CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17292/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n domicilio digitale come per legge- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. COOPERATIVA,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale come per legge- controricorrente –e contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., e, per essa, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., inNumero registro generale 22690/2024Numero sezionale 1395/2026Numero di raccolta generale 17292/2026Data pubblicazione 01/06/2026forza di procura rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale come per legge- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3228/2024,pubblicata in data 17 luglio 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17aprile 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello:1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio,dinanzi al Tribunale di Benevento, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],adducendo di essere creditrice nei confronti del primo, qualefideiussore, in forza dei decreti ingiuntivi n. 1179/2015, n. 1220/14 en. 823/15 emessi dallo stesso Tribunale e chiedendo dichiararsil’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto con cui i coniugi convenutiavevano costituito un fondo patrimoniale con i beni di loro proprietà,siti in [OSCURATO:PERSONA].Con successivo atto di citazione la stessa banca, quale cessionariadelle attività e passività della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione,intervenne in giudizio a tutela di un ulteriore credito di euro171.068,48, portato dal decreto ingiuntivo n. 1396/2016 delTribunale di Benevento e garantito da fideiussione rilasciata dalCardinale, e chiese di dichiarare l’inefficacia della costituzione delfondo patrimoniale anche in relazione a detto credito.A seguito di intervento di [OSCURATO:SOCIETA]., creditrice per l’importo diNumero registro generale 22690/2024Numero sezionale 1395/2026Numero di raccolta generale 17292/2026Data pubblicazione 01/06/2026euro 330.161,10 (in forza di altro decreto ingiuntivo), il Tribunaleaccolse la domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] didi loro l’atto di costituzione di fondo patrimoniale.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero gravame; sicostituirono resistendo [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], laquale spiegò anche appello incidentale, e [OSCURATO:SOCIETA]. qualecessionaria dei crediti di [OSCURATO:SOCIETA]La Corte d’appello di Napoli respinse entrambi gli appelli,disattendendo l’eccezione di carenza di legittimazione in capo allacessionaria, per essere provata l’inclusione dei crediti per i quali lastessa agiva tra quelli oggetto di cessione, e reputando sussistenti ipresupposti per l’esperimento dell’azione pauliana.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso,affidato a quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e, peressa, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno resistito con autonomicontroricorsi. [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto attività difensiva inquesta sede.I ricorrenti hanno poi depositato atto di rinuncia parziale alricorso, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Coop., e anche memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente si osserva che, ut supra detto, i ricorrenti hannodepositato atto di rinuncia parziale al ricorso limitatamente allaposizione processuale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].Cooperativa, per cui deve dichiararsi, in relazione al rapportoprocessuale instauratosi tra i ricorrenti e la controricorrente,l’estinzione del processo di cassazione, le cui spese vannointegralmente compensate per la particolarità della fattispecie.Numero registro generale 22690/2024Numero sezionale 1395/2026Numero di raccolta generale 17292/2026Data pubblicazione 01/06/20262. Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazionedell’art. 58 T.U.B., nullità della sentenza per apparente motivazione eviolazione degli artt. 115, primo comma, e 345 c.p.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.2.1. Richiamando l’orientamento di questa Suprema Corte nelsenso che la parte che agisce affermandosi successore a titoloparticolare del creditore originario per operazione in blocco ex art. 58T.U.B. deve dimostrare l’inclusione del credito de quo in dettaoperazione, fornendo la prova documentale della proprialegittimazione sostanziale, i ricorrenti si dolgono che la Corted’appello non avrebbe tenuto conto che il contratto di cessione, comeriportato nella [OSCURATO:PERSONA], riguardava soltanto “taluni creditipecuniari”, e che avrebbe appreso dell’inclusione del credito nelcontratto di cessione solo attraverso l’individuazione dell’anno dicostituzione della società presunta debitrice, prendendo inconsiderazione, in violazione dell’art. 345 c.p.c., un documentotardivamente prodotto dalla cessionaria in quanto allegato allacomparsa conclusionale.2.2. Il motivo è fondato.2.2.1. La consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corteinsegna che il soggetto che proponga impugnazione oppure vi resistanell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, dichi era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve nonsoltanto allegare la propria legitimatio ad causam per esseresubentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, maaltresì fornire la prova - la cui mancanza, attenendo alla regolareinstaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, èrilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti dilegittimazione alla sua successione nel processo ex artt. 110 e 111c.p.c. (ex multis: Cass. n. 3793/2024; Cass. n. 34373/2023; Cass. n.Numero registro generale 22690/2024Numero sezionale 1395/2026Numero di raccolta generale 17292/2026Data pubblicazione 01/06/202624050/2019).Alla stregua di tale indirizzo ermeneutico, che si intendefermamente ribadire, [OSCURATO:SOCIETA]., per giustificare la proprialegittimazione perché sarebbe subentrata nella titolarità del credito dicui si discute, avrebbe dovuto non soltanto allegare, ma appuntoanche provare la relativa circostanza.La suddetta società, in proposito, ha dichiarato di agire in forza dicontratto di cessione di crediti in blocco, concluso, ai sensi dell’art. 58T.U.B., con [OSCURATO:PERSONA] in data 1° giugno 2020, pubblicato sulla GazzettaUfficiale n. 66 del 6 giugno 2020, così divenendo acquirente prosoluto del credito; le allora parti appellanti, ora ricorrenti, hanno peròcontestato che il credito de quo sia incluso nella citata cessione,considerata l’assoluta genericità dell’avviso presente nella GazzettaUfficiale.2.2.2. Come è stato di recente ben chiarito da Cass. n.17944/2023, «in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a farvalere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichicessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova dellanotificazione della cessione da parte del cessionario al debitoreceduto, ai sensi dell’art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escluderel’efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tuttoestranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;quest’ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da partedel debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonomaprova, gravante sul creditore cessionario, anche se la suadimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e,quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche incaso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istitutibancari a tanto autorizzati, ai sensi dell’art. 58 T.U.B. In tale ipotesi(e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte dellaNumero registro generale 22690/2024Numero sezionale 1395/2026Numero di raccolta generale 17292/2026Data pubblicazione 01/06/2026società cessionaria della notizia dell’avvenuta cessione nella GazzettaUfficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione,tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessioneai sensi dell’art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova dellacessione. Se l’esistenza di quest’ultima sia specificamente contestatadal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirneadeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potràal più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.Laddove, peraltro, l’esistenza dell’operazione di cessione di crediti “inblocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la solariconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabiliin blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche deirapporti ceduti di cui all’avviso di cessione pubblicato nella GazzettaUfficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare lalegittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, talelegittimazione potrà essere affermata solo se il credito controversosia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco,in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni nonrisultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusionenell’operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo».I medesimi principi sono stati ulteriormente ribaditi anche daCass. n. 21279/2025, Cass., n. 33966/2025 e Cass., n. 26855/2025.2.2.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., gravata del corrispondenteonere fin dal momento della sua costituzione in giudizio, avrebbedovuto adeguatamente dimostrare la propria qualità di successore atitolo particolare nel diritto controverso, fornendo la prova dell’esserestato il credito di cui si controverte ricompreso nell’ambitodell’operazione di cessione in blocco.Ebbene la Corte territoriale, pur a fronte della sollevatacontestazione, ha ritenuto offerta tale prova, rilevando, per un verso,Numero registro generale 22690/2024Numero sezionale 1395/2026Numero di raccolta generale 17292/2026Data pubblicazione 01/06/2026che nell’estratto della [OSCURATO:PERSONA] si indicava che ‹‹inparticolare, i crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i)finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma,sorti nel periodo tra il 01/01/1988 ed il 29/09/2019”, e per altroverso che la [OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi in primo grado, aveva addotto cheil credito traeva origine ‹‹da rapporti bancari instaurati tra la [OSCURATO:PERSONA] ela soc. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per : A) euro 166.167,16 (di cui euro4.563,85 per competenze di chiusura al 3.12.2015) quale saldo adebito registrato sul conto corrente 208597… B) euro 119.323,58quale residuo credito per capitale, come riveniente dal contratto dimutuo chirografario stipulato il 4.8.2011 … C) euro 137.063,43 qualeresiduo importo per anticipazioni regolate sul conto corrente n.208597 (già indicato sub A) nonché sul conto 1409497, su fatturerimaste insolute … D) euro 26.956,51 quale residuo importo peranticipazioni regolate sul c.c. di cui sub A), su RI.BA. rimasteinsolute…››.Va tuttavia rilevato che la valutazione operata dalla Corte dimerito si discosta con evidenza dai principi sopra riassunti, in quantovalorizza la circostanza, di per sé neutra, che la debitrice principaleCementi [OSCURATO:SOCIETA]. fosse stata costituita nel 1992, ossiasuccessivamente al 1988, anno indicato nella cessione, ma trascuradi verificare, al fine di poter affermare con certezza che tra i credititrasferiti sia incluso pure quello de quo, se sussiste un precisoriscontro in ordine ai cd. “crediti di firma”, richiamati nell’avviso dicessione; e soprattutto la Corte territoriale non tiene conto dellacircostanza che la cessione, come descritta nell’avviso pubblicato,prodotto dalla asserita cessionaria, riguardava solo “taluni creditipecuniari”.2.2.4. Deve peraltro aggiungersi che il giudice d’appello, perritenere raggiunta la prova dell’inclusione del credito nel contratto diNumero registro generale 22690/2024Numero sezionale 1395/2026Numero di raccolta generale 17292/2026Data pubblicazione 01/06/2026cessione, neppure ha fatto buon governo del disposto di cui all’art.345 c.p.c., poiché, ai fini della decisione, ha preso in considerazioneun documento (la dichiarazione della società cedente inerente airapporti principali) tardivamente – id est inammissibilmente -prodotto da [OSCURATO:SOCIETA]. con la comparsa conclusionale.3. L’accoglimento del primo motivo assorbe i restanti motivi; neconsegue la cassazione della sentenza impugnata, relativamente alricorso proposto dai ricorrenti nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e diBPER [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente rinvio alla Corte d’appello diNapoli, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esamein ordine alla censura accolta e liquidare le spese del presentegiudizio di cassazione. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione limitatamente al rapportoprocessuale tra i ricorrenti e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di FlumeriSoc. Coop., compensando tra le suddette parti le spese del giudizio dicassazione.Accoglie, in relazione al ricorso proposto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., il primo motivo, assorbiti gli altri, cassala sentenza in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corted’appello di Napoli.Così deciso in Roma, il 17 aprile 2026IL PRESIDENTEChiara Graziosi