CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 gennaio 2025
Cassazione n. 11825/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9481/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza n. 164/2022della [OSCURATO:PERSONA] , depositata ilgiorno 27 gennaio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che laAntonini s.r.l. ricorre per cassazione - affidandosi ad un motivo - avverso la sentenza in epigrafe indicata la quale ha, in sede di appello, LEASING r.g. n. 9481/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] confermato la pronuncia di prime cure resa dal Tribunale di Siena di rigetto della opposizione dispiegata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (nonché da Augusto e [OSCURATO:PERSONA]) avverso il decreto ingiuntivo n. 1395/2014 di condanna al pagamento della somma di euro 30.680,24 in favore della Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; resiste, con controricorso, Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa; Considerato che in via preliminare, non assume rilevanza l’omessa notificazione del ricorso introduttivo ad Augusto e [OSCURATO:PERSONA], parti litisconsorti in grado di appello, stante l’inammissibilità del ricorso per le ragioni in appresso esplicate; il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facieinfondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza r.g. n. 9481/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (cfr.,sulla scia di Cass., Sez. U, 22/03/2010, n. 6826, tra le tante,Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980; Cass. 20/04/2023, n. 10718); con l’unico motivo, ascritto a violazione e falsa applicazione dell’art.1526 cod. civ., parte ricorrente assume l’illegittimità della sentenza «nella parte in cui esclude che le congiunte pretese della società resistente, creditorie e di restituzione, configurino un illecito arricchimento, considerato che, in ragione del corrispettivo di ciascun contratto di locazione finanziaria, dell’importo complessivo versato a titolo di canoni di locazione e del prezzo di acquisto dei beni oggetto di tali contratti, la pretesa di pagamento delle somme portate dall’opposto decreto ingiuntivo, congiunta a quella di restituzione dei beni oggetto dei contratti de quibus, determina un invalido ed abusivo assetto degli interessi delle parti» e lamenta il mancato esercizio del potere di ufficio del giudice di riduzione della clausola penale eccessiva; il ricorso è inammissibile, poiché -come puntualmente eccepito da parte controricorrente - inosservante del requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.; nell’intendere la portata di tale elemento di contenuto - forma dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisato che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni r.g. n. 9481/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito; al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass., 08/02/2023, n. 3836; Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass.13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass.24/04/2018, n. 10072; Cass. 03/02/2015, n. 1926); nella specie, l’atto di adizione di questa Corte omette radicalmente di illustrare la ragione causale del ricorso monitorio, i rilieviaddotti con l’opposizione allo stesso, le difese esplicate dalla parte opposta nel giudizio di prime cure, il contenuto della sentenza conclusiva dello stesso, i motivi di gravame sollevati dall’odierna ricorrente con l’appello interposto, le argomentazioni svolte dalla parte appellata, la trama argomentativa sviluppata dalla decisione qui impugnata; la gravissima deficienza espositiva testé evidenziata mina una pur minima (e, a fortiori, una adeguata e sufficiente) comprensione del fatto processuale ad opera di questa Corte, precludendo, per l’effetto, la disamina nel merito della questione posta con il motivo di ricorso; il ricorso è dichiarato inammissibile; le spese del grado di legittimità seguono la soccombenza; r.g. n. 9481/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] atteso l’esito del ricorso , va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte delricorrente – ex art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13; P.Q.M dichiara inammissibileil ricorso; condanna parte ricorrente alla refusione in favor e d ell a part e controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.200 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrent e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell’ar