CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03793/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 24 / 01/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 22465 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 22465del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: TDSTMS 48E 1 4 I630R) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71D68F918F) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Brunella (C.F.: VTLBNL 62D46 A509M ) [OSCURATO:PERSONA] Emma (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 88A46 A509B [OSCURATO:PERSONA] Giacomo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 90S20 A509F) rappresentatie difesi, giusta procura al legata al controricorso, dall’avvocatoAntonio Barra (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40P01C283V ) -controricorrenti- nonché BERTI Giampaolo (C.F.: BRTGPL 49R21 L736V ) -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1498/2021, pubblicatain data 26 aprile 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 24 gennaio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso il precetto di pagamento intimatogli da [OSCURATO:PERSONA], evocando poi in Ric. n. 22465/2021 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 giudizio anche il terzo [OSCURATO:PERSONA] e chiedendo di essere tenuto indenne da quest’ultimo per gli importi da pagare al cre- ditore intimante, sulla base di un accordo negoziale stipulato con lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Avellino, accolta solo in parte l’opposizione al precetto del Tedeschi, ha altresì accolto la domanda proposta da quest’ultimo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Napoli, su appello del solo [OSCURATO:PERSONA] re- lativo a tale ultima domanda, dato atto del passaggio in giudi- cato dei capi della sentenza di primo grado non impugnati,in parziale riforma di quest’ultima, ha integralmente rigettato la predetta domanda. Ricorre il Tedeschi, sulla base di un unicomotivo. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], nonché Emma e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel corso del giudizio di secondo grado. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altro intimat o . Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Si premette che i contro ricorrent i , [OSCURATO:PERSONA] , nonché Emma e [OSCURATO:PERSONA], si sono qualificati eredidella parte del giudizio di meritoLuigi [OSCURATO:PERSONA] (deceduto nel corso del giudizio di secondo grado),ma non hanno adeguatamente do- cumentato tale qualità, asostegno della quale ha nno prodotto esclusivamente un certificato di morte di quest’ultimo. Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte,«in tema di le- gittimazione attiva, incombe alla parte che ricorre per cassa- zione, nella qualità di erede della persona che fece parte del Ric. n. 22465/2021 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 giudizio di merito, l’onere di dimostrare, per mezzo delle pro- duzioni documentali consentite dall’art. 372 c.p.c., il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede; in difetto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assu- mendo la mancata contestazione di tale legittimazione ad opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio» (Cass., Sez. L, Sentenza n. 1943 del 27/01/2011, Rv. 616085 – 01; i n senso conforme: Sez. 1, Sentenza n. 13685 del 13/06/2006, Rv. 589526 –01; Sez. 2, Sentenza n. 22244 del 17/10/2006, Rv. 592968 –01; Sez. 2, Sentenza n. 15352 del 25/06/2010, Rv. 613693 –01; Sez. 2, Sentenza n. 25344 del 15/12/2010, Rv. 615205 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 24050 del 26/09/2019, Rv. 655307 -01). Analoghe considerazioni valgono, evidentemente, ai fini della legittimazione a contraddire nel giudizio di legittimità mediante controricorso, per coloro che si qualificano eredi della persona che ha partecipato al giudizio di merito e nei cui confronti è diretto il ricorso per cassazione. Nella specie, non risultando adempiuto l’indicato onere da parte dei controricorrenti, va dichiarata l’inammissibilità del controri- corso. 2.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « 360, cpc, nr 4 per nullità della sentenza o del procedimento: VIOLAZIONE art 617 e 618 cpc: inappellabilità sentenza di primo grado in azione qualificata come opposizione agli atti esecutivi». Secondo il ricorrente, la domanda oggetto del presente giudi- zio, cioè quella da lui proposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], era da qualificare come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (o, quanto meno era stata in tali termini qualificata dal giudice di primo grado) e, di conseguenza, l’ap- pello proposto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], soccombente in primo Ric. n. 22465/2021 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 grado, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibiledal giu- dice di secondo grado. Il ricorso è manifestamente infondato. 2.1Come emerge chiaramente dagli atti, il Tedeschi aveva pro- posto sia opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., sia opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso l’atto di precetto intimatogli dal Berti. L’opposizione agli atti esecutivi è stata rigettata dal giudice di primo grado. L’opposizione all’esecuzione, con la quale era stata contestata solo una parte (invero minima)della somma precettata, è stata invece accolta, con conseguente correlativa riduzione dell’effi- cacia del precetto ( risulta ri chiesta e dichiarata l’inefficacia dell’atto di precetto per € 435,00, a fronte di un complessivo importo intimato di oltre € 100.000,00). Con riguardo a tali statuizioni non è stato proposto alcun gra- vame. L’ulteriore domanda, proposta d a ll’intimato Tedeschi nei con- fronti del [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la condanna di quest’ul- timo ad essere tenuto indenne di quanto effettivamente dovuto al creditore intimante Berti e qualificata dal giudice di primo grado come “domanda di manleva” (senza alcuna qualificazione in termini diversi e, in particolare, in termini di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.)è stata, invece, ac- colta integralmente. Esclusivamente in relazione a tale domanda è stato proposto appello, dal soccombente dal [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente tale domanda è, quindi, oggetto del presente ricorso. 2.2Pare opportuno precisare che, per quanto emerge dagli atti, la domanda proposta dal Tedeschi nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (definita dai giudici di merito come “ domanda di manleva ”, in quanto, come già chiarito, volta ad ottenere la condanna di quest’ultimo a tenere indenne il primo di quanto da questi Ric. n. 22465/2021 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 dovuto al creditore intimante Berti)non può dirsi tecnicamente subordinata al rigetto dell’opposizioneal precetto, avendo essa ad oggetto l’importo da pagare comunque al creditore inti- mante, che non era stato contestato integralmentema solo in (minima) parte. L’oggetto di tale domanda,infatti, riguardando la “ manleva ” in relazione all’intero credito del Berti effettivamente sussistente nei confronti del Tedeschi: a) prescindeva senz’altro dalla re- golarità dell’atto diprecetto, oggetto dell’opposizione agli atti esecutivi (in quanto la regolarità del precetto e, in generale, degli atti pre-esecutivi ed esecutivi, non incide di per sé sull’en- tità del credito, ma solo sulla regolarità dell’esercizio dell’azione esecutiva); b) era connessa solo in parte con l’esito d e ll’oppo- sizione all’esecuzione in concreto proposta, essendo con questa contestata solo una minima quotadell’importo precettato (dun- que, per l’importo del credito intimato non oggetto di contesta- zione, cioè la gran parte di esso, essa era del tutto indipendente anche da tale opposizione). Si tratta, in definitiva (quanto meno per gli importi del precetto non oggetto di specifica contestazione nell’ambito dell’opposi- zione all’esecuzione),di una domanda del tutto autonoma, pro- posta congiuntamente all’opposizione al precetto e, più preci- samente, di una ordinaria domanda di accertamento e con- danna relativa ad una pretesa obbligazione di fonte negoziale (essa risulta fondata su una scrittura privata, con la qualeil [OSCURATO:PERSONA] si era impegnatoa tenere indenne il Tedeschi dalle pre- tese creditoriedel Berti per compensi relativi ad attività profes- sionale, a determinate condizioni e per determinati casi, ritenuti sussistenti dal giudice di primo grado, ma invece esclusi dal giudice di appello). Domanda, in altri termini,estranea e autonoma rispetto all’og- getto delle opposizioni esecutive avanzate nel medesimo Ric. n. 22465/2021 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 processo, se non in relazione all’importo per cui era stata avan- zata contestazione con l’opposizione all’esecuzione. 2.3Tanto premesso e precisato (anche a fini di completezza di esposizione),non può sorgere alcun dubbio sul fatto che, con riguardo alla decisione in ordine alla indicata domanda “di man- leva” del Tedeschi nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere proposto l’appello e non potesse essere in nessun caso proposto direttamente il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.. Risulta, in proposito , in realtà assorbent e il principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale « qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una op- posizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposi- zione all’esecuzione, l’impugnazione della conseguente sen- tenza deve seguireil diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014, Rv. 632102 –01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19267 del 29/09/2015, Rv. 636948 –01; Sez. 3, Sentenza n. 14661 del 18/07/2016, Rv. 640586 – 01 ; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3166 del 11/02/2020, Rv. 656752 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3722 del 14/02/2020, Rv. 657020 – 01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 31549 del 13/11/2023, Rv. 669336 -01). In base al suddettoprincipio di diritto, il regime dell’impugna- zione delle decisioni sudistinte domande (in particolare, oppo- sizioni esecutive)proposte nel medesimo processo resta quello proprio di ciascuna domanda. Tale principio deve peraltro ritenersi applicabile , evidente- mente,in linea generale e non solo in caso di proposizione con- giunta di una opposizione agli atti esecutivi e di una opposizione all’esecuzione: quindi, esso vale, a maggior ragione,anche in caso di proposizione di diverse domandeordinarie unitamente ad una o più opposizioni esecutive, come avvenuto nella specie. Ric. n. 22465/2021 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 2.4Quanto appena osservato è di per sé s ufficiente ai fini del rigetto del ricorso. Può aggiungersi, ad abundantiam: a) che, nella specie, le decisioni del giudice di primo grado sull’opposizione all’esecuzione e sull’opposizione agli atti ese- cutivi non erano state impugnate in sede di gravame,essendo stata impugnata dal [OSCURATO:PERSONA] la sola statuizione sulla propria condanna a tenere indenne il Tedeschi da quanto avrebbe pa- gato in esito all’esecuzione relativa all’atto di precetto opposto, onde non vi era più alcuna connessione tra diverse domande che potesse (anche solo in astratto, volendo accedere solo per un momento alla prospettazione che parrebbe alla base delle argomentazioni del ricorrente) giustificare una trattazione con- giunta in sede di impugnazione; b) in ogni caso, la connessione della domanda avanzata dal Te- deschi contro il [OSCURATO:PERSONA] sussisteva, anche ab origine, esclu- sivamente, oltre che solo parzialmente, con l’opposizione all’esecuzione di cui all’art 615 c.p.c. e non con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., onde, anchea voler ipotizzare una trattazione congiunta in sede di gravame delle domande connesse(sempre volendo accedere, solo per un mo- mento, alla prospettazione che parrebbe alla base delle argo- mentazioni del ricorrente), si sarebbe trattato comunque di do- mande entrambe soggette ad appello e non a ricorso straordi- nario per cassazione. 2.5 In definitiva, l’unica domanda oggetto del giudizio di ap- pello e del presente giudizio di legittimità,definita “di manleva”, cioè la domanda proposta dal Tedeschi nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]- lippis volta ad ottenere la condanna di quest’ultimo a tenerlo indenne di quanto dovuto al creditore intimante Berti, è certa- mente una domanda ordinaria, per quantoproposta nel mede- simo processo avente ad oggetto anche altre domande, in par- ticolare opposizioni esecutive; essa erain origine connessa solo Ric. n. 22465/2021 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 con l’opposizione all’esecuzione (per di più solo parzialmente, per un importo di scarso rilievo sul totale precettato). Di conseguenza, la statuizione di primo grado in ordine a tale domanda andava impugnata senz’altro con l’appello, anche a prescindere dalla sorte delle altre opposizioni esecutiveche,pe- raltro,non erano neanche state oggetto di impugnazione , es- sendosi in tal modo sciolta ogni possibile connessione. Ne consegue, altresì,la manifesta infondatezza del ricorso. 3.Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del presente giudizio, in con- siderazione della già rilevata inammissibilità del controricorso. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da p