CassazionesentenzaSezione UDecisione del 17 maggio 2026
Cassazione n. 14568/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
FRANCESCO E C., [OSCURATO:PERSONA] E C.Numero registro generale 5010/2024Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 14568/2026Data pubblicazione 17/05/2026SNC, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] 72 [OSCURATO:PERSONA] E C.SAS, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA],[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA],GIANLUCA E CRISTIAN, [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocatoVINCENZO [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- intimati -Ric. 2024 n. 5010 sez. SU - ud. 12-05-2026 -2-Numero registro generale 5010/2024Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 14568/2026Data pubblicazione 17/05/2026avverso la sentenza n. 17/2021 dell’[OSCURATO:PERSONA] delCONSIGLIO DI STATO, depositata il 9/11/2021;Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella personadel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;lette le memorie delle parti;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1. Le società ricorrenti titolari di concessioni demaniali marittimesul territorio di competenza del Comune di Rimini, assegnate sinda epoca antecedente al 28 dicembre 2009, data di entrata invigore della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e delConsiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercatointerno (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), come previsto dall’art. 44 dellastessa Direttiva, dopo aver premesso che l’art.1 commi 682-683della legge n.145/2018 prevede una proroga delle concessionidemaniali marittime in vigore fino al 31 dicembre 2033 e che ilComune di Rimini con atti ricognitivi del Dirigente delDipartimento Città dinamica e attrattiva del gennaio/febbraio2021 ha disposto l’estensione delle concessioni demanialimarittime di cui sono titolari tutti i ricorrenti fino al 31 dicembre2033, hanno impugnato con ricorso per cassazione affidato a duemotivi denuncianti difetto di giurisdizione, la sentenzadell’[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di Stato n. 17 del 9novembre 2021.Dopo avere richiamato gli antefatti che avevano indotto ilConsiglio della Giustizia amministrativa della Regione Siciliana aRic. 2024 n. 5010 sez. SU - ud. 12-05-2026 -3-Numero registro generale 5010/2024Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 14568/2026Data pubblicazione 17/05/2026rimettere all’adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la decisionesu alcune questioni di particolare rilevanza della normativa disettore, hanno evidenziato che con tale pronuncia erano statiaffermati i seguenti principi:“1. Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che infuturo dovessero ancora disporre) la proroga automatica delleconcessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative -compresa la moratoria introdotta in correlazione con l'emergenzaepidemiologica da Covid-19 dal D.L. n. 34 del 2020, art. 182,comma 2, convertito in L. n. 77 del 2020 - sono in contrasto conil diritto Eurounitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e conl'art. 12 della direttiva 2006/123/CE (cd. Bolkestein). Tali norme,pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dallapubblica amministrazione.2. Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. (eanche nei casi in cui tali atti siano stati rilasciati in seguito a ungiudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di ungiudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un dirittoalla prosecuzione del rapporto in capo agli attuali concessionari.Non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoriadella P.A. in quanto l'effetto di cui si discute è direttamentedisposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato iprovvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata.La non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti daessa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimentiritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o menodi un atto dichiarativo dell'effetto legale di proroga adottato dallaP.A. o l'esistenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapportoRic. 2024 n. 5010 sez. SU - ud. 12-05-2026 -4-Numero registro generale 5010/2024Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 14568/2026Data pubblicazione 17/05/2026di durata, infatti, anche il giudicato è comunque espostoall'incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto allacontinuazione del rapporto.3. Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico chederiverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tuttele concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché leamministrazioni predispongano le procedura di gara richieste e,altresì, nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare lamateria in conformità ai principi di derivazione Europea, leconcessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in esserecontinuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermorestando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplinalegislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostantequalsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nelfrattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senzaeffetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamentodell'U.E.”Analogo contenuto aveva la sentenza coeva dell’AdunanzaPlenaria n. 18 del 2021, che però è stata cassata da questa Cortecon la sentenza n. 32559 del 23 novembre 2023, per eccesso dipotere giurisdizionale, quanto alla decisione sulle domandeproposte dagli interventori.I ricorrenti hanno evidenziato che la sentenza oggi impugnatanon era stata a suo tempo oggetto di impugnazione e che iprincipi dalla stessa affermati erano stati in massima parterecepiti dalla successiva giurisprudenza amministrativa.Sempre in ricorso, è stato sottolineato che il legislatore con l’art.3 (“Disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali e deiRic. 2024 n. 5010 sez. SU - ud. 12-05-2026 -5-Numero registro generale 5010/2024Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 14568/2026Data pubblicazione 17/05/2026rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive”),comma 1, della legge 5 agosto 2022 n.118 ha previsto che: «1.Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023, …., se inessere alla data di entrata in vigore della presente legge sullabase di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30dicembre 2018, n.145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,n. 126: a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluvialiper l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive…., equelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate allanautica di diporto, inclusi i punti di ormeggio; b) i rapporti aventiad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportivein aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto diprovvedimenti successivi all’inizio dell’utilizzazione.».L’art. 4, comma 1, della legge n.118/2022 ha previsto la delegaal Governo entro sei mesi (scadenza 27 febbraio 2023) di uno opiù decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplinain materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluvialiper finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelleaffidate ad associazioni e società senza fini di lucro.L’art. 4 comma 2 della legge n.118/2022 ha delineato i principi ei criteri direttivi a cui deve ispirarsi la delega legislativa previstadal comma 1 dello stesso articolo, tra cui quelli sulle procedure digara e, alla lettera i), quelli sugli indennizzi da riconoscere alconcessionario uscente.Il Consiglio di Stato – VII Sezione – aveva quindi disposto unrinvio pregiudiziale con ordinanza del 15.9.2022 n.8010/2022 incausa C-598/22, invitando la Corte di giustizia a pronunciarsiRic. 2024 n. 5010 sez. SU - ud. 12-05-2026 -6-Numero registro generale 5010/2024Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 14568/2026Data pubblicazione 17/05/2026sulla questione concernente la legittimità della mancanza diindennizzi per i concessionari “uscenti” rispetto alle opere nonamovibili da essi costruite sul suolo demaniale ed acquisite così alpatrimonio dello Stato ai sensi dell’art.49 cod.nav. e la Corte diGiustizia con la sentenza “[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza edel Mercato (Commune de Ginosa)” (sentenza AGCM) del 20aprile 2023 aveva dato risposto ai quesiti pregiudiziali del TARLecce con l’ordinanza dell’11 maggio 2022 iscritta il 31 maggio2022 come causa C-348/22.Quindi, la legge n.14/2023 aveva disposto la conversione del d.l.n.198/2022, così che la nuova disciplina del settore avevatrasformato la durata a tempo indeterminato delle concessionidemaniali marittime per finalità turistico-ricreative per il blocco atempo indeterminato delle gare (art.4 comma 4-bis della legge n.118/2022 e art. 10-quater comma 3 d.l. n. 198/2022), stabilendocomunque un termine di durata al 31.12.2024 (nuovo art.3comma 1 legge n. 118/2022) o, se successivo, al 31.12.2025(art. 3 comma 3, legge n. 118/2022).Il Consiglio di Stato con sentenze del 1° marzo 2023, n. 2192 edel 19 aprile 2023 n. 3964 ha successivamente confermato iprincipi enunciati dalle due sentenze nn. 17 e 18 del 2021dell’Adunanza plenaria, ordinando alle amministrazioni pubblicheconcedenti anche la disapplicazione della normativa sopravvenutacon la legge n. 14/2023 di conversione del d.l. n. 198/2022, ed inparticolare la sentenza del 27.12.2023 n.11200 del Consiglio diStato aveva precisato che: «8.6. Inoltre, va considerato che laproroga della concessione disposta dal Comune in data 18settembre 2020, risulta tamquam non esset, in applicazione deiRic. 2024 n. 5010 sez. SU - ud. 12-05-2026 -7-Numero registro generale 5010/2024Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 14568/2026Data pubblicazione 17/05/2026principi enunciati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato,con la sentenza del 9 novembre 2021, n. 17 (che, a differenzadella sentenza n. 18/2021, annullata per diniego di giurisdizionedalla sentenza delle SS.UU. n. 32559/2023, non risultaimpugnata), secondo la quale: i) le norme legislative nazionaliche hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) laproroga automatica delle concessioni demaniali marittime perfinalità turistico-ricreative - compresa la moratoria introdotta incorrelazione con l'emergenza epidemiologica da Covid-19 dall'art.182, comma 2, D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 -sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente conl'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE; talinorme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici nédalla pubblica amministrazione; ii) ancorché siano intervenuti attidi proroga rilasciati dalla P.A. deve escludersi la sussistenza di undiritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attualiconcessionari; non vengono al riguardo in rilievo i poteri diautotutela decisoria della P.A. in quanto l'effetto di cui si discuteè direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanzalegificato i provvedimenti di concessione prorogandone i terminidi durata; la non applicazione della legge implica, quindi, che glieffetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbanoparimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi lapresenza o meno di un atto dichiarativo dell'effetto legale diproroga adottato dalla P.A. o l'esistenza di un giudicato “.Nel ricorso è stato poi evidenziato che, sul presupposto dellaefficacia erga omnes della sentenza n. 17/2021 dell’Adunanzaplenaria del Consiglio di Stato, con deliberazione n. 504 delRic. 2024 n. 5010 sez. SU - ud. 12-05-2026 -8-Numero registro generale 5010/2024Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 14568/2026Data pubblicazione 17/05/202622.12.2023 della Giunta comunale di Rimini, era stata ridotta al31.12.2023 l’originaria durata al [OSCURATO:DATA_NASCITA] di tutte leconcessioni demaniali marittime operanti sul territorio dicompetenza, comprese quelle gestite dai concessionari ricorrenti,e ciò proprio partendo dal presupposto della cogenza normativadelle sentenze nn. 17 e 18 del 2021 dell’Adunanza plenaria delConsiglio di Stato e della riduzione automatica del termine didurata fissato dal giudice amministrativo al 31.12.2023.Le ricorrenti hanno precisato poi che avevano impugnato davantial TAR [OSCURATO:PERSONA] – sede di Bologna con ricorso notificato il17.2.2024 n. 124/2024 R.G. la delibera n. 504/2023 della Giuntacomunale di Rimini per chiederne la declaratoria di nullità e/oillegittimità per contrasto con il diritto dell’Unione, con laCostituzione nazionale e con le norme ordinarie, nonché perl’accertamento del diritto a continuare ad utilizzare i benidemaniali legittimamente concessi a tempo indeterminato, salvoil legittimo potere di revoca o di decadenza previsti dal codicedella navigazione, o comunque fino al 31 dicembre 2033 come dalegittimi atti ricognitivi rilasciati dallo stesso Comune resistente,ma che, proprio in ragione del costante adeguamento dellasuccessiva giurisprudenza amministrativa ai principi sopraesposti, hanno uno specifico e attuale interesse ad impugnare lasentenza n. 17/2021 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Statodavanti alla Suprema Corte di Cassazione ai sensi dell’art.111,commi 7 e 8, Cost., per chiederne l’integrale riforma.Al ricorso, articolato in due motivi, ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] delConsiglio dei Ministri con controricorso, mentre non hanno svoltoRic. 2024 n. 5010 sez. SU - ud. 12-05-2026 -9-Numero registro generale 5010/2024Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 14568/2026Data pubblicazione 17/05/2026difese in questa fase il Comune di Rimini e l’[OSCURATO:PERSONA] perla Concorrenza ed il Mercato.Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.2. Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 111,commi 7 e 8, della Costituzione in relazione all’art. 360, comma1, n. 3) e comma 5, c.p.c. - Eccesso di potere giurisdizionale perinvasione della sfera di attribuzione riservata al legislatore e allapubblica amministrazione con diniego assoluto di giustizia estravolgimento del giusto processo amministrativo, in relazioneagli artt. 3, 24 comma 1, 41 commi 1 e 3, 42 commi 1 e 3, 70,73 comma 3, 97 comma 2, 103 comma 1, 111 commi 1 e 2, 113commi 1 e 2, 134 e 136 comma 1 della Costituzione nonché agliartt. 36, comma 1, 42, commi 2 e 4, del codice della navigazione,all’art. 56, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 36/2023, agli artt. 3,comma 1 e 4, comma 4-bis, della legge n. 118/2022 e dell’art.10-quater, comma 3, del d.l. n. 198/2022 (convertito conmodificazione dalla legge n. 14/2023), nonché agli artt. 34,comma 2, e 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., e agli artt.10 e 11 disposizioni sulla legge in generale.Si assume che l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con lasentenza impugnata n. 17/2021 si è sostituita al legislatore, alGoverno, alle pubbliche amministrazioni territoriali e alla Cortecostituzionale, andando sostanzialmente a dichiarare illegittimetutte le norme di legge nazionale anche successive all’adozionedella decisione gravata, che garantiscono la continuità, prima al31.12.2033 e ora a tempo indeterminato, dell’utilizzazione deldemanio marittimo legittimamente assegnato alle concessionibalneari in corso alla data di entrata in vigore dell’art. 1, commaRic. 2024 n. 5010 sez. SU - ud. 12-05-2026 -10-Numero registro generale 5010/2024Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 14568/2026Data pubblicazione 17/05/2026682, della legge n. 145/2018, sotto due profili: a) da un latocostruendo una nuova disciplina del settore in deroga al codicedella navigazione con la previsione di procedure di gara al di fuoridal campo di applicazione del codice dei contratti pubblici efissando i criteri generali di determinazione dell’indennizzospettante ai concessionari uscenti; b) dall’altro imponendo alGoverno e a tutte le pubbliche amministrazioni, compreso ilComune di Rimini sul cui territorio demaniale insistono leconcessioni balneari dei ricorrenti, e a tutti gli operatorieconomici del settore, compresi i concessionari demanialimarittimi ricorrenti, le nuove regole create dalla giurisdizioneamministrativa nel suo massimo consesso, tra cui la cessazionedella durata delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre2023 in luogo della durata prevista dalla legge al 31 dicembre2033, così come assentita e riconosciuta originariamente da tuttii Comuni concedenti, compreso il Comune di Rimini, primadell’intervento “legislativo” di carattere generale della sentenzadell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato impugnata. Talesituazione di sistemica violazione delle norme costituzionali enazionali innanzi individuate è diventata permanente nonostantela riforma da parte di codesta Corte di Cassazione a Sezioniunite, con la sentenza n.32559/2023, per eccesso di poteregiurisdizionale, della decisione “gemella” n. 18/2021 della stessaAdunanza plenaria del Consiglio di Stato, perché lo stessoConsiglio di Stato con la sentenza del 27.12.2023 n. 11200 haconfermato la validità ed efficacia erga omnes delle regoleimposte dalla sentenza ora impugnata n. 17/2021 dell’A.P.,anche nei confronti dei concessionari ricorrenti, che si vedonoRic. 2024 n. 5010 sez. SU - ud. 12-05-2026 -11-Numero registro generale 5010/2024Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 14568/2026Data pubblicazione 17/05/2026definitivamente preclusa la tutela giurisdizionale davanti ai giudiciamministrativi di fronte a provvedimenti amministrativi, comequelli adottati dal Comune di Rimini, che applicano le nuovenorme create dal Consiglio di Stato in quanto idonee adisapplicare l’attuale regolamentazione legislativa del settore, cheprevede la durata a tempo indeterminato delle concessionidemaniali marittime.Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 111 commi 7 e 8della Costituzione in relazione all’art. 360 comma 1 n.3) e comma5 c.p.c. - Eccesso di potere giurisdizionale per invasione dellasfera di attribuzione riservata al legislatore comunitario e allagiurisprudenza della Corte di giustizia Ue con diniego assoluto ditutela dei diritti fondamentali garantiti dall’Unione per lostravolgimento delle regole del giusto processo nel rapporto tra lefonti interne e il diritto sovranazionale, in relazione all’art. 117comma 1 della Costituzione e ai parametri interposti degli artt.49, 50, 51, 195, 267 comma 3, e 345 del Trattato per ilfunzionamento dell’Unione europea - TFUE, dei considerando n. 9e n. 57 2° capoverso e degli artt. 11, 12 e 44 della direttiva2006/123/CE, del considerando 15 e degli artt. 2 n. 2 e n. 5 n.1lettera b della Direttiva 2014/23/UE nonché dell’art. 47 dellaCarta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.Inoltre, la violazione delle norme costituzionali e nazionali soprarichiamate si specifica anche in relazione alla violazione dell’art.117 comma 1 Cost. e del parametro interposto del pertinentediritto dell’Unione europea innanzi indicato, in quanto l’Adunanzaplenaria del Consiglio di Stato, rifiutandosi di adire la Corte digiustizia dell’Unione con il rinvio pregiudiziale dell’art. 267Ric. 2024 n. 5010 sez. SU - ud. 12-05-2026 -12-Numero registro generale 5010/2024Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 14568/2026Data pubblicazione 17/05/2026comma 3 TFUE come giudice amministrativo di ultima istanza, haradicalmente stravolto le norme europee di riferimento, cosìcome interpretate dalla Corte comunitaria, precludendo erendendo non effettiva la difesa giudiziale, con conseguenteingiustificato (anche dal punto di vista costituzionale) vuoto ditutela giurisdizionale per l'indicato indebito rifiuto di erogare taletutela a cagione di una male intesa autolimitazione, in viagenerale, dei poteri del giudice speciale, con un aprioristicodiniego di giurisdizione, alla luce della giurisprudenza di codestaCorte di Cassazione a Sezioni unite (cfr. sentenze nn. 14043,14042, 11380, 10501 e 3915 del 2016; n. 2242 del 2015; nn.2403 e 771 del 2014; n. 30254 del 2008). Lo stravolgimentodella legislazione e della giurisprudenza dell’Unione europea insubiecta materia si sostanzierebbero nell’indebita inclusione delleconcessioni demaniali marittime nel campo di applicazione sia deldiritto primario UE sia delle direttive di armonizzazione e, inparticolare, della direttiva servizi 2006/123/CE, con conseguentenecessità di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustiziaUE ai sensi dell’art. 267 comma 3 TFUE.3. Preliminarmente si rileva che il ricorso non risulta notificatoalle parti che hanno partecipato al giudizio definito con lasentenza oggi impugnata, ma che tuttavia si palesa superflual’adozione di un provvedimento di integrazione delcontraddittorio, dovendosi fare applicazione del principio per cui ilrispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata delprocesso (derivante dall'art. 111, secondo comma Cost. e dagliartt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo edelle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt.Ric. 2024 n. 5010 sez. SU - ud. 12-05-2026 -13-Numero registro generale 5010/2024Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 14568/2026Data pubblicazione 17/05/2026175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamentiche siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, trai quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutiledispendio di attività processuali e formalità superflue perché nongiustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare,dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espressodall'art. 101 cod. proc. civ., da effettive garanzie di difesa (art.24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizionidi parità (art. 111, secondo comma Cost.), dei soggetti nella cuisfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.Peraltro, ove il ricorso si palesi, per le ragioni che si andrannoesporre nel prosieguo della motivazione, inammissibile èsuperflua la concessione di un termine per la notifica, omessa,del ricorso per cassazione alla parte di cui sia stata trascuratal’evocazione n giudizio (cfr. Cass. S.U. n. 26373/2008, nonché daultimo Cass. n. 11825/2025).4. Il ricorso è inammissibile alla luce di plurime ragioni.In primo luogo, gli stessi ricorrenti, come peraltro si evince dalriscontro con il contenuto della sentenza impugnata, non sonostati parti del processo all’esito del quale è stata emessa lasentenza oggi impugnata, né nello stesso hanno spiegatointervento, così che la loro estraneità al giudizio in esame nerende evidente il difetto di legittimazione ad impugnare che sitraduce in un causa di inammissibilità dell’impugnazione.Questa Corte ha, infatti, reiteratamente ribadito che, in tema diricorso per cassazione, la legittimazione all'impugnazione, cheintegra un potere processuale e non un'azione, può esserericonosciuta solo a chi abbia partecipato al precedente grado diRic. 2024 n. 5010 sez. SU - ud. 12-05-2026 -14-Numero registro generale 5010/2024Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 14568/2026Data pubblicazione 17/05/2026appello (Cass. n. 7467/2017), indipendentemente dall'effettivatitolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio,poiché con l'impugnazione non si esercita un'azione ma un potereprocessuale che può essere riconosciuto solo a chi abbiapartecipato al precedente grado di giudizio (da ultimo Cass. S.U.n. 11535/2026, ed in termini, Cass. n. 17947/2015; Cass. n.33135/2024; Cass. n. 34373/2023; Cass. n. 20789/2014; Cass.n. 13584/2017; Cass. n. 11525/2014; Cass. n. 15356/2020;Cass. n. 16100/2006).La dichiarata estraneità dei ricorrenti rispetto al giudizio definitocon la sentenza impugnata si traduce quindi in una evidenteragione di inammissibilità del ricorso, in quanto le ragioni chesono addotte a sua giustificazione non sono relative alla direttaincidenza della sentenza gravata sulla posizione giuridica delleparti istanti, ma nel pregiudizio (di mero fatto), derivante e dallacapacità persuasiva dei principi affermati dall’[OSCURATO:PERSONA] sarebbero in grado di orientare le decisioni dei giudiciamministrativi successivamente aditi per la risoluzione diquestioni analoghe a quelle decise dal Consiglio di Stato,trascurando tuttavia di considerare che il vincolo del precedentegiudiziale è solo in via di fatto, ma non preclude la possibilità chein un diverso giudizio possa essere sottoposto a rimeditazione eche quindi il giudice successivamente adito possa discostarsene.5. Il ricorso è inammissibile, in secondo luogo, in quanto laragione che ha indotto i ricorrenti ad impugnare la sentenza èl’asserito carattere pregiudizievole che la stessa assume rispettoai diritti dagli stessi vantati, e ciò sebbene pacificamente nonabbiano preso parte al giudizio definito con la pronuncia gravata,Ric. 2024 n. 5010 sez. SU - ud. 12-05-2026 -15-Numero registro generale 5010/2024Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 14568/2026Data pubblicazione 17/05/2026il rimedio che in astratto l’ordinamento appresta è quellodell’opposizione di terzo di cui all’art. 108 del d. lgs. n. 104/2010(da proporre dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato lasentenza opposta ex art. 109 del medesimo d. lgs. n. 104/2010),e non anche quello del ricorso per cassazione che, come detto,resta riservato alle parti del giudizio a quo (ed impregiudicata inogni caso la valutazione, rimessa al giudice dell’opposizione, circala possibilità di ricondurre l’interesse dedotto dai ricorrenti inquello che l’art. 404 c.p.c. individua come legittimante la dettaopposizione).6. Ulteriore causa di inammissibilità si rinviene nel fatto cherisulta tardivamente proposto.Infatti, la sentenza impugnata risulta essere stata pubblicata il 9novembre 2021, mentre il ricorso in esame è stato notificato indata 29 febbraio 2024 e quindi ben oltre il termine lungo di cuiall’art. 92, co. 3, del d. lgs. n. 104/2010.7. Infine si palesa inammissibile, anche alla luce dell’art. 360 bisn. 1 c.p.c., in quanto le censure che sorreggono il ricorsoappaiono già valutate, ai fini della ammissibilità della denunciadel difetto di giurisdizione per eccesso di potere giurisdizionale,da queste Sezioni Unite che nella recente pronuncia n.28959/2025, hanno ritenuto inammissibile il ricorso percassazione per eccesso di potere giurisdizionale avverso lasentenza con cui il Consiglio di Stato aveva disapplicato unadisposizione di legge interna per contrasto con una normadell'Unione Europea contenuta in una direttiva nonimmediatamente esecutiva, dal momento che con esso si deduceun error in iudicando asseritamente consistente nell'erroneaRic. 2024 n. 5010 sez. SU - ud. 12-05-2026 -16-Numero registro generale 5010/2024Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 14568/2026Data pubblicazione 17/05/2026interpretazione della portata della direttiva europeanell'ordinamento nazionale e, dunque, afferente all'attivitàermeneutica che costituisce il proprium della funzionegiurisdizionale (in applicazione di tale principio, la Corte hadichiarato inammissibile il ricorso con cui era stato dedotto che,nel disapplicare le disposizioni della normativa interna in tema diproroghe ex lege delle concessioni demaniali marittime confinalità turistico-ricreative, il Consiglio di Stato era incorso ineccesso di potere giurisdizionale per invasione della sferariservata al potere legislativo, non avendo tenuto conto delcarattere non auto-esecutivo della direttiva 2006/123/CE).8. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna deiricorrenti al rimborso delle spese del presente giudizio in favoredella [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio die Ministri, che si liquidano comeda dispositivo.Nulla va invece disposto quanto alle parti intimate che non hannosvolto difese in questa fase.9. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono lecondizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testounico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenzadell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto perl’impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso;Ric. 2024 n. 5010 sez. SU - ud. 12-05-2026 -17-Numero registro generale 5010/2024Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 14568/2026Data pubblicazione 17/05/2026condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spesedel presente giudizio in favore della controricorrente, che siliquidano in complessivi € 12.000,00, oltre spese prenotate adebito;ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inseritodall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentidel contributo unificato a norma dell’art. 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA] FrascaRic. 2024 n. 5010 sez. SU - ud. 12-05-2026 -18-