CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 25773/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
363-2021proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello R.G.N.15363/2021 Cron. Rep. C.C. 9/03/2023 giurisdizione Impugnazione dell’estratto di ruolo -2 - Stato, presso i cui uffici, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], è elettivamente domiciliata –resistente con procura – per la cassazione della sentenza n. 779 del 20 20 della C ORTE D’APPELLO DELL’AQUILA, depo sitata il 2 6 novembre 20 20 (R.G.N. 166/2020). Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del 9 marzo2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il signor Mar i o Melatti , nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Pescara, ha dedotto di avere richiesto all’Agenzia delle Entrate –Riscossione un estratto di ruolo, il 4 gennaio 2019, e di avere così appreso l’esistenzadi cartelle di pagamento e di avvisi di addebito, concernenti «contributi previdenziali» e illegittimi sotto molteplici profili. Il Tribunale di Pescara ha rigettato il ricorso, in quanto ha reputato regolare la notificazione degli atti impositivi e infondata l’eccezione di prescrizione, alla luce del riconoscimento del diritto da parte dell’obbligato. A tale riguardo, il giudice di prime cure ha valorizzato la richiesta di rateizzazione e i pagamenti parziali. 2.–Con sentenza n. 779 del 2020, depositata il 26 novembre 2020, la Corte d’appello dell’Aquila ha respinto il gravame interposto dal signor Melatti, in contraddittorio con l’INPS e con l’Agenzia delle Entrate –Riscossione. 2.1.–Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte territoriale ha ritenuto irrimediabilmente generico il disconoscimento della conformità della copia all’originale, con riferimento alla documentazione che attesta la notificazione delle cartelle e degli avvisi di pagamento. -3 - 2.2.–Per quel che concerne gli avvisi di addebito, che l’appellante lamenta siano stati irritualmente notificati, la Corte di merito considera esentida censure le statuizion i del giudice di p rimo grado . Il Tribunale, difatti, correttamenteha disatteso tali doglianze e ha osservato che esse sono comunque inammissibili, in quanto formano oggetto di opposizione agli atti esecutivi, tardivamente proposta (art.617 cod. proc. civ.). 2.3.– I giudici d’appello soggiungono che la prescrizione quinquennale non si è compiuta, giacché l’appellante ha presentato istanze di rateizzazione e ha eseguito pagamenti parzi ali : tali comportamenti sono idonei a interrompere il corso della prescrizione e, per altro verso, si configurano come rinuncia a giova rsi della prescrizione già maturata. 3.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila, con ricorso del 26 maggio 2021, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 4.–Resiste con controricorso l’INPS. 5.–Agenzia delle Entrate – Riscossione si è limitata a depositare “atto di costituzione”, al fine di partecipare all’eventuale discussione orale. 6.–Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., nel testo modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 7.–Il Pubblico Ministero non ha depositato in cancelleria conclusioni scritte. 8.–Il collegio, al termine della camera di consiglio, si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1. cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso per cassazione del signor [OSCURATO:PERSONA] procede per sei motivie si fonda sui seguenti rilievi. -4 - 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art.2702 cod. civ. e degli artt. 214, 215 e 216 cod. proc. civ. e imputa alla Corte territoriale di aver pretermesso il tempestivo disconoscimento dell’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni dei “referti” di notifica, effettuato alla prima udienza successiva alla produzione, e la mancata presentazione di un’istanza di verificazione ad opera delle controparti. 1.2.–Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto i giudici del gravame avrebbero omesso di pronunciarsi sul disconoscimento effettuato e sulla mancata proposizione di un’istanza di verificazione. 1.3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente allega la violazione e la falsa applicazione dell’art. 3- bisdella legge 21 gennaio 1994, n. 53, in relazione alle notificazioni effettuate via PEC dall’Agenzia delle Entrate –Riscossione. 1.4.–Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente censura la nullità della sentenza, con riferimento all’inesistenza delle notificazioni effettuate via PEC dall’Agenzia delle Entrate –Riscossione da un indirizzo non inserito in pubblici elenchi. 1.5.–Con la quinta doglianza (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta la nullità della sentenza, che avrebbe omesso di rilevare la carenza di prova della notificazione della cartella di pagamenton. 08320100000516564. 1.6.–Con il sesto motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce, infine, la nullità della sentenza, che avrebbe attribuito alle domande di rateizzazione e ai pagamenti parziali il valore di rinuncia alla prescrizione già compiuta. 2.–Il ricorso è, nel suo complesso, inammissibile, per la ragione pregiudiziale, e comune a tutte le censure, della carenza d’interesse -5 - all’impugnazione (fra le molte, Cass., sez. lav., 29 marzo 2023, n. 8842). 3.– L’art. 3 - bis del decreto - legge 2 1 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha inserito il comma 4-bis nell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La disciplina sopravvenuta così dispone: «L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o i nfine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Tale normativa, provvista di valenza generale, si estende ancheai crediti previdenziali (Cass., sez. lav., 24 aprile 2023, n. 10859 e n. 10848;20 aprile 2023, n. 10595, e 14 marzo 2023, n. 7348). 4.– Questa Corte, a sezioni unite , ha chiarito che la normativa richiamata si applica anche ai processi pendenti, senza per questo porsi in contrasto con la Costituzione. La disciplina introdotta di recente, difatti, specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata (Cass., S.U., 6 settembre 2022, n. 26283). Il legislatore, nell’enucleare specifiche ipotesi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale,ha dunque plasmato l’interesse ad agire. -6 - Tale condizione dell’azione presenta natura dinamica e, pertanto, può assumere una diversa configurazione fino al momento della decisione, anche per effetto di una norma sopravvenuta. Né al rilievo d’ufficio in questa sede si frappongono, nel caso di specie, ostacoli di sorta. Peraltro, il giudizio di legittimità non può non tenere nel debito conto tale sopravvenienza, in quanto il sindacato demandato a questa Corte, garante dell’esatta osservanza della legge,investe la conformità della decisione impugnata alle regole dell’ordinamento giuridico (Cass., S.U., 27 ottobre 2016, n. 21691), nel loroincessante evolvere. 5.– Nella memoria il lustrativa, depositata in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, la parte ricorrente non contesta che l’azione intrapresa sia riconducibile all’impugnazione dell’estratto di ruolo, oggetto della legge d’interpretazione autentica e della disamina delle sezioni unite di questa Corte. È lo stesso ricorrente (pagina 5 del ricorso per cassazione) ad affermare che è venuto a conoscenza delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito, dopo avere richiesto all’Agenzia delle Entrate – Riscossione ilrilascio dell’estratto di ruolo, e a incardinare le sue difese sulla mancata notifica degli atti in questione. Il ricorrente, nel presente giudizio, si limita a criticare la sentenza n. 26283 del 2022 e a propugnare un’applicazione pro futuro della normativa d’interpretazione autentica, senzadimostrare gli estremi di alcunadelle ipotesi tratteggiate dal legislatore come espressive di un interesse ad agire concreto e attuale. 6.– Dev’essere disattesa la richiesta, formulata nella memoria illustrativa, di sospendere il presente giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle questioni nel frattempo sollevate dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli del 23 gennaio 2023 e dal giudice di pace di Napoli con ordinanza n. 492 del 3 febbraio 2023. -7 - Per giurisprudenza costante di questa Corte, il giudice non può sospendere il giudizio, in r agione de lla pendenza di una questione di costituzionalità sollevata in altro processo. Qualora ritenga rilevantee non manifestamente infondatala questione, il giudice deve investire a sua volta la Corte costituzionale e successivamente procedere alla sospensione del giudizio(Cass., sez. VI-I, 26 giugno 2013, n. 16198). Nel caso di specie, idubbi di legittimità costituzionale, adombrati dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa , devono essere dichiarati manifestamente infondati. A tale riguardo devono essere ribadite le osservazioni che la pronuncia delle sezioni uniteha già illustra to (punti 20 e seguenti dei “Motivi della decisione”), nel contesto di un esaustivo scrutinio di tutti i paventati profili di disarmonia con la Carta fondamentale e all’esito di un coerente inquadramento della disciplina, che il ricorrente non confuta in modo persuasivo. 6.1.– La le gge sopravvenuta, nell’imporre la dimostrazione dell’interesse ad agire, non pregiudica il diritto di azione e di difesa delle parti. L’ordinamento appresta efficaci strumenti di protezione contro il pregiudizio che l’obbligato possa subire in conseguenza del l’agire illegittimo dell’amministrazione. In particolare, «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l’iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l’insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all’esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all’esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all’esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli -8 - atti esecutivi qualora intenda far valere l’omessa notificazione dell’atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell’atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l’irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell’art. 617 cod.proc. c iv ., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l’interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)» (sentenza n. 26283 del 2022, punto 24.1. dei “Motivi della decisione”). Le regole procedurali, inoltre, non si devono atteggiare in termini d’indefettibile identità, in quanto il legislatore può modulare la tutela giurisdizionale secondo soluzioni tecniche diversificate, a condizione di non compromettereil nucleo fondamentale del diritto presidiato dalla Costituzione. La selezione delle fattispecie meritevoli di tutela rappresenta il frutto di unbilanciamento non irragionevole tra i contrapposti interessi, quelli del singolo debitore e quelli inere nti al «regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato» (punto 27.1. dei “Motivi della decisione”). Le limitazioni poste dalla legge rispondono a uno scopo legittimo, perseguito in modo rispettoso del principio di proporzionalità, e rimaneintatta la tutela accordata dai rimedi generali. 6.2.–Peraltro, sul requisito dell’interesse ad agire, con riferimento ai profili che la normativa sopravven uta rende rilevanti, le parti possono interloquire ed esercitare appieno le prerogative difensive. Nelle fasi di merito soccorre il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità il deposito di documentazione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. -9 - 7.– I n base ai principi esposti, applicabili anche alla fattispecie controversa, dev’essere dichiarata l ’ inammissibilità dell ’ odierno ricorso, perchérelativo a un’azione che non è sorretta da un interesse ad agire apprezzabile , nei termini tipizzati dalla nuov a disciplina (di recente, anche Cass., sez. lav., 3 maggio 2023, n. 11552, punto 19 dei “Motivi della decisione”). 8.–A tali considerazioni, che hanno priorità logica e si palesano dirimenti, si aggiunge il rilievo che il ricorso ècomunque inammissibile nei singoli motivi in cui si articola. 8.1.–Quanto al primo e al secondo mezzo, che possono essere scrutinati congiuntamente, sono avulsi dalla ratio decidendi della pronuncia impugnata, che non omette di pronunciarsi sulle doglianze dell’appellante e pone in risalto la genericità del disconoscimento operato ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., alla luce delle peculiarità che lo contraddistinguono. A fronte dell’articolato percorso argomentativo della pronuncia d’appello (pagine 5 e 6), le censure peccano d’insanabile genericità, come la parte controricorrente non ha mancato di evidenziare (pagine 6 e 7 del controricorso), con rilievi non contraddetti dalla parte ricorrente,e come questa Corte ha rimarcato in controversie analoghe , reputando «intangibile il giudizio reso dalla Corte territoriale in punto di conformità delle copie fotografiche ed informatiche agli originali e di autenticità delle sottoscrizioni, con conseguente piena idoneità probatoria dei documenti prodotti in copia al fine di dimostrare l’avvenuta notificazione» (Cass., sez. lav., 18 ottobre 2022, n. 30542). 8.2.– I l terzo e il quarto mezzo, relativi alle notifiche effettuate mediante un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nei pubblici elenchi, incorrono nei profili d’inammissibilità eccepiti dall’INPS nel controricorso (pagina 7)e non confutati dalla parte ricorrente. Delle questioni, prospettate con i motivi in esame, non si rinviene traccia nella pronuncia impugnata e il ricorrente, al fine di sottrarsi al -10 - rilievodi novità della censura, non ha ottemperato all’onere di indicare in quale sede e in quali termini la specifica questione sia stata introdotta nel dibattito processuale e quindi ritualmente de voluta a i giudicidel gravame, che hanno analiticamente ripercorso le critiche alla pronuncia di primo grado (pagine 2 e 3 della sentenza d’appello). A tali conclusioni questa Corte è giunta in controversie in larga parte sovrapponibili a quella odierna (Cass., sez. lav., 24 giugno 2022, n. 20449), rilevando che gli stralci degli atti processuali riprodotti nel ricorso per cassazione si limitavano a far menzione della «generica doglianza della mancata notifica, nullità ed illegittimità delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito» e della necessità che sia l’agente per la riscossione a dover provare la regolarità della notifica. Peraltro, il ricorrente neppure ha scalfi to la ratio decidendi della pronuncia impugnata (pagina 6), nella parte in cui rammenta la qualificazione che il giudice di prime cure ha dato delle doglianze del ricorrenteinerenti ai vizi delle notifiche : si tratta di un’opposizione agli atti esecutivi, assoggettata, quanto alla sua proposizione, a un termine di decadenza che la parte non ha rispettato. Al cospetto d’una tale qualificazione espressa, il ricorrente avrebbe dovuto dolersi della decisione del giudice di primo grado con il ricorso per cassazione, e non con l’appello. Le questioni sono dunque precluse. 8.3.– Inamm issibile è anche il quinto mezzo, che tralascia di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e d’incrinarne la tenuta sul piano logico-giuridico (in tal senso, anche le difese svolte dall’INPS a pagina 9 del controricorso): la cartella è stata azzerata –afferma la Corte di merito – e non rivestono pertanto alcun rilievo le contestazioni dell’appellante. 8.4.–Inammissibile, infine, è l’ultimo motivo. Dietro le sembianze della violazione di legge,le censure tendono a ridiscutere l’accertamento in fatto che, con valutazione convergentee immune dai denunciati vizi di illogicità e di apparenza, i giudici di prime -11 - e di seconde cure hanno compiuto, ravvisando un riconoscimento dell’altrui diritto (in termini analoghi, Cass., sez. lav., 11 ottobre 2022, n. 29518). 9.–Ne consegue, in ultima analisi, l’inammissibilità del ricorso sotto tutti i profili. 10.–Alla stregua di tutti i rilievi svolti e della previsione generale dell’art. 385, primo comma, cod. proc. civ., le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, alla luce del valore della controversia e dell’attività processuale svolta. Non v’è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto processuale con Agenzia delle Entrate –Riscos sione, per l’assorbente ragione che tale parte non ha svolto sostanziale attività difensiva. 11.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere all’INPS, parte controricorrente, le spese del giudizio, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versame