CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 34373/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27583/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso PLC [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 7 -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso incidentale, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione -controricorrente e ricorrente incidentale – enei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 3 SUD, in persona del Direttore generale e legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso la Sede di Rappresentanza della Regione Campania, alla via Poli, n. 29 - c ontroricorrente - avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Napoli n. 1132 /20 2 1 , pubblicata in data25 marzo 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1.L’[OSCURATO:PERSONA] 3 Sud proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1702/17 emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] — con cui veniva ingiunto il pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di euro 61.919,00, quale importo dovuto a titolo di prestazioni sanitarie — eccependo il superamento dei tetti di spesa previsti dal decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo. 2. Avverso la sentenza proponevano appello la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., che dichiaravano di avere acquistato i crediti portati dalle fatture azionate dalla cedente [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] il contraddittorio, la Corte d’appello di Napoli dichiarava inammissibile l’impugnazione, rilevando che, sebbene le società appellanti avessero prodotto in cancelleria al momento della costituzione in giudizio il contratto di cessione dei crediti stipulato in data 28 luglio 2017, nonché quelli stipulati in data 1° settembre 2017, 5 dicembre 2017 e 20 giugno 2019, tale documentazione non poteva ritenersi sufficiente, considerato che, nel caso di specie, ‹‹oggetto della controversia decisa dalla sentenza appellata era il mancato pagamento della residua parte degli importi di diversi crediti, maturati e da pagare in tempi diversi, e che le appellanti non avevano specificato se ad entrambe o a chi tra loro ceduti dalla [OSCURATO:SOCIETA].››. Osservava, inoltre, che colui che proponeva impugnazione avverso una sentenza non pronunziata nei suoi confronti aveva l’onere di allegare la vicenda giuridica sulla quale fondava la sua legittimazione all’impugnazione, che altrimenti doveva essere dichiarata, anche d’ufficio, inammissibil e , a nulla rilevando la mancanza di contestazione in proposito della controparte. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso, con un unico motivo, per la cassazione della suddetta decisione. [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] 3 Sud resiste con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. La ricorrente principale e la controricorrente hanno depositato memorie illustrative. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso Special G a rdant s.p.a. deduce ‹‹Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c., nonché dell’art.2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. nella parte in cui la sentenza gravata ha erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello per asserita carenza di legittimazione ad impugnare in capo all’appellante [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo non sufficiente la produzione degli atti di cessione dei crediti››. Premesso che all’atto di costituzione in giudizio aveva allegato i contratti di cessione di credito, ossia i titoli che la legittimavano quale successore a titolo particolare di [OSCURATO:SOCIETA]., lamenta che la Corte territoriale avrebbe apoditticamente affermato che “tutto ciò non basta[va]”, così rendendo un provvedimento contraddittorio; avendo anche depositato gli avvisi di pubblicazione della cessione sulla [OSCURATO:PERSONA],le ulteriori valutazioni svolte dai giudici d i secondo grado, e segnatamente quelle secondo cui l’ oggetto d ella controversia concerneva porzioni residue di credit i , attenevano a questioni di merito, che si riferivano alla titolarità in concreto delle situazioni giuridiche soggettive azionate, di talché stabilire in che misura i crediti appartenevano all’una o all’altra società costituiva questione da delibare unitamente al merito e non incidente sulla legittimazione processuale. Evidenzia, pure, che, al di là dell’errore circa l’assolvimento dell’onere probatorio, la Corte d’appello non avrebbetenuto conto dei principi enunciati dalla sentenza n. 2951/16 delle Sezioni Unite di questa Corte, che aveva puntualizzato la differenza tra legittimazione ad agire, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio dal giudice, e la titolarità del rapporto che atteneva al merito della decisione e, quindi, alla fondatezza della domanda in concreto proposta. 2. Con l’unico motivo del ricorsoincidentale la [OSCURATO:SOCIETA]. solleva le medesime doglianze fatte valere dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 3. Il ricorso principale e quello incidentale, che possono essere scrutinati congiuntamente, perché vertenti sulla medesima questione, sono infondati. 3.1. G iova preliminarmente ricordare che, secondo i principi espressi da questa Corte ( Cass., s ez. U, 16/02/2016, n. 2951), la legittimazione ad agire, attenendo al diritto di azione, spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare e la sua carenza può essere rilevata d’ufficio dal Giudice. Da essa si differenzia la titolarità del diritto ad agire e la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che attiene invece al merito della causa, la quale è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che l’attore ha l’onere di allegare e di provare in positivo, ma che può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto qualora quest’ultimo riconosca espressamente detta titolarità, oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. 3.2. Costituisce principio consolidato che la legittimazione ad agire debba essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva, ma sulla base della prospettazione effettuata dalla parte con l’atto introduttivo del giudizio; diversamente dalla effettiva titolarità del rapporto controverso, sia dal lato attivo come da quello passivo, che attiene al merito della causa ed investe, quindi, la sua fondatezza. Costituendo una condizione dell’azione, la legittimazione ad agire si concretizza nel diritto potestativo di ottenere dal giudice una decisione di merito e si risolve nel potere di promuovere il giudizio e di ottenere una sentenza sul rapporto giuridico sostanziale dedotto ad oggetto della controversia, indipendentemente dalla sussistenza o meno dell’effettiva titolarità attiva del rapporto, e si determina in base alla sola affermazione dell’attore, con la conseguenza che, per verificarne la sussistenza, deve aversi riguardo solo a quanto affermato e prospettato. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, essendo legittimati all’impugnazione soltanto i soggettiche hanno partecip ato al precedente grado di giudizio e che in esso siano rimasti soccombenti, qualora un soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, intenda proporre impugnazione avverso la decisione adottata all’esito di esso, deve, in primo luogo, esplicitamente dedurre di avere acquistato la legittimazione in ragione di una sopravvenuta situazione giuridica idonea a fondarla e, in secondo luogo, deve fornire la prova della situazione stessa. Pertanto il soggetto che proponga impugnazione ovvero vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, prima ancora che provare, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ossia le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, la mancanza delle quali, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio (Cass., s ez. U, 22/04/2013, n. 9692). 3.3. Posto ciò, nel caso specifico, la Corte territoriale ha accertato che gli odierni ricorrenti, allora appellanti, hanno introdotto il giudizio di secondo grado nella assunta qualità di cessionari di credit i facent i originariamente capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., ma non hanno adempiuto l’onere di allegazione sugli stessi gravanti, non avendo dedotto e specificato, sebbene la controversia avesse ad oggetto il pagamento di residue somme di diversi crediti, maturati in momenti diversi, quali crediti fossero stati ceduti, dalla [OSCURATO:SOCIETA]., all’una o all’altra appellante o se fossero stati ceduti ad entrambe.In difetto di tale necessaria prospettazione la Corte, non discostandosi dai principi sopra richiamati, ha, del tutto correttamente, ritenuto che fosse rimasta indimostrata la legittimazione ad impugnare la sentenza di primo grado in quanto emessa contro un soggetto diverso, non potendo tale legittimazione desumersi dai documenti prodotti, ossia dalle cessioni di credito depositate all’atto della costituzione in giudizio. Va, peraltro, rilevato che le odierne ricorrenti non hanno mosso rilievi sulla “non contestazione” della controparte e che,in ogni caso, l'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (Cass., sez. 3, 19/10/2016,n. 21075). Alla stregua delle considerazioni svolte, deve escludersi che la sentenza impugnata sia incorsa nelle violazioni evocate in rubrica. 4. Conclusivamente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere rigettati. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste, in solido, a carico delle parti ricorrenti, per comunanza di interesse, che si desume dalla identità delle questioni sollevate con i ricors i e dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente principale e la ricorrente incidentale al pagamento, in solido, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors