Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 02907/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1497-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - ricorrente incidentale – Oggetto R.G.N.1497/2023 Cron.

Rep.

Ud26/11/2025 avverso la sentenza n. 2994/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/07/2022 R.G.N. 3837/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 2994/2022 della Corte d’appello di Roma che ha respinto il gravame avverso la pronuncia del Tribunale della medesima sede che, in giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento riferita ad ottocartelle della Cassa di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato inammissibile il ricorso nella parte concernente vizi formali (perché proposto oltre il termine di venti giorni) ed aveva dichiarato prescritto il credito di cui ad una sola cartella.

La Corte ha anche parzialmente accolto l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], condannando Agenzia delle Entrate – Riscossione a pagarle a titolo di risarcimento del danno l’importo di cui alla cartella prescritta. [OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi di censura, illustrati da memoria.

Resiste Agenzia delle Entrate – Riscossione con controricorso, contenente ricorso incidentale fondato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato per la denegata ipotesi di accoglimento del ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì depositato memoria illustrativa.

Chiamata la causa all’adunanza camerale del 26 novembre 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso principale censura la sentenza per tre motivi, così rubricati.

A)Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. con riguardo agli artt. 112, 295 e 221 ss. cod. proc. civ.

Si duole del fatto che, “in data 29.7.2019 era stato notificato atto di citazione ex art. 221 ss. cod. proc. civ. nei confronti del doc. 8 depositato dalla Cassa in altro giudizio, n. rg. 14908/2018 Trib.

Roma, ossia querela di falso per accertare la falsità della firma apposta sull’avviso di ricevimento di un atto di costituzione in mora per €9777,09 relativo ai modelli 5 per gli anni 2007 e 2010” e che della pendenza di tale giudizio, che afferma essere determinante e pregiudiziale per la definizione del presente, era stata data notizia alla Corte nelle note di trattazione per l’udienza del 5 luglio 2022.

B)Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. con riguardo agli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., 2697 e 1362 cod. civ., cui poi, nel prosieguo del motivo, viene aggiunta violazione dell’art. 615 cod. proc. civ.

C)Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. con riguardo agli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., 2697 e 1362 cod. civ.: dalla nullità delle notifiche delle cartelle discende l’illegittimità della decisione della Corte nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l’eccezione di prescrizione con riguardo al periodo anteriore alla notifica delle stesse.

Due sono i motivi del ricorso incidentale di Agenzia delle Entrate –Riscossione. 1)Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999, dell’art. 100 cod. proc. civ., dell’art. 1710 cod. civ. – Inammissibilità della domanda di Cassa di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ. 2)Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999, dell’art. 100 cod. proc. civ. e dell’art. 1, commi 683 e ss., della legge 190/2014, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.

Infine, la Cassa di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso incidentale condizionato per nullità della sentenza con riguardo al capo che ha rigettato l’appello incidentale condizionato (art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.).

In subordine, vizio di motivazione ex art. 360, comma 1,n. 5 cod. proc. civ., del capo di sentenza che ha rigettato l’appello incidentale condizionato.

Va, innanzitutto, respinta la richiesta di riunione della presente vertenza con le cause di cui ai ricorsi n. rg. 24739/2020 e n. rg. 573/2023, in difetto del presupposto della identità della sentenza impugnata richiesto dall’art. 335 cod. proc. civ., laddove nel caso di specie si chiede la riunione di ricorsi proposti per impugnare distinti provvedimenti.

Il ricorso principale è inammissibile.

La Corte ha così motivato, per la parte che rileva in questa sede. -L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] proponendo appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto il ricorso in opposizione all’intimazione n. 0972017900214854000. -L’appellante ha denunciato l’erronea qualificazione del ricorso di primo grado come opposizione agli atti esecutivi di cui all’art.617 cod. proc. civ. e la violazione dei principi di cui agli artt.112, 115, 116 cod. proc. civ. e 2967 cod. civ., in quanto il Tribunale aveva individuato la data di decorrenza della prescrizione nella notifica della cartella e non nell’anno di maturazione del credito; ha eccepito la prescrizione dei crediti per le cartelle n. 09720090221303703000 e n. 09720100372742656000 per le quali mancava la prova dell’avvenuta notifica a cura dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]. -[OSCURATO:PERSONA] si è costituita chiedendo il rigetto e proponendo appello incidentale nei confronti del concessionario per la riscossione in quanto unico responsabile per la tardività della notifica della cartella n.09720000482732124000, relativa al ruolo dell’anno 2000, contenente il credito dichiarato prescritto in primo grado. -Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione avverso i vizi formali del titolo ritenendola tardiva alla stregua delle disposizioni di cui all’art.617 cod. proc. civ. in quanto proposta oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell’atto (avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Limitatamente alla cartella n. 09720000482732124000, afferente al ruolo del 2000, aveva dichiarato la prescrizione del diritto di credito, in quanto era stata notificata oltre il quinquennio previsto dalla legge ancora in vigore, ex legge n.335/95, non ritenendo applicabile il termine decennale introdotto con la successiva legge n. 247/2012 per i crediti maturati nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. -Le contestazioni relative alla omessa notifica delle cartelle e, in particolare, quelle attinenti alla conseguente prescrizione del credito sono nuove rispetto alla domanda introduttiva del giudizio di opposizione, che recava deduzioni diverse e generiche. -Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, l’opposizione è stata correttamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi, avendo essa ad oggetto i vizi formali dell’avviso di intimazione notificato in data 26.1.2017.

L’originario ricorso ha lamentato innanzitutto l’illegittimità del titolo per la sua indeterminatezza, forse perché privo di data certa o di altri elementi essenziali (pagg.3-5 ricorso) e successivamente (pag.6) ha fatto riferimento generico all’assenza di notificazione o al mancato rispetto delle norme generali, richiamando genericamente la documentazione prodotta che però non supporta le doglianze generiche proposte (punto 4 del ricorso introduttivo).

Nessuna delle doglianze che introduce con l’attuale gravame avverso la ritualità della notifica degli atti prodromici erano state dedotte né eccepite, così come sono nuovi gli altri motivi di contestazione proposti con il ricorso in appello avverso il titolo. -Avendo riguardo al ricorso di primo grado, quindi, la domanda dell’appellante aveva ad oggetto l’irritualità del titolo, sebbene non meglio identificata (oltre al riferimento del generico requisito di indeterminatezza dello stesso), tenuto conto che le deduzioni dell’allora ricorrente concernevano la carenza degli elementi che dal punto di vista formale ne inficiavano la legittimità. -Con un’ulteriore argomentazione l’appellante contesta la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto l’inammissibilità delle contestazioni attinenti alle irregolarità formali delle cartelle e degli ulteriori rilievi di natura formale sollevati dall’appellante, per violazione del termine di 20 giorni di cui all’art. 617 c.p.c. (termine la cui decorrenza veniva riferita, in assenza di prova della notifica degli atti presupposti, dal giudice di prime cure alla data di notifica dell’atto di intimazione). -Ribadisce a tale proposito trattarsi di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., in ragione della strumentalità della stessa al fine di far valere la prescrizione. -Deduce profili nuovi di contestazione in diritto mai rassegnati nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado senza confrontarsi puntualmente con la pronuncia del giudice. -Il motivo deve ritenersi inammissibile in ragione della sua genericità. -La menzionata doglianza non si confronta in modo idoneo con la sentenza impugnata. -Quest’ultima, dopo avere affermato espressamente l’inammissibilità, nel suo complesso, dell’opposizione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (qualificandolo come opposizione agli atti esecutivi in ragione di tutte le eccezioni proposte: difetto di notificazione delle cartelle presupposte; decadenza della pretesa creditoria per tardiva iscrizione a ruolo) nella parte in particolare in cui affermava la nullità o irritualità della notifica delle cartelle esattoriali sottese all’atto di intimazione impugnato aveva affermato l’inammissibilità, per violazione del termine di 20 giorni previsto per l’opposizione agli atti esecutivi (decorrente dalla data di notifica dell’avviso di intimazione impugnato) delle ulteriori contestazioni di natura formale rispetto agli atti impugnati. -A fronte di tale affermazione (riferibile a tutte le contestazioni di natura formale sollevate con il ricorso di primo grado, quale ad es. quello relativo alla affermazione espressa di illegittimità del titolo per carenza degli elementi essenziali) l’appellante si è limitato a ribadire, in modo sostanzialmente apodittico, l’integrale qualificabilità dell’azione esercitata come opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., senza argomentare specificamente in ordine alla natura non formale degli ulteriori vizi (tra cui quelli richiamati alle pagg.1-4 del ricorso introduttivo del giudizio), introducendo argomenti nuovi quanto alla funzione “recuperatoria” dell’impugnazione dell’atto, che sarebbe stata in realtà indirizzata a far valere la prescrizione dei crediti; nonché argomentando, solo oggi, circa l’invalidità di alcune notifiche, non tutte riguardanti le cartelle dell’odierna opposizione (pagg.10-13 del ricorso in appello), limitandosi ad un complessivo richiamo di contestazioni avverso la pronuncia oggetto di appello.

Va reputato insufficiente a tale scopo il mero richiamo a contestazioni effettuate nella precedente fase del giudizio e inammissibile l’introduzione di argomenti nuovi. -Ciò a maggior ragione alla luce della considerazione che, con riferimento a parte delle contestazioni richiamate a tale fine dall’appellante (in particolare quelle fondate sulla pretesa violazione dell’inesistenza della notifica delle cartelle), il Tribunale aveva comunque espressamente motivato in ordine alla loro infondatezza, specificando come le norme invocate dall’appellante non fossero applicabili alla presente controversia in materia contributiva in quanto disciplinata dal d.lgs. 46/1999 e in quanto qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, statuizione quest’ultima che non risulta essere stata oggetto di specifica impugnazione da parte dell’appellante sulla base delle argomentazioni già dedotte in primo grado, bensì con l’introduzione di argomenti nuovi e inammissibili.

Così ricostruito il percorso motivazionale della sentenza gravata, il motivo sub A) è inammissibile perché difetta della necessaria specificità.

In primis, non precisa quale è il documento n. 8, “depositato dalla Cassa nel giudizio 14908/2018 (Trib. [OSCURATO:PERSONA] sezione lavoro)”, che afferma essere oggetto di querela di falso proposta nel corso di altro giudizio e non esplicita perché tale documento avrebbe rilevanza nel presente giudizio, in rapporto agli specifici atti che ne costituiscono l’oggetto.

La parte, infatti, si limita ad affermare, del tutto genericamente, che “il giudizio di falso ha avuto ad oggetto un fatto determinante e pregiudiziale per la definizione del presente procedimento in quanto inerente l’esistenza di un valido atto interruttivo della prescrizione comunque oggetto di eccezione estintiva del credito, sin dal primo grado” e che detto atto sarebbe l’”avviso di ricevimento di un atto di costituzione in mora per €9777,09 e relativo ai 5 modelli per gli anni 2007 e 2010” .

In secondo luogo, la parte si limita ad affermare di aver notiziato la Corte d’appello della pendenza di tale giudizio per l’udienza del 5 luglio 2022, senza, però, esplicitare il contenuto di tale comunicazione e senza trascrivere neppure in stralcio il verbale o le note che la conterrebbero, né produce alcunchè al riguardo, con la conseguenza che questa Corte non è posta in grado di valutare la fondatezza e la decisività delle censure.

Con il motivo sub B) la ricorrente si duole che la Corte abbia ritenuto: inammissibile la eccezione di nullità della notifica delle cartelle perché proposta solo in sede di gravame, generica l’eccezione sulla qualificabilità dell’opposizione per vizi di notifica ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. in luogo dell’art. 615 cod. proc. civ., infondata l’eccezione di prescrizione.

Afferma che la nullità delle notifiche delle cartelle era stata dedotta fin dal primo grado, come dovrebbe risultare dagli stralci delrelativo atto introduttivo.

Le doglianze non si confrontano con la motivazione come sopra riassunta, che non scalfiscono.

Gli estratti del ricorso di primo grado che sono statiriportati nel ricorso di legittimità confermano la genericità delle originarie allegazioni, poiché, si legge, la parte si era limitata a dedurre la mancanza di titolo per l’iscrizione della cartella a ruolo e per la successiva notifica nei seguenti termini: “l’amministrazione opposta risulta assolutamente priva di titolo e non legittimata ad iscrivere la sanzione a ruolo in quanto i titoli da cui deriva non sono mai stati richiesti, comunicati nè notificati”.

Parimenti aspecifica era la doglianza circa la nullità della notifica– riferita, peraltro ad una sola (e non indicata) cartella : “la cartella impugnata e la pretesa creditoria nonché il necessario accertamento non risultano mai notificati o comunque indebitamente ed inefficacemente notificati in quanto …non sono state rispettate le formalità prescritte dall’art. 139 cod. proc. civ.”.

Né dalla trascrizione risulta che i profili di doglianza e le deduzioni rassegnate nel ricorso introduttivo di primo grado ed in quello di appello fossero i medesimi.

Nel motivo viene invocata a sproposito la violazione degli artt. 115e 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.

Infatti, nessuna inversione dell’onere probatorio si registra nella specie, avendo la Corte del merito, in parte qua, proceduto all'accertamento del fatto controverso e, quindi, deciso la causa senza applicare la regola di giudizio basata sull'onere della prova (v., in argomento, ex plurimis, Cass. n. 13395/2018).

Non è stata denunciata una violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. nei termini rigorosi delineati dalla giurisprudenza di questa Corte, poichè il Collegio capitolino non ha attinto elementi di riscontro da prove non introdotte dalle parti e assunte d’ufficio al di fuori dei casi che il codice di rito contempla.

Inoltre, la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è configurabile solo allorché il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass. n. 27301/2024, SU n. 11892/2016), situazioni queste non sussistenti nel caso in esame.

Quanto alla supposta violazione dell’art. 615 cod. proc. civ. – perché, secondo la ricorrente,i motivi di opposizione avrebbero dovuto essere ricondotti nell’ambito dell’opposizione all’esecuzione – risulta dalla sentenza gravata che il Tribunale aveva qualificato l’azione come opposizione agli atti esecutivi (e di ciò la ricorrente si era doluta con l’atto di appello): di tal chè, quella parte della sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere impugnata con il ricorso diretto in Cassazione, con la conseguenza che, non essendo stato proposto nei termini il corretto strumento di gravame, la relativa statuizione è divenuta definitiva, con conseguente inammissibilità della doglianza (ex multisCass. n. 25773/2023).

Parimenti inammissibile è il motivo sub C), anche quale conseguenza della inammissibilità dei precedenti: l’eccezione di prescrizione, riferita alla prescrizione che sarebbe maturat a anteriormente allanotifica delle cartelle, avrebbe dovuto essere fatta valere nei 40 gg dalla notifica delle stesse, notifica che, come detto sopra, è stata affermata ( come ribadisce la Corte, “le cartelle esattoriali in oggetto …risulta[no] notificate come da documentazione allegata sin dal giudizio di primo grado dalle parti appellate …il 1.12.2009; 2.6.2009; 21.5.2011; 2.4.2011; 1.6.2012; 9.7.2015 e 16.7 .2015, a fronte delle quali il ricorso introduttivo è stato proposto soltanto in data 2.3.2017, quindi ben oltre i 40 giorni prescritti dall’art . 24 cit.”) e non validamente e tempestivamente censurata, di tal chè la pretesa nelle cartelle contenuta è divenuta irretrattabile.

Stante l’inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale condizionato della Cassa di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] resta assorbito mentre è inefficace il ricorso incidentale dell’Agente della Riscossione ex art. 334, comma 2, cod. proc. civ., in quanto la sentenza gravata è stata pubblicata il 5 luglio 2022 mentre il controricorso con ricorso incidentale è stato depositato il 13 febbraio 2023.

Le spese di lite sono liquidate in dispositivo: stante l’inefficacia del ricorso incidentale, la soccombenza è riferibile alla ricorrente principale, giusta il consolidato principio di diritto di Cass. n. 4074/2014, secondo cui, «in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al "decisum" evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale» (così più di recente Cass. n. 33733/2023).

Sussistono, in relazione alla ricorrente principale - e non anche al ricorrente incidentale tardivo (cfr. Cass. n. 18384/2017) - le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale di Cassa di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], nonché l’inefficacia di quello incidentale di Agenzia delle Entrate - Riscossione; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di lite nei confronti delle parti costituite, liquidate, quanto a Cassa di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], in € 4000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge e, quanto ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, in €4000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1497-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - ricorrente incidentale – Oggetto R.G.N.1497/2023 Cron. Rep. Ud26/11/2025 avverso la sentenza n. 2994/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/07/2022 R.G.N. 3837/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 2994/2022 della Corte d’appello di Roma che ha respinto il gravame avverso la pronuncia del Tribunale della medesima sede che, in giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento riferita ad ottocartelle della Cassa di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato inammissibile il ricorso nella parte concernente vizi formali (perché proposto oltre il termine di venti giorni) ed aveva dichiarato prescritto il credito di cui ad una sola cartella. La Corte ha anche parzialmente accolto l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], condannando Agenzia delle Entrate – Riscossione a pagarle a titolo di risarcimento del danno l’importo di cui alla cartella prescritta. [OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi di censura, illustrati da memoria. Resiste Agenzia delle Entrate – Riscossione con controricorso, contenente ricorso incidentale fondato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato per la denegata ipotesi di accoglimento del ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì depositato memoria illustrativa. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 26 novembre 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso principale censura la sentenza per tre motivi, così rubricati. A)Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. con riguardo agli artt. 112, 295 e 221 ss. cod. proc. civ. Si duole del fatto che, “in data 29.7.2019 era stato notificato atto di citazione ex art. 221 ss. cod. proc. civ. nei confronti del doc. 8 depositato dalla Cassa in altro giudizio, n. rg. 14908/2018 Trib. Roma, ossia querela di falso per accertare la falsità della firma apposta sull’avviso di ricevimento di un atto di costituzione in mora per €9777,09 relativo ai modelli 5 per gli anni 2007 e 2010” e che della pendenza di tale giudizio, che afferma essere determinante e pregiudiziale per la definizione del presente, era stata data notizia alla Corte nelle note di trattazione per l’udienza del 5 luglio 2022. B)Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. con riguardo agli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., 2697 e 1362 cod. civ., cui poi, nel prosieguo del motivo, viene aggiunta violazione dell’art. 615 cod. proc. civ. C)Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. con riguardo agli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., 2697 e 1362 cod. civ.: dalla nullità delle notifiche delle cartelle discende l’illegittimità della decisione della Corte nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l’eccezione di prescrizione con riguardo al periodo anteriore alla notifica delle stesse. Due sono i motivi del ricorso incidentale di Agenzia delle Entrate –Riscossione. 1)Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999, dell’art. 100 cod. proc. civ., dell’art. 1710 cod. civ. – Inammissibilità della domanda di Cassa di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ. 2)Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999, dell’art. 100 cod. proc. civ. e dell’art. 1, commi 683 e ss., della legge 190/2014, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Infine, la Cassa di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso incidentale condizionato per nullità della sentenza con riguardo al capo che ha rigettato l’appello incidentale condizionato (art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.). In subordine, vizio di motivazione ex art. 360, comma 1,n. 5 cod. proc. civ., del capo di sentenza che ha rigettato l’appello incidentale condizionato. Va, innanzitutto, respinta la richiesta di riunione della presente vertenza con le cause di cui ai ricorsi n. rg. 24739/2020 e n. rg. 573/2023, in difetto del presupposto della identità della sentenza impugnata richiesto dall’art. 335 cod. proc. civ., laddove nel caso di specie si chiede la riunione di ricorsi proposti per impugnare distinti provvedimenti. Il ricorso principale è inammissibile. La Corte ha così motivato, per la parte che rileva in questa sede. -L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] proponendo appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto il ricorso in opposizione all’intimazione n. 0972017900214854000. -L’appellante ha denunciato l’erronea qualificazione del ricorso di primo grado come opposizione agli atti esecutivi di cui all’art.617 cod. proc. civ. e la violazione dei principi di cui agli artt.112, 115, 116 cod. proc. civ. e 2967 cod. civ., in quanto il Tribunale aveva individuato la data di decorrenza della prescrizione nella notifica della cartella e non nell’anno di maturazione del credito; ha eccepito la prescrizione dei crediti per le cartelle n. 09720090221303703000 e n. 09720100372742656000 per le quali mancava la prova dell’avvenuta notifica a cura dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]. -[OSCURATO:PERSONA] si è costituita chiedendo il rigetto e proponendo appello incidentale nei confronti del concessionario per la riscossione in quanto unico responsabile per la tardività della notifica della cartella n.09720000482732124000, relativa al ruolo dell’anno 2000, contenente il credito dichiarato prescritto in primo grado. -Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione avverso i vizi formali del titolo ritenendola tardiva alla stregua delle disposizioni di cui all’art.617 cod. proc. civ. in quanto proposta oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell’atto (avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Limitatamente alla cartella n. 09720000482732124000, afferente al ruolo del 2000, aveva dichiarato la prescrizione del diritto di credito, in quanto era stata notificata oltre il quinquennio previsto dalla legge ancora in vigore, ex legge n.335/95, non ritenendo applicabile il termine decennale introdotto con la successiva legge n. 247/2012 per i crediti maturati nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. -Le contestazioni relative alla omessa notifica delle cartelle e, in particolare, quelle attinenti alla conseguente prescrizione del credito sono nuove rispetto alla domanda introduttiva del giudizio di opposizione, che recava deduzioni diverse e generiche. -Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, l’opposizione è stata correttamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi, avendo essa ad oggetto i vizi formali dell’avviso di intimazione notificato in data 26.1.2017. L’originario ricorso ha lamentato innanzitutto l’illegittimità del titolo per la sua indeterminatezza, forse perché privo di data certa o di altri elementi essenziali (pagg.3-5 ricorso) e successivamente (pag.6) ha fatto riferimento generico all’assenza di notificazione o al mancato rispetto delle norme generali, richiamando genericamente la documentazione prodotta che però non supporta le doglianze generiche proposte (punto 4 del ricorso introduttivo). Nessuna delle doglianze che introduce con l’attuale gravame avverso la ritualità della notifica degli atti prodromici erano state dedotte né eccepite, così come sono nuovi gli altri motivi di contestazione proposti con il ricorso in appello avverso il titolo. -Avendo riguardo al ricorso di primo grado, quindi, la domanda dell’appellante aveva ad oggetto l’irritualità del titolo, sebbene non meglio identificata (oltre al riferimento del generico requisito di indeterminatezza dello stesso), tenuto conto che le deduzioni dell’allora ricorrente concernevano la carenza degli elementi che dal punto di vista formale ne inficiavano la legittimità. -Con un’ulteriore argomentazione l’appellante contesta la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto l’inammissibilità delle contestazioni attinenti alle irregolarità formali delle cartelle e degli ulteriori rilievi di natura formale sollevati dall’appellante, per violazione del termine di 20 giorni di cui all’art. 617 c.p.c. (termine la cui decorrenza veniva riferita, in assenza di prova della notifica degli atti presupposti, dal giudice di prime cure alla data di notifica dell’atto di intimazione). -Ribadisce a tale proposito trattarsi di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., in ragione della strumentalità della stessa al fine di far valere la prescrizione. -Deduce profili nuovi di contestazione in diritto mai rassegnati nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado senza confrontarsi puntualmente con la pronuncia del giudice. -Il motivo deve ritenersi inammissibile in ragione della sua genericità. -La menzionata doglianza non si confronta in modo idoneo con la sentenza impugnata. -Quest’ultima, dopo avere affermato espressamente l’inammissibilità, nel suo complesso, dell’opposizione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (qualificandolo come opposizione agli atti esecutivi in ragione di tutte le eccezioni proposte: difetto di notificazione delle cartelle presupposte; decadenza della pretesa creditoria per tardiva iscrizione a ruolo) nella parte in particolare in cui affermava la nullità o irritualità della notifica delle cartelle esattoriali sottese all’atto di intimazione impugnato aveva affermato l’inammissibilità, per violazione del termine di 20 giorni previsto per l’opposizione agli atti esecutivi (decorrente dalla data di notifica dell’avviso di intimazione impugnato) delle ulteriori contestazioni di natura formale rispetto agli atti impugnati. -A fronte di tale affermazione (riferibile a tutte le contestazioni di natura formale sollevate con il ricorso di primo grado, quale ad es. quello relativo alla affermazione espressa di illegittimità del titolo per carenza degli elementi essenziali) l’appellante si è limitato a ribadire, in modo sostanzialmente apodittico, l’integrale qualificabilità dell’azione esercitata come opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., senza argomentare specificamente in ordine alla natura non formale degli ulteriori vizi (tra cui quelli richiamati alle pagg.1-4 del ricorso introduttivo del giudizio), introducendo argomenti nuovi quanto alla funzione “recuperatoria” dell’impugnazione dell’atto, che sarebbe stata in realtà indirizzata a far valere la prescrizione dei crediti; nonché argomentando, solo oggi, circa l’invalidità di alcune notifiche, non tutte riguardanti le cartelle dell’odierna opposizione (pagg.10-13 del ricorso in appello), limitandosi ad un complessivo richiamo di contestazioni avverso la pronuncia oggetto di appello. Va reputato insufficiente a tale scopo il mero richiamo a contestazioni effettuate nella precedente fase del giudizio e inammissibile l’introduzione di argomenti nuovi. -Ciò a maggior ragione alla luce della considerazione che, con riferimento a parte delle contestazioni richiamate a tale fine dall’appellante (in particolare quelle fondate sulla pretesa violazione dell’inesistenza della notifica delle cartelle), il Tribunale aveva comunque espressamente motivato in ordine alla loro infondatezza, specificando come le norme invocate dall’appellante non fossero applicabili alla presente controversia in materia contributiva in quanto disciplinata dal d.lgs. 46/1999 e in quanto qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, statuizione quest’ultima che non risulta essere stata oggetto di specifica impugnazione da parte dell’appellante sulla base delle argomentazioni già dedotte in primo grado, bensì con l’introduzione di argomenti nuovi e inammissibili. Così ricostruito il percorso motivazionale della sentenza gravata, il motivo sub A) è inammissibile perché difetta della necessaria specificità. In primis, non precisa quale è il documento n. 8, “depositato dalla Cassa nel giudizio 14908/2018 (Trib. [OSCURATO:PERSONA] sezione lavoro)”, che afferma essere oggetto di querela di falso proposta nel corso di altro giudizio e non esplicita perché tale documento avrebbe rilevanza nel presente giudizio, in rapporto agli specifici atti che ne costituiscono l’oggetto. La parte, infatti, si limita ad affermare, del tutto genericamente, che “il giudizio di falso ha avuto ad oggetto un fatto determinante e pregiudiziale per la definizione del presente procedimento in quanto inerente l’esistenza di un valido atto interruttivo della prescrizione comunque oggetto di eccezione estintiva del credito, sin dal primo grado” e che detto atto sarebbe l’”avviso di ricevimento di un atto di costituzione in mora per €9777,09 e relativo ai 5 modelli per gli anni 2007 e 2010” . In secondo luogo, la parte si limita ad affermare di aver notiziato la Corte d’appello della pendenza di tale giudizio per l’udienza del 5 luglio 2022, senza, però, esplicitare il contenuto di tale comunicazione e senza trascrivere neppure in stralcio il verbale o le note che la conterrebbero, né produce alcunchè al riguardo, con la conseguenza che questa Corte non è posta in grado di valutare la fondatezza e la decisività delle censure. Con il motivo sub B) la ricorrente si duole che la Corte abbia ritenuto: inammissibile la eccezione di nullità della notifica delle cartelle perché proposta solo in sede di gravame, generica l’eccezione sulla qualificabilità dell’opposizione per vizi di notifica ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. in luogo dell’art. 615 cod. proc. civ., infondata l’eccezione di prescrizione. Afferma che la nullità delle notifiche delle cartelle era stata dedotta fin dal primo grado, come dovrebbe risultare dagli stralci delrelativo atto introduttivo. Le doglianze non si confrontano con la motivazione come sopra riassunta, che non scalfiscono. Gli estratti del ricorso di primo grado che sono statiriportati nel ricorso di legittimità confermano la genericità delle originarie allegazioni, poiché, si legge, la parte si era limitata a dedurre la mancanza di titolo per l’iscrizione della cartella a ruolo e per la successiva notifica nei seguenti termini: “l’amministrazione opposta risulta assolutamente priva di titolo e non legittimata ad iscrivere la sanzione a ruolo in quanto i titoli da cui deriva non sono mai stati richiesti, comunicati nè notificati”. Parimenti aspecifica era la doglianza circa la nullità della notifica– riferita, peraltro ad una sola (e non indicata) cartella : “la cartella impugnata e la pretesa creditoria nonché il necessario accertamento non risultano mai notificati o comunque indebitamente ed inefficacemente notificati in quanto …non sono state rispettate le formalità prescritte dall’art. 139 cod. proc. civ.”. Né dalla trascrizione risulta che i profili di doglianza e le deduzioni rassegnate nel ricorso introduttivo di primo grado ed in quello di appello fossero i medesimi. Nel motivo viene invocata a sproposito la violazione degli artt. 115e 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. Infatti, nessuna inversione dell’onere probatorio si registra nella specie, avendo la Corte del merito, in parte qua, proceduto all'accertamento del fatto controverso e, quindi, deciso la causa senza applicare la regola di giudizio basata sull'onere della prova (v., in argomento, ex plurimis, Cass. n. 13395/2018). Non è stata denunciata una violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. nei termini rigorosi delineati dalla giurisprudenza di questa Corte, poichè il Collegio capitolino non ha attinto elementi di riscontro da prove non introdotte dalle parti e assunte d’ufficio al di fuori dei casi che il codice di rito contempla. Inoltre, la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è configurabile solo allorché il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass. n. 27301/2024, SU n. 11892/2016), situazioni queste non sussistenti nel caso in esame. Quanto alla supposta violazione dell’art. 615 cod. proc. civ. – perché, secondo la ricorrente,i motivi di opposizione avrebbero dovuto essere ricondotti nell’ambito dell’opposizione all’esecuzione – risulta dalla sentenza gravata che il Tribunale aveva qualificato l’azione come opposizione agli atti esecutivi (e di ciò la ricorrente si era doluta con l’atto di appello): di tal chè, quella parte della sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere impugnata con il ricorso diretto in Cassazione, con la conseguenza che, non essendo stato proposto nei termini il corretto strumento di gravame, la relativa statuizione è divenuta definitiva, con conseguente inammissibilità della doglianza (ex multisCass. n. 25773/2023). Parimenti inammissibile è il motivo sub C), anche quale conseguenza della inammissibilità dei precedenti: l’eccezione di prescrizione, riferita alla prescrizione che sarebbe maturat a anteriormente allanotifica delle cartelle, avrebbe dovuto essere fatta valere nei 40 gg dalla notifica delle stesse, notifica che, come detto sopra, è stata affermata ( come ribadisce la Corte, “le cartelle esattoriali in oggetto …risulta[no] notificate come da documentazione allegata sin dal giudizio di primo grado dalle parti appellate …il 1.12.2009; 2.6.2009; 21.5.2011; 2.4.2011; 1.6.2012; 9.7.2015 e 16.7 .2015, a fronte delle quali il ricorso introduttivo è stato proposto soltanto in data 2.3.2017, quindi ben oltre i 40 giorni prescritti dall’art . 24 cit.”) e non validamente e tempestivamente censurata, di tal chè la pretesa nelle cartelle contenuta è divenuta irretrattabile. Stante l’inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale condizionato della Cassa di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] resta assorbito mentre è inefficace il ricorso incidentale dell’Agente della Riscossione ex art. 334, comma 2, cod. proc. civ., in quanto la sentenza gravata è stata pubblicata il 5 luglio 2022 mentre il controricorso con ricorso incidentale è stato depositato il 13 febbraio 2023. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo: stante l’inefficacia del ricorso incidentale, la soccombenza è riferibile alla ricorrente principale, giusta il consolidato principio di diritto di Cass. n. 4074/2014, secondo cui, «in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al "decisum" evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale» (così più di recente Cass. n. 33733/2023). Sussistono, in relazione alla ricorrente principale - e non anche al ricorrente incidentale tardivo (cfr. Cass. n. 18384/2017) - le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale di Cassa di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], nonché l’inefficacia di quello incidentale di Agenzia delle Entrate - Riscossione; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di lite nei confronti delle parti costituite, liquidate, quanto a Cassa di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], in € 4000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge e, quanto ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, in €4000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 com