CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 33985/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19632-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 153/2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] BOLZANO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 49/2018; [OSCURATO:PERSONA] avviso di addebito R.G.N.19632/2020 Cron. Rep. Ud.11/11/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 153/2019 della Corte d’appello di Trento –sez. staccata di Bolzano, che ha respinto il gravame avverso la pronuncia del Tribunale di Bolzano che aveva definito la sua opposizione ad avviso di addebito portante crediti INPS per contributi relativi a rapporti di lavoro subordinato non regolarmente denunciati nel periodo dicembre 2010 –aprile 2015. Contro il medesimo avviso il Bertetti aveva proposto una prima opposizione, in causa iscritta con n. rg. 805/2016, ed una successiva, in causa n. rg. 952/2016, dolendosi della nullità dell’avviso, notificato incompleto, privo di elementi essenziali, e contestando nel merito la pretesa, analizzando le singole posizioni lavorative oggetto di contestazione da parte di INPS. Le due cause erano state riunite e decise con sentenza che aveva accolto l’opposizione limitatamente alla posizione di tre lavoratrici ed all’importo di € 12.195,00 richiesto in eccesso a titolo di sanzione civile ed aveva rigettato il ricorso nel resto. La Corte territoriale, con la sentenza qui impugnata, ha respinto il gravame della parte privata. Sono proposti cinque motivi di censura. INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede. Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 novembre 2025, il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza è censurata per cinque motivi, così rubricati. 1)Violazione e falsa applicazione degli artt. 617-618 cod. proc. civ., dell’art. 29 del d.l. n. 46/1999, dell’art. 21 septies anche in relazione all’art. 414 cod. proc. civ. ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. (perchéi Giudici hanno rigettato il ricorso con cui l’appellante lamentava che il Tribunale avesse qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi dichiarandola inammissibile perché proposta oltre il termine di venti giorni). 2)Omesso esame di fatti essenziali anche in relazione all’art.2094 cod. civ. e all’art. 244 cod. proc. civ. ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. 3)Violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 cod. civ. ex art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. (perché la Corte ha desunto la subordinazione dagli indici sussidiari senza valutare se c’erano indici interni, ossia prove dirette della subordinazione). 4)Violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 -1417 – 2697 cod. civ. (simulazione del contratto e prova dell’interposizione fittizia) ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. – Omesso esame di fatto decisivo e inversione dell’onere della prova. 5)Omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. Il ricorso è da rigettarsi. Prive di pregio sono le doglianze di cui al primo motivo, che contesta la qualificazione della domanda operata dai giudici di merito. Il Tribunale aveva qualificato l’opposizione riguardante i vizi formali come opposizione agli atti esecutivi di tal ché , correttamente, la Corte territoriale ha concluso che il gravame dinanzi a lei proposto era inammissibile, poiché il ricorrente avrebbe dovuto presentare, nei termini di cui all’art. 327 cod. proc. civ., ricorso immediato in Cassazione. Si legge ex multisin Cass. n. 25773/2023 che, laddove il Giudice di prime cure qualifichi l’azione come opposizione agli atti esecutivi, «al cospetto d’una tale qualificazione espressa, il ricorrente avrebbe dovuto dolersi della decisione del giudice di primo grado con il ricorso per cassazione e non con l’appello». Sul punto, da ultimo, Cass. n. 3793/2024 richiama i precedenti di questa Corte affermando quanto segue: «risulta, in proposito, in realtà assorbente il principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale «qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all’esecuzione, l’impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014, Rv. 632102 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19267 del 29/09/2015, Rv. 636948 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14661 del 18/07/2016, Rv. 640586 – 01; Sez. 6 - 3, Ordina nza n. 3166 del 11/02/2020, Rv. 656752 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3722 del 14/02/2020, Rv. 657020 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 31549 del 13/11/2023, Rv. 669336 - 01). In base al suddetto principio di diritto, il regime dell’impugnazione delle decisioni su distinte domande (in particolare, opposizioni esecutive) proposte nel medesimo processo resta quello proprio di ciascuna domanda», e da cui pare evincersi che, anche a non volere seguire detto orientamento, laddove vi siano domande connesse deve essere seguito il regime impugnatorio della domanda cui accede la domanda connessa (quindi, in questo caso, il ricorso in cassazione)». Alla luce di tali principi, la statuizione del Tribunale concernente la regolarità della notificazione della cartella deve ritenersi ormai incontrovertibile, non essendo stata impugnata con il ricorso immediato in Cassazione. Inammissibili sono il secondo ed il quinto motivo, che predicano in modo improprio un omesso esame di fatto decisivo. Sul punto, giurisprudenza di legittimità uniforme afferma che – come ex multis Cass. n. 21672/2018 – «nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» e l'omesso esame di una tesi difensiva non è riconducibile al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., in quanto una memoria difensiva non costituisce "fatto" decisivo per il giudizio, rientrando in tale nozione gli elementi fattuali e non gli atti difensivi (Cass. n. 5795/2017, n. 22457/2017 ex multis) e l'omesso esame di una tesi difensiva non è riconducibile al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., in quanto una memoria difensiva non costituisce "fatto" decisivo per il giudizio, rientrando in tale nozione gli elementi fattuali e non gli atti difensivi (Cass. n. 5795/2017, n. 22457/2017 ex multis). Tanto premesso, il secondo motivonon individua un fatto il cui esame sarebbe stato omesso, posto che esso consisterebbe nel contratto intercorso tra il Bertetti e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ossia in una prova documentale, la cui esistenza era ben nota alla Corte, che ne ha dato ampiamente conto. Viste le argomentazioni a sostegno delle doglianze, ciò che il ricorrente vorrebbe è, in realtà, una rilettura del materiale istruttorio, poiché lamenta che la Corte d’appello ha ritenuto più attendibili le dichiarazioni rese in sede ispettiva rispetto a quelle raccolte in giudizio. La motivazione della Corte sul punto è ampia, con analisi dettagliata delle dichiarazioni testimoniali e dei documenti e non è in questa sede censurabile. Anche il quinto motivo non individua un fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso ma contesta la valenza data dalla Corte agli indici definiti sussidiari della subordinazione. Dalla lettura emerge che le doglianze si traducono, se mai, nel denunciare una insufficienza motivazionale (pag. 49) non più predicabile, poiché in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla l. n. 134/2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022 ex multis). I motivi tre e quattro, dietro la parvenza della violazione di legge, ambiscono a contrapporre all’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dai giudici d’appello una diversa lettura: come ex multis osservato da Cass. n. 1102/2022, «va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa "...inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito." (Cass n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017)». Né alcuna inversione dell’onere probatorio si registra nella specie, avendo la Corte del merito, in parte qua, proceduto all'accertamento del fatto controverso e, quindi, deciso la causa senza applicare la regola di giudizio basata sull'onere della prova (v., in argomento, ex plurimis, Cass. n. 13395/2018). Quanto al terzo motivo, non si riscontra alcuna violazione dei criteri di cui all’art. 2094 cod. civ., avendo i Giudici territoriali effettuato compiutamente l’analisi dell’intero materiale probatorio raccolto e desunto da esso la sussistenza della subordinazione, applicando correttamente i principi più volte affermati da questa Corte, con motivazione ampia ed esaustiva, in particolare come da punto 9. La Corte ha fatto esatta applicazione del diritto vivente quanto agli indici sintomatici della eterodeterminazione della prestazione, ciò che costituisce la condizione necessaria e sufficiente per la qualificazione di un rapporto come subordinato, essendo appena il caso di sottolineare che in questa sede non è possibile alcun sindacato sull’apprezzamento delleprove testimoniali. A fronte di una valutazione compiuta dai giudici del merito in coerenza con i canoni dell'art. 2094 cod. civ. in ordine alla sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e gerarchico del datore di lavoro, la parte ricorrente formula critiche che, dietro le sembianze della violazione di legge, auspicano un riesame delle risultanze istruttorie, contestando la valenza degli indici individuati dalla Corte: viceversa, gli elementi dalla Corte valorizzati – come l’attribuzione di un mansionario tipico di impiegato contabile, l’inserimento stabile nell’organizzazione aziendale con attribuzione di una postazione di lavoro all’interno dei locali aziendali, con assegnazione ad ogni impiegato di un gruppo di clienti dello studio, il rispetto di un preciso orario di lavoro, da svolgersi nei locali aziendali e con attrezzature e materiali dell’azienda, il pagamento di una retribuzione fissa, pagata ordinariamente a scadenze mensili, la mancanza in capo ai lavoratori di qualsiasi struttura imprenditoriale ed il difetto di alcun rischio di impresa – sono coerenti con il dictum dell’art.2094 cod. civ. come interpretato da questa Corte di legittimità. In ordine al quarto motivo, che mischia la violazione degli artt.1414 e 2697 cod. civ. nonchè l’omesso esame di fatto decisivo, posto che anch’esso non individua un fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso e non censura la violazione del 2697 cod. civ. nei termini più sopra ricordati, comunque la doglianza non si confronta con la motivazione, che ribadisce la sussistenza degli indici della subordinazione nonostante l’apparenza formale della regolarizzazione mediante contratti di associazione in partecipazione. Il ricorso va, pertanto, nel complesso rigettato ma alla reiezione non fa seguito condanna alle spese, in assenza di attività difensiva dell’Istituto previdenziale. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento