CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 luglio 2026
Cassazione n. 22631/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 650/2023depositata in data 6/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’Appello di Genova accoglievaparzialmente l’impugnazione interposta da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazioneNumero registro generale 2297/2024Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 22631/2026Data pubblicazione 02/07/2026avverso l‘ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata dal Tribunale diSavona e con la quale era stato dichiarato risolto il contratto preliminarestipulato in data 22.11.1999 tra essa società e [OSCURATO:PERSONA] perla vendita di un immobile in costruzione. Il Tribunale aveva ritenuto che lasocietà promittente venditrice si fosse resa inadempiente ai propri obblighinascenti dal contratto inerenti alla consegna di un bene privo di difetti,mentre la promissaria acquirente aveva integralmente pagato ilcorrispettivo convenuto; il giudice di prime cure, in conseguenza delladichiarata risoluzione del contratto preliminare, aveva condannato laAntognotti al rilascio dell’immobile riconoscendole anche il rimborso dellespese sostenute per migliorie apportate all’immobile.La società aveva dunque impugnato l’ordinanza ritenendo che dovesseesserle riconosciuta l’indennità per l’occupazione dell’immobile da partedella promissaria acquirente, essendo stato risolto il contratto con effettoretroattivo tra le parti, mentre contestava la debenza delle spese per lemigliorie in quanto effettuate da soggetto non detentore in buona fede etenuto al pagamento dell’indennità di occupazione per importiintegralmente compensabili con le spese stesse.La corte territoriale, ritenuto il passaggio in giudicato delle statuizionirelative all’inadempimento della società promittente venditrice ed allaconseguente risoluzione del contratto, rigettava l’appello quanto alladomanda di condanna al pagamento dell’indennità di occupazionedell’immobile da parte del promissario acquirente, mentre statuiva chenon erano dovute le spese per le migliorie effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA].Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso articolato in due motivi AluigiUgo quale socio unico e liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal RegistroImprese.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Numero registro generale 2297/2024Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 22631/2026Data pubblicazione 02/07/2026ex art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata per«violazione e/o falsa applicazione art. 1458 cod. civ. in relazione all’art.2033». Assume che il giudice del gravame ha violato l’art. 1458 cod. civ.non considerando che la risoluzione del contratto preliminare a effettianticipati ha efficacia retroattiva e fa sorgere l’obbligo per il promissarioacquirente di restituire l’immobile e i suoi frutti.Con il secondo motivo il ricorrente si duole della «violazione dell’art. 132n. 4 c.p.c. (obbligo di motivazione) - omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio oggetto di discussione tra le parti».Rileva che la corte territoriale ha rigettato la domanda di corresponsionedi un’indennità di occupazione sino al rilascio assumendo che la Antognottiaveva titolo all’occupazione costituito dal comodato connessofunzionalmente al preliminare, senza indicare le ragioni per le quali taletitolo sussistesse pur avendo accertato dagli atti di causa che ilpreliminare era stato dichiarato risolto e l’occupante era stata condannataall’immediato rilascio, con pronuncia coperta da giudicato.Non si procede all’esame nel merito dei motivi in quanto, in viapreliminare, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile essendo statoproposto da soggetto della cui legittimazione non vi è idonea prova in atti.Ed infatti [OSCURATO:PERSONA] introduce il ricorso dichiarandosi ‘socio unico eliquidatore di [OSCURATO:SOCIETA].’ e, sempre in premessa, riferisce: ‘il ricorrente,successore ex lege nei rapporti giuridici facenti capo alla [OSCURATO:SOCIETA]cancellata dal registro delle imprese e liquidatore legale rap.te dellasocietà medesima, ritiene illegittima la decisione…’.Numero registro generale 2297/2024Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 22631/2026Data pubblicazione 02/07/2026Al ricorso non allega però alcun documento né relativo all’intervenutacancellazione dal [OSCURATO:PERSONA] della società [OSCURATO:SOCIETA]., parte delgiudizio nei gradi di merito, del cui evento non indica neppure la data, néuna visura camerale che dia atto della sua qualità di socio unico e dellarelativa permanenza della qualità di liquidatore della società fino alla datadi assunta cancellazione dal [OSCURATO:PERSONA].Né gli atti dei precedenti gradi di giudizio contengono alcuna utileinformazione sul punto.Né alcunché si evince dalla procura speciale rilasciata al difensore.Ed allora si osserva che “le Sezioni Unite hanno dato risposta al quesito suchi sia legittimato a impugnare (o su chi debba essere il destinatariodell’altrui impugnazione avverso) la sentenza pronunciata nei confrontidella società, nel caso in cui questa sia stata cancellata e l’evento estintivonon sia stato fatto constare nei modi previsti dall’art. 299 e ss. cod. proc.civ. e lo hanno individuato nel ‹‹socio succeduto alla società estinta››, sulpresupposto che l’estinzione della società determini ‹‹un meccanismo ditipo successorio››, ma non hanno al contempo escluso che tale vestelegittimante ad impugnare o a resistere all’impugnazione, affinché possaessere posta a base della decisione, debba essere espressamente allegata.Al riguardo viene in rilievo il principio secondo cui il soggetto che propongaimpugnazione ovvero vi resista nell’asserita qualità di successore, a titolouniversale o particolare, del diverso soggetto che sia stato parte nelprecedente grado di giudizio, deve allegare la propria legitimatio adcausam e deve altresì fornirne la prova, la cui mancanza è rilevabiled’ufficio, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nellafase della impugnazione ed alla verifica della sussistenza delle circostanzecostituenti i presupposti di legittimazione alla successione nel processo exart. 110 cod. proc. civ. (Cass. n.17192/2024, Cass., sez. U, 22/04/2013,Numero registro generale 2297/2024Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 22631/2026Data pubblicazione 02/07/2026n. 9692; Cass., sez. 1, 26/09/2019, n. 24050; Cass., sez. L, 27/01/2011,n. 1943)”.Ed in termini anche “In tema di legittimazione all'impugnazione, ilsoggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, che propongaimpugnazione avverso la decisione adottata al suo esito nell'asseritaqualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che erastato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, in primo luogo,allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nellamedesima posizione del proprio dante causa, deducendo le circostanzeche costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nelprocesso, e, in secondo luogo, fornire la prova di tali circostanze,dovendo, in difetto, essere dichiarata, anche d'ufficio, l'inammissibilitàdell'impugnazione.”(Cass.n.34743/2023, Cass. n.3793/2024).Pertanto, in assenza di prova dell’intervenuta vicenda estintiva dellasocietà e della conseguente successione del ricorrente alla società stessanella legittimazione processuale, deve escludersene la legittimazione allapresente impugnazione.Il ricorso è dunque inammissibile.Le spese di lite, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza. P.Q.Mla Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente a pagare alla controricorrente le spese del giudiziodi cassazione liquidate in euro 6.500,00 oltre euro 200,00 per esborsi edoltre rimborso forfettario ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedel ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aNumero registro generale 2297/2024Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 22631/2026Data pubblicazione 02/07/2026quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]