CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 settembre 2026
Cassazione n. 25688/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
do del Giudice-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 2, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Malcangio unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1395/2022depositata il 14/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propose dinanzi al Tribunale di Treviso opposizione aun decreto ingiuntivo con cui, su ricorso del [OSCURATO:PERSONA] 2 sito inTreviso, via [OSCURATO:PERSONA] n. 47, rappresentato dall’amministratore PeruzzoNumero registro generale 1981/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 25688/2026Data pubblicazione 22/09/2026Gestioni [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. (ora [OSCURATO:SOCIETA].), leera stato ingiunto di pagare la somma di euro 6.328,83, a titolo di spesecondominiali.Nella resistenza del [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza di primo grado, ilTribunale, rilevato che l’opponente aveva pagato la somma di euro2.619,52, che andava quindi detratta dal dovuto, revocò il decretoingiuntivo opposto e condannò l’opponente al pagamento della minorsomma di euro 4.083,68, compensando le spese processuali in ragionedella soccombenza reciproca.2. A seguito di impugnazione da parte del [OSCURATO:PERSONA], nella resistenzadella [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n.1395/2022 pubblicata il 14.06.2022, in accoglimento del gravame, hacondannato la società appellata al pagamento di euro 6.703,10 oltreinteressi, nonché oltre alle spese del doppio grado di giudizio.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, laCorte territoriale, dopo aver osservato che la somma ingiunta si riferivaalle spese di competenza del conduttore dell’immobile di proprietà dellaPegaso S.r.l. e che quest’ultima, nelle more del giudizio, aveva corrispostol’importo di euro 2.619,42 che le competeva, invece, in qualità diproprietaria, ha anche rilevato che, nel corso della causa di opposizione,l’amministratore del [OSCURATO:PERSONA] aveva ulteriormente precisato il credito ineuro 6.703,10 - considerate le spese condominiali di competenzadell’inquilino fino ad aprile 2017, e non fino al precedente mese di febbraio2017 come nel decreto ingiuntivo opposto - e, infine, ha ritenuto che ilTribunale non avrebbe dovuto sottrarre l’importo pagato da quelloingiunto ad altro titolo.3. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre per cassazione avverso quest’ultima sentenzasulla scorta di un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] 2 sito in Treviso, via [OSCURATO:PERSONA] n. 47, resiste concontroricorso.Numero registro generale 1981/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 25688/2026Data pubblicazione 22/09/2026memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo del ricorso si lamenta: violazione e/o omessaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., 99 c.p.c. e 2907 c.c. in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c.; violazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c.; in particolare, a parere della ricorrente, la Corte d’appelloavrebbe erroneamente ritenuto di condannare la stessa al pagamentodell’importo di euro 6.703,10 in favore del [OSCURATO:PERSONA] 2 che avevadomandato, rassegnando conclusioni in tal senso nel secondo grado,esclusivamente la conferma del decreto ingiuntivo opposto recante unacondanna di pagamento di euro 6.328,83, con ciò discostandosipalesemente dal dettato dell’art. 112 c.p.c. che impone al Giudice di nonpronunciare oltre i limiti della domanda.Il motivo è infondato.Deve premettersi che, essendo stata dedotta la violazione degli artt. 112 e342 c.p.c., e dunque un "error in procedendo", la Corte di cassazione ègiudice anche del "fatto processuale" e può esercitare il potere-dovere diesame diretto degli atti (cfr.: Cass. sez. un. n. 8077/2012; Cass. n.20924/2019; Cass. n. 2771/2017).Come dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] controricorrente, dalla motivazione dellasentenza di primo grado risulta che la determinazione del residuo dovuto,pari a euro 4.083,68, al cui pagamento era stata condannata la societàopponente, è avvenuta decurtando la somma di euro 2.619,42,pacificamente corrisposta, dall’importo di euro 6.703,10, quest’ultimoliquidato sulla scorta delle seguenti considerazioni: «Infatti con deliberadel 13.9.17 il condominio approvò il rendiconto consuntivo ‘1.5.16 –30.4.17’, da cui risulta che alla ‘[OSCURATO:SOCIETA]’ vennero imputate anche le spesea titolo di saldo dell’anno precedente (€ 9.463,72). Sicché, sommando atale importo quello di € 2239,38, inerente al periodo cit., la sommaNumero registro generale 1981/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 25688/2026Data pubblicazione 22/09/2026complessivamente dovuta è di € 11.703,10. Poiché la creditrice hariconosciuto di aver ricevuto € 5000,00 a dicembre ’16, il creditocondominiale residuo è di € 6703,10» (cfr.: controricorso, a pag. 7;sentenza di primo grado).In sede di gravame, nella parte narrativa, l’odierno controricorrente hacensurato l’indebita decurtazione dell’importo di euro 2.619,42, mentre laquantificazione del credito in euro 6.703,10 non è stata oggetto diimpugnazione. Nelle conclusioni, poi, il [OSCURATO:PERSONA] ha domandato di«riformare la sentenza nella parte in cui si stabilisce che dall’importoingiunto deve essere detratto a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di euro2619,52 e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 3904/2017 indata 10.11.2017 dal Tribunale di Treviso n. 5052/2017 Rep, emessoall’esito del procedimento rubricato al n. 8673/2017 R.G.».[OSCURATO:PERSONA], in questa sede, oppone alla controparte la formazione delgiudicato interno sulla quantificazione dell’importo di euro 6.703,10, nonessendo stata essa oggetto né dell’appello principale, né di appelloincidentale da parte della società.Ciò posto, deve osservarsi che l'interpretazione della domanda spetta algiudice del merito (cfr., fra le altre: Cass. n. 20718/2018; Cass. n.29822/2019; Cass. n. 13920/2023) ed il relativo giudizio non è utilmentecensurabile in cassazione, posto che esso si colloca sul terrenodell'ermeneusi della domanda giudiziale, trovando solo il limite dellacorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (cfr.: Cass. n. 29822/2019,cit.); ove il giudice del merito abbia espressamente ritenuto che una certadomanda era stata avanzata ed era compresa nel "thema decidendum",tale statuizione, ancorché erronea, non può essere direttamente censurataper ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto unamotivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debbaritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione nonè logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesimaNumero registro generale 1981/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 25688/2026Data pubblicazione 22/09/2026motivazione sia erronea. In tal caso, il dedotto errore del giudice non siconfigura come "error in procedendo", ma attiene al momento logicorelativo all'accertamento in concreto della volontà della parte (cfr.: Cass.n. 20718/2018, cit.; Cass. n. 3702/2006).La domanda giudiziale deve essere interpretata, dal giudice, conriferimento alla volontà della parte, quale emergente non solo dallaformulazione letterale delle conclusioni assunte nella citazione, ma anchedall'intero complesso dell'atto che le contiene (cfr.: Cass. n. 6100/1997;Cass. n. 19188/2003; Cass. n. 18653/2004). Invero, il principio dellalibertà di forma degli atti di parte nel processo civile non consente ditenere distinte, ai fini della concreta ricerca delle istanze rivolte al giudice,le diverse parti degli scritti difensivi ed impone l'esame globale di essi, benpotendo essere contenute, nella parte espositiva, richieste conclusive e,allo stesso modo, argomentazioni difensive tra le conclusioni di detti atti(cfr.: Cass. n. 18096/2002).Ora, tale interpretazione risulta espressamente compiuta da parte delgiudice del merito, laddove lo stesso ha osservato che, nel corso dellacausa di opposizione a decreto ingiuntivo, l’amministratore delCondominio aveva ulteriormente precisato il credito in euro 6.703,10,considerate le spese condominiali di competenza dell’inquilino fino adaprile 2017, e non fino al precedente mese di febbraio 2017 come neldecreto ingiuntivo opposto, ritenendo, pertanto, che il maggior importooggetto di censura nella presente sede fosse compreso nella domandadella parte opposta, e, dunque, nel thema decidendum.Tale ricostruzione è conforme al tenore dell’atto di appello, dainterpretarsi, come innanzi si è visto, sulla scorta non soltanto delleconclusioni rassegnate (in cui, oltre alla richiesta di conferma del decretoingiuntivo, compare anche la domanda di riforma della sentenza di primogrado nella sola parte concernente l’avvenuta decurtazione della somma diNumero registro generale 1981/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 25688/2026Data pubblicazione 22/09/2026euro 2.619,52), bensì anche della narrativa contenente le critiche rivoltealla sentenza di primo grado.In particolare, la circostanza che, nelle conclusioni riportate tanto nell’attodi appello quanto negli atti successivi, la parte abbia fatto riferimentoletteralmente alla semplice conferma del decreto ingiuntivo opposto, noncomporta rinuncia alla maggior somma rilevata dai giudici di merito.Una tale conseguenza non può neppure trarsi dal tenore delle note ditrattazione scritta per l’udienza chiamata il giorno 26.10.2021 (cfr.: doc.22 della ricorrente), laddove si è dedotto che il maggior importo«rappresenta, dunque, un errore del giudice di prime cure in quanto hainserito nella sentenza n. 1869/2020 una rata afferente alle spesecondominiali che al momento dell’emissione del decreto ingiuntivo n. 3094/ 2017, proc. n. 8673/2017 R.G. Trib. Treviso, non era ancora maturata».Infatti, in sede di gravame l’appellante non risulta aver chiesto emendarsidetto “errore”, che si assume commesso dal giudice di primo grado.Da quanto precede deriva, in primo luogo, che, non essendo stato ilriconoscimento del maggior credito fatto oggetto di censura da alcunadelle parti in sede di gravame, sulla circostanza si è formato il giudicato.In proposito, si osserva che la formazione della cosa giudicata su un capodella sentenza per mancata impugnazione si verifica con riferimento aicapi che siano completamente autonomi perché fondati su distintipresupposti di fatto e di diritto, mentre l'acquiescenza alle parti dellasentenza non impugnata non si verifica quando queste si pongano innesso conseguenziale con altra e trovino in essa il suo presupposto (cfr.:Cass. n. 12649/2020; Cass. n. 18713/2016).Ciò posto, deve rilevarsi, in concreto, che l’accertamento della base dicalcolo del dovuto costituisce antecedente logico della liquidazione oggettodi appello, con la conseguenza che l’impugnazione di quest’ultima, oveavvenuta per motivi che non riguardano il primo, non estende ad esso isuoi effetti.Numero registro generale 1981/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 25688/2026Data pubblicazione 22/09/2026In secondo luogo, dovendosi la somma considerare compresa nel themadecidendum, non è ravvisabile il vizio di ultrapetizione.2. Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rifondere alCondominio controricorrente le spese processuali del giudizio dilegittimità, che liquida in complessivi euro 200,00 per spese ed euro3.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie edaccessori di legge, se ed in quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 15 settembre 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa