. 2I due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono fondati, con logico assorbimento del ricorso incidentale che verte sulle spese.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la qualificazionegiuridica della domanda spetta al giudice di merito sulla base dei fatti dedotti dall’attore.

E’ stato infatti ripetutamente affermato che i l giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale (cfr. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 118 de l 07/01/2016 (Rv. 638481; Sez. 3, Sentenza n. 26159 del 12/12/2014 Rv. 633524; Sez. 2 -, Ordinanza n. 7322 del 14/03/2019 Rv. 652943; Sez. 1, Sentenza n. 23794 del 14/11/2011 Rv. 620426).

Nel caso in esame la Corte d’Appello si è discostata dai suddetti principi perché, avendo gli attori denunziato già in primo grado l’esecuzione di scavi delle fondazioni e scuotimenti che avevano provocato notevole dissesto in progressivo aggravamento nel loro contiguo edificio, la Corte d’appello, anziché optare per un esito abortivo del giudizioin un’ottica formalistica (da evitare ove possibile: Ric. 2018 n. 26542 sez.

S2 -ad. 07-02-2023 - 5 - cfr.

SSUU 27199/2017 in motivazione con riferimenti anche a principi elaborati dalla CEDU) ,avrebbe dovuto verificare se le attività segnalate già con la citazione introduttivadel giudizio di primo grado integrassero effettivamente la condotta di cui all’art. 2050 cc e trarre le dovute conseguenze, ma ciò non risulta.

A tale lacuna rimedierà il giudice di rinvio che si designa nella Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione e che provvederà, all’esito, anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata e rinvia al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26542-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ONOFRIO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrenteincidentale – nonché [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a) intimata Ric. 2018 n. 26542 sez. S2 -ad. 07-02-2023 - 2 - avverso la sentenza n. 108/2018 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07.02.023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 108/2018 resa pubblica il 15.3.2018 , la Corte d’Appello di Lecce sez. distaccata di Taranto ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la pronuncia del locale Tribunale che – per quanto interessa in questa sede – aveva respinto la domanda risarcitoria da essi proposta contro il vicino [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai danni provocati al loro immobile a seguito di scavi da quest’ultimo eseguiti nell’esecuzione di attività edilizia. Pergiungere a tale conclusione, la Corte di merito ha rilevato che la deduzione in sede di gravame della violazione dell’art. 2050 cc costituiva una domanda nuova,inammissibile ai sensi dell’art. 345 cpc, avendo gli attori in primo grado agito ai sensi dell’art. 2043 ccsenza peraltro assolvere al relativo onere probatorio sull’esistenza di comportamenti colposi in violazione del principio del neminem laedere. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i soccombenti Ancora - Totaro sulla base di due motivi , contrastati dal Lacarbonara con controricorso, contenente a sua volta ricorso incidentale articolato in unico motivosulla condanna alle spese. [OSCURATO:PERSONA] spa –che pure aveva partecipato al giudizio di merito, in qualità di chiamata in garanzia dal convenuto Lacarbonara – non ha svolto difese in questa sede- In prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2018 n. 26542 sez. S2 -ad. 07-02-2023 - 3 - 1.1Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., nonché violazione dell’art. 2050 cod. civ. con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. I ricorrentirilevano che con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado avevano denunciato l’esecuzione di scavi di fondazione ad opera del vicino, che avevano provocato un notevole dissesto del loro edificio e che pertanto avevano chiesto il risarcimento di tutti i danni. Rilevanoche con l’atto di appello avevano dedotto che l’attività posta in essere dal convenuto andava qualificata come attività pericolosa trattandosi attività di escavazione eseguita su confine e con macchinari, per cui l’onere probatorio di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno gravava sul convenuto. La criticamossa alla sentenza di appello investe la mancata considerazione delle circostanze dedotte nell’atto di citazione nel giudizio di primo grado e debitamente richiamate nel motivo di appello. 1.2Con il secondo motivo si deduce violazione dell’artt. 112 cod. proc. civ., con riferimentoall’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.; violazione e disapplicazione degli artt. 2043 cod. civ., 43 cod. pen., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.: violazione dell’art. 132, n. 4), cod. proc. civ. I ricorrenti censurano lapronuncia impugnata nella parte in cui i giudici di seconde cure, condividendo la motivazione del Tribunale di Taranto, ritengono che l’ingiustizia del danno sarebbe potuta derivare agli attori solo dall’illegittimità dell’opera realizzata dal Lacarbonara«dal punto di vista urbanistico ed edilizio», laddove nella fattispecie in esame erano state dedotte - sin dal primo grado di giudizio - ulteriori violazioni nella realizzazione del nuovo fabbricato: divieto di escavazioni nel fondo che rechino danno al vicino (art. 840 cod. civ.), divieto di immissioni e scuotimenti (art. 844 cod. civ.); divieto di escavazioni di fossi a distanza inferiore di quella Ric. 2018 n. 26542 sez. S2 -ad. 07-02-2023 - 4 - prevista dall’art. 891 cod. civ. L’effettiva esistenza di dette violazioni, nonché la sussistenza del nessodi causalità rispetto al danno del quale si reclama il risarcimento risulta, invece, confermata dalla C.T.U. e dalla parte espositiva della sentenza di primo grado. 2I due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono fondati, con logico assorbimento del ricorso incidentale che verte sulle spese. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la qualificazionegiuridica della domanda spetta al giudice di merito sulla base dei fatti dedotti dall’attore. E’ stato infatti ripetutamente affermato che i l giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale (cfr. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 118 de l 07/01/2016 (Rv. 638481; Sez. 3, Sentenza n. 26159 del 12/12/2014 Rv. 633524; Sez. 2 -, Ordinanza n. 7322 del 14/03/2019 Rv. 652943; Sez. 1, Sentenza n. 23794 del 14/11/2011 Rv. 620426). Nel caso in esame la Corte d’Appello si è discostata dai suddetti principi perché, avendo gli attori denunziato già in primo grado l’esecuzione di scavi delle fondazioni e scuotimenti che avevano provocato notevole dissesto in progressivo aggravamento nel loro contiguo edificio, la Corte d’appello, anziché optare per un esito abortivo del giudizioin un’ottica formalistica (da evitare ove possibile: Ric. 2018 n. 26542 sez. S2 -ad. 07-02-2023 - 5 - cfr. SSUU 27199/2017 in motivazione con riferimenti anche a principi elaborati dalla CEDU) ,avrebbe dovuto verificare se le attività segnalate già con la citazione introduttivadel giudizio di primo grado integrassero effettivamente la condotta di cui all’art. 2050 cc e trarre le dovute conseguenze, ma ciò non risulta. A tale lacuna rimedierà il giudice di rinvio che si designa nella Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione e che provvederà, all’esito, anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata e rinvia al