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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16161/2026

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contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e per essa, quale procuratrice, [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico, rappresentata e difesa dall'avvocatoNicola Marotta-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3498/2024depositata il 16/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25013/2024Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 16161/2026Data pubblicazione 25/05/2026Nel 2013, [OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio, dinanzi al Tribunale diRoma, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dell’Etruria e del [OSCURATO:PERSONA].Coop., assumendo di aver acquistato dal primo, per il prezzo di euro161.929,00, un immobile gravato da ipoteca iscritta a favore dellaseconda a garanzia di un mutuo il cui importo residuo, oggetto di accolloda parte dell’acquirente, ammontava a euro 72.637,00.

L’attore,considerato che, una volta pagato il debito nei confronti della banca,quest’ultima non aveva proceduto alla cancellazione dell’ipoteca, hadomandato: - accertarsi che nulla fosse dovuto in favore dell’istituto dicredito; - per l’effetto, ordinarsi la cancellazione dell’ipoteca; -condannarsi il convenuto [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne l’attore da qualsiasipretesa della banca che fosse stata accertata in corso di causa, nonché aporre in essere ogni azione necessaria per la cancellazione dell’ipoteca; -condannarsi i convenuti, anche in solido, al risarcimento dei danni, anche,in subordine, da perdita di chances.[OSCURATO:PERSONA] dell’Etruria e del [OSCURATO:PERSONA].

Coop., costituendosi ingiudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo all’attore eha domandato il rigetto della domanda avversaria, sostenendo che ildebito per il mutuo non fosse stato completamento estinto.[OSCURATO:PERSONA], a sua volta, ha chiesto dichiararsi che nulla fossedovuto alla banca.A seguito dell’interruzione del giudizio per la messa in liquidazione coattaamministrativa della [OSCURATO:PERSONA] dell’Etruria e del [OSCURATO:PERSONA].

Coop., insede di riassunzione si è costituita, in luogo della stessa, la Nuova BancaPopolare dell’Etruria e del Lazio, in qualità di procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA]Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Roma ha rigettato ledomande dell’attore, condannandolo al pagamento delle spese di lite.Numero registro generale 25013/2024Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 16161/2026Data pubblicazione 25/05/2026A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], sono rimasticontumaci REV [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA], mentre èintervenuta in giudizio, quale cessionaria del credito, la [OSCURATO:SOCIETA]tramite la mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., poi sostituita dalla [OSCURATO:SOCIETA]Con sentenza n. 3498/2024 pubblicata il 16.05.2024, la Corte d’appello diRoma, ha rigettato l’appello e ha condannato l’appellante al pagamentodelle spese processuali nei confronti della controparte costituita.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto che: - era corretta l’interpretazione delle domande dell’attoreeffettuata dal Tribunale, sicché, non avendo la banca convenuta propostodomanda riconvenzionale, non era necessario accertare il relativo creditoresiduo; - le considerazioni del giudice di primo grado in ordineall’alterazione di un documento prodotto dall’attore e disconosciuto dallabanca non erano state efficacemente contraddette in sede di appello; -l’ordine di esibizione richiesto dall’appellante era superfluo e le altre provenon erano state specificamente riprodotte in sede di impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso quest’ultimasentenza sulla scorta di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] SPVs.r.l., ha resistito con controricorso.memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente si dà atto che, in ragione dell’esito del giudizio, non sipone questione sulle modalità di esecuzione della notificazione del ricorsoper cassazione alle parti non costituite.

Invero, il rispetto del dirittofondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, aisensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti chesiano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelliNumero registro generale 25013/2024Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 16161/2026Data pubblicazione 25/05/2026che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalitàsuperflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e,in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, daeffettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, incondizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale èdestinato a produrre i suoi effetti.Come più volte affermato in sede di interpretazione di legittimità, in casodi ricorso inammissibile o prima facie infondato, risulta superfluo, purpotendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termineper l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di unanotifica nulla o inesistente, in quanto la fissazione di tale termine sitradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento deitermini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportarealcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delleparti (cfr.: Cass. n. 11825/2025; Cass. n. 6924/2020; Cass. n.16141/2019, Cass. n. 12515/2018).Può dunque passarsi all’esame dei motivi di impugnazione.1.

Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedi norme di diritto (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) con riferimento all’art. 2697c.c. – riguardo l’onere della prova – e all’art. 112 c.p.c. – riguardol’interpretazione della domanda (il giudice ha il potere-dovere di accertaree valutare il contenuto sostanziale della pretesa).

Motivazione apparente.In particolare, il ricorrente sostiene che, essendo due i convenuti (la bancacreditrice ipotecaria e il venditore) ed essendo stata formulata neiconfronti del secondo, fra l’altro, domanda di condanna al pagamento diquanto fosse risultato ancora dovuto in favore dell’istituto di credito, laCorte d’appello avrebbe illegittimamente omesso di pronunciare sullastessa, ritenendola erroneamente subordinata.

Inoltre, mentre l’attoredoveva dimostrare soltanto l’esistenza del diritto rimasto insoddisfatto,Numero registro generale 25013/2024Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 16161/2026Data pubblicazione 25/05/2026gravava sulla banca l’onere di provare l’esistenza del maggior credito e sulvenditore l’onere di dimostrare la sua eventuale inesistenza.Il motivo è infondato.Sul punto, in primo luogo, deve rilevarsi che l'interpretazione delladomanda spetta al giudice del merito (cfr., fra le altre: Cass. n.20718/2018; Cass. n. 29822/2019; Cass. n. 13920/2023) ed il relativogiudizio non è utilmente censurabile in cassazione, posto che esso sicolloca sul terreno dell'ermeneusi della domanda giudiziale, trovando soloil limite della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (cfr.: Cass. n.29822/2019, cit.); ove il giudice del merito abbia espressamente ritenutoche una certa domanda era stata avanzata ed era compresa nel "themadecidendum", tale statuizione, ancorché erronea, non può esseredirettamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque ilgiudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certaquestione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto diultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato chequella medesima motivazione sia erronea.

In tal caso, il dedotto errore delgiudice non si configura come "error in procedendo", ma attiene almomento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà dellaparte (cfr.: Cass. n. 20718/2018, cit.; Cass. n. 3702/2006).In concreto, tale interpretazione è avvenuta nella sentenza impugnata,laddove, a pag. 11, si è ritenuto che la domanda proposta nei confrontidella banca avesse ad oggetto un accertamento negativo del credito e chequella di manleva proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fossesubordinata all’eventuale accertamento positivo di un credito in capo allabanca convenuta, accertamento non richiesto.Le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale sono state supportatedall’esame degli scritti difensivi dell’appellante, riportati in sentenza perestratto nelle parti di interesse, sicché è da escludersi la sussistenza delvizio di motivazione apparente, che ricorre quando la pronuncia riveli unaNumero registro generale 25013/2024Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 16161/2026Data pubblicazione 25/05/2026obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto ilgiudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quandonon vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disaminalogico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr.:Cass. n. 3819/2020), ovvero quando, benché graficamente esistente, lamotivazione non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento (cfr.: Cass. n. 1986/2025).Peraltro, l’interpretazione della Corte d’appello risulta anche immune dacensura in concreto, visto che nel ricorso non sono chiarite le ragioni perle quali una domanda di accertamento di nulla dovere in favore delconvenuto debba essere qualificata come di accertamento dell’inesattoadempimento del medesimo, nonché i motivi per i quali una domanda dimanleva (si rileva, al riguardo, che il ricorrente, pur avendo fattoriferimento, a pag. 9 del ricorso, alla garanzia per evizione, non deduceche quest’ultima si fosse verificata) avente ad oggetto «la somma cherisulterà dovuta» (cfr.: sentenza impugnata, a pag. 9) non debbapresupporre che almeno una delle parti abbia chiesto l’accertamento ditale credito e che tale richiesta sia stata accolta, ipotesi pacificamente nonverificatasi nella specie (in particolare, la banca è stata convenuta ingiudizio e non ha fatto valere alcuna pretesa, limitandosi a chiedere ilrigetto della domanda avversaria).Non sussiste, infine, alcuna illegittima inversione dell’onere probatorio,posto che, essendo pacifici l’esistenza del rapporto di mutuo e il suocontenuto, né essendo stata proposta alcuna domanda riconvenzionale,gravava sui debitori l’onere di provare l’esatto adempimento dell’obbligo direstituzione del dovuto per capitale, interessi e spese.Numero registro generale 25013/2024Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 16161/2026Data pubblicazione 25/05/20262.

Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione di norme di diritto (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) con riferimentoagli artt. 2727 e 2729 c.c. – omessa motivazione.Il ricorrente, premesso di aver censurato in appello la pronuncia di primogrado, nella parte in cui erano stati valorizzati ai fini della decisionesoltanto i segni di probabile alterazione di un documento contabileprodotto in giudizio, senza confrontarne le risultanze con quelle dellarestante documentazione in atti, sostiene che la Corte d’appello,limitandosi a richiamare la motivazione di primo grado, abbia violato lenorme indicate in rubrica in tema di prova indiziaria e abbia omesso dimotivare sul punto.Il motivo è infondato.In proposito, deve premettersi che, come emerge dalla sentenzaimpugnata, a pag. 7, il giudice di primo grado aveva escluso la conformitàall’originale della copia, prodotta dall’attore odierno ricorrente, dellacomunicazione, inviata dalla banca, relativa alla somma da versare ai finidell’estinzione anticipata del mutuo, e ciò non soltanto per aver accertato isegni di manipolazione del documento, ma, a monte, per il fatto che, aseguito del disconoscimento effettuato dall’istituto di credito ex art. 2719c.c., non era stato prodotto l’originale da parte dell’attore stesso.Tale autonoma ratio decidendi non risulta messa in discussione dallaparte.Per quanto concerne, poi, il confronto tra la copia del documento prodottadal debitore e quella prodotta dalla banca, si verte in tema non già diprova indiziaria, bensì di esame documentale, sicché nella specie non siravvisa una violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., richiamati in rubrica.La Corte d’appello, inoltre, ha espressamente motivato sulla doglianza,osservando, in primo luogo, che essa non era connotata dalla specificitàrichiesta dell’art. 342 c.p.c. e, in secondo luogo, che le considerazioni e glielementi di prova dedotti dall’appellante non erano tali da contraddire leNumero registro generale 25013/2024Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 16161/2026Data pubblicazione 25/05/2026argomentazioni del primo giudice in ordine ai segni di alterazione rilevatisul documento.Pertanto, la motivazione esiste, è al di sopra del c.d. minimocostituzionale e consente di ricavare l’iter logico su cui si fonda ladecisione di rigetto del motivo di appello.Le predette osservazioni della Corte di merito non sono neppure oggettodi specifica censura nella presente sede da parte del ricorrente, il quale,invece, si è limitato a lamentare l’omessa confutazione delle altrerisultanze documentali (contratto di mutuo, piano di ammortamento,estratti di conto corrente) da lui richiamate a sostegno della sua tesi.Al riguardo, tuttavia, deve osservarsi che la valutazione delle risultanzedelle prove, come la scelta, tra le stesse, di quelle ritenute più idonee asorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati algiudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento daquelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicitaconfutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegatidalle parti (cfr.: Cass. n. 42/2009).3.

Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedi norme di diritto (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) con riferimento agli artt.112, 115 e 116 c.p.c. – motivazione contraddittoria.In particolare, il ricorrente, premesso di aver riproposto nelle conclusionidell’atto di appello le istanze istruttorie non accolte in primo grado e diaver insistito per la loro ammissione all’udienza di discussione della causa,si duole del fatto che la Corte d’appello abbia disatteso le istanzeistruttorie con motivazione perplessa o apparente.Il motivo è infondato.In primo luogo, al riguardo, deve osservarsi che la Corte di merito haespressamente motivato circa il rigetto delle istanze istruttorie, ritenendosuperfluo l’ordine di esibizione e inammissibili le prove per interrogatorioformale e per testi, in quanto non riproposte specificamente in sede diNumero registro generale 25013/2024Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 16161/2026Data pubblicazione 25/05/2026gravame; la motivazione in questione non è né perplessa, nécontraddittoria, né meramente apparente.Sul punto, inoltre, si osserva che il vizio di motivazione deve risultare daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014; Cass., Sez.Un., n. 8054/2014), sicché esso dev'essere dedotto con riferimento alcontenuto intrinseco della sentenza impugnata, non potendo fondarsi suelementi istruttori allo stesso estranei (cfr.: Cass. n. 32869/2025).In concreto, il verbale dell’udienza di discussione, richiamato al riguardodalla parte, costituisce atto distinto dalla sentenza pronunciata in udienza,sicché il contenuto del primo non può assurgere a elemento per affermareil vizio di motivazione della seconda.In secondo luogo, deve osservarsi che, correttamente la Corte d’appelloha richiamato il principio di diritto secondo cui la riproposizione delleistanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve esserespecifica, dovendo la parte riprodurre nel suo atto di costituzione inappello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, sicchéè inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado (cfr.:Cass. n. 5812/2016; Cass. n. 16420/2023).Al contrario, quanto alle prove dichiarative, dalla sentenza impugnata, apag. 12, e dal ricorso, a pag. 13, risulta che la riproposizione è avvenutamediante generico rinvio alla «seconda memoria ex art. 183, sestocomma, c.p.c.», sicché la decisione della Corte d’appello risultagiuridicamente corretta; peraltro, l’oggetto di tali istanze istruttorie èrimasto non specificato anche nel presente giudizio di legittimità.Quanto all’ordine di esibizione, esso è stato ritenuto superfluo dal giudicedel merito, e tale valutazione non può essere posta in discussione inquesta sede, in quanto l'ordine di esibizione, subordinato alle molteplicicondizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att.c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essereNumero registro generale 25013/2024Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 16161/2026Data pubblicazione 25/05/2026utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti conaltri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onereprobatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltàdiscrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, ilcui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso percassazione, per violazione di norma di diritto (cfr.: Cass. n. 31251/2021;Cass. n. 22196/2010).Infine, devono ritenersi insussistenti sia la violazione dell’art. 115 c.p.c.,non risultando dedotto che il giudice abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli (cfr.: Cass. Sez.

Un., n.20867/2020; Cass. n. 16016/2021), sia la violazione dell’art. 116 c.p.c.,non essendo stato allegato che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza didiversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria, oppure,qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento(cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 20867/2020).4.

In definitiva, il ricorso va interamente rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivotra le sole parti costituite, mentre nulla va disposto quanto alle altre.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MNumero registro generale 25013/2024Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 16161/2026Data pubblicazione 25/05/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a partecontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 3.000,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e per essa, quale procuratrice, [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico, rappresentata e difesa dall'avvocatoNicola Marotta-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3498/2024depositata il 16/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25013/2024Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 16161/2026Data pubblicazione 25/05/2026Nel 2013, [OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio, dinanzi al Tribunale diRoma, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dell’Etruria e del [OSCURATO:PERSONA].Coop., assumendo di aver acquistato dal primo, per il prezzo di euro161.929,00, un immobile gravato da ipoteca iscritta a favore dellaseconda a garanzia di un mutuo il cui importo residuo, oggetto di accolloda parte dell’acquirente, ammontava a euro 72.637,00. L’attore,considerato che, una volta pagato il debito nei confronti della banca,quest’ultima non aveva proceduto alla cancellazione dell’ipoteca, hadomandato: - accertarsi che nulla fosse dovuto in favore dell’istituto dicredito; - per l’effetto, ordinarsi la cancellazione dell’ipoteca; -condannarsi il convenuto [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne l’attore da qualsiasipretesa della banca che fosse stata accertata in corso di causa, nonché aporre in essere ogni azione necessaria per la cancellazione dell’ipoteca; -condannarsi i convenuti, anche in solido, al risarcimento dei danni, anche,in subordine, da perdita di chances.[OSCURATO:PERSONA] dell’Etruria e del [OSCURATO:PERSONA]. Coop., costituendosi ingiudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo all’attore eha domandato il rigetto della domanda avversaria, sostenendo che ildebito per il mutuo non fosse stato completamento estinto.[OSCURATO:PERSONA], a sua volta, ha chiesto dichiararsi che nulla fossedovuto alla banca.A seguito dell’interruzione del giudizio per la messa in liquidazione coattaamministrativa della [OSCURATO:PERSONA] dell’Etruria e del [OSCURATO:PERSONA]. Coop., insede di riassunzione si è costituita, in luogo della stessa, la Nuova BancaPopolare dell’Etruria e del Lazio, in qualità di procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA]Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Roma ha rigettato ledomande dell’attore, condannandolo al pagamento delle spese di lite.Numero registro generale 25013/2024Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 16161/2026Data pubblicazione 25/05/2026A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], sono rimasticontumaci REV [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA], mentre èintervenuta in giudizio, quale cessionaria del credito, la [OSCURATO:SOCIETA]tramite la mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., poi sostituita dalla [OSCURATO:SOCIETA]Con sentenza n. 3498/2024 pubblicata il 16.05.2024, la Corte d’appello diRoma, ha rigettato l’appello e ha condannato l’appellante al pagamentodelle spese processuali nei confronti della controparte costituita.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto che: - era corretta l’interpretazione delle domande dell’attoreeffettuata dal Tribunale, sicché, non avendo la banca convenuta propostodomanda riconvenzionale, non era necessario accertare il relativo creditoresiduo; - le considerazioni del giudice di primo grado in ordineall’alterazione di un documento prodotto dall’attore e disconosciuto dallabanca non erano state efficacemente contraddette in sede di appello; -l’ordine di esibizione richiesto dall’appellante era superfluo e le altre provenon erano state specificamente riprodotte in sede di impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso quest’ultimasentenza sulla scorta di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] SPVs.r.l., ha resistito con controricorso.memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente si dà atto che, in ragione dell’esito del giudizio, non sipone questione sulle modalità di esecuzione della notificazione del ricorsoper cassazione alle parti non costituite. Invero, il rispetto del dirittofondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, aisensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti chesiano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelliNumero registro generale 25013/2024Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 16161/2026Data pubblicazione 25/05/2026che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalitàsuperflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e,in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, daeffettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, incondizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale èdestinato a produrre i suoi effetti.Come più volte affermato in sede di interpretazione di legittimità, in casodi ricorso inammissibile o prima facie infondato, risulta superfluo, purpotendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termineper l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di unanotifica nulla o inesistente, in quanto la fissazione di tale termine sitradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento deitermini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportarealcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delleparti (cfr.: Cass. n. 11825/2025; Cass. n. 6924/2020; Cass. n.16141/2019, Cass. n. 12515/2018).Può dunque passarsi all’esame dei motivi di impugnazione.1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedi norme di diritto (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) con riferimento all’art. 2697c.c. – riguardo l’onere della prova – e all’art. 112 c.p.c. – riguardol’interpretazione della domanda (il giudice ha il potere-dovere di accertaree valutare il contenuto sostanziale della pretesa). Motivazione apparente.In particolare, il ricorrente sostiene che, essendo due i convenuti (la bancacreditrice ipotecaria e il venditore) ed essendo stata formulata neiconfronti del secondo, fra l’altro, domanda di condanna al pagamento diquanto fosse risultato ancora dovuto in favore dell’istituto di credito, laCorte d’appello avrebbe illegittimamente omesso di pronunciare sullastessa, ritenendola erroneamente subordinata. Inoltre, mentre l’attoredoveva dimostrare soltanto l’esistenza del diritto rimasto insoddisfatto,Numero registro generale 25013/2024Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 16161/2026Data pubblicazione 25/05/2026gravava sulla banca l’onere di provare l’esistenza del maggior credito e sulvenditore l’onere di dimostrare la sua eventuale inesistenza.Il motivo è infondato.Sul punto, in primo luogo, deve rilevarsi che l'interpretazione delladomanda spetta al giudice del merito (cfr., fra le altre: Cass. n.20718/2018; Cass. n. 29822/2019; Cass. n. 13920/2023) ed il relativogiudizio non è utilmente censurabile in cassazione, posto che esso sicolloca sul terreno dell'ermeneusi della domanda giudiziale, trovando soloil limite della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (cfr.: Cass. n.29822/2019, cit.); ove il giudice del merito abbia espressamente ritenutoche una certa domanda era stata avanzata ed era compresa nel "themadecidendum", tale statuizione, ancorché erronea, non può esseredirettamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque ilgiudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certaquestione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto diultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato chequella medesima motivazione sia erronea. In tal caso, il dedotto errore delgiudice non si configura come "error in procedendo", ma attiene almomento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà dellaparte (cfr.: Cass. n. 20718/2018, cit.; Cass. n. 3702/2006).In concreto, tale interpretazione è avvenuta nella sentenza impugnata,laddove, a pag. 11, si è ritenuto che la domanda proposta nei confrontidella banca avesse ad oggetto un accertamento negativo del credito e chequella di manleva proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fossesubordinata all’eventuale accertamento positivo di un credito in capo allabanca convenuta, accertamento non richiesto.Le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale sono state supportatedall’esame degli scritti difensivi dell’appellante, riportati in sentenza perestratto nelle parti di interesse, sicché è da escludersi la sussistenza delvizio di motivazione apparente, che ricorre quando la pronuncia riveli unaNumero registro generale 25013/2024Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 16161/2026Data pubblicazione 25/05/2026obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto ilgiudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quandonon vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disaminalogico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr.:Cass. n. 3819/2020), ovvero quando, benché graficamente esistente, lamotivazione non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento (cfr.: Cass. n. 1986/2025).Peraltro, l’interpretazione della Corte d’appello risulta anche immune dacensura in concreto, visto che nel ricorso non sono chiarite le ragioni perle quali una domanda di accertamento di nulla dovere in favore delconvenuto debba essere qualificata come di accertamento dell’inesattoadempimento del medesimo, nonché i motivi per i quali una domanda dimanleva (si rileva, al riguardo, che il ricorrente, pur avendo fattoriferimento, a pag. 9 del ricorso, alla garanzia per evizione, non deduceche quest’ultima si fosse verificata) avente ad oggetto «la somma cherisulterà dovuta» (cfr.: sentenza impugnata, a pag. 9) non debbapresupporre che almeno una delle parti abbia chiesto l’accertamento ditale credito e che tale richiesta sia stata accolta, ipotesi pacificamente nonverificatasi nella specie (in particolare, la banca è stata convenuta ingiudizio e non ha fatto valere alcuna pretesa, limitandosi a chiedere ilrigetto della domanda avversaria).Non sussiste, infine, alcuna illegittima inversione dell’onere probatorio,posto che, essendo pacifici l’esistenza del rapporto di mutuo e il suocontenuto, né essendo stata proposta alcuna domanda riconvenzionale,gravava sui debitori l’onere di provare l’esatto adempimento dell’obbligo direstituzione del dovuto per capitale, interessi e spese.Numero registro generale 25013/2024Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 16161/2026Data pubblicazione 25/05/20262. Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione di norme di diritto (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) con riferimentoagli artt. 2727 e 2729 c.c. – omessa motivazione.Il ricorrente, premesso di aver censurato in appello la pronuncia di primogrado, nella parte in cui erano stati valorizzati ai fini della decisionesoltanto i segni di probabile alterazione di un documento contabileprodotto in giudizio, senza confrontarne le risultanze con quelle dellarestante documentazione in atti, sostiene che la Corte d’appello,limitandosi a richiamare la motivazione di primo grado, abbia violato lenorme indicate in rubrica in tema di prova indiziaria e abbia omesso dimotivare sul punto.Il motivo è infondato.In proposito, deve premettersi che, come emerge dalla sentenzaimpugnata, a pag. 7, il giudice di primo grado aveva escluso la conformitàall’originale della copia, prodotta dall’attore odierno ricorrente, dellacomunicazione, inviata dalla banca, relativa alla somma da versare ai finidell’estinzione anticipata del mutuo, e ciò non soltanto per aver accertato isegni di manipolazione del documento, ma, a monte, per il fatto che, aseguito del disconoscimento effettuato dall’istituto di credito ex art. 2719c.c., non era stato prodotto l’originale da parte dell’attore stesso.Tale autonoma ratio decidendi non risulta messa in discussione dallaparte.Per quanto concerne, poi, il confronto tra la copia del documento prodottadal debitore e quella prodotta dalla banca, si verte in tema non già diprova indiziaria, bensì di esame documentale, sicché nella specie non siravvisa una violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., richiamati in rubrica.La Corte d’appello, inoltre, ha espressamente motivato sulla doglianza,osservando, in primo luogo, che essa non era connotata dalla specificitàrichiesta dell’art. 342 c.p.c. e, in secondo luogo, che le considerazioni e glielementi di prova dedotti dall’appellante non erano tali da contraddire leNumero registro generale 25013/2024Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 16161/2026Data pubblicazione 25/05/2026argomentazioni del primo giudice in ordine ai segni di alterazione rilevatisul documento.Pertanto, la motivazione esiste, è al di sopra del c.d. minimocostituzionale e consente di ricavare l’iter logico su cui si fonda ladecisione di rigetto del motivo di appello.Le predette osservazioni della Corte di merito non sono neppure oggettodi specifica censura nella presente sede da parte del ricorrente, il quale,invece, si è limitato a lamentare l’omessa confutazione delle altrerisultanze documentali (contratto di mutuo, piano di ammortamento,estratti di conto corrente) da lui richiamate a sostegno della sua tesi.Al riguardo, tuttavia, deve osservarsi che la valutazione delle risultanzedelle prove, come la scelta, tra le stesse, di quelle ritenute più idonee asorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati algiudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento daquelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicitaconfutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegatidalle parti (cfr.: Cass. n. 42/2009).3. Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedi norme di diritto (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) con riferimento agli artt.112, 115 e 116 c.p.c. – motivazione contraddittoria.In particolare, il ricorrente, premesso di aver riproposto nelle conclusionidell’atto di appello le istanze istruttorie non accolte in primo grado e diaver insistito per la loro ammissione all’udienza di discussione della causa,si duole del fatto che la Corte d’appello abbia disatteso le istanzeistruttorie con motivazione perplessa o apparente.Il motivo è infondato.In primo luogo, al riguardo, deve osservarsi che la Corte di merito haespressamente motivato circa il rigetto delle istanze istruttorie, ritenendosuperfluo l’ordine di esibizione e inammissibili le prove per interrogatorioformale e per testi, in quanto non riproposte specificamente in sede diNumero registro generale 25013/2024Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 16161/2026Data pubblicazione 25/05/2026gravame; la motivazione in questione non è né perplessa, nécontraddittoria, né meramente apparente.Sul punto, inoltre, si osserva che il vizio di motivazione deve risultare daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez.Un., n. 8054/2014), sicché esso dev'essere dedotto con riferimento alcontenuto intrinseco della sentenza impugnata, non potendo fondarsi suelementi istruttori allo stesso estranei (cfr.: Cass. n. 32869/2025).In concreto, il verbale dell’udienza di discussione, richiamato al riguardodalla parte, costituisce atto distinto dalla sentenza pronunciata in udienza,sicché il contenuto del primo non può assurgere a elemento per affermareil vizio di motivazione della seconda.In secondo luogo, deve osservarsi che, correttamente la Corte d’appelloha richiamato il principio di diritto secondo cui la riproposizione delleistanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve esserespecifica, dovendo la parte riprodurre nel suo atto di costituzione inappello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, sicchéè inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado (cfr.:Cass. n. 5812/2016; Cass. n. 16420/2023).Al contrario, quanto alle prove dichiarative, dalla sentenza impugnata, apag. 12, e dal ricorso, a pag. 13, risulta che la riproposizione è avvenutamediante generico rinvio alla «seconda memoria ex art. 183, sestocomma, c.p.c.», sicché la decisione della Corte d’appello risultagiuridicamente corretta; peraltro, l’oggetto di tali istanze istruttorie èrimasto non specificato anche nel presente giudizio di legittimità.Quanto all’ordine di esibizione, esso è stato ritenuto superfluo dal giudicedel merito, e tale valutazione non può essere posta in discussione inquesta sede, in quanto l'ordine di esibizione, subordinato alle molteplicicondizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att.c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essereNumero registro generale 25013/2024Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 16161/2026Data pubblicazione 25/05/2026utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti conaltri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onereprobatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltàdiscrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, ilcui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso percassazione, per violazione di norma di diritto (cfr.: Cass. n. 31251/2021;Cass. n. 22196/2010).Infine, devono ritenersi insussistenti sia la violazione dell’art. 115 c.p.c.,non risultando dedotto che il giudice abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli (cfr.: Cass. Sez. Un., n.20867/2020; Cass. n. 16016/2021), sia la violazione dell’art. 116 c.p.c.,non essendo stato allegato che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza didiversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria, oppure,qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento(cfr.: Cass., Sez. Un., n. 20867/2020).4. In definitiva, il ricorso va interamente rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivotra le sole parti costituite, mentre nulla va disposto quanto alle altre.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 25013/2024Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 16161/2026Data pubblicazione 25/05/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a partecontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 3.000,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci